N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 settembre 2023

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 settembre 2023 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale - Norme della Regione
  Emilia-Romagna - Modifica all'art. 10 della legge regionale  n.  29
  del 2004 - Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
  (IRCCS) - Criteri e procedure per il conferimento  degli  incarichi
  di direzione di struttura complessa  della  dirigenza  sanitaria  -
  Previsione che la commissione di  cui  all'art.  15,  comma  7-bis,
  lettera a), del d.lgs. n. 502 del 1992, deputata alla selezione per
  il  conferimento  degli  incarichi  di   direzione   di   struttura
  complessa, e' composta, oltre che dal  direttore  sanitario,  anche
  dal direttore scientifico. 
- Legge  della  Regione  Emilia-Romagna  12   luglio   2023,   n.   7
  (Abrogazioni e modifiche  di  leggi  e  disposizioni  regionali  in
  collegamento con la sessione  europea  2023.  Altri  interventi  di
  adeguamento normativo), art. 23, modificativo del comma 7 dell'art.
  10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n.  29  (Norme  generali
  sull'organizzazione ed  il  funzionamento  del  Servizio  sanitario
  regionale). 
(GU n.41 del 11-10-2023 )
      
 Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  pro  tempore,   rappresentato   e   difeso   ex   lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Emilia-Romagna, in persona  del  Presidente  in
carica della Giunta regionale, con sede in Bologna, viale Aldo  Moro,
n.  52  -   40127,   per   la   declaratoria   della   illegittimita'
costituzionale della legge della  Regione  Emilia-Romagna  12  luglio
2023, n. 7, recante «Abrogazioni e modifiche di leggi e  disposizioni
regionali  in  collegamento  con  la  sessione  europea  2023,  altri
interventi di adeguamento normativo», in relazione  all'art.  23,  il
quale modifica il comma 7 dell'art. 10 della legge  regionale  n.  29
del  2004,  pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione
Emilia-Romagna - parte prima - del 12 luglio 2023, n.  188,  proposto
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella  seduta
del giorno 7 settembre 2023. 
I) Premessa. 
    In data 12 luglio 2023, nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Emilia-Romagna - parte prima - del 12 luglio 2023, n. 188,  e'  stata
pubblicata  la  legge  regionale  12  luglio  2023,  n.  7,   recante
«Abrogazioni  e  modifiche  di  leggi  e  disposizioni  regionali  in
collegamento con  la  sessione  europea  2023,  altri  interventi  di
adeguamento  normativo»,  che  presenta  profili  di   illegittimita'
costituzionale con riferimento all'art.  23,  il  quale  modifica  il
comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 29 del 2004, poiche' la
predetta disposizione eccede  le  competenze  legislative  regionali,
violando l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La  predetta  disposizione,  pertanto,  viene  impugnata  con  il
presente atto, ai sensi  dell'art.  127  della  Costituzione,  giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri, assunta  nella  seduta  del
giorno 7 settembre 2023, per i motivi di seguito indicati. 
II) I Contenuti generali della legge impugnata. 
    La  legge  in  epigrafe  interviene  a  semplificare  il  sistema
normativo regionale, in attuazione  del  principio  di  miglioramento
della qualita' della legislazione, di  cui  alla  legge  regionale  7
dicembre 2011, n. 18 (Misure  per  l'attuazione  degli  obiettivi  di
semplificazione  del  sistema  amministrativo  regionale  e   locale.
Istituzione della sessione di semplificazione)  e  del  principio  di
revisione periodica della normativa previsto a  livello  europeo  dal
«Programma  di  controllo  dell'adeguatezza  e  dell'efficacia  della
regolamentazione  (Regulatory  Fitness  and   Performance   Programme
(REFIT))», mediante l'abrogazione espressa  di  leggi  e  di  singole
disposizioni  normative  regionali  gia'  implicitamente  abrogate  o
comunque non piu' operanti o applicate, nonche' mediante disposizioni
di modifica connesse a specifiche esigenze di  adeguamento  normativo
di leggi regionali. 
    La legge detta, altresi', disposizioni di  adeguamento  normativo
della  legge  regionale  28  luglio  2008,   n.   16   (Norme   sulla
partecipazione  della  Regione  Emilia-Romagna  alla   formazione   e
attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione  europea,  sulle
attivita' di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25  dello  statuto
regionale), nonche' adeguamenti normativi in materia di  trasporti  e
sanita'. 
    La  legge  in  esame,  all'art.  23,  presenta   i   profili   di
incostituzionalita' che di seguito si illustrano. 
III) Gli specifici profili di incostituzionalita'. 
    L'art. 23 della legge modifica il  comma  7  dell'art.  10  della
legge regionale n. 29  del  2004  stabilendo  che:  «1.  Il  comma  7
dell'art. 10 della legge regionale 23 dicembre  2004,  n.  29  (Norme
generali  sull'organizzazione  ed  il  funzionamento   del   Servizio
sanitario regionale), e' sostituito dal seguente: 
        7. I  criteri  e  le  procedure  per  il  conferimento  degli
incarichi  di  direzione  di  struttura  complessa  della   dirigenza
sanitaria sono disciplinati dall'art.  8,  comma  3,  della  presente
legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti  nel  decreto
legislativo n. 288 del 2003. La Commissione di cui all'art. 15, comma
7-bis, lettera a),  del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992  e'
composta, oltre che dal  direttore  sanitario,  anche  dal  direttore
scientifico.». 
    La citata disposizione interviene, dunque, a prevedere i  criteri
e le procedure per il conferimento degli incarichi  di  direzione  di
struttura complessa negli istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico (IRCCS) nella  Regione,  nonche'  la  composizione  della
commissione che effettua  la  selezione  per  il  conferimento  degli
incarichi  di  direzione  di  struttura  complessa,  richiamando   la
disciplina prevista  dall'art.  15,  comma  7-bis,  lettera  a),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per  gli  incarichi  di
struttura complessa in generale. 
    Tale previsione stabilisce che: 
        «a) la selezione e' effettuata da  una  commissione  composta
dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da  tre  direttori
di struttura complessa nella  medesima  disciplina  dell'incarico  da
conferire, dei quali almeno due responsabili di  strutture  complesse
in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda  interessata  alla
copertura  del  posto.  I  direttori  di  struttura  complessa   sono
individuati tramite  sorteggio  da  un  elenco  nazionale  nominativo
costituito dall'insieme degli  elenchi  regionali  dei  direttori  di
struttura complessa appartenenti  ai  ruoli  regionali  del  Servizio
sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato piu' di  un  direttore
di struttura complessa della medesima regione ove ha  sede  l'azienda
interessata alla copertura del posto, e'  nominato  componente  della
commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio  fino  a
individuare almeno due  componenti  della  commissione  direttori  di
struttura complessa in regioni diverse  da  quella  ove  ha  sede  la
predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo  o  al
terzo periodo la meta' dei direttori di struttura complessa non e' di
genere diverso, si prosegue nel  sorteggio  fino  ad  assicurare  ove
possibile l'effettiva parita'  di  genere  nella  composizione  della
commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al  terzo
periodo. Assume  le  funzioni  di  presidente  della  commissione  il
componente con maggiore anzianita' di servizio tra  i  tre  direttori
sorteggiati. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione
prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al
primo periodo, nella Provincia autonoma di Bolzano la  selezione  per
il conferimento degli incarichi di direzione di  struttura  complessa
e' effettuata da una commissione  composta  dal  direttore  sanitario
dell'azienda interessata e da tre direttori  di  struttura  complessa
nella medesima  disciplina  dell'incarico  da  conferire,  dei  quali
almeno un responsabile di struttura complessa in regione  diversa  da
quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto». 
    Al riguardo, occorre evidenziare che il  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, recante il  «Riordino  della  disciplina  degli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  a  norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.  3»,  all'art.
11, comma 2, dispone che: 
        «2. Negli istituti non trasformati, il trattamento  giuridico
ed economico del personale e' sottoposto alla disciplina  del  citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nonche' alla contrattazione  collettiva  nazionale  di
comparto. La commissione di cui  al  comma  2  dell'art.  15-ter  del
decreto legislativo n. 502 del  1992,  e'  composta,  oltre  che  dal
direttore scientifico, che la presiede, da due  dirigenti  dei  ruoli
del personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  preposti  a  una
struttura complessa della disciplina oggetto  dell'incarico,  di  cui
uno scelto dal Comitato tecnico scientifico  e  uno  individuato  dal
direttore generale. Nei medesimi istituti e' consentita  l'assunzione
diretta, di  diritto  privato  a  tempo  determinato,  per  incarichi
afferenti ai progetti finalizzati di ricerca sulla base di  specifici
requisiti di natura professionale.». 
    Da quanto evidenziato  deriva  che  la  legislazione  statale  ha
dettato norme speciali per la composizione della commissione deputata
alla selezione per il conferimento degli incarichi  di  direzione  di
struttura complessa per gli istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico (IRCCS), rispetto alle  analoghe  disposizioni  contenute
nel decreto legislativo n. 502 del 1992. 
    Sebbene l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  n.  288  del
2003 contenga il riferimento all'art. 15-ter, comma  2,  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992, il quale  disciplina  la  materia  degli
incarichi di natura professionale e di direzione  di  struttura,  ora
abrogato,  tale  intervenuta  modifica   normativa   non   pregiudica
l'applicabilita' dell'art. 11, comma 2 per i motivi che seguono. 
    Preliminarmente, al fine di richiamare la  normativa  interposta,
si ribadisce che nella materia di cui trattasi la  normativa  statale
di riferimento e' rappresentata dal decreto legislativo  n.  288  del
2003, in ragione del noto principio di specialita'. 
    Ne consegue che allo stato attuale la  norma  che  disciplina  la
fattispecie in esame e' costituita dall'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/2003. 
    Tanto  premesso,  si  formulano  i  seguenti   rilievi   relativi
all'interpretazione che la  Regione  ha  dato  del  richiamo  operato
dall'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  288  del  2003,
all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n.  502  del  1992,
parzialmente novellato e, in  particolare,  privato  del  riferimento
alla composizione della commissione. 
    Nel dettaglio, la gia' segnalata modifica intervenuta  in  ordine
all'art.  15-ter  del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  non
pregiudica l'applicabilita' dell'art.  11,  comma  2,  citato  per  i
motivi che seguono. 
    Detto rinvio e' di tipo «statico», cioe' inteso  come  un  rinvio
alla disposizione (nello specifico al comma 2) e non alla fonte. Come
noto,  attraverso  questa  tecnica,   il   legislatore   sceglie   di
incorporare in una determinata disposizione la  disciplina  contenuta
in un differente atto normativo, cristallizzandone il riferimento  al
momento in cui ha legiferato:  il  rinvio  statico,  quindi,  non  e'
suscettibile alle successive modificazioni che potrebbero interessare
la disciplina richiamata. Ne consegue che nell'ipotesi in cui  questa
venga  novellata,  ove  possibile,  dovra'  farsi  riferimento   alla
disciplina nella forma originariamente richiamata. 
    Nel caso dell'art.  11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
288/2003,  peraltro,  la  disposizione  fa  riferimento  al   decreto
legislativo n. 502 del 1992 solo ai fini dell'individuazione del tipo
di  commissione  di  cui,  poi,  in  modo   autonomo,   descrive   la
composizione. 
    Ne deriva che il  comma  2  dell'art.  11,  e'  norma  pienamente
efficace, recante il rinvio ad una disposizione  la  cui  intervenuta
riformulazione non ne inficia l'applicabilita'. 
    Anzi, il rinvio in parola e' frutto di  una  precisa  scelta  del
legislatore che, anche in ossequio al principio  di  specialita',  ha
richiamato il decreto legislativo  502  del  1992  al  solo  fine  di
sottolineare  il  coordinamento  della  norma  speciale  (il  decreto
legislativo  che  disciplina  gli  IRCCS)  con  quella  di  carattere
generale. 
    Tanto premesso, laddove la disposizione regionale non risulta  in
linea con l'art. 11 sembra realizzare  una  violazione  dei  principi
fondamentali in materia di tutela della salute posti dal  legislatore
statale ex art. 117, terzo comma, della Costituzione, tra cui  devono
annoverarsi quei principi, dettati con riferimento alle  modalita'  e
ai  requisiti  di  accesso  della  dirigenza  sanitaria,  soprattutto
apicale, che si collocano in una  prospettiva  di  miglioramento  del
«rendimento» del servizio offerto e dunque di garanzia, oltre che del
buon   andamento   dell'amministrazione,   anche    della    qualita'
dell'attivita' assistenziale erogata  vista  la  possibile  incidenza
sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti. (cfr. da ultimo,  Corte
costituzionale sentenza 5 novembre 2021, n. 209; si vedano  anche  le
sentenze n. 87 del 2019, n. 159 del 2018, n. 190 del 2017, n. 124 del
2015, n. 295 del 2009, n. 449 del 2006 e n. 422 del 2005). 
    Poiche'  le  materie  «tutela  della  salute»   e   «professioni»
rientrano tra le materie appartenenti alla  legislazione  concorrente
fra   Stato   e   regione   e   poiche'    la    specifica    materia
dell'organizzazione dei servizi deve ritenersi  ricompresa  nel  piu'
ampio contesto di «tutela della salute» e delle «professioni», di cui
all'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione,  ne  deriva  che  le
regioni nel legiferare sono tenute a  fare  riferimento  ai  principi
generali posti, nella specifica materia, dalla  legislazione  statale
che, nel presente caso, sono individuati dall'art. 11, comma  2,  del
citato decreto legislativo n. 288 del  2003,  il  quale  si  pone  in
rapporto di specialita', e quindi di prevalenza,  con  la  disciplina
generale dettata dal decreto legislativo n.  502  del  1992,  per  la
selezione e il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa in ambito sanitario. 
    Ne consegue che il comma 7 dell'art. 10 della legge regionale  n.
29 del 2004, come modificato dall'art. 23 della legge n. 7 del  2023,
avrebbe  dovuto  contenere  il  riferimento  al  richiamato  comma  2
dell'art.  11  del  decreto  legislativo  n.  288  del  2003,   cosi'
disponendo che la commissione sia composta dal direttore  scientifico
(che la presiede) e da due dirigenti  dei  ruoli  del  personale  del
Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa nel
campo della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno  scelto  dal
Comitato  tecnico  scientifico  e  uno  individuato   dal   direttore
generale. 
    Per i  motivi  esposti,  stante  la  violazione  della  normativa
interposta sopra richiamata,  si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte
costituzionale voglia dichiarare  costituzionalmente  illegittima,  e
conseguentemente annullare, la legge in esame, relativamente all'art.
23 della legge n. 7 del 2023, che modifica il comma  7  dell'art.  10
della legge regionale n. 29 del 2004, per violazione della  normativa
statale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa negli istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico
(IRCCS), di cui al comma 2 dell'art. 11 del  decreto  legislativo  n.
288 del 2003, in contrasto con la competenza concorrente  in  materia
di «tutela della salute» e «professioni» dettata dall'art. 117, terzo
comma, della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimo,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
rispettivamente indicati ed illustrati, l'art. 23 della  legge  della
Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2023, n. 7, recante  «Abrogazioni  e
modiche di leggi e disposizioni  regionali  in  collegamento  con  la
sessione europea 2023. Altri interventi  di  adeguamento  normativo»,
che modifica il comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 29  del
2004. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri della determinazione di impugnare la legge  in
epigrafe secondo i termini e per le motivazioni di cui alla  allegata
relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
        2. copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, 11 settembre 2023 
 
         Il vice Avvocato generale dello Stato: De Giovanni