N. 139 SENTENZA 10 maggio - 10 luglio 2023
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Porto di armi improprie "nominate" - Divieto di porto senza giustificato motivo - Requisiti di punibilita' - Sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento, violazione del principio necessaria offensivita' del reato nonche' della funzione rieducativa della pena - Non fondatezza delle questioni. - Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma, prima parte. - Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.(GU n.28 del 12-7-2023 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Silvana SCIARRA;
Giudici :Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco
VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D'ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi), promosso dal Tribunale ordinario
di Lagonegro, sezione penale, in composizione monocratica, nel
procedimento penale a carico di F. C., con ordinanza del 14 gennaio
2022, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2022 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie
speciale, dell'anno 2022, la cui trattazione e' stata fissata per
l'adunanza in camera di consiglio del 22 marzo 2023. Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella
camera di consiglio del 10 maggio 2023 il Giudice relatore Franco
Modugno; deliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2023.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 14 gennaio 2022, il Tribunale ordinario di
Lagonegro, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975,
n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) - che vieta, sotto
comminatoria di sanzione penale, di portare, senza giustificato
motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa,
bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio
atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere
metalliche - nella parte in cui non richiede, ai fini della
punibilita' del fatto, «la sussistenza di circostanze di tempo e
luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona». 1.1.- Il
giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti
di una persona imputata del reato previsto dalla norma censurata, in
quanto, a seguito di un controllo stradale, era stata trovata in
possesso di una roncola (qualificata impropriamente nel capo di
imputazione come «machete») della lunghezza di 40 centimetri (di cui
10 di manico): strumento da punta o da taglio del cui porto
l'imputato non aveva fornito adeguata giustificazione. Il rimettente
riferisce, altresi', che in esito all'istruzione dibattimentale, le
parti avevano concluso concordemente per l'assoluzione dell'imputato.
1.2.- Il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimita'
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge
n. 110 del 1975, nella parte in cui non richiede, ai fini della
punibilita' - diversamente da quanto stabilito nella seconda parte
del medesimo comma -, la presenza di circostanze di tempo e di luogo
che lascino presagire l'offesa alla persona. In punto di rilevanza,
il giudice a quo osserva che, ove le questioni fossero accolte,
l'imputato dovrebbe essere assolto. La roncola era infatti portata
nel portabagagli dell'autovettura da lui condotta, racchiusa in una
sacca e, dunque, in posizione tale da non consentirne il pronto uso;
l'accertamento era stato inoltre eseguito nel pomeriggio lungo una
strada periferica, con conseguente assenza di circostanze
spazio-temporali evocative del rischio di aggressione alle persone.
Di contro, ove le questioni fossero respinte, l'imputato dovrebbe
essere ritenuto penalmente responsabile. Secondo la giurisprudenza di
legittimita', infatti, il motivo che giustifica il porto dello
strumento deve essere dedotto al momento del controllo e in maniera
specifica, cosi' da consentire alla polizia giudiziaria adeguate
verifiche in ordine alla sua attendibilita': donde l'irrilevanza
delle allegazioni difensive postume. Nella specie, l'imputato, al
momento del controllo di polizia, si era limitato ad affermare che la
roncola gli serviva per lavori di campagna, senza indicare alcun
elemento utile al vaglio di affidabilita' della dichiarazione. Solo
in sede di istruttoria dibattimentale aveva addotto prove
testimoniali e documentali a sostegno della sua tesi: prove che
risultavano, dunque, intempestive, e, comunque sia, inidonee a
giustificare il possesso dello strumento al momento
dell'accertamento. Da esse emergeva, infatti, soltanto che l'imputato
svolgeva all'epoca mansioni astrattamente compatibili con lo
strumento rinvenuto, ma non che quest'ultimo fosse stato appena
utilizzato o dovesse essere utilizzato al momento del controllo.
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il
rimettente rileva che l'art. 4 della legge n. 110 del 1975
disciplina, sia il porto delle armi proprie, in una logica di
raccordo con le altre norme in materia, sia il porto delle cosiddette
armi improprie. In particolare, il primo comma vieta in modo assoluto
il porto di armi e strumenti ad esse assimilati, destinati per
naturale vocazione all'offesa alla persona (mazze ferrate o bastoni
ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri
apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione), qualora
l'agente non sia autorizzato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza). Il secondo comma dello stesso art. 4 si occupa
invece del porto di oggetti che, pur potendo essere all'occorrenza
utilizzati per l'offesa alla persona, non sono pero' deputati a tale
fine. Benche' costituito da un'unica proposizione normativa, tale
comma delinea due fattispecie distinte. La prima parte del comma
vieta di portare, fuori della propria abitazione e delle relative
appartenenze, senza giustificato motivo, una serie di oggetti
specificamente individuati: «bastoni muniti di puntale acuminato,
strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi,
catene, fionde, bulloni, sfere metalliche». Unica condizione per la
punibilita' e', dunque, che il porto abbia luogo in assenza di
giustificato motivo: intendendosi per tale, secondo la giurisprudenza
di legittimita', ogni esigenza dell'agente corrispondente a regole
comportamentali lecite in relazione alla natura dell'oggetto, alle
condizioni soggettive del portatore, alle modalita' del fatto e ai
luoghi. La seconda parte del medesimo comma estende il divieto di
porto ingiustificato fuori della propria abitazione o delle sue
appartenenze a un complesso di altri oggetti, descritti con formula
generale: «qualsiasi altro strumento non considerato espressamente
come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le
circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona».
Affinche' il porto di tali strumenti sia punibile debbono quindi
ricorrere due condizioni cumulative: non solo l'assenza di un
giustificato motivo, ma anche la sussistenza di circostanze di tempo
e di luogo che rendano probabile l'utilizzo dell'oggetto per l'offesa
alla persona. 1.4.- Ad avviso del giudice a quo, tale discrepanza di
trattamento risulterebbe lesiva di plurimi principi costituzionali.
Il rimettente muove dal rilievo che i reati in materia di armi sono
posti a tutela dell'ordine pubblico e della pacifica convivenza
sociale. I reati di porto, in particolare, si pongono in contrasto
con tale bene in ragione della possibilita' che l'agente si serva
dell'oggetto in modo aggressivo. In questa logica, sarebbe
ragionevole distinguere le diverse categorie di strumenti, secondo il
loro grado di pericolosita'. Ineccepibile sarebbe cosi' la scelta
legislativa di vietare in assoluto il porto delle armi e degli altri
strumenti indicati nel primo comma dell'art. 4, ove l'agente non sia
munito di speciale licenza: le caratteristiche dell'oggetto,
destinato per sua natura all'offesa, unitamente al fatto che a
portarlo sia un soggetto non abilitato, renderebbero infatti
probabile un suo utilizzo per fini illeciti. Diverso il discorso per
gli oggetti atti ad offendere, i quali presentano una accentuata
«natura bifronte», trattandosi di strumenti ideati per fini leciti,
solo occasionalmente utilizzabili in pregiudizio dell'altrui
incolumita'. Malgrado tale nota distintiva unitaria, per gli
strumenti "innominati" viene richiesta «una adeguata prossimita' tra
la condotta del soggetto agente e l'effettivo impatto sulla sicurezza
dei consociati», avendo il legislatore correttamente avanzato lo
stadio dell'offesa punibile alla soglia del pericolo concreto di
aggressione alla persona, desumibile dalle circostanze
spazio-temporali; per gli strumenti "nominati", la punibilita' e'
invece collegata alla semplice incapacita' del soggetto sottoposto a
controllo di fornire adeguate spiegazioni che escludano il possibile
utilizzo illecito dell'oggetto, e dunque basata su una mera
presunzione di pericolo. In sostanza, l'offesa al bene protetto
risulterebbe collegata al solo fatto che l'autorita' non sia posta in
condizione di conoscere, con un certo grado di affidabilita', il
futuro uso della cosa. 1.5.- In questo modo, secondo il rimettente,
la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.), trattando in modo diverso situazioni
potenzialmente equivalenti, con il rischio, addirittura, che ad
essere disciplinata in maniera piu' severa sia la situazione meno
grave. La previsione di una disciplina piu' favorevole per gli
strumenti individuati in via residuale potrebbe essere ritenuta, in
effetti, ragionevole solo qualora ognuno di tali oggetti fosse
connotato con certezza da un grado di pericolosita' intrinseca
inferiore a quello degli strumenti "nominati". Tale condizione non
sarebbe, tuttavia, riscontrabile: alcuni oggetti rientranti nel genus
degli strumenti "innominati" - ad esempio, bastoni di legno e
martelli - risulterebbero, infatti, dotati di una capacita' lesiva
pari, o addirittura superiore, a quella di taluni strumenti
"nominati" (quali, ad esempio, tubi e bulloni). 1.6.- Sarebbe
violato, altresi', il principio di necessaria offensivita' del reato
(art. 25, secondo comma, Cost.), ad entrambi i livelli in cui -
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - esso opera. Il
principio sarebbe leso, anzitutto, nella sua declinazione "astratta",
con riferimento, cioe', al momento di redazione della norma
incriminatrice, la quale dovrebbe esprimere un effettivo contenuto
offensivo di beni meritevoli di tutela. La presunzione assoluta di
pericolo, su cui si basa la norma censurata, apparirebbe arbitraria,
non rispondendo all'id quod plerumque accidit, come invece richiesto
dalla giurisprudenza costituzionale ai fini della legittimita' del
ricorso al modello del reato di pericolo presunto. Non si
riscontrerebbero, infatti, regole di esperienza in base alle quali il
porto di oggetti dalla destinazione principale lecita sarebbe volto
all'offesa alla persona allorche' l'agente non riesca a darne
nell'immediato una giustificazione. La carenza di un riscontrato
motivo legittimante, oltre a segnare una tutela eccessivamente
anticipata del bene, costituirebbe in effetti un «elemento del tutto
neutro nella logica dell'offensivita'», in quanto uno strumento per
il cui porto si fornisce una rassicurante giustificazione potrebbe
essere adoperato, comunque sia, illecitamente successivamente al
controllo di polizia; cosi' come, all'opposto, alla mancata
allegazione del giustificato motivo o alla sua omessa dimostrazione
potrebbe corrispondere l'assenza di una volonta' delittuosa
dell'agente. Sarebbero, infatti, assai frequenti i casi nei quali,
per ragioni contingenti, l'agente non e' in grado di addurre un
motivo che superi la mera asserzione, pur non essendo animato da
intenti illeciti. Il principio di offensivita' sarebbe compromesso
anche, e in ogni caso, nella sua declinazione "concreta", inteso,
cioe', come precetto che impegna il giudice comune ad escludere dal
perimetro dell'incriminazione, in sede applicativa, condotte prive di
ogni attitudine lesiva. La formulazione complessiva della norma
impedirebbe, infatti, al giudice di verificare la concreta idoneita'
della condotta a porre il bene protetto in una situazione di rischio,
essendo cio' richiesto espressamente solo in rapporto agli strumenti
"innominati": il che escluderebbe, a contrario, che debba procedersi
ad analoga verifica con riguardo agli oggetti indicati nella prima
parte del comma. In tale rilievo sarebbe insita l'impossibilita' di
fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma,
il cui tenore letterale vieterebbe implicitamente la generalizzazione
del requisito di cui si discute. 1.7.- Di qui anche la conclusiva
violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto l'irrogazione
di una sanzione penale in difetto di una reale aggressione ai beni
costituzionalmente rilevanti tutelati dalla norma incriminatrice
determinerebbe nell'agente - specie nei casi in cui egli, mosso da un
motivo lecito, non riesca a provarlo adeguatamente nell'immediatezza
- un senso di sfiducia nell'ordinamento atto a compromettere la
funzione rieducativa della pena. 2.- E' intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le
questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate. 2.1.- Secondo
la difesa dell'interveniente, le questioni sarebbero inammissibili,
in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di sperimentare una
interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata. In
base a un orientamento giurisprudenziale da tempo diffuso, sussiste
un «giustificato motivo» per il porto dello strumento quando le
esigenze dell'agente siano «corrispondenti a regole relazionali
lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle condizioni
soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento ed alla normale
funzione dell'oggetto». A fronte di cio', il motivo addotto
dall'imputato per il porto dello strumento all'interno di
un'autovettura mentre si trovava fuori del centro abitato - ossia la
sua utilizzazione per l'esercizio di attivita' agricola - «non
avrebbe dovuto essere integralmente pretermesso», una volta appurato
che si trattava di una roncola, e non di un machete come indicato nel
capo di imputazione, e dunque di uno strumento abitualmente usato per
il taglio di rami e arbusti. Come precisato dalla giurisprudenza di
legittimita', essendo l'assenza di un giustificato motivo un elemento
di tipicita' del fatto, il giudice del merito e' tenuto a compiere
una esaustiva verifica al riguardo e a ritenere non integrato il
fatto tipico ove sussista un dubbio sulla sua ricorrenza. Ne',
d'altro canto, la validita' del motivo addotto a giustificazione
richiederebbe l'esistenza di un rapporto di immediata contestualita'
temporale fra il porto dello strumento e il suo utilizzo. 2.2.- Nel
merito, le questioni sarebbero in ogni caso non fondate.
Insussistente si paleserebbe, anzitutto, la denunciata violazione
dell'art. 3 Cost. L'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del
1975 avrebbe individuato in modo specifico, all'interno della
categoria delle armi improprie, alcuni strumenti che, per le loro
caratteristiche, si sono dimostrati particolarmente idonei a ledere,
distinguendoli dalla generalita' degli altri oggetti, non indicati in
dettaglio, cui si riferisce la seconda parte del comma. Rispetto a
questi ultimi, il requisito della chiara utilizzabilita' per l'offesa
alla persona in base alle circostanze di tempo e di luogo non
rileverebbe, d'altronde, solo ai fini della punibilita', ma
assurgerebbe anche a criterio di individuazione delle armi improprie:
il che ha consentito a questa Corte di escludere, con la sentenza n.
79 del 1982, che la disposizione si ponga in contrasto con il
principio di tassativita' della fattispecie penale. La medesima
sentenza ha dichiarato, altresi', non fondata una questione di
legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3
Cost., ponendo in evidenza che il giudice - dopo aver accertato che
lo strumento "innominato" costituisca arma impropria ai sensi della
norma censurata - deve non soltanto stabilire la rispondenza della
condotta alla fattispecie sanzionata, ma anche valutare la sua
gravita', ai fini dell'eventuale applicazione dell'attenuante
prevista dal terzo comma dello stesso art. 4 della legge n. 110 del
1975 nei «casi di lieve entita'»: il che escluderebbe il paventato
rischio di disparita' di trattamento di situazioni identiche o di
trattamento piu' favorevole della situazione meno pericolosa. Quanto,
poi, all'asserita violazione del principio di necessaria offensivita'
del reato, l'Avvocatura dello Stato ricorda come questa Corte, con la
sentenza n. 225 del 2008 - riferita al possesso ingiustificato di
altra tipologia di oggetti, e cioe' le chiavi alterate e i
grimaldelli -, abbia chiarito che l'ampia discrezionalita' che va
riconosciuta al legislatore nella configurazione delle fattispecie
criminose si estende anche alla scelta delle modalita' di protezione
penale dei singoli beni o interessi. Rientra in tale sfera di
discrezionalita' l'opzione per forme di tutela avanzata, che
colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della
semplice esposizione a pericolo; nonche', correlativamente,
l'individuazione della soglia di pericolosita' alla quale
riconnettere la risposta punitiva. Analogamente a quanto si e'
ritenuto per la fattispecie dianzi richiamata, anche quella di cui al
secondo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 risulterebbe
pienamente coerente con il principio di offensivita'. La norma mira,
infatti, a salvaguardare la pubblica incolumita' e la sicurezza
pubblica da situazioni di pericolo normativamente tipizzate,
richiedendo, ai fini della punibilita', il concorso di due elementi:
non solo, cioe', il possesso di strumenti idonei all'offesa, ma anche
l'incapacita' del soggetto di giustificare - e, amplius,
l'impossibilita' di desumere aliunde - l'attuale destinazione lecita
degli strumenti. Nel caso degli strumenti "innominati" e «a
destinazione "aspecifica"» si richiede, altresi', che essi, per le
«circostanze di tempo e di luogo» in cui sono portati, siano
«chiaramente utilizzabil[i]» per l'offesa alla persona: requisito
necessario ai fini della verifica della concretezza e dell'attualita'
del pericolo per il bene protetto. Le medesime considerazioni
varrebbero, altresi', ad escludere la dedotta violazione dell'art.
27, terzo comma, Cost.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale, in
composizione monocratica, dubita della legittimita' costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975
- che vieta, sotto comminatoria di sanzione penale, di portare, senza
giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle
appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti
da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde,
bulloni e sfere metalliche - nella parte in cui non richiede, ai fini
della punibilita' del fatto, «la sussistenza di circostanze di tempo
e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona». Ad avviso
del giudice a quo, la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., in
quanto generatrice di una irragionevole disparita' di trattamento
rispetto al porto degli strumenti "innominati" indicati nella seconda
parte del medesimo comma («qualsiasi altro strumento non considerato
espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente
utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa
alla persona»): categoria atta a ricomprendere oggetti (ad esempio,
bastoni e martelli) dotati di capacita' lesiva equivalente, o
addirittura maggiore, rispetto a quella di taluni degli strumenti
"nominati". Sarebbe leso, altresi', l'art. 25, secondo comma, Cost.,
per contrasto con il principio di necessaria offensivita' del reato,
sia nella sua declinazione astratta (con riguardo, cioe', al momento
di redazione della norma), sia nella sua declinazione concreta (con
riferimento, cioe', alla fase di applicazione giudiziale): sotto il
primo profilo, in quanto l'incriminazione sarebbe basata su una
presunzione assoluta di pericolo per l'ordine pubblico non
rispondente all'id quod plerumque accidit (non riscontrandosi regole
di esperienza per cui il porto di oggetti dalla destinazione
principale lecita, quali quelli considerati, sarebbe volto all'offesa
alla persona, allorche' l'agente non riesca a darne nell'immediatezza
una giustificazione plausibile); sotto il secondo profilo, giacche'
la formulazione complessiva dell'art. 4, secondo comma, della legge
n. 110 del 1975 impedirebbe al giudice di verificare la concreta
idoneita' della condotta a porre il bene giuridico protetto in una
effettiva situazione di rischio. Di qui anche la violazione dell'art.
27, terzo comma, Cost., in quanto l'irrogazione di una sanzione
penale in difetto di una reale aggressione ai beni protetti
genererebbe in chi ne e' colpito un senso di sfiducia
nell'ordinamento, atto a compromettere la funzione rieducativa della
pena. 2.- Prodromica all'esame delle censure e' una sintetica
ricostruzione del panorama normativo di riferimento. Oggetto dei
dubbi di legittimita' costituzionale e' la disciplina del porto di
armi improprie, delineata dal secondo comma dell'art. 4 della legge
n. 110 del 1975: disciplina la cui inosservanza e' punita dal
successivo terzo comma con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla luce delle indicazioni
ritraibili dall'art. 585, secondo comma, numero 2), del codice penale
e dall'art. 45, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), si designano
usualmente come armi improprie gli strumenti che - pur non avendo
quale destinazione naturale l'offesa alla persona (come invece le
armi proprie), in quanto concepiti per usi diversi e leciti
(lavorativi, domestici, sportivi, scientifici e simili) - si prestano
ad essere occasionalmente utilizzati per offendere. Tali strumenti
sono distinti dalla norma censurata in due sottocategorie: gli
strumenti "nominati" (o "tipici") e gli strumenti "innominati" (o
"atipici"). La prima parte del comma vieta, infatti, di portare fuori
della propria abitazione e delle appartenenze di essa «[s]enza
giustificato motivo» una serie di oggetti individuati in dettaglio
(«bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio
atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere
metalliche»). Allo stesso regime risultano soggetti, per effetto
della modifica operata dall'art. 5, comma 1, lettera b), numero 2),
del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa
al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi), gli
ulteriori strumenti indicati nella parte finale dello stesso secondo
comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, non investita,
peraltro, dalle censure del giudice rimettente. Unica condizione per
la punibilita' del porto degli oggetti considerati fuori dai luoghi
di pertinenza dell'agente e', dunque, che la condotta sia realizzata
in assenza di un «giustificato motivo»: intendendosi per tale,
secondo una ricorrente affermazione giurisprudenziale, quello
determinato da «particolari esigenze dell'agente [...] perfettamente
corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla
natura dell'oggetto, alle modalita' di verificazione del fatto, alle
condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla
normale funzione dell'oggetto» (ex multis, Corte di cassazione,
sezione prima penale, sentenza 30 settembre 2019-10 gennaio 2020, n.
578; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione quarta penale,
sentenza 14 novembre-9 dicembre 2019, n. 49769). In sostanza, occorre
che, al momento del porto, l'oggetto sia destinato a uno scopo lecito
ad esso riferibile, avuto riguardo alle circostanze oggettive e
soggettive. La seconda parte del comma (preceduta dalla congiunzione
«nonche'»), con previsione residuale e di chiusura, estende il
divieto di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione o
dalle appartenenze di essa a un ulteriore complesso di oggetti,
descritti con formula generale imperniata su una "clausola di
offensivita'": «qualsiasi altro strumento non considerato
espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente
utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa
alla persona». Affinche' il porto di tali oggetti sia punibile non
basta, pertanto, l'assenza di un giustificato motivo, ma occorre,
altresi', che le circostanze spazio-temporali in cui il porto avviene
rendano concreto il pericolo che l'agente si avvalga dell'oggetto in
chiave aggressiva (Corte di cassazione, sezione prima penale, 7
novembre-24 dicembre 2019, n. 51946): l'avverbio «chiaramente» sta,
infatti, a significare che deve esservi un collegamento non meramente
ipotetico tra l'oggetto, non destinato naturalmente all'offesa e
spesso di uso comune, e la sua utilizzazione per procurare lesioni
(Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 21 novembre-9
dicembre 2013, n. 49517), anche se poi tale utilizzazione non abbia
effettivamente luogo (Corte di cassazione, sezione prima penale,
sentenza 26 febbraio-18 marzo 2009, n. 11812). Per opinione diffusa,
la norma incriminatrice del porto di armi improprie, nella sua
duplice articolazione, e' diretta, al pari delle altre in materia di
armi, a tutelare la sicurezza pubblica e l'incolumita' individuale:
si tratta segnatamente di una fattispecie «di sbarramento» (Corte di
cassazione, sezione quarta penale, sentenza 27 agosto-3 settembre
1996, n. 8222), volta ad evitare, «in via di prevenzione» (Corte di
cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 gennaio-16 maggio 1985,
n. 4750), che lo strumento possa essere utilizzato per la commissione
di piu' gravi delitti lesivi di altri beni giuridici (vita,
integrita' fisica, patrimonio e via dicendo), quali omicidi, lesioni
personali, rapine o minacce. In tale ottica, questa stessa Corte ha
individuato l'oggetto della tutela nell'ordine pubblico e nella
«pacifica convivenza sociale» (sentenza n. 79 del 1982). 3.- Cio'
premesso, occorre prendere preliminarmente in esame l'eccezione di
inammissibilita' delle questioni formulata dall'Avvocatura generale
dello Stato, sotto il profilo dell'omessa sperimentazione, da parte
del giudice a quo, di una interpretazione costituzionalmente
orientata della disposizione censurata. Assume l'Avvocatura che il
motivo addotto nel caso di specie dall'imputato per giustificare il
porto dell'oggetto all'interno di un'autovettura mentre si trovava
fuori del centro abitato - ossia la sua utilizzazione per l'esercizio
di attivita' agricola - «non avrebbe dovuto essere integralmente
pretermesso» dal rimettente, una volta appurato che si trattava di
una roncola, e dunque di uno strumento abitualmente usato per il
taglio di rami e arbusti. Secondo la giurisprudenza di legittimita',
infatti, l'assenza di un giustificato motivo rappresenta un elemento
di tipicita' del fatto, sicche' il giudice deve escludere la
configurabilita' del reato ove sussista un dubbio sulla sua
ricorrenza; ne', d'altro canto, la validita' del motivo addotto
richiede l'esistenza di un rapporto di immediata contestualita'
temporale fra il porto dello strumento e il suo utilizzo. L'eccezione
non e' fondata. Essa si risolve in una critica alla motivazione del
giudice a quo in ordine alla rilevanza delle questioni, con
particolare riguardo alla ritenuta insussistenza, nel caso di specie,
di un giustificato motivo del porto. Tale motivazione appare,
peraltro, in grado di superare il vaglio di non implausibilita', nel
quale si sostanzia e si esaurisce il controllo "esterno" sulla
rilevanza demandato a questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 192 del
2022, n. 207, n. 181 e n. 59 del 2021, e n. 218 del 2020). Il
rimettente ricorda infatti come, secondo consolidati indirizzi della
giurisprudenza di legittimita', la giustificazione del porto di
oggetti atti ad offendere debba essere fornita al momento del
controllo e in modo specifico, cosi' da consentire alla polizia
giudiziaria di procedere a immediate verifiche (tra le molte, Corte
di cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 gennaio-7 maggio
2019, n. 19307; Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza
15 marzo-15 aprile 2019, n. 16376); essa deve risultare, inoltre,
attuale, tale cioe' da dimostrare l'esigenza di un utilizzo lecito
dello strumento al momento dell'accertamento (tra le altre, Corte di
cassazione, sezione settima penale, ordinanza 15 gennaio-10 agosto
2015, n. 34774; Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza
23 settembre-20 ottobre 2004, n. 41098). Per gli strumenti da lavoro,
in particolare, il porto deve risultare legato da un nesso attuale di
causalita' rispetto allo svolgimento dell'attivita' lavorativa o ad
altra ad essa, almeno indirettamente, ricollegabile (quale,
tipicamente, il trasferimento da casa al luogo di lavoro e viceversa)
(Corte di cassazione, n. 41098 del 2004); diversamente opinando,
infatti, qualsiasi condotta di porto di strumento atto ad offendere
potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente connessa
con esso, ma non effettiva al momento del comportamento vietato: il
che contrasterebbe con la ratio legis, mirante a restringere, per
motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il
piu' possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente
adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza (Corte
di cassazione, sezione prima penale, sentenza 14 gennaio-14 aprile
1999, n. 4696). Nella specie, per converso, in base alla
ricostruzione operata in punto di fatto dal giudice a quo - che non
spetta a questa Corte sindacare - l'imputato si sarebbe limitato a
dichiarare ai verbalizzanti, in modo del tutto generico, che lo
strumento gli serviva per lavori agricoli, mentre le prove
successivamente addotte in sede dibattimentale, oltre a risultare
tardive, dimostrerebbero soltanto che egli svolgeva all'epoca
un'attivita' lavorativa compatibile con l'uso dello strumento, ma non
che questo dovesse essere impiegato o fosse stato appena impiegato al
momento del controllo. Con particolare riguardo al presupposto
ermeneutico che fonda i dubbi di legittimita' costituzionale -
l'impossibilita', cioe', di riferire il requisito della chiara
utilizzabilita' per l'offesa, alla luce delle circostanze di tempo e
di luogo, al porto degli strumenti "nominati" - il giudice a quo
esclude, d'altro canto, espressamente e in modo motivato, che sia
possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della
disposizione censurata. Il tenore letterale di quest'ultima
impedirebbe, infatti, di "generalizzare" il requisito in questione,
estendendolo a strumenti diversi da quelli ai quali e' specificamente
riferito. Tale conclusione risponde al diritto vivente: la
giurisprudenza di legittimita' e', infatti, costante nel ritenere
che, alla luce del dettato normativo, il requisito in parola sia
richiesto unicamente per gli strumenti "innominati" di cui alla
seconda parte del comma (per tutte, Corte di cassazione, sezione
seconda penale, sentenza 8 marzo-26 aprile 2022, n. 15908; Cass.,
ordinanza n. 34774 del 2015). 4.- Nel merito, le questioni non sono
tuttavia fondate. 4.1.- Quanto alla dedotta violazione del principio
di eguaglianza (art. 3 Cost.), la censura fa perno sull'assunto per
cui - stante la comune caratteristica di tutte le armi improprie, di
essere strumenti aventi una destinazione naturale lecita, solo
occasionalmente utilizzabili per l'offesa - il trattamento piu'
rigoroso riservato agli strumenti "nominati" non potrebbe essere
giustificato con una loro maggiore pericolosita', essendovi strumenti
"innominati" (ad esempio, bastoni di legno o martelli) con capacita'
offensiva pari o addirittura superiore a quella di taluni degli
strumenti "nominati" (quali tubi o bulloni). In senso contrario, va
tuttavia osservato che la distinzione tra strumenti "nominati" e
"innominati" operata dalla norma censurata non e' priva di ratio. Il
legislatore ha incluso tra gli strumenti "nominati", anzitutto, gli
strumenti che, per le loro caratteristiche, si presentano come quelli
oggettivamente piu' pericolosi: bastoni con puntale acuminato e
strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (quali coltelli,
forbici a punta, asce, roncole, machete e simili). Si tratta,
infatti, di strumenti strutturalmente prossimi alle armi proprie
cosiddette bianche e che, non a caso, corrispondono al nucleo storico
delle armi improprie gia' contemplato in origine dall'art. 42,
secondo comma, TULPS. Il legislatore ha preso poi in considerazione
gli strumenti che, in base all'esperienza, relativa soprattutto a
manifestazioni violente di piazza, piu' facilmente e con maggior
frequenza si prestano ad essere impiegati per l'offesa alla persona:
mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche. Proprio con
riguardo alla normativa penale in materia di armi, questa Corte ha
affermato che, nella determinazione delle fattispecie tipiche di
reato, correttamente il legislatore tiene conto «non [...] soltanto
della struttura e pericolosita' astratta dei fatti che va ad
incriminare», ma anche «della concreta esperienza nella quale quei
fatti si sono verificati e dei particolari inconvenienti provocati,
in precedenza, dai fatti stessi, in relazione ai beni che intende
tutelare»: quindi, non solo della astratta capacita' di offesa dei
singoli strumenti, ma anche dell'uso concreto che di essi viene fatto
in base all'esperienza (sentenza n. 132 del 1986; in senso analogo,
con riferimento alla disciplina penale degli stupefacenti, sentenza
n. 333 del 1991). Su tale rilievo, questa Corte ha ritenuto quindi
non ingiustificata la sottoposizione delle armi ad aria compressa
(considerate, a certe condizioni, armi comuni da sparo) a un regime
piu' rigoroso di quello previsto per le armi da pesca, come il fucile
subacqueo (escluse da tale considerazione, ancorche' funzionanti
anch'esse ad aria compressa), posto che le seconde, in base
all'esperienza, meno si prestano ad usi distorti (sentenza n. 132 del
1986). Nel caso oggi in esame, per riprendere l'esempio prospettato
dal rimettente, puo' anche essere vero che un martello di grosse
dimensioni abbia, astrattamente, una capacita' di offesa pari o
maggiore a quella di un tubo: ma l'esperienza - della quale il
legislatore si e' fatto interprete - ha mostrato che l'impiego per
l'offesa del primo e' meno agevole e frequente di quello del secondo.
Cio', senza considerare che nel giudizio a quo si discute del porto
di una roncola; dunque, di un oggetto appartenente pacificamente alla
categoria di armi improprie anche oggettivamente piu' pericolose,
quale quella degli strumenti da punta o da taglio (Corte di
cassazione, sezione quinta penale, sentenza 7 febbraio-11 giugno
2020, n. 17942; Corte di cassazione, sezione quinta penale, 5 marzo-9
luglio 1982, n. 6763): strumenti atti a ferire - e non semplicemente
ad essere occasionalmente usati come corpi contundenti - e
caratterizzati, altresi', da una particolare maneggevolezza. Va
aggiunto, per completezza, che, rispetto ai moltissimi oggetti in uso
nella vita comune occasionalmente utilizzabili per l'offesa alla
persona - che il legislatore non potrebbe enumerare in modo
casistico, senza incorrere nel rischio della lacuna - la condizione
della sussistenza di circostanze che facciano apparire verosimile un
impiego in pregiudizio dell'altrui incolumita' svolge anche una
insostituibile funzione di delimitazione del fatto tipico: funzione
debitamente valorizzata a suo tempo da questa Corte - come
sottolineato dall'Avvocatura dello Stato - al fine di escludere
l'indeterminatezza della categoria degli strumenti "innominati"
(sentenza n. 79 del 1982). 4.2.- Quanto, poi, alla denuncia di
violazione del principio di necessaria offensivita' del reato, giova
ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, tale
principio - la cui matrice costituzionale e' ricavabile dall'art. 25,
secondo comma, Cost. (sentenza n. 211 del 2022), in una lettura
sistematica cui fa da sfondo l'«insieme dei valori connessi alla
dignita' umana» (sentenze n. 225 del 2008 e n. 263 del 2000) - opera
su due piani distinti. Da un lato, cioe', come precetto rivolto al
legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che,
nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo
di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensivita'
"in astratto"); dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo
affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilita'
della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto,
dovra' evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di
qualsiasi attitudine lesiva (offensivita' "in concreto") (sentenze n.
211 del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 265 del
2005, n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995). Quanto al primo versante,
il principio di offensivita' in astratto non implica che l'unico
modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno.
Rientra, infatti, nella discrezionalita' del legislatore optare per
forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l'aggressione ai
valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo,
nonche', correlativamente, individuare la soglia di pericolosita'
alla quale riconnettere la risposta punitiva (sentenze n. 211 del
2022, n. 141 del 2019, n. 109 del 2016 e n. 225 del 2008):
prospettiva nella quale non e' precluso, in linea di principio, il
ricorso al modello del reato di pericolo presunto (sentenze n. 211
del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 247 del 1997,
n. 360 del 1995, n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991). Compete,
nondimeno, a questa Corte verificare - tramite lo strumento del
sindacato di costituzionalita' - se le soluzioni adottate siano
rispettose del principio di offensivita' "in astratto", acclarando se
la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto
offensivo: esigenza che, nell'ipotesi del reato di pericolo - e,
segnatamente, di pericolo presunto - presuppone «che la valutazione
legislativa di pericolosita' del fatto incriminato non risulti
irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit»
(sentenze n. 211 del 2022, n. 141 del 2019, n. 109 del 2016 e n. 225
del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 278 del 2019). Ove tale
condizione risulti soddisfatta, «il compito di uniformare la figura
criminosa al principio di offensivita' nella concretezza applicativa
resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio
potere ermeneutico». Quest'ultimo «- rimanendo impegnato ad una
lettura "teleologicamente orientata" degli elementi di fattispecie,
tanto piu' attenta quanto piu' le formule verbali impiegate dal
legislatore appaiano, in se', anodine o polisense - dovra'
segnatamente evitare che l'area di operativita' dell'incriminazione
si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialita' lesiva»
(sentenza n. 225 del 2008). 4.2.1.- Nel caso in esame, si deve
escludere che la norma censurata confligga con il principio di
offensivita' "in astratto". Contrariamente a quanto assume il giudice
a quo, la presunzione di pericolo sottesa alla norma incriminatrice
non puo' essere ritenuta irrazionale o arbitraria, tenuto conto della
natura degli strumenti "nominati" avuti di mira - selezionati, come
si e' visto, in ragione della particolare attitudine lesiva, legata
alle loro caratteristiche intrinseche (quanto agli strumenti da punta
o da taglio), o alla frequenza del loro impiego per usi distorti, in
base all'esperienza (quanto agli altri) - e del richiesto difetto di
una giustificazione del loro porto fuori dell'abitazione o delle sue
appartenenze. Condotta - quella del porto fuori dai luoghi privati di
pertinenza dell'agente - che si presenta, peraltro, come quella piu'
vicina all'uso pregiudizievole, e dunque connotata da un maggior
coefficiente di pericolosita'. Al riguardo, occorre considerare che,
nella logica della norma, come di altre norme incriminatrici in tema
di armi, gli oggetti atti ad offendere non sono soltanto lo strumento
utilizzabile per la commissione premeditata di illeciti penali, ma
anche occasionali mezzi di commissione di reati da parte di chi,
trovandosi coinvolto in un conflitto, sia spinto a usarli contro il
proprio avversario. Si tratta, quindi, di oggetti che, in base a
regole di esperienza, presentano un significativo rischio di poter
essere utilizzati in modo illecito: anziche' attendere che l'agente
tenti di commettere un reato con lo strumento in suo possesso, non
puo' ritenersi arbitrario che il diritto penale intervenga in una
fase precedente per prevenire tale rischio. L'anticipazione della
tutela risulta qui giustificata - anche in chiave di proporzionalita'
dell'intervento - dall'elevato rango degli interessi in gioco, al
culmine dei quali si pone la salvaguardia della vita e
dell'integrita' fisica delle persone. Non appare persuasivo, d'altro
canto, il ragionamento del giudice a quo, secondo il quale l'assenza
di giustificato motivo del porto costituirebbe elemento
insignificante nella logica dell'offensivita', in quanto uno
strumento portato per giustificato motivo potrebbe bene essere
utilizzato illecitamente subito dopo il controllo di polizia. Invero,
anche il fatto che un'arma comune da sparo venga portata da un
soggetto munito di licenza non ne esclude l'impiego per scopi
criminosi. Nel caso in esame, in cui si discute di strumenti con
destinazione principale lecita, il riferimento al giustificato
motivo, da un lato, attenua significativamente la probabilita' che lo
strumento sia destinato ad essere utilizzato per l'offesa;
dall'altro, vale a circoscrivere la punibilita' ai soli comportamenti
che creano la situazione di pericolo senza avere alcuna utilita'
apprezzabile nella vita sociale. Nei passaggi argomentativi
dell'ordinanza di rimessione e' insita, in effetti, una critica alla
lettura troppo rigorosa del requisito dell'assenza di giustificato
motivo adottata dalla giurisprudenza di legittimita', in particolare
per quanto attiene alla pretesa - priva di riscontro
nell'elaborazione giurisprudenziale relativa alla contravvenzione,
per molti versi strutturalmente affine, di possesso ingiustificato di
chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.) - che
l'interessato fornisca al momento stesso del controllo una
spiegazione adeguata del porto dell'oggetto, suscettibile di
immediata verifica da parte degli organi di polizia (con conseguente
irrilevanza a priori di ogni successiva allegazione difensiva):
spiegazione che il portatore, per molteplici ragioni, potrebbe essere
non in grado di offrire, pur avendo in animo di fare un uso lecito
dello strumento. Ma allora sarebbe semmai questo specifico e distinto
aspetto che dovrebbe formare oggetto di censura. 4.2.2.- Riguardo,
poi, al dedotto contrasto con il principio di offensivita' "in
concreto" - del quale, secondo il giudice a quo, la norma censurata
precluderebbe l'operativita', in ragione della sua formulazione - va
rilevato che il rimettente muove da una interpretazione non
condivisibile della valenza del principio richiamato. E' ben vero che
il tenore letterale della disposizione esclude - secondo il diritto
vivente - che, riguardo al porto degli strumenti "nominati", il
giudice debba accertare una situazione di pericolo concreto di
impiego dello strumento per l'offesa, alla luce delle circostanze di
tempo e di luogo (come invece per gli strumenti "innominati"). Ma
rispetto ai reati di pericolo presunto non e' in questo modo che
opera il principio di offensivita' in sede di applicazione da parte
del giudice comune. In effetti, se rispetto ai reati di pericolo
presunto il giudice dovesse accertare la concreta pericolosita' della
condotta verrebbe meno la stessa distinzione tra essi e i reati di
pericolo concreto. In realta', in questi ultimi il giudice deve
appurare se, alla luce delle specifiche circostanze, sussistesse una
seria probabilita' della verificazione del danno. Di contro - come
emerge dalla giurisprudenza di questa Corte sul principio di
offensivita' che si e' avuto modo di richiamare - nei reati di
pericolo presunto, il giudice deve escludere la punibilita' di fatti
pure corrispondenti alla formulazione della norma incriminatrice,
quando alla luce delle circostanze concrete manchi ogni (ragionevole)
possibilita' di produzione del danno. In questa prospettiva, il
principio di offensivita' "in concreto" puo' - e deve - operare anche
in rapporto alla figura criminosa considerata. Il giudice potrebbe
escludere la punibilita', in primo luogo, alla luce delle
caratteristiche dell'oggetto, anche se di per se' rispondente alla
definizione legislativa. Si tratta, del resto, di un criterio del
quale questa Corte ha gia' fatto applicazione in tema di detenzione
illegale di esplosivi (art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,
recante «Disposizioni per il controllo delle armi»), al fine di
escludere che possa ritenersi punibile la detenzione di quantitativi
minimi di materia esplodente, che non raggiungano la «soglia
dell'offensivita' dei beni in discussione» (come nel caso,
prospettato dal rimettente dell'epoca, della detenzione di polvere da
sparo bastante per il caricamento di una sola cartuccia) (sentenza n.
62 del 1986). Ma potrebbero venire in rilievo, nella stessa
direzione, anche le condizioni spazio-temporali del porto, qualora
esse dimostrino l'inesistenza di qualsiasi (apprezzabile) pericolo di
tale utilizzazione. 4.3.- La residua censura di violazione dell'art.
27, terzo comma, Cost. appare priva di autonomia rispetto a quella di
violazione del principio di necessaria offensivita' del reato. Il
giudice a quo fa, infatti, discendere automaticamente la
compromissione della finalita' rieducativa della pena dalla
circostanza che, nell'ipotesi in esame, una sanzione penale verrebbe
applicata in difetto di una reale aggressione dell'interesse
protetto. La censura cade, pertanto, con quella cui accede. 5.- Alla
luce delle considerazioni che precedono, le questioni vanno
dichiarate non fondate.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975,
n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lagonegro, sezione penale,
in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA