MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 20 novembre 2023, n. 298 

Procedure per l'affidamento ex  art.  50  del  d.lgs.  n.  36/2023  -
Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilita'  di  ricorrere
alle procedure ordinarie. (23A06503) 
(GU n.274 del 23-11-2023)
 
 Vigente al: 23-11-2023  
 

 
  La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in  merito
alla portata normativa delle disposizioni  di  cui  all'art.  50  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  recante  il  «Codice  dei
contratti pubblici», che disciplinano le procedure per  l'affidamento
dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
inferiore alle soglie definite dall'art. 14 del medesimo decreto. 
  In particolare, l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo  n.  36
del 2023 prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli  articoli  62
(in materia di aggregazioni e centralizzazione delle  committenze)  e
63 (in materia di centralizzazione delle stazioni appaltanti e  delle
centrali  di  committenza),   le   stazioni   appaltanti   «procedono
all'affidamento dei contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
importo inferiore alle soglie di cui  all'art.  14  con  le  seguenti
modalita': a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a
150.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori  economici,
assicurando che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate
esperienze  pregresse   idonee   all'esecuzione   delle   prestazioni
contrattuali anche individuati tra gli iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti dalla  stazione  appaltante;  b)  affidamento  diretto  dei
servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria   e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a
140.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori  economici,
assicurando che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate
esperienze  pregresse   idonee   all'esecuzione   delle   prestazioni
contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in  elenchi  o  albi
istituiti dalla stazione appaltante;  c)  procedura  negoziata  senza
bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in  base  a  indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori economici,  per  i  lavori  di  importo  pari  o
superiore a 150.000  euro  e  inferiore  a  1  milione  di  euro;  d)
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di
mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  per  lavori  di
importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino  alle  soglie  di
cui all'art. 14, salva la possibilita' di ricorrere alle procedure di
scelta del contraente di cui alla Parte IV  del  presente  Libro;  e)
procedura negoziata  senza  bando,  previa  consultazione  di  almeno
cinque operatori economici, ove esistenti,  individuati  in  base  ad
indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  per
l'affidamento di servizi e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di  importo
pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie  di  cui  all'art.
14». 
  Attraverso  tali  disposizioni,  il  nuovo  Codice  dei   contratti
pubblici ha inteso, in continuita' con le semplificazioni  introdotte
dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie
di affidamenti al di sotto  delle  quali  possono  essere  utilizzate
procedure ritenute idonee a soddisfare le  esigenze  di  celerita'  e
semplificazione  nella  selezione  dell'operatore  economico,   fermi
restando i principi fondamentali del Codice. 
  Queste disposizioni costituiscono applicazione  del  principio  del
risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro,  alle
stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato
dell'affidamento del contratto con  la  massima  tempestivita'.  Tale
principio costituisce peraltro attuazione nel settore  dei  contratti
pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di
efficienza,   efficacia   ed   economicita'.   Esso   e'   perseguito
nell'interesse  della  comunita'  e  per  il   raggiungimento   degli
obiettivi dell'Unione europea. 
  Al contempo, viene fatta salva la possibilita'  di  ricorrere  alle
procedure ordinarie. Pertanto, va ribadito che l'art.  48,  comma  1,
del  Codice,  sulla  disciplina  comune  applicabile   ai   contratti
sotto-soglia, richiama accanto al principio  del  risultato  tutti  i
principi contenuti nel titolo I della Parte I  del  Primo  Libro  del
Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso  al
mercato degli  operatori  economici  nel  rispetto  dei  principi  di
concorrenza, di imparzialita', di non discriminazione, di pubblicita'
e trasparenza, di proporzionalita' e il principio della fiducia,  che
valorizza  l'iniziativa  e  l'autonomia  decisionale  dei  funzionari
pubblici. 
  Tale richiamo conferma che le procedure  del  sotto-soglia  saranno
interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo,  del  principio
del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I,  Primo
Libro del Codice e dei principi generali dell'ordinamento  attraverso
le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza. 
  In  considerazione  di  quanto  esposto,  si   ribadisce   che   le
disposizioni contenute nell'art. 50 del Codice vanno interpretate  ed
applicate nel solco dei principi e delle regole  della  normativa  di
settore dell'Unione europea, che in particolare  richiama  gli  Stati
membri  a  prevedere   la   possibilita'   per   le   amministrazioni
aggiudicatrici  di  applicare  procedure  aperte  o  ristrette,  come
disposto dalla direttiva 2014/24/UE. 
  La presente circolare reca indirizzi interpretativi  condivisi  con
la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri -  Dipartimento  per  gli
affari giuridici e legislativi. 
    Roma, 20 novembre 2023 
 
                                                 Il Ministro: Salvini