MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 agosto 2023 

Proroga dell'ordinanza concernente: «Norme sul divieto di utilizzo  e
di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». (23A04831) 
(GU n.198 del 25-8-2023)

 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della  Costituzione,  cosi'  come  modificato  dalla
legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che
«La legge dello Stato disciplina i modi e le forme  di  tutela  degli
animali»; 
  Visto il Testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u); 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme  per  la  semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e  all'immissione
in commercio di presidi  medico-chirurgici,  a  norma  dell'art.  20,
comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  2  novembre  2021,  n.  179  recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a  disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi»; 
  Visti gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice
penale; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  528/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a  disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134  recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h),  i)
e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  135  recante
disposizioni  di  attuazione  del  regolamento  (UE)   2016/429   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016  in  materia  di
commercio, importazione, conservazione di animali di fauna  selvatica
ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali,
anche al fine di ridurre il rischio di focolai  di  zoonosi,  nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il  commercio  illegale
di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere  a),  b),
n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge  22  aprile  2021,  n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2012,
recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o  di
bocconi  avvelenati»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  del  9  marzo  2012,  n.  58,  come   prorogata
dall'ordinanza  ministeriale  14  gennaio  2014,   pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2014, n. 51,
e dall'ordinanza ministeriale  10  febbraio  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2015, n. 50; 
  Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante  «Norme  sul  divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
luglio 2016, n. 165, da ultimo  prorogata  con  ordinanza  25  giugno
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 13 luglio 2018, n. 161; 
  Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante  «Norme  sul  divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  22
agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 8 agosto  2022
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  5
settembre 2022, n. 207; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale -  Serie  generale -  del   10
novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato  e'  stato
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario  di  Stato  on.  Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  del
10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e'
stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in
materia di sanita' animale; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati  nell'ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di
contaminazione ambientale; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico,
ivi comprese le specie in via d'estinzione; 
  Rilevato  che  l'adozione  delle  precedenti  ordinanze   ha   reso
possibile  un  maggior  controllo  del  fenomeno  con   significativa
riduzione  dell'incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e   con
individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente  per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi; 
  Considerato  il  persistere  di  numerosi  episodi,  accertati   da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati,   accidentalmente    o    intenzionalmente    disseminati
nell'ambiente; 
  Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita'  e
l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia  e  prevenzione  ai
fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
12 luglio 2019, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 8 agosto  2022,
e' prorogato di dodici mesi a decorrere  dalla  data  del  25  agosto
2023. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 agosto 2023 
 
                                 Il Sottosegretario di Stato: Gemmato 

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2303