AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Azitromicina Altan» (23A06101) 
(GU n.263 del 10-11-2023)

 
         Estratto determina n. 672/2023 del 30 ottobre 2023 
 
    Medicinale: AZITROMICINA ALTAN. 
    Titolare A.I.C.: Altan Pharmaceuticals S.A. 
    Confezione: «500  mg  polvere  per  soluzione  per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050583018 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: Azitromicina. 
    Officine di produzione responsabili del rilascio dei lotti: 
      Altan Pharmaceuticals, S.A. - Poligono  Industrial  de  Bernedo
s/n - 01118-Bernedo (Alava), Spagna; 
      Altan Pharmaceuticals, S.A. - Avda. Constitucion n 198  -  199,
Poligono Industrial Monte Boyal  -  45950  -  Casarrubios  del  Monte
(Toledo), Spagna. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Azitromicina Altan» 500 mg polvere per soluzione  per  infusione
e' indicata per il trattamento delle seguenti  infezioni  causata  da
microrganismi sensibili negli adulti (vedere  paragrafo  4.2,  4.4  e
5.1): 
      polmonite acquisita in comunita' (CAN); 
      malattia infiammatoria pelvica (PID) quando  altri  antibiotici
comunemente usati sono considerati inadeguati. 
    Le raccomandazioni ufficiali riguardanti un  uso  corretto  degli
agenti antibatterici devono essere prese in considerazione. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «500  mg  polvere  per  soluzione  per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050583018 (in base 10)  -  classe  di
rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA  esclusa):  euro  7,16  -
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,82. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge  5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Azitromicina Altan» (azitromicina)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Azitromicina  Altan»  (azitromicina)  e'  la  seguente:   medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                 Rapporti periodici di aggiornamento 
                       sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.