N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 novembre 2023
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 20 novembre 2023 (del Tribunale di Milano). Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di C. F., all'epoca dei fatti deputato, per le opinioni espresse su un social network - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati. - Deliberazione della Camera dei deputati del 18 gennaio 2023 (doc. IV-ter, n. 11-A).(GU n.48 del 29-11-2023 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato (sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati) ex art. 37, legge n. 87/1953 nel procedimento penale iscritto ai numeri 28200/20 R.G.N.R. e 3724/23 (gia' 4978/22) R.G.T., pendente nei confronti di: Carlo Fidanza (libero - assente), nato in San Benedetto del Tronto (AP) il 21 settembre 1976, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Claudio Acampora del foro di Milano; imputato del delitto p. e p. dall'art. 595, comma 3 del codice penale perche', comunicando con piu' persone attraverso la pubblicazione di un post sul social network «Facebook» in riferimento alla mostra «Porno per bambini» che si sarebbe dovuta tenere presso Santeria Toscana 31 (gia' Santeria Social Club), offendeva la reputazione del locale affermando «Siamo qui a Milano, in viale Toscana davanti a Santeria Social Club, locali dati in concessione al Comune di Milano dove il 13 dicembre si sarebbe dovuta aprire questa fantastica mostra: "porno per bambini". Una mostra che, con immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigui, non avrebbe fatto altro che legittimare la pedopornografia. Non ci fermiamo qua! Chiediamo di vigilare su quello che viene svolto nei locali che da in concessione, ma soprattutto vogliamo difendere i bambini e la loro innocenza da questi pazzi che la vogliono violare». Commesso in data 2 dicembre 2018. Fatto Con decreto ex art. 552 del codice di procedura penale emesso il 17 maggio 2021, Carlo Fidanza (unitamente ad altri) veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Milano per rispondere del reato di cui all'art. 595, comma 3 del codice penale, cosi' come meglio specificato nel relativo capo d'imputazione. All'udienza del 18 luglio 2022, il difensore di Carlo Fidanza - all'epoca dei fatti deputato - chiedeva emettersi sentenza immediata di assoluzione, ex articoli 129, comma 2 del codice di procedura penale e 68, comma 1 della Costituzione, per insindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Il Tribunale, ritenendo insussistenti i presupposti per invocare la causa di non punibilita', trasmetteva copia degli atti processuali alla Camera dei deputati del Parlamento italiano, ai sensi degli articoli 3, commi 4 e 5, e 5 della legge n. 140/2003. La giunta per le autorizzazioni parlamentari, all'esito della seduta del 21 dicembre 2022, proponeva all'assemblea di riconoscere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 68 della Costituzione, trasmettendo il proprio parere. Il 18 gennaio 2023 la Camera dei deputati accoglieva la proposta della giunta, deliberando che «i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale n. 28200/20 RGNR (n. 4978/22 RG TRIB) nei confronti dell'on. Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione». La predetta decisione preclude al Tribunale di Milano di esaminare nel merito il tenore della condotta ascritta all'onorevole Fidanza e di valutarne l'eventuale rilevanza penale. Tuttavia, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale (ribadito anche recentemente, cfr. Corte costituzionale del 18 ottobre 2022, n. 241) quello secondo cui il sindacato sulla rilevanza penale delle dichiarazioni espresse da un parlamentare puo' essere sottratto all'autorita' giudiziaria soltanto in costanza di un nesso funzionale tra le predette e specifici atti compiuti nell'esercizio delle funzioni pubbliche esercitate. L'eventuale assenza di tale nesso determina l'illegittimita' della delibera parlamentare e la conseguente necessita', per il Tribunale, di sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, per ottenere l'annullamento dell'atto ostativo. Le dichiarazioni del deputato Carlo Fidanza, confluite all'interno di un video da lui stesso girato e poi diffuso sul proprio profilo ufficiale Facebook (Fratelli d'Italia Camera e' con Carlo Fidanza), rientrano tra quelle rese extra moenia, non punibili ex art. 68 della Costituzione soltanto laddove presentino una sostanziale coincidenza con opinioni espresse in sede istituzionale e siano, altresi', cronologicamente successive a queste ultime, «di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non e' a tal fine sufficiente ne' la comunanza di argomento, ne' la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono state pronunciate» (cfr., da ultimo, Cassazione Pen., Sez. V, 7 maggio 2019, n. 32862, laddove la Suprema Corte, in applicazione del principio, riteneva immune da censure la decisione che aveva escluso il collegamento funzionale dell'invettiva a sfondo discriminatorio contro la comunita' Rom, pronunciata dal ricorrente nel contesto di una trasmissione radiofonica, con precedenti interventi istituzionali nei quali egli aveva preso parte al dibattito parlamentare sull'inclusione dei cittadini di etnia Rom, manifestando, in toni assolutamente continenti, le proprie preoccupazioni sul piano della sicurezza). La giunta per le autorizzazioni riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'insindacabilita' delle opinioni espresse dall'onorevole Fidanza, in quanto lo stesso parlamentare avrebbe presentato, due giorni dopo avere pubblicato il video incriminato, un'interrogazione parlamentare (n. 4-01794 del 5 dicembre 2018) indirizzata al Ministero per la famiglia e le disabilita', del medesimo tenore delle dichiarazioni confluite nel video. Aggiungeva la giunta che proprio Carlo Fidanza si era reso promotore di plurime iniziative legislative in tema di tutela dei minori, tra cui il disegno di legge n. 305, presentato in data 23 marzo 2018, laddove, in estrema sintesi, proponeva l'adozione di misure piu' severe contro la pedofilia e la pedopornografia. Tanto premesso, deve ribadirsi come, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il contenuto delle dichiarazioni extra moenia deve riprodurre, quantomeno nella sostanza, quello di un atto tipico compiuto dal parlamentare prima (e non dopo, foss'anche di uno o due giorni) delle esternazioni incriminate. D'altra parte, se cosi' non fosse, si finirebbe per legittimare pretestuose iniziative istituzionali attuate ex post al solo fine di giustificare precedenti condotte potenzialmente diffamatorie. Ebbene, nel caso di specie e' la giunta parlamentare stessa a menzionare un'interrogazione successiva al video, caricato su Facebook il 3 dicembre 2018, quale atto tipico riproducente le esternazioni rese extra moenia dall'onorevole Fidanza, richiamando precedenti giurisprudenziali datati (del 2000 e del 2001) e abbondantemente superati dall'elaborazione successiva, secondo cui «non possono avere rilievo (...) gli atti parlamentari posteriori alla dichiarazione reputata insindacabile, perche', per definizione, quest'ultima non puo' essere divulgativa dei primi» (cfr., ex multis, sentenza Corte costituzionale n. 55/2014, richiamata dalla recente Corte costituzionale n. 241/2022). A cio' si aggiunga che, anche per quanto riguarda i contenuti, l'interrogazione parlamentare era ben piu' mite, nei toni, del video caricato due giorni prima. Infatti, in luogo dell'esplicita accusa - rivolta sia agli organizzatori della mostra, sia all'autore delle illustrazioni - di «legittimare la pedopornografia» e di essere dei «pazzi» mossi dall'intento di «violare l'innocenza dei bambini», il deputato, nella comunicazione ufficiale, si mostrava molto piu' dubitativo e possibilista, affermando che l'«accostamento provocatorio dei termini "porno" e "bambini, nonche' alcuni dei contenuti, rischiano di trasmettere un messaggio di legittimazione culturale di pratiche di natura pornografica e pedopornografica molto pericolose per i bambini» e che occorreva «difendere i bambini da messaggi culturali o commerciali aggressivi». Infine, di nessun pregio e' la valorizzazione di iniziative politiche e legislative in difesa dei minori o tese a inasprire il regime processual penalistico contro gli autori dei reati di cui agli articoli 600-ter e seguenti del codice penale, poiche' il mero contesto politico o, comunque, l'inerenza a temi di rilievo generale non valgono a connotare in se' le dichiarazioni quali espressive della funzione, la' dove non costituiscano la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare (cfr. Corte costituzionale n. 144/15, nonche', in termini, Cassazione Pen. , Sez. V, 7 maggio 2019, n. 32862, gia' richiamata). D'altra parte, vale la pena evidenziarlo, l'evento cui erano rivolte le invettive dell'imputato era privo di qualsivoglia profilo riconducibile alla pedopornografia. Accusando Santeria s.r.l. ed Eduardo Stein Dechtiar (ovvero l'artista che si celava dietro lo pseudonimo «Porno per bambini») di organizzare eventi a carattere pedopornografico Carlo Fidanza non osservava alcun mandato parlamentare, bensi' esercitava il proprio diritto di critica ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, la sussistenza dei cui limiti e' tuttavia demandata all'esclusivo accertamento da parte dell'A.G. La Camera dei deputati, con la decisione adottata il 18 gennaio 2023, ha precluso al Tribunale di Milano il predetto vaglio, privandolo delle proprie prerogative giurisdizionali.
P. Q. M. Deve essere pertanto sollevato il conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati ex art. 37 della legge n. 87/1953, con cui si chiede alla Corte costituzionale di: accertare e dichiarare che il sindacato delle opinioni espresse dal deputato Carlo Fidanza nei confronti di Santeria Social Club (gestito dall'allora Santeria s.r.l. e legalmente rappresentata da Andrea Pontiroli) ed Eduardo Stein Dechtiar (alias «Porno per bambini»), per le quali pende, davanti al Tribunale di Milano, Sezione VII penale, il procedimento in oggetto, spetta all'autorita' giudiziaria e non alla Camera dei deputati, in quanto non costituenti opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ex art. 68, comma 1 della Costituzione; annullare, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2023. Visti gli articoli 23, 25 e 26 della legge n. 87/1953, si trasmettono gli atti alla Corte costituzionale per quanto di spettanza. Milano, 3 aprile 2023 Il Giudice: Fiorentini L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 204/2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 46 del 15 novembre 2023.