N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2023

Ordinanza del 30 novembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul  ricorso  proposto  da  Acilia  H.S.  S.r.l.  contro
Ministero della salute e altri. 
 
Sanita'   pubblica   -   Servizio   sanitario   regionale   (SSR)   -
  Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici  -  Previsione
  che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' posto a
  carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota
  complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al  45  per  cento
  nell'anno 2016 e al 50 per  cento  a  decorrere  dall'anno  2017  -
  Prevista concorrenza di ciascuna azienda fornitrice alle  quote  di
  ripiano  in  misura  pari  all'incidenza  percentuale  del  proprio
  fatturato sul totale della  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario  regionale  -  Prevista
  definizione delle modalita' procedurali del  ripiano,  su  proposta
  del Ministero  della  salute,  con  apposito  accordo  in  sede  di
  Conferenza  Stato-Regioni  -  Previsione,  con   norma   successiva
  introdotta con decreto-legge n.  115  del  2022,  come  convertito,
  della  deroga  alle   pertinenti   disposizioni   sulle   modalita'
  procedurali di ripiano, limitatamente all'eventuale superamento del
  tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016,  2017  e  2018  -
  Prevista definizione,  con  provvedimento  delle  regioni  e  delle
  province autonome, dell'elenco delle aziende fornitrici soggette al
  ripiano per ciascun anno  -  Prevista  adozione,  con  decreto  del
  Ministero della salute da  adottarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
  Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla emanazione  dei
  medesimi provvedimenti regionali e provinciali. 
- Decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78  (Disposizioni  urgenti  in
  materia  di  enti  territoriali.  Disposizioni  per  garantire   la
  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di  controllo  del
  territorio. Razionalizzazione delle spese  del  Servizio  sanitario
  nazionale nonche' norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
  industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto
  2015, n. 125,] art. 9-ter. 
(GU n.13 del 27-3-2024 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                        Sezione Terza Quater 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 14296  del  2022,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Acilia H.S. S.r.l., in persona del legale  rappresentante
pro tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Massimiliano
Brugnoletti, Paolo Cavallo e Luca Costa, con domicilio digitale  come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio
Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B; 
    Contro Ministero della salute, Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona  dei
rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e  difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
    nonche': 
        Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; 
        Regione Emilia Romagna, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia; 
        Asl Br di Brindisi, in persona del legale rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati  Pierandrea  Piccinni,
Maurizio Nunzio e Cesare Friolo, con domicilio digitale come  da  PEC
da Registri di Giustizia; 
        Regione del Veneto, in persona  del  Presidente  pro  tempore
della Giunta  Regionale,  rappresentato  e  difeso,  dagli  avvocati:
Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito
Munari,  Francesco  Zanlucchi,  Luisa  Londei  e   Giacomo   Quarneti
dell'Avvocatura Regionale del Veneto, tutti con  numero  di  telefax:
041/2794912, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea
Manzi, pec: andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) in Roma via  Alberico
II, n. 33; 
        Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore  della
Giunta Regionale Toscana, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Sergio
Fidanzia e Angelo Gigliola, ed elettivamente  domiciliata  presso  il
loro studio, in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 6; 
        Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del suo  Presidente
pro tempore, rappresentata  e  difesa,  tanto  congiuntamente  quanto
disgiuntamente, dagli  avvocati  Laura  Fadanelli,  Alexandra  Roilo,
Doris Ambach e Gianluigi  Tebano,  elettivamente  domiciliata  presso
l'Avvocatura  della  Provincia,  in  39100  Bolzano,  piazza  Silvius
Magnago  n.  1,  fax  0471/412099,  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it 
    nei confronti 
    per l'annullamento 
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
    del decreto  del  Ministero  della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»; dell'accordo  tra  Governo,  regioni  e  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  su  proposta  del  Ministero  della
salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer
possa, della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio  2019
prot. n. 22413,  non  conosciuta;  di  tutti  gli  atti  presupposti,
connessi e consequenziali. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 19 gennaio 2023: 
l'annullamento 
    del decreto  del  Ministero  della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»; dell'accordo  tra  Governo,  regioni  e  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  su  proposta  del  Ministero  della
salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer
possa, della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio  2019
prot. n. 22413,  non  conosciuta;  di  tutti  gli  atti  presupposti,
connessi e consequenziali;  nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte
costituzionale della questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; 
    ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per  l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari della determinazione n.
24408/26987 del 12 dicembre 2022 del direttore di  Dipartimento  alla
salute, banda larga e cooperative, avente  ad  oggetto  «Fatturato  e
relativo importo del payback per  dispositivi  medici  per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi  del  decreto  del  Ministero  della
salute 6 ottobre 2022», pubblicata il 12 dicembre  2022  sul  portale
istituzionale della Provincia Autonoma di  Bolzano;  delle  determine
del direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto  Adige:  anno
2015: atto del 2016-A-000139 del 10 maggio 2016; anno 2016: atto  del
2017-A-000193 del 28 aprile 2017; anno 2017: atto  del  2018-A-000228
del 27 aprile 2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del  30  aprile
2019,  non  conosciute;  dell'allegato  A  della  determinazione   n.
24408/26987/2022, avente ad oggetto «le tabelle di cui all'allegato A
che quantificano  gli  importi  per  il  ripiano  (payback)  per  gli
esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018»; in  parte  qua,  del  decreto  del
Ministero della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022,  avente  ad  oggetto  «Adozione
delle linee  guida  propedeutiche  all'emanazione  dei  provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del  tetto
per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni
2015, 2016,  2017  e  2018»;  della  documentazione  della  Direzione
Generale  dell'Azienda  Sanitaria  dell'Alto  Adige   relativa   alla
ricognizione sulle ripartizioni del fatturato dei dispositivi  medici
tra  i  singoli  fornitori,  non  conosciuta;  di  tutti   gli   atti
presupposti, connessi e  consequenziali  finalizzati  direttamente  o
indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano
del superamento dei tetti di spesa provinciale; 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 26 gennaio 2023: 
l'annullamento 
    del decreto  del  Ministero  della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (decreto ministeriale del 6 luglio 2022 - doc. 1); 
    dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del  Ministero  della  salute,  rep.  atti  n.
181/CSR del 7 novembre 2019 (accordo CSR - doc. 2); 
    per quanto occorrer possa, della Circolare  del  Ministero  della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; 
    di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; 
ed ora anche, con i  presenti  motivi  aggiunti,  per  l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari 
    della determinazione del  direttore  generale  del  «Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale» della Regione Puglia
n. 10 del  12  dicembre  2022  avente  ad  oggetto  «Art.  9-ter  del
decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2015,  n.  125  e
s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del  tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi  del  comma  8
dell'art. 9-ter decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto  2015,
n. 125  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dal  decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  15  settembre  2022,  Serie  generale  n.  216»,
pubblicata il  12  dicembre  2022  sul  portale  istituzionale  della
Regione e comunicata a mezzo pec  il  15  dicembre  2022  (doc.  8  -
determinazione regionale n. 10/2022); 
    dell'allegato A della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12  dicembre  2022,  avente  ad  oggetto  il
«Ripiano sfondamento del tetto del 4,4% spesa per dispositivi  medici
annualita' 2015, 2016, 2017, 2018 - Elenco quota di ripiano annuale e
complessiva per  fornitore»  (determinazione  regionale  n.  10/2022,
allegato A - doc. 8); 
    dell'allegato B della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto «Calcolo
pay  back  dispositivi  medici  su   fatturato   2015-2016-2017-2018»
(determinazione regionale n. 10/2022, allegato B - doc. 8); 
    dell'allegato C della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia  n.  10  del  12  dicembre  2022,  avente  ad  oggetto
«Modalita' di  versamento  -  Riferimento  bancario»  (determinazione
regionale n. 10/2022, allegato C - doc. 8); 
    in parte qua, del  decreto  del  Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  26
ottobre  2022,  avente  ad  oggetto  «Adozione  delle   linee   guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in tema di  ripiano  del  superamento  del  tetto  per  i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022); 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; 
    e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex
art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, agli atti e documenti relativi
alla  quantificazione   della   spesa   complessiva   regionale   per
dispositivi medici ed alla quantificazione  degli  oneri  di  ripiano
determinati a carico della  ricorrente,  con  conseguente  ordine  di
esibizione della documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o 116
c.p.a. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 26 gennaio 2023: 
annullamento 
    del decreto  del  Ministero  della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (decreto ministeriale del 6 luglio 2022 - doc. 1); 
    dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del  Ministero  della  salute,  rep.  atti  n.
181/CSR del 7 novembre 2019 (accordo CSR - doc. 2); 
    per quanto occorrer possa, della Circolare  del  Ministero  della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; 
    di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; 
ed ora anche, con i  presenti  motivi  aggiunti,  per  l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari 
    della determinazione del direttore della Direzione generale  cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300
del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U) avente  ad  oggetto
«Individuazione delle aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici  e
delle relative quote di ripiano dovute dalle  medesime  alla  Regione
Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016,  2017  e  2018  ai
sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125», (doc. 8 - determinazione  regionale),  pubblicata  sul
sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e  comunicata  il  13
dicembre 2022 a mezzo pec; 
    delle seguenti deliberazioni dei direttori generali delle Aziende
sanitarie regionali con le quali e' stato individuato  e  certificato
il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018  per  singolo
fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi,
sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati  nelle
apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno
2012, conservate  agli  atti  del  Settore  Gestione  finanziaria  ed
economica del SSR della Direzione generale cura della persona, salute
e welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6  settembre
2019 dell'Azienda Usl di Piacenza avente ad  oggetto  «Payback  DM  -
indicazioni operative urgenti per l'applicazione  delle  disposizioni
previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,
n. 125 per gli anni 2015, 2016,  2017  e  2018.  Certificazione  dati
azienda Usl di Piacenza»; n. 667 del 5  settembre  2019  dell'Azienda
Usl di Parma  avente  ad  oggetto  «Applicazione  delle  disposizioni
previste dall'art. 9-ter commi 8 e  9  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016,  2017,  2018  -  Certificazione
dati»; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia
avente ad oggetto «Payback D.M. - Certificazione dei costi  sostenuti
dall'Azienda USL di Reggio  Emilia  per  l'acquisto  dei  dispositivi
medici negli esercizi  2015,  2016,  2017  e  2018»;  n.  267  del  6
settembre  2019  dell'Azienda  Usl  di  Modena  avente   ad   oggetto
«Applicazione dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del  19  giugno
2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125  del  6  agosto
2015. Individuazione del fatturato annuo  per  singolo  fornitore  di
dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017  e  2018»;  n.
325 del 4 settembre  2019  dell'Azienda  Usl  di  Bologna  avente  ad
oggetto   «Payback   DM   -   Indicazioni    operative urgenti    per
l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e
9,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli  anni  2015,
2016, 2017 e 2018»; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda  Usl  di
Imola avente ad oggetto «Payback DM - applicazione delle disposizioni
previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; n. 183 del 6  settembre
2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto «UB /  311/2019  -
certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM  -  anni
2015, 2016, 2017, 2018»; n. 295 del 18  settembre  2019  dell'Azienda
Usl della Romagna avente ad oggetto «Applicazione delle  disposizioni
relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art.  9-ter,
commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli  anni  2015,
2016, 2017 e 2018 - certificazione dati»; n. 969 del 3 settembre 2019
dell'Azienda ospedaliera di Parma  avente  ad  oggetto  «Applicazione
delle  disposizioni  previste  dall'art.  9-ter  commi  8  e  9   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018
- Certificazione dati»; n. 333 del  19  settembre  2019  dell'Azienda
ospedaliera di  Reggio  Emilia  avente  ad  oggetto  «Payback D.M.  -
Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda  ospedaliera
di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi
2015, 2016 e primo semestre  2017»;  n.  137  del  5  settembre  2019
dell'Azienda  ospedaliera  di  Modena  avente  ad  oggetto   «Payback
dispositivi medici - certificazione dei costi sostenuti  dall'Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Modena per l'acquisto dei  dispositivi
medici negli esercizi  2015,  2016,  2017  e  2018»;  n.  212  del  4
settembre 2019 dell'Azienda ospedaliera di Bologna avente ad  oggetto
«Payback DM - Indicazioni operative urgenti per l'applicazione  delle
disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; n. 202 del
5 settembre  2019  dell'Azienda  ospedaliera  di  Ferrara  avente  ad
oggetto «Payback DM - deliberazione dei  prospetti  riepilogativi  di
individuazione  del  fatturato  annuo  per   singolo   fornitore   di
dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per
l'acquisto  dei  dispositivi  medici  contabilizzati  alle  voci  dei
modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - BA0220, BA0230
e BA0240»; n. 260  del  6  settembre  2019  dell'Istituto  Ortopedico
Rizzoli avente ad oggetto «Payback DM - Indicazioni operative urgenti
per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi
8 e 9, del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli  anni  2015,
2016, 2017 e 2018»; 
    in parte qua, del  decreto  del  Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  26
ottobre  2022,  avente  ad  oggetto  «Adozione  delle   linee   guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in tema di  ripiano  del  superamento  del  tetto  per  i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022); 
    di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi   e   consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente  il  ripiano  del  superamento  dei  tetti  di  spesa
regionale; 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. 
    e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex
articoli 22 e ss. della legge n.  241/1990,  agli  atti  e  documenti
relativi alla quantificazione della spesa complessiva  regionale  per
dispositivi medici ed alla quantificazione  degli  oneri  di  ripiano
determinati a carico della  ricorrente,  con  conseguente  ordine  di
esibizione della documentazione non rilasciata ex articoli 64  c.p.a.
e/o ex art. 116 c.p.a. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 26 gennaio 2023: 
annullamento 
    del decreto  del  Ministero  della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (decreto ministeriale del 6 luglio 2022 - doc. 1); 
    dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del  Ministero  della  salute,  rep.  atti  n.
181/CSR del 7 novembre 2019 (accordo CSR - doc. 2); 
    per quanto occorrer possa, della circolare  del  Ministero  della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; 
    di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; 
ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento 
    della determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022  del  direttore
generale della  Sanita'  dell'Assessorato  dell'igiene  e  sanita'  e
dell'assistenza  sociale  della  Regione  autonoma  della   Sardegna,
comunicata il 29 novembre 2022 (doc. 8 - determinazione regionale); 
    della delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022,  della  delibera
ARNAS BROTZU n.  1331  del  15  novembre  2022,  della  delibera  AOU
Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022, della delibera AOU Sassari  n.
1044 del 15 novembre 2022; 
    in parte qua, del  decreto  del  Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  26
ottobre  2022,  avente  ad  oggetto  «Adozione  delle   linee   guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in tema di  ripiano  del  superamento  del  tetto  per  i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022); 
    di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi   e   consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente  il  ripiano  del  superamento  dei  tetti  di  spesa
regionale; 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; 
    e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex
articoli 22 e ss. della legge n.  241/1990,  agli  atti  e  documenti
relativi alla quantificazione della spesa complessiva  regionale  per
dispositivi medici ed alla quantificazione  degli  oneri  di  ripiano
determinati a carico della  ricorrente,  con  conseguente  ordine  di
esibizione della documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o  ex
art. 116 c.p.a. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 26 gennaio 2023: 
l'annullamento 
    del decreto  del  Ministero  della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (decreto ministeriale del 6 luglio 2022 - doc. 1); 
    dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del  Ministero  della  salute,  rep.  atti  n.
181/CSR del 7 novembre 2019 (accordo CSR - doc. 2); 
    per quanto occorrer possa, della Circolare  del  Ministero  della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; 
    di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; 
ed ora anche, con i  presenti  motivi  aggiunti,  per  l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari 
    del decreto del  Ministero  della  salute  del  6  ottobre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  251  del  26  ottobre  2022,
avente  ad  oggetto  «Adozione  delle   linee   guida   propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a  livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» (doc. 8 -
decreto Ministero della salute del 6 ottobre 2022); 
    del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre  2022  adottato  dalla
Direzione centrale salute,  politiche  sociali  e  disabilita'  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (doc.  9  -   decreto   n.
29985/2022); 
    dell'allegato A al decreto n. 29985/2022 (doc. 10 - allegato A); 
    del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 3 settembre 2019 dell'Azienda sanitaria  universitaria
integrata  di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 
    del  decreto  n.  696  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale
dall'11 settembre 2019 al 25 settembre  2019  dell'Azienda  sanitaria
universitaria integrata di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in  Azienda
sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 
    del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda sanitaria  universitaria
integrata  di  Udine  (ASUIUD)   confluita   in   Azienda   sanitaria
universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 
    della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda sanitaria  universitaria
integrata  di  Udine  (ASUIUD)   confluita   in   Azienda   sanitaria
universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 
    del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto  2019  al  4  settembre  2019  dell'Azienda  per  l'assistenza
sanitaria n. 2  confluita  per  l'Area  Bassa  Friulana  nell'Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano
Isontina  nell'Azienda  Sanitaria  Universitaria  Giuliano   Isontina
(ASU-GI); 
    del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto  2019  al  4  settembre  2019  dell'Azienda  per  l'Assistenza
Sanitaria n. 3 confluita in Azienda  Sanitaria  Universitaria  Friuli
Centrale (ASUFC); 
    del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto  2019  al  5  settembre   2019   adottato   dall'Azienda   per
l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda  Sanitaria  Friuli
Occidentale (ASFO); 
    del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data
14 agosto 2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Centro  di  riferimento
oncologico di Aviano (CRO); 
    del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23
ottobre 2019  al  7  novembre  2019  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25
settembre 2019 al 10 ottobre 2019 e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13
agosto 2019 al  28  agosto  2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    della  nota  prot.  SPS-GEN-2019-16508-A  dd.  21   agosto   2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
    della  nota  prot.  SPS-GEN-2019-22613-P  dd.  18  novembre  2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
    della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita'; 
    della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019  della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita'; 
    di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi   e   consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente  il  ripiano  del  superamento  dei  tetti  di  spesa
regionali ivi inclusa, per  quanto  occorrer  possa,  l'Intesa  della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del  14  settembre
2022 (doc. 11 - Intesa  CSR  14  settembre  2022)  e  l'Intesa  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti
n. 213/CSR (doc. 12 - Intesa 213 CSR); 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. 
    e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex
articoli 22 e ss. della legge n.  241/1990,  agli  atti  e  documenti
relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per
dispositivi medici ed alla quantificazione  degli  oneri  di  ripiano
determinati a carico della  ricorrente,  con  conseguente  ordine  di
esibizione della documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o 116
c.p.a. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 2 febbraio 2023: 
per l'annullamento 
    del decreto  del  Ministero  della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (decreto ministeriale del 6 luglio 2022 - doc. 1); 
    dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del  Ministero  della  salute,  rep.  atti  n.
181/CSR del 7 novembre 2019 (accordo CSR - doc. 2); 
    per quanto occorrer possa, della Circolare  del  Ministero  della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; 
    di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonche'
per la  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della  questione  di
legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; 
ed ora anche, con i  presenti  motivi  aggiunti,  per  l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari 
    della determinazione del  Dirigente  del  Dipartimento  Salute  e
Politiche  sociali  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  n.  2022-
D337-00238 del 14  dicembre  2022,  avente  ad  oggetto  «Definizione
dell'elenco  delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi   medici   e
attribuzione degli importi  da  queste  dovuti  per  il  ripiano  del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia
autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del
comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  e
successivamente modificato al comma 8 dall'art. 1, comma  557,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicata il 14 dicembre  2022  sul
portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento  (doc.  8  -
determinazione  provinciale);  della  deliberazione  n.  499  del  16
settembre 2019 del direttore generale dell'Azienda provinciale per  i
servizi sanitari della Provincia di Trento con la quale ha  approvato
la  ricognizione  della  spesa  sostenuta  dal   servizio   sanitario
provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015,  2016,  2017  e
2018, non conosciuta; 
    in parte qua, del  decreto  del  Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  26
ottobre  2022,  avente  ad  oggetto  «Adozione  delle   linee   guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in tema di  ripiano  del  superamento  del  tetto  per  i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022); nonche' per la rimessione  alla  Corte  costituzionale
della questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e  per  l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, ex articoli 22 e ss.  della
legge  n.   241/1990,   agli   atti   e   documenti   relativi   alla
quantificazione della spesa complessiva provinciale  per  dispositivi
medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano  determinati  a
carico della ricorrente, con conseguente ordine di  esibizione  della
documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o 116 c.p.a. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il giorno 8 febbraio 2023: 
annullamento previa concessione di idonee misure cautelari 
    della  determinazione  dirigenziale   2426/A1400A/2022   del   14
dicembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai  sensi  dell'art.  9-ter,  comma
9-bis del decreto-legge n. 78/2015, convertito in legge 125/2015»; 
    della deliberazione n. 596  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; 
    della deliberazione n. 404  del  27  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; 
    della deliberazione n. 369  del  23  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; 
    della deliberazione n. 1142 del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino; 
    della deliberazione n. 848 del 3  settembre  2019  del  direttore
generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara; 
    della deliberazione n. 467  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; 
    della deliberazione n. 586  del  30  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL AL; 
    della deliberazione n. 151  del  30  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL AT; 
    della deliberazione n. 388  del  26  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL BI; 
    della deliberazione n. 909 del 6  settembre  2019  del  direttore
generale dell'ASL Citta' di Torino; 
    della deliberazione n. 361  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL CN1; 
    della deliberazione n. 309  del  22  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL CN2; 
    della deliberazione n. 320  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL NO; 
    della deliberazione n. 510  del  23  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO3; 
    della deliberazione n. 977  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO4; 
    della deliberazione n. 806  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO5; 
    della deliberazione n. 856  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL VC; 
    della deliberazione n. 701 del 4  settembre  2019  del  direttore
generale dell'ASL VCO; 
    di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi   e   consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente  il  ripiano  del  superamento  dei  tetti  di  spesa
regionali ivi inclusa, per  quanto  occorrer  possa,  l'Intesa  della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del  14  settembre
2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  del  28
settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; 
    del decreto del  Ministero  della  salute  del  6  ottobre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  251  del  26  ottobre  2022,
avente  ad  oggetto  «Adozione  delle   linee   guida   propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in  tema  di
ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a  livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;  nonche'
per la  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della  questione  di
legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e  per  l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, ex  art.  22  e  ss.  della
legge  n.   241/1990,   agli   atti   e   documenti   relativi   alla
quantificazione della spesa  complessiva  regionale  per  dispositivi
medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano  determinati  a
carico della ricorrente, con conseguente ordine di  esibizione  della
documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. l'8 febbraio 2023: 
annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari 
    del decreto  del  direttore  generale  della  Direzione  sanita',
welfare e coesione sociale della Regione  Toscana  n.  24687  del  14
dicembre 2022, avente ad oggetto «approvazione  degli  elenchi  delle
aziende fornitrici di  dispositivi  medici  soggette  a  ripiano  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter,
comma 9-bis  del  decreto-legge  n.  78/2015»,  pubblicata  sul  sito
istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e  comunicata
a mezzo pec il 20 dicembre 2022, (doc. 8 - determinazione regionale); 
    delle  seguenti  deliberazioni  delle  determine  dei   direttori
generali degli enti del Servizio sanitario regionale in  particolare:
deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019  del  direttore  generale
dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 5  settembre  2019
del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n.
1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale  dell'AUSL  Toscana
Sud Est; deliberazione n. 623 del  6  settembre  2019  del  direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del
direttore generale dell'AOU  Senese;  deliberazione  n.  643  del  16
settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione
n. 497 del 9 agosto  2019  del  direttore  generale  dell'AOU  Meyer;
deliberazione n. 386 del 27 settembre  2019  del  direttore  generale
dell'ESTAR, non conosciute; 
    in parte qua, del  decreto  del  Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  26
ottobre  2022,  avente  ad  oggetto  «Adozione  delle   linee   guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in tema di  ripiano  del  superamento  del  tetto  per  i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022); 
    di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi   e   consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente  il  ripiano  del  superamento  dei  tetti  di  spesa
regionale; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale  della
questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e  per  l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, ex articoli 22 e ss.  della
legge  n.   241/1990,   agli   atti   e   documenti   relativi   alla
quantificazione della spesa  complessiva  regionale  per  dispositivi
medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano  determinati  a
carico della ricorrente, con conseguente ordine di  esibizione  della
documentazione non rilasciata ex articoli 64 c.p.a. e/o ex  art.  116
c.p.a. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 9 febbraio 2023: 
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari 
    del decreto del direttore generale dell'Area  Sanita'  e  Sociale
della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022  avente  ad  oggetto
«Art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78
convertito con modificazioni dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125.
Ripartizione tra le aziende fornitrici di  dispositivi  medici  degli
oneri di ripiano derivanti dal superamento del  tetto  di  spesa  per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,  certificato
dal decreto del Ministero della salute di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216.  Decreto
del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre  2022  n.  251.  Definizione  dell'elenco  delle
aziende fornitrici di dispositivi medici soggette  a  ripiano  e  dei
relativi importi» (doc. 8 - determinazione regionale), pubblicata nel
BUR della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, non  comunicata
all'esponente; 
    delle seguenti deliberazioni dei direttori  generali  degli  enti
del Servizio sanitario regionale con i  quali  e'  stato  validato  e
certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola
azienda, non conosciute: deliberazione n. 1398 del 13  dicembre  2022
del direttore generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria  n.
1  Dolomiti,  avente  ad   oggetto   «Revisione   rilevazione   costi
dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al  2018»;
deliberazione n. 2330 del 7  dicembre  2022  del  direttore  generale
dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto «Revisione
rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per  gli  esercizi
dal 2015 al  2018»;  delibera  n.  2076  del  12  dicembre  2022  del
direttore generale dell'Azienda ULSS  n.  3  Serenissima,  avente  ad
oggetto «Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore
per gli esercizi dal 2015 al  2018»;  deliberazione  n.  1138  del  9
dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS  n.  4  Veneto
Orientale, avente ad oggetto «Revisione rilevazione costi dispositivi
medici per fornitore per gli esercizi dal  2015  al  2018  compresi»;
deliberazione n. 1488 del 7  dicembre  2022  del  direttore  generale
dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana,  avente  ad  oggetto  «Aggiornamento
della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi  Medici)  anni  dal
2015 al  2018»;  deliberazione  n.  826  del  12  dicembre  2022  del
direttore generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad  oggetto
«Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli  esercizi
dal 2015 al 2018»; deliberazione n. 2322  del  9  dicembre  2022  del
direttore generale dell'Azienda ULSS  n.  7  Pedemontana,  avente  ad
oggetto «Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore
per gli esercizi dal 2015 al  2018»;  deliberazione  n.  2001  del  7
dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n.  8  Berica,
avente ad oggetto  «Ricognizione  delle  fatture  iscritte  al  conto
"BA0210 - Dispositivi Medici" dei conti economici 2015 - 2016 -  2017
per fornitore (decreto  Ministero  della  salute  6  ottobre  2022)»;
deliberazione n. 1240 del 13 dicembre  2022  del  direttore  generale
dell'Azienda ULSS  n.  9  Scaligera,  avente  ad  oggetto  «Revisione
rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per  gli  esercizi
dal 2015 al 2018»; deliberazione n. 2560  del  9  dicembre  2022  del
direttore generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova, avente
ad oggetto «Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del  valore  del  fatturato  in
centesimi  di  euro  con  dettaglio  per  fornitore  e  per   singolo
documento»; deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del  direttore
generale dell'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Integrata  Verona,
avente ad oggetto «Revisione rilevazione costi dispositivi medici per
fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018»; deliberazione  n.  1077
del 7 dicembre 2022 del direttore generale  dell'Istituto  Oncologico
Veneto, avente ad oggetto «Revisione  rilevazione  costi  dispositivi
medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018»; 
    in parte qua, del  decreto  del  Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  26
ottobre  2022,  avente  ad  oggetto  «Adozione  delle   linee   guida
propedeutiche   all'emanazione   dei   provvedimenti   regionali    e
provinciali in tema di  ripiano  del  superamento  del  tetto  per  i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero  della  salute  del  6
ottobre 2022); 
    di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi   e   consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente  il  ripiano  del  superamento  dei  tetti  di  spesa
regionali; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale  della
questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e  per  l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, ex  art.  22  e  ss.  della
legge  n.   241/1990,   agli   atti   e   documenti   relativi   alla
quantificazione della spesa  complessiva  regionale  per  dispositivi
medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano  determinati  a
carico della ricorrente, con conseguente ordine di  esibizione  della
documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o 116 c.p.a. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 27 febbraio 2023: 
l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari 
    dell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento  promozione
della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 dell'8
febbraio 2023 avente ad oggetto  «Art.  9-ter  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed
integrazioni. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del
tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del  comma
8 dell'art. 9-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto  2015,
n. 125  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dal  decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022 - Serie  generale  -  n.  216  -
Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di
riparto» pubblicato  sul  portale  istituzionale  della  Regione  l'8
febbraio  2023  (doc.  14  -   Atto   dirigenziale   Regione   Puglia
aggiornamento oneri riparto); 
    delibera D.G. della ASL Brindisi n. 255 del 2 febbraio 2023 (doc.
15 - delibera ASL Brindisi n. 255/2023); 
    delibera C.S. della ASL Lecce n. 134 del  3  febbraio  2023  [non
conosciuta]; 
    di  ogni  altro  atto  presupposto,  connesso  e  consequenziale,
ancorche' sconosciuto al ricorrente; nonche' per la  rimessione  alla
Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale: 
        dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito  con
legge n. 125/2015; 
        dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018; 
        dell'art. 18 del decreto-legge n.  115/2022,  convertito  con
legge n. 142/2022; 
    per violazione degli articoli 3, 9, 11,  32,  41,  42,  53,  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per  l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, ex articoli 22 e ss.  della
legge  n.   241/1990,   agli   atti   e   documenti   relativi   alla
quantificazione della spesa  complessiva  regionale  per  dispositivi
medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano  determinati  a
carico della ricorrente, con conseguente ordine di  esibizione  della
documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o 116 c.p.a. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 15 settembre 2023: 
per l'annullamento 
    del decreto  del  Ministero  della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»; 
    dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del  Ministero  della  salute,  rep.  atti  n.
181/CSR del 7 novembre 2019; 
    per quanto occorrer possa, della Circolare  del  Ministero  della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; 
    della determinazione del direttore della Direzione generale  cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300
del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U); 
    delle seguenti deliberazioni dei direttori generali delle Aziende
sanitarie regionali con le quali e' stato individuato  e  certificato
il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018  per  singolo
fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi,
sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati  nelle
apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno
2012, conservate  agli  atti  del  Settore  Gestione  finanziaria  ed
economica del SSR della Direzione generale cura della persona, salute
e welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6  settembre
2019 dell'Azienda Usl di  Piacenza;  n.  667  del  5  settembre  2019
dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019  dell'Azienda
Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di
Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di  Bologna;  n.
189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di  Imola;  n.  183  del  6
settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del  18  settembre
2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n.  969  del  3  settembre  2019
dell'Azienda Ospedaliera di Parma;  n.  333  del  19  settembre  2019
dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia; n.  137  del  5  settembre
2019 dell'Azienda ospedaliera di Modena; n. 212 del 4 settembre  2019
dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n.  202  del  5  settembre  2019
dell'Azienda ospedaliera di Ferrara; n.  260  del  6  settembre  2019
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; 
    della determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022  del  direttore
generale della  Sanita'  dell'Assessorato  dell'Igiene  e  Sanita'  e
dell'Assistenza  Sociale  della  Regione  Autonoma  della   Sardegna,
comunicata il 29 novembre 2022; 
    della delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022,  della  delibera
ARNAS BROTZU n.  1331  del  15  novembre  2022,  della  delibera  AOU
Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022, della delibera AOU Sassari  n.
1044 del 15 novembre 2022; 
    del decreto del direttore generale dell'Area  Sanita'  e  Sociale
della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022; 
    delle seguenti deliberazioni dei direttori  generali  degli  enti
del Servizio sanitario regionale con i  quali  e'  stato  validato  e
certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola
azienda, non conosciute: deliberazione n. 1398 del 13  dicembre  2022
del direttore generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria  n.
1 Dolomiti; deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022  del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;  delibera  n.  2076
del 12 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda  ULSS  n.  3
Serenissima; deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto  Orientale,  deliberazione  n.
1488 del 7 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS  n.
5 Polesana; deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022  del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; deliberazione n. 2322 del  9
dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Azienda  ULSS   n.   7
Pedemontana; deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; deliberazione n. 1240 del  13
dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Azienda  ULSS   n.   9
Scaligera; deliberazione n. 2560 del 9 dicembre  2022  del  direttore
generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; deliberazione n.
1176  del  12  dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; deliberazione n. 1077 del
7 dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Istituto  Oncologico
Veneto; 
    del decreto  del  direttore  generale  della  Direzione  sanita',
welfare e coesione sociale della Regione  Toscana  n.  24687  del  14
dicembre 2022; 
    delle  seguenti  deliberazioni  delle  determine  dei   direttori
generali degli enti del Servizio sanitario regionale in  particolare:
deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019  del  direttore  generale
dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 5  settembre  2019
del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n.
1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale  dell'AUSL  Toscana
Sud Est; deliberazione n. 623 del  6  settembre  2019  del  direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del
direttore generale dell'AOU  Senese;  deliberazione  n.  643  del  16
settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione
n. 497 del 9 agosto  2019  del  direttore  generale  dell'AOU  Meyer;
deliberazione n. 386 del 27 settembre  2019  del  direttore  generale
dell'ESTAR, non conosciute; 
    della  determinazione   dirigenziale   della   Regione   Piemonte
2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al
ripiano per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, convertito
in legge n. 125/2015»; 
    della deliberazione n. 596  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; 
    della deliberazione n. 404  del  27  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; 
    della deliberazione n. 369  del  23  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; 
    della deliberazione n. 1142 del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino; 
    della deliberazione n. 848 del 3  settembre  2019  del  direttore
generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara; 
    della deliberazione n. 467  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; 
    della deliberazione n. 586  del  30  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL AL; 
    della deliberazione n. 151  del  30  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL AT; 
    della deliberazione n. 388  del  26  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL BI; 
    della deliberazione n. 909 del 6  settembre  2019  del  direttore
generale dell'ASL Citta' di Torino; 
    della deliberazione n. 361  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL CN1; 
    della deliberazione n. 309  del  22  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL CN2; 
    della deliberazione n. 320  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL NO; 
    della deliberazione n. 510  del  23  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO3; 
    della deliberazione n. 977  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO4; 
    della deliberazione n. 806  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO5; 
    della deliberazione n. 856  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL VC; 
    della deliberazione n. 701 del 4  settembre  2019  del  direttore
generale dell'ASL VCO; 
    della determinazione del  dirigente  del  Dipartimento  salute  e
politiche  sociali  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  n.  2022-
D337-00238 del 14 dicembre 2022; 
    della deliberazione n. 499 del 16 settembre  2019  del  direttore
generale  dell'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  della
Provincia di Trento con la quale ha approvato la  ricognizione  della
spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i  dispositivi
medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta; 
    della determinazione del  direttore  generale  del  «Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale» della Regione Puglia
n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    dell'allegato A della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    dell'allegato B della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    dell'allegato C della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre  2022  adottato  dalla
Direzione centrale salute,  politiche  sociali  e  disabilita'  della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
    dell'allegato A al decreto n. 29985/2022; 
    del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 3 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 
    del  decreto  n.  696  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale
dall'11 settembre 2019 al 25 settembre  2019  dell'Azienda  Sanitaria
Universitaria Integrata di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in  Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 
    del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Udine  (ASUIUD)   confluita   in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 
    della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Udine  (ASUIUD)   confluita   in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 
    del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto  2019  al  4  settembre  2019  dell'Azienda  per  l'Assistenza
Sanitaria n. 2  confluita  per  l'Area  Bassa  Friulana  nell'Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano
Isontina  nell'Azienda  Sanitaria  Universitaria  Giuliano   Isontina
(ASUGI); 
    del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto  2019  al  4  settembre  2019  dell'Azienda  per  l'Assistenza
Sanitaria n. 3 confluita in Azienda  Sanitaria  Universitaria  Friuli
Centrale (ASUFC); 
    del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto  2019  al  5  settembre   2019   adottato   dall'Azienda   per
l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda  Sanitaria  Friuli
Occidentale (ASFO); 
    del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data
14 agosto 2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Centro  di  Riferimento
Oncologico di Aviano (CRO); 
    del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23
ottobre 2019  al  7  novembre  2019  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25
settembre 2019 al 10 ottobre 2019 e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13
agosto 2019 al  28  agosto  2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    della  nota  prot.  SPS-GEN-2019-16508-A  dd.  21   agosto   2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
    della  nota  prot.  SPS-GEN-2019-22613-P  dd.  18  novembre  2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
    della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita'; 
    della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019  della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita'; 
    della determinazione n. 24408/26987  del  12  dicembre  2022  del
direttore di Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative; 
    delle determine del  direttore  generale  dell'Azienda  Sanitaria
dell'Alto Adige: anno 2015: atto  del  2016-A-000139  del  10  maggio
2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193  del  28  aprile  2017;  anno
2017: atto del 2018-A-000228 del 27 aprile 2018; anno 2018: atto  del
2019-A-000244 del 30 aprile 2019, non conosciute; 
    dell'allegato A della determinazione n. 24408/26987/2022; 
    di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi   e   consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente  il  ripiano  del  superamento  dei  tetti  di  spesa
regionale; 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   9-ter   del
decreto-legge n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, dell'art.
1, comma 557 della legge n. 145/2018, dell'art. 18 del  decreto-legge
n. 115/2022, convertito con legge n. 142/2022, per  violazione  degli
articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma  2,  lettera  e)  della
Costituzione, anche in relazione  all'art.  1  del  Primo  Protocollo
addizionale alla C.E.D.U.; 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 15 settembre 2023: 
annullamento 
    del decreto  del  Ministero  della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»; 
    dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del  Ministero  della  salute,  rep.  atti  n.
181/CSR del 7 novembre 2019; 
    per quanto occorrer possa, della Circolare  del  Ministero  della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; 
    della determinazione del direttore della Direzione generale  cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300
del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U); 
    delle seguenti deliberazioni dei direttori generali delle Aziende
sanitarie regionali con le quali e' stato individuato  e  certificato
il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018  per  singolo
fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi,
sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati  nelle
apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno
2012, conservate  agli  atti  del  Settore  Gestione  finanziaria  ed
economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6  settembre
2019 dell'Azienda Usl di  Piacenza;  n.  667  del  5  settembre  2019
dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019  dell'Azienda
Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di
Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di  Bologna;  n.
189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di  Imola;  n.  183  del  6
settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del  18  settembre
2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n.  969  del  3  settembre  2019
dell'Azienda Ospedaliera di Parma;  n.  333  del  19  settembre  2019
dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia; n.  137  del  5  settembre
2019 dell'Azienda ospedaliera di Modena; n. 212 del 4 settembre  2019
dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n.  202  del  5  settembre  2019
dell'Azienda ospedaliera di Ferrara; n.  260  del  6  settembre  2019
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; 
    della determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022  del  direttore
generale della  Sanita'  dell'Assessorato  dell'Igiene  e  Sanita'  e
dell'Assistenza  Sociale  della  Regione  Autonoma  della   Sardegna,
comunicata il 29 novembre 2022; 
    della delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022,  della  delibera
ARNAS BROTZU n.  1331  del  15  novembre  2022,  della  delibera  AOU
Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022, della delibera AOU Sassari  n.
1044 del 15 novembre 2022; 
    del decreto del direttore generale dell'Area  Sanita'  e  Sociale
della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022; 
    delle seguenti deliberazioni dei direttori  generali  degli  enti
del Servizio sanitario regionale con i  quali  e'  stato  validato  e
certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola
azienda, non conosciute: deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 5 2022
del direttore generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria  n.
1 Dolomiti; deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022  del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;  delibera  n.  2076
del 12 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda  ULSS  n.  3
Serenissima; deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto  Orientale,  deliberazione  n.
1488 del 7 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS  n.
5 Polesana; deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022  del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; deliberazione n. 2322 del  9
dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Azienda  ULSS   n.   7
Pedemontana; deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; deliberazione n. 1240 del  13
dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Azienda  ULSS   n.   9
Scaligera; deliberazione n. 2560 del 9 dicembre  2022  del  direttore
generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; deliberazione n.
1176  del  12  dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; deliberazione n. 1077 del
7 dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Istituto  Oncologico
Veneto; 
    del decreto  del  direttore  generale  della  Direzione  sanita',
welfare e coesione sociale della Regione  Toscana  n.  24687  del  14
dicembre 2022; 
    delle  seguenti  deliberazioni  delle  determine  dei   direttori
generali degli enti del Servizio sanitario regionale in  particolare:
deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019  del  direttore  generale
dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 5  settembre  2019
del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n.
1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale  dell'AUSL  Toscana
Sud Est; deliberazione n. 623 del  6  settembre  2019  del  direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del
direttore generale dell'AOU  Senese;  deliberazione  n.  643  del  16
settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione
n. 497 del 9 agosto  2019  del  direttore  generale  dell'AOU  Meyer;
deliberazione n. 386 del 27 settembre  2019  del  direttore  generale
dell'ESTAR, non conosciute; 
    della  determinazione   dirigenziale   della   Regione   Piemonte
2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al
ripiano per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, convertito
in legge n. 125/2015»; 
    della deliberazione n. 596  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; 
    della deliberazione n. 404  del  27  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; 
    della deliberazione n. 369  del  23  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; 
    della deliberazione n. 1142 del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino; 
    della deliberazione n. 848 del  3 settembre  2019  del  direttore
generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara; 
    della deliberazione n. 467  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; 
    della deliberazione n. 586  del  30  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL AL; 
    della deliberazione n. 151  del  30  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL AT; 
    della deliberazione n. 388  del  26  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL BI; 
    della deliberazione n. 909 del 6  settembre  2019  del  direttore
generale dell'ASL Citta' di Torino; 
    della deliberazione n. 361  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL CN1; 
    della deliberazione n. 309  del  22  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL CN2; 
    della deliberazione n. 320  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL NO; 
    della deliberazione n. 510  del  23  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO3; 
    della deliberazione n. 977  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO4; 
    della deliberazione n. 806  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO5; 
    della deliberazione n. 856  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL VC; 
    della deliberazione n. 701 del 4  settembre  2019  del  direttore
generale dell'ASL VCO; 
    della determinazione del  dirigente  del  Dipartimento  salute  e
politiche  sociali  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  n.  2022-
D337-00238 del 14 dicembre 2022; 
    della deliberazione n. 499 del 16 settembre  2019  del  direttore
generale  dell'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  della
Provincia di Trento con la quale ha approvato la  ricognizione  della
spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i  dispositivi
medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta; 
    della determinazione del  direttore  generale  del  «Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale» della Regione Puglia
n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    dell'allegato A della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    dell'allegato B della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    dell'allegato C della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre  2022  adottato  dalla
Direzione centrale salute,  politiche  sociali  e  disabilita'  della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
    dell'allegato A al decreto n. 29985/2022; 
    del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 3 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 
    del  decreto  n.  696  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale
dall'11 settembre 2019 al 25 settembre  2019  dell'Azienda  Sanitaria
Universitaria Integrata di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in  Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 
    del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Udine  (ASUIUD)   confluita   in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 
    della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Udine  (ASUIUD)   confluita   in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 
    del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto  2019  al  4  settembre  2019  dell'Azienda  per  l'Assistenza
Sanitaria n. 2  confluita  per  l'Area  Bassa  Friulana  nell'Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano
Isontina  nell'Azienda  Sanitaria  Universitaria  Giuliano   Isontina
(ASUGI); 
    del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto  2019  al  4  settembre  2019  dell'Azienda  per  l'Assistenza
Sanitaria n. 3 confluita in Azienda  Sanitaria  Universitaria  Friuli
Centrale (ASUFC); 
    del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto  2019  al  5  settembre   2019   adottato   dall'Azienda   per
l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda  Sanitaria  Friuli
Occidentale (ASFO); 
    del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data
14 agosto 2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Centro  di  Riferimento
Oncologico di Aviano (CRO); 
    del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23
ottobre 2019  al  7  novembre  2019  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25
settembre 2019 al 10 ottobre 2019 e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13
agosto 2019 al  28  agosto  2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    della  nota  prot.  SPS-GEN-2019-16508-A  dd.  21   agosto   2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
    della  nota  prot.  SPS-GEN-2019-22613-P  dd.  18  novembre  2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
    della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita'; 
    della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019  della
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita'; 
    della determinazione n. 24408/26987  del  12  dicembre  2022  del
direttore di Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative; 
    delle determine del  direttore  generale  dell'Azienda  Sanitaria
dell'Alto Adige: anno 2015: atto  del  2016-A-000139  del  10  maggio
2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193  del  28  aprile  2017;  anno
2017: atto del 2018-A-000228 del 27 aprile 2018; anno 2018: atto  del
2019-A-000244 del 30 aprile 2019, non conosciute; 
    dell'allegato A della determinazione n. 24408/26987/2022; 
    di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi   e   consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente  il  ripiano  del  superamento  dei  tetti  di  spesa
regionale; 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   9-ter   del
decreto-legge n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, dell'art.
1, comma 557 della legge n. 145/2018, dell'art. 18 del  decreto-legge
n. 115/2022, convertito con legge n. 142/2022, per  violazione  degli
articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma  2,  lettera  e)  della
Costituzione, anche in relazione  all'art.  1  del  Primo  Protocollo
addizionale alla C.E.D.U.; 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Acilia  H.S.
S.r.l. il 15 settembre 2023: 
per l'annullamento 
    del decreto  del  Ministero  della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del  15  settembre  2022,  avente  ad
oggetto «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»; 
    dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del  Ministero  della  salute,  rep.  atti  n.
181/CSR del 7 novembre 2019; 
    per quanto occorrer possa, della Circolare  del  Ministero  della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; 
    della determinazione del direttore della Direzione generale  cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300
del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U); 
    delle seguenti deliberazioni dei direttori generali delle Aziende
sanitarie regionali con le quali e' stato individuato  e  certificato
il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018  per  singolo
fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi,
sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati  nelle
apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno
2012, conservate  agli  atti  del  Settore  Gestione  finanziaria  ed
economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6  settembre
2019 dell'Azienda Usl di  Piacenza;  n.  667  del  5  settembre  2019
dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019  dell'Azienda
Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di
Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di  Bologna;  n.
189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di  Imola;  n.  183  del  6
settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del  18  settembre
2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n.  969  del  3  settembre  2019
dell'Azienda ospedaliera di Parma;  n.  333  del  19  settembre  2019
dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia; n.  137  del  5  settembre
2019 dell'Azienda ospedaliera di Modena; n. 212 del 4 settembre  2019
dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n.  202  del  5  settembre  2019
dell'Azienda ospedaliera di Ferrara; n.  260  del  6  settembre  2019
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; 
    della determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022  del  direttore
generale della  Sanita'  dell'Assessorato  dell'Igiene  e  Sanita'  e
dell'Assistenza  Sociale  della  Regione  Autonoma  della   Sardegna,
comunicata il 29 novembre 2022; 
    della delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022,  della  delibera
ARNAS BROTZU n.  1331  del  15  novembre  2022,  della  delibera  AOU
Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022, della delibera AOU Sassari  n.
1044 del 15 novembre 2022; 
    del decreto del direttore generale dell'Area  Sanita'  e  Sociale
della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022; 
    delle seguenti deliberazioni dei direttori  generali  degli  enti
del Servizio sanitario regionale con i  quali  e'  stato  validato  e
certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola
azienda, non conosciute: deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 5 2022
del direttore generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria  n.
1 Dolomiti; deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022  del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;  delibera  n.  2076
del 12 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda  ULSS  n.  3
Serenissima; deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto  Orientale,  deliberazione  n.
1488 del 7 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS  n.
5 Polesana; deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022  del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; deliberazione n. 2322 del  9
dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Azienda  ULSS   n.   7
Pedemontana; deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del  direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; deliberazione n. 1240 del  13
dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Azienda  ULSS   n.   9
Scaligera; deliberazione n. 2560 del 9 dicembre  2022  del  direttore
generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; deliberazione n.
1176  del  12  dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; deliberazione n. 1077 del
7 dicembre  2022  del  direttore  generale  dell'Istituto  Oncologico
Veneto; 
    del decreto  del  direttore  generale  della  Direzione  Sanita',
Welfare e Coesione sociale della Regione  Toscana  n.  24687  del  14
dicembre 2022; 
    delle  seguenti  deliberazioni  delle  determine  dei   direttori
generali degli enti del Servizio sanitario regionale in  particolare:
deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019  del  direttore  generale
dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 5  settembre  2019
del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n.
1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale  dell'AUSL  Toscana
Sud Est; deliberazione n. 623 del  6  settembre  2019  del  direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del
direttore generale dell'AOU  Senese;  deliberazione  n.  643  del  16
settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione
n. 497 del 9 agosto  2019  del  direttore  generale  dell'AOU  Meyer;
deliberazione n. 386 del 27 settembre  2019  del  direttore  generale
dell'ESTAR, non conosciute; 
    della  determinazione   dirigenziale   della   Regione   Piemonte
2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al
ripiano per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, convertito
in legge n. 125/2015»; 
    della deliberazione n. 596  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; 
    della deliberazione n. 404  del  27  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; 
    della deliberazione n. 369  del  23  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; 
    della deliberazione n. 1142 del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino; 
    della deliberazione n. 848 del 3  settembre  2019  del  direttore
generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara; 
    della deliberazione n. 467  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; 
    della deliberazione n. 586  del  30  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL AL; 
    della deliberazione n. 151  del  30  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL AT; 
    della deliberazione n. 388  del  26  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL BI; 
    della deliberazione n. 909 del 6  settembre  2019  del  direttore
generale dell'ASL Citta' di Torino; 
    della deliberazione n. 361  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL CN1; 
    della deliberazione n. 309  del  22  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL CN2; 
    della deliberazione n. 320  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL NO; 
    della deliberazione n. 510  del  23  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO3; 
    della deliberazione n. 977  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO4; 
    della deliberazione n. 806  del  28  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL TO5; 
    della deliberazione n. 856  del  29  agosto  2019  del  direttore
generale dell'ASL VC; 
    della deliberazione n. 701 del 4  settembre  2019  del  direttore
generale dell'ASL VCO; 
    della determinazione del  dirigente  del  Dipartimento  salute  e
politiche  sociali  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  n.  2022-
D337-00238 del 14 dicembre 2022; 
    della deliberazione n. 499 del 16 settembre  2019  del  direttore
generale  dell'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  della
Provincia di Trento con la quale ha approvato la  ricognizione  della
spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i  dispositivi
medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta; 
    della determinazione del  direttore  generale  del  «Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale» della Regione Puglia
n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    dell'allegato A della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    dell'allegato B della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    dell'allegato C della determinazione del direttore  generale  del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale»  della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; 
    del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre  2022  adottato  dalla
Direzione centrale salute,  politiche  sociali  e  disabilita'  della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
    dell'allegato A al decreto n. 29985/2022; 
    del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 3 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 
    del  decreto  n.  696  pubblicato  nell'albo  pretorio  aziendale
dall'11 settembre 2019 al 25 settembre  2019  dell'Azienda  Sanitaria
Universitaria Integrata di  Trieste  (ASUITS)  confluita  in  Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); 
    del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Udine  (ASUIUD)   confluita   in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 
    della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria  Universitaria
Integrata  di  Udine  (ASUIUD)   confluita   in   Azienda   Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 
    del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto  2019  al  4  settembre  2019  dell'Azienda  per  l'Assistenza
Sanitaria n. 2  confluita  per  l'Area  Bassa  Friulana  nell'Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano
Isontina  nell'Azienda  Sanitaria  Universitaria  Giuliano   Isontina
(ASUGI); 
    del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto  2019  al  4  settembre  2019  dell'Azienda  per  l'Assistenza
Sanitaria n. 3 confluita in Azienda  Sanitaria  Universitaria  Friuli
Centrale (ASUFC); 
    del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto  2019  al  5  settembre   2019   adottato   dall'Azienda   per
l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda  Sanitaria  Friuli
Occidentale (ASFO); 
    del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data
14 agosto 2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Centro  di  Riferimento
Oncologico di Aviano (CRO); 
    del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23
ottobre 2019  al  7  novembre  2019  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25
settembre 2019 al 10 ottobre 2019 e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13
agosto 2019 al  28  agosto  2019  e  adottato  dall'I.R.C.C.S.  Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
    della  nota  prot.  SPS-GEN-2019-16508-A  dd.  21   agosto   2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
    della  nota  prot.  SPS-GEN-2019-22613-P  dd.  18  novembre  2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
    della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita'; 
    della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019  della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita'; 
    della determinazione n. 24408/26987  del  12  dicembre  2022  del
direttore di Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative; 
    delle determine del  direttore  generale  dell'Azienda  Sanitaria
dell'Alto Adige: anno 2015: atto  del  2016-A-000139  del  10  maggio
2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193  del  28  aprile  2017;  anno
2017: atto del 2018-A-000228 del 27 aprile 2018; anno 2018: atto  del
2019-A-000244 del 30 aprile 2019, non conosciute; 
    dell'allegato A della determinazione n. 24408/26987/2022; 
    di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi   e   consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente  il  ripiano  del  superamento  dei  tetti  di  spesa
regionale; 
    nonche'  per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   9-ter   del
decreto-legge n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, dell'art.
1, comma 557 della legge n. 145/2018, dell'art. 18 del  decreto-legge
n. 115/2022, convertito con legge n. 142/2022, per  violazione  degli
articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma  2,  lettera  e)  della
Costituzione, anche in relazione  all'art.  1  del  Primo  Protocollo
addizionale alla C.E.D.U.; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  della
salute e di Ministero dell'economia e delle finanze e  di  Presidenza
del Consiglio dei ministri e di  Regione  Fvg  e  di  Regione  Emilia
Romagna e di Presidenza del Consiglio dei Ministri  Conferenza  Stato
Regioni ed Unificata e di Asl Br di  Brindisi  e  di  Presidenza  del
Consiglio dei ministri Conferenza Permanente per i  rapporti  fra  lo
Stato e le regioni e le Province Autonome; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  24  ottobre  2023  il
dott.  Roberto  Vitanza  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
1. I fatti di causa 
    La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi  medici  per  il
Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato  i
provvedimenti di cui in epigrafe, con  cui  sono  stati  stabiliti  i
tetti di spesa a livello nazionale e  regionale,  per  le  annualita'
2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed e' stato previsto
che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' a  carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici. 
    Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato  i  provvedimenti
regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti  attuativi
dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  per
procedere al ripiano dello sforamento del tetto  di  spesa  a  carico
delle aziende fornitrici. 
    La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta,
anche vari profili di illegittimita' costituzionale. 
    In particolare, l'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto-legge
n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013  -
che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi  medici
avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un
tetto a livello di ogni singola Regione. 
    Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei
dispositivi medici, a  livello  nazionale  e  per  ciascuna  Regione,
avrebbe dovuto essere  annualmente  determinato  dal  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
regioni avrebbero  dovuto  monitorare  l'andamento  della  spesa  per
acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore sarebbe stato recuperato interamente a  carico  della  Regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria  regionale  o
con  misure  di  copertura  a  carico  di  altre  voci  del  bilancio
regionale. 
    Successivamente, l'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 ha
stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che 9. L'eventuale
superamento del tetto di spesa regionale di  cui  al  comma  8,  come
certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a  carico
delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici  per  una   quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno  2015,  al  45  per  cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in  misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano  sono
definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Il decreto-legge n.  115  del  2022  ha  introdotto,  nell'ambito
dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale «In deroga  alle
disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al
ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018  dichiarato  con  il  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al comma 8, le regioni e  le  province  autonome
definiscono con proprio  provvedimento,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun
anno, previa verifica della documentazione  contabile  anche  per  il
tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto  del
Ministero della  salute  da  adottarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo,  sono
adottate  le  linee   guida   propedeutiche   alla   emanazione   dei
provvedimenti regionali e provinciali». 
    Il Ministero della salute, con decreto  del  6  luglio  2022,  ha
individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei  predetti
anni il predetto tetto per tutte le regioni al  4,4%  del  fabbisogno
sanitario regionale standard. 
    Infine, con decreto  del  6  ottobre  2022,  il  Ministero  della
salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha
adottato le linee propedeutiche per  l'emanazione  dei  provvedimenti
regionali di  recupero  dei  relativi  importi  nei  confronti  delle
singole aziende fornitrici. 
    L'esecutivita'  dei  provvedimenti  impugnati  nel   ricorso   in
trattazione  e'  stata  sospesa,  in  via  interinale,  con  apposita
ordinanza cautelare i  cui  effetti  si  intendono  confermati  nella
presente sede,  nelle  more  della  delibazione  della  questione  di
costituzionalita'. 
2. - La rilevanza della questione. 
    E'  opinione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  che  sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015,  per
contrasto con gli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione. 
    La norma in questione, per la  sua  chiarezza  testuale,  non  si
presta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle  somme  richieste
dalle regioni. 
3. - La non manifesta infondatezza della questione 
    3.1. La Corte costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 70 del 2017, sulla  legittimita'  dell'istituto  del  pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
della  Costituzione  in  quanto  la  ratio  della  disposizione   «e'
espressamente individuata nella finalita' di favorire lo  sviluppo  e
la disponibilita' dei farmaci innovativi, in un contesto  di  risorse
limitate»  con  la   conseguenza   che   «la   compartecipazione   al
ripianamento  della   spesa   per   l'innovazione   farmaceutica   e'
suscettibile di  tradursi  in  un  incentivo  ad  investire  in  tale
innovazione». 
    Nel caso in esame, invece,  il  legislatore  non  ha  individuato
alcuna finalita' precisa che legittima la disposizione  impugnata  se
non quella di ripianare il disavanzo sanitario. 
    Inoltre,  diversamente  da  quanto  avviene  per  il   pay   back
farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui  fabbisogno,
e quindi l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale
da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e
il prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che
vi partecipano. 
    3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 della Costituzione,
ritenendosi che sia stato delineato  un  sistema  nel  suo  complesso
irragionevole,  in  quanto   comprime   l'attivita'   imprenditoriale
attraverso prescrizioni eccessive, non considerando  che  le  imprese
hanno  partecipato  a  gare  pubbliche  ove  vige  un   criterio   di
sostenibilita' dell'offerta in base  al  quale  i  ribassi  proposti,
proprio al  fine  di  assicurare  la  serieta'  dell'offerta,  devono
risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. 
    In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di
cui trattasi, prevede che: 
        le regioni, nonostante vi sia la fissazione di  un  tetto  di
spesa regionale predeterminato sulla base  di  criteri  indicati  dal
legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche  superando
il predetto tetto di spesa; 
        le aziende fornitrici dei dispositivi medici non  partecipano
alla determinazione  del  predetto  tetto  di  spesa  e  non  possono
controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte
delle regioni; 
        il   fabbisogno   dei   dispositivi   medici   e'   stabilito
unilateralmente  dagli  enti  del  SSR  che  bandiscono  le  gare   e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale; 
        le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota  lo
scostamento  dal  tetto  di  spesa  regionale   per   l'acquisto   di
dispositivi medici che e' stato fissato a distanza di anni; 
        le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo  da  proporre
in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di  utile
atteso, senza poter preventivamente quantificare in  concreto  e  nel
suo  esatto  ammontare  l'impatto   economico   che   avrebbe   avuto
l'applicazione della normativa sul pay back. 
    In tal modo vengono  erosi  gli  utili,  senza  la  garanzia  che
permanga un minimo ragionevole margine di utile e  addirittura  senza
che siano coperti i costi  (atteso  che  la  norma,  per  determinare
l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece  al
margine di utile). 
    Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto  regionale  di  spesa
annuale per l'acquisito dei dispositivi medici, con riferimento  agli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo  con  il  decreto  ministeriale  6
luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era  oramai
interamente decorso. 
    Le regioni hanno, quindi,  acquistato  i  dispositivi  medici  in
questione senza poter  avere  come  riferimento  un  tetto  di  spesa
regionale predefinito, mentre le aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici hanno partecipato  alle  gare  indette  dalle  amministrazioni
regionali  senza  poter  prevedere  quale  sarebbe  stato   l'impegno
economico loro richiesto in conseguenza del pay back  e  senza  poter
formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto  degli
effettivi  costi  da  sostenere  con  riferimento  a   ogni   singola
fornitura. 
    Tutto cio' determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa
economica privata, la cui  limitazione  puo'  considerarsi  legittima
solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica
privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale risponde ai  principi
di ragionevolezza e proporzionalita' e non e' perseguita  con  misure
incongrue. 
    E' stato infatti precisato che «gli interventi  del  legislatore,
pur potendo incidere sull'organizzazione  dell'impresa  privata,  non
possono perseguire l'utilita'  sociale  con  prescrizioni  eccessive,
tali da  "condizionare  le  scelte  imprenditoriali  in  grado  cosi'
elevato   da   indurre    sostanzialmente    la    funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo  o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto  delle  stesse
scelte organizzative"  (sentenza  n.  548  del  1990)  o  in  maniera
arbitraria  e  con  misure  palesemente  incongrue»  (sentenza  Corte
Costituzionale n. 113 del 2022). 
    3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre,
violare anche gli articoli 3 e  117,  comma  1,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale  alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali  (CEDU),  sotto  il  profilo  dell'affidamento,
della ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la previsione
dei tetti regionali di spesa e la conseguente  quantificazione  della
quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende  fornitrici
determinano  una  compromissione  sostanziale  dell'utile   calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette  dalle
regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. 
    L'art.  9-ter  non  ha  consentito  alle  aziende  fornitrici  di
individuare in modo chiaro e preciso la  prestazione  economica  loro
richiesta in concreto in sede di gara, in  quanto  non  solo  non  e'
stato previamente determinato il tetto regionale  di  spesa,  ma  non
sono state indicate puntualmente neanche le modalita' di  calcolo  di
questo, determinandosi di conseguenza  un'incertezza  del  sinallagma
contrattuale. 
    La giurisprudenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea
afferma costantemente che il principio  della  certezza  del  diritto
esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose
per i privati sia chiara e precisa e  che  la  sua  applicazione  sia
prevedibile per  gli  amministrati  (Corte,  Terza  sezione,  del  12
dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income  Group
Litigation, in C- 362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno  2005,
Vereniging voor Energie, Milieu en  Waterin,  in  C-17/03,  ma  anche
Corte, Terza Sezione, sentenza  10  settembre  2009,  Plantanol  GmbH
&_Co. KG, in C-201/08). 
    E' poi da rilevare, che il comma 8  dell'art.  9-ter,  nella  sua
versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva  che
«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30  settembre  di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale  superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento». 
    Tuttavia, tale disposizione e' rimasta lettera morta  atteso  che
sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna  verifica  sui  tetti  di
spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento  del  comma  9-bis
per il quale «In deroga alle disposizioni di cui  all'ultimo  periodo
del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del
tetto di spesa regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  8,  le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto  ministeriale,  l'elenco  delle  aziende  fornitrici
soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa   verifica   della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale.  Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali». 
    Tale  previsione  normativa,  intervenuta  nel  2022  e  volta  a
definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e
2018,  appare   violativa   dei   profili   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere  su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali  si
erano cristallizzate nei contratti gia'  da  tempo  conclusi  tra  le
parti. 
    3.4. La norma  in  esame  appare  altresi'  in  contrasto  con  i
parametri costituzionali di cui all'art. 23 della Costituzione. 
    Il  prelievo  economico  disposto  sul  fatturato  delle  aziende
fornitrici  puo'  essere  inquadrato  nel  genus  delle   prestazioni
patrimoniali imposte  per  legge  senza  la  volonta'  della  persona
destinataria, di cui  all'art.  23  della  Costituzione,  non  avendo
invece natura tributaria. 
    La  destinazione  difatti  resta  quella  sanitaria  atteso   che
garantisce il mantenimento dei prelievi economici  -  disposti  anche
attraverso la compensazione - all'interno  del  SSR  (cfr.  il  comma
9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge n.  78  del  2015,  conv.  in
legge n. 125 del 2015, introdotto dal decreto-legge n. 115  del  2022
che dispone che «Le regioni e  le  province  autonome  effettuano  le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...»). 
    Tuttavia si tratta di  un'imposizione  patrimoniale  adottata  in
assenza della  previsione  a  livello  legislativo  di  «specifici  e
vincolanti   criteri   direttivi,   idonei    ad    indirizzare    la
discrezionalita'  amministrativa  nella  fase  di  attuazione   della
normativa primaria» (sentenza Corte costituzionale n. 83 del 2015). 
    In  particolare,  rimangono  indeterminati  i  criteri   per   la
fissazione da parte delle  amministrazioni  dei  tetti  regionali  di
spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la
molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere
nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai  fini
del pay  back  di  cui  trattasi  e  conseguentemente  della  diversa
tipologia dei destinatari dell'imposizione. 
    Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da  seguire  per
la fissazione del tetto regionale e'  ancora  piu'  evidente  ove  si
consideri che il mercato  dei  dispositivi  medici  e'  vastissimo  e
ricomprende  beni  tra  loro  notevolmente  diversi  e  tipologie  di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in  presenza  di
mercati  diversi,  in  quanto  rispondenti  a  dinamiche  e   logiche
differenti. 
    Di tale diversita' il legislatore non si e', tuttavia, curato  in
alcun  modo  lasciando  conseguentemente   in   maniera   del   tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione  al  riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti. 
    La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la  prestazione
patrimoniale  imposta  puo'  ritenersi  costituzionalmente  legittima
anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma
ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purche', in  questo
caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio
di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23  della  Costituzione,
infatti, essendo stabilita a garanzia  della  liberta'  e  proprieta'
individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone
la prestazione, indichi i criteri limitativi  della  discrezionalita'
del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte  costituzionale  n.
70 del 1960). E cio', come si e' visto, nel  caso  in  esame  non  e'
invece avvenuto. 
    Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare  la
sua ratio nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici  che
traggono vantaggio dalle forniture agli enti del  SSN  attraverso  la
loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti
regionali di spesa. 
    Tuttavia, la norma in questione per determinare  l'ammontare  del
ripiano fa riferimento  al  fatturato  e  non  al  margine  di  utile
colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa,  mancando  del
tutto la predisposizione di un meccanismo  che  consenta  di  tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale  parte  di  reddito
suppletivo  connessa  alla  posizione   privilegiata   dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione. 
    Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante  a
regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al
sistema di contribuzione cosi' introdotto si pone in contrasto con la
previsione di cui all'art. 23 della Costituzione. 
    Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte  costituzionale
e'  costante  nel  giustificare  temporanei   interventi   impositivi
differenziati,  volti  a   richiedere   un   particolare   contributo
solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. 
    Invece la norma censurata non e' contenuta in un  arco  temporale
predeterminato, ne' il legislatore  ha  provveduto  a  corredarla  di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della  necessita'  di
una   siffatta   compartecipazione,   determinando   conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal  2015,  senza
limiti di tempo. 
4. Conclusioni. 
    Il presente giudizio va  quindi  sospeso,  con  trasmissione,  ai
sensi dell'art. 23 della legge n.  87/1953,  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, affinche'  decida  della  questione  di  legittimita'
costituzionale che, con la  presente  ordinanza,  incidentalmente  si
pone. 
    Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione  e
di comunicazione della presente ordinanza, nei  modi  e  nei  termini
indicati nel dispositivo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Quater)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   9-ter   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con  gli  articoli
3, 23, 41 e 117 della Costituzione. 
    Dispone  la  sospensione  del   presente   giudizio   sino   alla
definizione del giudizio incidentale sulla questione di  legittimita'
costituzionale. 
    Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria, alle parti del presente giudizio  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Manda  altresi'  alla  Segreteria  di  comunicare   la   presente
ordinanza al Presidente della Camera dei deputati  ed  al  Presidente
del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  24
ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 
        Maria Cristina Quiligotti, Presidente; 
        Claudia Lattanzi, consigliere; 
        Roberto Vitanza, consigliere, estensore. 
 
                      Il Presidente: Quiligotti 
 
 
                                                 L'estensore: Vitanza