MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 febbraio 2024 

Modifica  del  disciplinare   di   produzione   della   denominazione
«Prosciutto  di  Sauris»  registrata  in  qualita'   di   indicazione
geografica protetta in forza al regolamento (UE)  n.  320/2010  della
Commissione del 19 aprile 2010. (24A00987) 
(GU n.45 del 23-2-2024)

 
                      IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, paragrafo 2 del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012,
come emendato dal regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento e  del
Consiglio, che prevede la modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di una DOP o di una IGP,  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie,  da  parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  del  18  dicembre
2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891,  che
integra il regolamento (UE)  n.  1151/2012,  in  particolare,  l'art.
6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti  un  cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (UE) n.  320/2010  della  Commissione  del  19
aprile  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione
europea - Serie L 98 del 20  aprile  2010,  con  il  quale  e'  stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette  l'indicazione  geografica  protetta
«Prosciutto di Sauris»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili -  «normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70; 
  Visto il regolamento delegato (UE)  n.  2020/687,  che  integra  il
citato regolamento (UE) n. 2016/429, per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla prevenzione e  al  controllo  di  determinate  malattie
elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone  che  in  caso  di
conferma di una malattia di categoria A in  animali  selvatici  delle
specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2,  3,  e  4  del
regolamento delegato (UE) n. 2020/689,  l'autorita'  competente  puo'
stabilire  una  zona  infetta  al  fine  di   prevenire   l'ulteriore
diffusione della malattia; 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.  117,
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati ed, in particolare,  il  comma  7  che  con  riferimento  al
settore della sanita' animale di cui al comma 1,  lettere  c)  ed  e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55)  del  regolamento  (UE)  n. 2016/429,  e'  l'Autorita'   centrale
responsabile dell'organizzazione e del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  tra  cui  il  Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  n. 2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 7  aprile  2021,  che
stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana; 
  Visto il piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste
suina africana per il 2022,  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429
e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle  emergenze  da
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21  aprile
2021; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2022/62 della  Commissione
del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la
peste suina africana in Italia; 
  Vista  l'ordinanza  13  gennaio  2022  del  Ministro  della  salute
d'intesa con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, recante misure urgenti per il controllo  della  diffusione
della peste suina africana a seguito della  conferma  della  presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022; 
  Visto il dispositivo  direttoriale  prot.  n.  583-DGSAF-MDS-P  del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la  zona
infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in
cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto,  fermo  restando  che
detta zona e' suscettibile di modifiche  sulla  base  dell'evoluzione
della situazione epidemiologica; 
  Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio  2022  del
Ministero della salute - Direzione generale della sanita'  animale  e
dei farmaci veterinari, recante misure  di  controllo  e  prevenzione
della diffusione della  peste  suina  africana,  e,  in  particolare,
l'art. 3; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022,  n.  9,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40
del 17  febbraio  2022,  recante  misure  urgenti  per  arrestare  la
diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la  legge
di conversione 7  aprile  2022,  n.  29,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90  del  16
aprile 2022; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini  per
allevamento, delle stalle di transito e  dei  mezzi  che  trasportano
suini, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022; 
  Visto che l'art. 4 del  medesimo  decreto  attribuisce  all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle
attivita'  previste  dai  vigenti  programmi   di   sorveglianza   ed
eradicazione delle malattie del suino, la verifica del  rispetto  dei
sopra citati requisiti di biosicurezza; 
  Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla  peste  suina
africana, nominato con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022,
con la quale sono state  fornite  indicazioni  per  l'adozione  delle
misure di controllo, di cui al  regolamento  (UE)  n.  2016/429  come
attuate dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2020/687,  in  caso  di
conferma di peste suina africana nei suini detenuti e per  rimodulare
e per rafforzare le misure di  prevenzione  per  i  territori  ancora
indenni dalla malattia; 
  Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  2,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95  del  22
aprile 2023; 
  Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  3,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del  26
maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  4,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del  14
luglio 2023; 
  Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione  della
peste suina  africana»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2023; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/594   della
Commissione del 16 marzo 2023,  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste  suina  africana  e  abroga  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2023/2708   della
Commissione del 28 novembre 2023,  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2023/594, stabilendo misure speciali di  controllo
della peste suina africana; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2023/2894   della
Commissione del 19 dicembre 2023, recante modifica degli allegati I e
II del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  2023/594  che  stabilisce
misure speciali di controllo per la peste suina africana; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  dell'UE  serie  C  1504  del  18  dicembre  2023,
relativa  agli  orientamenti  sulla  prevenzione,  sul  controllo   e
sull'eradicazione   della   peste    suina    africana    nell'Unione
(«orientamenti sulla PSE»); 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge  22  aprile  2021,  n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,  e,  in
particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  2,
comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27, individua il Ministero  della  salute  quale  autorita'  centrale
responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n.
2016/429,  dell'organizzazione  e  del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura  dei
servizi veterinari delle AA.SS.LL.; 
  Visto il piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla  Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti  derivati,  nonche'  il  manuale
delle emergenze da peste  suina  africana  in  popolazioni  di  suini
selvatici del 12 dicembre 2022; 
  Considerato che la peste suina africana e' una  malattia  infettiva
virale trasmissibile, che  colpisce  i  suini  domestici  detenuti  e
cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento  (UE)
n. 2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come  integrato
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, e'
categorizzata come una malattia di categoria A che,  quindi,  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Tenuto  conto  che  la  peste  suina  africana  puo'  avere   gravi
ripercussioni sulla salute della  popolazione  animale  selvatica  di
cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla  redditivita'  del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo, a causa di  perdite  sia  dirette
che  indirette  con  possibili  gravi  ripercussioni  economiche   in
relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini  vivi
e dei relativi prodotti  derivati  all'interno  dell'Unione  e  nelle
esportazioni; 
  Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei  suini
iscritti al sistema di controllo della IGP  «Prosciutto  di  Sauris»,
con cinghiali infetti  o  materiale  biologico  che  potrebbe  essere
contaminato con il virus  agente  della  peste  suina  africana,  che
potrebbero  trasmettere  la  malattia,  fermo   restando   tutte   le
prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra; 
  Considerato che la presenza della peste  suina  africana  e'  stata
individuata in alcune aree all'interno della zona di  produzione  dei
suini iscritti al sistema  di  controllo  della  IGP  «Prosciutto  di
Sauris» di cinghiali o di materiale  biologico  infetti,  comportando
l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma,  nel  rispetto
nelle disposizioni imposte  dal  Ministero  della  salute,  autorita'
nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di
contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato che se fosse accertata la presenza di  cinghiali  o  di
materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di  produzione
della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di
peste suina africana, sarebbe necessario procedere  al  depopolamento
della medesima area sia dei cinghiali che degli animali  allevati  e,
conseguentemente, anche dei suini allevati in  qualsiasi  forma,  nel
rispetto nelle  disposizioni  imposte  dal  Ministero  della  salute,
autorita' nazionale competente in  materia  igienico-sanitaria,  come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato detto  depopolamento  per  i  suini  allevati  comporta
l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma; 
  Vista la richiesta, inviata dai produttori di Prosciutto di  Sauris
IGP, iscritti al sistema di  controllo  e  rispondenti  all'art.  13,
comma 1, del decreto 14 ottobre 2013,  acquisita  con  protocollo  n.
0049021 del 1° febbraio 2024, di modifica temporanea, per un  periodo
di dodici mesi, dell'art. 5 del disciplinare di  produzione,  con  la
quale si chiede un aumento del valore  massimo  del  peso  medio  per
partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' 15%,  dei  suini  inviati
alla  macellazione,  in  modo  da  fronteggiare  la   situazione   di
criticita' che coinvolge la filiera suinicola della  IGP  «Prosciutto
di Sauris»; 
  Considerato che, in assenza del Consorzio di tutela riconosciuto ai
sensi di legge, la richiesta e' sottoscritta da un numero di  aziende
produttrici di «Prosciutto di Sauris» superiore al 30% del totale  di
iscritti al sistema di controllo, e che  tali  aziende  rappresentano
una  quota   superiore   al   51%   della   produzione   controllata,
soddisfacendo i requisiti per la presentazione di domande di modifica
del disciplinare di una DOP o di una IGP,  come  stabilito  dall'art.
13, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013; 
  Considerati gli effetti  negativi  derivanti  dalle  restrizioni  e
limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane,  al  fine  di
bloccare la diffusione della peste suina africana, in zone diverse da
quelle gia' identificate e delimitate; 
  Considerata, altresi',  la  rallentata  movimentazione  dei  suini,
iscritti al sistema di controllo della IGP  «Prosciutto  di  Sauris»,
connessa alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato, pertanto, che tali suini,  pur  avendo  completato  la
fase di accrescimento previsto dal disciplinare di  produzione  della
IGP, attendono negli allevamenti iscritti al  sistema  di  controllo,
per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato che l'allungamento del ciclo di  allevamento  determina
l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini,  destinati  alla
produzione di «Prosciutto di Sauris» IGP, rispetto a quanto stabilito
dal citato disciplinare di produzione della IGP; 
  Vista la dichiarazione, resa in  data  17  gennaio  2024,  da  IFCQ
Certificazioni S.r.l., organismo di controllo della  IGP  «Prosciutto
di Sauris», attestante che dal 1° gennaio al  31  dicembre  2023,  le
partite di suini di peso vivo medio comprese tra 176,01 kg  e  184,00
kg  sono  state  14.395  su  un  totale  di  partite   avviate   alla
macellazione di 62.179, pari quindi a 23,15% del totale e che dal  1°
gennaio a 31 dicembre 2023,  gli  allevamenti  che  hanno  consegnato
suini con peso vivo medio della partita tra 176,01  kg  e  184,00  kg
sono stati 2.000 su  un  totale  di  2.452  allevamenti  iscritti  al
sistema di controllo, pari quindi a 81,57% del totale; 
  Considerato che tale  numero  sta  progressivamente  aumentando,  a
causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione  della
peste suina africana; 
  Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del
presente provvedimento, e' possibile ipotizzare,  per  almeno  dodici
mesi, un incremento significativo dei suini,  che  potrebbero  essere
esclusi dalla filiera di «Prosciutto di Sauris» IGP a causa del  loro
peso di macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con  il
rischio concreto di un aggravamento ulteriore  della  filiera  e  dei
soggetti iscritti; 
  Ritenuto di  non  poter  escludere  a  priori  che  altri  soggetti
iscritti al sistema di controllo della IGP possano  essere  coinvolti
in futuro; 
  Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli
elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in  tempi
brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo
della IGP «Prosciutto di Sauris», e sara' intimamente  connessa  alle
future  decisioni  delle  autorita'  sanitarie  nazionali,  volte   a
contrastare la sua diffusione; 
  Ritenuto, stante quanto sopra,  di  poter  accogliere  la  proposta
avanzata dal  Consorzio  di  tutela,  relativamente  all'aumento  del
valore massimo del peso medio per partita (peso vivo); 
  Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi  acquisiti,  sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di  che  trattasi,  tenendo,  tuttavia,  in
debita considerazione le future decisioni delle  autorita'  sanitarie
nazionali, in merito  all'evoluzione  dell'epidemia  di  peste  suina
africana; 
  Vista  la  comunicazione  trasmessa  dalla  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, acquisita al protocollo n. 0063844 del 9 febbraio  2024,  che
conferma quanto comunicato dai produttori proponenti  la  modifica  e
dall'organismo  di  controllo,  esprimendo,   al   contempo,   parere
favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata; 
  Considerato che, con provvedimento n. 0107566 del 16 febbraio 2023,
e' stata approvata la modifica temporanea del disciplinare della  IGP
«Prosciutto di Sauris», pubblicata nel sito del Ministero  lo  stesso
giorno, ai fini della durata della sua validita'; 
  Ritenuto necessario provvedere al rinnovo della modifica temporanea
del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di  Sauris»,  ai
sensi del citato art.  53,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012, come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.  2021/2117,  e
dell'art. 6-quinquies del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
ufficiale  della  Repubblica  italiana  detto  rinnovo  apportato  al
disciplinare  di  produzione  della  IGP   «Prosciutto   di   Sauris»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Prosciutto di  Sauris»  pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2010,  e'
modificato come di seguito riportato: 
    Art. 5. 
    «- Il peso medio della singola partita (peso vivo)  inviata  alla
macellazione deve corrispondere a kg. 160, piu' 15%  o  meno  10%  e,
quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra kg. 144 e
kg. 184.». 
  Il presente decreto, recante il rinnovo della  modifica  temporanea
del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta
«Prosciutto di Sauris», sara' in vigore dalla data  di  pubblicazione
dello stesso sul sito internet del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare  e  delle  foreste  per  mesi  dodici  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 febbraio 2024 
 
                                                Il dirigente: Cafiero