AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'importazione  parallela  del  medicinale  per  uso
umano «Adenuric» (23A05524) 
(GU n.239 del 12-10-2023)

 
         Estratto determina IP n. 611 del 15 settembre 2023 
 
    Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: al medicinale ADENURIC «80 mg-compressa rivestita
con  film  -  uso  orale  -  blister  (pvc/aclar/all)»  28  compresse
autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e  identificato  con
n. EU/1/08/447/001, sono assegnati  i  seguenti  dati  identificativi
nazionali. 
    Importatore: Difarmed Sociedad Limitada, con sede legale in  Sant
Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcellona. 
    Confezione: ADENURIC «80 mg - compressa rivestita con film -  uso
orale - blister (pvc/aclar/all)» 28 compresse. 
    Codice A.I.C.: 050810011 (in base 10) 1JGM4V (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Composizione: ogni compressa contiene: 
      principio attivo: 80 mg di febuxostat; 
      eccipienti: 
        nucleo  della  compressa:  lattosio   monoidrato,   cellulosa
microcristallina,  stearato  di   magnesio,   idrossipropilcellulosa,
croscarmellosio sodico, silice colloidale idrato; 
        rivestimento della  compressa:  opadry  II  giallo,  85F42129
contenente: alcol polivinilico,  titanio  biossido  (E171),  macrogol
tipo 3350, talco, ossido di ferro giallo (E172). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: ADENURIC 80 mg - compressa rivestita con film  -  uso
orale - blister (pvc/aclar/all)» 28 compresse. 
    Codice A.I.C.: 050810011. 
    Classe di rimborsabilita': Cnn. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: ADENURIC 80 mg - compressa rivestita con film  -  uso
orale - blister (pvc/aclar/all)» 28 compresse. 
    Codice A.I.C.: 050810011. 
    RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato  devono  essere  poste  in
commercio con gli stampati conformi ai testi approvati  dall'EMA  con
l'indicazione  nella  parte  di  pertinenza  nazionale  dei  dati  di
identificazione di cui alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                     i sospette reazioni avverse 
 
    Il titolare  dell'A.I.P.  e'  tenuto  a  comunicare  al  titolare
dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P.
e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa  di  cui  e'
venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.