N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 2023

Ordinanza del 1° giugno 2023  del  Giudice  di  pace  di  Milano  nel
procedimento civile promosso da C. C. contro l'Agenzia delle  entrate
- Riscossione . 
 
Tributi  -  Riscossione  -   Previsione   che   esclude   l'immediata
  impugnabilita' del ruolo/cartella di  pagamento,  limitandola  alle
  sole ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo determini, per il debitore
  che agisce in giudizio, un pregiudizio per la partecipazione a  una
  procedura di appalto ovvero per la riscossione di  somme  dovute  a
  suo favore dai soggetti  pubblici  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
  lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
  dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008, oppure per la perdita
  di un beneficio nei rapporti  con  la  pubblica  amministrazione  -
  Previsione  la  quale,  per   tali   ipotesi,   richiede   che   il
  ricorrente/presunto  debitore  debba  dimostrare  l'attualita'  dei
  medesimi pregiudizi. 
- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, (Misure urgenti  in  materia
  economica  e  fiscale,  a  tutela  del  lavoro   e   per   esigenze
  indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  17
  dicembre 2021, n. 215, art. 3-bis, che ha aggiunto il  comma  4-bis
  all'art. 12 decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
  1973, n. 602 (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
  reddito). 
(GU n.42 del 18-10-2023 )
 
                    IL GIUDICE DI PACE DI MILANO 
                            Sez. I Civile 
 
    Ordinanza di rimessione  alla  Corte  costituzionale  (artt.  134
della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953,  n.  87)  emessa  nella
causa civile iscritta al R.G.  58041/2021  R.G.  avente  ad  oggetto:
opposizione ex art. 615 c.p.c. ad estratto di ruolo 
    Il Giudice di pace  di  Milano,  Sez.  I  Civile,  dott.  Alberto
Bargero, a scioglimento definitivo della riserva del 26  marzo  2023,
nel procedimento di cui in epigrafe, promossa da C. C., nato a ... il
..., rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Francesco  Musacchio  e
Margherita Kosa, entrambi con studio in Milano, via Washington n. 98.
Codice fiscale ...; 
    Contro: 
        Agenzia delle entrate - Riscossione, con sede legale in Roma,
via Grezar n. 14 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Schiavon,  con
studio in Venezia-Mestre, via Ospedale n. 39. Codice fiscale ... 
1. Ricostruzione dei fatti 
    La difesa del sig. C. C. odierno opponente in  epigrafe  in  data
...  ha  notificato  a  mezzo  PEC,  previa  istanza  di  sgravio  in
autotutela, atto di citazione  in  opposizione  ex  art.  615  c.p.c.
assumendo che in data ... avrebbe appreso dall'Agenzia delle  entrate
- Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia  di  Milano,
in fase di controllo relativo  alla  propria  situazione  tributaria,
consultando l'estratto di ruolo, l'esistenza di cartelle  esattoriali
non pagate a  proprio  carico,  mai  giunte  alla  sua  conoscenza  o
comunque affette da vizi insanabili. 
    Nello specifico risultava le seguenti cartelle esattoriali aventi
ad oggetto sanzioni per Violazioni del Codice della  Strada,  per  un
importo complessivo pari ad euro 4.200,54: 
        a) Cartella  ...  relativa  a  contravvenzione  dell'anno...,
asseritamente notificata in data ...; 
        b) Cartella ... relativa  a  contravvenzione  dell'anno  ...,
asseritamente notificata in data ...; 
        c) Cartella ... relativa a  contravvenzioni  degli  anni  ...
asseritamente notificata in data ...; 
        d) Cartella ... relativa a  multe  e  ammende  dell'anno  ...
asseritamente notificata in data ... 
    In data 13 gennaio 2022 si e' costituita l'Agenzia delle  entrate
-  Riscossione  che  impugnava   la   domanda   attrice   in   quanto
inammissibile ed infondata, assumendo altresi' di  aver  regolarmente
notificato le prefate cartelle esattoriali. 
    Concessi termini per repliche all'udienza del 14 aprile  2022  la
causa e' stata rinviata al 21 giugno 2022 per la  precisazione  delle
conclusioni. 
    Il Giudice all'udienza del 21 giugno 2022 ha trattenuto la  causa
in decisione, rimettendola sul ruolo in considerazione del fatto  che
la Sezione V della Suprema Corte con ordinanza 11 febbraio  2022,  n.
4526  ha  rimesso  al  Primo  Presidente  la  valutazione  in  ordine
all'opportunita'  di  sottoporre  alle  Sezioni  Unite  la  questione
relativa all'eventuale applicabilita', anche ai giudizi tributari  in
corso, del nuovo comma 4-bis dell'art.  12,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 602/1973, dal momento  che  legislatore,  non  ha
previsto alcuna disciplina transitoria e considerato che all'indomani
dell'entrata in vigore della norma, si  e'  aperto  un  dibattito  in
dottrina  e  giurisprudenza   sulla   valenza   del   succitato   ius
superveniens, ovvero se abbia o meno efficacia retroattiva e riguardi
i  giudizi  attualmente  pendenti  o  interessi   unicamente   quelli
instaurati a partire dal 21 dicembre 2021, data di entrata in  vigore
della legge di conversione del decreto fiscale  e  parendo  opportuno
attendere la decisione delle Sezioni Unite. 
    All'udienza  24  gennaio  2023  la  difesa  dell'Agente  per   la
riscossione  nel  riportarsi  agli  scritti  difensivi  ha   invocato
l'applicazione dell'art 3-bis del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.
146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215  (c.d.  decreto
fiscale), che ha modificato l'art.  12  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 602/1973  con  l'introduzione  del  comma  4-bis,
richiedendone l'adozione alla  luce  della  pronuncia  della  Suprema
Corte di cassazione a SS.UU. n. 26283/2022. 
    A  fronte  delle   richieste   dell'Agenzia   delle   entrate   -
Riscossione, la difesa dell'opponente  ha  sollevato  incidentalmente
questione  di  costituzionalita'  del   summenzionato   art.   3-bis,
decreto-legge n. 146/2021. 
    Il Giudice ha concesso termine per repliche alla difesa  erariale
e rinviato la causa al giorno 30  maggio  2023  riservando  all'esito
ogni provvedimento. 
    Su istanza di parte opponente l'udienza e' stata anticipata al 28
marzo 2023 la difesa di ADER ha eccepito l'irrilevanza  nel  presente
giudizio della questione di costituzionalita', ed  ha  richiamato  la
sopra  indicata  decisione  delle  Sezioni  Unite  che  si  e'   gia'
pronunciata   circa    la    infondatezza    della    questione    di
costituzionalita':  La  difesa  dell'opponente  ha  insistito   sulla
questione di costituzionalita' e questo Giudice si e' riservato. 
    La difesa di parte opponente ha assunto che  la  questione  fosse
rilevante in quanto, in virtu' della citata sentenza della Cassazione
a SS.UU. n. 26283/2022, l'art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021  -
seppur postuma rispetto alla proposizione del giudizio  -  troverebbe
applicazione   retroattiva   con    conseguente    declaratoria    di
inammissibilita' della domanda di parte opponente iscritta a ruolo in
data 10 novembre 2021. 
    L'art.  3-bis  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,   n.   146,
convertito dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215  (c.d.  decreto
fiscale) modificando l'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602/1973 ha introdotto il  comma  4-bis,  a  norma  del
quale: «L'estratto di  ruolo  non  e'  impugnabile.  Il  ruolo  e  le
cartelle di pagamento che si assumono invalidamente  notificate  sono
suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che  dall'iscrizione  a  ruolo  possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a  una  procedura  di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80,  comma  4,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di  somme  allo  stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle  verifiche  di  cui
all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la  perdita  di  un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 
    A parere, sempre di parte opponente, il nuovo  dettato  normativo
quale ius superveniens, violerebbe concretamente  ed  apertamente  la
Carta costituzionale e necessiterebbe di vaglio e disamina proprio  a
seguito della citata  pronuncia  a  SS.UU.  della  Suprema  Corte  n.
26283/2022  del  6  settembre  2022  che  ha   esteso   l'ambito   di
applicazione della  norma  in  discussione  riconoscendole  efficacia
retroattiva e applicabilita'  ai  processi  pendenti  "[...]  perche'
incide sulla pronuncia della  sentenza  (o  dell'ordinanza),  che  e'
ancora   da   compiere,   e   non   gia'   su   uno   degli   effetti
dell'impugnazione" e che di conseguenza comporterebbe necessariamente
il rigetto della domanda in quanto inammissibile. 
2. Profili di incostituzionalita' sollevati 
    Nel ricorso incidentale l'opponente ha richiamato integralmente i
quattro incidenti di costituzionalita' gia' individuati  dal  Giudice
di pace di Napoli che qui di seguito si riportano: 
a) Violazione art. 3 e art. 24 della Costituzione 
    La norma contenuta nell'art. 3-bis  sarebbe  incostituzionale  in
quanto viola il diritto di difesa del contribuente (sancito dall'art.
24 della Costituzione) e  tipicizza  una  diversita'  di  trattamento
riservata ai contribuenti  con  conseguente  violazione  dell'art.  3
della Carta fondamentale. 
    L'entrata in vigore della nuova disciplina precluderebbe di fatti
al contribuente la possibilita' di regolarizzare le proprie  pendenze
fiscali, soprattutto quelle derivanti da errori perpetrati  da  parte
dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente grave  lesione  dei
propri diritti ed, inoltre, negherebbe ciascun cittadino  il  diritto
«ad un equo processo» riservandolo solo a  coloro  che  intrattengono
rapporti con la pubblica amministrazione. 
    La  norma  in  discussione  muterebbe  radicalmente  l'esito  del
processo e violerebbe apertamente i principi  di  ragionevolezza,  di
legittimo affidamento e certezza dell'ordinamento. 
    Il    comma    4-bis,    introdotto,    sarebbe    viziato     di
incostituzionalita'  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  24  della
Costituzione, nella parte in cui non permetterebbe il ricorso avverso
la cartella a cittadini che non hanno un  rapporto  con  la  pubblica
amministrazione, e porrebbe limitazioni immotivate  all'accesso  alla
giustizia, non connesse  con  le  presunte  ragioni  di  urgenza  del
decreto convertito. 
b) Violazione art. 77 della Costituzione, comma 1 e 2 
    Sarebbe costituzionalmente illegittima la norma di  cui  all'art.
3-bis della legge n. 215/2021 per  diretta  violazione  dell'art.  77
della Costituzione, comma 1 per assenza del  requisito  di  specifica
necessita'  e  urgenza,  in  quanto  «il  Governo  non  puo',   senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria», e ai sensi del comma 2 se non «in  casi  straordinari  di
necessita' e  d'urgenza»  il  Governo  puo'  adottare  «provvedimenti
provvisori con forza di legge». 
    Nel caso di specie, in assenza di una legge delega, che  riguarda
soltanto la delega al Governo per la  riforma  fiscale  e  non  della
giustizia tributaria, si ricadrebbe nell'ambito del comma 2 dell'art.
77  della  Costituzione  anche  perche'  il  preambolo  di   cui   al
decreto-legge n. 146/2021 non conterrebbe  alcuna  specificazione  in
che cosa consisterebbe la straordinarieta' e l'urgenza delle esigenze
in materia fiscale e pertanto non sarebbero indicati  e  precisati  i
motivi di straordinaria  necessita'  ed  urgenza  per  un  intervento
normativo come quello adottato. 
    Risulterebbero pertanto lesi - secondo la difesa ricorrente  -  i
diritti costituzionali di eguaglianza  delle  misure  e  dell'accesso
alla giustizia e di parita' sociale, non potendo il Governo,  con  un
decreto-legge, emendato in sede di commissione, limitare  il  ricorso
ai ruoli dell'amministrazione e alle cartelle ai soli soggetti per  i
quali la mancata impugnativa  potrebbe  determinare  limitazioni  (in
senso generico) nei rapporti con la pubblica amministrazione; poiche'
nella rubrica dell'art. 1 del decreto-legge in  ordine  alle  «misure
urgenti  in  tema  fiscale»  manca  la  specificazione  di  qualsiasi
urgenza, vi sarebbe altresi' la violazione in via immediata dell'art.
77 ed in via mediata degli artt. 24 e 111 della Costituzione. 
    La difesa dell'opponente richiamandosi a quanto  evidenziato  nel
giudizio avanti al Giudice di pace di Napoli conclude sostenendo che: 
        l'art.  3-bis  della  legge  n.  215/2021  e'  manifestamente
illegittimo per contrasto con l'art. 77 della Costituzione, comma  1,
non essendo soddisfatti i requisiti della straordinaria necessita'  e
della straordinaria urgenza; 
        in ogni caso, l'art. 3-bis e' manifestamente illegittimo  per
contrasto con l'art. 77 della Costituzione, comma 2, in  via  mediata
in quanto in assenza dei suddetti requisiti disciplina  una  materia,
quale quella della giustizia  e  dell'accesso  alla  stessa,  che  e'
riservata al potere normativo del Parlamento e configurando  un  caso
manifesto  di  eccesso  nell'esercizio  del  potere  di  decretazione
d'urgenza  e  quindi  anche  un  possibile  caso  di   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello stato. 
c) Violazione artt. 111 e 113 della Costituzione 
    L'art. 3-bis  della  legge  n.  215/2021  sarebbe  manifestamente
illegittimo  per  contrasto  con  l'art.   113   della   Costituzione
precludendo la tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica
amministrazione, comprimendo il diritto di  difesa  subordinandolo  a
discriminazione e imponendo al  contribuente  la  permanenza  di  una
situazione debitoria nonostante a medesima sia illegittima, errata  e
prescritta. 
    La medesima norma si porrebbe in contrasto con  il  precetto  del
giusto processo di cui all'art.  111  in  quanto  determinerebbe  una
utilita' solo ed esclusivamente a favore di una parte,  pregiudicando
irreparabilmente l'altra parte in disprezzo dei principi di legittimo
affidamento e certezza dell'ordinamento. 
d) Violazione art. 117 Carta costituzionale 
    Il ricorso alla  decretazione  d'urgenza  per  la  riforma  della
giustizia tributaria con la introduzione del comma 4-bis all'art.  12
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  602/1973,  avrebbero
violato il principio sancito dall'art. 117 ove e'  imposto  che:  «La
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e  dalle  Regioni  nel
rispetto  della   Costituzione,   nonche'   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». 
    Da cio' consegue  che  il  comma  4-bis  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica  sarebbe  illegittimo  per  essere  stato
introdotto incostituzionalmente a mezzo di decretazione d'urgenza. 
    A scioglimento della riserva assunta, questo Giudice ritiene  che
la domanda di parte opponente, alla luce delle deduzioni della difesa
erariale in riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite, non  possa
essere decisa senza lo scrutinio di costituzionalita' e si  formulano
di conseguenza le seguenti 
3. Osservazioni e profili di rilevanza 
    Giova preliminarmente evidenziare come la questione assuma grande
rilievo sia per il cospicuo contenzioso pendente  cui  interessa  sia
per le perplessita' che sorgono alla luce della  soluzione  suggerita
dalla Suprema Corte a SS.UU. in ordine all'efficacia  retroattiva  di
una norma emanata a mezzo decretazione d'urgenza. 
    L'orientamento giurisprudenziale - nonostante gli  arresti  ed  i
contrasti - prima  della  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.
146/2021, che ha introdotto il comma 4-bis all'art.  12  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica   n.   602/1973,   consentiva   al
contribuente di impugnare, in  funzione  recuperatoria,  la  cartella
esattoriale a mezzo dell'estratto ruolo rilasciato dall'Agenzia delle
entrate - Riscossione. 
    La stessa Corte di cassazione  a  Sezioni  Unite  con  precedente
pronuncia  n.  19704/2015  ha   chiaramente   ritenuto   «ammissibile
l'impugnazione della cartella (e/o  del  ruolo)  che  non  sia  stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia  venuto  a
conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta del
concessionario». 
    Le Sezioni  Unite  avevano  senza  incertezze  respinto  la  tesi
secondo cui inibire  l'impugnazione  su  questi  presupposti  potesse
avere l'effetto di limitare  il  numero  delle  controversie  portate
davanti al giudice, in base alla considerazione  che  «l'impugnazione
della cartella, ancorche' "ritardata", interverrebbe in ogni caso  al
momento della notifica dell'atto successivo, mentre  la  proposizione
"anticipata" di essa  potrebbe  evitare  l'emissione  e  la  notifica
(quindi l'impugnazione) dell'atto successivo  e  percio'  indurre  un
possibile effetto deflattivo». 
    Con l'introduzione del predetto comma 4-bis ed in  particolare  a
seguito della  pronuncia  a  SS.UU.,  il  diritto  di  difesa  appare
quantomeno  compresso  e  tutte  le  procedure  pendenti   verrebbero
liquidate con pronuncia di inammissibilita' e senza tener conto della
loro  eventuale  fondatezza  del  merito,  dei  costi  sostenuti  dal
contribuente per accedere alla Giustizia, dei costi conseguenti  alla
registrazione delle pronunce di inammissibilita' che ricadrebbero sui
medesimi, e del lasso di tempo intercorso tra la iscrizione  a  ruolo
dei procedimenti e la data di pubblicazione del decreto-legge. 
    Tale norma, volta a  deflazionare  il  contenzioso  e  fortemente
voluta dall'Agenzia delle entrate in considerazione che circa il  40%
dei ricorsi pendenti contro l'Agenzia  della  Riscossione  riguardano
impugnazioni di estratti di ruoli afferenti a cartelle  di  pagamento
invalidamente  notificate  (o   prescritte),   va   si'   a   ridurre
notevolmente il contenzioso contro l'ADER, ma assieme a tale  effetto
avrebbe anche quello di comprimere eccessivamente ed  enormemente  il
diritto  di  difesa  di  tutti  i  cittadini,  in  palese  violazione
dell'art. 24 della Costituzione (che garantisce a tutti  i  cittadini
il diritto di difesa),  dell'art.  3  (principio  di  uguaglianza)  e
dell'art. 113, commi 1 e 2 (secondo i quali «Contro  gli  atti  della
pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela  giurisdizionale
dei diritti e degli  interessi  legittimi  dinnanzi  agli  organi  di
giurisdizione ordinaria o amministrativa. La  tutela  giurisdizionale
non  puo'  essere  esclusa  o  limitata  a   particolari   mezzi   di
impugnazione o per determinate categorie di atti»). 
    I tre casi residui in cui sarebbe possibile impugnare  l'estratto
di ruolo appaiono altresi' davvero insufficienti rispetto alle  molte
altre ragioni per cui i contribuenti  potrebbero  avere  un  concreto
interesse a far annullare cartelle di pagamento  afferenti  a  debiti
tributari o previdenziali o a sanzioni di altro tipo non  dovuti:  si
pensi, ad esempio, ai casi in cui il cittadino  abbia  necessita'  di
costituire una societa', o di accedere al  credito,  o  di  accettare
un'eredita' con il rischio di subire un pignoramento, o di acquistare
un autoveicolo con il rischio di subire un fermo amministrativo, o di
acquistare un'abitazione con il rischio di  subire  un'iscrizione  di
ipoteca, solo per citarne alcuni. 
    La  casistica  delle  ipotesi  in  cui  il  contribuente  avrebbe
interesse ad impugnare la cartella  a  mezzo  estratto  di  ruolo  e'
alquanto ampia. 
    Ad esempio basti  considerare  all'ipotesi  in  cui  ADER  voglia
procedere al fermo dei beni immobili registrati (ex art. 86,  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  602/1973)  e   all'iscrizione
ipotecaria (ex art. 77, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
602/1973),   l'Agenzia   della   Riscossione   deve   preventivamente
notificare al debitore o ai coobbligati una comunicazione  contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute  entro  il
termine di trenta giorni, sara' eseguiro' il fermo o  sara'  iscritta
l'ipoteca, senza che sia necessaria alcuna ulteriore comunicazione. 
    Nei  suddetti  casi,  in  base  alla  nuova  legge  il  cittadino
contribuente potra' impugnare il cennato preavviso di  iscrizione  di
ipoteca o di fermo amministrativo potendo solo in tal sede far valere
l'invalidita' della notifica della prodromica cartella  di  pagamento
(o la sua inesistenza, o la prescrizione del credito), purtroppo  con
la triste consapevolezza che il Giudice adito  (che  sia  Commissione
tributaria, Giudice del lavoro o Giudice di  pace,  a  seconda  della
natura del credito contestato) ben difficilmente riuscira' - per ovvi
motivi di sovraccarico di lavoro - a pronunciarsi su di una richiesta
di sospensiva entro i trenta giorni;  intanto,  il  cittadino  dovra'
certamente subire gli effetti del fermo amministrativo del veicolo  o
dell'iscrizione dell'ipoteca sull'abitazione, con chiaro ed  evidente
danno patrimoniale. 
    La situazione potrebbe essere anche  peggiore  nel  caso  in  cui
l'Agente della riscossione proceda con un pignoramento  presso  terzi
(ad esempio, presso il datore di lavoro del  contribuente,  o  presso
l'istituto bancario  ove  sussiste  il  conto  corrente):  la  difesa
«forzatamente posticipata», come delineata dalla  nuova  norma  sopra
citata, creerebbe al contribuente, con tutta probabilita',  un  danno
grave, non sempre recuperabile anche dopo la pubblicazione (di sicuro
non tempestiva) di una sentenza a lui favorevole. 
    Va sul punto evidenziato che successivamente la medesima Corte di
cassazione, Sez. V, ponendosi nel solco tracciato dall'art. 3-bis  ed
attenendosi rigorosamente al suo dettato normativo, con  sentenza  n.
31561 del 25 ottobre 2022 ha escluso l'interesse ad agire nel caso di
dinieghi di finanziamenti bancari, ritenendo inammissibile il ricorso
del  contribuente  laddove  lo  stesso  lamenti  l'impossibilita'  di
accedere  a  finanziamenti  bancari  in  ragione  di  una  iscrizione
ipotecaria adottata dall'Agente della riscossione. 
    I  rischi  conseguenti  all'applicazione  dell'art.   3-bis   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2021, n. 215  (c.d.  decreto  fiscale),  che  ha  modificato
l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 con
l'introduzione del comma 4-bis, appaiono innumerevoli. 
    Non puo'  inoltre  negarsi  che  a  seguito  della  summenzionata
pronuncia delle SS.UU. si possa essere in presenza di una lesione del
principio di buona fede ed affidamento del contribuente, sul quale la
medesima Corte costituzionale ha piu'  volte  statuito  e  confermato
che:  «al  di  fuori  della  materia  penale  (dove  il  divieto   di
retroattivita' della  legge  e'  elevato  a  dignita'  costituzionale
dall'art. 25 della Costituzione), l'emanazione di leggi con efficacia
retroattiva da parte del legislatore incontra dei limiti  che  questa
Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra
l'altro, di fondamentali valori di civilta' giuridica posti a  tutela
dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra  i  quali
vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza
e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei
soggetti quale principio connaturato  allo  Stato  di  diritto  e  il
rispetto  delle  funzioni  costituzionalmente  riservate  al   potere
giudiziario»  (Corte  costituzionale 0  febbraio  2014,  n.  69;   17
dicembre 2013, n. 308; 30 settembre 2011, n. 257; 28 marzo  2008,  n.
74 e molte altre ancora). 
    Lo  stesso  Statuto  dei  diritti  del  contribuente  (legge   n.
212/2000), sebbene non sia una  norma  di  rango  costituzionale,  ha
tuttavia introdotto il principio di  buona  fede  e  affidamento  nei
rapporti tra Amministrazione finanziaria e  contribuente,  stabilendo
con l'art. 10, n. 1, una regola di condotta generale  che  disciplina
il rapporto tributario: I rapporti tra contribuente e amministrazione
finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della
buona fede. 
    Il menzionato art. 10 della legge  n.  212/2000  rappresenta,  in
sostanza,  l'attuazione  dell'art.  97  della  Carta  costituzionale,
sicche' l'Amministrazione sarebbe tenuta a non abusare delle  proprie
attribuzioni  per  cagionare  un  danno  al   contribuente,   dovendo
perseguire l'interesse pubblico con il minor aggravio possibile per i
privati. 
    A tal riguardo, il Supremo Collegio, con sentenza  n.  14587/2018
ha affermato che: «[...] il principio di leale collaborazione e buona
fede, tutelato dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto
del  contribuente)   attiene   ai   rapporti   tra   contribuente   e
Amministrazione  finanziaria  e  non  e'  riferibile  alla   potesta'
legislativa  che,  ove  esercitata  in   violazione   del   legittimo
affidamento dei cittadini, puo' assumere rilevanza sotto  il  profilo
dell'illegittimita'   costituzionale»   (Cass.   Civ.   Sez.   V   n.
14587/2018). 
    Nella fattispecie de  qua  i  principi  cardine  dell'ordinamento
tributario appaiono messi in discussione dalla potesta'  legislativa,
ragion per cui appare legittima la richiesta di un  intervento  della
Corte costituzionale. 
    Intervento  che  appare  allo  stato  necessario,  nonostante  le
contrarie motivazioni articolate dalla  Suprema  Corte  nella  stessa
pronuncia a SS.UU., e che  probabilmente  la  medesima  pronuncia  ha
difatti accelerato. 
    D'altro canto la stesura dell'art. 3-bis e sua lettura  combinata
con la sentenza delle SS.UU. n. 26283/2022 non  mettono  il  presente
Giudicante nelle condizioni di fornire una possibile  interpretazione
adeguatrice del testo della norma. 
    Ed e' innegabile che una interpretazione della norma in questione
genererebbe  un  caos  maggiore  come  verificatosi  con  la  recente
pronuncia della Suprema  Corte -  Sez.  V  Civile  n.  33838  del  16
novembre 2022 che, superando la  pronuncia  a  SS.UU.,  ha  viceversa
ritenuto   ammissibile   l'impugnazione   dell'estratto   di   ruolo,
nonostante sia precluso dalla norma impugnata, laddove si  rischi  il
pignoramento  della  pensione,  assegnando   di   fatto   un   valore
privilegiato al credito pensionistico  rispetto  a  tutti  gli  altri
crediti. 
    In ordine all'iter che ha condotto all'adozione della  norma,  in
via di principio la nostra Costituzione  non  vieta  l'emanazione  di
norme tributarie retroattive a  condizione  che  ci  sia  un'adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza e non  si  pongano  in
contrasto con altri valori costituzionalmente  tutelati,  valori  che
alla  luce  delle  motivazioni  addotte  dal  ricorrente   parrebbero
violati. 
    Partendo dal corollario (art. 11  Preleggi)  che:  la  legge  non
dispone che per l'avvenire:  essa  non  ha  effetto  retroattivo;  in
ambito tributario le leggi retroattive emanabili possono essere leggi
di  interpretazione  autentica,  o  leggi  innovative  con  efficacia
retroattiva in virtu'  di  una  specifica  regolazione  dello  stesso
legislatore. 
    Il comma 4-bis introdotto e' una norma innovativa ragion per  cui
la sua portata retroattiva sarebbe dovuta quantomeno risultare da una
inequivocabile volonta' del legislatore in tal senso e non discendere
da una pronuncia a SS.UU. della Suprema Corte. 
    La modifica legislativa apportata  non  puo'  essere  considerata
norma di interpretazione autentica e pertanto non appare anche  prima
del 21 dicembre 2021 poiche' in contrasto con art. 1, comma 2,  dello
Statuto del contribuente che  prevede  testualmente:  «L'adozione  di
norme interpretative  in  materia  tributaria  puo'  essere  disposta
soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come
tali le disposizioni di interpretazione autentica.» 
    E' innegabile, come gia' precisato, che la questione  investa  un
considerevole  numero  di  procedimenti  pendenti  ed  e'  del   pari
innegabile il danno  ingiusto  che  si  rischierebbe  di  arrecare  e
procurare ai contribuenti applicando  una  norma  in  disarmonia  coi
dettami costituzionali. 
4. Non manifesta infondatezza 
    La questione sollevata  appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata in ordine seguenti punti: 
4.1 Possibile violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione 
    Un primo dubbio relativo alla disposizione impugnata (art. 3-bis,
decreto-legge n. 146/2021 che ha introdotto il comma  4-bis  all'art.
12, decreto del Presidente della Repubblica n.  602/1973)  e'  quello
connesso alla compatibilita' della stessa con i  principi  desumibili
dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto  conto  che  l'impianto
della norma tipicizza le ipotesi in cui e' ammessa  impugnazione  del
ruolo e della cartella di pagamento soltanto dimostrando in  giudizio
che l'iscrizione a ruolo puo' procurare un pregiudizio: 
        a) per la partecipazione ad una  procedura  di  appalto,  per
effetto di quanto e' previsto,  in  materia  di  contratti  pubblici,
dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
        b) per la riscossione  di  somme  dovute  a  suo  favore  dai
soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma l, lettera a), del decreto
ministeriale 18 gennaio 2008, n.  40,  per  effetto  delle  verifiche
indicate all'art. 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 602/1973; 
        c) per la  perdita  di  un  beneficio  nei  rapporti  con  la
pubblica amministrazione. 
    Orbene  l'ambito  delle  previsioni  e'  alquanto   riduttivo   e
discriminerebbe tutti i contribuenti che non operano con la  pubblica
amministrazione ma che dalla iscrizione a ruolo del  debito  erariale
subiscono un pregiudizio. 
    Cosi' come formulato l'art. 3-bis, nell'introdurre il comma 4-bis
all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.  602/1973,
si  porrebbe  in  contrasto  sia  con  il  diritto  di   difesa   del
contribuente sancito dall'art.  24  della  Costituzione  sia  con  il
principio  di  eguaglianza  affermato   dall'art.   3   della   Carta
fondamentale. 
    La  nuova   disciplina,   attenendosi   al   dettato   normativo,
precluderebbe al contribuente la possibilita'  di  poter  liberamente
adire   la   Giustizia   in   presenza    di    errori    da    parte
dell'Amministrazione finanziaria e nel contempo nega  il  diritto  di
tutti  «ad  un  equo  processo»  riservandolo  solo  a   coloro   che
intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione. 
    Il comma  4-bis,  in  contrasto  con  gli  artt.  3  e  24  della
Costituzione,  precluderebbe   il   ricorso   avverso   le   cartelle
esattoriali costringendo un'ampia frangia di contribuenti  ad  essere
inseriti all'interno di  ruoli  legittimamente  formatisi  ed  essere
annoverati nel tempo quali debitori della P.A. per debiti inesigibili
ponendo d'altronde limitazioni immotivate all'accesso alla giustizia,
non  connesse  con  le  presunte  ragioni  di  urgenza  del   decreto
convertito. 
    La  nuova  disposizione   normativa   potrebbe   poi   introdurre
disparita'  di  trattamento  tra  un'impresa  ammessa   alla   tutela
«preventiva» per partecipare a  una  gara  d'appalto  e  una  persona
fisica, potenziale destinataria di un pignoramento del conto corrente
e/o di un preavviso di  ipoteca,  alla  quale  e'  preclusa  l'azione
giudiziaria anticipata gia' ampiamente garantita prima della novella. 
    Il diritto alla  difesa  costituzionalmente  garantito  non  puo'
essere compresso per far fronte a un incremento del contenzioso ed al
pari non puo'  giustificarsi  una  compromissione  del  diritto  alla
tutela giurisdizionale posticipando la  possibilita'  di  accesso  ad
essa ad un momento successivo al sorgere dell'interesse  ad  agire  e
percio' ad un momento in cui e' possibile che alcuni  effetti  lesivi
dell'atto possono gia' essersi prodotti. 
4.2  Possibile  violazione  dell'art.  77,  comma  1   e   2,   della
Costituzione 
    Altro dubbio sorge in ordine alla compatibilita' dell'art.  3-bis
con i principi sanciti dall'art. 77 della Costituzione. 
    Effettivamente la norma tributaria  di  cui  all'art.  3-bis  del
decreto-legge  n.  146/2021  e'  stata  promulgata  in  assenza   del
requisito di specifica necessita' e urgenza. 
    Nella fattispecie de qua  il  Governo,  senza  delegazione  delle
Camere, ha emanato il decreto-legge n. 146/2021  senza  alcuna  legge
delega. 
    La delega conferita al  Governa  era  limitata  all'ambito  della
riforma fiscale e non della giustizia tributaria. 
    L'iter che ha condotto alla pubblicazione  dell'art.  3-bis  pare
contrastare con le citate norme costituzionali e lo stesso  preambolo
di  cui  al   decreto-legge   n.   146/2021   non   contiene   alcuna
specificazione  in  che  cosa  consisterebbe  la  straordinarieta'  e
l'urgenza delle esigenze in  materia  fiscale  e  pertanto  non  sono
indicati e precisati i motivi di straordinaria necessita' ed  urgenza
per un intervento normativo come quello adottato. 
    La questione sollevata apparirebbe fondata ove contesta: 
        l'art.  3-bis  della  legge  n.  215/2021  e'  manifestamente
illegittimo per contrasto con l'art. 77 della Costituzione, comma  1,
non essendo soddisfatti i requisiti della straordinaria necessita'  e
della straordinaria urgenza; 
        in ogni caso, l'art. 3-bis e' manifestamente illegittimo  per
contrasto con l'art. 77 della Costituzione, comma 2, in  via  mediata
in quanto in assenza dei suddetti requisiti disciplina  una  materia,
quale quella della giustizia  e  dell'accesso  alla  stessa,  che  e'
riservata al potere normativo del Parlamento e configurando  un  caso
manifesto  di  eccesso  nell'esercizio  del  potere  di  decretazione
d'urgenza  e  quindi  anche  un  possibile  caso  di   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato. 
4.3 Possibile violazione degli artt. 111 e 113 della Costituzione 
    Suscita altresi' interesse la sollevata  violazione  degli  artt.
111 e 113 della Costituzione da parte della norma in questione ove il
principio del giusto processo verrebbe minato ed il diritto di difesa
del contribuente compresso. 
    L'art. 111 della Costituzione, nel postulare il principio  giusto
processo sancisce  che  giudizio  deve  svolgersi  in  condizioni  di
parita' mentre l'art. 113 della  Costituzione  espressamente  recita:
"Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa  la
tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli  interessi  legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa." 
    Ebbene la norma impugnata ha pertanto introdotto nell'ordinamento
una utilita' solo  ed  esclusivamente  a  favore  della  P.A.  ed  ha
precluso il diritto di difesa del contribuente, restringendolo a soli
tre casi tassativi sempre ad esclusivo appannaggio della P.A. 
    E' evidente che  il  divieto  di  impugnazione  dell'estratto  di
ruolo, introdotto con l'art. 3-bis,  nel  comprimere  il  diritto  di
difesa,  costringe  il  cittadino-contribuente  a   trascinarsi   una
situazione debitoria nonostante la stessa sia illegittima, errata e/o
prescritta. 
4.4 Possibile violazione dell'art. 117 della Costituzione 
    Il ricorso alla  decretazione  d'urgenza  per  la  riforma  della
giustizia tributaria con l'introduzione del comma 4-bis  all'art.  12
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, appare  aver
violato anche il principio sancito dall'art. 117  della  Costituzione
ove e' imposto che: "La  potesta'  legislativa  e'  esercitata  dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetta della  Costituzione,  nonche'  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali." 
    Come gia' articolato al punto 4.2, sorgono dubbi in  ordine  alla
adozione di misure urgenti di  giustizia  tributaria  in  assenza  di
legge delega a mezzo di decreto-legge. 
    L'art. 3-bis, adottato probabilmente con eccessiva fretta e senza
l'iter costituzionalmente previsto, ha  compresso  eccessivamente  la
posizione  dei  contribuenti  anche  in  considerazione  della  crisi
pandemica che li ha coinvolti e  della  ripresa  delle  attivita'  di
riscossione. 
    Da tutto cio' consegue che il comma 4-bis  aggiunto  all'art.  12
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 appare
illegittimo per essere stato introdotto incostituzionalmente a  mezzo
decretazione d'urgenza. 
5. Precedenti della Consulta 
    E' opportuno infine rinviare ad alcune massime e recenti pronunce
della  invocata  Corte  costituzionale  in  ordine  alla   violazione
combinata degli artt. 3 e 24 della Carta  costituzionale  nell'ambito
di fattispecie assimilabili. 
    In primis si richiama la sentenza n. 552 del 2002,  cui  numerose
pronunce hanno fatto nel tempo riferimento, la quale per ragioni  non
dissimili da quelle poste a base della presente ordinanza ha  sancito
la  illegittimita'   costituzionale   della   norma   che   determina
un'irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio. 
    La Corte costituzionale, successivamente, con recente sentenza n.
140 del 2022, partendo dal presupposto che  il  diritto  alla  tutela
giurisdizionale non  possa  in  alcun  modo  essere  sacrificato,  ha
ritenuto fondata la questione con riferimento alla  violazione  degli
artt. 3 e 24  della  Costituzione  laddove  ha  riconosciuto  che  la
compressione del diritto alla tutela giurisdizionale  possa  avvenire
solo nel rispetto del principio di proporzionalita' e in  particolare
della stretta  necessita',  risultando  costituzionalmente  legittimo
quando l'adempimento di tale dovere non  possa  essere  adeguatamente
tutelato in altro modo. 
    L'art. 3-bis  del  decreto-legge  n.  146  21  ottobre  2021,  in
discussione, ha del tutto omesso la previsione di una adeguata tutela
giurisdizionale  dei  diritti  del  contribuente   lesi   dall'errata
attivita'  di  esazione  da  parte  dell'Agenzia  delle   entrate   -
Riscossione. 
    Un'interpretazione  adeguatrice   della   norma   sospettata   si
scontrerebbe con il dato testuale traducendosi in  un'interpretazione
analogica assolutamente non consentita. 
    Molto simile  alla  presente  questione  e'  quella  risolta  con
sentenza  n.  228  del  2022,  con  declaratoria  di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 117,  comma  4,  decreto-legge  n.  34/2021,
convertito in legge n. 77/2021  -  da  intendersi  tuttavia  riferite
all'art. 16-septies,  comma  2,  lettera  g),  del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e  fiscale,
a tutela del lavoro e per esigenze  indifferibili),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 - per  violazione
degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. 
    Con la  sentenza  richiamata  -  n.  228  del  2022  -  la  Corte
costituzionale  ha  censurato  la  discrezionalita'  del  legislatore
nell'adottare una misura che ha eccessivamente compresso  il  diritto
di azione dei creditori  e  contemporaneamente  alterato  in  maniera
ingiustificata la parita' delle parti. 
    La Corte chiarendo il  valore  fondamentale  dell'art.  24  della
Costituzione  ha  ritenuto  che  la  norma  in  discussione   vulnera
l'effettivita'  della  tutela  garantita  in  quanto  determina   uno
sbilanciamento  tra  esecutante  privato  ed  esecutato  pubblico  in
violazione del principio di parita' delle parti  ex  art.  111  della
Costituzione (vedasi anche sentenze nn. 236 del 2021 e 186 del 2013). 
    La incostituzionalita' della norma e' stata altresi' ravvisata in
mancanza di una previsione alternativa di tutela  di  un  equilibrato
contemperamento degli interessi in gioco. 
    Nella fattispecie che ci occupa, a seguito dell'introduzione  del
comma 4-bis dell'art. 12 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 602/1973 a seguito dell'art. 3-bis del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215  (c.d.
decreto fiscale), effettivamente la parita' delle  parti  processuali
e'  venuta  meno  in  particolare  per   l'applicazione   retroattiva
riconosciuta alla sentenza n. 26283/2022 delle  SS.UU.:  E'  doveroso
altresi'  soffermarsi  sull'utilizzo  improprio  della   decretazione
d'urgenza ed alla violazione dell'art. 77 della Costituzione, comma 1
e 2. 
    Ebbene la Corte costituzionale con pronunce nn. 288  del  2019  e
186 del 2020  ha  ribadito  che  la  persistenza  (oggettiva)  di  un
problema puo' concretare le ragioni di urgenza e che  ricorrendone  i
presupposti il Governo puo' ricorrere alla decretazione d'urgenza. 
    Nella questione sottoposta allo scrivente Magistrato  le  ragioni
d'urgenza purtroppo non vengono in alcun modo esplicate ed anzi, come
gia' sopra dedotto, nella rubrica dell'art. 1  del  decreto-legge  in
ordine alle «misure urgenti in tema fiscale» manca la  specificazione
di qualsivoglia urgenza di converso la ratio dell'introduzione  della
norma  viene  espressamente  individuato  nella  mera  necessita'  di
arginare  l'eccessivo  numero  di  ricorsi  promossi  nei   confronti
dell'Agenzia delle entrate - Riscossione. 
    E' evidente che l'esigenza della introduzione della  norma  abbia
carattere squisitamente  soggettivo  e  che  vada  a  penalizzare  la
posizione  del  contribuente  a  tutto  appannaggio  dell'ente  della
riscossione. 
    Un ultimo  cenno  va  infine  svolto  in  ordine  alla  efficacia
retroattiva della  norma  introdotta,  efficacia  non  postulata  dal
legislatore ma affibbiatagli dalla Suprema  Corte,  con  la  -  ormai
storica - pronuncia n. 26283/2022. 
    Orbene la  Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  confermato  la
intoccabilita' dell'art. 11 Preleggi ragion per  cui:  La  legge  non
dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. 
    In ambito  tributario  le  leggi  retroattive  emanabili  possono
essere leggi di interpretazione autentica,  o  leggi  innovative  con
efficacia retroattiva in virtu' di una  specifica  regolazione  dello
stesso legislatore. 
    Sul punto la Corte costituzionale nella sentenza n. 66 del  2022,
con riferimento alle disposizioni in materia fiscale  e  finanziaria,
ha ribadito che: Una  volta  precisata  la  natura  innovativa  della
suddetta disposizione, va accertato se  la  prevista  «retroattivita'
trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza [...] e
non  contrasti  con  altri  valori  e  interessi   costituzionalmente
protetti» (sentenza n. 39 del 2021). 
    La norma innovativa censurata, lede la  coerenza  e  la  certezza
dell'ordinamento giuridico (tra le tante,  sentenze  n.  73/2017,  n.
170/2013, n. 78/2012 e n. 209/2010) e tale lesione si traduce in  una
violazione del principio di ragionevolezza (sentenze n.  86/2017,  n.
87/2012 e n. 335/), ragion per cui l'incidente costituzionale e' piu'
che plausibile. 
6. Osservazioni conclusive 
    La tutela anticipatoria concessa e confermata dalle SS.UU. con la
pronuncia n. 19704/2015, a seguito dell'introduzione dell'art. 3-bis,
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e' stata del tutto preclusa per
ovviare alle esigenze dell'Agente per la riscossione  in  recepimento
della proposta "Ruffini" contenuta  nel  documento  conclusivo  della
Commissione interministeriale di riforma del processo tributario. 
    La tutela «anticipata», soluzione adottata dalle SS.UU. del 2015,
soddisfaceva  interessi   meritevoli   ed   anzi   costituzionalmente
necessitati: lo scopo dell'azione era veder  accertata  l'invalidita'
della notifica dell'atto di riscossione (del ruolo e della cartella),
sia per i  vizi  di  notifica  sia  per  consentire  di  eccepire  la
decadenza/prescrizione della pretesa erariale. 
    L'intervento legislativo del 2021,  invece,  ha  riconosciuto  la
meritevolezza di questa tutela «anticipata»  solo  per  taluni  casi,
riservando agli altri casi la strada dell'impugnazione «indiretta» al
fine di censurare l'atto esecutivo successivo viziato  dalla  mancata
notifica dell'atto presupposto, generando cosi' un vuoto di tutela. 
    Ebbene  il  legislatore  della   novella   ha   discrezionalmente
riconosciuto che, a certe condizioni, vi sia un interesse  attuale  e
concreto del contribuente tale da «anticipare» la tutela  dinanzi  ad
atti non notificati, ma lo ha limitato a  quei  soli  «debitori»  che
operino  con  la  pubblica  amministrazione,  vuoi  perche'   debbano
partecipare ad una gara di appalto dalla quale  potrebbero  risultare
esclusi  per  effetto  di  pendenze  fiscali,  vuoi  perche'  debbano
ricevere un pagamento intercorrendo nelle «verifiche» di cui all'art.
48-bis, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602/1973,  vuoi
infine perche' possano perdere un non  meglio  precisato  «beneficio»
nei rapporti con una pubblica amministrazione. 
    Sennonche', situazioni di fatto analoghe ben possono  verificarsi
per quei debitori che  operino  con  controparti  che  non  siano  la
pubblica amministrazione. 
    Quanto alla possibile esclusione  da  un  appalto  pubblico,  una
grave situazione di pendenze fiscali  puo'  determinare  l'esclusione
anche  da  un  qualsiasi  contratto,  anche  di  appalto,  in  regime
privatistico.  L'avvenuta  inclusione  dei  reati  tributati  tra   i
reati-presupposto  del  decreto  legislativo  n.   231/2001   spinge,
infatti, anche i contraenti privati  -  spesso,  le  grandi  societa'
multinazionali - ad  una  attenta  verifica  delle  pendenze  fiscali
proprie delle potenziali controparti, che potrebbero pertanto  essere
escluse da qualsiasi contrattualizzazione. 
    Quanto alle possibili falcidie dei pagamenti da ricevere, non  si
vede anche qui per quale motivo il contribuente  che  abbia  rapporti
solo con  controparti  «private»,  debba  necessariamente  subire  il
pignoramento presso terzi, senza possibilita' di attivarsi  in  tempo
utile per prevenirlo. 
    L'interesse alla preservazione dell'integrita'  patrimoniale  non
puo' dipendere dalla natura del debitore, pubblico o privato che sia. 
    Quanto infine alla possibile perdita di benefici,  anche  qui  le
ipotesi non mancano: si pensi, ad  esempio,  alla  possibile  mancata
concessione, alla riduzione e\o alla revoca di finanziamenti bancari;
oppure agli effetti ostativi dei debiti  fiscali  sulla  circolazione
delle  aziende,   le   cui   vicende   risulterebbero   negativamente
influenzate, in termini di prezzo e/o  di  garanzie,  dalle  pendenze
risultanti dall'estratto di ruolo  o  da  altro  documento  quale  la
certificazione di cui all'art. 14, d.lgs. n. 472/1977. 
    Anche  sul  fronte  penale  potrebbe  sussistere   un   interesse
all'immediata rimozione delle pendenze fiscali, ove si consideri  che
il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento del tributo richiede
un mero  credito  dell'Amministrazione  finanziaria  suscettibile  di
essere azionato coattivamente. 
    Il vuoto di tutela  appare  largamente  piu'  ampio  in  sede  di
ipotesi «fallimentare». 
    La questione sollevata incidentalmente appare  dunque  meritevole
di disamina da parte della Corte costituzionale. 
    In definitiva l'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.
146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 2015  (c.d.  decreto
fiscale), che ha modificato l'art.  12  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 602/1973 introducendo il  comma  4-bis,  potrebbe
tradursi   in   un   vulnus    per    la    tutela    giurisdizionale
costituzionalmente garantita. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli art. 134 della Costituzione e art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Visti gli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta  infondatezza,  solleva,
nei   termini   dinanzi   indicati,   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.
146, convertito dalla legge 17 novembre 2021, n. 2015  (c.d.  decreto
fiscale) che ha modificato l'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973 con l'introduzione del  comma  4-bis,  per  la
violazione degli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Consiglio dei ministri, e  che  sia  anche  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Milano, 1° giugno 2023 
 
                     Il Giudice di pace: Bargero