LEGGE 20 ottobre 2023, n. 158 

Istituzione del Museo della Shoah in Roma. (23G00166) 
(GU n.266 del 14-11-2023)
 
 Vigente al: 29-11-2023  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di concorrere a mantenere viva  e  presente  la  memoria
della tragedia della Shoah e realizzare il «Museo  della  Shoah»  con
sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa  alla  «Fondazione
Museo della Shoah» in Roma, ai sensi degli articoli  112  e  113  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione
Museo della Shoah. 
  3. La Fondazione Museo della Shoah e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero della cultura secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente. Tale attivita' e' svolta dal predetto Ministero  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4. Per la realizzazione e il funzionamento  del  Museo  di  cui  al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023,
di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2026.  Ai
relativi oneri si provvede: 
    a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di  euro
per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle
spese   necessarie   alla   realizzazione   del    Museo,    mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura; 
    b) quanto  a  50.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
finalizzati al sostegno delle spese necessarie per  il  funzionamento
del Museo, mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 20 ottobre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Sangiuliano, Ministro della cultura 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio