DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. 147
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, in materia di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature. (23G00155)(GU n.245 del 19-10-2023)
Vigente al: 3-11-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 9 e 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
475 recante «Norme di attuazione dello statuto per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di attivita' sportive e ricreative con
i relativi impianti ed attrezzature» e, in particolare, gli articoli
2 e 3;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i
Ministri per lo sport e i giovani, dell'interno, dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,
n. 475
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1975, n. 475, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I. tiene
conto delle specificita' linguistiche dei territori.
Le specificita' linguistiche dei territori sono altresi' prese in
considerazione dalle federazioni sportive nazionali (FSN), dalle
discipline sportive associate (DSA) e dagli enti di promozione
sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale.
In ragione delle specificita' linguistiche il Verband der
sportvereine südtirol (VSS) e l'Unione delle societa' sportive
altoatesine (USSA) possono essere riconosciuti quali enti di
promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in
possesso degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo.».
2. All'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le funzioni di
controllo degli enti di cui all'articolo 2, quarto comma.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio