N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2023

Ordinanza  del  5  dicembre  2023  del  Tribunale   di   Ragusa   nel
procedimento penale a carico di T. V. . 
 
Reati e pene - Danneggiamento - Reato di danneggiamento  commesso  su
  cose esposte alla  pubblica  fede  -  Regime  di  procedibilita'  -
  Mancata previsione della procedibilita'  a  querela  della  persona
  offesa. 
- Codice penale, art.  635,  commi  secondo,  numero  1),  e  quinto,
  aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto  legislativo
  10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre  2021,
  n. 134, recante delega al Governo  per  l'efficienza  del  processo
  penale, nonche' in materia di giustizia riparativa  e  disposizioni
  per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). 
(GU n.4 del 24-1-2024 )
 
                         TRIBUNALE DI RAGUSA 
                           sezione penale 
 
    Il giudice monocratico, dott. Vincenzo Panebianco, sciogliendo la
riserva di cui all'udienza  del  4.7.2023  in  ordine  a  prospettata
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635  ultimo  comma
c.p. nella parte in cui prevede  la  perseguibilita'  di  ufficio  in
relazione al reato di danneggiamento commesso  su  cose  esposte  per
consuetudine e necessita' alla pubblica fede 
 
                               Osserva 
 
    con decreto di citazione a giudizio del 27.9.2021 il  Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa citava a  giudizio  T.
V. per rispondere di due ipotesi di reato ex art. 635, 2°  comma,  n.
1, c.p. per essere stati i fatti commessi su autovetture  posteggiate
sulla pubblica via e dunque su cose  esposte  per  consuetudine  alla
pubblica fede. 
    all'udienza del 10.1.2023, assente l'imputato,  le  parti  civili
cosituite  producevano  una  dichiarazione  di   avvenuto   integrale
risarcimento dei danni da parte dell'imputato, dichiarando  in  corpo
al documento espressamente, di non  avere  piu'  nulla  a  pretendere
dallo stesso. 
    all'udienza del 4.4.2023, presente l'imputato, si procedeva  alla
escussione delle ex parti civili . e ., le  quali  entrambe,  facendo
riferimento      all'integrale      risarcimento      del       danno
ricevuto dall'imputato, dichiaravano formalmente di  voler  rimettere
la querela  nei  confronti  dell'imputato  a  suo  tempo  presentata.
L'imputato presente dichiarava di accettere la remissione di  querela
operata dalle ex parti civili. 
    il  giudizio  doveva  comunque  proseguire,   a   cagione   della
perseguibilita' di ufficio prevista dalla  vigente  normativa  per  i
fatti di danneggiamento commessi su cose esposte per  consuetudine  o
necessita'  alla  pubblica  fede,  essendo  stati  nella   specie   i
dannaggiamenti commessi su  autovetture  posteggiate  sulla  pubblica
via. 
    il difensore dell'imputato anticipava dunque al  giudice  la  sua
intenzione di sollevare questione di legittimita' costituzionale 
    alla successiva udienza del 4.7.2023 il  difensore  dell'imputato
formalizzava la eccezione di incostituzionalita'  dell'art.  635,  2°
comma, n. 1, c.p. nella sua attuale formulazione - segnatamente nella
parte in cui  ritiene la procedibilita' di ufficio  in  relazione  ai
fatti commessi su cose esposte alla pubblica fede - per contrasto con
gli artt. 3, 76, 111 e 117  Costituzione,  in  relazione  all'art.  6
CEDU, e questo giudice riservava ordinanza. 
    a supporto della propria  richiesta  la  difesa  produceva  n.  3
ordinanze di rimessione della questione  alla  Corte  Costituzionale,
emesse dai Tribunali di Siracusa, Nola e Lecce, i quali  tutti  hanno
ritenuto rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale prospettata,  disponendo  la  sospensione
del  giudizio  e   la   rimessione   della   questione   alla   Corte
Costituzionale. 
    ritiene  questo  decidente,  innanzitutto,   che   la   questione
prospettata appare,  nel  presente  giudizio,  certamente  rilevante,
atteso che entrambe le persone offese hanno espressamente  dichiarato
in udienza di voler rimettere la querela a suo tempo  presentata  nei
confronti dell'imputato e quest'ultimo di accettare la remissione. 
    conseguentemente la risoluzione della questione prospettata in un
senso e nell'altro appare certamente esiziale per la prosecuzione del
giudizio, atteso che, ove la Corte  dovesse  ritenerla  infondata  il
giudizio dovrebbe proseguire, mentre se la Corte dovesse  accoglierla
dovrebbe pronunciarsi sentenza di non doversi procedere. 
    Ritiene inoltre questo decidente  che  la  questione  non  appaia
manifestamente infondata, in relazione ad un rilevabile contrasto con
gli artt. 3 e 76 Costituzione. 
    Va osservato come il mantenimento della procedibilita' di ufficio
per reati di danneggiamento commessi su cose esposte per consuetudine
necessita' alla pubblica fede e' stato  operato  dalla  c.d.  Riforma
Cartabia,  su  delega,  e  come  detta  procedibilita'   derivi   dal
riferimento, al n. 1) del comma 2  dell'art..  635  c.p.,  alle  cose
indicate nel numero 7 dell'art. 625 c.p. 
    Il numero 7 del comma 1° dell'art. 625 c.p. aggrava la  pena  del
furto quando il fatto e' commesso  su  cose  esistenti  in  uffici  o
stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a  pignoramento,  o
esposte per necessita' o  per  consuetudine  alla  pubblica  fede,  o
destinate a  pubblico  servizio  o  a  pubblica  utilita',  difesa  o
reverenza. 
    Si osserva che si  tratta,  in  tutti  i  casi,  tranne  le  cose
esposte. alla pubblica fede, di  beni  che  intrinsecamente  appaiono
avere una particolare rilevanza pubblicistica, in quanto veicoli  del
soddisfacimento di interesse pubblico alla loro conservazione. 
    Le cose esposte per necessita' o consuetudine alla pubblica fede,
invece, hanno una rilevanza prettamente privatistica, trattandosi di'
beni la cui conservazione non  risponde  ad  un  interesse  pubblico,
bensi', a ben vedere, meramente privato. 
    Il Tribunale di Lecce, nella  sua  ordinanza  di  rimessione  del
21.3.2023, osserva come la Legge Delega n. 134 del 27 settembre  2021
- legge dalla quale derivano sia la potesta' del Governo  di  emanare
la riforma c.d. Cartabia sia i limiti alla  predetta  potesta'  -  ha
previsto, agli artt. 2 e 3,  un  ampliamento  del  novero  dei  reati
procedibili a querela. 
    In relazione all'inserimento dell'art. 635 c.p. tra i  reati  ora
perseguibili a querela, la. relazione illustrativa alla Legge  Delega
chiariva che  dovevano  ritenersi  necessarie  delle  eccezioni  alla
procedibilita' a querela per i'  casi  in  cui  oggetto  del  delitto
fossero beni pubblici o di pubblico interesse o utilita'. 
    Chiarisce la predetta relazione che si e' ritenuto di  conservare
la procedibi.lita' di ufficio nelle ipotesi in cui viene  in  rilievo
una  dimensione  sovraindividuale  dell'offesa  (beni  pubblici  o  a
titolarita' diffusa) o vi sia  una  particolare  esigenza  di  tutela
delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere  nella
scelta processuale di presentare una querela 
    Rileva  il  tribunale  di  Lecce:  "se  la  ratio  legis   appare
assolutamente condivisibile con riguardo al  complessivo  novero  dei
beni   aventi   vocazione   pubblicistica   elencati   nella   citata
disposizione - art. 625, 1° comma, n. 7) n.d.r. rispetto ai quali ben
si comprende la necessita' di un regime di procedibilita' rafforzato,
piu' (difficile appare cogliere la ragionevolezza del  richiamo  alle
cose esposte alla pubblica fede, insuscettibile ex se  di  attribuire
un'intrinseca connotazione pubblicistica o di concretare un'offesa al
patrimonio pubblico." 
    Questo decidente ritiene di concordare con l'argomentazione sopra
richiamata,  osservando  come,  alla  luce  di  cio',   non   risulti
manifestamente infondata la questione  relativa  al  contrasto  della
disposizione oggetto di attenzione - nella sola parte, ovviamente, in
cui mantiene la procedibilita' di ufficio per danneggiamento commessi
su beni strettamente privati ma esposti  alla  pubblica  fede  -  con
l'art. 76 della Carta Costituzionale, potendosi nel  caso  di  specie
ragionevolmente ipotizzare un c.d. eccesso di delega del legislatore. 
    In piu' si osserva, concordando in questo con le  motivazioni  di
tutte e tre le  ordinanze  di  rimessione  prodotte  dalla  difesa  -
quindi, oltre a quella del  tribunale  di'  Lecce,  gia'  richiamata,
anche quelle del Tribunale di Siracusa del 2.2.2023 e  del  Tribunale
di  Nola  del  23.3.2023  -  come,  in  effetti,  alla  luce  di  una
valutazione complessiva della riforma Cartabia in ordine ai mutamenti
introdotti  al  regime  di  procedibilita'  dei   reati   contro   il
patrimonio, il  mantenimento  della  procedibilita'  ufficio  per  il
danneggiamento commesso su beni privati esposti  alla  pubblica  fede
appaia irragionevole, alla luce della circostanza che invece, per  il
ben piu' grave  reato  di  furto  aggravato,  paradossalmente,  viene
disposta la perseguibilita' a querela, proprio se furto sia  commesso
su cose private esposte alla pubblica fede. 
    Appare  evidente  una  discrepanza  logica  nel   sistema   della
protezione rafforzata dei  beni  patrimoniali  privati  esposti  alla
pubblica fede, giacche' colui che si  limiti  a  danneggiarli  dovra'
necessariamente   essere   sottoposto    a    procedimento    penale,
indipendentemente dalla volonta' persecutoria del titolare  del  bene
danneggiato, mentre colui che  se  ne  appropri  furtivamente  -  con
condotta indubbiamente piu' grave e recarne maggiore danno  -  potra'
essere  sottoposto  a  procedimento  penale  soltanto  in   caso   di
manifestata volonta' persecutoria da  parte  del  titolare  del  bene
rubato. 
    Alla luce della superiore ultima considerazione,  ritiene  questo
decidente, in cio' concordando con la difesa dell'imputato,  che  non
risulti manifestamente infondata la questione relativa  al  contrasto
della  disposizione  oggetto  di  attenzione  -  nella  sola   parte,
ovviamente,  in  cui  mantiene  la  procedibilita'  di  ufficio   per
danneggiamento commessi su beni strettamente privati ma esposti  alla
pubblica fede -  anche  con  l'art.  3  della  Carta  Costituzionale,
potendosi  nel  caso  di   specie   ragionevolmente   ipotizzare   la
sussistenza - in capo agli autori dei delitti di furto aggravato e di
danneggiamento  di  un  medesimo  bene  privato,  una   irragionevole
disparita' di trattamento. 
 
                                P.Q.M. 
 
    visti gli artt 134 Costituzione, 23 e seguenti della L. 11.3.1953
n. 87 e l della Legge Costituzionale 9.2.1948 n. 1; 
 
                               Dispone 
 
    rilevandosi non manifestamente infondata la relativa.  questione,
la  trasmissione  degli  atti  del  presente  giudizio   alla   Corte
Costituzionale, per la risoluzione della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 635, secondo comma n. 1)  ed  ultimo  comma,
c.p. - come introdotto dall'art. 2, lett. n) Decreto  legislativo  n.
150/22 - per violazione degli articoli 3  e  76  della  Costituzione,
nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a  querela
della persona offesa quando il fatto sia  commesso  su  beni  privati
esposti per necessita' o consuetudine alla pubblica fede. 
 
                               Dispone 
 
    la sospensione del presente procedimento e l'immediata rimessione
degli atti alla Corte Costituzionale 
 
                               Dispone 
 
    che  a  cura  della  Cancelleria.  la  presente   ordinanza   sia
notificata al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  della
stessa si dia comunicazione ai Presidenti della camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica Italiana. 
        Ragusa, 5 dicembre 2023 
 
                 Il giudice monocratico: Panebianco