N. 181 SENTENZA 6 giugno - 26 settembre 2023
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Diritto all'indennizzo a favore di soggetti che abbiano subito una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica per essersi sottoposti a un trattamento vaccinale raccomandato dall'autorita' pubblica - Spettanza a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione contro il contagio da papilloma-virus umano (HPV) - Omessa previsione -Violazione del principio di solidarieta', del principio di uguaglianza e del diritto alla tutela della salute - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32.(GU n.39 del 27-9-2023 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Silvana SCIARRA;
Giudici :Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco
VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Marco D'ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati), promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta
lavoro, nel procedimento vertente tra G. R. e il Ministero della
salute, con ordinanza del 21 settembre 2022, iscritta al n. 150 del
registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Visto l'atto di costituzione di G. R.;
udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 2023 la Giudice
relatrice Emanuela Navarretta;
udito l'avvocato Giuseppe Alberto Romeo per G. R.;
deliberato nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 21 settembre 2022, la Corte d'appello di
Roma, sezione quarta lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt.
2, 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n.
210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede
che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa
legge, alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che
abbiano subito lesioni o infermita', da cui siano derivati danni
permanenti all'integrita' psico-fisica, per essersi sottoposti a
vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-papillomavirus
(anti-HPV).
2.- Il rimettente espone che G. R. aveva proposto appello avverso
la sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli con cui era stata
respinta la domanda, presentata dai genitori quando lei era ancora
minorenne, volta a ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 1, comma
1, della legge n. 210 del 1992 e l'assegno una tantum di cui all'art.
3, comma 1, (recte: art. 2, comma 2) della medesima legge.
La Corte d'appello riferisce che, all'esito della consulenza
tecnica d'ufficio, veniva accertato il nesso di causalita' tra lo
sviluppo della patologia, all'epoca gia' «emergente ed in fieri», e
la somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV, che aveva
«fatto acutamente emergere sul piano sintomatologico-clinico la
patologia in questione (diabete)».
3.- Il giudice a quo reputa le censure rilevanti, in quanto
l'appellante si era sottoposta alla profilassi nel corso di una
campagna vaccinale contro l'infezione da HPV, che mirava a
raggiungere una copertura «pari al 95% della categoria target»,
costituita da ragazze nel corso del loro dodicesimo anno di vita.
Inoltre, era stato accertato il nesso di causalita' tra il vaccino
somministrato e la patologia riportata dall'interessata.
Pertanto, la Corte d'appello, esclusa la possibilita' di accedere
a un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione
censurata, ritiene che solo una sentenza additiva di parziale
illegittimita' costituzionale consenta di riconoscere il diritto
all'indennizzo.
4.- In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
deduce che la tutela indennitaria, inizialmente accordata dal
legislatore nell'ambito delle vaccinazioni obbligatorie, e' stata di
seguito estesa anche alle profilassi «sollecitate da interventi
finalizzati alla protezione della salute pubblica a seguito di
significativi arresti della Corte Costituzionale, fino a
ricomprendere conseguenze invalidanti di vaccinazioni assunte
nell'ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo
Stato».
Richiamando la sentenza di questa Corte n. 118 del 2020, il
rimettente fa propria l'affermazione secondo cui, nella prospettiva
della salute quale interesse della collettivita', non vi e'
differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, poiche', in
presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore di
un trattamento vaccinale, si sviluppa un affidamento nei confronti di
quanto consigliato dalle autorita' sanitarie. Tale affidamento «rende
la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente
votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di la'
delle particolari motivazioni che muovono i singoli». Sarebbe,
dunque, giustificata la traslazione in capo alla collettivita',
«obiettivamente favorita dalle scelte individuali», degli effetti
dannosi che dovessero, per ipotesi, derivare dalle vaccinazioni
raccomandate.
Di conseguenza, il giudice a quo sostiene che la mancata
previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie permanenti
derivanti dalla vaccinazione anti-papillomavirus, oggetto di diffuse
e reiterate campagne di comunicazione e di raccomandazione, leda gli
artt. 2, 3 e 32 Cost.
Conformemente a quanto sostenuto da questa Corte, «le esigenze di
solidarieta' sociale e di tutela della salute del singolo
richied[erebbero] che sia la collettivita' ad accollarsi l'onere del
pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano
i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche
collettivo» (viene citata la sentenza n. 268 del 2017, che richiama
la sentenza n. 107 del 2012).
5.- Si e' costituita in giudizio G. R., parte del processo
principale, la quale, a sostegno della fondatezza delle questioni, ha
parimenti sottolineato le ragioni - riconducibili al principio di
solidarieta' - per cui, «sul piano degli interessi garantiti dagli
artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, e' giustificata la traslazione in
capo alla collettivita', obiettivamente favorita dalle scelte
individuali, degli effetti dannosi che eventualmente conseguano dalle
vaccinazioni raccomandate».
Le affermazioni gia' accolte dalla giurisprudenza costituzionale
(sono citate, in proposito, le sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del
2017 e n. 107 del 2012) ben si attaglierebbero al caso oggetto del
giudizio a quo, atteso che la campagna di vaccinazione in questione
era stata avviata nel 2007 e che le somministrazioni, a seguito delle
quali l'interessata aveva riportato danni irreversibili, erano
avvenute tra febbraio e settembre 2009. A partire dal 2008, peraltro,
le autorita' sanitarie del Lazio avevano esercitato «un'intensa
attivita' di raccomandazione, informazione e sensibilizzazione per
l'esecuzione della terapia preventiva dell'infezione da papilloma
virus», che mirava a una copertura superiore all'obiettivo statale
del 95 per cento.
A ulteriore conferma dell'affidamento ingenerato nella comunita'
circa l'utilita', anche collettiva, della vaccinazione in parola, la
ricorrente ha precisato che, «[n]ell'intesa Stato Regioni che
prevedeva la strategia per la diffusione della vaccinazione contro
l'infezione da HPV in Italia, gli operatori presso le strutture
pubbliche del SSN e i medici di medicina generale [erano stati]
identificati come un punto di riferimento essenziale per la
famiglia», assieme alle associazioni dei genitori, alle societa'
scientifiche e agli esponenti dell'ambito sanitario e della pubblica
amministrazione.
6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto
in giudizio.
7.- Il 17 maggio 2023 e' stata depositata, fuori termine, una
memoria illustrativa della parte.
8.- All'udienza del 6 giugno 2023 e' stata udita la difesa della
parte, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate negli scritti difensivi.
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 21 settembre 2022, la Corte d'appello di
Roma, sezione quarta lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt.
2, 3 e 32 Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non
prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla
stessa legge, alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti
che abbiano subito lesioni o infermita', da cui siano derivati danni
permanenti all'integrita' psico-fisica, per essersi sottoposti a
vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-HPV.
2.- Il rimettente argomenta la rilevanza delle questioni di
legittimita' costituzionale, affermando che la vaccinazione
effettuata era stata raccomandata dalle autorita' competenti e che
era stato accertato il nesso di causalita' tra lo sviluppo della
patologia permanente e la somministrazione della terza dose di
vaccino anti-HPV.
Secondo il giudice a quo, stante l'impossibilita' di percorrere
la via di un'interpretazione costituzionalmente conforme della
disposizione censurata, solo la dichiarazione di parziale
illegittimita' costituzionale della stessa potrebbe consentire di
riconoscere alla parte danneggiata il diritto all'indennizzo.
3.- La Corte d'appello sostiene, inoltre, la non manifesta
infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3
e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarieta' sociale e di tutela
della salute del singolo richiederebbero di far gravare sulla
collettivita' l'onere del pregiudizio subito da chi si sia attenuto
al comportamento raccomandato dalle autorita' sanitarie competenti,
in difesa della salute di tutti.
4.- Nel merito, le questioni sono fondate in riferimento a tutti
i parametri evocati.
5.- L'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 prevede il
diritto all'indennizzo a beneficio di chi abbia subito «lesioni o
infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della
integrita' psico-fisica», a causa di «vaccinazioni obbligatorie per
legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria nazionale».
Il diritto all'indennizzo, diversamente dalla pretesa
risarcitoria che ha fonte nel compimento di un illecito, rinviene il
proprio fondamento nel dovere giuridico di solidarieta' che grava
sulla collettivita', la' dove - per il tramite delle autorita'
competenti - sia richiesto al singolo di attenersi a una condotta che
preservi non solo la salute propria, ma anche quella degli altri.
Chi adempia a tale obbligo, e riporti per effetto del vaccino una
patologia con effetti menomativi permanenti della integrita'
psico-fisica, ha diritto, in base alla norma censurata, a un
indennizzo, purche' - come precisa l'art. 4 della medesima legge n.
210 del 1992 - sussista un nesso di causalita' fra la
somministrazione del vaccino e la lesione del diritto alla salute.
Il legislatore - in conformita' a quanto gia' deciso dalla
sentenza n. 307 del 1990 di questa Corte - ha, dunque, dettato una
disciplina la cui ratio si rinviene nella reciprocita' dei vincoli
che scaturiscono dal principio di solidarieta': la collettivita' e'
tenuta a essere "solidale" e a tutelare il diritto alla salute di chi
sia stato, a sua volta, "solidale" con gli altri, per aver tenuto un
comportamento che protegge la salute di tutti.
«[S]e il rilievo costituzionale della salute come interesse della
collettivita' (art. 32 della Costituzione) giustifica l'imposizione
per legge di trattamenti sanitari obbligatori» - ha osservato questa
Corte nella sentenza n. 27 del 1998 - «esso non postula il sacrificio
della salute individuale a quella collettiva. Cosicche', ove tali
trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative
sulla salute di chi a essi e' stato sottoposto, il dovere di
solidarieta', previsto dall'art. 2 della Costituzione, impone alla
collettivita', e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i
mezzi di una protezione specifica consistente in una "equa
indennita'"».
6.- A fronte della previsione legislativa di un diritto
all'indennizzo correlato alle ipotesi in cui l'ordinamento impone un
obbligo di vaccinarsi, questa Corte si e' pronunciata piu' volte al
fine di estendere il medesimo diritto in presenza di vaccinazioni che
le autorita' pubbliche sanitarie raccomandano a difesa della salute
collettiva (sentenza n. 118 del 2020, con riguardo alla vaccinazione
anti-epatite A; sentenza n. 268 del 2017, attinente a quella
antinfluenzale; sentenza n. 107 del 2012, inerente alle vaccinazioni
anti-morbillo, parotite e rosolia; sentenza n. 423 del 2000, relativa
a quella anti-epatite B; e, infine, sentenza n. 27 del 1998, riferita
alla vaccinazione antipoliomielitica).
7.- Al contempo, anche il legislatore e' intervenuto nuovamente,
rendendo obbligatorie e gratuite, per i minori di eta' da zero a
sedici anni, molte delle vaccinazioni sopra citate, che in precedenza
erano solo raccomandate (art. 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 7
giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale», convertito, con modificazioni, nella legge 31
luglio 2017, n. 119). Inoltre, con l'art. 5-quater, dello stesso d.l.
n. 73 del 2017, come convertito, ha precisato che le disposizioni «di
cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i
soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1,
abbiano riportato lesioni o infermita' dalle quali sia derivata una
menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica». E, in sede di
conversione del decreto-legge, alcune vaccinazioni contemplate dal
citato art. 1 (in particolare, quelle anti-meningococcica B;
anti-meningococcica C; anti-pneumococcica; anti-rotavirus) da
obbligatorie sono divenute raccomandate (sentenza n. 129 del 2023).
Di seguito, l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito,
con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto la
tutela indennitaria in caso di danni permanenti alla integrita'
psico-fisica conseguenti alla vaccinazione meramente raccomandata
anti SARS-CoV-2.
8.- Evocato per rapidi tratti il quadro legislativo e
giurisprudenziale nel quale si colloca la norma censurata, occorre
ora richiamare le ragioni, e correlativamente le condizioni, che -
secondo questa Corte - determinano la necessita' costituzionale di
riconoscere un diritto all'indennizzo a chi subisca una menomazione
permanente dell'integrita' psico-fisica per essersi sottoposto a un
trattamento vaccinale non obbligatorio.
Il dovere della collettivita' di riconoscere una simile tutela
sussiste se il singolo si e' attenuto a un comportamento che
oggettivamente persegue la finalita' di proteggere la salute
generale: cio' che rileva e' «l'esistenza di un interesse pubblico
alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento
sanitario» (sentenza n. 423 del 2000; in senso analogo, sentenze n.
118 del 2020 e n. 268 del 2017).
Affinche', dunque, si instauri una corrispondenza fra il
comportamento individuale e l'obiettivo della tutela della salute
collettiva e' necessario e sufficiente, da un lato, che l'autorita'
pubblica promuova campagne di informazione e di sollecitazione
dirette a raccomandare la somministrazione del vaccino non solo a
tutela della salute individuale, ma con la precipua funzione di
assicurare la piu' ampia immunizzazione possibile a difesa della
salute collettiva e, da un altro lato, che la condotta del singolo si
attenga alla profilassi suggerita dall'autorita' pubblica
nell'interesse generale (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e
n. 107 del 2012).
Tramite la campagna vaccinale l'autorita' pubblica fa appello
alla autodeterminazione dei singoli (o alla responsabilita'
genitoriale, ove si tratti di vaccinazioni raccomandate ai minori),
ingenerando «negli individui un affidamento nei confronti di quanto
consigliato dalle autorita' sanitarie» (sentenza n. 118 del 2020). Di
conseguenza, in ambito medico, raccomandare e prescrivere finiscono
per essere percepite quali azioni «"egualmente doverose in vista di
un determinato obiettivo" (sentenza n. 5 del 2018; nello stesso
senso, sentenza n. 137 del 2019), cioe' la tutela della salute
(anche) collettiva» (ancora, sentenza n. 118 del 2020).
«[L]a ragione determinante del diritto all'indennizzo» risiede,
pertanto, nel perseguimento con la propria condotta dell'interesse
collettivo alla salute e non nella «obbligatorieta' in quanto tale
del trattamento, la quale e' semplicemente strumento per il
perseguimento di tale interesse» (sentenza n. 226 del 2000; in senso
analogo, sentenze n. 118 del 2020 e n. 107 del 2012).
La scelta tecnica dell'obbligatorieta' o della raccomandazione,
del resto, oltre a essere frutto di concezioni parzialmente diverse
del rapporto tra singoli e autorita' pubblica, puo' dipendere da
condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento,
spesso correlate a diversi livelli di rischio: tutti profili che non
possono condizionare la previsione o l'assenza del diritto
all'indennizzo.
Ferma, dunque, restando la diversita' fra le «due tecniche», di
cui l'autorita' pubblica puo' ritenere di avvalersi (sentenze n. 118
del 2020, n. 423 e n. 226 del 2000), nondimeno tra obbligo e
raccomandazione non si apprezza una diversita' qualitativa (sentenza
n. 268 del 2017).
9.- Alla luce delle ragioni e dei presupposti delineati dalla
giurisprudenza di questa Corte, si deve ritenere che, nel caso della
vaccinazione anti-HPV, la mancata previsione del diritto
all'indennizzo violi gli artt. 2, 3 e 32 Cost., in considerazione
della ampia e diffusa campagna vaccinale concernente tale profilassi.
9.1.- Nel periodo in cui la ricorrente si era sottoposta alla
somministrazione del vaccino anti-HPV, nella Regione Lazio, e - piu'
in generale - nel territorio nazionale, era in atto una estesa
campagna vaccinale.
9.1.1.- Le autorita' competenti, all'esito di una accurata
indagine scientifica ed epidemiologica, avevano evidenziato il
rischio di un'ampia diffusione del virus HPV, trasmissibile per via
sessuale e coinvolto nell'eziologia sia di lesioni genitali
(femminili e maschili), sia di talune forme di carcinoma (in
particolare, alla cervice uterina).
La campagna vaccinale era stata preceduta dal parere, reso dal
Consiglio superiore di sanita' l'11 gennaio 2007, favorevole alla
somministrazione del vaccino a spese del Servizio sanitario
nazionale, nonche' dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2007, che
indirizzava il trattamento sanitario alle ragazze nel dodicesimo anno
di eta'.
L'obiettivo previsto dall'intesa era il raggiungimento, nel
termine di cinque anni, di una copertura vaccinale pari al 95 per
cento della popolazione target, nella consapevolezza che «[l]a
disponibilita' del vaccino anti-HPV [avrebbe rappresentato], oltre
che un'importante occasione di prevenzione individuale, soprattutto
una rilevante opportunita' per l'intera comunita'».
Per tale ragione, sin da principio, era stato previsto
l'inserimento delle dosi somministrate nell'anagrafe vaccinale ed era
stata programmata una attivita' di monitoraggio, volta a verificare
la copertura raggiunta. L'intesa, inoltre, promuoveva diffuse
strategie di comunicazione, demandandole anche a organi statali, a
partire dal Ministero della salute.
9.1.2.- In attuazione dell'intesa, le regioni si erano impegnate
a gestire la somministrazione dei vaccini e a partecipare al
programma di valutazione della loro efficacia e sicurezza,
verificando l'impatto epidemiologico sulla popolazione «sia
attraverso la rigorosa raccolta dei dati sia garantendo un'adeguata
partecipazione ai programmi di studio in atto o di futura
attivazione» (ancora, la citata intesa Stato-Regioni del 20 dicembre
2007).
Nello specifico, la Regione Lazio aderiva alla campagna
vaccinale, aggiornando con delibera della Giunta regionale 29
febbraio 2008, n. 133, il «Piano Regionale Vaccini» e introducendo
nel calendario la profilassi anti-HPV. A partire dall'aprile 2008, la
stessa Regione avviava la fase attuativa.
9.1.3.- Si sono poi susseguiti a livello statale vari piani
nazionali di prevenzione vaccinale che hanno contemplato la
profilassi anti-HPV e hanno confermato le scelte strategiche indicate
nell'intesa.
In particolare, negli anni, e' stato rimodulato il programma
relativo alla copertura vaccinale, in considerazione di un iniziale
riscontro inferiore alle attese da parte della popolazione
destinataria della raccomandazione (Piano nazionale prevenzione
vaccinale 2012-2014). Successivamente, il trattamento e' stato
offerto a titolo gratuito anche ai ragazzi nel dodicesimo anno d'eta'
(Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019), nell'acquisita
convinzione che solo la immunizzazione degli «adolescenti di entrambi
i sessi [avrebbe garantito] la massima protezione da tutte le
patologie HPV correlate». Inoltre, sempre nel Piano nazionale
prevenzione vaccinale 2017-2019 la raccomandazione e' stata
indirizzata ad ampio spetto e rivolta, in specie, a «tutte le donne».
Al contempo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), all'Allegato 1, ha ascritto il
vaccino anti-HPV fra i livelli essenziali di assistenza.
Da ultimo, nel Piano nazionale prevenzione vaccinale 2023-2025 e'
stato ribadito il fine della tutela della salute collettiva,
costituito dalla «protezione anche degli individui non vaccinati
attraverso l'immunita' di gregge».
9.2.- L'attitudine della descritta campagna vaccinale a
ingenerare un affidamento nella popolazione non viene scalfita dalla
circostanza che essa sia stata inizialmente demandata alle regioni.
Seppure l'attivita' di pianificazione e di organizzazione sia
stata da principio affidata alle regioni, «in considerazione delle
diverse realta' dei Servizi Sanitari Regionali e delle loro modalita'
di funzionamento» (cosi' il citato parere del Consiglio superiore di
sanita' dell'11 gennaio 2007), la campagna vaccinale si e' sempre
svolta sotto l'egida dell'intesa del 20 dicembre 2007 e dietro
diretto coordinamento del Ministero della salute, che aveva il
compito di individuare le azioni di arruolamento attivo, comprendenti
«interventi di informazione e comunicazione rivolti ai soggetti
target e alle loro famiglie».
Inoltre - in linea con quanto gia' in passato sostenuto da questa
Corte (sentenza n. 118 del 2020) - l'attivita' delle regioni ha
trovato ampi «riscontri e corrispondenze nei piani vaccinali
nazionali» (in particolare nei piani di prevenzione vaccinale
2012-2014, 2017-2019 e 2023-2025) e in atti ulteriori che
«prescindono da riferimenti territoriali specifici».
10.- Conclusivamente, in conformita' ai criteri individuati dalla
giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del
2017, n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 e n. 27 del 1998), e' dato
ravvisare il presupposto della prolungata e diffusa campagna di
informazione e di raccomandazione da parte delle autorita' sanitarie
pubbliche circa l'opportunita' di sottoporsi alla vaccinazione contro
il virus HPV «a presidio della salute di ciascun singolo, dei
soggetti a rischio, dei piu' fragili, e in definitiva della
collettivita' intera» (ancora, sentenza n. 118 del 2020).
Di conseguenza, l'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992,
nel non prevedere il diritto all'indennizzo per il vaccino anti-HPV,
si pone in contrasto con i plurimi parametri costituzionali evocati
nell'ordinanza di rimessione.
10.1.- Lede l'art. 2 Cost., poiche' viola il principio di
solidarieta' che impone alla collettivita' di essere, per l'appunto,
"solidale" con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto
alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorita' a tutela
dell'interesse collettivo (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017
e n. 107 del 2012).
10.2.- Viola l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente
pregiudica chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta
dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della
collettivita', rispetto a coloro il cui comportamento e' adesivo a un
obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti (in senso analogo,
sentenze n. 268 del 2017 e n. 27 del 1998). In particolare, una
differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo nel primo caso
si risolverebbe in una patente irrazionalita' della legge, poiche'
riserverebbe «a coloro che sono stati indotti a tenere un
comportamento di utilita' generale per ragioni di solidarieta'
sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore
di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione»
(sentenza n. 27 del 1998).
10.3.- Infine, la norma censurata contravviene all'art. 32 Cost.,
poiche' priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si e'
sottoposto al vaccino (anche) nell'interesse della collettivita'
(cosi' sentenze n. 15 del 2023, n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n.
307 del 1990).
11.- Per le ragioni esposte, l'art. 1, comma 1, della legge n.
210 del 1992 e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui
non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi
stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato
lesioni o infermita', da cui sia derivata una menomazione permanente
della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il
contagio da papillomavirus umano (HPV).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un
indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima
legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermita', da
cui sia derivata una menomazione permanente della integrita'
psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da
papillomavirus umano (HPV).
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA