N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2023
Ordinanza del 15 dicembre 2023 del G.I.P. del Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di A. M. . Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Denunciata preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri - Denunciata previsione che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi, senza la possibilita' di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., la non necessita' di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto. - Codice di procedura penale, art. 282-ter, commi 1 e 2.(GU n.9 del 28-2-2024 )
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
Il Giudice, dott.ssa Carolina Clo', letti gli atti del
procedimento in epigrafe indicato nei confronti di M. A., nata a ...
nel Frignano il ..., residente a ... via ..., elettivamente
domiciliata in Ravarino, via Viazzola n. 159, difesa d'ufficio
dall'avv. Sara Calzolari del Foro di Modena, indagata per il reato p.
e p. dall'art. 612-bis, comma 2 del codice penale perche', con le
reiterate condotte moleste e minacciose di seguito meglio descritte,
per motivi connessi alla fine della relazione sentimentale (durata un
solo mese) con T. F. , le cagionava un perdurante e grave stato di
ansia e di paura, nonche' un fondato timore per la propria
incolumita' individuale, e della nuova compagna, cercando di evitare
di incontrarla in particolare:
mandandogli con insistenza messaggi (per cercare di
riprendere la relazione sentimentale), e telefonandogli continuamente
(anche 25 volte in 40 minuti) anche tramite terzi o altri numerosi
telefonici (almeno 80);
presentandosi sotto casa della sua abitazione, al rientro dal
lavoro e in pausa pranzo;
in una occasione aggrappandosi al finestrino della macchina;
monitorando i suoi spostamenti anche consultando il profilo
Instagram della nuova compagna, che poi provvedeva a bloccarla;
mandandogli tramite corriere numerosi libri per bambini;
Fatto aggravato dall'essere commesso nei confronti di persona che
e' stata legata da vincolo sentimentale.
In ... dal...
Identificata la persona offesa in: T. F., nato a ... il ...,
residente a ... via ... n....
Premesso che in data 11 dicembre 2023, questo Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Modena emetteva nei
confronti dell'indagata, su conforme richiesta del pubblico ministero
del 9 dicembre 2023, ordinanza ex art. 292 del codice di procedura
penale con la quale applicava a M. A. ravvisando le esigenze
cautelari di cui all'art. 274, lettera c) c.p.p., la misura cautelare
di cui all'art. 282-ter del codice di procedura penale disponendo il
«divieto di avvicinamento alla persona offesa, T. F. alla di lui
madre, C. A. ed alla fidanzata, A. D. con prescrizione di mantenere
dalla p.o. e dai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati - allo
stato da individuarsi nell'abitazione di residenza, sita in ... via
... n. ... nonche' nel luogo di lavoro «presso la ditta ... con
stabilimenti sia in ... via ... n. ... che in ... via ... n. ... -
una distanza di almeno 500 metri, nonche' divieto di comunicazione
con ogni mezzo con la p.o., con la di lui madre, C. A., e con la
fidanzata A. D. e con applicazione di apposito dispositivo di
controllo elettronico, subordinatamente all'acquisizione del di lei
consenso ed alla positiva verifica dell'attuale disponibilita' di
tale strumentazione, da parte dei CC di ...».
Con comunicazione del 14 dicembre 2023 l'autorita' di polizia
giudiziaria delegata all'esecuzione della predetta ordinanza
(Carabinieri di ...), evidenziava le seguenti criticita' in ordine
alla misura cautelare come sopra disposta:
sul luogo di residenza dell'indagata non risulta esservi
adeguata copertura della rete mobile, rete usata dal dispositivo
elettronico al fine del suo funzionamento;
la distanza di 500 metri stabilita nell'ordinanza cautelare
non potrebbe essere rispettata nel piccolo ... atteso che l'indagata,
per recarsi presso il luogo in cui svolge regolare attivita'
lavorativa, deve necessariamente percorrere una strada che, almeno
per un tratto, risulta ubicata ad una distanza inferiore ai 500 metri
dall'abitazione della persona offesa; analogamente, i principali
servizi ubicati nel comune (Municipio, farmacia, ufficio postale e
Caserma dei carabinieri) sono ubicati ad una distanza inferiore ai
500 metri rispetto all'abitazione della persona offesa.
Osserva
Questo giudice ritiene di dover sollevare questione di
legittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 13
Cost., dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 c.p.p., cosi' come modificato
dalla legge n. 168/2023, in vigore dal 9 dicembre 2023 - il quale
prevede che «1. Con il provvedimento che dispone il divieto di
avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a
luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa
ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore
a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa,
disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo
previste dall'art. 275-bis. Nei casi di cui all'art. 282-bis, comma
6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di
pena previsti dall'art. 280. Con lo stesso provvedimento che dispone
il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche
congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il
consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'art.
275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il
giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure
cautelari anche piu' gravi. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze
di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi
congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o
comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una
determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da
tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle
particolari modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis» -
nella parte in cui non consente al giudice, tenuto conto di tutte le
specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire
una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri e
nella parte in cui prevede che, qualora l'organo delegato per
l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di
controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione,
anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi,
senza, invece, possibilita' di valutare e motivare, pur garantendo le
esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., la non necessita' di
applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso
concreto.
La questione appare rilevante e non manifestamente infondata per
le regioni che immediatamente si esporranno.
Rilevanza della questione
La rilevanza della questione - intesa quale necessita' che la
norma trovi applicazione nel giudizio a quo - emerge, evidentemente,
dalla scansione temporale sopra evidenziata in cui la richiesta del
pubblico ministero e l'ordinanza del giudice sono state,
rispettivamente, presentate ed emesse sotto il vigore della nuova
formulazione dell'art. 282-ter c.p.p., concretamente applicato nel
caso di specie e rispetto alle cui modalita' di esecuzione,
l'autorita' di Polizia giudiziaria delegata all'esecuzione ha
tempestivamente rappresentato problematiche di natura tecnica ed
inerenti alla specificita' del territorio.
Peraltro, la scelta della misura cautelare da applicare in
concreto e' stata vagliata da questo giudice nell'ordinanza dell'11
dicembre 2023 ove si e', tra l'altro, dato conto del fatto che
l'indagata e' formalmente incensurata, ha un'occupazione lavorativa
stabile ed e' madre di due figli minori, ragioni per le quali, nel
caso di specie, non si ritengono sussistenti i presupposti per
l'applicazione, eventualmente congiunta, di una misura cautelare piu'
grave di quella applicata che, invece, risulta pienamente in grado di
garantire le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera e)
codice di procedura penale e di salvaguardare l'incolumita' della
persona offesa.
A parere di chi scrive la questione e', dunque, rilevante.
Non manifesta infondatezza della questione
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, occorre
premettere che, come anticipato, a seguito dell'introduzione della
legge n. 168/2023 il testo del primo comma dell'art. 282-ter codice
di procedura penale e' stato completamente modificato.
Appare incontrovertibile, alla luce del tenore letterale della
disposizione, che il legislatore abbia voluto impone, in tutti i casi
di applicazione della misura cautelare in analisi, che all'indagato
sia fatto divieto di avvicinarsi alla persona offesa o ai luoghi
dalla stessa frequentati ad una distanza inferiore ai 500 metri e che
allo stesso sia, in ogni caso, applicato il dispositivo di controllo
a distanza di cui all'art. 275-bis c.p.p., senza lasciare alcuna
discrezionalita' al giudice di modulare le concrete modalita' di
controllo sulla base delle peculiarita' del caso concreto.
Di talche', un'eventuale lettura costituzionalmente orientata
dell'art. 282-ter codice di procedura penale risulta preclusa.
A parere dello scrivente, la scelta del legislatore appare
travalicare i limiti della ragionevolezza e della proporzione, quali
corollari del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost.
Occorre premettere che la violazione dell'art. 3 Cost. si
manifesta non soltanto quando vengono trattate in modo
irragionevolmente differente situazioni tra loro uguali, ma anche
quando, come nel caso di specie, si prevede il medesimo trattamento
per situazioni che possono essere del tutto dissimili, senza che tale
diversita' sia giustificata da ragioni obiettive.
In particolare, non si comprende la scelta legislativa relativa
alla distanza minima da rispettare, pari a 500 metri, e quella
relativa al meccanismo per cui - in caso di problematiche di natura
tecnica inerenti al dispositivo di controllo - debba essere sempre
disposta, anche congiuntamente, un'altra misura cautelare, anche piu'
grave, il tutto senza tenere conto della gravita' del fatto, della
personalita' dell'indagato e di altre specificita' che possono
presentarsi nel caso sottoposto al giudice (quali, come nel caso di
specie, la concreta conformazione del territorio).
L'irragionevolezza risulta, in primo luogo, in astratto posto che
si prevede una misura unica e con modalita' di controllo analoghe per
situazioni che potrebbero non essere concretamente tali. In relazione
al delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale si pensi, ad
esempio, alla condotta posta in essere attraverso mere molestie
telefoniche o comportamenti petulanti rispetto alla condotta posta in
essere attraverso la commissione di altri gravi reati (quali minacce,
danneggiamenti, diffusione di immagini o video sessualmente
espliciti, lesioni, ecc.); ancora si pensi alla personalita'
dell'indagato che potrebbe essere gia' stato condannato o sottoposto
ad altri procedimenti penali o destinatario di un avviso del Questore
per reati analoghi rispetto ad un indagato totalmente incensurato e
privo di procedimenti pendenti; ancora, si consideri la dimensione
temporale dei reati che, normalmente, richiedono l'applicazione della
misura in esame, che potrebbe essere di molti mesi se non addirittura
anni oppure di due singoli episodi.
Dopodiche', si riscontra un profilo di irragionevolezza in
concreto posto che, se e' vero che nei grandi comuni o nelle province
metropolitane la distanza di 500 metri e' certamente rispettabile
senza che sia eccessivamente limitata la liberta' personale di chi e'
sottoposto alla misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p., nei
comuni di piccole dimensioni (quale e' quello di ...), una simile
distanza potrebbe precludere - come peraltro rischia di avvenire nel
caso di specie - persino l'accesso ai fondamentali servizi al
cittadino, alcuni dei quali posti a tutela della sua salute e della
sua incolumita' fisica (quali, la farmacia, l'ospedale, la caserma
dei Carabinieri, ecc.) ovvero al luogo di culto o di studio.
In tali casi non potrebbe nemmeno soccorrere il disposto di cui
al comma 4 dell'art. 282-ter codice di procedura penale che consente
al giudice di autorizzare la frequentazione di determinati luoghi per
finalita' esclusivamente attinenti a ragioni lavorative o di
abitazione.
Quanto alla ravvisata violazione dell'art. 13 Cost., e' appena il
caso di rilevare che la norma in esame, per come formulata, se
certamente rispetta il principio della riserva di legge, non pare,
invece, rispettare quello della riserva di giurisdizione sotto il
profilo dell'adeguata motivazione del provvedimento restrittivo della
liberta' personale, essendo esse direttamente ed indiscriminatamente
imposte dall'art. 282-ter codice di procedura penale ne' sulle
ragioni per le quali, ravvisate problematiche di natura tecnica, si
debba ricorrere necessariamente a misure cautelari restrittive della
liberta' personale piu' gravi (cio', peraltro, anche in contrasto con
il principio della custodia cautelare in carcere quale extrema
ratio). Sul punto, puo' essere richiamata la pronuncia della suprema
Corte, resa nella sua piu' alta composizione [Cass. Sez. U, sentenza
n. 39005 del 29 aprile 2021 Cc. (dep. 28 ottobre 2021) Rv. 281957-
01], in cui i giudici di legittimita', risolvendo un contrasto
interpretativo sorto in relazione all'art. 282-ter c.p.p., in
motivazione, hanno affermato che «La disposizione, seguendo e
completando il sistema gia' adottato con l'art. 282-bis codice di
procedura penale, introduce una misura che ha la caratteristica di
essere espressamente mirata alla tutela della singola persona offesa,
in favore della quale intende creare un vero e proprio schermo di
protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione
fisica o psicologica. Secondo le necessita' del caso concreto, la
persona offesa deve potere godere di tranquillita' e liberta' di
frequentazione dei propri luoghi abituali e deve potersi muovere
liberamente anche al di fuori di un contesto predeterminato con la
certezza che il soggetto che minaccia la sua liberta' fisica o morale
si terra' a debita distanza, essendo obbligato all'allontanamento
anche in caso di incontro fortuito» e ancora, che «non vi e' ragione
di dubitare della piena conformita' della misura del divieto di
avvicinamento alla persona offesa, alla pari delle altre misure
diverse dagli arresti domiciliari e dalla custodia cautelare in
carcere, ai principi fondamentali. Sono situazioni che trovano
disciplina nell'art. 13 della Costituzione per cui si e' in presenza
di liberta' che, nella cornice della rigida disciplina legale,
possono essere limitate nel rispetto di una esigenza costituzionale
di proporzione e gradualita' che deve trovare riscontro nella
"scelta" fatta con il provvedimento del giudice e nella sua
motivazione».
A parere del remittente e', quindi, evidente che l'automatismo -
in peius - previsto per il caso in cui si accerti la non fattibilita'
tecnica delle rigide e vincolanti modalita' di controllo previste
dall'attuale 282-ter del codice di procedura penale si ponga in
contrasto con i principi di proporzionalita', adeguatezza e congrua
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali restrittivi della
liberta' personale e che, di conseguenza, vi sia attrito con quanto
sancito nell'art. 13 della Carta costituzionale.
Pertanto, alla luce delle brevi considerazioni sopra svolte, pare
esservi una irragionevole disparita' di trattamento a fronte di
ipotesi del tutto differenti tra loro. Invero, il trattamento
cautelare analogo per condotte che potrebbero non esserlo
concretamente e senza alcuna possibilita' per il giudice di tenere
conto delle specificita' del caso concreto, mostra una palese
incompatibilita' con i principi di proporzionalita' e di
ragionevolezza quali corollari del principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 Cost. nonche' con i principi di proporzionalita',
adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
restrittivi della liberta' personale sanciti dall'art. 13 Cost.
Peraltro, a fronte degli esempi teste' citati, vi e' un concreto
rischio che la norma in esame, cosi' formulata, si ponga in contrasto
con altri principi costituzionali fondamentali quali quelli il
diritto alla salute, all'istruzione scolastica, al culto, ecc.
Si impone, quindi, la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale per l'esame della presente questione di legittimita'
costituzionale.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 del codice
di procedura penale nella parte in cui, in violazione degli articoli
3 e 13 della Costituzione, non consente al giudice, tenuto conto di
tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di
stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500
metri e nella parte in cui prevede che, qualora l'organo delegato per
l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di
controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione,
anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi,
senza, invece, possibilita' di valutare e motivare, pur garantendo le
esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., la non necessita' di
applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso
concreto;
rimette gli atti di causa alla Corte costituzionale affinche' la
stessa voglia esaminare la sopraindicata questione di legittimita'
costituzionale;
sospende il presente giudizio, sospendendo, altresi' l'esecuzione
della misura cautelare, sino all'esito del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale;
ordina, a cura della cancelleria:
che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte
costituzionale;
che, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei
ministri;
che l'ordinanza sia, altresi', comunicata ai presidenti delle
due Camere del Parlamento;
che la presente ordinanza sia comunicata alle parti.
Modena, 15 dicembre 2023
Il Giudice: Clo'