N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2023

Ordinanza  del  27  aprile  2023  del  Tribunale   di   Firenze   nel
procedimento penale a carico di F. F.. 
 
Reati e pene - Esclusione della punibilita' per particolare  tenuita'
  del fatto - Previsione che l'offesa non  puo'  essere  ritenuta  di
  particolare tenuita' quando  si  procede  per  il  delitto  di  cui
  all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale. 
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3). 
(GU n.35 del 30-8-2023 )
 
                         TRIBUNALE DI FIRENZE 
           Sezione dei giudici per le indagini preliminari 
 
    Il giudice della udienza preliminare dr.ssa Angela  Fantechi  nel
corso del giudizio nei confronti di: F. F., nato a . il . res. A. via
. presente; 
    difeso  dall'avv.  Patrizia  Felcioloni  del  foro   di   Firenze
imputato; 
    Del delitto di cui all'art. 423-bis comma II c.p. per avere,  per
colpa consistita in  negligenza  ed  imprudenza  e  segnatamente  per
avere, effettuando un abbruciamento  di  residui  vegetali  derivanti
dalla  coltivazione  di  un  castagneto  da  frutto,   omettendo   di
sorvegliare   adeguatamente   l'espandersi   del   fuoco,   cagionato
l'incendio dell'aria boschiva censita al foglio di mappa . particella
. del NCT del Comune di . che si estendeva per circa 2100 mq. 
    In . il . 
    Sentite le parti alla odierna udienza preliminare; 
 
                               Osserva 
 
    Nell'ambito del presente  giudizio  e'  chiamato  a  decidere  se
sussistono presupposti per la prosecuzione  del  processo  avanti  al
giudice del dibattimento ovvero se sussista taluna delle  ipotesi  di
cui all'art. 425, comma 1 e comma 3 c.p.p. 
    Dagli atti delle indagini preliminari risulta che  in  ordine  ai
fatti di cui  all'addebito  le  fonti  di  prova  consentirebbero  di
formulare una prognosi di condanna. 
    In particolare, e' sostanzialmente incontroverso  che  l'imputato
con la condotta colposa descritta nel capo di addebito  ha  cagionato
il pericolo di un incendio boschivo. 
    Dal verbale di sopralluogo dei CC della Stazione  di  .  risulta,
infatti, che all'interno di un castagneto  da  frutto  coltivato,  e'
stata riscontrata la presenza di una zona percorsa dalle  fiamme  che
aveva interessato una catasta di legna, due piante di castagno secche
e da questa si era propagata, percorrendo, in modo radente, lo strato
erbaceo fino al vicino bosco misto dove ha bruciato le parte  erbacea
ed arbustiva di quest'ultimo". 
    Dal verbale di intervento dei  Vigili  del  fuoco  risulta  "....
proseguendo la strada dopo il siamo stati accompagnati da persone del
posto fino alla marroneta del signor F.  dove  era  ancora  in  corso
l'incendio. Al momento stavano  bruciando  due  castagni  all'interno
della marroneta (uno completamente secco ai margini del  bosco),  una
catasta di legna (sempre all'interno della marroneta)  e  un'area  di
sottobosco  (incendio  radente   al   suolo)   a   confine   con   la
marroneta....Si fermava,  estinguendolo,  l'espansione  dell'incendio
all'interno dell'area boscata.  Contemporaneamente  si  spegneva  con
acqua ad alta pressione l'incendio delle due  piante  di  castagno  e
della catasta di legno". 
    Dal verbale di intervento dei vigili del  fuoco  risulta  che  il
fuoco aveva coinvolto un'area  di  2  000  mq  coinvolgendo  solo  il
sottobosco dell'area boscata. 
    Dagli  atti  delle  indagini  preliminari  risulta  poi  in  modo
pacifico che la  condotta  sia  riferibile  all'imputato  che  lo  ha
riferito a persone  informate  sui  fatti  che  lo  hanno  aiutato  a
chiamare i  soccorsi  e  a  spendere  l'incendio,  l'imputato  stesso
all'udienza del 2 marzo 2023 ha reso spontanee  dichiarazioni  ed  ha
ammesso il fatto. 
    Risulta parimenti pacifico che l'imputato ha  chiesto  aiuto  per
chiamare  i'  soccorsi  e  si  e'  attivato   fattivamente   per   il
contenimento del fuoco tanto da riportare ustioni di secondo e  terzo
grado al piede. 
    Risultano dunque acquisiti elementi di prova che, con riferimento
alla prognosi richiesta dall'art. 425 comma 3 c.p.p., imporrebbero la
prosecuzione del processo. 
    Cio' premesso il fatto risulta integrare la violazione  dell'art.
423-bis comma 2 c. p. ed in tal senso deve richiamarsi la definizione
di incendio boschivo data dall'art. 2 L. 353  del  21  novembre  2000
''per incendio boschivo si  intende  un  fuoco  con  suscettivita'  a
espandersi  su  aree  boscate,  cespugliate  o   arborate,   comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate  poste  all'interno
delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e  pascoli
limitrofi a dette aree". 
    Tale definizione e', peraltro fatta propria dalla  giurisprudenza
di legittimita' che riconosce la sussistenza di incendio boschivo nel
fuoco suscettibile di espandersi (cfr. ad esempio Sez. 1, Sentenza n.
41927 del 25/11/2015 Ud. (dep. 05/10/2016) Rv. 268099 - 01.  Sentenza
n. 7332 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008 ) Rv. 239161  -  01;  "Ai
fini della configurabilita' del reato previsto dall'art. 423-bis cod.
pen., per "incendio boschivo" si intende  un  fuoco  suscettibile  di
espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni
coltivati  o  incolti  e  pascoli  limitrofi  alle  dette  aree.  (In
motivazione. la S C. ha precisato che il reato di  incendio  boschivo
si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto)". 
    Cio' premesso in punto di sussistenza di  elementi  fattuali  che
imporrebbero la prosecuzione del  processo  in  dibattimento  per  il
reato ipotizzato dal P.M., le parti stesse, all'udienza del  2  marzo
2023, hanno segnalato la possibilita' di emettere sentenza ex art 425
comma 1 c.p.p. potendosi ritenere la sussistenza della causa  di  non
punibilita' prevista dall'art. 131-bis c.p. che. tuttavia,  nel  casa
di specie e' espressamente esclusa da disposizione normativa che  non
consente al giudice di ritenere l'offesa di particolare tenuita'. 
    Si pone quindi la necessita' di valutare la compatibilita' con la
Carta Costituzionale con la esclusione normativa atteso che, anche ad
avviso del giudice,  sussisterebbero  nel  caso  di  specie  tutti  i
presupposti per l'applicazione della causa di non punibilita'. 
    In primo luogo, il reato per cui si procede e'  punito  con  pena
minima inferiore a 2 anni di reclusione. 
    Con riferimento poi alla gravita' dell'offesa al  bene  giuridico
protetto va rilevato che nella sostanza il fuoco  e'  sempre  rimasto
radente  ed  e'  bruciata  solo  la  parte  erbacea  e  arbustiva  di
sottobosco neppure particolarmente estesa, i proprietari dell'area  (
. ) hanno escluso la sussistenza di un danno,  per  cui  l'offesa  al
bene giuridico  protetto  e'  stata  minima  e  costituita  solo  dal
pericolo che l'incendio si sviluppasse e si propagasse. L'imputato ha
tenuto un comportamento corretto in  occasione  del  fatto  di  reato
impegnandosi fattivamente per chiamare soccorsi e  per  contenere  il
fuoco nell'attesa del loro arrivo, e nel corso del giudizio in cui ha
ammesso i fatti. 
    Dal  punto  di  vista  soggettivo  poi  l'imputato   non   appare
meritevole di sanzione penale atteso che si tratta  di  persona,  non
piu' giovanissima, senza precedenti penali o giudiziari. 
    Il fatto risulta, pacificamente, estraneo a qualsivoglia  realta'
delinquenziale. 
    Ad avviso del giudice la esclusione  normativa  e'  pacificamente
riferibile saio al delitto colposo previsto dall'art. 423-bis comma 2
c.p. atteso che per il delitto doloso essa e' gia' esclusa dai limiti
edittali previsti dalla fattispecie incriminatrice 
    Ad  avviso  dl  giudice  tale  esclusione,  formulata   con   una
presunzione assoluta  di  presunzione  di  gravita'  dell'offesa  non
appare razionalmente giustificabile e pare in contrasto con l'art.  3
e 27 della Costituzione. 
    Se infatti il trattamento rigoroso dei fatti di incendio boschivo
doloso  sono  pienamente  giustificati  perche'  riferibili  a  gravi
fenomeni criminali, cio' non e' sempre spiegabile per i fatti colposi
ove i fatti non sono riconducibili a fenomeni criminali, ed ove, come
nel caso di specie, il danno e' sostanzialmente insussistente e anche
il grado della colpa appare modesto e non rinvenibile nella incuria e
nel dispregio dell'ambiente. 
    Del resto,  appare  peculiare  che  fra  i  reati  normativamente
esclusi dall'applicazione della  causa  di  non  punibilita'  l'unico
reato colposo sia proprio l'art. 423-bis comma II  c.p.  essendo  gli
altri reati esclusi tutti reati dolosi. peraltro i reati esclusi sono
principalmente reati di danno, mentre il reato per cui si procede  e'
anche reato di pericolo. 
    Anche con riferimento ai delitti  di  "comune  pericolo"  l'unico
delitto escluso dall'applicazione della causa di non  punibilita'  e'
l'art. 423-bis comma 2 c.p. che e' sostanzialmente trattato  come  se
fosse un reato doloso atteso che tutti i reati  di  "comune  pericolo
colposi" non sono esclusi dall'applicazione dell'art. 131-bis  c.p  ,
in particolare, puo' osservarsi che neppure  il  disastro  ambientale
colposo previsto  dall'art.  452-quinquies  c.p.  e'  presuntivamente
escluso dall'applicazione dell'art. 131-bis c.p. 
    La norma di esclusione poi impone l'irrogazione di un trattamento
sanzionatorio anche nei confronti di soggetti nei confronti dei quali
la rimproverabilita' e' minima. 
    Ad avviso del giudice, quindi. l'art. 131 bis comma 3 n.  3  c.p.
contrasta con l'art. 3 e 24 Cost. laddove esclude che il  giudice  in
concreto non possa ritenere l'offesa di speciale tenuita'. 
    La questione e' rilevante atteso che. in assenza  di  preclusione
normativa, il giudice applicherebbe la causa di non punibilita'  come
richiesto dalle parti.  
 
                                P.Q.M 
 
    Il giudice della udienza preliminare di Firenze solleva questione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis c.p. comma 3 n. 3)
laddove prevede che in relazione al delitto di cui  all'art.  423-bis
comma 2 c.p. il giudice non possa ritenere  l'offesa  di  particolare
tenuita' per violazione dell'art. 3 e 27 comma 3 Cost. 
    Dichiara  la  sospensione  del  processo   e   dei   termini   di
prescrizione  del  reato  fino  alla  definizione  del  giudizio   di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone che copia delle presente  ordinanza  unitamente  a  copia
degli atti del  processo  sia  trasmessa  a  cura  della  Cancelleria
unitamente alle notifiche del presente provvedimento alla cancelleria
delle Corte Costituzionale. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   Sig.
Presidente del Consiglio dei Ministri  e  sia  comunicata  al  Sig.ri
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Provvedimento letto in udienza alla presenza delle parti. 
        Firenze, 27 aprile 2023 
 
                        Il Giudice: Fantechi