MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2023 

Definizione  dell'ordinamento  didattico  del  Corso  di  laurea   in
Osteopatia. (24A00880) 
(GU n.39 del 16-2-2024)

 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  del
Ministero della salute,  ai  quali  sono  rispettivamente  attribuite
«funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia  di  istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta formazione artistica musicale e  coreutica»  e  «[...]  funzioni
spettanti allo Stato in materia di  tutela  della  salute  umana,  di
coordinamento del Sistema sanitario nazionale,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza  degli  alimenti  [...]»,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e  l'ordinamento  dei
suddetti Dicasteri; 
  Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»,  come  modificato
dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, e in  particolare  gli
articoli 4, comma 2, e 11; 
  Viste le linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore  alla  Conferenza  di  Yerevan  nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 
  Viste le  direttive  dell'Unione  europea  77/452/CEE,  77/453/CEE,
80/154/CEE,  80/155/CEE,  2005/36CE   e   successive   modificazioni,
concernenti il reciproco riconoscimento dei  diplomi  e  certificati,
nonche'   il   coordinamento   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  «Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, 19 febbraio 2009, recante la «Determinazione
delle classi dei corsi di laurea per  le  professioni  sanitarie,  ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, «Delega al Governo in materia
di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per  il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute», e, in particolare, l'art.  7  ai  sensi  del
quale, nell'ambito delle professioni  sanitarie,  e'  individuata  la
professione  dell'osteopata  e  «con  decreto  del   Ministro   [...]
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
salute  [...]  acquisito  il  parere  del   consiglio   universitario
nazionale  e  del  consiglio  superiore  di  sanita',  sono  definiti
l'ordinamento didattico della formazione universitaria in  osteopatia
[...] nonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021,  n.
131, «Recepimento dell'Accordo  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano  concernente  l'istituzione
della professione sanitaria dell'osteopata,  sancito  il  5  novembre
2020 e rettificato in data 23 novembre 2020», con il quale  e'  stata
istituita la professione dell'osteopata; 
  Visto il decreto del direttore generale 12 gennaio 2022, n. 39,  di
costituzione  del  tavolo  tecnico   di   lavoro   finalizzato   alla
definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria
in osteopatia; 
  Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di
lavoro; 
  Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha  espresso
il proprio parere nell'adunanza del 14 giugno 2023; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso  il
proprio parere nella seduta del 28 giugno 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto  previsto  dall'art.  7  della
legge 11 gennaio 2018, n. 3,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti
della L/SNT/4 classe delle  lauree  in  professioni  sanitarie  della
prevenzione di cui alle tabelle allegate al decreto interministeriale
19 febbraio 2009 recante la «Determinazione delle classi dei corsi di
laurea  per  le  professioni  sanitarie,   ai   sensi   del   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 26 maggio 2009, n. 119, sono integrati come segue: 
    a) dopo il periodo: «I laureati nella classe, ai sensi  dell'art.
6, comma 3 del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive modificazioni ed integrazioni, ai  sensi  della  legge  26
febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.  251,»
e' aggiunto il seguente periodo: «nonche' ai  sensi  della  legge  1°
febbraio 2006, n. 43, e della legge 11 gennaio 2018, n. 3,»; 
    b) il periodo «I laureati nella classe delle professioni tecniche
della  prevenzione  svolgono  con   autonomia   tecnico-professionale
attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e
sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene  degli
alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria»
e' integrato come segue:  «e,  infine,  attivita'  di  prevenzione  e
mantenimento della salute tramite approcci e tecniche osteopatiche.»; 
    c)  dopo  il  paragrafo  relativo  alla   professione   sanitaria
dell'assistente  sanitario,  e'  aggiunto  il   seguente   paragrafo:
«Nell'ambito della professione sanitaria dell'osteopata, il  laureato
e' un operatore sanitario cui competono le attribuzioni previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131; ovvero
e' quel professionista sanitario che svolge in  via  autonoma,  o  in
collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di  prevenzione
e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico  di
disfunzioni  somatiche  non  riconducibili  a  patologie  nell'ambito
dell'apparato muscolo scheletrico. In riferimento  alla  diagnosi  di
competenza medica e all'indicazione al trattamento osteopatico,  dopo
aver interpretato i dati clinici, il laureato in osteopatia riconosce
l'indicazione o la controindicazione al  trattamento  osteopatico  ed
effettua la valutazione  osteopatica  attraverso  l'osservazione,  la
palpazione  percettiva  e  i  test  osteopatici  per  individuare  la
presenza di segni clinici delle  disfunzioni  somatiche  del  sistema
muscolo scheletrico. Egli  pianifica  il  trattamento  osteopatico  e
predispone modalita' di trattamento selezionando approcci e  tecniche
osteopatiche  esclusivamente  manuali,  non  invasive,  ed   esterne,
adeguate al paziente ed al contesto clinico; esegue, in  sicurezza  e
nel rispetto della dignita' e della  sensibilita'  del  paziente,  il
trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e
selezionate per il singolo paziente; valuta gli esiti del trattamento
osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e  pianifica  il  follow-up
condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e  con  altri
professionisti   sanitari;   al   fine   di   prevenire   alterazioni
dell'apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il
soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettivita';  educa
il paziente  nelle  abilita'  di  autogestione  dell'organismo  e  ne
pianifica il percorso educativo anche  in  collaborazione  con  altri
professionisti;  a  fine  trattamento  verifica  le  rispondenze  tra
metodologia  attuata  e  gli   obiettivi   di   recupero   funzionale
riabilitativo e  psicosociale;  reindirizza  il  paziente  al  medico
inviante quando  i  sintomi  persistono  oltre  i  tempi  previsti  o
peggiorano.  Svolge  l'attivita'  professionale,   di   ricerca,   di
formazione,  di  autoformazione  e  di  consulenza,  nelle  strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le
sue   competenze   professionali,   in   regime   di   dipendenza   o
libero-professionale.». 
  2. Nella tabella delle  attivita'  formative  indispensabili  della
classe, le attivita' formative «Di base» sono integrate come segue: 
    a) nell'ambito  disciplinare  «Scienze  propedeutiche»,  dopo  il
settore scientifico-disciplinare «SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e
del    territorio»,    sono    inseriti    i     seguenti     settori
scientifico-disciplinari (di seguito, SSD):  MED/02  -  Storia  della
medicina; ING-IND/34 - Bioingegneria; 
    b) nell'ambito disciplinare «Scienze  biomediche»,  dopo  il  SSD
«MED/07 - Microbiologia e  microbiologia  clinica»,  e'  inserito  il
seguente SSD: MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa. 
  3. Nelle attivita' formative «Caratterizzanti» della tabella  delle
attivita' formative indispensabili della classe: 
    a) e' aggiunto il seguente ambito disciplinare ed i relativi SSD: 
    

+---------------------+---------------------------------+-----+-----+
|                     |MED/50 - Scienze tecniche mediche|     |     |
|                     |e applicate                      |     |     |
|                     |MED/34 - Medicina fisica e       |     |     |
| *Scienze            |riabilitativa                    |     |     |
|Osteopatiche         |MED/33 - Malattie dell'apparato  |     |     |
|                     |locomotore                       |     |     |
|                     |MED/48 - Scienze infermieristiche|     |     |
|                     |e tecniche neuro-psichiatriche e |     |     |
|                     |riabilitative                    |     |     |
+---------------------+---------------------------------+-----+-----+

    
    b) nell'ambito disciplinare  «Scienze  della  prevenzione  e  dei
servizi sanitari», dopo il SSD «MED/50  -  Scienze  tecniche  mediche
applicate», e' aggiunto il seguente SSD: MED/49  -  Scienze  tecniche
dietetiche applicate; 
    c) nell'ambito disciplinare «Scienze interdisciplinari cliniche»,
prima del SSD «MED/26 - Neurologia», e'  aggiunto  il  seguente  SSD:
MED/25 - Psichiatria; 
    d) nell'ambito disciplinare «Scienze umane  e  psicopedagogiche»,
prima del SSD «MED/02  -  Storia  della  medicina»,  e'  aggiunto  il
seguente SSD: M-PSI/08 - Psicologia clinica; 
    e) nell'ambito disciplinare «Scienze del  management  sanitario»,
dopo il SSD  «SPS/09  -  Sociologia  dei  processi  economici  e  del
lavoro», e' aggiunto il seguente SSD: MED/43 - Medicina legale; 
    f) nell'ambito disciplinare «Scienze interdisciplinari», dopo  il
SSD «VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria», sono inseriti
i seguenti SSD:  M-EDF/01  -  Metodi  e  didattiche  delle  attivita'
motorie; M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' sportive. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 novembre 2023 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                e della ricerca       
                                                    Bernini           
Il Ministro della salute 
        Schillaci        

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 83