DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2023 

Autorizzazione  ad  avviare,  per  gli  anni  scolastici   2023/2024,
2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura  di  complessivi
979 posti di dirigente scolastico. (23A06375) 
(GU n.271 del 20-11-2023)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»,  e,  in  particolare,
l'art.  1  che,   nel   sopprimere   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'   e   della   ricerca,   istituisce   il   Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero  dell'istruzione  assume  la  denominazione  di   Ministero
dell'istruzione e del merito; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 29 relativo  al
reclutamento dei  dirigenti  scolastici,  che  si  realizza  mediante
concorso selettivo per titoli ed esami, per tutti i posti vacanti nel
triennio, fermo restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge  27  dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento  concernente   la   definizione   delle   modalita'   di
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli  della
dirigenza scolastica, ai sensi dell'art. 29 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», e,  in  particolare,  l'art.  64  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria»,  e,  in
particolare,  l'art.  19  che  reca  disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», che, al comma  557  dell'art.
1, apporta modificazioni al citato art. 19 del  decreto-legge  n.  98
del 2011, introducendo i  commi  5-quater,  5-quinquies  e  5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; 
  Visto il comma 978 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, per gli anni  scolastici
2021/2022,  2022/2023  e  2023/2024,  alle  istituzioni   scolastiche
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a  500  unita',
ridotto fino a 300 unita' per le istituzioni  situate  nelle  piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate  da
specificita' linguistiche, non  possono  essere  assegnati  dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e,  in  particolare,
l'art. 19-quater in materia di mobilita' straordinaria dei  dirigenti
scolastici; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'art. 47, relativo  a  misure
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui
e' titolare il  Ministero  dell'istruzione  che,  nel  modificare  il
predetto  comma  978  dell'art.  1  della  legge  n.  178  del  2020,
introduce, al comma 8, misure in materia sia di mobilita' regionali e
interregionali che di  conferimento  di  ulteriori  incarichi  per  i
dirigenti scolastici; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  24  febbraio  2023,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi»,  e,  in
particolare, i commi  dall'11-quinquies  all'11-octies  dell'art.  5,
concernenti,  tra  l'altro,  la  validita'  della   graduatoria   del
corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G.  del  MIUR
n. 1259 del 23 novembre  2017,  e  la  previsione  di  una  procedura
riservata ai partecipanti al predetto  concorso  con  un  contenzioso
pendente; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e,  in  particolare,
l'art. 5 che, al comma 20-bis, novella il predetto art. 19-quater del
decreto-legge  n.  4  del  2022,  e,  al  comma  20-ter,  prevede  la
reintegrazione nel posto di lavoro dei destinatari dei  provvedimenti
di revoca della nomina o di risoluzione del  contratto,  adottati  in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025», e, in particolare, il comma 6-ter dell'art. 20 che modifica il
sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 198 del 2022,  innovando  il
comma 11-quinquies e aggiungendo i commi 11-decies e 11-undecies; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni», e, in particolare, l'art. 14, comma 7, il  quale  dispone,
tra l'altro, che ai fini del conseguimento della pensione  anticipata
per il  personale  del  comparto  scuola  ed  AFAM  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 2 marzo
2023, prot. n. 28204,  con  la  quale  e'  richiesta,  per  gli  anni
scolastici 2023/2024,  2024/2025  e  2025/2026,  l'autorizzazione  ad
avviare le procedure per il  reclutamento  di  complessivi  n.  1.140
dirigenti scolastici, di cui almeno n. 684 destinati  alla  procedura
ordinaria e fino a n. 456 destinati alla procedura riservata  di  cui
al citato decreto-legge n. 198 del 2022; 
  Preso atto che con la stessa nota del 2 marzo 2023, prot. n. 28204,
con riferimento al triennio scolastico dal  2023/2024  al  2025/2026,
viene comunicato che il numero dei posti vacanti e disponibili per il
personale con qualifica di dirigente  scolastico  e'  stimato  in  n.
1.399 unita' e viene specificato che le cessazioni dal  servizio  che
si prevede si verifichino sono stimate in n. 1.423 unita', di cui  n.
477 al 31 agosto 2023, n. 470 al 31 agosto 2024 e n. 476 al 31 agosto
2025; 
  Considerato che con la predetta nota del 2  marzo  2023,  prot.  n.
28204,  viene  anche  comunicato  che  il  numero  delle  istituzioni
scolastiche  da  coprire  con  incarico  a  tempo  indeterminato   ai
dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento ammonta a  n.
7.519  per  l'anno  scolastico  2023/2024,  a  n.  7.461  per  l'anno
scolastico 2024/2025 e a n. 7.401 per l'anno scolastico  2025/2026  e
che, pertanto, la riforma del dimensionamento di cui al  citato  art.
1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 comportera', per  gli  anni
scolastici 2024/2025 e 2025/2026, una riduzione di n. 118 istituzioni
scolastiche; 
  Preso atto che nella piu' volte richiamata nota del 2  marzo  2023,
prot. n. 28204, viene, altresi', specificato che il contingente di n.
1.140 posti, per il  quale  si  richiede  l'autorizzazione  a  indire
procedure, e' stato calcolato partendo dal  fabbisogno  triennale  di
organico di n. 1.399 posti di dirigente scolastico,  al  quale  vanno
sottratti n. 166 posti  destinati  alle  immissioni  in  ruolo  degli
idonei ancora in  graduatoria  del  concorso  nazionale  bandito  con
D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259,  n.  44  posti  destinati  alle
immissioni in ruolo degli idonei del concorso bandito con  D.D.G.  13
luglio 2011, nonche', in via prudenziale, n. 49 posti autorizzati  ed
accantonati   in   attesa   della    definizione    di    contenzioso
giurisdizionale; 
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi  del
lavoro pubblico del 20 giugno 2023, prot. n.  180287,  trasmessa  con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 28 giugno  2023,  prot.
n. 27153, con la  quale,  nell'esprimere  considerazioni  in  merito,
vengono richiesti  ulteriori  elementi  utili  alla  definizione  del
contingente di dirigenti scolastici  per  i  quali  dare  avvio  alle
procedure di reclutamento; 
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi  del
lavoro pubblico del 4 agosto 2023, prot.  n.  213433,  trasmessa  con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 9 agosto 2023, prot. n.
34601, con la quale si comunica, con le  precisazioni  ivi  indicate,
l'assenso all'autorizzazione all'avvio di procedure  di  reclutamento
nel limite di n. 979 unita' di dirigente scolastico, da ripartire  in
base alle percentuali  previste  dalla  legge  tra  la  procedura  di
reclutamento  ordinaria  per  titoli  ed  esami  e  la  procedura  di
reclutamento riservata; 
  Ritenuto di poter autorizzare il Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, per gli anni scolastici  2023/2024,  2024/2025  e  2025/2026,
all'avvio  di  procedure  volte   al   successivo   reclutamento   di
complessivi n. 979 dirigenti scolastici, da ripartire  in  base  alle
percentuali previste dalla legge tra  la  procedura  di  reclutamento
ordinaria  per  titoli  ed  esami  e  la  procedura  di  reclutamento
riservata; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito  e'  autorizzato,  per
gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ad  avviare  le
procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti  di  dirigente
scolastico, da ripartire in  base  alle  percentuali  previste  dalla
legge tra la procedura di  reclutamento  ordinaria  ex  art.  29  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e la  procedura  di  reclutamento
riservata prevista dall'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14. 
  2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano
ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  nell'ambito  dei  posti
effettivamente vacanti e disponibili. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 3 ottobre 2023 
 
                                         p. Il Presidente             
                                     del Consiglio dei ministri       
                                     Il Ministro per la pubblica      
                                          amministrazione             
                                             Zangrillo                
 
  Il Ministro dell'economia                                           
     e delle finanze                                                  
       Giorgetti                                                      

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2839