MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2023, n. 211 

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 17 ottobre 2014, n.  176,  recante  disciplina  del
microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5,  del  decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  nonche'  in   attuazione
dell'articolo 1, comma 914, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234.
(23G00217) 
(GU n.301 del 28-12-2023)
 
 Vigente al: 12-1-2024  
 

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia»,  e,  in
particolare l'articolo 111, comma 5, in base  al  quale  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,  emana
disposizioni attuative dello stesso articolo; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 914, che apporta modifiche all'articolo 111 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n. 41233 del 5 ottobre 2023; 
  Visto il nulla osta della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
pervenuto con la nota prot. n. 9422 del 13 ottobre 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  17
  ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  17
ottobre  2014,  n.  176,  recante  disciplina  del  microcredito,  in
attuazione dell'articolo 111, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  titolo  I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Microcredito per  l'avvio  o  l'esercizio  di  attivita'  di  lavoro
autonomo o di microimpresa»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  le  parole:  «o  lo  sviluppo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «o l'esercizio»; 
        1.2) dopo le parole: «societa' di persone,» sono inserite  le
seguenti: «di societa' a responsabilita' limitata,»; 
        1.3) le parole:  «,  ovvero  a  promuovere  l'inserimento  di
persone fisiche nel mercato del lavoro» sono soppresse; 
      2) al comma 2: 
        2.1) la lettera a) e' abrogata; 
        2.2) alla lettera c), dopo le parole: «societa' di  persone,»
sono inserite le seguenti: «societa' a responsabilita' limitata,»; 
        2.3) la lettera d) e' abrogata; 
    c) all'articolo 4: 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «25.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «75.000»; 
      2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«In deroga a quanto previsto dal  primo  periodo,  gli  operatori  di
microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle societa'
a responsabilita' limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un
importo non superiore ad euro 100.000.»; 
      3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Fermo  restando  i  limiti  di  cui  al   comma   1,
l'ammontare   dei   finanziamenti   concessi   dagli   operatori   di
microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per cento del
capitale sociale al netto delle perdite, come risultante  dall'ultimo
bilancio approvato.»; 
      4) al comma 2, le parole: «il limite di 25.000 euro o, nei casi
previsti dal comma 1, di 35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«i limiti di cui ai commi 1 e 1-bis»; 
      5) al comma 4, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente:
«dieci» e le  parole  da:  «,  ad  eccezione»  a  «dieci  anni»  sono
soppresse; 
    d)  all'articolo  5,  comma  1,  alinea,  la  parola:  «capo»  e'
sostituita dalla seguente: «titolo»; 
    e) all'articolo 10, comma 1, lettera a), la parola:  «fallimento»
e' sostituita dalle seguenti: «liquidazione giudiziale»; 
    f) all'articolo 13,  comma  2,  dopo  le  parole:  «finanziamento
concesso» sono aggiunte le seguenti: «e, per le operazioni di importo
superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60 per cento
di ogni finanziamento concesso»; 
    g) all'articolo 14,  la  parola:  «sedici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «nove»; 
    h) all'articolo 15,  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «micro
credito» sono sostituite dalla seguente: «microcredito»; 
    i) all'articolo 16, comma 2, la lettera a) e' abrogata. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente   decreto   si   applicano   ai
finanziamenti stipulati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 20 novembre 2023 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1634