N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2023
Ordinanza del 7 aprile 2023 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da S. L. contro C. N. srl.. Lavoro - Licenziamento individuale - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale - Tutela reintegratoria - Ambito applicativo - Riconducibilita' ai casi di nullita' espressamente previsti dalla legge. - Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), art. 2, comma 1.(GU n.26 del 28-6-2023 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione di lavoro
composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:
dott. Guido Raimondi - Presidente;
dott.ssa Margherita Maria Leone - consigliere;
dott.ssa Fabrizia Garri - consigliere;
dott.ssa Antonella Pagetta - consigliere;
dott. Gualtiero Michelini - consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
iscritto al n. 24740/2021 R.G. proposto da:
S. L., elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni,
n. 110, presso lo studio dell'avvocato Nicola D'Ippolito,
rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lovo - ricorrente
principale e controricorrente al ricorso incidentale;
contro:
C. N. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Giuseppe
Faravelli, n. 22, presso lo studio dell'avvocato Arturo Maresca, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Michele Mariani; -
controricorrente e ricorrente incidentale;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 134/2021,
depositata il 6 aprile 2021, R.G.N. 289/2020;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio
2023 dal consigliere dott. Gualtiero Michelini;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore generale
dott. Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e del ricorso incidentale;
udito l'avvocato Marco Lovo;
udito l'avvocato Arturo Maresca;
Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma di
sentenza del Tribunale di Pisa (che aveva respinto le domande del
lavoratore), ha dichiarato la nullita' del licenziamento -
destituzione di L. S. con comunicazione in data 5 ottobre 2018 ed ha
dichiarato estinto il rapporto di lavoro intercorso con C. N. S.r.l.
(societa' di gestione del trasporto urbano in diverse province della
...), condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennita'
non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR;
2. La Corte di merito, in particolare, ha osservato, che:
dopo la contestazione degli addebiti, l'opinamento di
destituzione da parte dell'amministratore delegato (AD) in data 17
maggio 2018, e la tempestiva richiesta del lavoratore di intervento
del Consiglio di disciplina (CDD), ai sensi della normativa speciale
per gli autoferrotranvieri di cui agli articoli 53 e 54 regio decreto
n. 148/1931, detto organo non era stato costituito e la sanzione
espulsiva era stata adottata dal medesimo AD, dando atto che la
Regione non aveva indicato il proprio rappresentante nel CDD;
per effetto della mancata costituzione del CDD, che
rappresenta una forma di garanzia procedurale ulteriore e speciale
anche rispetto a quella di cui all'art. 7, legge n. 300/1970,
tutt'ora vigente, il procedimento disciplinare, conclusosi con
sanzione irrogata direttamente da parte datoriale, nonostante rituale
richiesta del lavoratore di ricorso al giudizio del CDD, era nullo,
per essere stato l'esercizio della potesta' punitiva esercitato dal
datore di lavoro, cui tale facolta' non spettava in conseguenza
dell'obbligatoria devoluzione della decisione in merito al CDD,
organo terzo, su opzione del lavoratore;
tenuto conto della data di assunzione del lavoratore
successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015,
poiche' l'art. 2, comma 1, di tale normativa prevede la
reintegrazione del lavoratore limitatamente ai casi di licenziamento
discriminatorio ovvero perche' «riconducibile agli altri casi di
nullita' espressamente previsti dalla legge», e poiche' in questo
caso andava esclusa la discriminatorieta' e la nullita' non era
espressa, ma riconducibile a categorie di ordine generale, andava
applicata la sola tutela economica crescente nella misura indicata;
3. Avverso la predetta sentenza il lavoratore ha proposto
ricorso per cassazione con unico motivo; ha resistito la societa' con
controricorso, ed ha proposto ricorso incidentale con unico motivo,
cui ha resistito il lavoratore con controricorso su ricorso
incidentale; la causa e' stata rimessa da udienza camerale ad udienza
pubblica; le parti hanno depositato memorie e discusso oralmente la
causa; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e
del ricorso incidentale;
Considerato che:
1. Parte ricorrente principale deduce violazione e falsa
applicazione degli articoli 76 Cost., 1, comma 7, lettera c), della
legge delega n. 83/2014, 2-3 decreto legislativo n. 23/2015, 1418
codice civile, 2058 codice civile (art. 360, n. 3, c.p.c.): sostiene
l'erroneita' dell'interpretazione della Corte di merito
nell'applicare la tutela reintegratoria soltanto ai casi di nullita'
espressa e non a tutti i casi di nullita', anche derivanti, come nel
caso di specie, dall'art. 1418 codice civile, sia sotto il profilo
dell'eccesso di delega, sia perche' l'enfatizzazione dell'avverbio
«espressamente» risulterebbe incostituzionale e comunque illogica ed
incoerente;
2. Parte ricorrente incidentale deduce violazione e falsa
applicazione degli articoli 53 e 54 dell'all. A al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, per non avere il lavoratore chiesto
tempestivamente una nuova audizione, e comunque perche' l'esercizio
del potere disciplinare del datore di lavoro, in fatto sospeso per
l'inerzia, motivata da necessita' di approfondimento normativo,
dell'organo amministrativo (Regione...) nella nomina del proprio
rappresentante del CDD, deve prevalere sulle garanzie di difesa del
lavoratore secondo un criterio di proporzionalita';
3. Secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n.
17286/2015, n. 13804/2017, n. 12770/2019), nel caso in cui il
dipendente autoferrotranviario, a seguito dell'opinamento di
destituzione, abbia invocato la pronuncia del consiglio di
disciplina, posto il persistente vigore delle disposizioni dettate
dal regio decreto in materia disciplinare (come chiarito da
Cassazione n. 12490/2015, n. 855/2017, S.U. n. 15540/2016, n.
12490/2015, n. 5551/2013, n. 11929/2009), anche quale disciplina
maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n.
300/1970, rimane irrilevante il fatto che gli enti competenti non
abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di
quell'organo; infatti, in materia di procedimento disciplinare a
carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al regio
decreto n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in piu'
fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente,
quale contraente debole; l'omissione di una delle suddette fasi
determina la nullita' della sanzione disciplinare che, in relazione
al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullita' di
protezione (v. anche, in materia di permanente specialita', sia pure
residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri,
Cassazione n. 5551/2013, n. 26267/2021; in tema di specifica «doppia
fase di contestazione», collegata al diritto di difesa e piena
valorizzazione dello stesso quale regola indefettibile in materia
disciplinare, Cassazione n. 11543/2012, n. 13654/2015);
4. Poiche' le fasi del procedimento disciplinare non possono
essere omesse o concentrate, e, di conseguenza, la nullita' di una
sanzione disciplinare, per tale tipo di violazione, rientra nella
categoria delle nullita' di protezione, in quanto fondata sullo scopo
di tutela del contraente debole del rapporto, tale violazione non e'
assimilabile a quelle procedurali (di cui all'art. 18, comma 6, legge
n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, legge n.
92/2012); non e', invero, qualificabile come violazione procedurale
in materia disciplinare del lavoro autoferrotranviario l'adozione
della sanzione della destituzione da parte del datore di lavoro, cui
tale potere non e' piu' assegnato in caso di opzione del lavoratore
per l'intervento del Consiglio di disciplina, al quale detto potere
e' in tal caso deferito in base alla legge; si tratta, infatti, di
violazione a monte della procedura, per deviazione dell'esercizio del
potere in materia, devoluto nella specie ad organo terzo anziche' a
parte datoriale, e di fattispecie comparabile a quella di
licenziamento a non domino, prevedendo la legge, in caso di opzione
in tale senso del lavoratore, l'attribuzione del potere di
licenziamento disciplinare (denominato destituzione) all'organo (CDD)
previsto dalla normativa speciale;
5. Tale regime di nullita' (di protezione) emerge da
ricostruzione sistematica ed e' riconducibile al regime generale
delle nullita' disciplinato dagli articoli 1418 ss. codice civile,
sicche' tale qualificazione (di nullita' di protezione) comporta
l'integrazione dell'ipotesi di nullita' per contrarieta' a norma
imperativa, cui di norma si applica la tutela reintegratoria (cfr.
Cassazione n. 32681/2021);
6. Nella fattispecie concreta, la Corte di merito ha ritenuto
la tutela reintegratoria non applicabile, pur accertando nullita' del
procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 53 e 54 regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148 («Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle
sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione»),
trattandosi di lavoratore autoferrotranviario assunto dopo l'entrata
in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 («Disposizioni
in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»), in
quanto l'art. 2, comma 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
prevede che il giudice, «con la pronuncia con la quale dichiara la
nullita' del licenziamento perche' discriminatorio (...) ovvero
perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente
previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro (...) la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente
dal motivo formalmente addotto»; ha, cioe', ritenuto che la natura
della nullita' (di protezione) rilevata non sia ricompresa nei casi
di «nullita' espressamente previsti dalla legge» di cui alla
disposizione da ultimo richiamata;
7. il Collegio dubita che la delimitazione della tutela
reintegratoria ai casi di nullita' «espressamente previsti della
legge» sia in contrasto con la norma della legge-delega (legge 10
dicembre 2014, n. 183 - «Deleghe al Governo in materia di riforma
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»), art. 1,
comma 7, lettera c), norma che dispone che il legislatore delegato
preveda per le nuove assunzioni, la (diversa) limitazione del
«diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori
e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare
ingiustificato»;
8. Tale sospetto di illegittimita' costituzionale della norma
da applicare al caso concreto, la cui rilevanza deriva dal diverso
regime di tutela applicabile al lavoratore per effetto della nullita'
del licenziamento disciplinare (destituzione) comunicatogli dal
datore di lavoro, si valuta in questa sede non manifestamente
infondato per il duplice ordine di ragioni che segue;
9. In primo luogo, sotto l'aspetto dell'interpretazione
letterale delle norme, si osserva che il legislatore delegante ha
incaricato il legislatore delegato, per le nuove assunzioni con
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, di limitare «il diritto alla
reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche
fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato»: la lettera
della legge (delegante) sembra comprendere nell'area della
reintegrazione tutti i licenziamenti nulli e discriminatori, e
delegare l'individuazione di specifiche fattispecie di licenziamento
disciplinare ingiustificato (ma non per questo nullo, cui
ulteriormente ricollegare il diritto alla reintegrazione; in altri
termini, la limitazione del diritto alla reintegrazione ai
licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare non implica l'ulteriore limitazione alle
nullita' espresse dalla legge, perche', in senso letterale, la delega
esclude dalla limitazione l'area dei licenziamenti nulli (tutti) e
discriminatori, oltre a specifiche ipotesi di licenziamenti
disciplinari non nulli da individuarsi in sede delegata;
10. In secondo luogo, da un punto di vista sistematico, come
osservato in dottrina, la restrizione ai soli casi di nullita'
espressa - nel senso di esplicitata come sanzione della violazione
del precetto primario - finisce con il forzare il valore della
coerenza del sistema, e a non considerare operante, anche ai fini di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2015, il
principio generale che ricollega la conseguenza della nullita' alla
violazione di norme imperative dell'ordinamento civilistico; in
realta', la differenza tra nullita' espressamente previste e nullita'
da ricollegare a categorie civilistiche generali puo' risultare il
precipitato non di una diversita' ontologica o valoriale, ma di
peculiare ragioni storiche, sistematiche o di stratificazione
normativa, con esiti casuali e non razionali, cosi' realizzando
un'eterogenesi dei fini ordinatori della disciplina delegante; senza
considerare che anche l'art. 1418 codice civile e' norma espressa;
11. D'altra parte, l'interpretazione costituzionalmente
orientata della normativa non puo' portare all'abrogazione
dell'avverbio «espressamente», trattandosi di lemma che non si presta
ad interpretazioni semantiche diverse da quella limitativa dei casi
di nullita' cui ricollegare la tutela reintegratoria, con cio'
generandosi le incompatibilita' ed incongruenze con la legge - delega
di cui sopra;
12. La Corte costituzionale (sentenza n. 125/2022), seppure
con riferimento a diverso profilo di denunciata illegittimita'
costituzionale ed a diversa (quantunque contigua) normativa in
materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha
rilevato che un requisito indeterminato (in quel caso espresso
dall'aggettivo «manifesta»), con cui si demanda al giudice una
valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e priva di un
plausibile fondamento empirico, che neppure si connette razionalmente
alla peculiarita' delle diverse fattispecie di licenziamento, finisce
con non avere alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento
intimato e risulta eccentrico nell'apparato dei rimedi, usualmente
incentrato sulla diversa gravita' dei vizi e non su una contingenza
accidentale;
13. Gia' con la sentenza n. 3/1957 la stessa Corte ha
spiegato che i limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo
entro il quale puo' essere emanata la legge delegata, di oggetti
definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della
delegazione, si' da evitare che la delega venga esercitata in modo
divergente dalle finalita' che la determinarono, e devono,
dall'altro, consentire al potere delegato la possibilita' di valutare
le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente,
che nella legge delegata deve trovare una nuova regolamentazione;
pertanto la delegazione e' accompagnata da limiti che si riflettono
sulla legge delegata, la cui legittimita' costituzionale e'
subordinata alla conformita' della norma delegata alla norma
delegante; con la conseguenza che il giudizio sulla conformita' o
divergenza porta a considerare l'eccesso di delega come figura
comprensiva della mancanza, anche parziale, di delegazione, nonche'
l'uso del potere normativo da parte del Governo oltre il termine
fissato, ovvero in contrasto con i predeterminati criteri direttivi o
per uno scopo estraneo a quello per cui la funzione legislativa fu
delegata;
14. Ha poi ulteriormente chiarito (sentenza n. 98/2008) che
il controllo della conformita' della norma delegata alla norma
delegante richiede un confronto fra gli esiti di due processi
ermeneutici paralleli, l'uno relativo alla norma che determina
l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega, l'altro
relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato
compatibile con questi ultimi; sebbene la delega legislativa non
escluda ogni discrezionalita' del legislatore delegato, occorre
valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di
discrezionalita', individuando la ratio della delega, per verificare
se la norma delegata sia con questa coerente;
15. La necessaria coerenza tra legge delegante e legge
delegata appare nel caso in esame dubbia per la previsione di una
limitazione di tutela non prevista nella norma delegante e di
individuazione incerta;
16. Pertanto, in conclusione, nella presente fattispecie di
destituzione per motivi disciplinari di lavoratore
autoferrotranviario assunto dopo l'entrata in vigore del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23 («Disposizioni in materia di
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183») e di dedotta
nullita' del procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 53 e
54 regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, questa Corte:
ritiene rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in riferimento all'art. 76
Cost., nella parte in cui prevede che il giudice, «con la pronuncia
con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche'
discriminatorio (...) ovvero perche' riconducibile agli altri casi di
nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di
lavoro (...) la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto»;
solleva questione di legittimita' costituzionale, in
riferimento all'art. 76 Cost. ed altri eventuali parametri derivati,
della delimitazione della tutela reintegratoria ai casi di nullita'
«espressamente previsti della legge», per contrasto con la norma
della legge-delega (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7,
lettera c), che dispone che il legislatore delegato preveda per le
nuove assunzioni, la limitazione del «diritto alla reintegrazione ai
licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato»;
sospende il presente giudizio;
ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico
ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei
ministri;
ordina, altresi', che la presente ordinanza venga
comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento;
dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in riferimento all'art. 76
Cost., rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il
presente giudizio e mandando alla cancelleria per gli adempimenti di
legge.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 31 gennaio
2023.
Il Presidente: Raimondi