N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2023
Ordinanza del 27 aprile 2023 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di F. F.. Reati e pene - Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto - Previsione che l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale. - Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).(GU n.35 del 30-8-2023 )
TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione dei giudici per le indagini preliminari Il giudice della udienza preliminare dr.ssa Angela Fantechi nel corso del giudizio nei confronti di: F. F., nato a . il . res. A. via . presente; difeso dall'avv. Patrizia Felcioloni del foro di Firenze imputato; Del delitto di cui all'art. 423-bis comma II c.p. per avere, per colpa consistita in negligenza ed imprudenza e segnatamente per avere, effettuando un abbruciamento di residui vegetali derivanti dalla coltivazione di un castagneto da frutto, omettendo di sorvegliare adeguatamente l'espandersi del fuoco, cagionato l'incendio dell'aria boschiva censita al foglio di mappa . particella . del NCT del Comune di . che si estendeva per circa 2100 mq. In . il . Sentite le parti alla odierna udienza preliminare; Osserva Nell'ambito del presente giudizio e' chiamato a decidere se sussistono presupposti per la prosecuzione del processo avanti al giudice del dibattimento ovvero se sussista taluna delle ipotesi di cui all'art. 425, comma 1 e comma 3 c.p.p. Dagli atti delle indagini preliminari risulta che in ordine ai fatti di cui all'addebito le fonti di prova consentirebbero di formulare una prognosi di condanna. In particolare, e' sostanzialmente incontroverso che l'imputato con la condotta colposa descritta nel capo di addebito ha cagionato il pericolo di un incendio boschivo. Dal verbale di sopralluogo dei CC della Stazione di . risulta, infatti, che all'interno di un castagneto da frutto coltivato, e' stata riscontrata la presenza di una zona percorsa dalle fiamme che aveva interessato una catasta di legna, due piante di castagno secche e da questa si era propagata, percorrendo, in modo radente, lo strato erbaceo fino al vicino bosco misto dove ha bruciato le parte erbacea ed arbustiva di quest'ultimo". Dal verbale di intervento dei Vigili del fuoco risulta ".... proseguendo la strada dopo il siamo stati accompagnati da persone del posto fino alla marroneta del signor F. dove era ancora in corso l'incendio. Al momento stavano bruciando due castagni all'interno della marroneta (uno completamente secco ai margini del bosco), una catasta di legna (sempre all'interno della marroneta) e un'area di sottobosco (incendio radente al suolo) a confine con la marroneta....Si fermava, estinguendolo, l'espansione dell'incendio all'interno dell'area boscata. Contemporaneamente si spegneva con acqua ad alta pressione l'incendio delle due piante di castagno e della catasta di legno". Dal verbale di intervento dei vigili del fuoco risulta che il fuoco aveva coinvolto un'area di 2 000 mq coinvolgendo solo il sottobosco dell'area boscata. Dagli atti delle indagini preliminari risulta poi in modo pacifico che la condotta sia riferibile all'imputato che lo ha riferito a persone informate sui fatti che lo hanno aiutato a chiamare i soccorsi e a spendere l'incendio, l'imputato stesso all'udienza del 2 marzo 2023 ha reso spontanee dichiarazioni ed ha ammesso il fatto. Risulta parimenti pacifico che l'imputato ha chiesto aiuto per chiamare i' soccorsi e si e' attivato fattivamente per il contenimento del fuoco tanto da riportare ustioni di secondo e terzo grado al piede. Risultano dunque acquisiti elementi di prova che, con riferimento alla prognosi richiesta dall'art. 425 comma 3 c.p.p., imporrebbero la prosecuzione del processo. Cio' premesso il fatto risulta integrare la violazione dell'art. 423-bis comma 2 c. p. ed in tal senso deve richiamarsi la definizione di incendio boschivo data dall'art. 2 L. 353 del 21 novembre 2000 ''per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree". Tale definizione e', peraltro fatta propria dalla giurisprudenza di legittimita' che riconosce la sussistenza di incendio boschivo nel fuoco suscettibile di espandersi (cfr. ad esempio Sez. 1, Sentenza n. 41927 del 25/11/2015 Ud. (dep. 05/10/2016) Rv. 268099 - 01. Sentenza n. 7332 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008 ) Rv. 239161 - 01; "Ai fini della configurabilita' del reato previsto dall'art. 423-bis cod. pen., per "incendio boschivo" si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione. la S C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto)". Cio' premesso in punto di sussistenza di elementi fattuali che imporrebbero la prosecuzione del processo in dibattimento per il reato ipotizzato dal P.M., le parti stesse, all'udienza del 2 marzo 2023, hanno segnalato la possibilita' di emettere sentenza ex art 425 comma 1 c.p.p. potendosi ritenere la sussistenza della causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis c.p. che. tuttavia, nel casa di specie e' espressamente esclusa da disposizione normativa che non consente al giudice di ritenere l'offesa di particolare tenuita'. Si pone quindi la necessita' di valutare la compatibilita' con la Carta Costituzionale con la esclusione normativa atteso che, anche ad avviso del giudice, sussisterebbero nel caso di specie tutti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilita'. In primo luogo, il reato per cui si procede e' punito con pena minima inferiore a 2 anni di reclusione. Con riferimento poi alla gravita' dell'offesa al bene giuridico protetto va rilevato che nella sostanza il fuoco e' sempre rimasto radente ed e' bruciata solo la parte erbacea e arbustiva di sottobosco neppure particolarmente estesa, i proprietari dell'area ( . ) hanno escluso la sussistenza di un danno, per cui l'offesa al bene giuridico protetto e' stata minima e costituita solo dal pericolo che l'incendio si sviluppasse e si propagasse. L'imputato ha tenuto un comportamento corretto in occasione del fatto di reato impegnandosi fattivamente per chiamare soccorsi e per contenere il fuoco nell'attesa del loro arrivo, e nel corso del giudizio in cui ha ammesso i fatti. Dal punto di vista soggettivo poi l'imputato non appare meritevole di sanzione penale atteso che si tratta di persona, non piu' giovanissima, senza precedenti penali o giudiziari. Il fatto risulta, pacificamente, estraneo a qualsivoglia realta' delinquenziale. Ad avviso del giudice la esclusione normativa e' pacificamente riferibile saio al delitto colposo previsto dall'art. 423-bis comma 2 c.p. atteso che per il delitto doloso essa e' gia' esclusa dai limiti edittali previsti dalla fattispecie incriminatrice Ad avviso dl giudice tale esclusione, formulata con una presunzione assoluta di presunzione di gravita' dell'offesa non appare razionalmente giustificabile e pare in contrasto con l'art. 3 e 27 della Costituzione. Se infatti il trattamento rigoroso dei fatti di incendio boschivo doloso sono pienamente giustificati perche' riferibili a gravi fenomeni criminali, cio' non e' sempre spiegabile per i fatti colposi ove i fatti non sono riconducibili a fenomeni criminali, ed ove, come nel caso di specie, il danno e' sostanzialmente insussistente e anche il grado della colpa appare modesto e non rinvenibile nella incuria e nel dispregio dell'ambiente. Del resto, appare peculiare che fra i reati normativamente esclusi dall'applicazione della causa di non punibilita' l'unico reato colposo sia proprio l'art. 423-bis comma II c.p. essendo gli altri reati esclusi tutti reati dolosi. peraltro i reati esclusi sono principalmente reati di danno, mentre il reato per cui si procede e' anche reato di pericolo. Anche con riferimento ai delitti di "comune pericolo" l'unico delitto escluso dall'applicazione della causa di non punibilita' e' l'art. 423-bis comma 2 c.p. che e' sostanzialmente trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di "comune pericolo colposi" non sono esclusi dall'applicazione dell'art. 131-bis c.p , in particolare, puo' osservarsi che neppure il disastro ambientale colposo previsto dall'art. 452-quinquies c.p. e' presuntivamente escluso dall'applicazione dell'art. 131-bis c.p. La norma di esclusione poi impone l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti di soggetti nei confronti dei quali la rimproverabilita' e' minima. Ad avviso del giudice, quindi. l'art. 131 bis comma 3 n. 3 c.p. contrasta con l'art. 3 e 24 Cost. laddove esclude che il giudice in concreto non possa ritenere l'offesa di speciale tenuita'. La questione e' rilevante atteso che. in assenza di preclusione normativa, il giudice applicherebbe la causa di non punibilita' come richiesto dalle parti.
P.Q.M Il giudice della udienza preliminare di Firenze solleva questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis c.p. comma 3 n. 3) laddove prevede che in relazione al delitto di cui all'art. 423-bis comma 2 c.p. il giudice non possa ritenere l'offesa di particolare tenuita' per violazione dell'art. 3 e 27 comma 3 Cost. Dichiara la sospensione del processo e dei termini di prescrizione del reato fino alla definizione del giudizio di legittimita' costituzionale. Dispone che copia delle presente ordinanza unitamente a copia degli atti del processo sia trasmessa a cura della Cancelleria unitamente alle notifiche del presente provvedimento alla cancelleria delle Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Sig.ri Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Provvedimento letto in udienza alla presenza delle parti. Firenze, 27 aprile 2023 Il Giudice: Fantechi