DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2023
Autorizzazione al Ministero dell'universita' e della ricerca per le esigenze delle istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), all'assunzione a tempo indeterminato di duecentodiciannove unita' di personale docente e complessive centootto unita' di personale tecnico-amministrativo per l'anno accademico 2023-2024. (23A04153)(GU n.171 del 24-7-2023)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare,
l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, istituisce il Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero
dell'istruzione e del merito;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508
del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;
Visto l'art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le
istituzioni statali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.
143 concernente il Regolamento recante le procedure e le modalita'
per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e le successive
modificazioni, intervenute con riferimento al comma 1 dell'art.
3-quater che prevede, tra l'altro, che le disposizioni del sopra
richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 143 del 2019, nonche' le abrogazioni disposte dall'art.
8, comma 4, dello stesso, si applicano a decorrere dall'anno
accademico 2024/2025;
Visto l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che
disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli
assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal comma 1, deve aver
luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante
50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
ed in particolare il comma 1, secondo cui, tra l'altro, le
graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che
ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili
per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle
altre graduatorie nazionali esistenti;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018 le graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del
2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n. 128 del
2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a
tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti
graduatorie nazionali per titoli;
Visto il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno accademico 2018-2019,
il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e'
pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal
servizio dell'anno accademico precedente;
Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che
dispone, tra l'altro, che il personale docente che non sia gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino
all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di
insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e di quelle di cui al comma 653 del medesimo art. 1 della
legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366
dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, che le disposizioni relative
alle modalita' semplificate di reclutamento non si applicano alle
assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'art. 1,
comma 147-bis, che prevede tra l'altro che le disposizioni del comma
147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici
da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle
assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per
accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella
pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della normativa di
settore al comparto della scuola e alle universita';
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in
particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che
ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale
del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui
all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto il comma 890 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020,
che dispone che, nelle more della piena attuazione del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019,
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di
docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie
nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'art.
3-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2020;
Visto il comma 893 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020,
che integra il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017,
prevedendo, tra l'altro, la possibilita' di trasformazione di tutte
le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 29
aprile 2021, n. 565, registrato dalla Corte dei conti al n. 1791 il
20 maggio 2021, con il quale si provvede alla trasformazione di tutte
le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia come da
facolta' prevista dall'art. 1, comma 893, della legge n. 178 del
2020;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare
l'art. 22-bis in materia di statizzazione delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica non statali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 9 settembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, con cui sono
stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni
organiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica in corso di statizzazione e per l'inquadramento nei ruoli
dello Stato del personale ivi in servizio;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare
l'art. 14, comma 4-quater, che prevede che gli Elenchi A e B previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre
2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di
approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a
tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li
costituisce, nonche' quali graduatorie d'istituto valide ai fini del
reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e in
particolare l'art. 6, comma 4-ter, che prevede che per l'anno
accademico 2023/2024, le istituzioni di alta formazione artistica e
musicale possano reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali
autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, personale docente a tempo
indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di
cui al predetto art. 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36 del
2022, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in
subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lettere a), b), c)
ed e) e del comma 1, lettera a), dell'art. 35-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di criteri, modalita' e
requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, misure
urgenti anche in materia di scuola e universita', e in particolare il
comma 1 dell'art. 1-quater, in base al quale, tra l'altro, per il
reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa
dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7,
lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le
disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n.
297 del 1994;
Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994,
recante «accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale»
del personale tecnico-amministrativo;
Visto il comma 3-bis del citato art. 19 del decreto-legge n. 104
del 2013, che prevede la possibilita' di assumere con contratto a
tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il
personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso
all'Area Elevata professionalita' o all'Area Terza di cui
all'Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;
Visto l'art. 64-bis, comma 3, del citato decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2019, n. 143, le istituzioni di alta formazione artistica e
musicale possono reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali
autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei
profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1 ed EP/2
con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile
2018;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro sui principali
aspetti del trattamento economico del personale del Comparto
istruzione e ricerca sottoscritto il 6 dicembre 2022;
Vista la nota del 5 aprile 2023, prot. n. 3830, con la quale il
Ministro dell'universita' e della ricerca richiede l'autorizzazione
ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l'anno
accademico 2023/2024, duecentodiciannove unita' di personale docente
e centootto unita' complessive di personale tecnico-amministrativo,
di cui due direttori amministrativo EP/2, dieci direttori di
ragioneria EP/1, tre collaboratori, trentaquattro assistenti e
cinquantanove coadiutori per le esigenze delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
Considerato che con la suddetta nota del 5 aprile 2023, prot. n.
3830, si comunica anche che le cattedre vacanti all'inizio dell'anno
accademico 2023/2024 sono pari a n. 1.948, che le cessazioni dal
servizio al 1° novembre 2023 sono stimate in centottantasei unita' di
personale docente e che l'amministrazione ritiene di utilizzare il
budget assunzionale per l'immissione in ruolo di duecentodiciannove
docenti, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli
indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a
tempo indeterminato, aggiornata in base alla tabella C4 del CCNL
Istruzione e ricerca 6 dicembre 2022;
Considerato che con la stessa richiamata nota si comunica,
altresi', che i posti vacanti per detto personale
tecnico-amministrativo, al netto dei posti per i quali sussistono
precedenti autorizzazioni ad assumere, sono pari a
settecentosessantotto, dei quali due direttori amministrativi EP/2,
sedici direttori di ragioneria EP/1, duecentovensei collaboratori,
duecentoquarantotto assistenti e duecentosettantasei coadiutori e che
il budget assunzionale e' stato determinato considerando le
cessazioni dal servizio al 1° novembre 2023, pari a centotre unita'
(di cui due direttori amministrativi EP/2, sei direttori di
ragioneria EP/1, due collaboratori, trentaquattro assistenti e
cinquantanove coadiutori), nonche' l'importo relativo al budget
assunzionale non utilizzato per le richieste relative all'anno
accademico 2022/2023;
Considerato che l'amministrazione ritiene di utilizzare il budget
assunzionale per assumere per l'anno accademico 2023/2024, centootto
unita' complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui due
direttori amministrativo EP/2, dieci direttori di ragioneria EP/1,
tre collaboratori, trentaquattro assistenti e cinquantanove
coadiutori, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli
indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a
tempo indeterminato, aggiornata in base alla tabella C4 del CCNL
Istruzione e ricerca 6 dicembre 2022;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Gabinetto prot. n. 19643 del 12 maggio 2023 che, acquisito il parere
tecnico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi
dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, comunica
l'assenso alla richiesta di avvio delle procedure concorsuali per
duecentodiciannove unita' di personale docente e centootto unita'
complessive di personale tecnico-amministrativo;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che
l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra' utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di poter autorizzare, per l'anno accademico 2023/2024,
l'assunzione a tempo indeterminato di duecentodiciannove unita' di
personale docente e di centootto unita' complessive di personale
tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativo EP/2,
dieci direttori di ragioneria EP/1, tre collaboratori, trentaquattro
assistenti e cinquantanove coadiutori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;
Sulla proposta del Ministro per l'universita' e la ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per le esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), e' autorizzato per l'anno accademico 2023/2024 ad assumere a
tempo indeterminato duecentodiciannove unita' di personale docente e
complessive centootto unita' di personale tecnico-amministrativo, di
cui due direttori amministrativo EP/2, dieci direttori di ragioneria
EP/1, tre collaboratori, trentaquattro assistenti e cinquantanove
coadiutori.
2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca trasmette, entro
il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale
assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 giugno 2023
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2013