N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 agosto 2023

Ricorso  per  conflitto  di   attribuzione tra   enti depositato   in
cancelleria l'11 agosto 2023 (della Regione autonoma della Sardegna). 
 
Energia  -  Concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua   a   scopo
  idroelettrico  -  Sentenza  del  Tribunale  superiore  delle  acque
  pubbliche  n.  87  del  2023  che  dispone   l'annullamento   delle
  deliberazioni  della  Giunta  regionale  della   Regione   autonoma
  Sardegna del 9 ottobre 2018 e dei relativi decreti  del  Presidente
  della Regione del 20 novembre 2018  afferenti  alla  decadenza  dei
  concessionari dalle concessioni di derivazione  idrica  in  essere,
  comprese quelle di grande derivazione idroelettrica. 
- Sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 87 del 1°
  marzo 2023, depositata in cancelleria il 12 maggio 2023. 
(GU n.37 del 13-9-2023 )
    Ricorso per conflitto  di  attribuzioni  della  Regione  autonoma
della Sardegna (C.F. 80002870923), con sede legale in Cagliari, viale
Trento n. 69, in persona del Presidente della Giunta regionale, dott.
Christian  Solinas,  autorizzato  con  deliberazione   della   Giunta
regionale del 10 agosto 2023 n. 27/9 (doc.  n.  1),  rappresentata  e
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale  in
calce  al  presente   atto,   dall'avv.   Alessandra   Putzu   (c.f.:
PTZLSN73B41F979D; fax: 070/6062418;  posta  elettronica  certificata:
aputzu@pec.regione.sardegna.it) e dall'avv. Mattia Pani (cod.  fisc.:
PNAMTT74P02B354J; fax: 070/6062418;  posta  elettronica  certificata:
mapani@pec.regione.sardegna.it)   dell'Avvocatura    regionale,    ed
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio  di  rappresentanza  della
Regione Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24; 
    Contro lo Stato nella persona del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, con notifica anche al Tribunale  superiore  delle  acque
pubbliche, in sede di legittimita', ai sensi dell'art. 27,  comma  2,
delle norme  integrative,  e  al  Ministero  della  giustizia,  nella
persona del Ministro in carica; 
    Per la dichiarazione che non spetta allo  Stato  e  per  esso  al
giudice ordinario o al giudice speciale, quale il Tribunale superiore
delle acque pubbliche, in sede di legittimita', secondo gli  articoli
116, 117, primo comma, 101, e 134 della Costituzione,  il  potere  di
disapplicare  le  leggi  regionali  con  conseguente  lesione   delle
funzioni  legislative   della   Regione   autonoma   delle   Sardegna
riconosciute dalla Costituzione  e  dallo  Statuto  speciale  per  la
Regione Sardegna, lesione avvenuta con la sentenza n.  87/2023  (doc.
n. 2) pronunciata dal Tribunale superiore delle acque  pubbliche,  in
sede di legittimita', nella Camera di consiglio del  1°  marzo  2023,
depositata in cancelleria il 12 maggio 2023, nei procedimenti riuniti
R.G. n. 182, 183, 184 del 2018, conosciuta in data  26  giugno  2023;
nonche' per l'annullamento  della  stessa  sentenza  n.  87/2023  del
Tribunale superiore delle acque pubbliche  pronunciata,  in  sede  di
legittimita', nella Camera di consiglio del 1° marzo 2023, depositata
in cancelleria il 12 maggio 2023, nei procedimenti  riuniti  R.G.  n.
182, 183, 184  del  2018  con  cui  la  riportata  lesione  e'  stata
affermata e concretamente esercitata. 
    Con  la  sentenza  avverso  la  quale  si  rivolge  il   presente
conflitto, il Tribunale superiore delle  acque  pubbliche,  adito  ai
sensi dell'art. 143 regio decreto 1775/1933, si pronuncia sui ricorsi
proposti dalla societa' Enel Produzione S.p.a. (1)  con  i  quali  si
censurano  le  scelte  legislative  del  Consiglio  regionale   sardo
(eccependo numerose questioni  di  legittimita'  costituzionale),  in
particolare quelle effettuate con l'art. 16 della legge regionale  n.
17/2000  e  con  la  legge  regionale  n.  19/2006,  attuate  con  le
deliberazioni di giunta impugnate. 
    Le scelte del legislatore invise alla  societa'  Enel  Produzione
S.p.a. - che asserisce di essere concessionario  dei  sistemi  idrici
Taloro; Alto Flumendosa - Sa Teula; Coghinas - sono quelle che  hanno
disposto la decadenza di tutti i concessionari dalle  concessioni  di
derivazione idrica in essere, comprese quelle di  grande  derivazione
idroelettrica [art. 16 legge regionale n. 17/2000  e  art.  11  legge
regionale  n.  19/2006],  al  fine  di  addivenire  ad  una  gestione
integrata, multisettoriale, del Distretto idrografico della  Sardegna
(art. 2 legge regionale n. 19/2006) e consentire in linea generale, e
in  particolare  nelle  situazioni  di  grave  emergenza  idrica,  di
destinare la risorsa idrica,  in  quanto  bene  pubblico  primario  e
fattore fondamentale di civilta'  e  di  sviluppo  per  gli  utilizzi
primari, come sanciti nella direttiva n. 2000/60/CE  del  23  ottobre
2000 e nel decreto legislativo n. 152/2006. 
    Per  consentire  un'effettiva  gestione   integrata,   la   legge
regionale  n.   19/2006   ha   disposto   che   il   Sistema   Idrico
Multisettoriale Regionale - definito dall'art. 3, comma 1, lettera c)
della legge regionale n. 19/2006,  come  «l'insieme  delle  opere  di
approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perche'
parti di un sistema  complesso,  siano  suscettibili  di  alimentare,
direttamente  o  indirettamente,  piu'  aree  territoriali   o   piu'
categorie differenti di utenti» - e' affidato  in  gestione  all'Ente
acque della Sardegna, ENAS, (ente  strumentale  della  Regione,  gia'
ERIS - Ente  delle  risorse  idriche  della  Sardegna,)  al  fine  di
garantire - sotto il controllo e la pianificazione  della  Regione  e
dell'Autorita' di Bacino - la gestione e il controllo  delle  risorse
idriche,  nonche'  tutte  le  connesse  attivita'   di   manutenzione
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture (art. 18). 
    Le deliberazioni della Giunta regionale n. 49/12 (doc. 4),  49/11
(doc. n. 6) e 49/10 (doc. n. 8) del 9 ottobre 2018  e  i  consecutivi
decreti del Presidente della Regione, i  numeri  104  (doc.  5),  102
(doc.  7),  e  103  (doc.  9),  del  20  novembre  2018,  oggetto  di
impugnazione dinanzi al TSAP - in esecuzione delle leggi regionali n.
17/2000  e  n.  19/2006  -  davano  attuazione  pratica  al  disposto
normativo, statuendo: di confermare: 
        [DGR 49/12] relativamente alle opere idrauliche facenti parte
del sistema Taloro, quanto disposto con delib. G.R. n. 19/21  del  27
maggio 2014, (doc. n. 4); 
        [DGR 49/11]: «relativamente  alle  opere  idrauliche  facenti
parte del Sistema 6 - Sud orientale 6A Alto Flumendosa  -  Sa  Teula,
quanto disposto con delib. G.R. n. 19/19 del 27 maggio 2014» (doc. n.
6); 
        [DGR 49/10]: «relativamente  alle  opere  idrauliche  facenti
parte del sistema Coghinas - Mannu di  Portotorres,  quanto  disposto
con delib. G.R. n. 19/20 del 27 maggio 2014»; (doc. n. 8); 
    e di approvare «l'elenco sintetico delle opere (allegato  n.  1);
la  corografia  delle  opere  (allegato   n.   2);   l'individuazione
cartografica e le caratteristiche tecniche delle opere da  trasferire
(allegato n. 3), che costituiscono la seconda integrazione al Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale, come definite dal comma 1,  lettera
c) dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2006; 
    di accertare, in  base  all'art.  16  della  legge  regionale  n.
17/2000 e dell'art. 25 del regio decreto n. 1775/1933,  l'intervenuta
scadenza, in data 9 settembre 2001, del termine della concessione  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1877 del  25  marzo
1950 e della successiva concessione integrativa  di  cui  al  decreto
emesso dall'Assessore dei lavori pubblici di concerto con l'Assessore
degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 268 del 3 marzo 1977; 
    di prendere  atto,  conseguentemente,  ai  sensi  dell'11,  comma
2-bis, della legge regionale  n.  19/2006,  della  conservazione,  da
parte  della  Regione,  della  titolarita'   delle   concessioni   di
derivazione rilasciate all'Enel e scadute in data 9 settembre 2001, e
di trasferire, con decorrenza 1° gennaio 2019, ai sensi del comma  1,
dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2006, all'Ente  Acque  della
Sardegna  la  gestione  delle  relative  opere  di   cui   all'elenco
dell'allegato 1; 
    di disporre il subentro, a partire  dalla  data  del  1°  gennaio
2019,  dell'Ente  Acque  della  Sardegna  in  tutti  i  contratti  di
fornitura di acqua all'ingrosso, stipulati dall'Enel in  qualita'  di
gestore delle infrastrutture di cui all'allegato 1,  con  i  soggetti
competenti alla distribuzione di acqua per usi settoriali; 
    di seguire, in applicazione della legge regionale in oggetto,  il
seguente iter procedurale ...» (cfr. doc. n. 4). 
    Il TSAP,  con  la  sentenza  n.  87/2023,  dei  ricorsi  riuniti,
accoglie il motivo denunciante la violazione dell'art. 7 della  legge
n. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento  ai
soggetti nei cui confronti il provvedimento  finale  e'  destinato  a
produrre effetti diretti,  annullando  le  deliberazioni  dell'organo
esecutivo regionale sebbene, i  provvedimenti  impugnati  sono  stati
adottati, come ha rilevato lo stesso Giudice, «ope legis». 
    L'annullamento,  invero,  era   precluso   sia   dalla   pacifica
circostanza che le deliberazioni  non  erano  affette  dal  vizio  di
violazione di legge, sia  dal  chiaro  disposto  dell'art.  21-octies
legge n. 241/1990  per  cui  «Non  e'  annullabile  il  provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma  degli
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,  sia  palese
che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato.». 
    Per  ovviare  alle  rappresentate  insuperabili  preclusioni   di
annullamento degli atti impugnati, il Giudice delle Acque, dopo avere
rilevato in molteplici passaggi della stessa pronuncia  che  l'organo
esecutivo  regionale  «s'e'  limitato/a,  in   via   ricognitiva,   a
dichiarare la decadenza o scadenza, ope legis, delle  concessioni  di
grandi derivazioni in capo ad Enel»,  ha  ritenuto  di  annullare  le
deliberazioni,  previa  disapplicazione  delle  leggi  regionali   n.
16/2000 e n. 19/2006, sull'assunto che  le  leggi  regionali,  avendo
natura  di  leggi  provvedimento,  dovevano   essere   disattese   e,
conseguentemente, non vincolavano il contenuto delle deliberazioni n.
49/12, 49/11 e 49/10 del 9 ottobre 2018 e dei relativi D.P.R.S.. 
    La volonta' dispositiva della sentenza n. 87/2023 (cfr.  pagg.  7
ss.  doc.  n.  2)  di  disapplicare  e/o  sostanzialmente   annullare
unitamente alle deliberazioni di giunta impugnate le leggi  regionali
n.  17/2000  e  19/2006  puo'  facilmente  rilevarsi  dalla  sintassi
utilizzata  dal  Tribunale  delle  Acque  nella  parte  motiva  della
decisione: «Le deliberazioni regionali impugnate hanno  accertato  il
subentro di Enas nella titolarita' delle concessioni  Enel  in  forza
degli  articoli  11,  30  legge  regionale  6  dicembre  2006  n.  19
(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini  idrografici)  e
16  legge  regionale  n.  17/2000,  disponendo,  conseguentemente  il
trasferimento degli impianti. L'art. 11 legge  regionale  n.  19/2006
(intitolato «Disposizioni concernenti l'utilizzazione  delle  risorse
idriche») prevede «il subentro della  Regione  nella  titolarita'  di
tutte le concessioni di acqua  pubblica,  o  dei  titoli  a  derivare
comunque  denominati  in  corso  in   capo   ad   enti   pubblici   o
partecipazione pubblica che utilizzino o prevedano  l'utilizzo  delle
infrastrutture inserite nel sistema idrico multisettoriale  regionale
...».  A  sua  volta  l'art.  30  legge  regionale cit.   (intitolato
«Trasferimento di  gestione»),  oltre  ad  estendere  la  platea  dei
soggetti titolari delle concessioni - non piu' circoscritta agli enti
pubblici o a partecipazione pubblica - dispone  che  coloro  i  quali
«alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  gestiscono
singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale cessano
nell'attivita' di gestione a  decorrere  dall'effettiva  operativita'
del nuovo soggetto gestore delle opere rientranti nel sistema  idrico
multisettoriale  regionale».  Nel  continuum   normativo   volto   al
trasferimento della  gestione  ad  Enas  delle  opere  relative  alle
concessioni, l'art. 16 legge regionale n. 17/2000 ha previsto che «Le
concessioni di derivazione  idrica  in  essere,  comprese  quelle  di
grande derivazione idroelettrica, che alla data di entrata in  vigore
della presente  legge  risultano  operanti  da  piu'  di  trent'anni,
comunque sia stata definita  o  ridefinita  la  scadenza  originaria,
possono essere esercitate  fino  alla  data  di  un  anno  successivo
all'entrata in vigore della presente legge e  rideterminate  sola  in
seguito alla  verifica,  da  parte  dell'autorita'  concedente».  6.2
Quest'ultima norma - va sottolineato  -,  inserita  «incidentalmente»
nella legge finanziaria omnibus della Regione, per  la  prima  volta,
prende  in  considerazione  le  concessioni  di  grande   derivazione
operanti da piu' di trent'anni in Regione, decretandone la  decadenza
decorso un anno dall'entrata in vigore della norma.». 
    Il Giudice delle acque, nel riportato paragrafo  della  sentenza,
ha ricostruito il  quadro  normativo  della  Regione  Sardegna  sulle
concessioni di grande derivazione idroelettrica -  tra  le  quali  ha
chiaramente contemplato quelle in gestione  all'ENEL,  oggetto  delle
delibere di Giunta impugnate dinanzi al TSAP -, rilevando come sia la
stessa legge regionale a prevedere  che  a  decorrere  dall'effettiva
operativita' del nuovo soggetto gestore delle  opere  rientranti  nel
sistema idrico multisettoriale regionale  i  precedenti  gestori  dei
singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale cessano
nell'attivita' di gestione. L'art. 30  legge  regionale  n.  19/2006,
sulla base dell'interpretazione del TSAP, ha  chiaramente  trasferito
ad  ENAS  la  gestione  delle  opere   relative   alle   concessioni,
concludendo quell'acquisizione gia' intrapresa con la legge regionale
n. 17/2000: «Nel continuum normativo  volto  al  trasferimento  della
gestione ad Enas delle opere relative alle concessioni». 
    Nel prosieguo della sentenza, il Tribunale delle acque, ha,  poi,
rilevato che «6.3 Sul piano classificatorio delle fonti normative, la
norma - con contenuto particolare e  concreto,  diretta  ai  titolari
delle concessioni  di  grande  derivazione  ed  avente  lo  scopo  di
completare il sistema idrico multisettoriale regionale va qualificata
come legge o norma provvedimento (cfr., fra le tante,  con  specifico
riguardo ai parametri richiamati, Corte  costituzionale,  numeri  154
del 2013, 137 del 2009 e numeri 20 del 2012, 270 del  2010).  Ed,  in
quanto  carente   dei   requisiti   tipici   della   generalita'   ed
innovativita', la norma ha carattere di legge solo in senso  formale.
La conclusione attinta sul piano teorico trova  riscontro  su  quello
pragmatico-empirico.  Ciascuna  delle  deliberazioni   della   Giunta
regionale impugnate espressamente (cfr. pagg. 3 e 4 paragrafo b) s'e'
assunta il compito: «di accertare in base  all'art.  16  della  legge
regionale n. 17/2000  e  all'art.  25  del  regio  decreto  1775/1933
l'intervenuta  scadenza  in  data   9.09.2021   del   termine   della
concessione» di  grande  derivazione  Enel.  Sicche',  sull'implicito
presupposto che l'effetto giuridico e'  stato  prodotto  direttamente
dalla norma di legge  regionale;  l'atto  amministrativo  (recte:  la
singola  deliberazione  della  Giunta)  s'e'   limitato/a,   in   via
ricognitiva, a dichiarare la decadenza o scadenza, ope  legis,  delle
concessioni di grandi derivazioni in capo ad Enel, per la prima volta
- va sottolineato - nominativamente indicata come destinataria  della
norma di legge. 6.4 In definitiva, Enel, titolare  delle  concessioni
di grande derivazione prorogate al 31 marzo 2029, e' stata  coinvolta
formalmente, quale mera destinataria finale) nel procedimento solo «a
giochi fatti», al  momento  dell'adozione  dell'atto  conclusivo  del
procedimento stesso.». 
    Dalle riportate motivazioni della sentenza, si puo' percepire  la
grave  violazione  delle  attribuzioni  legislative   statutariamente
assegnate alla Regione Sardegna e la conseguenze grave illegittimita'
ed eccesso di potere giurisdizionale in cui e' incorso il TSAP, nella
misura in cui, per un verso, ha  chiaramente  compresso  le  potesta'
legislative della ricorrente e, per altro verso, si e'  sostituito  a
codesta Ecc.ma Corte costituzionale nel deliberatamente  disporre  di
non applicare una norma in vigore per quanto la stessa mai sia  stata
dichiarata illegittima. 
    Il TSAP annulla le deliberazioni della Giunta regionale sarda  n.
49/12, 49/10, 49/11 del 9 ottobre 2018 e  i  decreti  del  Presidente
della Regione n. 104, 102 e 103 del 20 novembre 2018,  sebbene,  come
si legge in sentenza, l'organo esecutivo regionale «s'e'  limitato/a,
in via ricognitiva, a dichiarare la decadenza o scadenza, ope  legis,
delle concessioni di grandi derivazioni in capo ad Enel». 
    Il motivo inerente alla violazione dell'art.  7  della  legge  n.
241/1990  viene  accolto  dal  Tribunale  delle  acque,  sulla   base
dell'assunto  che  le  leggi  regionali,  avendo  natura   di   leggi
provvedimento, possono  essere  disattese  e,  conseguentemente,  non
hanno carattere vincolante sul contenuto dei provvedimenti impugnati. 
    Nel  prosieguo  della  sentenza  n.  87/2023   e'   ulteriormente
rilevabile l'abuso di potere, la violazione di legge ed il  conflitto
di attribuzioni in cui incorre il Tribunale delle Acque: «7.2  Assume
rilievo   paradigmatico   l'orientamento    recente    della    Corte
costituzionale che, pur senza mettere in discussione  il  tema  della
«riserva di amministrazione» nel nostro ordinamento,  ha  valorizzato
le modalita' dell'azione amministrativa e dei suoi pregi,  precisando
che «esse non possono rimanere confinate  nella  sfera  dei  dati  di
fatto, ma devono poter emergere a  livello  giuridico-formale,  quale
limite intrinseco alla scelta legislativa regionale» cfr., da  ultimo
Corte  costituzionale  n.  116  del  2020).  Si  ribadisce   che   il
procedimento  amministrativo  costituisce  il   luogo   elettivo   di
composizione  degli   interessi,   in   quanto   «[e']   nella   sede
procedimentale [...] che puo' deve avvenire la valutazione sincronica
degli  interessi  pubblici  coinvolti  e  meritevoli  di  tutela,   a
confronto  sia  con  l'interesse  del  soggetto   privato   operatore
economico, sia ancora (e non da ultimo) con  ulteriori  interessi  di
cui sono titolari singoli cittadini e comunita', e  che  trovano  nei
principi costituzionali la loro previsione e tutela». 
    7.3 L'orientamento piu' recente del giudice delle leggi - sebbene
mosso  dall'esigenza  di  estendere  lo  scrutinio  di   legittimita'
costituzionale   delle   leggi   c.d.   provvedimento   -   valorizza
assiologicamente il  ruolo  svolto  dal  procedimento  amministrativo
nell'amministrazione partecipativa disegnata  dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241, quale limite intrinseco alla scelta legislativa sottesa
all'adozione di leggi e norme provvedimento. 
    7.4 Limite che nel caso in esame la  Regione  resistente  non  ha
osservato. ... 
    7.5 Conclusivamente sul punto, la decadenza delle concessioni  di
grande derivazione disposta ex lege dall'art. 16 legge  regionale  n.
17/2000, lungi da escludere ipso facto  le  garanzie  presidiate  dal
procedimento amministrativo - secondo il recente  orientamento  della
Corte  costituzionale  sostanzialmente  condiviso  dal  TSAP  con  le
sentenze  richiamate  -  avrebbe  dovuto   essere   preceduta   dalla
partecipazione al procedimento della societa' concessionaria». 
    L'organo  giudicante,  pur  essendosi  avveduto   che   l'effetto
giuridico dei provvedimenti impugnati e' stato prodotto  direttamente
dalla norma di  legge  regionale,  e  conseguentemente  il  contenuto
dispositivo degli stessi non sarebbe potuto essere diverso da  quello
in concreto adottato, al fine di accogliere  «il  secondo  motivo  di
impugnazione» dei ricorsi introduttivi numeri 182, 183, 184 del  2018
«denunciante la violazione dell'art. 7 legge n. 241/90.», valuta [«la
norma - con contenuto particolare e  concreto,  diretta  ai  titolari
delle concessioni  di  grande  derivazione  ed  avente  lo  scopo  di
completare il sistema idrico  multisettoriale  regionale  ...»  e  la
giudica «in quanto carente dei requisiti tipici della generalita'  ed
innovativita', la norma ha carattere di legge solo in senso formale»]
la legittimita' costituzionale delle leggi regionali che vincolano il
contenuto  degli  atti  impugnati  e   qualificandole   quali   leggi
provvedimento, sostanzialmente  ne  annulla  gli  effetti  vincolanti
[estendendo lo scrutinio di legittimita' costituzionale  delle  leggi
c.d. provvedimento e ritenendo di poter statuire il limite intrinseco
alla   scelta   legislativa   regionale   alla   pari   della   Corte
costituzionale] e, conseguentemente, fa venire meno la preclusione di
annullamento degli atti impugnati ai sensi dell'art. 21-octies  della
legge n. 241/1990 [in  considerazione  del  fatto  che  detto  limite
intrinseco alla scelta legislativa, nel caso  in  esame,  la  Regione
resistente  -  rectius  il  Consiglio  regionale  sardo  -   non   ha
osservato]. 
    In detto contesto normativo, in ragione del contenuto delle leggi
regionali - puntualmente  richiamate  in  sentenza  -  e  degli  atti
ricognitivi in  commento,  il  TSAP  non  avrebbe  potuto  dichiarare
l'illegittimita' delle deliberazioni della Giunta regionale Sarda, se
prima,  e  dunque  a  monte,  la  Corte  costituzionale  non   avesse
preventivamente  accolto  la  questione   di   presunta   illegittima
costituzionale delle leggi regionali. 
    Il TSAP annulla le deliberazioni  della  Giunta  regionale  sarda
numeri 49/12, 49/10, 49/11  del  9  ottobre  2018  e  i  decreti  del
Presidente della Regione numeri 104, 102 e 103 del 20 novembre  2018,
sebbene,  lo  si  ribadisce,  l'organo  esecutivo   regionale   «s'e'
limitato/a, in via ricognitiva, a dichiarare la decadenza o scadenza,
ope legis, delle concessioni di grandi derivazioni in capo ad Enel». 
    Ebbene, qualunque Giudice puo' ritenere che una legge  statale  o
regionale non abbia i requisiti tipici delle leggi  e/o  che  sia  in
contrasto con i dettami costituzionali  e/o  che  sia  irragionevole,
nondimeno a quel Giudice, come anche  al  Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche,  e'  precluso  di  pronunciarsi  sulla  legittimita'
costituzionale delle norme come pure gli  e'  precluso  statuire  sui
limiti  di  scelta  imposti  all'organo  legislativo  trattandosi  di
facolta', poteri ed attribuzioni rimesse in  via  esclusiva  solo  ed
esclusivamente a codesta Ecc.ma Corte. 
    Il Tribunale superiore delle acque  pubbliche,  e  su  questo  si
fonda la principale censura oggetto del presente ricorso,  invece  di
sollevare la questione di legittimita' costituzionale dinanzi codesta
Ecc.ma Corte costituzionale, ha affermato esplicitamente  il  proprio
potere di statuire la natura provvedimentale delle leggi regionali e,
conseguentemente, di  disapplicarle,  e  sostanzialmente  annullarle,
considerandole alla stregua di un mero  atto  amministrativo  le  cui
scelte,  del  Consiglio  della  Regione  Sardegna,   debbano   essere
partecipate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990. 
    Nel fare questo, il Tribunale superiore delle acque pubbliche  ha
palesemente abusato dei poteri che la Costituzione  gli  attribuisce,
divenendo giudice della legge regionale  in  patente  violazione  dei
valori  costituzionali  sanciti  dagli  articoli  101  e  134   della
Costituzione,  e  interferendo,   cosi'   facendo,   nelle   funzioni
legislative attribuite alla Regione  Sardegna  dalla  Costituzione  e
dallo Statuto Speciale approvato con legge costituzionale. 
    La Regione autonoma della Sardegna, nel rilevare, all'atto  della
conoscenza delle motivazioni, in data 26 giugno 2023, che la sentenza
del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 87/2023, pronunciata
nella Camera di consiglio del 1° marzo 2023 e pubblicata il 12 maggio
2023, costituisce atto dello Stato che interferisce  nella  sfera  di
competenza assegnata dalla Costituzione e dallo Statuto Speciale  per
la Regione autonoma della Sardegna, solleva il presente conflitto  di
attribuzioni per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
Violazione degli articoli 116, 117, primo  comma,  101  e  134  della
Costituzione; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1,
lettera l) dello Statuto Speciale per la Sardegna approvato con legge
costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1946. 
    Dalle  riportate  motivazioni  della  sentenza  n.  87/2023,   e'
immediatamente percepibile il carattere invasivo e costituzionalmente
lesivo delle statuizioni del Tribunale delle Acque nella parte in cui
si dilunga a valutare e giudicare  la  natura  provvedimentale  delle
leggi regionali; come pure e' platealmente  percettibile  la  lesione
delle potesta' legislative  della  Regione  nella  parte  in  cui  si
attribuisce  la  competenza  a  sindacare  i   limiti   alle   scelte
legislative. 
    Le stesse  sentenze  della  Corte  costituzionale,  citate  nella
pronuncia oggetto di ricorso, decretano in modo costante che le leggi
provvedimento sono «disposizioni che hanno  contenuto  particolare  e
concreto ... esse devono per soggiacere ad un rigoroso  scrutinio  di
legittimita' costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 182  del  2017,
n. 85 del 2013 e n. 20 del 2012). La loro legittimita' costituzionale
«deve essere "valutata in  relazione  al  loro  specifico  contenuto"
(sentenze n. 275 del 2013, n. 154  del  2013  e  n.  270  del  2010),
"essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta' e  della  non
irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza  n.  288  del
2008)"» (sentenza  n.  181  del  2019).»  (Corte  Cost.  sentenza  n.
116/2020; evidenziazioni della scrivente; conforme anche sentenza  n.
186 del 25 luglio 2022). 
    E' evidente che il Giudice delle acque ha omesso di effettuare le
richiamate  valutazioni  e  di  devolverle  all'organo  competente  a
deciderle, ovvero la Corte costituzionale, arrogandosi la  competenza
a valutare, [peraltro errando, che la  legge  regionale  n.  17/2000,
art. 16, - «con contenuto particolare e concreto, diretta ai titolari
delle concessioni  di  grande  derivazione  ed  avente  lo  scopo  di
completare il sistema idrico multisettoriale regionale»] e  giudicare
[«qualificandola ta come legge o norma provvedimento  (cfr.,  fra  le
tante,  con  specifico  riguardo  ai  parametri   richiamati,   Corte
costituzionale, numeri 154 del 2013, 137 del 2009  e  numeri  20  del
2012, 270 del 2010)] la legittimita' delle leggi e i limiti a cui  il
legislatore regionale deve sottostare. 
    La legge in  argomento,  peraltro,  e'  pienamente  in  vigore  e
produttiva di effetti ormai da quasi venti anni a dimostrazione della
piena e pacifica efficacia che la stessa ha avuto ed ha su  tutte  le
concessioni del distretto idrografico della Sardegna. 
    Cosi' disponendo, il TSAP e la sentenza impugnata  interferiscono
nella  sfera  costituzionalmente  garantita  alle  Regioni  di  poter
adottare atti normativi pienamente equiparati, quanto agli effetti, a
quelli statali nel regime tipico del «valore di legge». 
    Peculiarita',  questa,  da  cui  discende  che  solo   la   Corte
costituzionale ha la sindacabilita'  degli  atti  aventi  «valore  di
legge» e non anche gli altri giudici, i  quali  dispongono  del  mero
potere di  provocare  il  giudizio  della  medesima  Corte  ai  sensi
dell'art. 101 della Costituzione che vincola il giudizio del  giudice
alla legge e dell'art. 134 della Costituzione che riserva  unicamente
a codesta Ecc.ma Corte il giudizio sulla legittimita'  costituzionale
«delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni». 
    Sindacabilita'   attribuita   dalla   Costituzione   alla   Corte
costituzionale proprio quale ulteriore forma di tutela delle garanzie
costituzionali riconosciute alle Regioni, che, nel caso della Regione
Sardegna, in base all'art. 116 della Costituzione, sono ampliate  «da
forme e condizioni particolari di autonomia» previste  dagli  statuti
speciali adottati con legge costituzionale. 
    Invero,  il  Tribunale  delle  Acque,  nel  ritenere  di   potere
disapplicare  le  leggi  regionali  alla   stregua   di   meri   atti
amministrativi, non solo  si  spinge  ad  affermare  che  la  Regione
Sardegna non ha rispettato i limiti a cui  il  legislatore  regionale
deve sottostare, ma asserisce che le materie trattate con le ritenute
leggi  provvedimento  si  sarebbero  dovute  dibattere  «in  seno  al
procedimento amministrativo, nel contraddittorio delle parti» al fine
di «stabilire  l'effettivo  ambito  d'applicazione  della  disciplina
regionale; in che misura  si  giustificasse  l'immediato  inserimento
delle concessioni di grande derivazione gestite da  Enel  nell'elenco
delle opere del Sistema  idrico  multisettoriale  regionale;  se  non
fosse opportuno graduare nel tempo, di comune accordo, il progressiva
subentro di Enas nell'asset produttivo di Enel.». 
    La statuizione, oltre a equiparare le leggi della regione a  meri
atti amministrativi, sostiene  che  la  Regione  Sardegna  non  possa
disporre su  materia  per  cui  lo  Statuto  speciale  gli  riconosce
potesta' legislativa primaria. 
    Lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge Cost. n.
3/1948,  infatti,  dispone  che  «La  Regione,  nell'ambito  del  suo
territorio» e' subentrata «nei  beni  e  diritti  patrimoniali  dello
Stato di natura ... demaniali, escluso il demanio  marittimo»  e  che
«In  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico  della   Repubblica   e   col   rispetto   degli   obblighi
internazionali e  degli  interessi  nazionali,  nonche'  delle  norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della   Repubblica»
esercita potesta' legislativa nella materia  «...  l)  esercizio  dei
diritti demaniali della Regione sulle  acque  pubbliche»  (artt.  14,
comma 1, 3 lett. l). 
    L'effetto, dunque, e' quello della sostanziale «non applicazione»
di una legge regionale nonostante la stessa sia palesemente in vigore
e mai sia stata dichiarata illegittima da codesta Ecc.ma Corte. 
    Aggiungasi che l'affermazione per cui la Regione,  nell'esercizio
del potere legislativo riconosciutogli  dalla  Costituzione  e  dalla
Statuto,  rivenga  limiti  di  scelta  sull'esercizio   dei   diritti
demaniali sulle acque pubbliche,  non  previsti  dalla  Costituzione,
dall'ordinamento della Repubblica e  dagli  obblighi  internazionali,
palesa un'ulteriore lesione della sfera di competenza  costituzionale
attribuita alla Regione. 
    La sentenza qui impugnata e' lesiva dell'autonomia costituzionale
delle regioni, ed in particolare della Regione  Sardegna  ricorrente,
costituendo  un  vero  e  proprio  illegittimo   abuso   del   potere
giurisdizionale, esercitato indebitamente nei confronti  della  legge
regionale  e  pienamente  sindacabile   da   codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale. 
    Nel caso in esame, infatti, non si censura un error in iudicando,
non idoneo a costituire materia di conflitto di attribuzione. 
    L'errore  di  cui  si   discute   consiste   nell'incomprensibile
convincimento del Tribunale superiore delle acque pubbliche di  avere
competenza ad esercitare un potere che non gli compete, errore che e'
caduto sui confini stessi della  giurisdizione  e  non  sul  concreto
esercizio di essa. Ed  e'  proprio  l'esercizio  di  tale  potere  di
disapplicazione delle leggi che costituisce  l'oggetto  del  presente
conflitto. 
    Ne' puo' esservi dubbio che  la  prospettata  disapplicazione  di
leggi regionali, sia sotto il profilo di una  loro  equiparazione  ad
atti  amministrativi,  sia  in  quanto  ritenute   costituzionalmente
illegittime, violi le richiamate norme costituzionali  e  incida,  in
particolare, sulla  competenza  legislativa  garantita  alla  Regioni
dall'art. 117,  primo  comma,  oltre  che  sulla  speciale  autonomia
riconosciuta   alla   regione   ricorrente   dall'art.   116    della
Costituzione. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha, peraltro, statuito  che  non  rileva  la
circostanza  che  «gli  effetti  della  sentenza  sarebbero  limitati
all'oggetto del giudizio, cosi' che la legge regionale  continuerebbe
integra a spiegare la sua  efficacia  in  via  generale:  l'efficacia
della legge sta proprio nell'obbligo del giudice  di  applicarla  nel
caso concreto che gli e' sottoposto. La disapplicazione  della  legge
anche in un solo caso - come  esattamente  osserva  la  difesa  della
Regione -  viene  a  negarne  la  intrinseca  natura,  e  costituisce
pertanto  una  lesione  del  potere  legislativo  regionale.»  (sent.
285/1990). 
    Non solo. La giurisprudenza costituzionale ha statuito che non e'
rilevante   che   l'atto   lesivo    abbia    carattere    definitivo
nell'ordinamento giuridico, sostenendo che «"costituisce atto  idoneo
ad innescare un conflitto intersoggettivo di  attribuzione  qualsiasi
comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che
sia dotato di  efficacia  e  rilevanza  esterna  e  che  -  anche  se
preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto "ad esprimere in
modo  chiaro  ed  inequivoco  la  pretesa  di  esercitare  una   data
competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione  nella
altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto
attuale delle possibilita' di esercizio della medesima"" (sentenza n.
332 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 382 del  2006,  n.  211
del 1994 e n. 771 del 1988). In disparte la possibilita'  che  l'atto
oggetto  del  conflitto  possa  essere  altresi'  impugnato  in  sede
giurisdizionale, quel che rileva e', dunque, il  tono  costituzionale
del conflitto stesso, il quale  sussiste  quando  il  ricorrente  non
lamenti  una  lesione  qualsiasi,  ma  una  lesione   delle   proprie
attribuzioni costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2018, n.
87 del 2015 e n. 52 del 2013). Quando,  in  particolare,  oggetto  di
ricorso siano sentenze o altri  atti  giurisdizionali,  il  conflitto
intersoggettivo e' costantemente ritenuto  ammissibile,  in  presenza
delle anzidette condizioni, anche laddove l'atto sia non definitivo e
altresi'  contestualmente  impugnato  in  sede  giurisdizionale   (di
recente, sentenze n. 259 e n. 57 del 2019, n. 2 del 2018 e n. 260 del
2016)» (sentenza n. 22/2020). 
    Nel caso in esame, i giudici del Tribunale superiore delle  acque
pubbliche non si sono  limitati  ad  esercitare  il  loro  potere  di
verificare quale legge dovessero applicare nel  caso  concreto  e  di
interpretare  la  legge  stessa,  bensi'  hanno   arbitrariamente   e
deliberatamente deciso di «non applicare» le leggi regionali  poiche'
giudicate  leggi  provvedimento  con  cui  il  legislatore  regionale
avrebbe oltrepassato il limite intrinseco  alla  scelta  legislativa,
con evidente violazione degli articoli 101,  116,  117  e  134  della
Costituzione. 

(1) Iscritti al ruolo generale del TSAP con i numeri 182/2018 per  la
    DGR 49/12 e consecutivo D.P.R.S. n.  104;  183/2018  per  la  DGR
    49/11 e conseguente D.P.R.S. n. 103; 184/2018 per la DGR 49/10  e
    conseguente D.P.R.S. n. 102; riuniti ai fini della decisione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La ricorrente Regione autonoma della Sardegna, come  in  epigrafe
rappresentata e difesa, nonche' elettivamente domiciliata, chiede che
codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: 
        dichiarare che non spetta allo Stato e per  esso  al  giudice
ordinario o al giudice speciale, quale il Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche, in sede di legittimita', secondo gli  articoli  116,
117, primo comma, 101 e 134 della Costituzione,  il  potere  di  «non
applicare»  e/o  disapplicare  le  leggi  regionali  con  conseguente
lesione delle  funzioni  legislative  della  Regione  autonoma  delle
Sardegna riconosciute dalla Costituzione  e  dallo  Statuto  Speciale
approvato con legge Costituzionale n. 3/1948; e, per l'effetto, 
        annullare la sentenza  n.  87/2023  del  Tribunale  superiore
delle acque pubbliche pronunciata, in  sede  di  legittimita',  nella
Camera di consiglio del 1° marzo 2023, depositata in  cancelleria  il
12 maggio 2023, nei procedimenti riuniti R.G. n. 182,  183,  184  del
2018 con cui la riportata lesione e' stata affermata e  concretamente
esercitata. Con il ricorso notificato saranno depositati: 
          1) delibera di Giunta regionale n. 27/9 del 10 agosto 2023; 
          2) copia per immagine della sentenza impugnata  di  cui  si
attesta  la  conformita'  all'originale  analogico  rilasciato  dalla
cancelleria del TSAP da cui e' stata estratta; 
          3) copia per immagine del dispositivo  analogico  trasmesso
dalla cancelleria del TSAP; 
          4) deliberazione n. 49-12 del 9 ottobre 2018; 
          5) DPGR n. 104 del 20 novembre 2018; 
          6) deliberazione n. 49-11 del 9 ottobre 2018; 
          7) DPGR n. 103 del 20 novembre 2018; 
          8) deliberazione n. 49-10 del 9 ottobre 2018; 
          9) DPGR n. 102 del 20 novembre 2018. 
    Cagliari, 11 agosto 2023 
 
                     Gli avvocati: Putzu - Pani