N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2023

Ordinanza del 15 dicembre 2023 del G.I.P. del Tribunale di Modena nel
procedimento penale a carico di A. M.  . 
 
Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento  ai
  luoghi frequentati dalla persona offesa  -  Denunciata  preclusione
  per il giudice, tenuto conto di  tutte  le  specificita'  del  caso
  concreto e  motivando  sulle  stesse,  di  stabilire  una  distanza
  inferiore a quella  legalmente  prevista  di  cinquecento  metri  -
  Denunciata  previsione   che,   qualora   l'organo   delegato   per
  l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di
  controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione,
  anche congiunta, di ulteriori misure cautelari  anche  piu'  gravi,
  senza la possibilita' di valutare e  motivare,  pur  garantendo  le
  esigenze cautelari di cui all'art. 274  cod.  proc.  pen.,  la  non
  necessita' di applicazione del dispositivo elettronico di controllo
  nel caso concreto. 
- Codice di procedura penale, art. 282-ter, commi 1 e 2. 
(GU n.9 del 28-2-2024 )
 
                         TRIBUNALE DI MODENA 
           Sezione dei giudici per le indagini preliminari 
 
    Il  Giudice,  dott.ssa  Carolina  Clo',  letti   gli   atti   del
procedimento in epigrafe indicato nei confronti di M. A., nata a  ...
nel  Frignano  il  ...,  residente  a  ...  via  ...,   elettivamente
domiciliata in  Ravarino,  via  Viazzola  n.  159,  difesa  d'ufficio
dall'avv. Sara Calzolari del Foro di Modena, indagata per il reato p.
e p. dall'art. 612-bis, comma 2 del codice  penale  perche',  con  le
reiterate condotte moleste e minacciose di seguito meglio  descritte,
per motivi connessi alla fine della relazione sentimentale (durata un
solo mese) con T. F. , le cagionava un perdurante e  grave  stato  di
ansia  e  di  paura,  nonche'  un  fondato  timore  per  la   propria
incolumita' individuale, e della nuova compagna, cercando di  evitare
di incontrarla in particolare: 
        mandandogli  con  insistenza   messaggi   (per   cercare   di
riprendere la relazione sentimentale), e telefonandogli continuamente
(anche 25 volte in 40 minuti) anche tramite terzi  o  altri  numerosi
telefonici (almeno 80); 
        presentandosi sotto casa della sua abitazione, al rientro dal
lavoro e in pausa pranzo; 
        in una occasione aggrappandosi al finestrino della macchina; 
        monitorando i suoi spostamenti anche consultando  il  profilo
Instagram della nuova compagna, che poi provvedeva a bloccarla; 
        mandandogli tramite corriere numerosi libri per bambini; 
    Fatto aggravato dall'essere commesso nei confronti di persona che
e' stata legata da vincolo sentimentale. 
    In ... dal... 
    Identificata la persona offesa in: T. F.,  nato  a  ...  il  ...,
residente a ... via ... n.... 
    Premesso che in data 11 dicembre  2023,  questo  Giudice  per  le
indagini preliminari presso  il  Tribunale  di  Modena  emetteva  nei
confronti dell'indagata, su conforme richiesta del pubblico ministero
del 9 dicembre 2023, ordinanza ex art. 292 del  codice  di  procedura
penale con  la  quale  applicava  a  M.  A.  ravvisando  le  esigenze
cautelari di cui all'art. 274, lettera c) c.p.p., la misura cautelare
di cui all'art. 282-ter del codice di procedura penale disponendo  il
«divieto di avvicinamento alla persona offesa,  T.  F.  alla  di  lui
madre, C. A. ed alla fidanzata, A. D. con prescrizione  di  mantenere
dalla p.o. e dai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati -  allo
stato da individuarsi nell'abitazione di residenza, sita in  ...  via
... n. ... nonche' nel luogo di  lavoro  «presso  la  ditta  ...  con
stabilimenti sia in ... via ... n. ... che in ... via ...  n.  ...  -
una distanza di almeno 500 metri, nonche'  divieto  di  comunicazione
con ogni mezzo con la p.o., con la di lui madre,  C.  A.,  e  con  la
fidanzata A.  D.  e  con  applicazione  di  apposito  dispositivo  di
controllo elettronico, subordinatamente all'acquisizione del  di  lei
consenso ed alla positiva  verifica  dell'attuale  disponibilita'  di
tale strumentazione, da parte dei CC di ...». 
    Con comunicazione del 14 dicembre  2023  l'autorita'  di  polizia
giudiziaria  delegata   all'esecuzione   della   predetta   ordinanza
(Carabinieri di ...), evidenziava le seguenti  criticita'  in  ordine
alla misura cautelare come sopra disposta: 
        sul luogo di  residenza  dell'indagata  non  risulta  esservi
adeguata copertura della rete  mobile,  rete  usata  dal  dispositivo
elettronico al fine del suo funzionamento; 
        la distanza di 500 metri stabilita  nell'ordinanza  cautelare
non potrebbe essere rispettata nel piccolo ... atteso che l'indagata,
per  recarsi  presso  il  luogo  in  cui  svolge  regolare  attivita'
lavorativa, deve necessariamente percorrere una  strada  che,  almeno
per un tratto, risulta ubicata ad una distanza inferiore ai 500 metri
dall'abitazione della  persona  offesa;  analogamente,  i  principali
servizi ubicati nel comune (Municipio, farmacia,  ufficio  postale  e
Caserma dei carabinieri) sono ubicati ad una  distanza  inferiore  ai
500 metri rispetto all'abitazione della persona offesa. 
 
                               Osserva 
 
    Questo  giudice  ritiene  di   dover   sollevare   questione   di
legittimita' costituzionale, per violazione degli  articoli  3  e  13
Cost., dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 c.p.p., cosi'  come  modificato
dalla legge n. 168/2023, in vigore dal 9 dicembre  2023  -  il  quale
prevede che «1. Con  il  provvedimento  che  dispone  il  divieto  di
avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi  a
luoghi determinati  abitualmente  frequentati  dalla  persona  offesa
ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non  inferiore
a  cinquecento  metri,  da  tali  luoghi  o  dalla  persona   offesa,
disponendo l'applicazione delle particolari  modalita'  di  controllo
previste dall'art. 275-bis. Nei casi di cui all'art.  282-bis,  comma
6, la misura puo' essere disposta anche al di  fuori  dei  limiti  di
pena previsti dall'art. 280. Con lo stesso provvedimento che  dispone
il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione,  anche
congiunta, di una misura  piu'  grave  qualora  l'imputato  neghi  il
consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'art.
275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione  accerti  la  non
fattibilita'  tecnica  delle  predette  modalita'  di  controllo,  il
giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di  ulteriori  misure
cautelari anche piu' gravi. 2. Qualora sussistano ulteriori  esigenze
di  tutela,  il  giudice  puo'  prescrivere   all'imputato   di   non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi
congiunti della persona offesa o da persone con questa  conviventi  o
comunque legate  da  relazione  affettiva  ovvero  di  mantenere  una
determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri,  da
tali luoghi  o  da  tali  persone,  disponendo  l'applicazione  delle
particolari modalita' di  controllo  previste  dall'art.  275-bis»  -
nella parte in cui non consente al giudice, tenuto conto di tutte  le
specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire
una distanza inferiore a quella legalmente prevista di  500  metri  e
nella parte  in  cui  prevede  che,  qualora  l'organo  delegato  per
l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle  modalita'  di
controllo, il giudice debba necessariamente  imporre  l'applicazione,
anche congiunta, di ulteriori  misure  cautelari  anche  piu'  gravi,
senza, invece, possibilita' di valutare e motivare, pur garantendo le
esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., la non  necessita'  di
applicazione  del  dispositivo  elettronico  di  controllo  nel  caso
concreto. 
    La questione appare rilevante e non manifestamente infondata  per
le regioni che immediatamente si esporranno. 
Rilevanza della questione 
    La rilevanza della questione - intesa  quale  necessita'  che  la
norma trovi applicazione nel giudizio a quo - emerge,  evidentemente,
dalla scansione temporale sopra evidenziata in cui la  richiesta  del
pubblico  ministero   e   l'ordinanza   del   giudice   sono   state,
rispettivamente, presentate ed emesse sotto  il  vigore  della  nuova
formulazione dell'art. 282-ter c.p.p.,  concretamente  applicato  nel
caso  di  specie  e  rispetto  alle  cui  modalita'  di   esecuzione,
l'autorita'  di  Polizia  giudiziaria  delegata   all'esecuzione   ha
tempestivamente rappresentato  problematiche  di  natura  tecnica  ed
inerenti alla specificita' del territorio. 
    Peraltro, la  scelta  della  misura  cautelare  da  applicare  in
concreto e' stata vagliata da questo giudice  nell'ordinanza  dell'11
dicembre 2023 ove si e',  tra  l'altro,  dato  conto  del  fatto  che
l'indagata e' formalmente incensurata, ha  un'occupazione  lavorativa
stabile ed e' madre di due figli minori, ragioni per  le  quali,  nel
caso di specie,  non  si  ritengono  sussistenti  i  presupposti  per
l'applicazione, eventualmente congiunta, di una misura cautelare piu'
grave di quella applicata che, invece, risulta pienamente in grado di
garantire le esigenze cautelari  di  cui  all'art.  274,  lettera  e)
codice di procedura penale e  di  salvaguardare  l'incolumita'  della
persona offesa. 
    A parere di chi scrive la questione e', dunque, rilevante. 
Non manifesta infondatezza della questione 
    Quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,  occorre
premettere che, come anticipato, a  seguito  dell'introduzione  della
legge n. 168/2023 il testo del primo comma dell'art.  282-ter  codice
di procedura penale e' stato completamente modificato. 
    Appare incontrovertibile, alla luce del  tenore  letterale  della
disposizione, che il legislatore abbia voluto impone, in tutti i casi
di applicazione della misura cautelare in analisi,  che  all'indagato
sia fatto divieto di avvicinarsi alla  persona  offesa  o  ai  luoghi
dalla stessa frequentati ad una distanza inferiore ai 500 metri e che
allo stesso sia, in ogni caso, applicato il dispositivo di  controllo
a distanza di cui all'art.  275-bis  c.p.p.,  senza  lasciare  alcuna
discrezionalita' al giudice di  modulare  le  concrete  modalita'  di
controllo sulla base delle peculiarita' del caso concreto. 
    Di talche',  un'eventuale  lettura  costituzionalmente  orientata
dell'art. 282-ter codice di procedura penale risulta preclusa. 
    A parere  dello  scrivente,  la  scelta  del  legislatore  appare
travalicare i limiti della ragionevolezza e della proporzione,  quali
corollari del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost. 
    Occorre  premettere  che  la  violazione  dell'art.  3  Cost.  si
manifesta   non   soltanto   quando   vengono   trattate   in    modo
irragionevolmente differente situazioni tra  loro  uguali,  ma  anche
quando, come nel caso di specie, si prevede il  medesimo  trattamento
per situazioni che possono essere del tutto dissimili, senza che tale
diversita' sia giustificata da ragioni obiettive. 
    In particolare, non si comprende la scelta  legislativa  relativa
alla distanza minima da  rispettare,  pari  a  500  metri,  e  quella
relativa al meccanismo per cui - in caso di problematiche  di  natura
tecnica inerenti al dispositivo di controllo -  debba  essere  sempre
disposta, anche congiuntamente, un'altra misura cautelare, anche piu'
grave, il tutto senza tenere conto della gravita'  del  fatto,  della
personalita'  dell'indagato  e  di  altre  specificita'  che  possono
presentarsi nel caso sottoposto al giudice (quali, come nel  caso  di
specie, la concreta conformazione del territorio). 
    L'irragionevolezza risulta, in primo luogo, in astratto posto che
si prevede una misura unica e con modalita' di controllo analoghe per
situazioni che potrebbero non essere concretamente tali. In relazione
al delitto di cui all'art. 612-bis del codice  penale  si  pensi,  ad
esempio, alla condotta  posta  in  essere  attraverso  mere  molestie
telefoniche o comportamenti petulanti rispetto alla condotta posta in
essere attraverso la commissione di altri gravi reati (quali minacce,
danneggiamenti,  diffusione  di   immagini   o   video   sessualmente
espliciti,  lesioni,  ecc.);  ancora  si  pensi   alla   personalita'
dell'indagato che potrebbe essere gia' stato condannato o  sottoposto
ad altri procedimenti penali o destinatario di un avviso del Questore
per reati analoghi rispetto ad un indagato totalmente  incensurato  e
privo di procedimenti pendenti; ancora, si  consideri  la  dimensione
temporale dei reati che, normalmente, richiedono l'applicazione della
misura in esame, che potrebbe essere di molti mesi se non addirittura
anni oppure di due singoli episodi. 
    Dopodiche',  si  riscontra  un  profilo  di  irragionevolezza  in
concreto posto che, se e' vero che nei grandi comuni o nelle province
metropolitane la distanza di 500  metri  e'  certamente  rispettabile
senza che sia eccessivamente limitata la liberta' personale di chi e'
sottoposto alla misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p.,  nei
comuni di piccole dimensioni (quale e' quello  di  ...),  una  simile
distanza potrebbe precludere - come peraltro rischia di avvenire  nel
caso di  specie  -  persino  l'accesso  ai  fondamentali  servizi  al
cittadino, alcuni dei quali posti a tutela della sua salute  e  della
sua incolumita' fisica (quali, la farmacia,  l'ospedale,  la  caserma
dei Carabinieri, ecc.) ovvero al luogo di culto o di studio. 
    In tali casi non potrebbe nemmeno soccorrere il disposto  di  cui
al comma 4 dell'art. 282-ter codice di procedura penale che  consente
al giudice di autorizzare la frequentazione di determinati luoghi per
finalita'  esclusivamente  attinenti  a  ragioni  lavorative   o   di
abitazione. 
    Quanto alla ravvisata violazione dell'art. 13 Cost., e' appena il
caso di rilevare che la  norma  in  esame,  per  come  formulata,  se
certamente rispetta il principio della riserva di  legge,  non  pare,
invece, rispettare quello della riserva  di  giurisdizione  sotto  il
profilo dell'adeguata motivazione del provvedimento restrittivo della
liberta' personale, essendo esse direttamente ed  indiscriminatamente
imposte dall'art.  282-ter  codice  di  procedura  penale  ne'  sulle
ragioni per le quali, ravvisate problematiche di natura  tecnica,  si
debba ricorrere necessariamente a misure cautelari restrittive  della
liberta' personale piu' gravi (cio', peraltro, anche in contrasto con
il principio  della  custodia  cautelare  in  carcere  quale  extrema
ratio). Sul punto, puo' essere richiamata la pronuncia della  suprema
Corte, resa nella sua piu' alta composizione [Cass. Sez. U,  sentenza
n. 39005 del 29 aprile 2021 Cc. (dep. 28 ottobre  2021)  Rv.  281957-
01], in cui  i  giudici  di  legittimita',  risolvendo  un  contrasto
interpretativo  sorto  in  relazione  all'art.  282-ter  c.p.p.,   in
motivazione,  hanno  affermato  che  «La  disposizione,  seguendo   e
completando il sistema gia' adottato con  l'art.  282-bis  codice  di
procedura penale, introduce una misura che ha  la  caratteristica  di
essere espressamente mirata alla tutela della singola persona offesa,
in favore della quale intende creare un vero  e  proprio  schermo  di
protezione rispetto a condotte dell'indagato  mirate  all'aggressione
fisica o psicologica. Secondo le necessita'  del  caso  concreto,  la
persona offesa deve potere godere  di  tranquillita'  e  liberta'  di
frequentazione dei propri luoghi  abituali  e  deve  potersi  muovere
liberamente anche al di fuori di un contesto  predeterminato  con  la
certezza che il soggetto che minaccia la sua liberta' fisica o morale
si terra' a debita  distanza,  essendo  obbligato  all'allontanamento
anche in caso di incontro fortuito» e ancora, che «non vi e'  ragione
di dubitare della piena  conformita'  della  misura  del  divieto  di
avvicinamento alla persona  offesa,  alla  pari  delle  altre  misure
diverse dagli arresti  domiciliari  e  dalla  custodia  cautelare  in
carcere,  ai  principi  fondamentali.  Sono  situazioni  che  trovano
disciplina nell'art. 13 della Costituzione per cui si e' in  presenza
di liberta'  che,  nella  cornice  della  rigida  disciplina  legale,
possono essere limitate nel rispetto di una  esigenza  costituzionale
di  proporzione  e  gradualita'  che  deve  trovare  riscontro  nella
"scelta"  fatta  con  il  provvedimento  del  giudice  e  nella   sua
motivazione». 
    A parere del remittente e', quindi, evidente che l'automatismo  -
in peius - previsto per il caso in cui si accerti la non fattibilita'
tecnica delle rigide e vincolanti  modalita'  di  controllo  previste
dall'attuale 282-ter del codice  di  procedura  penale  si  ponga  in
contrasto con i principi di proporzionalita', adeguatezza  e  congrua
motivazione  dei  provvedimenti  giurisdizionali  restrittivi   della
liberta' personale e che, di conseguenza, vi sia attrito  con  quanto
sancito nell'art. 13 della Carta costituzionale. 
    Pertanto, alla luce delle brevi considerazioni sopra svolte, pare
esservi una irragionevole  disparita'  di  trattamento  a  fronte  di
ipotesi  del  tutto  differenti  tra  loro.  Invero,  il  trattamento
cautelare  analogo  per   condotte   che   potrebbero   non   esserlo
concretamente e senza alcuna possibilita' per il  giudice  di  tenere
conto  delle  specificita'  del  caso  concreto,  mostra  una  palese
incompatibilita'  con   i   principi   di   proporzionalita'   e   di
ragionevolezza quali corollari del principio di  uguaglianza  di  cui
all'art.  3  Cost.  nonche'  con  i  principi  di   proporzionalita',
adeguatezza e congrua motivazione dei  provvedimenti  giurisdizionali
restrittivi della liberta' personale sanciti dall'art. 13 Cost. 
    Peraltro, a fronte degli esempi teste' citati, vi e' un  concreto
rischio che la norma in esame, cosi' formulata, si ponga in contrasto
con  altri  principi  costituzionali  fondamentali  quali  quelli  il
diritto alla salute, all'istruzione scolastica, al culto, ecc. 
    Si  impone,  quindi,  la  rimessione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale per l'esame della presente questione  di  legittimita'
costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2 del codice
di procedura penale nella parte in cui, in violazione degli  articoli
3 e 13 della Costituzione, non consente al giudice, tenuto  conto  di
tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse,  di
stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di  500
metri e nella parte in cui prevede che, qualora l'organo delegato per
l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle  modalita'  di
controllo, il giudice debba necessariamente  imporre  l'applicazione,
anche congiunta, di ulteriori  misure  cautelari  anche  piu'  gravi,
senza, invece, possibilita' di valutare e motivare, pur garantendo le
esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., la non  necessita'  di
applicazione  del  dispositivo  elettronico  di  controllo  nel  caso
concreto; 
    rimette gli atti di causa alla Corte costituzionale affinche'  la
stessa voglia esaminare la sopraindicata  questione  di  legittimita'
costituzionale; 
    sospende il presente giudizio, sospendendo, altresi' l'esecuzione
della misura cautelare, sino all'esito del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    ordina, a cura della cancelleria: 
        che  gli  atti  siano  immediatamente  trasmessi  alla  Corte
costituzionale; 
        che,  l'ordinanza  di  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale  sia  notificata  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri; 
        che l'ordinanza sia, altresi', comunicata ai presidenti delle
due Camere del Parlamento; 
        che la presente ordinanza sia comunicata alle parti. 
          Modena, 15 dicembre 2023 
 
                          Il Giudice: Clo'