N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2023
Ordinanza del 30 novembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Acilia H.S. S.r.l. contro Ministero della salute e altri. Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale - Prevista definizione delle modalita' procedurali del ripiano, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle pertinenti disposizioni sulle modalita' procedurali di ripiano, limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter.(GU n.13 del 27-3-2024 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Terza Quater
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 14296 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da Acilia H.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano
Brugnoletti, Paolo Cavallo e Luca Costa, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;
Contro Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle
finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei
rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
nonche':
Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Asl Br di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierandrea Piccinni,
Maurizio Nunzio e Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore
della Giunta Regionale, rappresentato e difeso, dagli avvocati:
Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito
Munari, Francesco Zanlucchi, Luisa Londei e Giacomo Quarneti
dell'Avvocatura Regionale del Veneto, tutti con numero di telefax:
041/2794912, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea
Manzi, pec: andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) in Roma via Alberico
II, n. 33;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Regionale Toscana, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio
Fidanzia e Angelo Gigliola, ed elettivamente domiciliata presso il
loro studio, in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 6;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto
disgiuntamente, dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo,
Doris Ambach e Gianluigi Tebano, elettivamente domiciliata presso
l'Avvocatura della Provincia, in 39100 Bolzano, piazza Silvius
Magnago n. 1, fax 0471/412099, indirizzo di posta elettronica
certificata: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it
nei confronti
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad
oggetto «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»; dell'accordo tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della
salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer
possa, della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019
prot. n. 22413, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti,
connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 19 gennaio 2023:
l'annullamento
del decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad
oggetto «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»; dell'accordo tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della
salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer
possa, della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019
prot. n. 22413, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti,
connessi e consequenziali; nonche' per la rimessione alla Corte
costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.;
ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari della determinazione n.
24408/26987 del 12 dicembre 2022 del direttore di Dipartimento alla
salute, banda larga e cooperative, avente ad oggetto «Fatturato e
relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del decreto del Ministero della
salute 6 ottobre 2022», pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale
istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano; delle determine
del direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno
2015: atto del 2016-A-000139 del 10 maggio 2016; anno 2016: atto del
2017-A-000193 del 28 aprile 2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228
del 27 aprile 2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30 aprile
2019, non conosciute; dell'allegato A della determinazione n.
24408/26987/2022, avente ad oggetto «le tabelle di cui all'allegato A
che quantificano gli importi per il ripiano (payback) per gli
esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018»; in parte qua, del decreto del
Ministero della salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto «Adozione
delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti
regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto
per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018»; della documentazione della Direzione
Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige relativa alla
ricognizione sulle ripartizioni del fatturato dei dispositivi medici
tra i singoli fornitori, non conosciuta; di tutti gli atti
presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o
indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano
del superamento dei tetti di spesa provinciale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 26 gennaio 2023:
l'annullamento
del decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad
oggetto «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (decreto ministeriale del 6 luglio 2022 - doc. 1);
dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del Ministero della salute, rep. atti n.
181/CSR del 7 novembre 2019 (accordo CSR - doc. 2);
per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.;
ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
della determinazione del direttore generale del «Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale» della Regione Puglia
n. 10 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto «Art. 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e
s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8
dell'art. 9-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2015,
n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216»,
pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale istituzionale della
Regione e comunicata a mezzo pec il 15 dicembre 2022 (doc. 8 -
determinazione regionale n. 10/2022);
dell'allegato A della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto il
«Ripiano sfondamento del tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici
annualita' 2015, 2016, 2017, 2018 - Elenco quota di ripiano annuale e
complessiva per fornitore» (determinazione regionale n. 10/2022,
allegato A - doc. 8);
dell'allegato B della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto «Calcolo
pay back dispositivi medici su fatturato 2015-2016-2017-2018»
(determinazione regionale n. 10/2022, allegato B - doc. 8);
dell'allegato C della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto
«Modalita' di versamento - Riferimento bancario» (determinazione
regionale n. 10/2022, allegato C - doc. 8);
in parte qua, del decreto del Ministero della salute del 6
ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2022, avente ad oggetto «Adozione delle linee guida
propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e
provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero della salute del 6
ottobre 2022);
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.;
e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex
art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, agli atti e documenti relativi
alla quantificazione della spesa complessiva regionale per
dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano
determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di
esibizione della documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o 116
c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 26 gennaio 2023:
annullamento
del decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad
oggetto «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (decreto ministeriale del 6 luglio 2022 - doc. 1);
dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del Ministero della salute, rep. atti n.
181/CSR del 7 novembre 2019 (accordo CSR - doc. 2);
per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.;
ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
della determinazione del direttore della Direzione generale cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300
del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U) avente ad oggetto
«Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e
delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione
Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai
sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125», (doc. 8 - determinazione regionale), pubblicata sul
sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e comunicata il 13
dicembre 2022 a mezzo pec;
delle seguenti deliberazioni dei direttori generali delle Aziende
sanitarie regionali con le quali e' stato individuato e certificato
il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo
fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi,
sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle
apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno
2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed
economica del SSR della Direzione generale cura della persona, salute
e welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre
2019 dell'Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto «Payback DM -
indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni
previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati
azienda Usl di Piacenza»; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda
Usl di Parma avente ad oggetto «Applicazione delle disposizioni
previste dall'art. 9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 - Certificazione
dati»; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia
avente ad oggetto «Payback D.M. - Certificazione dei costi sostenuti
dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi
medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018»; n. 267 del 6
settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena avente ad oggetto
«Applicazione dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 19 giugno
2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 6 agosto
2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di
dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; n.
325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna avente ad
oggetto «Payback DM - Indicazioni operative urgenti per
l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e
9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di
Imola avente ad oggetto «Payback DM - applicazione delle disposizioni
previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; n. 183 del 6 settembre
2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto «UB / 311/2019 -
certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM - anni
2015, 2016, 2017, 2018»; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda
Usl della Romagna avente ad oggetto «Applicazione delle disposizioni
relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter,
commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018 - certificazione dati»; n. 969 del 3 settembre 2019
dell'Azienda ospedaliera di Parma avente ad oggetto «Applicazione
delle disposizioni previste dall'art. 9-ter commi 8 e 9 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018
- Certificazione dati»; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda
ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto «Payback D.M. -
Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda ospedaliera
di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi
2015, 2016 e primo semestre 2017»; n. 137 del 5 settembre 2019
dell'Azienda ospedaliera di Modena avente ad oggetto «Payback
dispositivi medici - certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi
medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018»; n. 212 del 4
settembre 2019 dell'Azienda ospedaliera di Bologna avente ad oggetto
«Payback DM - Indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle
disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; n. 202 del
5 settembre 2019 dell'Azienda ospedaliera di Ferrara avente ad
oggetto «Payback DM - deliberazione dei prospetti riepilogativi di
individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di
dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per
l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei
modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - BA0220, BA0230
e BA0240»; n. 260 del 6 settembre 2019 dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli avente ad oggetto «Payback DM - Indicazioni operative urgenti
per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi
8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»;
in parte qua, del decreto del Ministero della salute del 6
ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2022, avente ad oggetto «Adozione delle linee guida
propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e
provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero della salute del 6
ottobre 2022);
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa
regionale;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.
e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex
articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990, agli atti e documenti
relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per
dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano
determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di
esibizione della documentazione non rilasciata ex articoli 64 c.p.a.
e/o ex art. 116 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 26 gennaio 2023:
annullamento
del decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad
oggetto «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (decreto ministeriale del 6 luglio 2022 - doc. 1);
dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del Ministero della salute, rep. atti n.
181/CSR del 7 novembre 2019 (accordo CSR - doc. 2);
per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.;
ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento
della determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del direttore
generale della Sanita' dell'Assessorato dell'igiene e sanita' e
dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna,
comunicata il 29 novembre 2022 (doc. 8 - determinazione regionale);
della delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022, della delibera
ARNAS BROTZU n. 1331 del 15 novembre 2022, della delibera AOU
Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022, della delibera AOU Sassari n.
1044 del 15 novembre 2022;
in parte qua, del decreto del Ministero della salute del 6
ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2022, avente ad oggetto «Adozione delle linee guida
propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e
provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero della salute del 6
ottobre 2022);
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa
regionale;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.;
e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex
articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990, agli atti e documenti
relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per
dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano
determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di
esibizione della documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o ex
art. 116 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 26 gennaio 2023:
l'annullamento
del decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad
oggetto «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (decreto ministeriale del 6 luglio 2022 - doc. 1);
dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del Ministero della salute, rep. atti n.
181/CSR del 7 novembre 2019 (accordo CSR - doc. 2);
per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.;
ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022,
avente ad oggetto «Adozione delle linee guida propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di
ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» (doc. 8 -
decreto Ministero della salute del 6 ottobre 2022);
del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (doc. 9 - decreto n.
29985/2022);
dell'allegato A al decreto n. 29985/2022 (doc. 10 - allegato A);
del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 3 settembre 2019 dell'Azienda sanitaria universitaria
integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale
dall'11 settembre 2019 al 25 settembre 2019 dell'Azienda sanitaria
universitaria integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda
sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda sanitaria universitaria
integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda sanitaria
universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda sanitaria universitaria
integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda sanitaria
universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda per l'assistenza
sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano
Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
(ASU-GI);
del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda per l'Assistenza
Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli
Centrale (ASUFC);
del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto 2019 al 5 settembre 2019 adottato dall'Azienda per
l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli
Occidentale (ASFO);
del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data
14 agosto 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di riferimento
oncologico di Aviano (CRO);
del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23
ottobre 2019 al 7 novembre 2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25
settembre 2019 al 10 ottobre 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13
agosto 2019 al 28 agosto 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21 agosto 2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';
della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa
regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre
2022 (doc. 11 - Intesa CSR 14 settembre 2022) e l'Intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti
n. 213/CSR (doc. 12 - Intesa 213 CSR);
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.
e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex
articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990, agli atti e documenti
relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per
dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano
determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di
esibizione della documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o 116
c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 2 febbraio 2023:
per l'annullamento
del decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad
oggetto «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (decreto ministeriale del 6 luglio 2022 - doc. 1);
dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del Ministero della salute, rep. atti n.
181/CSR del 7 novembre 2019 (accordo CSR - doc. 2);
per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonche'
per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di
legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.;
ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
della determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e
Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-
D337-00238 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto «Definizione
dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e
attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia
autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del
comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e
successivamente modificato al comma 8 dall'art. 1, comma 557, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicata il 14 dicembre 2022 sul
portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento (doc. 8 -
determinazione provinciale); della deliberazione n. 499 del 16
settembre 2019 del direttore generale dell'Azienda provinciale per i
servizi sanitari della Provincia di Trento con la quale ha approvato
la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario
provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, non conosciuta;
in parte qua, del decreto del Ministero della salute del 6
ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2022, avente ad oggetto «Adozione delle linee guida
propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e
provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero della salute del 6
ottobre 2022); nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale
della questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, ex articoli 22 e ss. della
legge n. 241/1990, agli atti e documenti relativi alla
quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi
medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a
carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della
documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o 116 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il giorno 8 febbraio 2023:
annullamento previa concessione di idonee misure cautelari
della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 del 14
dicembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione elenchi delle aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma
9-bis del decreto-legge n. 78/2015, convertito in legge 125/2015»;
della deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
della deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
della deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
della deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino;
della deliberazione n. 848 del 3 settembre 2019 del direttore
generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara;
della deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
della deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL AL;
della deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL AT;
della deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL BI;
della deliberazione n. 909 del 6 settembre 2019 del direttore
generale dell'ASL Citta' di Torino;
della deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL CN1;
della deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL CN2;
della deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL NO;
della deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO3;
della deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO4;
della deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO5;
della deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL VC;
della deliberazione n. 701 del 4 settembre 2019 del direttore
generale dell'ASL VCO;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa
regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre
2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28
settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR;
del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022,
avente ad oggetto «Adozione delle linee guida propedeutiche
all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di
ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; nonche'
per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di
legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della
legge n. 241/1990, agli atti e documenti relativi alla
quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi
medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a
carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della
documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. l'8 febbraio 2023:
annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
del decreto del direttore generale della Direzione sanita',
welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14
dicembre 2022, avente ad oggetto «approvazione degli elenchi delle
aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015», pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e comunicata
a mezzo pec il 20 dicembre 2022, (doc. 8 - determinazione regionale);
delle seguenti deliberazioni delle determine dei direttori
generali degli enti del Servizio sanitario regionale in particolare:
deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019 del direttore generale
dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 5 settembre 2019
del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n.
1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana
Sud Est; deliberazione n. 623 del 6 settembre 2019 del direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del
direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16
settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione
n. 497 del 9 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del direttore generale
dell'ESTAR, non conosciute;
in parte qua, del decreto del Ministero della salute del 6
ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2022, avente ad oggetto «Adozione delle linee guida
propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e
provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero della salute del 6
ottobre 2022);
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa
regionale; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, ex articoli 22 e ss. della
legge n. 241/1990, agli atti e documenti relativi alla
quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi
medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a
carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della
documentazione non rilasciata ex articoli 64 c.p.a. e/o ex art. 116
c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 9 febbraio 2023:
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari
del decreto del direttore generale dell'Area Sanita' e Sociale
della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto
«Art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli
oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato
dal decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216. Decreto
del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 2022 n. 251. Definizione dell'elenco delle
aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei
relativi importi» (doc. 8 - determinazione regionale), pubblicata nel
BUR della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, non comunicata
all'esponente;
delle seguenti deliberazioni dei direttori generali degli enti
del Servizio sanitario regionale con i quali e' stato validato e
certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola
azienda, non conosciute: deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022
del direttore generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n.
1 Dolomiti, avente ad oggetto «Revisione rilevazione costi
dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018»;
deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del direttore generale
dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto «Revisione
rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi
dal 2015 al 2018»; delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del
direttore generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, avente ad
oggetto «Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore
per gli esercizi dal 2015 al 2018»; deliberazione n. 1138 del 9
dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto
Orientale, avente ad oggetto «Revisione rilevazione costi dispositivi
medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018 compresi»;
deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del direttore generale
dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, avente ad oggetto «Aggiornamento
della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi Medici) anni dal
2015 al 2018»; deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del
direttore generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad oggetto
«Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi
dal 2015 al 2018»; deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del
direttore generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, avente ad
oggetto «Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore
per gli esercizi dal 2015 al 2018»; deliberazione n. 2001 del 7
dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
avente ad oggetto «Ricognizione delle fatture iscritte al conto
"BA0210 - Dispositivi Medici" dei conti economici 2015 - 2016 - 2017
per fornitore (decreto Ministero della salute 6 ottobre 2022)»;
deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del direttore generale
dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, avente ad oggetto «Revisione
rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi
dal 2015 al 2018»; deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del
direttore generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova, avente
ad oggetto «Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni
2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del valore del fatturato in
centesimi di euro con dettaglio per fornitore e per singolo
documento»; deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona,
avente ad oggetto «Revisione rilevazione costi dispositivi medici per
fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018»; deliberazione n. 1077
del 7 dicembre 2022 del direttore generale dell'Istituto Oncologico
Veneto, avente ad oggetto «Revisione rilevazione costi dispositivi
medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018»;
in parte qua, del decreto del Ministero della salute del 6
ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2022, avente ad oggetto «Adozione delle linee guida
propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e
provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» (doc. 9 - decreto Ministero della salute del 6
ottobre 2022);
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa
regionali; nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della
legge n. 241/1990, agli atti e documenti relativi alla
quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi
medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a
carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della
documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o 116 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 27 febbraio 2023:
l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
dell'atto dirigenziale del direttore del Dipartimento promozione
della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 dell'8
febbraio 2023 avente ad oggetto «Art. 9-ter del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed
integrazioni. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del
tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma
8 dell'art. 9-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2015,
n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022 - Serie generale - n. 216 -
Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di
riparto» pubblicato sul portale istituzionale della Regione l'8
febbraio 2023 (doc. 14 - Atto dirigenziale Regione Puglia
aggiornamento oneri riparto);
delibera D.G. della ASL Brindisi n. 255 del 2 febbraio 2023 (doc.
15 - delibera ASL Brindisi n. 255/2023);
delibera C.S. della ASL Lecce n. 134 del 3 febbraio 2023 [non
conosciuta];
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
ancorche' sconosciuto al ricorrente; nonche' per la rimessione alla
Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale:
dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, convertito con
legge n. 125/2015;
dell'art. 1, comma 557 della legge n. 145/2018;
dell'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, convertito con
legge n. 142/2022;
per violazione degli articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1
del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere, ex articoli 22 e ss. della
legge n. 241/1990, agli atti e documenti relativi alla
quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi
medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a
carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della
documentazione non rilasciata ex articoli 64 e/o 116 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 15 settembre 2023:
per l'annullamento
del decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad
oggetto «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»;
dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del Ministero della salute, rep. atti n.
181/CSR del 7 novembre 2019;
per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta;
della determinazione del direttore della Direzione generale cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300
del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);
delle seguenti deliberazioni dei direttori generali delle Aziende
sanitarie regionali con le quali e' stato individuato e certificato
il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo
fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi,
sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle
apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno
2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed
economica del SSR della Direzione generale cura della persona, salute
e welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre
2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019
dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda
Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di
Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n.
189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6
settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre
2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019
dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019
dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre
2019 dell'Azienda ospedaliera di Modena; n. 212 del 4 settembre 2019
dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019
dell'Azienda ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 6 settembre 2019
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
della determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del direttore
generale della Sanita' dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e
dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna,
comunicata il 29 novembre 2022;
della delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022, della delibera
ARNAS BROTZU n. 1331 del 15 novembre 2022, della delibera AOU
Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022, della delibera AOU Sassari n.
1044 del 15 novembre 2022;
del decreto del direttore generale dell'Area Sanita' e Sociale
della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;
delle seguenti deliberazioni dei direttori generali degli enti
del Servizio sanitario regionale con i quali e' stato validato e
certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola
azienda, non conosciute: deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022
del direttore generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n.
1 Dolomiti; deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; delibera n. 2076
del 12 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 3
Serenissima; deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, deliberazione n.
1488 del 7 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n.
5 Polesana; deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; deliberazione n. 2322 del 9
dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 7
Pedemontana; deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; deliberazione n. 1240 del 13
dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 9
Scaligera; deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; deliberazione n.
1176 del 12 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; deliberazione n. 1077 del
7 dicembre 2022 del direttore generale dell'Istituto Oncologico
Veneto;
del decreto del direttore generale della Direzione sanita',
welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14
dicembre 2022;
delle seguenti deliberazioni delle determine dei direttori
generali degli enti del Servizio sanitario regionale in particolare:
deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019 del direttore generale
dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 5 settembre 2019
del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n.
1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana
Sud Est; deliberazione n. 623 del 6 settembre 2019 del direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del
direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16
settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione
n. 497 del 9 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del direttore generale
dell'ESTAR, non conosciute;
della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte
2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al
ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, convertito
in legge n. 125/2015»;
della deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
della deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
della deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
della deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino;
della deliberazione n. 848 del 3 settembre 2019 del direttore
generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara;
della deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
della deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL AL;
della deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL AT;
della deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL BI;
della deliberazione n. 909 del 6 settembre 2019 del direttore
generale dell'ASL Citta' di Torino;
della deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL CN1;
della deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL CN2;
della deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL NO;
della deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO3;
della deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO4;
della deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO5;
della deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL VC;
della deliberazione n. 701 del 4 settembre 2019 del direttore
generale dell'ASL VCO;
della determinazione del dirigente del Dipartimento salute e
politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-
D337-00238 del 14 dicembre 2022;
della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del direttore
generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della
Provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della
spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi
medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;
della determinazione del direttore generale del «Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale» della Regione Puglia
n. 10 del 12 dicembre 2022;
dell'allegato A della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
dell'allegato B della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
dell'allegato C della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;
del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 3 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale
dall'11 settembre 2019 al 25 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda per l'Assistenza
Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano
Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
(ASUGI);
del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda per l'Assistenza
Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli
Centrale (ASUFC);
del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto 2019 al 5 settembre 2019 adottato dall'Azienda per
l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli
Occidentale (ASFO);
del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data
14 agosto 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento
Oncologico di Aviano (CRO);
del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23
ottobre 2019 al 7 novembre 2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25
settembre 2019 al 10 ottobre 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13
agosto 2019 al 28 agosto 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21 agosto 2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';
della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';
della determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del
direttore di Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative;
delle determine del direttore generale dell'Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10 maggio
2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193 del 28 aprile 2017; anno
2017: atto del 2018-A-000228 del 27 aprile 2018; anno 2018: atto del
2019-A-000244 del 30 aprile 2019, non conosciute;
dell'allegato A della determinazione n. 24408/26987/2022;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa
regionale;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del
decreto-legge n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, dell'art.
1, comma 557 della legge n. 145/2018, dell'art. 18 del decreto-legge
n. 115/2022, convertito con legge n. 142/2022, per violazione degli
articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lettera e) della
Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo
addizionale alla C.E.D.U.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 15 settembre 2023:
annullamento
del decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad
oggetto «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»;
dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del Ministero della salute, rep. atti n.
181/CSR del 7 novembre 2019;
per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta;
della determinazione del direttore della Direzione generale cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300
del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);
delle seguenti deliberazioni dei direttori generali delle Aziende
sanitarie regionali con le quali e' stato individuato e certificato
il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo
fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi,
sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle
apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno
2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed
economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre
2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019
dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda
Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di
Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n.
189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6
settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre
2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019
dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019
dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre
2019 dell'Azienda ospedaliera di Modena; n. 212 del 4 settembre 2019
dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019
dell'Azienda ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 6 settembre 2019
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
della determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del direttore
generale della Sanita' dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e
dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna,
comunicata il 29 novembre 2022;
della delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022, della delibera
ARNAS BROTZU n. 1331 del 15 novembre 2022, della delibera AOU
Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022, della delibera AOU Sassari n.
1044 del 15 novembre 2022;
del decreto del direttore generale dell'Area Sanita' e Sociale
della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;
delle seguenti deliberazioni dei direttori generali degli enti
del Servizio sanitario regionale con i quali e' stato validato e
certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola
azienda, non conosciute: deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 5 2022
del direttore generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n.
1 Dolomiti; deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; delibera n. 2076
del 12 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 3
Serenissima; deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, deliberazione n.
1488 del 7 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n.
5 Polesana; deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; deliberazione n. 2322 del 9
dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 7
Pedemontana; deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; deliberazione n. 1240 del 13
dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 9
Scaligera; deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; deliberazione n.
1176 del 12 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; deliberazione n. 1077 del
7 dicembre 2022 del direttore generale dell'Istituto Oncologico
Veneto;
del decreto del direttore generale della Direzione sanita',
welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14
dicembre 2022;
delle seguenti deliberazioni delle determine dei direttori
generali degli enti del Servizio sanitario regionale in particolare:
deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019 del direttore generale
dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 5 settembre 2019
del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n.
1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana
Sud Est; deliberazione n. 623 del 6 settembre 2019 del direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del
direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16
settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione
n. 497 del 9 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del direttore generale
dell'ESTAR, non conosciute;
della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte
2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al
ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, convertito
in legge n. 125/2015»;
della deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
della deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
della deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
della deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino;
della deliberazione n. 848 del 3 settembre 2019 del direttore
generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara;
della deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
della deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL AL;
della deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL AT;
della deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL BI;
della deliberazione n. 909 del 6 settembre 2019 del direttore
generale dell'ASL Citta' di Torino;
della deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL CN1;
della deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL CN2;
della deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL NO;
della deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO3;
della deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO4;
della deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO5;
della deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL VC;
della deliberazione n. 701 del 4 settembre 2019 del direttore
generale dell'ASL VCO;
della determinazione del dirigente del Dipartimento salute e
politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-
D337-00238 del 14 dicembre 2022;
della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del direttore
generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della
Provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della
spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi
medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;
della determinazione del direttore generale del «Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale» della Regione Puglia
n. 10 del 12 dicembre 2022;
dell'allegato A della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
dell'allegato B della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
dell'allegato C della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;
del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 3 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale
dall'11 settembre 2019 al 25 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda per l'Assistenza
Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano
Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
(ASUGI);
del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda per l'Assistenza
Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli
Centrale (ASUFC);
del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto 2019 al 5 settembre 2019 adottato dall'Azienda per
l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli
Occidentale (ASFO);
del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data
14 agosto 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento
Oncologico di Aviano (CRO);
del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23
ottobre 2019 al 7 novembre 2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25
settembre 2019 al 10 ottobre 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13
agosto 2019 al 28 agosto 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21 agosto 2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';
della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019 della
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita';
della determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del
direttore di Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative;
delle determine del direttore generale dell'Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10 maggio
2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193 del 28 aprile 2017; anno
2017: atto del 2018-A-000228 del 27 aprile 2018; anno 2018: atto del
2019-A-000244 del 30 aprile 2019, non conosciute;
dell'allegato A della determinazione n. 24408/26987/2022;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa
regionale;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del
decreto-legge n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, dell'art.
1, comma 557 della legge n. 145/2018, dell'art. 18 del decreto-legge
n. 115/2022, convertito con legge n. 142/2022, per violazione degli
articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lettera e) della
Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo
addizionale alla C.E.D.U.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S.
S.r.l. il 15 settembre 2023:
per l'annullamento
del decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad
oggetto «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018»;
dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano su proposta del Ministero della salute, rep. atti n.
181/CSR del 7 novembre 2019;
per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della
salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta;
della determinazione del direttore della Direzione generale cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300
del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);
delle seguenti deliberazioni dei direttori generali delle Aziende
sanitarie regionali con le quali e' stato individuato e certificato
il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo
fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi,
sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle
apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno
2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed
economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre
2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019
dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda
Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di
Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n.
189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6
settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre
2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019
dell'Azienda ospedaliera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019
dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre
2019 dell'Azienda ospedaliera di Modena; n. 212 del 4 settembre 2019
dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019
dell'Azienda ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 6 settembre 2019
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
della determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del direttore
generale della Sanita' dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e
dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna,
comunicata il 29 novembre 2022;
della delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022, della delibera
ARNAS BROTZU n. 1331 del 15 novembre 2022, della delibera AOU
Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022, della delibera AOU Sassari n.
1044 del 15 novembre 2022;
del decreto del direttore generale dell'Area Sanita' e Sociale
della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;
delle seguenti deliberazioni dei direttori generali degli enti
del Servizio sanitario regionale con i quali e' stato validato e
certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola
azienda, non conosciute: deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 5 2022
del direttore generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n.
1 Dolomiti; deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; delibera n. 2076
del 12 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 3
Serenissima; deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, deliberazione n.
1488 del 7 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n.
5 Polesana; deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; deliberazione n. 2322 del 9
dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 7
Pedemontana; deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; deliberazione n. 1240 del 13
dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 9
Scaligera; deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Azienda Ospedale - Universita' Padova; deliberazione n.
1176 del 12 dicembre 2022 del direttore generale dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; deliberazione n. 1077 del
7 dicembre 2022 del direttore generale dell'Istituto Oncologico
Veneto;
del decreto del direttore generale della Direzione Sanita',
Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14
dicembre 2022;
delle seguenti deliberazioni delle determine dei direttori
generali degli enti del Servizio sanitario regionale in particolare:
deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019 del direttore generale
dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 5 settembre 2019
del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n.
1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana
Sud Est; deliberazione n. 623 del 6 settembre 2019 del direttore
generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del
direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16
settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione
n. 497 del 9 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del direttore generale
dell'ESTAR, non conosciute;
della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte
2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al
ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, convertito
in legge n. 125/2015»;
della deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
della deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
della deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del direttore
generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
della deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino;
della deliberazione n. 848 del 3 settembre 2019 del direttore
generale dell'AOU Maggiore della Carita' di Novara;
della deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
della deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL AL;
della deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL AT;
della deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL BI;
della deliberazione n. 909 del 6 settembre 2019 del direttore
generale dell'ASL Citta' di Torino;
della deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL CN1;
della deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL CN2;
della deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL NO;
della deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO3;
della deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO4;
della deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL TO5;
della deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del direttore
generale dell'ASL VC;
della deliberazione n. 701 del 4 settembre 2019 del direttore
generale dell'ASL VCO;
della determinazione del dirigente del Dipartimento salute e
politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-
D337-00238 del 14 dicembre 2022;
della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del direttore
generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della
Provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della
spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi
medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;
della determinazione del direttore generale del «Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale» della Regione Puglia
n. 10 del 12 dicembre 2022;
dell'allegato A della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
dell'allegato B della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
dell'allegato C della determinazione del direttore generale del
«Dipartimento promozione della salute e del benessere animale» della
Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;
del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 3 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale
dall'11 settembre 2019 al 25 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda per l'Assistenza
Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda
Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano
Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
(ASUGI);
del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20
agosto 2019 al 4 settembre 2019 dell'Azienda per l'Assistenza
Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli
Centrale (ASUFC);
del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21
agosto 2019 al 5 settembre 2019 adottato dall'Azienda per
l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli
Occidentale (ASFO);
del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data
14 agosto 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento
Oncologico di Aviano (CRO);
del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23
ottobre 2019 al 7 novembre 2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25
settembre 2019 al 10 ottobre 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13
agosto 2019 al 28 agosto 2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo);
della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21 agosto 2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019
dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';
della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre 2019 della
Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilita';
della determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del
direttore di Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative;
delle determine del direttore generale dell'Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10 maggio
2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193 del 28 aprile 2017; anno
2017: atto del 2018-A-000228 del 27 aprile 2018; anno 2018: atto del
2019-A-000244 del 30 aprile 2019, non conosciute;
dell'allegato A della determinazione n. 24408/26987/2022;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere
alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa
regionale;
nonche' per la rimessione alla Corte costituzionale della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del
decreto-legge n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, dell'art.
1, comma 557 della legge n. 145/2018, dell'art. 18 del decreto-legge
n. 115/2022, convertito con legge n. 142/2022, per violazione degli
articoli 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lettera e) della
Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo
addizionale alla C.E.D.U.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della
salute e di Ministero dell'economia e delle finanze e di Presidenza
del Consiglio dei ministri e di Regione Fvg e di Regione Emilia
Romagna e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato
Regioni ed Unificata e di Asl Br di Brindisi e di Presidenza del
Consiglio dei ministri Conferenza Permanente per i rapporti fra lo
Stato e le regioni e le Province Autonome;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il
dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
1. I fatti di causa
La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il
Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato i
provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i
tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualita'
2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed e' stato previsto
che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti
regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi
dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per
procedere al ripiano dello sforamento del tetto di spesa a carico
delle aziende fornitrici.
La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta,
anche vari profili di illegittimita' costituzionale.
In particolare, l'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto-legge
n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013 -
che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici
avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un
tetto a livello di ogni singola Regione.
Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei
dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione,
avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per
acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o
con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio
regionale.
Successivamente, l'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 ha
stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che 9. L'eventuale
superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come
certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio
sanitario regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Il decreto-legge n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito
dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale «In deroga alle
disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al
ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome
definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun
anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il
tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del
Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono
adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali».
Il Ministero della salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha
individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti
anni il predetto tetto per tutte le regioni al 4,4% del fabbisogno
sanitario regionale standard.
Infine, con decreto del 6 ottobre 2022, il Ministero della
salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha
adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti
regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle
singole aziende fornitrici.
L'esecutivita' dei provvedimenti impugnati nel ricorso in
trattazione e' stata sospesa, in via interinale, con apposita
ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella
presente sede, nelle more della delibazione della questione di
costituzionalita'.
2. - La rilevanza della questione.
E' opinione del Tribunale amministrativo regionale che sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, per
contrasto con gli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione.
La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si
presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste
dalle regioni.
3. - La non manifesta infondatezza della questione
3.1. La Corte costituzionale si e' gia' pronunciata, con la
sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimita' dell'istituto del pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
della Costituzione in quanto la ratio della disposizione «e'
espressamente individuata nella finalita' di favorire lo sviluppo e
la disponibilita' dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse
limitate» con la conseguenza che «la compartecipazione al
ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica e'
suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale
innovazione».
Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato
alcuna finalita' precisa che legittima la disposizione impugnata se
non quella di ripianare il disavanzo sanitario.
Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back
farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno,
e quindi l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale
da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e
il prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che
vi partecipano.
3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 della Costituzione,
ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso
irragionevole, in quanto comprime l'attivita' imprenditoriale
attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese
hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di
sostenibilita' dell'offerta in base al quale i ribassi proposti,
proprio al fine di assicurare la serieta' dell'offerta, devono
risultare sostenibili in termini di margine di guadagno.
In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di
cui trattasi, prevede che:
le regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di
spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal
legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando
il predetto tetto di spesa;
le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano
alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono
controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte
delle regioni;
il fabbisogno dei dispositivi medici e' stabilito
unilateralmente dagli enti del SSR che bandiscono le gare e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;
le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo
scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici che e' stato fissato a distanza di anni;
le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre
in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile
atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel
suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto
l'applicazione della normativa sul pay back.
In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che
permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza
che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare
l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al
margine di utile).
Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa
annuale per l'acquisito dei dispositivi medici, con riferimento agli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6
luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai
interamente decorso.
Le regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in
questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa
regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi
medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni
regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno
economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter
formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli
effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola
fornitura.
Tutto cio' determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa
economica privata, la cui limitazione puo' considerarsi legittima
solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica
privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale risponde ai principi
di ragionevolezza e proporzionalita' e non e' perseguita con misure
incongrue.
E' stato infatti precisato che «gli interventi del legislatore,
pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non
possono perseguire l'utilita' sociale con prescrizioni eccessive,
tali da "condizionare le scelte imprenditoriali in grado cosi'
elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse
scelte organizzative" (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera
arbitraria e con misure palesemente incongrue» (sentenza Corte
Costituzionale n. 113 del 2022).
3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre,
violare anche gli articoli 3 e 117, comma 1, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento,
della ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la previsione
dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della
quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici
determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle
regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile.
L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di
individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro
richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non e'
stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non
sono state indicate puntualmente neanche le modalita' di calcolo di
questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma
contrattuale.
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
afferma costantemente che il principio della certezza del diritto
esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose
per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia
prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12
dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group
Litigation, in C- 362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005,
Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin, in C-17/03, ma anche
Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, Plantanol GmbH
&_Co. KG, in C-201/08).
E' poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua
versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che
«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare
con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno
successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di
riferimento».
Tuttavia, tale disposizione e' rimasta lettera morta atteso che
sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna verifica sui tetti di
spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis
per il quale «In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo
del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del
tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici
soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali».
Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a
definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali si
erano cristallizzate nei contratti gia' da tempo conclusi tra le
parti.
3.4. La norma in esame appare altresi' in contrasto con i
parametri costituzionali di cui all'art. 23 della Costituzione.
Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende
fornitrici puo' essere inquadrato nel genus delle prestazioni
patrimoniali imposte per legge senza la volonta' della persona
destinataria, di cui all'art. 23 della Costituzione, non avendo
invece natura tributaria.
La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che
garantisce il mantenimento dei prelievi economici - disposti anche
attraverso la compensazione - all'interno del SSR (cfr. il comma
9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, conv. in
legge n. 125 del 2015, introdotto dal decreto-legge n. 115 del 2022
che dispone che «Le regioni e le province autonome effettuano le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...»).
Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in
assenza della previsione a livello legislativo di «specifici e
vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la
discrezionalita' amministrativa nella fase di attuazione della
normativa primaria» (sentenza Corte costituzionale n. 83 del 2015).
In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la
fissazione da parte delle amministrazioni dei tetti regionali di
spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la
molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere
nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini
del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa
tipologia dei destinatari dell'imposizione.
Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per
la fissazione del tetto regionale e' ancora piu' evidente ove si
consideri che il mercato dei dispositivi medici e' vastissimo e
ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di
mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche
differenti.
Di tale diversita' il legislatore non si e', tuttavia, curato in
alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti.
La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione
patrimoniale imposta puo' ritenersi costituzionalmente legittima
anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma
ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purche', in questo
caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio
di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione,
infatti, essendo stabilita a garanzia della liberta' e proprieta'
individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone
la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalita'
del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte costituzionale n.
70 del 1960). E cio', come si e' visto, nel caso in esame non e'
invece avvenuto.
Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la
sua ratio nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che
traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la
loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti
regionali di spesa.
Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del
ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile
colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del
tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale parte di reddito
suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione.
Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a
regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al
sistema di contribuzione cosi' introdotto si pone in contrasto con la
previsione di cui all'art. 23 della Costituzione.
Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale
e' costante nel giustificare temporanei interventi impositivi
differenziati, volti a richiedere un particolare contributo
solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali.
Invece la norma censurata non e' contenuta in un arco temporale
predeterminato, ne' il legislatore ha provveduto a corredarla di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessita' di
una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza
limiti di tempo.
4. Conclusioni.
Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai
sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, degli atti alla Corte
costituzionale, affinche' decida della questione di legittimita'
costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si
pone.
Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e
di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini
indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli articoli
3, 23, 41 e 117 della Costituzione.
Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla
definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimita'
costituzionale.
Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del
Consiglio dei ministri.
Manda altresi' alla Segreteria di comunicare la presente
ordinanza al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 24
ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente;
Claudia Lattanzi, consigliere;
Roberto Vitanza, consigliere, estensore.
Il Presidente: Quiligotti
L'estensore: Vitanza