IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2023;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021, e, in particolare, l'articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da
1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a
basse emissioni inquinanti;
Visto il decreto 20 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante
«Disciplina applicativa dell'incentivo "eco-bonus" per l'acquisto di
veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e
di categoria L1 ed L3 e elettrici o ibridi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019;
Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del suddetto decreto,
secondo il quale per la prenotazione dei contributi i venditori dei
veicoli agevolabili devono provvedere a registrarsi nell'apposito
sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di
acquisto del veicolo, confermando l'operazione entro centottanta
giorni dalla prenotazione mediante comunicazione, tra l'altro, del
numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonche' del codice
fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023, e, in particolare, l'articolo 1, commi da 652 a 659 e 691
in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni
inquinanti;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali», e, in particolare, l'articolo
22, il quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni
di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la
ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive
finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla
riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili,
nonche' per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non
inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile
2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della
transizione ecologica, recante «Riconoscimento degli incentivi per
l'acquisto di veicoli non inquinanti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 maggio 2022 - Serie
generale - n. 113, emanato in attuazione di quanto previsto dal sopra
citato articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 17/2022;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 5, del suddetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, il quale
stabilisce che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esso
contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al sopracitato decreto ministeriale 20 marzo 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della
transizione ecologica, recante «Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli
incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti», registrato dalla
Corte dei conti il 20 settembre 2022 al n. 1030, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
232 del 4 ottobre 2022;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ed in particolare
l'art. 40 che, nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per
l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero
dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, ha
fissato in duecentosettanta giorni i termini per la conferma
dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del
veicolo nuovo consegnato nonche' del codice fiscale dell'impresa
costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla
prenotazione disciplinata dal decreto ministeriale 20 marzo 2019,
anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto che prevedono termini inferiori;
Considerato che, tuttora, il vigente termine di centottanta giorni
previsto per il completamento delle operazioni di prenotazione degli
incentivi non risulta sufficiente a causa dei ritardi nella consegna
dei veicoli da parte di costruttori, causati dai problemi nella
logistica e nella carenza di alcuni componenti;
Considerato ancor piu' che il suddetto termine di centottanta
giorni, rispetto all'anno in cui e' stato introdotto con il decreto
ministeriale 20 marzo 2019, non risulta piu' congruo sulla base delle
prassi commerciali consolidate del settore automotive e, pertanto,
considerata la necessita' di individuare dei termini di completamento
congrui;
Ritenuto di dover modificare il termine previsto dall'articolo 6,
comma 2, secondo periodo, del citato decreto ministeriale 20 marzo
2019 per la conferma delle operazioni di prenotazione dei contributi,
al fine di tenere conto delle succitate problematiche e risolverle
attraverso un intervento strutturale e sistematico;
Decreta:
Articolo unico
1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto,
all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto 20 marzo 2019
citato in premessa, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti parole: «duecentosettanta giorni».
2. La modifica di cui al comma 1 si applica, oltre che alle
prenotazioni effettuate a partire dalla data di pubblicazione del
presente decreto, anche alle prenotazioni ancora in fase di
completamento alla medesima data, relativamente ai veicoli
agevolabili in base alla normativa.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del
made in Italy http://www.mimit.gov.it
Roma, 17 ottobre 2023
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti