Definizione dello stanziamento per il 2023 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie. (23A03879)(GU n.159 del 10-7-2023)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni in
materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni
per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione
delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare
gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi
in onda gratuitamente in campagne elettorali;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di
media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato»;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6
della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il
coordinamento della finanza della Regione - Trentino Alto Adige e
delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma
tributaria», con cio' escludendo che dette province autonome
partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui
trattasi;
Visto il decreto del Ministro delle sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in cui
si dispone che la tabella che individua l'importo assegnato a
ciascuna regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alle
Province autonome di Trento e Bolzano, affinche' le stesse siano rese
indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma
109, della legge n. 191/2009;
Visto il suindicato decreto interministeriale del 18 febbraio 2022
che ha stabilito il riparto tra le regioni dello stanziamento per il
rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno
2022, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun
messaggio del rimborso rispettivamente di euro 11,11 e di euro 30,09
alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione
di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o
referendarie nell'anno 2022;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 con il quale il Ministero
dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero
delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del
30 ottobre 2021, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2023 della
misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle
emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione
della somma stanziata per l'anno 2023 tra le regioni ai fini del
rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in
campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2022 e
comunicato dal Ministero dell'interno con nota n. 11949 del 20
gennaio 2023;
Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
2022, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 settembre 2022, che
prevede per l'anno 2023 un tasso di inflazione programmata pari a
4,3%;
Vista la legge del 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2022 «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», pubblicato sul
supplemento ordinario n. 304 della Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 304 del 30 dicembre 2022;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del
5 gennaio 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si e' provveduto all'assegnazione
delle disponibilita' del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2023 ai titolari delle strutture di primo livello del
Ministero medesimo;
Visto lo stanziamento di competenza di bilancio sul capitolo 3121,
piano gestionale 2 per l'anno 2023 pari ad euro 1.431.793,00;
Decreta:
Art. 1
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne
elettorali o referendarie e' riconosciuto, per l'anno 2023, il
rimborso rispettivamente di euro 11,58 ed euro 31,38 per ciascun
messaggio, indipendentemente dalla sua durata.
2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00, iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e
del made in Italy, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio
finanziario 2023, euro 477.264,34 sono riservati alle emittenti
radiofoniche locali ed euro 954.528,66 alle emittenti televisive
locali;
3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si provvede al
riparto della somma stanziata per l'anno 2023 come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di
Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
5. Fermo restando il riparto previsto dall'art. 1, comma 3 del
presente decreto, tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 5,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28 «alle emittenti radiofoniche e'
riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente
stanziata», qualora l'importo oggetto del riparto risulti
insufficiente a rimborsare integralmente i costi dei messaggi
trasmessi dalle emittenti radiofoniche, potra' essere utilizzato
l'eventuale avanzo delle somme destinate alle emittenti televisive
nella stessa regione e per la medesima annualita'.
Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet www.mise.gov.it
Roma, 22 maggio 2023
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1035