N. 137 SENTENZA 19 aprile - 6 luglio 2023
Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Caccia - Zone faunistiche alpine - Speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria - Ordinanze del TAR Veneto n. 615 e n. 656 del 2022 - Mantenimento, nei territori dei Comuni di Caprino Veronese e di Rivoli Veronese, di tali forme di tutela - Sospensione dell'efficacia dei provvedimenti attuativi del piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) che aveva disposto la sottrazione dei Comuni indicati dalle dette Zone e la sottoposizione al regime degli Ambiti territoriali di caccia - Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Spettanza allo Stato, e per esso al TAR indicato, del potere di adottare le indicate ordinanze. - Ordinanze TAR Veneto, sez. prima, 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656. - Costituzione, artt. 101, secondo comma, 117, quarto comma, 121, secondo comma, 123, primo comma, e 134.(GU n.28 del 12-7-2023 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Silvana SCIARRA;
Giudici :Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Giulio PROSPERETTI, Giovanni
AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a
seguito delle ordinanze cautelari del Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, sezione prima, 20 giugno 2022, n. 615 e 15
luglio 2022, n. 656, promossi dalla Regione Veneto con ricorsi
notificati il 17-18 agosto 2022 e il 9-16 settembre 2022, depositati
in cancelleria il 1° e il 27 settembre 2022, iscritti,
rispettivamente, ai numeri 2 e 3 del registro conflitti tra enti 2022
e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 37 e
42, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2023 il Giudice
relatore Marco D'Alberti;
uditi gli avvocati Giacomo Quarneti e Marcello Cecchetti per la
Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 19 aprile 2023.
Ritenuto in fatto
1.- La Regione Veneto, con il ricorso iscritto al n. 2 reg.
confl. enti 2022, depositato il 1° settembre 2022, ha promosso
conflitto di attribuzione tra enti, nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri, in relazione all'ordinanza cautelare del
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, 20
giugno 2022, n. 615, nella parte in cui ha disposto che «vengano
mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali
forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per
le Zone Faunistiche Alpine».
2.- La stessa Regione, con il ricorso iscritto al n. 3 reg.
confl. enti 2022, depositato il 27 settembre 2022, ha promosso
conflitto di attribuzione tra enti, nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri, in relazione all'ordinanza cautelare del TAR
Veneto, sezione prima, 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui ha
disposto che «vengano mantenute, nei territori del Comune di Caprino
Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela
dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per le Zone
Faunistiche Alpine».
3.- La Regione Veneto fa presente che le ordinanze cautelari in
questione originano dai ricorsi presentati, rispettivamente, dal
Comune di Rivoli Veronese e dal Comprensorio Alpino di Caccia di
Caprino Veronese e suoi soci, nonche' dal Comprensorio Alpino di
Caccia di Rivoli Veronese e suoi soci, con cui e' stata impugnata
l'approvazione del Piano faunistico-venatorio ad opera dell'art. 1
della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante il
«Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per il prelievo venatorio"» con i relativi
allegati, con specifico riferimento alla riduzione della porzione del
territorio del Comune di Caprino Veronese rientrante nella zona
faunistica delle Alpi (d'ora in avanti, anche: ZFA) di cui all'art.
11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonche'
alla totale esclusione del Comune di Rivoli Veronese dalla medesima
zona faunistica. I ricorrenti hanno successivamente proposto motivi
aggiunti, impugnando gli atti amministrativi applicativi della legge
reg. Veneto n. 2 del 2022, i quali - in attuazione della esclusione
del Comune di Rivoli Veronese e di una parte del territorio del
Comune di Caprino Veronese dal regime giuridico della zona faunistica
delle Alpi - rimodulavano conseguentemente i comprensori alpini in
cui quest'ultima e' suddivisa ai sensi dell'art. 14, comma 4, della
legge n. 157 del 1992, e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC),
escludendo tali territori dai primi e includendoli nei secondi.
3.1.- Aggiunge la Regione Veneto che, sia nei ricorsi
introduttivi dei giudizi che nei ricorsi per motivi aggiunti, era
richiesta la sospensione cautelare e l'annullamento degli atti
impugnati (compresa la legge reg. Veneto n. 2 del 2022); veniva anche
richiesto di disporre in via cautelare, in difformita' dalla legge
regionale, il rispristino del «limite territoriale della ZFA
preesistente» (cosi', in particolare, i ricorsi per motivi aggiunti).
La Regione sottolinea che il TAR Veneto, all'esito delle camere
di consiglio in cui sono state trattate le rispettive domande
cautelari, ha adottato le surriferite ordinanze con le quali,
evidenziando come, con separata ordinanza, lo stesso Tribunale aveva
sollevato la questione di legittimita' costituzionale della legge
reg. Veneto n. 2 del 2022, ha ritenuto che i giudizi cautelari non
potessero essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' costituzionale sollevata. Di conseguenza,
il TAR Veneto ha provvisoriamente sospeso gli atti amministrativi
applicativi della previsione legislativa regionale, impugnati con il
ricorso per motivi aggiunti, e ha altresi' disposto che venissero
mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune
di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall'esercizio
dell'attivita' venatoria previste per le zone faunistiche alpine.
La Regione ritiene tale ultima disposizione in «evidente e
diametrale contrasto» con la previsione contenuta nella legge reg.
Veneto n. 2 del 2022 e osserva che ha comunque dato esecuzione alle
prescrizioni disposte dal giudice amministrativo nelle pronunce
cautelari, pur avendone contestato gli errores in iudicando mediante
la tempestiva proposizione dell'appello cautelare, nonche'
l'abnormita' tramite i ricorsi per conflitto di attribuzione innanzi
a questa Corte.
3.2.- La ricorrente deduce che i provvedimenti giurisdizionali de
quibus, avendo disposto in diretto e radicale contrasto con le
previsioni della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, sarebbero stati
adottati in carenza assoluta di giurisdizione e, al contempo,
lederebbero l'autonomia legislativa costituzionalmente garantita
della Regione, nonche' le competenze costituzionali del Consiglio
regionale. Quanto all'ammissibilita' del conflitto di attribuzione la
Regione Veneto sostiene che non intende censurare il modo in cui il
TAR Veneto ha esercitato il proprio potere giurisdizionale, ma la
sussistenza stessa di un potere giurisdizionale. Con riferimento alla
sussistenza del "tono costituzionale" del conflitto, la ricorrente
deduce, oltre alla radicale insussistenza del potere che il TAR ha
preteso di affermare, la «palese interferenza» che da tale pretesa
deriverebbe nei confronti delle attribuzioni costituzionalmente
spettanti alla Regione.
L'abnorme uso del potere giurisdizionale, continua la ricorrente,
sarebbe in contrasto con la regola della soggezione del giudice alla
legge di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che e'
funzionalmente collegata alla previsione del giudizio accentrato di
costituzionalita' di cui all'art. 134 Cost. Inoltre, la
sottoposizione dell'intero territorio del Comune di Rivoli Veronese e
di parte del territorio del Comune di Caprino Veronese al regime
giuridico degli ambiti territoriali di caccia e la loro sottrazione
(integrale, nel primo caso, parziale, nel secondo) al regime della
zona faunistica delle Alpi sarebbe stato disposto attraverso un
precetto dotato non soltanto della veste formale della legge, in
quanto inserito nella legge reg. Veneto n. 2 del 2022, ma anche della
sua natura sostanziale, ossia della natura di vera e propria norma
giuridica generale e astratta. Dunque, il provvedimento
giurisdizionale non si sarebbe limitato a disapplicare un atto
materialmente amministrativo rivestito della forma legislativa - cio'
che, gia' di per se', sarebbe sufficiente a determinare l'abnormita'
dell'esercizio del potere giurisdizionale - ma sarebbe giunto a
disporre, in modo generale e astratto, in senso opposto a una
precedente (e a tutt'oggi vigente) norma legislativa regionale,
generale e astratta anch'essa.
Il TAR Veneto, di conseguenza, avrebbe leso anche la competenza
legislativa residuale che la Regione Veneto aveva inteso esercitare,
ponendo nel nulla (sia pure temporaneamente) una norma legislativa
adottata nell'esercizio delle attribuzioni riconosciute dall'art.
117, quarto comma, Cost. nei limiti fissati dalla legge statale, a
tutela della fauna selvatica, nell'art. 11 della legge n. 157 del
1992.
In tal modo, il giudice amministrativo avrebbe altresi' leso
anche le attribuzioni costituzionali proprie del Consiglio regionale,
al quale compete, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, Cost.,
l'esercizio delle potesta' legislative attribuite alla regione, anche
in riferimento agli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale
statutaria 17 aprile 2021, n. 1 (Statuto del Veneto), i quali, in
forza dell'art. 123, primo comma, Cost., ribadiscono tale
attribuzione e ne regolano l'esercizio.
La Regione Veneto chiede, pertanto, che si dichiari che non
spettava al TAR Veneto disporre con le ordinanze cautelari n. 615 e
656 del 2022 il mantenimento nei territori dei Comuni di Rivoli
Veronese e di Caprino Veronese delle speciali forme di tutela
dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per le ZFA e, per
l'effetto, che le citate ordinanze siano in parte qua annullate.
4.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, innanzitutto eccependo l'inammissibilita' dei ricorsi per
conflitto di attribuzione, in quanto le censure formulate dalla
Regione Veneto sarebbero volte a contestare le modalita' di esercizio
della funzione giurisdizionale da parte del TAR e, quindi, avrebbero
dovuto essere proposte con un ordinario appello al Consiglio di
Stato. In sostanza, poiche' la ricorrente contesta la possibilita'
che oggetto della tutela giurisdizionale sia un atto normativo,
l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice amministrativo
di primo grado, configurandosi quale tipico vizio della pronuncia
cautelare resa, avrebbe dovuto essere dedotto attraverso l'ordinario
mezzo dell'impugnazione in appello, e non gia' attraverso il ricorso
per conflitto di attribuzione tra enti.
4.1.- Sotto altro profilo, e' eccepita l'inammissibilita' per
genericita', poiche' la Regione Veneto non individuerebbe in nessuna
parte dei ricorsi la norma di legge che afferma l'esclusione parziale
o totale nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di
Rivoli Veronese delle speciali forme di tutela dall'esercizio
dell'attivita' venatoria previste per le ZFA, e che il TAR Veneto con
le sue ordinanze avrebbe violato.
4.2.- Nel merito, i ricorsi sarebbero comunque non fondati,
poiche' il TAR avrebbe correttamente ritenuto di limitare l'efficacia
della tutela cautelare ai soli provvedimenti attuativi della legge
regionale, impugnati con i motivi aggiunti, e nei limiti
dell'interesse della parte ricorrente. La circostanza che gli effetti
di questi atti - in particolare quello avente ad oggetto
l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia, conseguente al
nuovo Piano faunistico, e quello riguardante l'istituzione dei
Comprensori alpini di cui al medesimo Piano faunistico - possano
coincidere con quelli propri della legge di cui costituiscono
applicazione, sarebbe una «inevitabile conseguenza della peculiare
natura di tali atti». L'Avvocatura dello Stato, sul punto, evidenza
che il TAR non avrebbe sospeso ne' modificato la cartografia allegata
alla legge, ovvero il suo contenuto, ma si sarebbe limitato ad
adottare l'unico provvedimento cautelare idoneo al mantenimento della
res adhuc integra. Il temporaneo mantenimento, nell'ambito
territoriale del quale si discute, di speciali forme di tutela
costituirebbe, quindi, «l'effetto naturale (ed obbligato) della
tutela cautelare nella specie concessa, non essendo giuridicamente
ipotizzabile l'esistenza di zone del territorio regionale in cui
l'esercizio della caccia non sia in alcun modo regolato - ne' vietato
(ZFA) ne' programmato (ATC) - e sia, quindi, assolutamente libero».
In definitiva, secondo la difesa dello Stato, se non fosse stata
accordata la misura cautelare nei termini contestati dalla Regione,
la tutela interinale sarebbe stata priva di effettivita' e contraria
alla ratio stessa della legge reg. Veneto n. 2 del 2022.
5.- Con memorie depositate in vista dell'udienza, la difesa dello
Stato ha ribadito l'eccezione di inammissibilita' dei ricorsi, in
quanto la ricorrente tenderebbe a contestare le modalita' di
esercizio della funzione giurisdizionale da parte del TAR Veneto,
mettendo in discussione l'esercizio del potere cautelare. Aggiunge
che il TAR ha esercitato correttamente il suo potere giurisdizionale
sugli atti immediatamente applicativi della legge regionale e che
tale considerazione e' stata condivisa dal Consiglio di Stato, che
con le ordinanze della sezione terza, 23 settembre 2022, n. 4659 e 17
ottobre 2022, n. 4966 ha confermato i provvedimenti cautelari del TAR
Veneto. L'Avvocatura generale conclude affermando che «il giudice
amministrativo non si sarebbe potuto sottrarre all'esercizio della
sua contestata potesta' giurisdizionale, in quanto, al di fuori delle
ipotesi espressamente previste dal legislatore», non gli e'
«consentito autolimitare l'ambito della propria funzione,
individuando egli stesso i provvedimenti sottratti in assoluto alla
tutela cautelare».
6.- La ricorrente ha replicato alle difese dello Stato,
sottolineando in primo luogo che le pronunce adottate dal TAR Veneto
in sede cautelare, oltre a statuire sui provvedimenti amministrativi
impugnati, avrebbero altresi' disposto - ancorche' in via interinale
- «in consapevole e radicale difformita' da una legge regionale
vigente». La circostanza che nei giudizi innanzi al TAR le parti
ricorrenti avessero chiesto l'adozione di simili misure cautelari non
renderebbe le censure mosse dalla Regione Veneto assimilabili a
quelle volte a lamentare meri errores in iudicando, essendo «ben piu'
radicale» l'errore contestato, in quanto inerente alla sussistenza
stessa del potere di adottare le misure in questione.
6.1.- Quanto all'eccezione di inammissibilita' dei ricorsi per
genericita', essa sarebbe non fondata in punto di fatto e, comunque,
non vi sarebbe alcun dubbio che la legge reg. Veneto n. 2 del 2022
abbia previsto, per il territorio del Comune di Caprino Veronese, la
sua parziale sottrazione alla zona faunistica delle Alpi, e per il
territorio del Comune di Rivoli Veronese, la sua integrale
collocazione all'esterno della medesima.
6.2.- La Regione Veneto ribadisce, inoltre, che le misure
cautelari relative al mantenimento, nei territori del Comune di
Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, delle speciali
forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per
le zone faunistiche alpine sarebbero del tutto estranee ai poteri di
cui un giudice comune puo' disporre, poiche' si risolverebbero
«nell'adozione di un precetto in diretto contrasto con una norma
legislativa».
6.3.- Non sarebbe, poi, corretta l'affermazione dell'Avvocatura
dello Stato secondo la quale gli effetti delle ordinanze cautelari
impugnate corrisponderebbero integralmente agli effetti della norma
legislativa sulla cui base gli stessi sono stati adottati. Il TAR
Veneto, anziche' limitarsi alla sospensione dell'atto amministrativo
istitutivo dell'ATC con riferimento al territorio di Rivoli Veronese
e alla parte del territorio di Caprino Veronese esclusa dalla ZFA,
sarebbe "andato oltre", disponendo contra legem che nel territorio
del Comune di Rivoli Veronese fosse mantenuto il regime giuridico
proprio della zona faunistica delle Alpi, e provvedendo allo stesso
modo per l'intero territorio del Comune di Caprino Veronese.
6.4.- Non sarebbe neppure corrispondente al vero l'assunto di
parte resistente secondo cui, se il TAR Veneto non avesse adottato le
ulteriori misure cautelari di cui si discute, la tutela interinale
accordata sarebbe stata priva di effettivita', poiche' a seguito
della sospensione degli atti impugnati non si sarebbe comunque potuto
dar luogo in alcun modo all'attivita' venatoria.
Considerato in diritto
1.- La Regione Veneto ha promosso, con due ricorsi di analogo
tenore, conflitti di attribuzione tra enti, nei confronti dello
Stato, in relazione alle ordinanze cautelari del TAR Veneto, sezione
prima, 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, nella parte
in cui hanno disposto il mantenimento, nei territori del Comune di
Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, delle speciali
forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per
le zone faunistiche alpine.
2.- La Regione premette che la legge reg. Veneto n. 2 del 2022
aveva disposto la sottoposizione dell'intero territorio del Comune di
Rivoli Veronese e di parte del territorio del Comune di Caprino
Veronese al regime giuridico degli ambiti territoriali di caccia
(ATC) e la loro sottrazione (integrale, nel primo caso, parziale, nel
secondo) al regime della ZFA.
3.- La ricorrente sostiene che i provvedimenti cautelari
avrebbero disposto in diretto e radicale contrasto con le previsioni
della legge reg. Veneto n. 2 del 2022 e sarebbero stati adottati in
carenza assoluta di giurisdizione. Essi, al contempo, lederebbero
l'autonomia legislativa costituzionalmente garantita della Regione,
nonche' le competenze costituzionali del Consiglio regionale. La
ricorrente contesta, in particolare, l'abnorme uso del potere
giurisdizionale, in violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost.,
che sancisce il principio della soggezione del giudice alla legge,
funzionalmente collegato alla previsione del giudizio accentrato di
costituzionalita' di cui all'art. 134 Cost., nonche' la violazione
dell'art. 117, quarto comma, Cost., avuto riguardo alla competenza
legislativa residuale della Regione Veneto, in materia di caccia, e
dell'art. 121, secondo comma, Cost., che assegna al Consiglio
regionale il compito di esercitare la potesta' legislativa attribuita
alla Regione, anche in riferimento agli artt. 19, 20 e 21 dello
statuto regionale del Veneto, i quali, in forza dell'art. 123, primo
comma, Cost., ribadiscono tale attribuzione e ne regolano
l'esercizio.
4.- In via preliminare, deve disporsi la riunione dei giudizi
perche' i ricorsi propongono le stesse doglianze e si fondano su
argomentazioni sostanzialmente comuni.
5.- Sempre in via preliminare, le eccezioni di inammissibilita'
dei ricorsi formulate dall'Avvocatura generale dello Stato non
possono trovare accoglimento.
5.1.- Sono, in primo luogo, non fondate le deduzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri che censurano i ricorsi per
genericita', poiche' la Regione Veneto contesta con chiarezza
l'asserita interferenza da parte del TAR Veneto nella propria
attivita' legislativa di pianificazione del territorio e, in
particolare, nella scelta, desumibile dalle cartografie allegate alla
legge reg. Veneto n. 2 del 2022, di ridurre la porzione del
territorio del Comune di Caprino Veronese rientrante nella zona
faunistica delle Alpi e di disporre la totale esclusione del Comune
di Rivoli Veronese dalla medesima zona.
5.2.- L'Avvocatura generale dello Stato ritiene, poi, che i
ricorsi sarebbero inammissibili in quanto volti a contestare le
modalita' di esercizio della funzione giurisdizionale da parte del
TAR Veneto.
In proposito, questa Corte ha costantemente ritenuto ammissibile
il conflitto tra enti che riguarda atti giurisdizionali, a condizione
che esso non si risolva in un improprio strumento di sindacato del
modo di esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, ha
affermato che «i conflitti di attribuzione innescati da atti
giurisdizionali sono ammissibili allorquando e' contestata in radice
l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del
ricorrente e non ipotetici errores in iudicando, valendo, per questi
ultimi, "i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali
delle diverse giurisdizioni" (sentenza n. 224 del 2019)» (sentenza n.
184 del 2022 e n. 90 del 2022; in senso analogo, sentenze n. 22 del
2020, n. 2 del 2018, n. 235 e n. 107 del 2015). In caso contrario,
infatti, il giudizio costituzionale sul conflitto si trasformerebbe
«in un nuovo grado di giurisdizione avente portata generale che si
andrebbe ad aggiungere ai rimedi per far valere eventuali vizi o
errori di giudizio gia' previsti dall'ordinamento processuale nel
quale l'atto di giurisdizione concretamente si iscrive» (sentenza n.
326 del 2003).
Dunque, il conflitto e' ammissibile solo quando e' contestata
radicalmente la riconducibilita' dell'atto che ha determinato il
conflitto alla funzione giurisdizionale (sentenza n. 252 del 2013).
Nel caso in esame, la ricorrente non lamenta il cattivo uso del
potere cautelare da parte del TAR Veneto, che ha disposto la
sospensione degli atti applicativi della legge reg. Veneto n. 2 del
2022, ma contesta che, con le ordinanze impugnate, si sia stabilito
che siano mantenute nei territori del Comune di Caprino Veronese e
del Comune di Rivoli Veronese le speciali forme di limitazione
dell'esercizio dell'attivita' venatoria previste per le zone
faunistiche alpine. Rispetto a quest'ultimo precetto contenuto nelle
ordinanze cautelari, la Regione sostiene che il TAR Veneto avrebbe
esercitato un potere che ad esso non compete, in quanto non
riconducibile alla giurisdizione.
La ricorrente, pertanto, denuncia un errore «che e' caduto sui
confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di
essa» (sentenza n. 285 del 1990): da cio' consegue l'ammissibilita'
dei ricorsi.
6.- Nel merito, i ricorsi non sono fondati.
6.1.- Il TAR Veneto, nelle ordinanze cautelari da cui originano i
conflitti proposti dalla ricorrente, ha sospeso - nei limiti di
interesse dei soggetti interessati - l'efficacia dei provvedimenti
applicativi della legge reg. Veneto n. 2 del 2022 e ha disposto, «per
l'effetto», che - in attesa della definizione della questione
pregiudiziale di legittimita' costituzionale sollevata innanzi a
questa Corte (iscritta al n. 137 r.o. 2022) - venissero mantenute,
nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli
Veronese, le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attivita'
venatoria previste per le zone faunistiche delle Alpi.
Con tale affermazione il TAR Veneto non ha esercitato un potere
abnorme, come ritenuto dalla ricorrente, ma si e' limitato a
specificare l'effetto proprio della sospensione degli atti
amministrativi impugnati e cioe' che, in conseguenza della
sospensione dell'efficacia degli atti che dettavano disposizioni
applicative per l'inserimento dei territori del Comune di Caprino
Veronese e del Comune di Rivoli Veronese negli ATC, nei medesimi
territori si sarebbero mantenute le tutele dall'esercizio del
prelievo venatorio previste per le zone faunistiche delle Alpi.
Come noto, nell'esercizio del potere cautelare al giudice
amministrativo e' consentito adottare tutte le misure «che appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso», ai sensi dell'art. 55, comma 1,
dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo), al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo).
Dunque, nell'ottica dell'effettivita' della tutela
giurisdizionale, il potere cautelare non si esaurisce nella
sospensione dell'atto impugnato, ma comprende la possibilita' di
adottare misure "atipiche", a contenuto propulsivo o sostitutivo, con
le quali viene attribuito anticipatamente e provvisoriamente il bene
della vita cui aspira il ricorrente.
Nel caso in esame, il giudice amministrativo, nell'adottare una
misura cautelare di natura sospensiva e, dunque, "tipica", ha solo
chiarito quali fossero gli effetti necessariamente conseguenti
all'esercizio del potere cautelare di sospensione degli atti
applicativi della legge, specificando quale sia la disciplina del
prelievo venatorio nei territori interessati, come conseguenza
diretta e automatica della disposta sospensione.
6.2.- Dunque, il TAR Veneto e' intervenuto nei limiti del potere
giurisdizionale, adottando una misura strettamente funzionale a
garantire l'effettivita' della tutela cautelare, esercitata tramite
la sospensione degli atti amministrativi e volta a evitare possibili
pregiudizi irreparabili nelle more della definizione della indicata
questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale. La misura non
interferisce con le prerogative legislative della Regione Veneto e
trova applicazione solo ed esclusivamente nei territori dei Comuni
interessati, senza intaccare il potere di pianificazione
faunistica-venatoria spettante alla ricorrente sull'intero territorio
regionale.
6.3.- In conclusione, non vi e' stata lesione del principio della
soggezione del giudice alla legge di cui all'art. 101 Cost., secondo
comma, in quanto il TAR Veneto ha adottato le misure previste dal
codice del processo amministrativo con l'obiettivo di assicurare
l'effettivita' della tutela cautelare. Di conseguenza, non sono stati
violati gli altri parametri costituzionali evocati nei ricorsi,
poiche' l'esercizio del potere cautelare da parte del giudice
amministrativo non ha invaso la competenza legislativa residuale
riconosciuta alle regioni dall'art. 117, quarto comma, Cost. ne' ha
interferito con le attribuzioni del Consiglio regionale di cui
all'art. 121, secondo comma, Cost.
7.- I ricorsi, pertanto, non sono fondati.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, adottare le
ordinanze cautelari 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656,
nella parte in cui hanno, rispettivamente, disposto che «vengano
mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali
forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per
le Zone Faunistiche Alpine» e che «vengano mantenute, nei territori
del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le
speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria
previste per le Zone Faunistiche Alpine».
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI