LEGGE 21 febbraio 2024, n. 16
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. (24G00029)(GU n.47 del 26-2-2024)
Vigente al: 12-3-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il Ministero dell'universita' e della ricerca indice,
con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno
del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le universita'
italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM). Il concorso e' rivolto ai laureandi sia del corso
triennale che di quello magistrale delle facolta' di architettura,
design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo (DAMS), nonche' dei corsi di primo e di
secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi
afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e'
finalizzato a premiare il progetto piu' meritevole per la
realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in
qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in
occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione,
differente ogni anno. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si
provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la
partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni
degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonche' delle universita' e
delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a titolo
gratuito di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di
concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle
opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialita' da
riconoscere, nonche' della citta' che annualmente ospita
l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai
sensi del medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato
tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca»;
2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;
b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per
promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i
"Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli
studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la
coscienza civica delle nuove generazioni, nonche' di favorire il
dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle
popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della
Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre
alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di
garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale
italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi
formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione
secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per
la didattica della frontiera adriatica.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato
tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti
della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e
dalmati, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al
comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-ter. - 1. E' concesso un finanziamento di 300.000 euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a
ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per
la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di
Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del
"Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)"
di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle
masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la
Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e
dalmati per attivita' di formazione svolte d'intesa con il Ministero
dell'istruzione e del merito.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito
interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 puo'
essere presentata altresi' dal sindaco del comune di nascita degli
infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune
di nascita non rientri piu' nel territorio dello Stato italiano, il
riconoscimento puo' essere richiesto dalle associazioni storiche e
riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega
nazionale di Trieste».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio