N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2023
Ordinanza del 15 dicembre 2023 del G.I.P. del Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di A. M. . Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Denunciata preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri - Denunciata previsione che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi, senza la possibilita' di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., la non necessita' di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto. - Codice di procedura penale, art. 282-ter, commi 1 e 2.(GU n.9 del 28-2-2024 )
TRIBUNALE DI MODENA Sezione dei giudici per le indagini preliminari Il Giudice, dott.ssa Carolina Clo', letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato nei confronti di M. A., nata a ... nel Frignano il ..., residente a ... via ..., elettivamente domiciliata in Ravarino, via Viazzola n. 159, difesa d'ufficio dall'avv. Sara Calzolari del Foro di Modena, indagata per il reato p. e p. dall'art. 612-bis, comma 2 del codice penale perche', con le reiterate condotte moleste e minacciose di seguito meglio descritte, per motivi connessi alla fine della relazione sentimentale (durata un solo mese) con T. F. , le cagionava un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonche' un fondato timore per la propria incolumita' individuale, e della nuova compagna, cercando di evitare di incontrarla in particolare: mandandogli con insistenza messaggi (per cercare di riprendere la relazione sentimentale), e telefonandogli continuamente (anche 25 volte in 40 minuti) anche tramite terzi o altri numerosi telefonici (almeno 80); presentandosi sotto casa della sua abitazione, al rientro dal lavoro e in pausa pranzo; in una occasione aggrappandosi al finestrino della macchina; monitorando i suoi spostamenti anche consultando il profilo Instagram della nuova compagna, che poi provvedeva a bloccarla; mandandogli tramite corriere numerosi libri per bambini; Fatto aggravato dall'essere commesso nei confronti di persona che e' stata legata da vincolo sentimentale. In ... dal... Identificata la persona offesa in: T. F., nato a ... il ..., residente a ... via ... n.... Premesso che in data 11 dicembre 2023, questo Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena emetteva nei confronti dell'indagata, su conforme richiesta del pubblico ministero del 9 dicembre 2023, ordinanza ex art. 292 del codice di procedura penale con la quale applicava a M. A. ravvisando le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera c) c.p.p., la misura cautelare di cui all'art. 282-ter del codice di procedura penale disponendo il «divieto di avvicinamento alla persona offesa, T. F. alla di lui madre, C. A. ed alla fidanzata, A. D. con prescrizione di mantenere dalla p.o. e dai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati - allo stato da individuarsi nell'abitazione di residenza, sita in ... via ... n. ... nonche' nel luogo di lavoro «presso la ditta ... con stabilimenti sia in ... via ... n. ... che in ... via ... n. ... - una distanza di almeno 500 metri, nonche' divieto di comunicazione con ogni mezzo con la p.o., con la di lui madre, C. A., e con la fidanzata A. D. e con applicazione di apposito dispositivo di controllo elettronico, subordinatamente all'acquisizione del di lei consenso ed alla positiva verifica dell'attuale disponibilita' di tale strumentazione, da parte dei CC di ...». Con comunicazione del 14 dicembre 2023 l'autorita' di polizia giudiziaria delegata all'esecuzione della predetta ordinanza (Carabinieri di ...), evidenziava le seguenti criticita' in ordine alla misura cautelare come sopra disposta: sul luogo di residenza dell'indagata non risulta esservi adeguata copertura della rete mobile, rete usata dal dispositivo elettronico al fine del suo funzionamento; la distanza di 500 metri stabilita nell'ordinanza cautelare non potrebbe essere rispettata nel piccolo ... atteso che l'indagata, per recarsi presso il luogo in cui svolge regolare attivita' lavorativa, deve necessariamente percorrere una strada che, almeno per un tratto, risulta ubicata ad una distanza inferiore ai 500 metri dall'abitazione della persona offesa; analogamente, i principali servizi ubicati nel comune (Municipio, farmacia, ufficio postale e Caserma dei carabinieri) sono ubicati ad una distanza inferiore ai 500 metri rispetto all'abitazione della persona offesa. Osserva Questo giudice ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 13 Cost., dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 c.p.p., cosi' come modificato dalla legge n. 168/2023, in vigore dal 9 dicembre 2023 - il quale prevede che «1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis. Nei casi di cui all'art. 282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis» - nella parte in cui non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri e nella parte in cui prevede che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi, senza, invece, possibilita' di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., la non necessita' di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto. La questione appare rilevante e non manifestamente infondata per le regioni che immediatamente si esporranno. Rilevanza della questione La rilevanza della questione - intesa quale necessita' che la norma trovi applicazione nel giudizio a quo - emerge, evidentemente, dalla scansione temporale sopra evidenziata in cui la richiesta del pubblico ministero e l'ordinanza del giudice sono state, rispettivamente, presentate ed emesse sotto il vigore della nuova formulazione dell'art. 282-ter c.p.p., concretamente applicato nel caso di specie e rispetto alle cui modalita' di esecuzione, l'autorita' di Polizia giudiziaria delegata all'esecuzione ha tempestivamente rappresentato problematiche di natura tecnica ed inerenti alla specificita' del territorio. Peraltro, la scelta della misura cautelare da applicare in concreto e' stata vagliata da questo giudice nell'ordinanza dell'11 dicembre 2023 ove si e', tra l'altro, dato conto del fatto che l'indagata e' formalmente incensurata, ha un'occupazione lavorativa stabile ed e' madre di due figli minori, ragioni per le quali, nel caso di specie, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione, eventualmente congiunta, di una misura cautelare piu' grave di quella applicata che, invece, risulta pienamente in grado di garantire le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera e) codice di procedura penale e di salvaguardare l'incolumita' della persona offesa. A parere di chi scrive la questione e', dunque, rilevante. Non manifesta infondatezza della questione Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, occorre premettere che, come anticipato, a seguito dell'introduzione della legge n. 168/2023 il testo del primo comma dell'art. 282-ter codice di procedura penale e' stato completamente modificato. Appare incontrovertibile, alla luce del tenore letterale della disposizione, che il legislatore abbia voluto impone, in tutti i casi di applicazione della misura cautelare in analisi, che all'indagato sia fatto divieto di avvicinarsi alla persona offesa o ai luoghi dalla stessa frequentati ad una distanza inferiore ai 500 metri e che allo stesso sia, in ogni caso, applicato il dispositivo di controllo a distanza di cui all'art. 275-bis c.p.p., senza lasciare alcuna discrezionalita' al giudice di modulare le concrete modalita' di controllo sulla base delle peculiarita' del caso concreto. Di talche', un'eventuale lettura costituzionalmente orientata dell'art. 282-ter codice di procedura penale risulta preclusa. A parere dello scrivente, la scelta del legislatore appare travalicare i limiti della ragionevolezza e della proporzione, quali corollari del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost. Occorre premettere che la violazione dell'art. 3 Cost. si manifesta non soltanto quando vengono trattate in modo irragionevolmente differente situazioni tra loro uguali, ma anche quando, come nel caso di specie, si prevede il medesimo trattamento per situazioni che possono essere del tutto dissimili, senza che tale diversita' sia giustificata da ragioni obiettive. In particolare, non si comprende la scelta legislativa relativa alla distanza minima da rispettare, pari a 500 metri, e quella relativa al meccanismo per cui - in caso di problematiche di natura tecnica inerenti al dispositivo di controllo - debba essere sempre disposta, anche congiuntamente, un'altra misura cautelare, anche piu' grave, il tutto senza tenere conto della gravita' del fatto, della personalita' dell'indagato e di altre specificita' che possono presentarsi nel caso sottoposto al giudice (quali, come nel caso di specie, la concreta conformazione del territorio). L'irragionevolezza risulta, in primo luogo, in astratto posto che si prevede una misura unica e con modalita' di controllo analoghe per situazioni che potrebbero non essere concretamente tali. In relazione al delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale si pensi, ad esempio, alla condotta posta in essere attraverso mere molestie telefoniche o comportamenti petulanti rispetto alla condotta posta in essere attraverso la commissione di altri gravi reati (quali minacce, danneggiamenti, diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, lesioni, ecc.); ancora si pensi alla personalita' dell'indagato che potrebbe essere gia' stato condannato o sottoposto ad altri procedimenti penali o destinatario di un avviso del Questore per reati analoghi rispetto ad un indagato totalmente incensurato e privo di procedimenti pendenti; ancora, si consideri la dimensione temporale dei reati che, normalmente, richiedono l'applicazione della misura in esame, che potrebbe essere di molti mesi se non addirittura anni oppure di due singoli episodi. Dopodiche', si riscontra un profilo di irragionevolezza in concreto posto che, se e' vero che nei grandi comuni o nelle province metropolitane la distanza di 500 metri e' certamente rispettabile senza che sia eccessivamente limitata la liberta' personale di chi e' sottoposto alla misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p., nei comuni di piccole dimensioni (quale e' quello di ...), una simile distanza potrebbe precludere - come peraltro rischia di avvenire nel caso di specie - persino l'accesso ai fondamentali servizi al cittadino, alcuni dei quali posti a tutela della sua salute e della sua incolumita' fisica (quali, la farmacia, l'ospedale, la caserma dei Carabinieri, ecc.) ovvero al luogo di culto o di studio. In tali casi non potrebbe nemmeno soccorrere il disposto di cui al comma 4 dell'art. 282-ter codice di procedura penale che consente al giudice di autorizzare la frequentazione di determinati luoghi per finalita' esclusivamente attinenti a ragioni lavorative o di abitazione. Quanto alla ravvisata violazione dell'art. 13 Cost., e' appena il caso di rilevare che la norma in esame, per come formulata, se certamente rispetta il principio della riserva di legge, non pare, invece, rispettare quello della riserva di giurisdizione sotto il profilo dell'adeguata motivazione del provvedimento restrittivo della liberta' personale, essendo esse direttamente ed indiscriminatamente imposte dall'art. 282-ter codice di procedura penale ne' sulle ragioni per le quali, ravvisate problematiche di natura tecnica, si debba ricorrere necessariamente a misure cautelari restrittive della liberta' personale piu' gravi (cio', peraltro, anche in contrasto con il principio della custodia cautelare in carcere quale extrema ratio). Sul punto, puo' essere richiamata la pronuncia della suprema Corte, resa nella sua piu' alta composizione [Cass. Sez. U, sentenza n. 39005 del 29 aprile 2021 Cc. (dep. 28 ottobre 2021) Rv. 281957- 01], in cui i giudici di legittimita', risolvendo un contrasto interpretativo sorto in relazione all'art. 282-ter c.p.p., in motivazione, hanno affermato che «La disposizione, seguendo e completando il sistema gia' adottato con l'art. 282-bis codice di procedura penale, introduce una misura che ha la caratteristica di essere espressamente mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio schermo di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica o psicologica. Secondo le necessita' del caso concreto, la persona offesa deve potere godere di tranquillita' e liberta' di frequentazione dei propri luoghi abituali e deve potersi muovere liberamente anche al di fuori di un contesto predeterminato con la certezza che il soggetto che minaccia la sua liberta' fisica o morale si terra' a debita distanza, essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito» e ancora, che «non vi e' ragione di dubitare della piena conformita' della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla pari delle altre misure diverse dagli arresti domiciliari e dalla custodia cautelare in carcere, ai principi fondamentali. Sono situazioni che trovano disciplina nell'art. 13 della Costituzione per cui si e' in presenza di liberta' che, nella cornice della rigida disciplina legale, possono essere limitate nel rispetto di una esigenza costituzionale di proporzione e gradualita' che deve trovare riscontro nella "scelta" fatta con il provvedimento del giudice e nella sua motivazione». A parere del remittente e', quindi, evidente che l'automatismo - in peius - previsto per il caso in cui si accerti la non fattibilita' tecnica delle rigide e vincolanti modalita' di controllo previste dall'attuale 282-ter del codice di procedura penale si ponga in contrasto con i principi di proporzionalita', adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti giurisdizionali restrittivi della liberta' personale e che, di conseguenza, vi sia attrito con quanto sancito nell'art. 13 della Carta costituzionale. Pertanto, alla luce delle brevi considerazioni sopra svolte, pare esservi una irragionevole disparita' di trattamento a fronte di ipotesi del tutto differenti tra loro. Invero, il trattamento cautelare analogo per condotte che potrebbero non esserlo concretamente e senza alcuna possibilita' per il giudice di tenere conto delle specificita' del caso concreto, mostra una palese incompatibilita' con i principi di proporzionalita' e di ragionevolezza quali corollari del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nonche' con i principi di proporzionalita', adeguatezza e congrua motivazione dei provvedimenti giurisdizionali restrittivi della liberta' personale sanciti dall'art. 13 Cost. Peraltro, a fronte degli esempi teste' citati, vi e' un concreto rischio che la norma in esame, cosi' formulata, si ponga in contrasto con altri principi costituzionali fondamentali quali quelli il diritto alla salute, all'istruzione scolastica, al culto, ecc. Si impone, quindi, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della presente questione di legittimita' costituzionale.
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 del codice di procedura penale nella parte in cui, in violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione, non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri e nella parte in cui prevede che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi, senza, invece, possibilita' di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., la non necessita' di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto; rimette gli atti di causa alla Corte costituzionale affinche' la stessa voglia esaminare la sopraindicata questione di legittimita' costituzionale; sospende il presente giudizio, sospendendo, altresi' l'esecuzione della misura cautelare, sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; ordina, a cura della cancelleria: che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri; che l'ordinanza sia, altresi', comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento; che la presente ordinanza sia comunicata alle parti. Modena, 15 dicembre 2023 Il Giudice: Clo'