MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 luglio 2023 

Definizione delle finalita' delle risorse iscritte in  conto  residui
di  stanziamento  sul  capitolo  7827   «Fondo   nazionale   per   la
suinicoltura». (23A05273) 
(GU n.223 del 23-9-2023)

 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali  trasmissibili -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste
suina africana come una malattia di categoria A che,  quindi  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate  ed,  in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento  delegato  (UE)   2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del  7  aprile  2021  che
stabilisce misure speciali di controllo per la Peste  suina  africana
come modificato dal regolamento di  esecuzione  (UE)  2022/440  della
Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone  soggette  a
restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e  Liguria  insistenti
nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione  I,  i  comuni
delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022 relativa ad alcune  misure  di  emergenza  contro  la
Peste suina africana in Italia; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della  Commissione
del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di  controllo  delle
malattie per la peste suina  africana  e  abroga  il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione
del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di
esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione  (UE)
2023/985, e che include alcuni Comuni della Provincia di Pavia  nelle
zone di restrizione  per  PSA  (zona  di  restrizione  I  e  zona  di
restrizione II); 
  Visto il  documento  SANTE/7113/2015  «Strategic  approach  to  the
management of African Swine Fever for the EU»; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei  prezzi  nel  settore  elettrico»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
  Visto il decreto-legge 17  febbraio  2022,  n.  9  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile  2022,  n.  29,  recante  «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). 
  Visto l'art. 1, comma 7, del suddetto decreto-legge n. 9  del  2022
il quale prevede che  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  i  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  e  della  transizione  ecologica,  previo   parere   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i  parametri
tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli, articolati per
tipologia produttiva e modalita' di allevamento e che  le  recinzioni
necessarie ad assicurare  il  confinamento  dei  suini  allevati  nel
rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche
in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi stabilendo  anche
i termini temporali e le modalita'  relativi  alla  cessazione  della
citata deroga e all'adeguamento delle strutture alle disposizioni dei
regolamenti edilizi; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 9 del 2022, il
quale dispone la nomina di un commissario straordinario  con  compiti
di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste  in
essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana; 
  Visto il comma 2-bis del citato art. 2, come  modificato  dall'art.
53 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  il  quale  prevede  che
nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II
di cui all'allegato I del regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605
della Commissione, del 7 aprile 2021, in  conformita'  agli  articoli
63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2022/687 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle disposizioni previste
per la predetta zona soggetta a  restrizione  II,  le  regioni  e  le
provincie  autonome,  unitamente  agli  interventi  urgenti  di   cui
all'art.  1,  comma  1,  attuano  le  ulteriori  misure  disposte  da
Commissario straordinario  per  la  prevenzione,  il  contenimento  e
l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa  la  messa  in
opera delle recinzioni e  delle  strutture  temporanee  e  amovibili,
idonee al contenimento dei cinghiali selvatici e che per la messa  in
opera delle recinzioni e delle strutture  temporanee  il  Commissario
straordinario puo' indire procedure di gara ai  sensi  dell'art.  63,
comma 2, lettera c), del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36  concernente
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della  legge
21 giugno 2022, n. 78,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di
contratti pubblici»; 
  Visto  il  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; 
  Visto l'art. 11-bis del predetto  decreto-legge  n.  27  del  2019,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 del 2020, il quale stabilisce, tra  l'altro,  che  nello
stato  di  previsione  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo e' istituito il  Fondo  nazionale
per la suinicoltura, le cui risorse sono tra l'altro destinate a vari
interventi, tra cui il benessere animale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno  2022  recante
Requisiti di biosicurezza  degli  stabilimenti  che  detengono  suini
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022  con  il  quale  sono
state delegate al Sottosegretario di Stato sen. Patrizio  Giacomo  La
Pietra diverse materie, tra cui le attivita' relative al contenimento
della fauna selvatica e delle attivita' venatorie; 
  Considerato che con la legge 29 dicembre 2022  n.  197  concernente
Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 sono  state  assegnate
al predetto Fondo nazionale per la suinicoltura ulteriori risorse per
ciascuno degli anni del triennio 2023-2025; 
  Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27  maggio  2022  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a  seguito
di conferme di casi di Peste suina africana nei  selvatici  ai  sensi
dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687; 
  Visto il dispositivo  dirigenziale  DGSAF  prot.  n.  1195  del  18
gennaio  2022  recante  Misure  di  controllo  e  prevenzione   della
diffusione della Peste suina africana; 
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   2-bis,   del
decreto-legge  del  17  febbraio  2022,   n.   9,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.  29,  le  regioni  e  le
province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art.
1, comma 1, attuano le  ulteriori  misure  disposte  dal  Commissario
straordinario per la prevenzione, il  contenimento  e  l'eradicazione
della peste  suina  africana,  ivi  inclusa  la  messa  in  opera  di
recinzioni o altre  strutture  temporanee  ed  amovibili,  idonee  al
contenimento dei cinghiali selvatici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a  Commissario
straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi  dell'art.  2
del  decreto-legge  17  febbraio   2022   n.   9,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; 
  Vista l'ordinanza 22 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  3,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della Peste suina africana»; 
  Visto il  Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato  alla  Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
2016/429 e successivi  regolamenti  derivati,  ed  il  Manuale  delle
emergenze da Peste suina africana in popolazioni di  suini  selvatici
del 12 dicembre 2022; 
  Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del
Ministero della salute  e  i  resoconti  delle  riunioni  dell'Unita'
centrale di crisi (UCC) ove partecipa attivamente anche il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste,  come
regolamentata  dall'art.  5,  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 44 del  28  marzo  2013,  pubblicati  sul  Portale  del
Ministero della salute; 
  Visto il resoconto dell'Unita' centrale di crisi del 12 maggio 2023
(prot. MASAF n. 254352 del 16 maggio 2023), la nota  della  Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute (prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023), nelle  quali
si evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della Peste  suina
africana (PSA) nei territori della Provincia di Salerno e  di  Reggio
Calabria, nonche' l'ordinanza della Regione Lombardia  del  6  giugno
2023 e  pubblicata  sul  Bollettino  regionale  nella  quale  vengono
indicati i comuni della Provincia di Pavia sottoposti  a  restrizione
sanitaria di tipo II e I; 
  Visto l'art. 29 «Misure di contrasto alla peste suina africana» del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 pubblicato  in  pari  data  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale  n.  144,  con  il  quale  si
modificano  le  misure  di  contrasto  alla  Peste   suina   africana
attribuendo al  Commissario  straordinario  il  compito  precipuo  di
prevenire ed eradicare la malattia di specie in  un'ottica  anche  di
salvaguardia e tutela del benessere animale; 
  Considerato  che   nello   stato   di   previsione   del   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste risulta
il capitolo 7827 «Fondo nazionale per la suinicoltura»  istituito  ai
sensi del predetto art. 11-bis del predetto decreto-legge n.  27  del
2019 ove risultano iscritte, tra l'altro, risorse per euro 3.531.520,
quali residui di stanziamento; 
  Considerato che il summenzionato importo di euro 3.531.520 e' stato
conservato in bilancio al fine di garantire il benessere animale,  la
biosicurezza degli allevamenti suinicoli ubicati nelle aree regionali
a rischio  di  restrizioni  sanitarie  a  seguito  della  progressiva
espansione epidemiologica del virus PSA; 
  Considerato che per tali  interventi  devono  essere  garantite  le
misure di contenimento della specie cinghiale (sus  scrofa),  per  le
finalita'  di   carattere   sanitario   cosi'   come   previste   dal
decreto-legge n. 9/2022; 
  Tenuto conto che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  6,  del  citato
decreto-legge n. 9/2022  il  Commissario  straordinario,  nell'ambito
delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli e far fronte  a  situazioni  eccezionali,
puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e  del  principio
di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite; 
  Considerato che il virus della  Peste  suina  africana  (PSA),  pur
essendo innocuo per l'uomo, puo'  avere  invece  gravi  ripercussioni
sulla salute della popolazione  animale  dei  suidi  e  quindi  sulla
redditivita' del comparto suinicolo, incidendo in modo  significativo
sulla produttivita' del settore  agricolo  a  causa  di  perdite  sia
dirette che indirette con gravi perdite economiche  in  relazione  al
blocco delle  movimentazioni  delle  partite  di  suini  vivi  e  dei
relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione  e  nell'export  e
che, pertanto, occorre porre  in  essere  delle  misure  urgenti  per
evitare la propagazione dell'epidemia nei  territori  limitrofi  alle
zone rosse; 
  Tenuto conto che in  base  alle  vigenti  disposizioni  in  materia
sanitaria ed anche per le notevoli distanze  geografiche  dall'areale
della  epizoozia  della  Peste  suina  africana  (PSA),  non  vengono
considerate, al momento, le Province autonome di Trento e Bolzano, ma
solo gli ambiti territoriali delle regioni in cui si e'  rilevata  la
presenza del virus PSA; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 7 aprile 2020 registrato alla Corte dei conti il 23  aprile  2020
cosi' come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze del  12  aprile  2022  registrato  alla
Corte dei conti il 17 maggio 2022  con  il  quale  si  definiscono  i
criteri e le  modalita'  di  ripartizione  delle  risorse  del  Fondo
nazionale per la suinicoltura di cui all'art.  11-bis,  comma  1  del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44; 
  Considerato che nel predetto decreto, all'art. 1,  nell'ambito  dei
criteri  di  ripartizione  del  predetto   Fondo   e'   previsto   il
perseguimento  di  varie  finalita',  tra  cui  quella  relativa   al
benessere animale; 
  Acquisita la nota del commissario governativo protocollo  n  350208
del 5 luglio 2023 e successiva nota integrativa prot. n. 353953 del 6
luglio 2023 con la quale si richiede il supporto economico stimato in
5 milioni di euro per le attivita' previste  dall'art.  2,  comma  2,
lettere a), b), c), d), e), f) e g) di cui al  del  decreto-legge  17
febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2022, n. 29 e modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75  al
fine di attuare i piani di eradicazione della PSA; 
  Ravvisata l'urgenza di assegnare l'importo disponibile da parte  di
questa amministrazione di euro 3.531.520 a favore delle attivita' del
commissario governativo  necessario  per  contenere  la  progressione
della PSA al fine di tutelare la filiera suinicola nazionale; 
  Vista la nota prot n. 0377881 del  19  luglio  2023  con  la  quale
questa  amministrazione  ha  provveduto  a  rendere  informativa  del
presente provvedimento a favore della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Per  l'anno  finanziario  2023  e'  assegnata  la  somma  di   euro
3.531.520,00, a favore del Commissario  straordinario,  nominato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  24  febbraio
2023, sulla contabilita' speciale aperta presso il conto di tesoreria
di  Roma  (IBAN  IT49S0100003245348200006362),  per  provvedere  alle
attivita' previste dall'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d),  e),
f) e g) di cui al del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e  modificato  dal
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 a valere sulle risorse  iscritte,
come  residui   di   stanziamento   di   provenienza   dall'esercizio
finanziario 2022, sul capitolo 7827 dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. 
    Roma, 24 luglio 2023 
 
                               Il Sottosegretario di Stato: La Pietra