IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in base al quale «La
legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali»;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modificazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante
disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, che sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210;
Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21
luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2013,
n. 211;
Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21
luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 settembre 2014,
n. 208;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga
dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo
dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 8 settembre 2015, n. 208;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016, recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 7 settembre 2016, n. 209;
Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 28 agosto 2017, n. 200;
Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 2018, recante «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive
modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27
agosto 2018, n. 198;
Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2019 recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 29 agosto 2019, n. 202;
Vista l'ordinanza ministeriale 10 agosto 2020 recante «Proroga e
modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
Vista l'ordinanza ministeriale 17 agosto 2021 recante «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive
modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7
settembre 2021, n. 214;
Vista l'ordinanza ministeriale 12 agosto 2022 recante «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive
modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10
settembre 2022, n. 212;
Vista l'ordinanza ministeriale del 22 agosto 2023 recante «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive
modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1°
settembre 2023, n. 204;
Visto l'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
concernente: «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo», cosi' come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre
2022, n. 163, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2023;
Considerato che, ai sensi del richiamato art. 24 del decreto
legislativo n. 36 del 2021 «Le manifestazioni pubbliche o aperte al
pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli
impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione
italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di
promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport
equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute
e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico,
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 marzo 2023, n. 59, con il quale, all'art. 1, comma 1,
lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla
firma degli atti in materia di sanita' animale;
Considerata la necessita' di proseguire il censimento nazionale di
tali manifestazioni al fine di implementare lo studio della
valutazione dei rischi relativi alla salute e l'integrita' fisica
degli animali impiegati;
Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita' di prevenzione
alla luce dei risultati ottenuti negli anni di vigenza
dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del numero di
incidenti durante le manifestazioni;
Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena
attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato accordo 6
febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a carattere generale a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico;
Ritenuto necessario, al fine di garantire il rispetto dei requisiti
e delle condizioni essenziali di sicurezza nelle manifestazioni
popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al
di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati,
prorogare l'ordinanza 22 agosto 2023 per un termine funzionale ai
tempi di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al summenzionato art. 24 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine oggetto della proroga, da ultimo disposta con la
ordinanza del 22 agosto 2023, e' ulteriormente prorogato per un
periodo di cinque mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 dicembre 2023
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Gemmato
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 3122