MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 agosto 2023 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Inserimento  nella  tabella  I   di   nuove   sostanze
psicoattive. (23A04579) 
(GU n.189 del 14-8-2023)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»; 
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera  a),  del  testo
unico, concernente i criteri di formazione della tabella I; 
  Tenuto conto delle note pervenute nel  secondo  semestre  dell'anno
2022 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema  nazionale  di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri,  concernenti  la  segnalazione  di  nuove
molecole   tra   cui:   5-MeO-TMT;    fluoroxetamina;    3-MeO-NBOMe;
2,6-dibromomescalina;  2-bromomescalina;   etometazene;   ADMB-INACA;
2-metil-α-PHiP; identificate per la prima volta in Europa,  trasmesse
dall'Osservatorio  europeo  sulle  droghe  e   le   tossicodipendenze
(EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo  dicembre  2022-gennaio
2023; 
  Considerato che la molecola 5-MeO-TMT e'  una  triptamina,  che  le
molecole 3-MeO-NBOMe; 2,6-dibromomescalina  e  2-bromomescalina  sono
feniletilammine e che tali sostanze hanno effetti allucinogeni; 
  Considerato    che    la    sostanza    fluoroxetamina    e'     un
arilcicloesilammina, con possibili  effetti  dissociativi,  che  puo'
provocare gravi distorsioni sensoriali a carico del  sistema  nervoso
centrale; 
  Considerato che la sostanza etometazene e' un oppiode sintetico; 
  Considerato che le sostanza ADMB-INACA risulta gia' sotto controllo
in   Italia   negli    analoghi    di    struttura    derivanti    da
indazol-3-carbossamide e che la sostanza 2-metil-α-PHiP risulta  gia'
sotto controllo in Italia negli analoghi di  struttura  derivanti  da
2-ammino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello
aromatico e/o sull'azoto  e/o  sul  carbonio  terminale,  poiche'  le
citate sostanze risultano inserite nella tabella I del  testo  unico,
all'interno delle rispettive  categorie  di  analoghi,  senza  essere
denominate specificamente; 
  Tenuto conto che le sostanze ADMB-INACA e 2-metil-α-PHiP sono state
oggetto  di  sequestri  effettuati  in  Europa,  in  particolare,  in
Bulgaria e in Svezia, da parte delle forze dell'ordine,  nel  periodo
agosto-novembre 2022; 
  Ritenuto necessario inserire nella tabella I  del  testo  unico  la
specifica  indicazione  delle  sostanze,  per  favorirne  la   pronta
individuazione da parte delle forze dell'ordine; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note  del  26  gennaio  2023  e  dell'8  marzo  2023,  integrato  con
successiva nota del 5 giugno 2023, favorevole  all'inserimento  nella
tabella I del testo unico delle sostanze: 5-MeO-TMT;  fluoroxetamina;
3-MeO-NBOMe; 2,6-dibromomescalina;  2-bromomescalina;  etometazene  e
della   specifica    indicazione    delle    sostanze:    ADMB-INACA;
2-metil-α-PHiP; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 9 maggio 2023 e confermato con nota  del  17  luglio
2023 - in accordo con  il  riferimento  diretto  ai  criteri  di  cui
all'art. 14 del testo unico contenuto nella citata  nota  integrativa
dell'Istituto superiore di sanita' - favorevole all'inserimento nella
tabella I del testo unico delle sostanze: 5-MeO-TMT;  fluoroxetamina;
3-MeO-NBOMe; 2,6-dibromomescalina;  2-bromomescalina;  etometazene  e
della   specifica    indicazione    delle    sostanze:    ADMB-INACA;
2-metil-α-PHiP; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  della
tabella I del  testo  unico,  a  tutela  della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove  sostanze
psicoattive sul mercato  internazionale,  riconducibile  a  sequestri
effettuati in Europa e tenuto conto della necessita' di agevolare  le
connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    2,6-dibromomescalina (denominazione comune); 
    2-(2,6-dibromo-3,4,5-trimetossifenil)  etanamina   (denominazione
chimica); 
    2,6-dibromo-3,4,5-trimetossibenzen-etanamina               (altra
denominazione); 
    2,6-BM (altra denominazione); 
    DBR-M (altra denominazione);  
 
    2-bromomescalina (denominazione comune); 
    2-(2-bromo-3,4,5-trimetossifenil)    etanamina     (denominazione
chimica); 
    2-BM (altra denominazione); 
    2-Br-M (altra denominazione); 
    2-bromo-3,4,5-trimetossibenzen-etanammina (altra denominazione);  
 
    2-metil-α-PHiP (denominazione comune); 
    4-metil-1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one
(denominazione chimica); 
    2-metil-alfa-PHiP (altra denominazione); 
    2-metil-α-PiHP (altra denominazione); 
    2-metil-alpha-PiHP (altra denominazione);  
 
    3-MeO-NBOMe (denominazione comune); 
    2-(3-metossifenil)-N-[(2-metossifenil)metil]etan-1-ammina
(denominazione chimica); 
    3-MeO-PEA-NBOMe (altra denominazione);  
 
    5-MeO-TMT (denominazione comune); 
    2-(5-metossi-2-metil-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamina
(denominazione chimica); 
    5-MeO-2-TMT (altra denominazione); 
    5-metossi-TMT (altra denominazione); 
    5-metossi-2,N,N-trimetiltriptamina (altra denominazione); 
    indapex (altra denominazione); 
    2-metil-5-MeO-DMT (altra denominazione); 
    MMDT (altra denominazione); 
    5-metossi-2-metil-DMT (altra denominazione); 
    5-MeO-2-Me-DMT (altra denominazione); 
 
    ADMB-INACA (denominazione comune); 
    N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1H-indazol-3-carbossamm
ide (denominazione chimica); 
    MAB-INACA (altra denominazione); 
    ADB-INACA (altra denominazione); 
 
    etometazene (denominazione comune); 
    2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-5-metil-1H-benzimidazolo-1-et
anamina (denominazione chimica); 
    1-[2-(dietilammino)etil]-2-(p-etossibenzil)-5-metil-benzimidazolo
; (altra denominazione); 
    5-metil etodesnitazene (altra denominazione); 
 
    fluoroxetamina (denominazione comune); 
    2-(etilammino)-2-(3-fluorofenil)cicloesan-1-one    (denominazione
chimica); 
    3-fluoro-2-osso-PCE (altra denominazione); 
    3F-O-PCE (altra denominazione); 
    3-fluoro-descloro-Netilketamina (altra denominazione). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 agosto 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci