LEGGE 20 ottobre 2023, n. 158
Istituzione del Museo della Shoah in Roma. (23G00166)(GU n.266 del 14-11-2023)
Vigente al: 29-11-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il «Museo della Shoah» con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla «Fondazione Museo della Shoah» in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo della Shoah. 3. La Fondazione Museo della Shoah e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Tale attivita' e' svolta dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4. Per la realizzazione e il funzionamento del Museo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle spese necessarie alla realizzazione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura; b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 ottobre 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Sangiuliano, Ministro della cultura Visto, il Guardasigilli: Nordio