N. 26 SENTENZA 23 gennaio - 27 febbraio 2024
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Medici del ruolo unico di assistenza primaria - Numero massimo di assistiti - Norma della Regione autonoma della Sardegna - Innalzamento del limite massimo di assistiti, su base volontaria e per i medici operanti in aree disagiate, nelle more dell'accordo integrativo regionale di categoria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione delle competenze statutarie regionali, della potesta' legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e del principio di eguaglianza - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 117, secondo comma, lettera l); statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5.(GU n.9 del 28-2-2024 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Augusto Antonio BARBERA;
Giudici :Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA,
Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI
GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE
ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni
urgenti in materia di assistenza primaria), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 giugno 2023,
depositato in cancelleria il 3 luglio 2023, iscritto al n. 22 del
registro ricorsi 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2023.
Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della
Sardegna;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2024 il Giudice
relatore Giulio Prosperetti;
uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sonia Sau per la Regione
autonoma della Sardegna;
deliberato nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 28 giugno 2023 e depositato il
successivo 3 luglio 2023 (reg. ric. n. 22 del 2023), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione
Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
assistenza primaria) per lesione delle competenze statutarie di cui
agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna), della competenza statale
esclusiva nella materia «ordinamento civile», di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche' del principio
di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost.
1.1.- La disposizione regionale impugnata stabilisce: «[e']
autorizzato, nelle more dell'approvazione dell'accordo integrativo
regionale di categoria, l'innalzamento del massimale fino al limite
massimo di 1.800 scelte, su base volontaria, per i medici del ruolo
unico dell'assistenza primaria che operano in aree disagiate
individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende
necessario per garantire l'assistenza».
1.2.- Il ricorrente premette che la disciplina del massimale di
assistiti per ciascun medico del ruolo unico dell'assistenza primaria
su cui interviene la disposizione regionale impugnata e' dettata
dall'art. 38 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del
d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni -
Triennio 2016-2018, del 28 aprile 2022 (da ora: ACN), che, ai commi 1
e 2, stabilisce: «1. I medici del ruolo unico di assistenza primaria
iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte
pari a 1.500 unita'. Eventuali deroghe al massimale possono essere
autorizzate in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi
dell'articolo 48, comma 3, punto 5, della Legge 833/78, per un tempo
determinato, non superiore comunque a sei mesi. 2. In attuazione
della programmazione regionale, l'AIR [Accordo integrativo regionale]
puo' prevedere l'innalzamento del massimale di cui al comma 1 fino al
limite massimo di 1.800 scelte esclusivamente per i medici che
operano nell'ambito delle forme organizzative multiprofessionali del
ruolo unico di assistenza primaria, con personale di segreteria e
infermieri ed eventualmente altro personale sanitario, per assicurare
la continuita' dell'assistenza, come previsto dall'articolo 35, comma
5, e/o in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale
innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza».
1.3.- Allo scopo di comprendere le censure promosse nei confronti
della disposizione regionale impugnata, la difesa statale procede a
una ricognizione della disciplina che regola il rapporto in
convenzione tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di
medicina generale.
In proposito, rappresenta che gia' l'art. 48 (Personale a
rapporto convenzionale) della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) ha stabilito, al primo
comma, che «[l]'uniformita' del trattamento economico e normativo del
personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero
territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del
tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il
Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
campo nazionale di ciascuna categoria».
La difesa statale evidenzia, altresi', che la delineata struttura
di regolazione del rapporto convenzionale in oggetto e' stata
confermata dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dall'art.
2-nonies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti
per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138.
Il ricorrente rileva che, alla stregua delle illustrate
disposizioni statali, «la disciplina del rapporto di lavoro del
personale medico di medicina generale in regime di convenzione,
sebbene sia di natura professionale, risulta demandata all'intervento
della negoziazione collettiva, il cui procedimento e' stato modellato
dal legislatore con espresso richiamo a quello previsto per la
contrattazione collettiva dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche") per il personale della pubblica
amministrazione il cui rapporto e' stato privatizzato. In materia di
rapporto tra i diversi livelli di negoziazione collettiva (nazionale,
regionale e aziendale) assume particolare rilievo il richiamo, ad
opera dall'articolo 4 della legge n. 412 del 1991, all'articolo 40
("Contratti collettivi nazionali e integrativi") del d.lgs. n. 165
del 2001».
L'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che la
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,
tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono, e dispone, a garanzia del rispetto di tali stringenti
vincoli, la nullita' e l'inapplicabilita' di clausole dei contratti
collettivi integrativi difformi dalle previsioni del livello
nazionale.
L'Avvocatura generale dello Stato rappresenta che in attuazione
delle ricordate disposizioni statali, i rapporti di lavoro dei medici
di medicina generale sono stati quindi disciplinati dall'ACN che, a
sua volta, individua gli specifici aspetti rimessi alla definizione
della negoziazione regionale.
1.4.- Secondo il ricorrente, dal delineato quadro normativo
emerge con chiarezza «come alle Regioni sia preclusa l'adozione di
una normativa che incida su un rapporto di lavoro gia' sorto e, nel
regolarne il trattamento giuridico ed economico, di sostituirsi alla
contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina (cfr.
Corte Costituzionale, sentenze n. 20 del 2021; n. 157/2019; n.
153/2021)». In particolare, viene menzionato quanto affermato nella
sentenza n. 157 del 2019 in ordine alla natura del rapporto in
convenzione dei medici di medicina generale e alla riconducibilita'
della relativa disciplina all'ordinamento civile in base alle
disposizioni statali richiamate e al rinvio da esse disposto come
fonte regolatrice all'autonomia collettiva.
Pertanto, la difesa statale sostiene che la disposizione
impugnata costituisce esercizio di una competenza che esula da quelle
riconosciute al legislatore regionale dalla legislazione statale di
riferimento, in quanto «autorizza una deroga in aumento al numero
massimo di assisiti, sostituendosi alle previsioni della
contrattazione integrativa e, al contempo, discostandosi da quelle
della contrattazione collettiva nazionale» di cui all'art. 38 ACN, in
quanto il comma 2 riserva all'AIR la possibilita' di innalzare a
1.800 assistiti il massimale fissato in 1.500 dal comma 1 del
medesimo articolo.
Risulterebbe evidente, quindi, che la norma regionale impugnata,
nel disporre l'innalzamento del massimale in questione, avrebbe
violato le norme della contrattazione collettiva nazionale
sostituendosi alla contrattazione integrativa.
1.5.- In definitiva, ad avviso del ricorrente, la disposizione
impugnata innanzitutto eccederebbe le competenze statutarie
attribuite alla Regione autonoma dagli artt. 3, 4 e 5 dello statuto;
sarebbe quindi lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., in quanto la determinazione del massimale di assistiti per
ciascun medico di assistenza primaria, quale aspetto del relativo
rapporto di lavoro riconducibile alla materia «ordinamento civile» e'
rimessa alla contrattazione collettiva dalle menzionate disposizioni
statali evocate come parametri interposti; infine, comporterebbe la
«violazione dell'esigenza connessa al precetto costituzionale di
eguaglianza (articolo 3, Cost.), di garantire l'uniformita', sul
territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che
disciplinano i rapporti in questione».
2.- La Regione autonoma della Sardegna si e' costituita in
giudizio con atto depositato il 2 agosto 2023, chiedendo di
dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, non fondato.
A sostegno, la Regione resistente premette alcune considerazioni.
Innanzitutto, evidenzia che «gia' per la sua conformazione
territoriale, caratterizzata da pochi grandi centri urbani e
molteplici paesi sparsi in un vasto territorio, lontani e mal
collegati, situati anche su isole minori e in montagna, ha
strutturalmente difficolta' a garantire l'assistenza primaria nelle
aree disagiate».
Rileva poi che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019,
n. 26, nell'introdurre disposizioni per accedere alla pensione
anticipata, ha «ridotto drammaticamente il numero di medici in
servizio, aggravando ulteriormente la situazione, e il Covid ha
ulteriormente reso poco attrattiva la scelta, da parte dei medici,
della formazione in medicina generale e, comunque, di tale tipologia
di incarico».
In tale contesto, la difesa della resistente rappresenta che
«[l]a Regione, pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo AIR, i
cui tavoli sono stati gia' avviati - nel quale verra' inserita la
disciplina strutturale di cui al comma 2 dell'art. 38 dell'ACN - ha
esercitato la facolta' concessa dal comma 1 del predetto articolo, ai
sensi dell'art. 48 della L. 833 del 1978, e in conformita' all'art.
32 della Costituzione», prevedendo, per tale periodo di tempo, che i
medici che operano nelle aree disagiate possano chiedere di essere
autorizzati a superare il massimale di 1.500.
Secondo la difesa regionale sarebbe evidente l'autonomia dei due
commi della predetta disposizione dell'ACN «dal momento che il primo
consente alle regioni di far fronte a situazioni contingenti, per un
periodo limitato, mediante l'innalzamento del massimale che venga
ritenuto piu' confacente alla situazione. Nel caso de quo la Regione
Sardegna, valutata la situazione delle zone carenti, ha
discrezionalmente ritenuto di adottare il massimale di 1.800. Il
secondo comma, invece, prevede che sulla base della programmazione
regionale possa essere previsto nell'AIR, in via strutturale quindi
senza limiti di tempo, il massimale di 1.800 assistiti per le sole
"categorie" di medici ivi indicate».
Sulla scorta della prospettata esegesi delle disposizioni
contrattuali in oggetto, la difesa regionale assume che «[e]rra
quindi la ricorrente laddove eccepisce l'illegittimita' della
disposizione regionale impugnata sulla base del combinato disposto di
tali autonomi commi dell'art. 38 dell'ACN, posto che il secondo non
e' una specificazione del primo ma contiene un'autonoma disciplina».
Ne conseguirebbe che il legislatore regionale non si sarebbe
appropriato di una disciplina rimessa alla contrattazione collettiva,
«dal momento che ha esercitato la facolta' di cui all'art. 38
dell'ACN, che consente alle regioni di prevedere una deroga
temporanea ai massimali di assistiti con strumenti diversi dall'AIR,
al quale e' invece riservata la deroga, di entita' prestabilita e
senza limiti di tempo, di cui al comma 2».
2.1.- La resistente conclude, pertanto, per la declaratoria di
inammissibilita' e/o non fondatezza del ricorso, assumendo che «nella
sostanza, e' incentrato sulla violazione dell'art. 38, comma 2
dell'ACN, che disciplina le deroghe al massimale rimesse all'AIR,
mentre nulla dice sul corretto utilizzo, da parte della Regione,
della deroga temporanea di cui al comma 1».
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 22 del
2023), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg.
Sardegna n. 5 del 2023, per lesione delle competenze statutarie
attribuite alla Regione autonoma dagli artt. 3, 4 e 5 dello statuto,
della competenza legislativa statale esclusiva nella materia
«ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., nonche' del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost.
L'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023
stabilisce: «[e'] autorizzato, nelle more dell'approvazione
dell'accordo integrativo regionale di categoria, l'innalzamento del
massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte, su base volontaria,
per i medici del ruolo unico dell'assistenza primaria che operano in
aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale
innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza».
Ad avviso del ricorrente la predetta disposizione incide su un
aspetto, quale quello costituito dalla determinazione del massimale
di assistiti di ciascun medico del ruolo unico dell'assistenza
primaria, che fa parte della disciplina del trattamento economico e
normativo del predetto personale sanitario, demandata dalla
legislazione statale alla fonte negoziale collettiva.
Nella fattispecie l'art. 38, commi 1 e 2, ACN dei medici di
medicina generale del 28 aprile 2022 stabilisce, a livello nazionale,
il massimale in 1.500 assistiti per ciascun medico e demanda alla
fonte negoziale di secondo livello, ovvero agli AIR, la possibilita'
di incrementare tale massimale fino a 1.800 assistiti, ove ricorrano
determinate condizioni.
1.1.- Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale che ha
ricondotto la disciplina del rapporto convenzionale in oggetto alla
materia «ordinamento civile» (sono citate le sentenze n. 153 e n. 20
del 2021, e n. 157 del 2019), il ricorrente deduce la illegittimita'
costituzionale della disposizione impugnata sotto plurimi profili.
Innanzitutto, sarebbero violate le competenze statutarie della
Regione autonoma Sardegna di cui agli artt. 3, 4 e 5, poiche' la
disposizione impugnata interviene sulla disciplina del rapporto di
lavoro dei medici del ruolo unico di assistenza primaria che esula
dalle predette competenze.
Sarebbe leso, quindi, l'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., in quanto la determinazione del massimale di assistiti per
ciascun medico di assistenza primaria, quale aspetto del relativo
rapporto di lavoro riconducibile alla materia «ordinamento civile»
riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e'
rimessa alla contrattazione collettiva dalle disposizioni statali
evocate come parametri interposti (art. 48 della legge n. 833 del
1978; art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 40 del d.lgs.
n. 165 del 2001; art. 2-nonies del d.l. n. 81 del 2004, come
convertito; art. 38, commi 1 e 2, del menzionato ACN).
Infine verrebbe altresi' violato l'art. 3 Cost., poiche' la
disposizione impugnata determinerebbe una violazione del principio di
uguaglianza che si realizza attraverso la garanzia dell'uniformita'
sul territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che
disciplinano il rapporto convenzionale dei medici del ruolo unico
dell'assistenza primaria.
1.2.- La Regione autonoma Sardegna - premesse brevemente le
ragioni dell'intervento normativo, individuate nella strutturale
difficolta' che essa incontra nell'assicurare l'assistenza primaria a
causa delle caratteristiche del territorio regionale e della
riduzione del personale medico disponibile - nel merito prospetta una
esegesi dei commi 1 e 2 dell'art. 38 ACN, che consentirebbe comunque
alla Regione di intervenire in via legislativa nei termini di cui al
censurato intervento regionale che risulterebbe, pertanto, legittimo.
2.- Le questioni non sono fondate.
3.- Il problema dell'individuazione della materia di competenza
cui ricondurre la disposizione impugnata va esaminato e risolto alla
luce dei piu' recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte.
La sentenza n. 124 del 2023 ha affermato che «per individuare la
materia cui ricondurre la norma impugnata occorre tener conto della
sua ratio, della finalita' che persegue e del suo contenuto,
tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da
identificare precisamente l'interesse tutelato, secondo il cosiddetto
criterio di prevalenza».
In applicazione di tale criterio la predetta pronuncia, e gia'
prima la sentenza n. 112 del 2023, hanno escluso che le disposizioni
regionali, impugnate nei rispettivi giudizi in via principale,
comportassero la dedotta violazione della competenza legislativa
esclusiva statale in materia di ordinamento civile in quanto
afferenti a profili del rapporto in convenzione dei medici di
medicina generale, poiche' hanno ritenuto che fossero invece dettate
in via prioritaria da esigenze organizzative producenti «effetti
secondari sull'andamento dei rapporti convenzionali».
Nello specifico, con la sentenza n. 124 del 2023, relativa a un
intervento normativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
che ha previsto un criterio preferenziale ai fini del trasferimento
dei medici convenzionati ulteriore rispetto a quelli fissati dalla
contrattazione collettiva, questa Corte ha affermato che «la
disposizione regionale ha anzitutto una ratio organizzativa, in
funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare
la medicina di prossimita' anche agli abitanti delle zone carenti».
In termini analoghi si e' espressa la citata sentenza n. 112 del
2023, concernente una disposizione della Regione Veneto che incideva
su modalita' di impiego di medici specializzandi presso le strutture
ospedaliere di emergenza-urgenza. In tale decisione si e' difatti
affermato che «[i]n questo modo, il legislatore regionale appronta un
rimedio organizzativo straordinario finalizzato a garantire la
continuita' assistenziale in un settore nevralgico, come quello della
medicina di emergenza, altrimenti pregiudicato dalla carenza di
personale sanitario», e che la disposizione impugnata «investe,
quindi, un ambito strettamente inerente all'organizzazione sanitaria,
la quale, come ripetutamente affermato [...] costituisce componente
fondamentale della tutela della salute (ex aliis, sentenze n. 113 e
n. 9 del 2022, n. 192 del 2017)».
4.- Venendo alla fattispecie in esame, questa Corte rileva che il
limite del massimale e' un profilo fortemente condizionato da
esigenze correlate alla organizzazione del servizio sanitario
funzionale alla tutela della salute.
Pertanto, a fronte di un accordo collettivo nazionale che
consente all'AIR di derogare al massimale, incrementandolo sino a
1.800 assistiti, al fine di assicurare l'assistenza primaria a chi
vive in aree disagiate, l'intervento regionale si limita a integrare
nelle more dell'approvazione dell'AIR, dunque con un regime
temporaneo, la disciplina convenzionale, nel rispetto della cornice
di principio fissata dall'ACN.
La negoziazione collettiva relativa alla disciplina del rapporto
in convenzione dei medici dell'assistenza primaria deve, dunque,
necessariamente confrontarsi con gli effetti che essa produce nei
confronti del diritto dei cittadini alla tutela della salute, in
attuazione dell'art. 32 Cost.
In tale prospettiva, la disposizione impugnata persegue la
prioritaria finalita' di contribuire, attraverso l'incremento del
massimale, ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini
di aree disagiate della Regione autonoma Sardegna, cosi' sopperendo,
in attesa della definizione dell'AIR, alle maggiori criticita' che si
sono presentate a livello locale, attestate dai lavori preparatori
dell'iniziativa legislativa ed enunciate nell'atto di costituzione in
giudizio della stessa Regione.
La circostanza che l'intervento normativo in esame disponga,
nelle more dell'approvazione dell'AIR di categoria, l'innalzamento
del massimale fino al limite di 1.800 - scelte che l'AIR stesso puo'
prevedere ai sensi dell'art. 38, comma 2, ACN -, ne attesta il
carattere contingente e temporaneo in funzione di raccordo con
l'assetto che verra' definito in via strutturale dalla negoziazione
collettiva di secondo livello.
Cio' anche tenendo conto dei tempi necessari per la definizione
dell'AIR, posto che l'art. 3, comma 4, ACN prevede che «[l]e Regioni
e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si
impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali entro il
termine di cui al successivo art. 8, comma 3» ovvero entro dodici
mesi decorrenti dagli atti di programmazione di cui al comma 2 del
medesimo art. 8, che a loro volta vanno definiti dalle regioni entro
sei mesi dall'entrata in vigore dell'ACN.
La fisiologica, consistente durata del predetto percorso
negoziale - e, in ipotesi, il suo prolungarsi - potrebbero invero
comportare il rischio di lasciare senza assistenza primaria la platea
di cittadini di aree disagiate della Regione autonoma Sardegna per un
considerevole lasso di tempo.
Ne', a tal fine, risulta adeguata la ricordata possibilita',
prevista dall'art. 38, comma 1, secondo periodo, ACN, di operare un
incremento del massimale definito a livello nazionale, a motivo sia
del limitato ambito temporale (non superiore comunque a sei mesi) da
esso consentito per la deroga, sia perche' l'intervento normativo
assume, come e' evidente, una dimensione ben piu' ampia e
generalizzata.
5.- In definitiva la ratio, la finalita' e i contenuti della
disposizione impugnata conducono a identificare l'interesse da essa
tutelato in via prioritaria nell'esigenza di organizzare il servizio
sanitario regionale in modo da non lasciare i cittadini sprovvisti di
assistenza medica di base.
Con l'intervento in esame, la Regione autonoma Sardegna appresta,
difatti, una soluzione di tipo organizzativo che trova la sua radice
nel diritto tutelato dall'art. 32 Cost., in attesa della definizione
dell'AIR di cui, comunque, non pregiudica gli esiti, laddove gli
effetti prodotti sull'andamento dei rapporti in convenzione dalla
disposizione impugnata possono essere considerati circoscritti,
tenuto anche conto che il possibile incremento del massimale per
ciascun medico convenzionato avviene «su base volontaria».
Si e', dunque, in presenza di un'esigenza analoga a quella gia'
posta da questa Corte a fondamento delle ricordate sentenze n. 124 e
n. 112 del 2023.
Per tali ragioni, la disposizione impugnata, per la sua finalita'
e i suoi intrinseci contenuti, va considerata esercizio della
competenza legislativa concorrente della Regione autonoma Sardegna
nella materia «tutela della salute», in riferimento ai profili
organizzativi dell'assistenza primaria.
Non e' pertanto fondata la censura relativa alla lesione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
«ordinamento civile».
6.- La riscontrata non fondatezza della predetta censura comporta
anche quella delle ulteriori e correlate questioni riferite agli
artt. 3 Cost. e 5 dello statuto.
Invero la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 Cost. non assume una propria autonoma funzione,
rappresentando il mero riflesso della denuncia di lesione della
competenza legislativa esclusiva statale (ex plurimis, sentenze n.
124 e n. 112 del 2023, e n. 6 del 2022), cosi' come, parimenti, la
censura riferita all'art. 5 dello statuto difetta di una motivazione
indipendente da quella relativa alla violazione degli artt. 3 e 4
dello statuto stesso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio
2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria),
promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione, nonche' agli artt. 3, 4 e 5 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA