Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nella quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (23A04892)(GU n.204 del 1-9-2023)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo; Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 210; Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211; Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208; Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2015, n. 208; Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209; Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2017, n. 200; Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 2018, recante «Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2018, n. 198; Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2019 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2019, n. 202. Vista l'ordinanza ministeriale 10 agosto 2020 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222. Vista l'ordinanza ministeriale 17 agosto 2021 recante «Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2021, n. 214. Vista l'ordinanza ministeriale 12 agosto 2022 recante «Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2022, n. 212; Visto l'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente: «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportive», cosi' come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023; Considerato che, ai sensi del richiamato art. 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021 «Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'On. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale; Considerata la necessita' di proseguire il censimento nazionale di tali manifestazioni al fine di implementare lo studio della valutazione dei rischi relativi alla salute e l'integrita' fisica degli animali impiegati; Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita' di prevenzione alla luce dei risultati ottenuti negli anni di vigenza dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del numero di incidenti durante le manifestazioni; Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, e' opportuno mantenere le misure gia' previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico; Ritenuto necessario, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza nelle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, prorogare l'ordinanza 12 agosto 2022 per un termine strettamente funzionale ai tempi di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al summenzionato art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; Ordina: Art. 1 1. Il termine oggetto della proroga, da ultimo disposta con la ordinanza del 12 agosto 2022, e' ulteriormente prorogato per un periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° settembre 2023. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 agosto 2023 Il Sottosegretario di Stato: Gemmato Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2313