MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2023 

Modifiche al decreto 30 settembre 2022, recante: «Disposizioni per il
riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di  merci  per
conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente  Ad
blue per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori. Anno  2022».
(23A04965) 
(GU n.211 del 9-9-2023)

 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                                e con 
 
           IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  recante:  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali» e, in  particolare,  l'art.  6,
comma 3, che destina  alle  imprese  aventi  sede  legale  o  stabile
organizzazione  in  Italia,  esercenti  attivita'  logistica   e   di
trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima
generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonche' Euro
VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, risorse finanziarie, per l'anno
2022, nel limite massimo di spesa di  29,6  milioni  di  euro,  sotto
forma di credito d'imposta nella misura pari al 15  per  cento  delle
spese sostenute, al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  per
l'acquisto del componente Ad-Blue  necessario  per  la  trazione  dei
predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della  transizione
ecologica  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2023,
n. 43, con il quale sono stati definiti i criteri e le  modalita'  di
attuazione della misura di cui alla norma sopra richiamata; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Vista la comunicazione della Commissione C(2022) 7945 final del  28
ottobre 2022, che ha sostituito la precedente  comunicazione  C(2022)
1890 del 23 marzo 2022 final recante «Quadro temporaneo di crisi  per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; 
  Vista in particolare la sezione 2.1 in materia di «Aiuti di importo
limitato»  della  predetta   comunicazione   che   ha   innalzato   a
2.000.000,00 di euro il contributo massimo concedibile  alla  singola
impresa e prorogato al 31 dicembre 2023 il  termine  entro  il  quale
puo' essere concesso l'aiuto; 
  Considerata pertanto la necessita' di  aggiornare  le  disposizioni
contenute nel  decreto  30  settembre  2022,  sopra  richiamato,  per
conformarle a quanto previsto nella  sezione  2.1  punto  (55)  della
comunicazione C(2022) 7945 final; 
  Preso atto infine che con decisione C(2022) 9571 final in  data  14
dicembre 2022 la Commissione ha ritenuto compatibile con l'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la misura adeguata nel senso sopra
indicato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche al decreto 30 settembre 2022 
 
  1.  All'art.  3  del  decreto  ministeriale  30   settembre   2022,
richiamato in premessa, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
    «2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi  entro
e non oltre il termine previsto dalla comunicazione della Commissione
C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e compatibili con  il  mercato
interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera  b),  del  TFUE,
per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidita' delle
imprese  e  garantire  che  le  perturbazioni,  causate  dalla  crisi
economica a seguito dell'aggressione della Russia  contro  l'Ucraina,
non ne compromettano la redditivita'.» 
  3. I contributi di cui al presente decreto si cumulano  con  quelli
di cui all'art. 3 del decreto-legge 50/2022. L'ammontare  complessivo
massimo del credito d'imposta concedibile alla  singola  impresa,  in
conformita' a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione C
(2022) 7945 final  del  28  ottobre  2022,  e'  determinato  in  euro
2.000.000,00.». 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di
controllo, entra in vigore il giorno stesso della  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2023 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Salvini 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della sicurezza energetica 
                          Picchetto Fratin 
 
                   Il Vice Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                 Leo 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 2668