DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. 147 

Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige/Südtirol recante modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, in materia di attivita' sportive  e
ricreative con i relativi impianti ed attrezzature. (23G00155) 
(GU n.245 del 19-10-2023)
 
 Vigente al: 3-11-2023  
 

 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 9 e 16; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975,  n.
475 recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  per  la  Regione
Trentino-Alto Adige in materia di attivita' sportive e ricreative con
i relativi impianti ed attrezzature» e, in particolare, gli  articoli
2 e 3; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri per lo sport e  i  giovani,  dell'interno,  dell'economia  e
delle finanze e per la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  1975,
                               n. 475 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
marzo 1975, n. 475, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: 
      «Nella propria articolazione  territoriale  il  C.O.N.I.  tiene
conto delle specificita' linguistiche dei territori. 
    Le specificita' linguistiche dei territori sono altresi' prese in
considerazione dalle  federazioni  sportive  nazionali  (FSN),  dalle
discipline sportive  associate  (DSA)  e  dagli  enti  di  promozione
sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale. 
    In  ragione  delle  specificita'  linguistiche  il  Verband   der
sportvereine  südtirol  (VSS)  e  l'Unione  delle  societa'  sportive
altoatesine  (USSA)  possono  essere  riconosciuti  quali   enti   di
promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in
possesso degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo.». 
  2. All'articolo 3, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le  funzioni  di
controllo degli enti di cui all'articolo 2, quarto comma.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 settembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio