DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. 143
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio. (23G00153)(GU n.243 del 17-10-2023)
Vigente al: 1-11-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e, in
particolare, gli articoli 8 e 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche» e, in particolare, l'articolo 21;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, della cultura e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381
1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I piani
urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalita'
stabilite dalla legge provinciale.»;
b) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in
materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di
proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle
disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche
tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali
che contrassegnano l'assetto edilizio, insediativo e territoriale
montano delle Province autonome, sull'intero territorio provinciale
sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini
gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi,
scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di
1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a
2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative
provinciali e comunali, nonche' i dispositivi di isolamento termico
dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad
interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati
in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative
provinciali e comunali.
Le Province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni
legislative e amministrative ad esse spettanti in materia di tutela
del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16
del predetto Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui
agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso e in applicazione della
Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre
2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonche' della
Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7
novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999,
n. 403.
Nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma, gli strumenti
di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo le modalita'
stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi
per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire
elevati livelli di qualita' del paesaggio urbanizzato, agrario e
naturale.
Nel rispetto di quanto previsto dal quinto e sesto comma, le
Province possono disciplinare con legge provinciale nonche' con atti
normativi e amministrativi a carattere attuativo le procedure
autorizzative in materia di tutela del paesaggio, anche dettando
disposizioni finalizzate alla semplificazione procedimentale nel
quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli strumenti
di pianificazione di cui al sesto comma. La predetta disciplina
provinciale concernente il procedimento di autorizzazione
paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa statale in
materia.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Sangiuliano, Ministro della cultura
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio