LEGGE 20 ottobre 2023, n. 158
Istituzione del Museo della Shoah in Roma. (23G00166)(GU n.266 del 14-11-2023)
Vigente al: 29-11-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria
della tragedia della Shoah e realizzare il «Museo della Shoah» con
sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla «Fondazione
Museo della Shoah» in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione
Museo della Shoah.
3. La Fondazione Museo della Shoah e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero della cultura secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente. Tale attivita' e' svolta dal predetto Ministero nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
4. Per la realizzazione e il funzionamento del Museo di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023,
di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai
relativi oneri si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro
per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle
spese necessarie alla realizzazione del Museo, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura;
b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento
del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Sangiuliano, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: Nordio