DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. 143 

Norme  di  attuazione  dello  Statuto   speciale   per   la   Regione
Trentino-Alto  Adige/Südtirol  recanti  modifiche  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.  381,  in  materia  di
urbanistica e di tutela del paesaggio. (23G00153) 
(GU n.243 del 17-10-2023)
 
 Vigente al: 1-11-2023  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige»  e,  in
particolare, gli articoli 8 e 16; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
381, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche» e, in particolare, l'articolo 21; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di  concerto  con  i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, della cultura e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
                        22 marzo 1974, n. 381 
 
  1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «I  piani
urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le  modalita'
stabilite dalla legge provinciale.»; 
    b) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in
materia  di  ordinamento  civile  con  riferimento  al   diritto   di
proprieta'  e  alle  connesse  norme  del  codice   civile   e   alle
disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche
tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e  culturali
che contrassegnano l'assetto  edilizio,  insediativo  e  territoriale
montano delle Province autonome, sull'intero  territorio  provinciale
sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai  confini
gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi,
scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di
1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a
2  m.,  stabilita  dalle  disposizioni  normative  o   amministrative
provinciali e comunali, nonche' i dispositivi di  isolamento  termico
dei prospetti e delle coperture degli edifici e  quelli  connessi  ad
interventi di adeguamento o di miglioramento  antisismico  realizzati
in osservanza delle predette disposizioni normative e  amministrative
provinciali e comunali. 
      Le Province di Trento  e  di  Bolzano  esercitano  le  funzioni
legislative e amministrative ad esse spettanti in materia  di  tutela
del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16
del predetto Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui
agli articoli 4 e 8 dello Statuto  stesso  e  in  applicazione  della
Convenzione europea sul paesaggio, fatta  a  Firenze  il  20  ottobre
2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006,  n.  14,  nonche'  della
Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta  a  Salisburgo  il  7
novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999,
n. 403. 
      Nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma, gli strumenti
di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme  e  i  modi
per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire
elevati livelli di qualita'  del  paesaggio  urbanizzato,  agrario  e
naturale. 
      Nel rispetto di quanto previsto dal quinto e  sesto  comma,  le
Province possono disciplinare con legge provinciale nonche' con  atti
normativi  e  amministrativi  a  carattere  attuativo  le   procedure
autorizzative in materia di  tutela  del  paesaggio,  anche  dettando
disposizioni  finalizzate  alla  semplificazione  procedimentale  nel
quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli  strumenti
di pianificazione di cui  al  sesto  comma.  La  predetta  disciplina
provinciale   concernente   il   procedimento    di    autorizzazione
paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa  statale  in
materia.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 settembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Calderoli, Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Salvini,        Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Pichetto       Fratin,       Ministro
                                dell'ambiente   e   della   sicurezza
                                energetica 
 
                                Sangiuliano, Ministro della cultura 
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio