DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2023 

Esame delle leggi delle regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano e delle questioni di legittimita' costituzionale ai  sensi
e   per   gli   effetti   dell'articolo   127   della   Costituzione.
Razionalizzazione dell'attivita' istruttoria del Governo. (23A05960) 
(GU n.250 del 25-10-2023)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                                                 (A tutti i Ministri) 
  Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione, che  prevede  che
«Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne e'  responsabile;  mantiene  l'unita'  di  indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei
Ministri»; 
  Visto l'art. 123, secondo comma, terzo periodo, della Costituzione,
che prevede che «Il  Governo  della  Repubblica  puo'  promuovere  la
questione di  legittimita'  costituzionale  sugli  statuti  regionali
dinanzi alla Corte costituzionale  entro  trenta  giorni  dalla  loro
pubblicazione»; 
  Visto l'art. 127, primo comma, della Costituzione, che prevede  che
«Il Governo,  quando  ritenga  che  una  legge  regionale  ecceda  la
competenza  della  regione,   puo'   promuovere   la   questione   di
legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte  costituzionale  entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione»; 
  Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante «Norme
sui  giudizi  di  legittimita'  costituzionale   e   sulle   garanzie
d'indipendenza della Corte costituzionale»; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante  «Norme
di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti il rapporto tra gli  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento» e, in particolare, l'art. 2; 
  Vista  la  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  recante  «Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2 e 5; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle
funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo  degli   organi   di
Governo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per gli  affari
regionali e le autonomie  e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera g),  che  attribuisce  al  predetto  Ministro,  tra  l'altro,
l'esame delle leggi delle regioni e  delle  province  autonome  e  le
questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per  gli  effetti
dell'art.  127  della   Costituzione,   nonche'   le   questioni   di
legittimita'  costituzionale  sugli  statuti   regionali   ai   sensi
dell'art. 123 della Costituzione; 
  Considerata la consistenza del contenzioso  tra  Stato,  regioni  e
province autonome relativo ai giudizi di legittimita' costituzionale; 
  Considerati i numerosi moniti rivolti dalla Corte costituzionale ai
soggetti istituzionali interessati in favore  della  prevenzione  del
contenzioso  costituzionale,  in   base   al   principio   di   leale
collaborazione  tra  Stato,  regioni  e  province   autonome,   quale
strumento per uno snellimento del predetto contenzioso; 
  Considerati  gli  effetti  positivi  manifestati  dalle  forme   di
collaborazione gia'  intraprese  in  passato  con  le  regioni  e  le
province autonome  per  circoscrivere,  in  particolare,  i  casi  di
ricorso in via principale  del  Governo  avverso  leggi  regionali  e
provinciali; 
  Ritenuto necessario  elaborare  indirizzi  volti  a  consolidare  e
promuovere le predette forme di collaborazione e  a  disciplinare  la
procedura e i tempi di esame delle leggi regionali e  provinciali  da
parte degli organi ministeriali,  anche  al  fine  del  rispetto  dei
termini previsti per  la  proposizione  dell'impugnativa  statale  ai
sensi dell'art. 127 della Costituzione; 
  Sentita l'Avvocatura generale dello Stato; 
  Informata la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nella  seduta
del 12 ottobre 2023; 
  Informato il Consiglio dei ministri nella  seduta  del  23  ottobre
2023; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e   le
autonomie; 
 
                               Adotta: 
 
la presente direttiva in materia di esame delle leggi delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle  questioni  di
legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art.  127
della Costituzione. Razionalizzazione dell'attivita' istruttoria  del
Governo. 
1.  Premessa.  Il  contenzioso  Stato-regioni  davanti   alla   Corte
costituzionale 
  L'art. 127, primo comma,  della  Costituzione  stabilisce  che  «Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la  competenza
della  regione,  puo'  promuovere  la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  entro  sessanta
giorni dalla sua pubblicazione». 
  A questa disciplina, l'art. 2  del  decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 266, «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento», affianca la previsione del  potere  di
impugnazione governativo della legislazione regionale  e  provinciale
che non sia stata adeguata, nel termine di sei mesi  dall'entrata  in
vigore delle norme statali, ai nuovi  principi  e  alle  nuove  norme
costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello stesso statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. 
  L'art. 123, secondo comma, della Costituzione, a sua volta, dispone
che «Il Governo della Repubblica  puo'  promuovere  la  questione  di
legittimita' costituzionale  sugli  statuti  regionali  dinanzi  alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione». 
  L'art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  «Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale», e
l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»,  subordinano  l'impugnativa  governativa
alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
  A oggi, una parte rilevante delle pronunce  rese  ogni  anno  dalla
Corte  costituzionale  e'  riferibile  ai  giudizi  promossi  in  via
principale dallo Stato e dalle regioni e province autonome. 
  Il numero delle decisioni della  Corte  costituzionale  relative  a
tali giudizi si e' attestato nel 2022 intorno al 30% del totale delle
decisioni  dell'anno,  in   lieve   diminuzione   rispetto   all'anno
precedente. 
  Oltre  il  90%  delle  pronunce  rese  dalla  Corte  costituzionale
all'esito di giudizi in via principale riguarda impugnazioni da parte
dello Stato. La maggioranza di queste pronunce  contiene  almeno  una
parte del dispositivo che  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale
della legge regionale o provinciale impugnata,  mentre  le  rimanenti
pronunce dispongono anche la cessazione della materia del  contendere
ovvero l'estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso  da
parte dello Stato. 
  In molteplici occasioni, le regioni e le province autonome abrogano
o modificano le disposizioni oggetto di impugnazione in pendenza  del
giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale;  cio'  non  solo  per
spontanea  iniziativa,  ma  anche,   molto   spesso,   all'esito   di
negoziazioni tra lo Stato  e  la  regione  o  la  provincia  autonoma
interessata. 
  Tale circostanza induce  ragionevolmente  a  ritenere  che,  se  si
creassero  le  condizioni  per  realizzare  un  ancor  piu'  efficace
raccordo, in ossequio al  principio  di  leale  collaborazione,  gia'
prima del decorso del termine per l'impugnazione e,  in  particolare,
se il Governo disponesse di un tempo congruo per interloquire con  la
regione o la provincia autonoma interessata, si potrebbe  ridurre  in
misura  significativa  il  numero  delle  impugnative  proposte.   Il
contenimento dei ricorsi  in  via  principale  ha,  del  resto,  gia'
ispirato  una  direttiva  a   carattere   interno   sul   contenzioso
costituzionale, adottata dal Ministro  pro  tempore  per  gli  affari
regionali e le autonomie locali il 20 giugno 2006. Tale direttiva  ha
infatti promosso la valorizzazione del  momento  collaborativo  e  il
perseguimento di soluzioni conciliative. 
  Occorre rammentare che il Presidente della Corte costituzionale pro
tempore ha piu' volte  invitato  tutti  gli  attori  istituzionali  a
riflettere sulla necessita' di apprestare piu' efficaci meccanismi di
prevenzione e risoluzione dei conflitti. 
  Si ricorda, infine, che un'ulteriore modalita'  di  deflazione  del
contenzioso  gia'  in   uso,   ispirata   al   principio   di   leale
collaborazione, si realizza anche  tramite  tavoli  di  concertazione
preventiva.  Le  amministrazioni  delle  regioni  o  delle   province
autonome possono richiedere al Dipartimento per gli affari  regionali
e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (d'ora  in
avanti, per brevita', Dipartimento) di avviare un  confronto  con  le
amministrazioni statali competenti, prima dell'approvazione di  leggi
regionali o provinciali di particolare complessita' o delicatezza. In
tal  caso,  le   amministrazioni   competenti   sono   invitate   dal
Dipartimento a voler comunicare il  parere  di  competenza  entro  il
termine di volta in volta fissato dal Dipartimento medesimo. 
2. Gli obiettivi della presente direttiva 
  La presente direttiva intende impartire  alla  procedura  di  esame
delle  leggi  regionali  e  provinciali,  da   parte   degli   organi
ministeriali, un'articolazione strutturata entro i  termini  previsti
per la proposizione dell'impugnativa statale. Lo scopo e' duplice: 
    a)  assicurare   un   efficace   esercizio   delle   attribuzioni
costituzionali del Consiglio dei ministri.  Tale  esigenza,  infatti,
rimane frustrata nei casi  in  cui  i  pareri  delle  amministrazioni
centrali recanti proposte di impugnazione siano definite e pervengano
al Dipartimento a ridosso della scadenza del  termine  perentorio  di
sessanta giorni fissato nel richiamato art. 127  della  Costituzione,
impedendo, cosi', al Consiglio dei ministri, titolare del  potere  di
impugnazione,  di  effettuare   una   valutazione   ponderata   delle
questioni; 
    b) creare le condizioni per sciogliere, ove possibile, i dubbi di
legittimita'  costituzionale  delle  leggi  regionali  e  provinciali
attraverso forme di coordinamento tra lo Stato  e  la  regione  o  la
provincia autonoma e, qualora cio' non risulti possibile,  assicurare
un tempo adeguato al fine di consentire un confronto politico con  la
regione o la provincia autonoma interessata. Tale confronto  dovrebbe
mirare a individuare soluzioni conciliative, da concretizzarsi con un
impegno, da parte regionale o provinciale, ad apportare le  modifiche
normative  necessarie  a  ricondurre  la  legislazione  regionale   o
provinciale  a  conformita'  con  il  quadro  costituzionale  con  la
sollecitudine resa indispensabile dall'esigenza di evitare  che,  nel
frattempo, abbiano a prodursi effetti non conformi  con  il  predetto
quadro. L'impegno da  parte  regionale  o  provinciale  ad  apportare
modifiche normative dovrebbe a sua volta fare seguito alla verificata
impraticabilita' di altre soluzioni quali, a titolo  esemplificativo:
interpretazioni adeguatrici  costituzionalmente  conformi;  circolari
interpretative concordate, che  assicurino  un'applicazione  conforme
alle  disposizioni   costituzionali;   prevalenza   di   disposizioni
dell'Unione europea,  tali  da  rendere  irrilevante  il  contenzioso
costituzionale. 
  In prospettiva, la  razionalizzazione  dell'attivita'  ministeriale
introdotta   dalla   presente   direttiva   dovrebbe   produrre   una
significativa riduzione del contenzioso costituzionale e, per i  casi
in cui il Consiglio dei ministri valuti comunque necessario procedere
all'impugnazione  della  legge  regionale,  dovrebbe,   innanzitutto,
consentire che la relazione deliberata dal Consiglio dei ministri per
l'individuazione delle norme regionali o  provinciali  da  impugnare,
dei  parametri  costituzionali  violati  e  delle   eventuali   norme
interposte contenga tutti gli elementi  necessari  alla  proposizione
del ricorso da parte dell'Avvocatura generale  dello  Stato,  si'  da
soddisfare pienamente i requisiti di ammissibilita' dello  stesso  in
base alla ormai consolidata giurisprudenza costituzionale. 
3. La razionalizzazione della fase pre-contenziosa 
  Per conseguire gli obiettivi sopra illustrati,  risulta  necessario
delineare  la  procedura  di  valutazione  delle  leggi  regionali  e
provinciali, ripartendo l'attivita' istruttoria di  competenza  delle
amministrazioni centrali  in  modo  che  sia  rispettato  il  termine
perentorio di sessanta giorni previsto per  l'eventuale  impugnazione
dinanzi alla Corte costituzionale. 
  Innanzitutto, si  rende  necessario  che  i  pareri  di  competenza
richiesti  dal   Dipartimento   alle   amministrazioni,   nell'ambito
dell'attivita' istruttoria e di coordinamento allo stesso attribuita,
siano resi entro precise scadenze. 
  A tal fine, ciascun Ministro e' invitato a individuare un referente
unico, incaricato di interloquire con  gli  uffici  del  Dipartimento
nella fase di valutazione  dei  profili  di  costituzionalita'  e  di
negoziazione  delle  possibili  modifiche  degli   atti   legislativi
regionali,  nonche'  a  comunicare  tempestivamente  al  Dipartimento
eventuali variazioni sopravvenute, conseguenti ad avvicendamenti o  a
modifiche del proprio assetto organizzativo. 
  Gli  obiettivi  di  razionalizzazione   previsti   dalla   presente
direttiva si ottengono mediante il rispetto delle previsioni e  delle
tempistiche dettate nel seguente iter procedurale: 
    a) le leggi  regionali,  non  appena  pubblicate  nei  rispettivi
Bollettini Ufficiali regionali,  sono  trasmesse  senza  indugio  dal
Dipartimento a tutti gli uffici e settori legislativi dei  rispettivi
Ministri, per le valutazioni di competenza; 
    b) gli uffici interpellati, ciascuno per  quanto  di  competenza,
fanno pervenire  al  Dipartimento  apposite  note  recanti  i  propri
pareri, con le eventuali  proposte  di  impugnazione  contenenti  gli
elementi   identificativi    della    questione    di    legittimita'
costituzionale di cui al paragrafo n. 4, lettera  a)  della  presente
direttiva. In ogni caso e, dunque, anche  nel  caso  in  cui  non  si
ravvisino censure di legittimita' costituzionale, tali pareri debbono
pervenire entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione delle leggi regionali o provinciali, salvo  il  diverso
termine indicato dal Dipartimento nella diramazione delle stesse.  Il
mancato riscontro alla richiesta di parere entro i  predetti  termini
e' da considerarsi  come  assenza  di  osservazioni  da  parte  delle
amministrazioni interpellate; 
    c) a fronte di pareri che evidenzino elementi di contrasto di una
legge  regionale   o   provinciale   con   i   pertinenti   parametri
costituzionali, il Dipartimento avvia, con massima tempestivita',  il
confronto  con  la  regione  o  la  provincia  autonoma  interessata,
trasmettendo i  pareri  e  formulando  le  richieste  di  chiarimento
necessarie.  Il  Dipartimento,  conseguentemente,   valuta   con   le
amministrazioni competenti le controdeduzioni fatte  pervenire  dalla
regione o provincia autonoma e provvede a comunicare  tempestivamente
all'Avvocatura  generale  dello  Stato  le  disposizioni  oggetto  di
possibile impugnazione, con l'indicazione dei relativi parametri; 
    d) ogni proposta di impugnazione (completa di tutti gli  elementi
indicati  nel  paragrafo  4)  o  di  non  impugnazione,  della  legge
regionale o provinciale e' sottoposta  all'esame  del  Consiglio  dei
ministri, di norma, almeno sette  giorni  prima  della  scadenza  del
termine di cui all'art. 127 della Costituzione. Di norma, la proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie  e'  inviata  il
giorno precedente allo svolgimento della riunione del  Consiglio  dei
ministri; 
    e) qualora la regione o la provincia autonoma interessata si  sia
impegnata, in conformita' al rispettivo ordinamento,  all'abrogazione
o  alla  modifica   delle   disposizioni   legislative,   considerata
dall'amministrazione competente necessaria per superare le censure di
legittimita' costituzionale, la proposta di non  impugnazione  basata
sull'impegno  assunto  e'  sottoposta  all'esame  del  Consiglio  dei
ministri. Nelle more dell'eventuale adozione di un accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'art.  4  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo  alle  modalita'
per l'assunzione dell'impegno da parte delle regioni e delle province
autonome, si continuano a prendere in considerazione, di  norma,  gli
impegni sottoscritti per ciascun  ente  territoriale  dal  rispettivo
Presidente della Giunta. 
4. Requisiti delle note ministeriali recanti proposte di impugnazione 
  Qualora gli uffici competenti ravvisino, nelle  leggi  regionali  e
provinciali esaminate, censure di  legittimita'  costituzionale,  non
ritenendo possibile fornire  una  interpretazione  orientata  secondo
Costituzione, le note allo scopo  trasmesse  al  Dipartimento  devono
avere i seguenti contenuti: 
a)  gli  elementi  che  identificano  la  questione  di  legittimita'
costituzionale che si propone di sollevare. 
  Ai sensi dell'art. 34 della legge n. 87 del 1953, che disciplina lo
svolgimento  dei  giudizi  in  via  di  azione  innanzi  al   Giudice
costituzionale, i ricorsi che promuovono le questioni di legittimita'
costituzionale devono  contenere,  a  pena  di  inammissibilita',  le
indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23 della stessa legge  n.
87 del 1953. 
  La giurisprudenza costituzionale ha costantemente statuito  che  il
ricorso  in  via  principale  deve   «individuare   le   disposizioni
impugnate», «identificare esattamente la questione nei  suoi  termini
normativi,  indicando  le  norme  costituzionali  (ed   eventualmente
interposte) e ordinarie» delle  quali  si  lamenta  la  violazione  e
presentare «una motivazione che non sia meramente  assertiva,  e  che
contenga una specifica e congrua indicazione  delle  ragioni  per  le
quali vi sarebbe  il  contrasto  con  i  parametri  evocati,  dovendo
contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito  a  sostegno
delle censure» (tra le molte, sentenze n. 42 del 2021 e  n.  286  del
2019). 
  La Corte costituzionale ha chiarito che tutti gli  elementi  devono
essere contenuti, a pena di inammissibilita'  della  questione,  gia'
nella relazione ministeriale allegata alla delibera del Consiglio dei
ministri  che  promuove  l'impugnativa  della   legge   regionale   o
provinciale (tra le molte, sentenza n. 177 del 2020). 
  Allo scopo di facilitare la predisposizione di tale relazione e  al
fine di evitare eventuali pronunce  di  inammissibilita'  nell'ambito
del giudizio promosso dinanzi alla Corte costituzionale, e'  pertanto
necessario  che  le  proposte  di  impugnazione  con  le   quali   le
amministrazioni interessate formulano le  valutazioni  di  competenza
sulle leggi regionali o provinciali che ritengano  in  contrasto  con
parametri  costituzionali  rechino   sempre   indicazione   espressa,
esaustiva e circostanziata, dei seguenti elementi: 
    1) la disposizione regionale o provinciale oggetto di proposta di
impugnazione,  con  la  puntuale   individuazione   dell'articolo   o
partizione interna all'articolo che si ritenga lesiva  dei  parametri
costituzionali; 
    2)  le  disposizioni  costituzionali   e   quelle   eventualmente
interposte (vale a dire ogni disposizione di rango sub-costituzionale
integrativa di previsioni costituzionali), che si assumono lese dalle
disposizioni della legge regionale o provinciale di  cui  si  propone
l'impugnazione e, inoltre, una ricostruzione del quadro  normativo  e
giurisprudenziale  di  riferimento  nel  settore  interessato   dalle
disposizioni regionali oggetto di censura. Per le leggi delle regioni
a statuto speciale e  delle  province  autonome,  in  relazione  alle
specifiche competenze  legislative  alle  stesse  riconosciute  dagli
statuti speciali, e' necessario indicare  puntualmente  le  eventuali
disposizioni statutarie che si ritengono violate e tenere conto anche
di quanto disposto  dalla  «clausola  di  maggior  favore»  contenuta
nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
    3) i motivi dell'impugnazione consistenti, per ogni  disposizione
regionale o provinciale ritenuta  incostituzionale,  in  un'adeguata,
puntuale, ma  sintetica  argomentazione  di  merito  a  sostegno  del
ricorso, da  riferire  a  ciascun  parametro  costituzionale  che  si
ritiene  violato;  e'  invece  da  evitare  qualsiasi  argomentazione
apodittica. 
  E'  altresi'  richiesto  alle  amministrazioni  di   indicare   gli
eventuali precedenti nella giurisprudenza costituzionale  relativi  a
fattispecie  analoghe  a  quelle  disciplinate   dalle   disposizioni
impugnate e le ragioni per le  quali  le  amministrazioni  competenti
ritengono di proporre o meno l'impugnazione in presenza di diverse  e
consolidate indicazioni giurisprudenziali. 
  Le proposte di impugnazione formulate da  ciascuna  amministrazione
sugli aspetti di rispettiva competenza devono  essere  sempre  dotate
del carattere dell'«autosufficienza»: devono  quindi  presentare  gli
elementi   essenziali   e    sufficienti    per    la    proposizione
dell'impugnativa, nei termini sopra indicati. 
  Si ritiene utile, infine, precisare che nelle predette proposte  di
impugnazione  non   devono,   in   alcun   modo,   essere   contenute
considerazioni  relative  all'opportunita'   politica   della   legge
regionale, ne' al contrasto con disposizioni statali inidonee a porsi
a parametro  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via
principale.  Non  saranno,  pertanto,  prese  in  considerazione   le
osservazioni prive di rilievo costituzionale, ma soltanto le  censure
di legittimita'  costituzionale  espresse  in  conformita'  a  quanto
indicato ai numeri 1, 2 e 3. In caso di censure non conformi a quanto
indicato  nella  presente  lettera  a),   il   Dipartimento   segnala
sollecitamente  la  carenza   riscontrata   all'ufficio   o   settore
legislativo interessato che fornira' le necessarie modifiche  con  la
massima sollecitudine e, comunque, entro il termine di volta in volta
fissato dallo stesso Dipartimento. 
b) l'indicazione di soluzioni legislative idonee a fare  venire  meno
le censure di costituzionalita' rappresentate. 
  Per consentire al Governo di impostare  nel  modo  piu'  celere  ed
efficace il confronto con la regione  o  con  la  provincia  autonoma
interessata, si raccomanda che le  note  ministeriali  rechino -  ove
possibile - in un paragrafo finale, il suggerimento  alla  regione  o
alla provincia autonoma, nello spirito di  leale  collaborazione,  di
una o piu' modifiche  legislative,  idonee  a  fare  venire  meno  le
censure di costituzionalita'. 
5. Il monitoraggio degli impegni assunti  e  le  rinunce  ai  ricorsi
pendenti 
  Nei  casi  in  cui   il   Consiglio   dei   ministri,   in   virtu'
dell'assunzione di un impegno da parte  regionale  o  provinciale  ad
approvare i necessari interventi legislativi, abbia deliberato di non
impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la normativa regionale  o
provinciale di interesse, il Dipartimento acquisisce aggiornamenti in
merito dalle regioni e province autonome. Sulla base di tali dati, il
Ministro per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  con  cadenza
semestrale, riferisce  al  Consiglio  dei  ministri  sullo  stato  di
attuazione degli impegni  assunti  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome. 
  Qualora, invece, il Consiglio  dei  ministri  abbia  deliberato  di
sollevare la questione di  legittimita'  costituzionale  della  legge
regionale o provinciale e, successivamente, le disposizioni censurate
siano state modificate, il Dipartimento chiede alla  regione  o  alla
provincia  autonoma   una   dichiarazione   relativa   alla   mancata
applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate e agli uffici
e settori legislativi  dei  Ministri  di  volere  fare  conoscere  il
proprio parere circa la possibilita' di procedere alla  rinuncia  del
ricorso pendente, con celerita' e,  comunque,  entro  il  termine  di
volta in volta indicato, al  fine  di  evitare  che  la  rinuncia  al
ricorso sia proposta nell'imminenza della data fissata per l'udienza. 
  Si confida nella puntuale osservanza della presente direttiva. 
  La presente direttiva sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' sui siti web  istituzionali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro per  gli  affari
regionali e le autonomie. 
    Roma, 23 ottobre 2023 
 
                     Il Presidente del Consiglio dei ministri: Meloni