AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale  per  uso  umano,  a   base   di   diclofenac   epolamina,
«Flectorgo». (23A05569) 
(GU n.239 del 12-10-2023)

 
    Estratto determina AAM/PPA n. 616/2023 del 29 settembre 2023 
 
    E' autorizzata la variazione di Tipo  IB,  B.II.e.5.a.2  Modifica
nella dimensione della confezione del prodotto finito a) Modifica del
numero di  unita'  (compresse,  fiale  ecc.)  in  una  confezione  2.
Modifica al di fuori dei limiti delle  dimensioni  di  confezione  al
momento approvate; con la conseguente  immissione  in  commercio  del
medicinale FLECTORGO nella confezione di seguito indicata. 
    Forma farmaceutica: capsule molli. 
    Principio attivo: diclofenac epolamina. 
    A.I.C. n.: 044608077 -  «25  mg  capsule  molli»  30  capsule  in
blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32 1BKBLF). 
    Codice pratica: C1B/2023/751. 
    Numero procedura: CZ/H/0928/002/IB/020. 
    Titolare di  A.I.C.:  IBSA  Farmaceutici  Italia  S.r.l.,  codice
fiscale 10616310156, con sede  legale  e  domicilio  fiscale  in  via
Martiri di Cefalonia, 2, 26900 - Lodi, Italia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': «Cbis». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      «OTC»: medicinali di automedicazione o da banco non soggetti  a
prescrizione medica: prodotti farmaceutici acquistati  senza  ricetta
medica e di cui e' consentita la pubblicita'. 
 
                              Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.