MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 16 marzo 2023 

Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche
digitali relativi  alle  informazioni  sulla  titolarita'  effettiva.
(23A03642) 
(GU n.149 del 28-6-2023)

 
                     IL MINISTERO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'art. 2188 del codice  civile  che  istituisce  il  registro
delle imprese; 
  Visto il comma 1 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
che istituisce, presso le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'Ufficio del registro delle imprese di  cui  all'art.
2188 del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 8; 
  Visto l'art. 2 di detto regolamento, e in particolare il  comma  1,
lettera d), che attribuisce all'Ufficio del registro  delle  imprese,
tra  l'altro,  il  compito  di  provvedere  al  rilascio,  anche  per
corrispondenza e per via telematica, di certificati di  iscrizione  o
annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il
deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; 
  Visto l'art. 24  dello  stesso  regolamento  di  attuazione,  e  in
particolare il comma 1 che attribuisce  al  Ministro  dell'industria,
del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle  imprese  e  del
made in Italy) il compito di approvare con proprio decreto i  modelli
per il rilascio, il comma 3 che stabilisce le modalita'  di  rilascio
dei predetti certificati, nonche' il comma 6 che dispone il contenuto
della  certificazione  anagrafica   dell'iscrizione   nelle   sezioni
speciali del registro delle imprese; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati  delle
amministrazioni pubbliche», che disciplina le modalita'  di  adozione
di atti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2016, recante «Modifica dei
modelli di certificato  tipo  inerenti  il  registro  delle  imprese»
previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581; 
  Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2014, con  il  quale
sono stati approvati, tra i modelli di certificati tipo  inerenti  il
registro delle imprese, «il modello per il  rilascio  di  certificati
camerali in lingua inglese, e  l'adozione  di  un  nuovo  modello  di
ricevuta di  accettazione  di  comunicazione  unica  per  la  nascita
dell'impresa, di cui all'art. 9, comma 3 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7 convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   15   febbraio   2008,   recante
approvazione del formato elettronico dei modelli di  certificati-tipo
inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio  2004,
come modificato e integrato  dal  decreto  ministeriale  25  febbraio
2005; 
  Visto l'art. 15 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Stato», che detta norme in materia di certificazioni rilasciate
dalla pubblica amministrazione; 
  Visto l'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
che prevede la comunicazione dei  dati  e  delle  informazioni  della
titolarita' effettiva di imprese dotate  di  personalita'  giuridica,
persone giuridiche private e di trust produttivi di effetti giuridici
rilevanti e di istituti giuridici affini sia effettuata  al  registro
delle imprese dell'iscrizione e conservazione nell'apposita sezione e
nella sezione speciale e la consultazione degli stessi; 
  Visto il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero  dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, recante «Regolamento recante disposizioni  in  materia  di
comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle  informazioni
relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita'
giuridica, di persone giuridiche  private,  di  trust  produttivi  di
effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di  istituti  giuridici
affini al trust»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, ove si dispone  la  modifica  della  denominazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  acquisisce  il  nome  di
«Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto  l'art.  8,  comma  3,  del  suddetto  decreto,  che  prevede
l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e  copie  anche
digitali relativi alle informazioni sulla  titolarita'  effettiva  da
parte del Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione, come modificata  dalla  direttiva  (UE)
2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio  2018,
e dalla  direttiva  (UE)  2019/2177  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2019; 
  Visto l'atto  della  Commissione  europea  2019/C  360/05,  recante
«Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini  disciplinati  ai
sensi  del  diritto  degli  Stati  membri   quali   notificati   alla
Commissione», predisposto ai sensi dell'art. 31, paragrafo 10,  della
citata direttiva (UE) 2015/849, nel  quale  il  Governo  italiano  ha
indicato, tra gli istituti  assimilabili  ai  trust,  l'istituto  del
mandato fiduciario; 
  Visto il decreto 16 gennaio 1995 del Ministro  dell'industria,  del
commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle imprese e  del  made
in  Italy),  recante  «Elementi  informativi  del   procedimento   di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione
e  disposizioni  di   vigilanza,   quale   tipologia   esclusiva   di
conferimento di incarico da fiduciante a  societa'  fiduciaria»,  che
individua nell'istituto del mandato fiduciario  l'esclusivo  istituto
di conferimento di incarico da fiduciante a societa' fiduciaria; 
  Visto il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, ove si dispone che «le Camere di commercio competenti rilascino su
richiesta delle  imprese  i  certificati  camerali  anche  in  lingua
inglese che,  esclusivamente  ai  fini  dell'utilizzo  in  uno  Stato
estero, sono esenti dall'imposta di bollo»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 del 10 marzo 2021,
che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure  necessarie  per
il sistema di interconnessione dei  registri  centrali  di  cui  alla
citata  direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
22 novembre 2022 sulle cause  riunite  C-37/20  e  C-601/20,  che  ha
dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lettera c),  della  direttiva
(UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  30  maggio
2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 30, paragrafo 5,  primo
comma, lettera c),  della  direttiva  (UE)  2015/849,  nel  senso  di
prevedere, nella versione cosi'  modificata,  che  gli  stati  membri
provvedano affinche'  le  informazioni  sulla  titolarita'  effettiva
delle societa' e delle altre entita' giuridiche costituite  nel  loro
territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico; 
  Atteso che per costante giurisprudenza della  Corte  costituzionale
dalla richiamata  pronuncia  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea deriva la necessaria disapplicazione, in ossequio ai principi
di cui all'art. 11 della Costituzione, delle norme di diritto interno
con essa contrastanti; 
  Preso atto pertanto, in accordo con il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, della conseguente disapplicazione  della  disposizione
di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto  interministeriale  11
marzo 2022, n. 55; 
  Considerato inoltre che, alla luce di quanto statuito  dalla  Corte
di  giustizia  dell'Unione  europea  e  nelle  more   dell'intervento
legislativo necessario a dare  compiuta  attuazione  alla  pronuncia,
appare  necessario  limitare  l'accesso  ai  dati  sulla  titolarita'
effettiva delle imprese e delle persone giuridiche  private  ai  soli
soggetti   titolari   di   un   interesse   giuridico   rilevante   e
differenziato, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e
alle informazioni sulla  titolarita'  effettiva  dei  trust  e  degli
istituti giuridici affini dall'art. 21, comma 4, lettera d-bis),  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a quanto previsto per
le imprese e le persone giuridiche private  ai  sensi  dell'art.  21,
comma 2, lettera f), del medesimo  decreto  legislativo  n.  231  del
2007, nel testo vigente prima della modifica di cui all'art. 2, comma
1, lettera g), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125; 
  Ritenuto, pertanto, necessario adottare i  modelli  di  certificati
sulla  titolarita'  effettiva  di  imprese  dotate  di   personalita'
giuridica, persone giuridiche private,  trust  e  istituti  giuridici
affini  da  rendere  disponibili  ai  soggetti  obbligati  ai   sensi
dell'art. 6 del decreto 11 marzo 2022, n. 55; 
  Ritenuto, inoltre, necessario adottare  i  modelli  di  certificati
c.d. «ridotti» sulla  titolarita'  effettiva  di  imprese  dotate  di
personalita' giuridica, persone giuridiche private, trust e  istituti
giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti che  siano  stati
ritenuti detenere un interesse giuridico rilevante e differenziato ai
sensi dell'art. 7 del decreto 11 marzo 2022, n. 55; 
  Ritenuto, infine, necessario procedere alla modifica dei modelli di
certificato tipo al fine di adeguare  gli  stessi  alle  disposizioni
relative alla disciplina dell'antiriciclaggio sopra richiamata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Approvazione dei modelli di certificato 
 
  1. Sono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G
al presente decreto, per  il  rilascio  da  parte  degli  uffici  del
registro delle imprese dei  certificati  previsti  dall'art.  24  del
decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
recante il regolamento di  attuazione  dell'art.  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del  registro  delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 
  2. I modelli dei certificati tipo di cui al comma  1  sostituiscono
quelli approvati con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico
del 24 giugno 2016. 
  3. La pubblicazione integrale degli allegati A, B, C, D, E, F, G e'
eseguita sul sito internet di questa amministrazione, www.mise.gov.it 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  e  reso  disponibile  sul  sito  internet  del
Ministero. 
    Roma, 16 marzo 2023 
 
                                                    Il Ministro: Urso