Definizione dell'ordinamento didattico del Corso di laurea in Osteopatia. (24A00880)(GU n.39 del 16-2-2024)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della salute, ai quali sono rispettivamente attribuite «funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica» e «[...] funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti [...]», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento dei suddetti Dicasteri; Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, e in particolare gli articoli 4, comma 2, e 11; Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; Viste le direttive dell'Unione europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonche' il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 19 febbraio 2009, recante la «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», e, in particolare, l'art. 7 ai sensi del quale, nell'ambito delle professioni sanitarie, e' individuata la professione dell'osteopata e «con decreto del Ministro [...] dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute [...] acquisito il parere del consiglio universitario nazionale e del consiglio superiore di sanita', sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia [...] nonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131, «Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020», con il quale e' stata istituita la professione dell'osteopata; Visto il decreto del direttore generale 12 gennaio 2022, n. 39, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia; Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro; Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 14 giugno 2023; Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 28 giugno 2023; Decreta: Art. 1 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli obiettivi formativi qualificanti della L/SNT/4 classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione di cui alle tabelle allegate al decreto interministeriale 19 febbraio 2009 recante la «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2009, n. 119, sono integrati come segue: a) dopo il periodo: «I laureati nella classe, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,» e' aggiunto il seguente periodo: «nonche' ai sensi della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e della legge 11 gennaio 2018, n. 3,»; b) il periodo «I laureati nella classe delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria» e' integrato come segue: «e, infine, attivita' di prevenzione e mantenimento della salute tramite approcci e tecniche osteopatiche.»; c) dopo il paragrafo relativo alla professione sanitaria dell'assistente sanitario, e' aggiunto il seguente paragrafo: «Nell'ambito della professione sanitaria dell'osteopata, il laureato e' un operatore sanitario cui competono le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131; ovvero e' quel professionista sanitario che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico. In riferimento alla diagnosi di competenza medica e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, il laureato in osteopatia riconosce l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico. Egli pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalita' di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico; esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita' e della sensibilita' del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente; valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e con altri professionisti sanitari; al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa il paziente nelle abilita' di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano. Svolge l'attivita' professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.». 2. Nella tabella delle attivita' formative indispensabili della classe, le attivita' formative «Di base» sono integrate come segue: a) nell'ambito disciplinare «Scienze propedeutiche», dopo il settore scientifico-disciplinare «SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio», sono inseriti i seguenti settori scientifico-disciplinari (di seguito, SSD): MED/02 - Storia della medicina; ING-IND/34 - Bioingegneria; b) nell'ambito disciplinare «Scienze biomediche», dopo il SSD «MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica», e' inserito il seguente SSD: MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa. 3. Nelle attivita' formative «Caratterizzanti» della tabella delle attivita' formative indispensabili della classe: a) e' aggiunto il seguente ambito disciplinare ed i relativi SSD: +---------------------+---------------------------------+-----+-----+ | |MED/50 - Scienze tecniche mediche| | | | |e applicate | | | | |MED/34 - Medicina fisica e | | | | *Scienze |riabilitativa | | | |Osteopatiche |MED/33 - Malattie dell'apparato | | | | |locomotore | | | | |MED/48 - Scienze infermieristiche| | | | |e tecniche neuro-psichiatriche e | | | | |riabilitative | | | +---------------------+---------------------------------+-----+-----+ b) nell'ambito disciplinare «Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari», dopo il SSD «MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate», e' aggiunto il seguente SSD: MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate; c) nell'ambito disciplinare «Scienze interdisciplinari cliniche», prima del SSD «MED/26 - Neurologia», e' aggiunto il seguente SSD: MED/25 - Psichiatria; d) nell'ambito disciplinare «Scienze umane e psicopedagogiche», prima del SSD «MED/02 - Storia della medicina», e' aggiunto il seguente SSD: M-PSI/08 - Psicologia clinica; e) nell'ambito disciplinare «Scienze del management sanitario», dopo il SSD «SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro», e' aggiunto il seguente SSD: MED/43 - Medicina legale; f) nell'ambito disciplinare «Scienze interdisciplinari», dopo il SSD «VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria», sono inseriti i seguenti SSD: M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita' motorie; M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' sportive. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2023 Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini Il Ministro della salute Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 83