GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 23 agosto 2023 

Avvertimento generale ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera
a), del regolamento UE 2016/679. (Provvedimento n. 358). (23A04816) 
(GU n.201 del 29-8-2023)

 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera  circolazione  di  tali  dati  («Regolamento  generale   sulla
protezione dei dati» - di seguito, «Regolamento»); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 (decreto  legislativo 30  giugno  2003,  n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
di seguito «Codice»); 
  Visti i vari articoli di stampa (cfr., tra  gli  altri,  l'articolo
pubblicato in data odierna da «La Repubblica» dal titolo «Su Telegram
la chat della vergogna. "Avete il video dello stupro  di  Palermo?"»)
che, relativamente alla vicenda di  uno  stupro  avvenuto  a  Palermo
nella notta tra il 6  ed  il  7  luglio,  hanno  diffuso  la  notizia
dell'esistenza di chat  all'interno  della  piattaforma  Telegram.org
nelle quali numerosi utenti hanno chiesto la  condivisone  del  video
dell'episodio di violenza girato da una delle persone indagate con il
proprio telefono cellulare, anche proponendo corrispettivi in  denaro
o di altra natura; i medesimi articoli contengono  anche  la  notizia
della  condivisione  della  foto  del  volto  di  una   ragazza   che
corrisponderebbe alla vittima, anche se  di  tale  circostanza,  allo
stato attuale, non si ha evidenza; 
  Considerato che il trattamento di dati personali presuppone, per la
sua liceita', il rispetto dei principi contenuti  nel  regolamento  e
che, nello specifico dei  trattamenti  effettuati  nell'ambito  della
liberta' di manifestazione del  pensiero  occorre  tenere  conto,  in
particolare, del parametro di  «essenzialita'  dell'informazione»  da
interpretare con particolare rigore riguardo alla diffusione di  dati
idonei a costituire un pregiudizio  per  la  dignita'  delle  persone
(cfr. art. 137 del novellato Codice in materia di protezione dei dati
personali; art 8 delle «Regole deontologiche relative al  trattamento
dei  dati  personali  nell'esercizio  dell'attivita'  giornalistica»,
allegato A1 al Codice), specie laddove si tratti di  persone  vittime
di violenza, la divulgazione dei cui dati e' peraltro  specificamente
protetta  dall'ordinamento  generale  (art.  734-bis  c.p.)   potendo
integrare gli estremi di un reato; 
  Considerata dunque la necessita' di garantire la riservatezza della
persona colpita da  simili  gravi  azioni  criminose,  evitando  alla
stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di
dati idonei ad identificarla,  anche  indirettamente,  in  contrasto,
peraltro, con le esigenze di tutela della dignita'  della  stessa,  a
maggior ragione laddove il  rischio  sia  quello  di  una  diffusione
dell'episodio di violenza del quale e' stata vittima (art.  8,  comma
1, del  codice  di  deontologia  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica (allegato  A  1
del Codice cit.)); 
  Ritenuto  opportuno,   data   l'indeterminatezza   dei   potenziali
utilizzatori dei dati personali della vittima,  rivolgere,  ai  sensi
dell'art. 58, par. 2, lettera a), del Regolamento  e  dell'art.  154,
comma  1,  lettera  f),  del  Codice,  un  avvertimento  ai  predetti
potenziali   utilizzatori   dei   dati   personali   della   vittima,
evidenziando che l'eventuale trattamento, con particolare riferimento
alla condivisione del video  sopra  descritto,  possa  verosimilmente
configurare una violazione della disposizioni  del  regolamento,  con
tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste; 
  Ritenuto opportuno, per  le  medesime  ragioni  sopra  esplicitate,
disporre, ai  sensi  dall'art.  154-bis,  comma  3,  del  Codice,  la
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Visto   l'art.   5,   comma   8,   del   regolamento   n.    1/2000
sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del  Garante,  il
quale  prevede  che  «Nei  casi   di   particolare   urgenza   e   di
indifferibilita' che non permettono la convocazione  in  tempo  utile
del  Garante,  il  presidente  puo'  adottare  i   provvedimenti   di
competenza dell'organo, i quali cessano di avere  efficacia  sin  dal
momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante  nella
prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»; 
  Vista la documentazione in atti; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
  a) ai sensi dell'art. 58, par 2,  lettera  a),  del  regolamento  e
dell'art. 154, comma 1, lettera f), del Codice, avverte i  potenziali
utilizzatori  dei  dati  personali  della  vittima,  con  particolare
riferimento alla condivisione del video sopra descritto, evidenziando
che  l'eventuale  trattamento  degli  stessi   possa   verosimilmente
configurare una violazione delle disposizioni  del  regolamento,  con
tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste; 
  b) ai sensi dell'art. 154-bis, comma  3,  del  Codice,  dispone  la
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 agosto 2023 
 
                                             Il Presidente: Stanzione