IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati («Regolamento generale sulla
protezione dei dati» - di seguito, «Regolamento»);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
di seguito «Codice»);
Visti i vari articoli di stampa (cfr., tra gli altri, l'articolo
pubblicato in data odierna da «La Repubblica» dal titolo «Su Telegram
la chat della vergogna. "Avete il video dello stupro di Palermo?"»)
che, relativamente alla vicenda di uno stupro avvenuto a Palermo
nella notta tra il 6 ed il 7 luglio, hanno diffuso la notizia
dell'esistenza di chat all'interno della piattaforma Telegram.org
nelle quali numerosi utenti hanno chiesto la condivisone del video
dell'episodio di violenza girato da una delle persone indagate con il
proprio telefono cellulare, anche proponendo corrispettivi in denaro
o di altra natura; i medesimi articoli contengono anche la notizia
della condivisione della foto del volto di una ragazza che
corrisponderebbe alla vittima, anche se di tale circostanza, allo
stato attuale, non si ha evidenza;
Considerato che il trattamento di dati personali presuppone, per la
sua liceita', il rispetto dei principi contenuti nel regolamento e
che, nello specifico dei trattamenti effettuati nell'ambito della
liberta' di manifestazione del pensiero occorre tenere conto, in
particolare, del parametro di «essenzialita' dell'informazione» da
interpretare con particolare rigore riguardo alla diffusione di dati
idonei a costituire un pregiudizio per la dignita' delle persone
(cfr. art. 137 del novellato Codice in materia di protezione dei dati
personali; art 8 delle «Regole deontologiche relative al trattamento
dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica»,
allegato A1 al Codice), specie laddove si tratti di persone vittime
di violenza, la divulgazione dei cui dati e' peraltro specificamente
protetta dall'ordinamento generale (art. 734-bis c.p.) potendo
integrare gli estremi di un reato;
Considerata dunque la necessita' di garantire la riservatezza della
persona colpita da simili gravi azioni criminose, evitando alla
stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di
dati idonei ad identificarla, anche indirettamente, in contrasto,
peraltro, con le esigenze di tutela della dignita' della stessa, a
maggior ragione laddove il rischio sia quello di una diffusione
dell'episodio di violenza del quale e' stata vittima (art. 8, comma
1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica (allegato A 1
del Codice cit.));
Ritenuto opportuno, data l'indeterminatezza dei potenziali
utilizzatori dei dati personali della vittima, rivolgere, ai sensi
dell'art. 58, par. 2, lettera a), del Regolamento e dell'art. 154,
comma 1, lettera f), del Codice, un avvertimento ai predetti
potenziali utilizzatori dei dati personali della vittima,
evidenziando che l'eventuale trattamento, con particolare riferimento
alla condivisione del video sopra descritto, possa verosimilmente
configurare una violazione della disposizioni del regolamento, con
tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste;
Ritenuto opportuno, per le medesime ragioni sopra esplicitate,
disporre, ai sensi dall'art. 154-bis, comma 3, del Codice, la
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
Vista la documentazione in atti;
Visto l'art. 5, comma 8, del regolamento n. 1/2000
sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il
quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di
indifferibilita' che non permettono la convocazione in tempo utile
del Garante, il presidente puo' adottare i provvedimenti di
competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal
momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella
prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;
Vista la documentazione in atti;
Tutto cio' premesso il Garante:
a) ai sensi dell'art. 58, par 2, lettera a), del regolamento e
dell'art. 154, comma 1, lettera f), del Codice, avverte i potenziali
utilizzatori dei dati personali della vittima, con particolare
riferimento alla condivisione del video sopra descritto, evidenziando
che l'eventuale trattamento degli stessi possa verosimilmente
configurare una violazione delle disposizioni del regolamento, con
tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste;
b) ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice, dispone la
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 agosto 2023
Il Presidente: Stanzione