IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
ha modificato l'art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
Visto l'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai
sensi del quale ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30
milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115;
Visto l'art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2022, il quale
stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa
massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti
per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli
articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati,
per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per
ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA),
nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti
mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il
limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato
dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);
Visto l'art. 1, comma 779 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale stabilisce che, per le finalita' di cui al comma 778 e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016;
Visto l'art. 1, comma 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti
criteri, priorita' e modalita' per l'attuazione delle misure di cui
al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui
al comma 779;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in
materia di versamenti unitari con compensazione;
Visto il Capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, che,
tra l'altro, disciplina le modalita' con le quali i versamenti
unitari con compensazione, di cui al citato art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), che istituisce
l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, in
materia di certificazione dei crediti per somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare,
l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l'estensione
dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed
agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in
via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143;
Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme
dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle
regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n.
152;
Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2016 recante
«Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e
onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello
Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
apportando le conseguenti modifiche al citato decreto ministeriale
del 15 luglio 2016;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15
luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n.
174
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio
2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse, dopo il terzo visto sono inseriti i seguenti:
«Visto l'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
ha modificato l'art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n.
208;» e «Visto l'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, ai sensi del quale ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a
30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115;»;
b) all'art. 1, comma 1, le parole: «per i dipendenti» sono
soppresse;
c) all'art. 3, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole:
«ciascun anno» sono inserite le seguenti: «e, a partire dall'anno
2023, ferma restando la disponibilita' delle relative risorse, anche
dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno»;
d) all'art. 4, comma 1, dopo le parole «comma 779 della legge»
sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 1,
comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;
e) all'art. 4, comma 4, le parole da «Entro cinque giorni» a «,
comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro venti giorni dalla
scadenza di ciascuno dei termini di cui all'art. 3, comma 6,»;
f) all'art. 5, comma 2, le parole: «per i dipendenti» sono
soppresse;
g) all'art. 7, comma 1, dopo le parole «comma 779 della legge»
sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dell'art. 1,
comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 agosto 2023
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro della giustizia
Nordio