Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva. (23A03642)(GU n.149 del 28-6-2023)
IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Visto l'art. 2188 del codice civile che istituisce il registro delle imprese; Visto il comma 1 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 8; Visto l'art. 2 di detto regolamento, e in particolare il comma 1, lettera d), che attribuisce all'Ufficio del registro delle imprese, tra l'altro, il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; Visto l'art. 24 dello stesso regolamento di attuazione, e in particolare il comma 1 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle imprese e del made in Italy) il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, il comma 3 che stabilisce le modalita' di rilascio dei predetti certificati, nonche' il comma 6 che dispone il contenuto della certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche», che disciplina le modalita' di adozione di atti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2016, recante «Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese» previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2014, con il quale sono stati approvati, tra i modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese, «il modello per il rilascio di certificati camerali in lingua inglese, e l'adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'art. 9, comma 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40»; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2008, recante approvazione del formato elettronico dei modelli di certificati-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2005; Visto l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato», che detta norme in materia di certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione; Visto l'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che prevede la comunicazione dei dati e delle informazioni della titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, persone giuridiche private e di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti e di istituti giuridici affini sia effettuata al registro delle imprese dell'iscrizione e conservazione nell'apposita sezione e nella sezione speciale e la consultazione degli stessi; Visto il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»; Visto l'art. 8, comma 3, del suddetto decreto, che prevede l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e dalla direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019; Visto l'atto della Commissione europea 2019/C 360/05, recante «Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione», predisposto ai sensi dell'art. 31, paragrafo 10, della citata direttiva (UE) 2015/849, nel quale il Governo italiano ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai trust, l'istituto del mandato fiduciario; Visto il decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle imprese e del made in Italy), recante «Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza, quale tipologia esclusiva di conferimento di incarico da fiduciante a societa' fiduciaria», che individua nell'istituto del mandato fiduciario l'esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a societa' fiduciaria; Visto il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ove si dispone che «le Camere di commercio competenti rilascino su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 del 10 marzo 2021, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla citata direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, nel senso di prevedere, nella versione cosi' modificata, che gli stati membri provvedano affinche' le informazioni sulla titolarita' effettiva delle societa' e delle altre entita' giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico; Atteso che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale dalla richiamata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea deriva la necessaria disapplicazione, in ossequio ai principi di cui all'art. 11 della Costituzione, delle norme di diritto interno con essa contrastanti; Preso atto pertanto, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, della conseguente disapplicazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55; Considerato inoltre che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia, appare necessario limitare l'accesso ai dati sulla titolarita' effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini dall'art. 21, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a quanto previsto per le imprese e le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nel testo vigente prima della modifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125; Ritenuto, pertanto, necessario adottare i modelli di certificati sulla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 6 del decreto 11 marzo 2022, n. 55; Ritenuto, inoltre, necessario adottare i modelli di certificati c.d. «ridotti» sulla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini da rendere disponibili ai soggetti che siano stati ritenuti detenere un interesse giuridico rilevante e differenziato ai sensi dell'art. 7 del decreto 11 marzo 2022, n. 55; Ritenuto, infine, necessario procedere alla modifica dei modelli di certificato tipo al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni relative alla disciplina dell'antiriciclaggio sopra richiamata; Decreta: Art. 1 Approvazione dei modelli di certificato 1. Sono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. I modelli dei certificati tipo di cui al comma 1 sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 giugno 2016. 3. La pubblicazione integrale degli allegati A, B, C, D, E, F, G e' eseguita sul sito internet di questa amministrazione, www.mise.gov.it Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e reso disponibile sul sito internet del Ministero. Roma, 16 marzo 2023 Il Ministro: Urso