IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito
denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate
«Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di
abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), del testo
unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;
Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno
2022 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove
molecole tra cui: 5-MeO-TMT; fluoroxetamina; 3-MeO-NBOMe;
2,6-dibromomescalina; 2-bromomescalina; etometazene; ADMB-INACA;
2-metil-α-PHiP; identificate per la prima volta in Europa, trasmesse
dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze
(EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo dicembre 2022-gennaio
2023;
Considerato che la molecola 5-MeO-TMT e' una triptamina, che le
molecole 3-MeO-NBOMe; 2,6-dibromomescalina e 2-bromomescalina sono
feniletilammine e che tali sostanze hanno effetti allucinogeni;
Considerato che la sostanza fluoroxetamina e' un
arilcicloesilammina, con possibili effetti dissociativi, che puo'
provocare gravi distorsioni sensoriali a carico del sistema nervoso
centrale;
Considerato che la sostanza etometazene e' un oppiode sintetico;
Considerato che le sostanza ADMB-INACA risulta gia' sotto controllo
in Italia negli analoghi di struttura derivanti da
indazol-3-carbossamide e che la sostanza 2-metil-α-PHiP risulta gia'
sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da
2-ammino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello
aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, poiche' le
citate sostanze risultano inserite nella tabella I del testo unico,
all'interno delle rispettive categorie di analoghi, senza essere
denominate specificamente;
Tenuto conto che le sostanze ADMB-INACA e 2-metil-α-PHiP sono state
oggetto di sequestri effettuati in Europa, in particolare, in
Bulgaria e in Svezia, da parte delle forze dell'ordine, nel periodo
agosto-novembre 2022;
Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la
specifica indicazione delle sostanze, per favorirne la pronta
individuazione da parte delle forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
note del 26 gennaio 2023 e dell'8 marzo 2023, integrato con
successiva nota del 5 giugno 2023, favorevole all'inserimento nella
tabella I del testo unico delle sostanze: 5-MeO-TMT; fluoroxetamina;
3-MeO-NBOMe; 2,6-dibromomescalina; 2-bromomescalina; etometazene e
della specifica indicazione delle sostanze: ADMB-INACA;
2-metil-α-PHiP;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 9 maggio 2023 e confermato con nota del 17 luglio
2023 - in accordo con il riferimento diretto ai criteri di cui
all'art. 14 del testo unico contenuto nella citata nota integrativa
dell'Istituto superiore di sanita' - favorevole all'inserimento nella
tabella I del testo unico delle sostanze: 5-MeO-TMT; fluoroxetamina;
3-MeO-NBOMe; 2,6-dibromomescalina; 2-bromomescalina; etometazene e
della specifica indicazione delle sostanze: ADMB-INACA;
2-metil-α-PHiP;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della
tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze
psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri
effettuati in Europa e tenuto conto della necessita' di agevolare le
connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2,6-dibromomescalina (denominazione comune);
2-(2,6-dibromo-3,4,5-trimetossifenil) etanamina (denominazione
chimica);
2,6-dibromo-3,4,5-trimetossibenzen-etanamina (altra
denominazione);
2,6-BM (altra denominazione);
DBR-M (altra denominazione);
2-bromomescalina (denominazione comune);
2-(2-bromo-3,4,5-trimetossifenil) etanamina (denominazione
chimica);
2-BM (altra denominazione);
2-Br-M (altra denominazione);
2-bromo-3,4,5-trimetossibenzen-etanammina (altra denominazione);
2-metil-α-PHiP (denominazione comune);
4-metil-1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one
(denominazione chimica);
2-metil-alfa-PHiP (altra denominazione);
2-metil-α-PiHP (altra denominazione);
2-metil-alpha-PiHP (altra denominazione);
3-MeO-NBOMe (denominazione comune);
2-(3-metossifenil)-N-[(2-metossifenil)metil]etan-1-ammina
(denominazione chimica);
3-MeO-PEA-NBOMe (altra denominazione);
5-MeO-TMT (denominazione comune);
2-(5-metossi-2-metil-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamina
(denominazione chimica);
5-MeO-2-TMT (altra denominazione);
5-metossi-TMT (altra denominazione);
5-metossi-2,N,N-trimetiltriptamina (altra denominazione);
indapex (altra denominazione);
2-metil-5-MeO-DMT (altra denominazione);
MMDT (altra denominazione);
5-metossi-2-metil-DMT (altra denominazione);
5-MeO-2-Me-DMT (altra denominazione);
ADMB-INACA (denominazione comune);
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1H-indazol-3-carbossamm
ide (denominazione chimica);
MAB-INACA (altra denominazione);
ADB-INACA (altra denominazione);
etometazene (denominazione comune);
2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-5-metil-1H-benzimidazolo-1-et
anamina (denominazione chimica);
1-[2-(dietilammino)etil]-2-(p-etossibenzil)-5-metil-benzimidazolo
; (altra denominazione);
5-metil etodesnitazene (altra denominazione);
fluoroxetamina (denominazione comune);
2-(etilammino)-2-(3-fluorofenil)cicloesan-1-one (denominazione
chimica);
3-fluoro-2-osso-PCE (altra denominazione);
3F-O-PCE (altra denominazione);
3-fluoro-descloro-Netilketamina (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2023
Il Ministro: Schillaci