N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 2023

Ordinanza del 24 novembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da  Bracco  Imaging  Italia  S.r.l.
contro Ministero della salute e altri. 
 
Sanita'   pubblica   -   Servizio   sanitario   regionale   (SSR)   -
  Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici  -  Previsione
  che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' posto a
  carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota
  complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al  45  per  cento
  nell'anno 2016 e al 50 per  cento  a  decorrere  dall'anno  2017  -
  Prevista concorrenza di ciascuna azienda fornitrice alle  quote  di
  ripiano  in  misura  pari  all'incidenza  percentuale  del  proprio
  fatturato sul totale della  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario  regionale  -  Prevista
  definizione delle modalita' procedurali del  ripiano,  su  proposta
  del Ministero  della  salute,  con  apposito  accordo  in  sede  di
  Conferenza  Stato-Regioni  -  Previsione,  con   norma   successiva
  introdotta con decreto-legge n.  115  del  2022,  come  convertito,
  della  deroga  alle   pertinenti   disposizioni   sulle   modalita'
  procedurali di ripiano, limitatamente all'eventuale superamento del
  tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016,  2017  e  2018  -
  Prevista definizione,  con  provvedimento  delle  regioni  e  delle
  province autonome, dell'elenco delle aziende fornitrici soggette al
  ripiano per ciascun anno  -  Prevista  adozione,  con  decreto  del
  Ministero della salute da  adottarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
  Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla emanazione  dei
  medesimi provvedimenti regionali e provinciali. 
- Decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78  (Disposizioni  urgenti  in
  materia  di  enti  territoriali.  Disposizioni  per  garantire   la
  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di  controllo  del
  territorio. Razionalizzazione delle spese  del  Servizio  sanitario
  nazionale nonche' norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
  industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto
  2015, n. 125,] art. 9-ter. 
(GU n.13 del 27-3-2024 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                        Sezione Terza Quater 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 13581  del  2022,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Bracco Imaging  Italia  S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Mauro Putignano, Sonia Selletti, con domicilio digitale come  da  PEC
da Registri di giustizia; 
    Contro: 
        Ministero  della  salute,  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  Conferenza  Stato
Regioni ed unificata, Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
        Asl 1  Avezzano  Sulmona  L'Aquila,  in  persona  del  legale
rappresentante  pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Carlo Peretti, con domicilio digitale come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia; 
        Azienda ospedaliero universitaria delle  Marche,  in  persona
del  legale  rappresentante  pro-tempore,  rappresentata   e   difesa
dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come  da  PEC
da Registri di giustizia; 
    Nei confronti: 
        Regione  Piemonte,  in  persona  del  legale   rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara  Candiollo,
Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Marialaura  Piovano,  Gabriella
Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
        Regione autonoma  Valle  D'Aosta,  Regione  Liguria,  Regione
Lombardia, Provincia autonoma  di  Trento,  Regione  Emilia  Romagna,
Regione Umbria, Regione  Lazio,  Regione  Molise,  Regione  Campania,
Regione  Puglia,  Regione  Basilicata,  Regione   Calabria,   Regione
autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio; 
        Regione  Veneto,  in  persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati  Antonella  Cusin,
Chiara Drago, Luisa Londei, Tito  Munari,  Bianca  Peagno,  Francesco
Zanlucchi,  Giacomo  Quarneti,  Cristina  Zampieri,   con   domicilio
digitale come da PEC da Registri  di  Giustizia  e  domicilio  eletto
presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; 
        Regione   Fvg,   in   persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati  Michela  Delneri,
Daniela Iuri, con domicilio digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia; 
        Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona   del   legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Georg  Windegger,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
        Regione  Toscana,  in  persona  del   legale   rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati  Sergio  Fidanzia,
Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC  da  Registri  di
giustizia; 
        Regione  Marche,  in  persona   del   legale   rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati  Laura  Simoncini,
Antonella Rota, con domicilio digitale come da  PEC  da  Registri  di
giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio  Cristiano  Bosin  in
Roma, viale Milizie 34; 
        Regione  Abruzzo,  Regione  Siciliana  Assessorato  Regionale
della salute,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    e con l'intervento di ad adiuvandum: 
        Confindustria  dispositivi  medici,  in  persona  del  legale
rappresentante  pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Diego Vaiano, con domicilio digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia  e  domicilio  eletto  presso  il  suo  studio   in   Roma,
Lungotevere Marzio 3; 
    Per l'annullamento 
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
    domanda di annullamento dei seguenti provvedimenti: 
        del decreto del Ministero della  salute  del  6  luglio  2022
recante «Certificazione  del  superamento  del  tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e  2018»  e  relativi  allegati,  pubblicati  in  Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); 
        del decreto del Ministero della salute del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del  26  ottobre
2022 (doc. 2); 
        nonche' ogni altro atto/fatto ad esso inerente,  presupposto,
connesso,   conseguente   e/o    successivo,    anche    di    natura
endoprocedimentale,  adottato  in  esecuzione  di   quanto   previsto
dall'art. 9-ter, comma 9-bis, decreto-legge  78/2015  (convertito  in
legge n. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: 
        accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano sulla proposta  del  Ministero  della  salute  di
attuazione dell'art. 9-ter, decreto-legge n. 78/2015,  convertito  in
legge n. 125/2015, che individua i criteri di definizione  del  tetto
di  spesa  regionale  per  l'acquisto  di  dispositivi  medici  e  le
modalita' procedurali di individuazione del superamento dei tetti  di
spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  fissando  per
ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale  che  regionale  al
4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep.  atti
n. 181/CSR del 7 novembre 2019) (doc. 3); 
        circolare del Ministero della  salute  del  29  luglio  2019,
prot. n. 22413, con la quale e' stata promossa  una  riconciliazione,
da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei  singoli  fornitori
relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel  modello
CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; 
        circolare del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministero della salute del 19  febbraio  2016  (prot.
0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS) (doc. 4); 
        circolare del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministero della salute  del  21  aprile  2016  (prot.
0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS) (doc. 5); 
        intesa  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome del 14 settembre 2022 sul  decreto  ministeriale  6  ottobre
2022 (doc. 6); 
        intesa della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6 ottobre  2022
(doc. 7). 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. il 28 dicembre 2022: 
    per  l'annullamento,  previa  richiesta  di  adozione  di  misure
cautelari: 
        del decreto del direttore generale Welfare e coesione sociale
della  Regione  Toscana  n.  24681  del  14  dicembre  2022   recante
«approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici  di  dispositivi
medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma  9-bis,  del  decreto-legge  n.
78/2015» e relativi allegati; 
        comunicazione  della  Regione  Toscana  a  tutte  le  aziende
fornitrici del 20 dicembre 2022,  avente  ad  oggetto  «notifica  del
decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022»; 
        nonche'  di  ogni  altro   atto/fatto   ad   esso   inerente,
presupposto, connesso, conseguente e/o successivo,  ivi  comprese  le
deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie
e dell'ESTAR per la validazione e certificazione dei fatturati: 
          n. 1363  del  30  settembre  2019  del  direttore  generale
dell'AUSL Toscana Centro; 
          n.  769  del  5  settembre  2019  del  direttore   generale
dell'AUSL Toscana Nord Ovest; 
          n. 1020  del  16  settembre  2019  del  direttore  generale
dell'AUSL Toscana Sud Est; 
          n. 623 del 6 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU
Pisana; 
          n. 740 del 30 agosto 2019 del direttore  generale  dell'AOU
Senese; 
          n.  643  del  16  settembre  2019  del  direttore  generale
dell'AOU Careggi; 
          n. 497 del 9 agosto 2019 del  direttore  generale  dell'AOU
Meyer; 
          n.  386  del  27  settembre  2019  del  direttore  generale
dell'ESTAR; 
        comunicazione di avvio del procedimento del 14 novembre  2022
e relativo allegato; 
        comunicazione della Regione Toscana del 18 novembre 2022; 
        comunicato pubblicato sul sito  istituzionale  della  Regione
Toscana «Pay back sui dispositivi medici»; 
        nota esplicativa sulle modalita' di  calcolo  pubblicata  sul
sito istituzionale della Regione Toscana; 
        documento   denominato   «dati   sintetici   utilizzati   per
determinazione  payback  dispositivi  medici»  pubblicato  sul   sito
istituzionale della Regione Toscana; 
        nota esplicativa del segretario generale del Ministero  della
salute del 5 agosto 2022, allo stato non conosciuta. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. il 28 dicembre 2022: 
    per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: 
        della determinazione del direttore del  Dipartimento  sanita'
della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, pubblicata sul
BURA n. Speciale 177 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto «D.M.  6
luglio 2022 "Certificazione del superamento del tetto  di  spesa  dei
dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018" - Adempimenti attuativi» e del relativo allegato; 
        nonche' ogni altro atto/fatto ad esso inerente,  presupposto,
connesso,   conseguente   e/o    successivo,    anche    di    natura
endoprocedimentale,  adottato  in  esecuzione  di   quanto   previsto
dall'art. 9-ter, comma 9-bis, decreto-legge n. 78/2015 (convertito in
legge n. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: 
          deliberazione del direttore generale dell'ASL  01  Avezzano
Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22 agosto 2019, recante: «Certificazione
costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018», allo  stato
non conosciuta; 
          deliberazione del direttore generale dell'ASL  01  Avezzano
Sulmona L'Aquila n. 2110 del 14 novembre 2022, recante: «Ricognizione
fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, decreto-legge  n.
78/2015, modificato con legge n. 145/2018, art. 1, comma  557»,  allo
stato non conosciuta; 
          deliberazione del direttore  generale  dell'ASL02  Lanciano
Vasto Chieti  n.  373  del  13  agosto  2019,  recante:  «Adempimenti
conseguenti all'art. 9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge n.  78/2015,
convertito in legge n. 125/2015 e smi - Certificazione del  fatturato
anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici», allo  stato  non
conosciuta; 
          deliberazione del direttore  generale  dell'ASL02  Lanciano
Vasto Chieti n. 1601 del 14  novembre  2022,  recante:  «Ricognizione
fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, decreto-legge  n.
78/2015, modificato con legge n. 145/2018, art. 1, comma  557»,  allo
stato non conosciuta; 
          deliberazione del direttore generale dell'ASL03 Pescara  n.
1043 del 22 agosto 2019, recante: «Ricognizione fatturato dispositivi
medici anni 2015-2018, decreto-legge n. 78/2015, art. 9,  commi  8  e
9», allo stato non conosciuta; 
          deliberazione del direttore generale dell'ASL03 Pescara  n.
1708  del  14  novembre  2022,   recante:   «Ricognizione   fatturato
dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, decreto-legge  n.  78/2015,
modificato con legge n. 145/2018, art. 1, comma 557», allo stato  non
conosciuta; 
          deliberazione del direttore generale dell'ASL04  Teramo  n.
1513  del  22  agosto   2019,   recante:   «Adempimenti   conseguenti
all'applicazione dell'art. 9-ter commi 8 e  9  del  decreto-legge  n.
78/2015, convertito in legge n. 125/2015 e smi -  certificazione  del
fatturato per  dispositivi  medici  anni  2015-2016-2017-2018»,  allo
stato non conosciuta; 
          deliberazione del direttore generale dell'ASL04  Teramo  n.
1994  del  14  novembre  2022,   recante:   «Ricognizione   fatturato
dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, decreto-legge  n.  78/2015,
modificato con legge n. 145/2018, art. 1, comma 557», allo stato  non
conosciuta; 
          determinazione direttoriale della Regione  Abruzzo  DPF/105
del 28 ottobre 2022, con la quale e' stata costituita una Commissione
per  l'attuazione  delle  attivita'  finalizzate   al   ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni  2015-2018,
citata nella determinazione n. 177/2022 sopra citata, ma  allo  stato
non conosciuta; 
          comunicazione del Dipartimento sanita'  alle  AASSLL  della
Regione Abruzzo del 10 novembre 2022, citata nella determinazione  n.
177/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; 
          nota prot.  n.  RA/0525691/22  del  12  dicembre  2022  del
Servizio programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR
del Dipartimento sanita', con la quale  «si  significa  la  compiuta,
complessa  attivita'  istruttoria  finalizzata  alla  verifica  della
coerenza  del  fatturato  complessivo  indicato  nelle  deliberazioni
aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 - Dispositivi
medici>> del modello CE  consolidato  regionale  (999)  dell'anno  di
riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art. 3, comma  3
e  art.  4  decreto  ministeriale  6  ottobre  2022»,  citata   nella
determinazione n. 177/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; 
          nota esplicativa  del  segretario  generale  del  Ministero
della salute del 5 agosto 2022, allo stato non conosciuta. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. il 28 dicembre 2022: 
    Per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: 
        del decreto del commissario  ad  acta  per  l'attuazione  del
Piano di rientro dai disavanzi del settore  sanitario  della  Regione
Molise n. 40 del  15  dicembre  2022,  avente  ad  oggetto:  «ripiano
dispositivi medici anni 2015-2018, in attuazione dell'art. 9-ter  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito  con  modificazione
dalla legge 6 agosto  2015,  n.  125,  come  modificato  al  comma  8
dall'art. 1, comma  557,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145.
Provvedimenti»; 
        del documento istruttorio della  Direzione  generale  per  la
salute prot. int.  205620/2022  del  13  dicembre  2022  allegato  al
decreto del commissario ad acta n. 40/2022 cit.; 
        nonche' ogni altro atto/fatto ad esso inerente,  presupposto,
connesso,   conseguente   e/o    successivo,    anche    di    natura
endoprocedimentale,  adottato  in  esecuzione  di   quanto   previsto
dall'art. 9-ter, comma 9-bis, decreto-legge n. 78/2015 (convertito in
legge n. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria
regionale  del  Molise  del  6  dicembre  2022,  n.   1446,   recante
«certificazione del  fatturato  per  singola  azienda  fornitrice  di
dispositivi medici per singolo anno 2015-2016-2017-2018»  e  relativi
allegati, allo stato non conosciuti; 
          nota esplicativa  del  segretario  generale  del  Ministero
della salute del 5 agosto 2022, allo stato non conosciuta. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. il 17 gennaio 2023: 
    ricorso promosso per l'annullamento: 
        della determinazione del dirigente generale del  Dipartimento
salute  e  politiche  sociali  della  Provincia  autonoma  di  Trento
2022-D337-00238  del   14   dicembre   2022,   recante   «Definizione
dell'elenco  delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi   medici   e
attribuzione degli importi  da  queste  dovuti  per  il  ripiano  del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia
autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»  e  relativi
allegati pubblicati sul sito istituzionale della  Provincia  autonoma
di Trento; 
        nonche' ogni altro atto/fatto ad esso inerente,  presupposto,
connesso,   conseguente   e/o    successivo,    anche    di    natura
endoprocedimentale,  adottato  in  esecuzione  di   quanto   previsto
dall'art. 9-ter, comma 9-bis, decreto-legge n. 78/2015 (convertito in
legge n. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: 
          verbale   di   deliberazione   del    direttore    generale
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento n. 499/2019
avente  ad  oggetto  «ricognizione  straordinaria  della  spesa   per
dispositivi medici  anni  2015-2016-2017-2018»  e  relativi  allegati
pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Trento; 
          modello di rilevazione del conto economico - Ente: 042  000
Prov.     auton.     Trento -      anno      2015 -      riferimento:
PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato utente 3  (A03),  pubblicato
sul sito istituzionale della Provincia di Trento; 
          modello di rilevazione del conto economico - Codice Regione
042 - Codice ASL 999 - anno 2016  -  PAT/RFS128-23/11/2022-0804588  -
Allegato utente 4 (A04),  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della
Provincia di Trento; 
          modello di rilevazione del conto economico - Codice Regione
042 - Codice ASL 999 - anno 2017  -  PAT/RFS128-23/11/2022-0804588  -
Allegato utente 5 (A05),  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della
Provincia di Trento; 
          modello di rilevazione del conto economico - Codice Regione
042 - Codice ASL 999 - anno 2018  -  PAT/RFS128-23/11/2022-0804588  -
Allegato utente 6 (A06),  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della
Provincia di Trento; 
          comunicazione di avvio del procedimento di ripiano  per  il
superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli  anni
2015, 2016, 2017,  2018  di  cui  all'art.  9-ter,  comma  9-bis  del
decreto-legge n. 78 del 2015 prot.  n.  PAT/RFS128-10/11/2022-0769504
dell'11 novembre 2022; 
          comunicazione della provincia autonoma di Trento, avente ad
oggetto  «informazioni  e   pubblicazione   documenti   inerenti   il
procedimento», prot. PAT/RFS128-23/11/2022-0804588  del  23  novembre
2022; 
          comunicazione della Provincia autonoma di Trento, avente ad
oggetto «riscontro alla Vs. istanza  di  accesso  agli  atti»  del  7
dicembre 2022; 
          documento recante  «nota  esplicativa  Ripiano  dispositivi
medici  2015-2018»  della  Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria del Ministero della salute del 5 agosto 2022. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. il 18 gennaio 2023: 
    richiesta di annullamento: 
        del decreto  del  direttore  del  Dipartimento  salute  della
Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 di attribuzione degli oneri
di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici
per gli anni 2015-2018 e relativo documento istruttorio a  firma  del
responsabile del procedimento, nonche' Allegato A contenente  «elenco
delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi  di
ripiano»; 
        nonche' ogni altro atto/fatto ad esso inerente,  presupposto,
connesso,   conseguente   e/o    successivo,    anche    di    natura
endoprocedimentale,  adottato  in  esecuzione  di   quanto   previsto
dall'art. 9-ter, comma 9-bis, decreto-legge n. 78/2015 (convertito in
legge n. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: 
          comunicazione  del  14  novembre   2022   di   «avvio   del
procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della  legge  n.  241/1990
avente  ad  oggetto  l'adozione  del  decreto   del   direttore   del
Dipartimento salute con il quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle
aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al  ripiano  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art.  9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015»; 
          elenco  dei   fornitori   soggetti   a   rimborso   payback
dispositivi medici pubblicato sul sito  istituzionale  della  Regione
Marche; 
          documento «Modello  CE  per  payback  dispositivi  medici»,
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche; 
          determina del direttore generale ASUR n. 466 del 26  agosto
2019 e allegato e successiva rettifica n. 706 del  14  novembre  2022
con allegato, pubblicati sul sito istituzionale delle Regione Marche; 
          determina  del  direttore  generale   Azienda   ospedaliera
universitaria ospedali riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche; 
          determina  del  direttore  generale   Azienda   ospedaliera
riuniti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019,  pubblicata  sul  sito
istituzionale della Regione Marche; 
          determina del direttore generale  Istituto  di  ricovero  e
cura e carattere scientifico INRCA Ancora n.  348  dell'11  settembre
2019 e allegato, pubblicati  sul  sito  istituzionale  della  Regione
Marche; 
          comunicazione  e-mail   del   13   dicembre   2022,   prot.
13779/ASF/ASF/A del Controllo di gestione e  dai  sistemi  statistici
della  Regione  Marche  con  elenco  delle  aziende   fornitrici   di
dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste  dovuti,
citata nel documento istruttorio cit., ma allo stato non conosciuta; 
          comunicazione  prot.  n.  13906  del   14   dicembre   2022
«riscontro alla richiesta accesso atti pay  back  dispositivi  medici
decreto ministeriale 6 luglio 2022»; 
          nota esplicativa  del  segretario  generale  del  Ministero
della salute del 5 agosto 2022. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. il 1° febbraio 2023: 
    Per l'annullamento della determinazione della Direzione  generale
sanita' della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 del 28 novembre
2022 e relativi allegati,  nonche'  ogni  altro  atto/fatto  ad  esso
inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di
natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto  previsto
dall'art.  9-ter,  comma  9-bis,  decreto-legge   n.   78/2015,   con
particolare ma non esclusivo riferimento a: 
        delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022; 
        delibera ARNAS G. BROTZU n. 1331 del 15 novembre 2022; 
        delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022; 
        delibera AOU Sassari n. 1044 del 15 novembre 2022; 
        nota esplicativa «ripiano dispositivi medici anni  2015-2018»
del Ministero della salute del 5 agosto 2022; 
        determinazione della Direzione generale sanita' della Regione
autonoma della Sardegna n. 1471 del 12 dicembre 2022. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. l'8 marzo 2023: 
    richiesta di annullamento: 
        della determinazione del direttore della  Direzione  generale
della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300
del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto «individuazione delle aziende
fornitrici di dispositivi medici e delle relative  quote  di  ripiano
dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuna  degli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125»  e  relativo
allegato,  nonche'  ogni   altro   atto/fatto   ad   esso   inerente,
presupposto, connesso, conseguente e/o successivo,  anche  di  natura
endoprocedimentale,  adottato  in  esecuzione  di   quanto   previsto
dall'art. 9-ter, comma 9-bis, decreto-legge n. 78/2015 (convertito in
legge n. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: 
          comunicazione del direttore della Direzione generale  della
persona,  salute  e  welfare  della  Regione  Emilia  Romagna   prot.
13/12/2022.122626.U, avente ad oggetto «payback dispositivi  medici -
anni 2015-2018»; 
          nota prot. n. 0645017  del  13  agosto  2019,  con  cui  la
Regione  Emilia  Romagna  ha   provveduto   a   effettuare   apposita
ricognizione per la verifica delle disposizioni di  cui  al  comma  9
dell'art. 9-ter, decreto-legge n. 78/2015, citata nella determina  n.
24300/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; 
          deliberazioni dei direttori generali delle ASL con le quali
e' stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017
e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici e, in particolare: 
n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; 
n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma; 
n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; 
n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena; 
n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; 
n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; 
n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; 
n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna; 
n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda ospedaliera di Parma; 
n. 333 del 19  settembre  2019  dell'Azienda  ospedaliera  di  Reggio
Emilia; 
n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda ospedaliera di Modena; 
n. 212 del 4 settembre 2019 dell'Azienda ospedaliera di Bologna; 
n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda ospedaliera di Ferrara; 
n. 260 del 6 settembre 2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; 
        nota della Regione Emilia Romagna prot.  n.  0722665  del  25
settembre 2019 con cui la Regione ha  trasmesso  al  Ministero  della
salute e al Ministero dell'economia e delle finanze gli  esiti  della
ricognizione  condotta  nel  2019,  citata  nella  determinazione  n.
24300/2022, ma allo stato non conosciuta; 
        atti aventi ad oggetto il recupero  delle  somme  di  ripiano
richieste dalla Regione Abruzzo; 
        nota esplicativa del segretario generale del Ministero  della
salute del 5 agosto 2022.  
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. l'8 marzo 2023: 
    per l'annullamento: 
        del decreto del direttore della  Direzione  centrale  salute,
politiche sociali e disabilita' della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia n. 29985/GRFVG  del  14  dicembre  2022  e  relativo  allegato
pubblicati sul sito istituzionale della Regione; 
        nonche' ogni altro atto/fatto ad esso inerente,  presupposto,
connesso,   conseguente   e/o    successivo,    anche    di    natura
endoprocedimentale,  adottato  in  esecuzione  di   quanto   previsto
dall'art. 9-ter, comma 9-bis, decreto-legge n. 78/2015 (convertito in
legge n. 125/2015), particolare, ma non esclusivo riferimento a: 
          comunicazione  di  avvio  del  procedimento  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia del 14 novembre 2022; 
          nota della Regione Friuli-Venezia Giulia  del  13  dicembre
2022 a riscontro delle istanze di accesso  presentate  dalle  aziende
fornitrici di dispositivi medici interessate (non dalla ricorrente); 
          provvedimenti  dei  direttori  generali  e  dei  commissari
straordinarie delle Aziende del SSR di validazione  e  certificazione
del fatturato relativo agli anni di riferimento: 
decreto n. 634/2019 dell'Azienda universitaria integrata di Trieste; 
decreto n. 696/2019 dell'Azienda universitaria integrata di Trieste; 
decreto n. 692/2019 dell'Azienda universitaria integrata di Udine; 
nota prot. 18453/2019 dell'Azienda universitaria integrata di Udine; 
decreto n. 441/2019 dell'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2; 
decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3; 
decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5; 
decreto n. 376/2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di riferimento  oncologico
di Aviano (CRO); 
decreti  n.  149/2019,  130/2019,  101/2019   dell'I.R.C.C.S.   Burlo
Garofolo di Trieste (Burlo); 
nota prot.  SPS-GEN-2019-16508-A  dd.  21  agosto  2019  dell'Azienda
regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13  settembre  2019  dell'Azienda
regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 
nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17 settembre 2019  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche  sociali
e disabilita'; 
nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18 novembre  2019  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche  sociali
e disabilita'; 
          bilanci   delle    Aziende    sanitarie    delle    Regione
Friuli-Venezia Giulia e del servizio sanitario regionale per gli anni
di riferimento; 
          nota prot. GRFV-GEN-2022-0287466-P  dd.  2  dicembre  2022,
citata nel decreto n. 29985/2022 (ma non conosciuta); 
          nota prot. GRFV-GEN-2022-0309687-P dd.  12  dicembre  2022,
citata nel decreto n. 29985/2022 (ma non conosciuta); 
          nota prot.  280946/P  dd.  30  novembre  2022,  citata  nel
decreto n. 29985/2022 (ma non conosciuta); 
          atti aventi ad oggetto il recupero delle somme  di  ripiano
richieste dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 
          nota esplicativa Ripiano dispositivi medici 2015-2018 della
Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della
salute del 5 agosto 2022. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. l'8 marzo 2023: 
    per l'annullamento del  decreto  del  direttore  della  Direzione
generale welfare della Regione Lombardia n.  18311  del  14  dicembre
2022, recante «superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici
a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8  dell'art.  9-ter  decreto-legge  10
giugno n. 78 convertito in legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute  di
concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 6 luglio  2022,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15  settembre  2022  -  Serie
generale  -  n.  216»,  e  relativi  allegati,  nonche'  ogni   altro
atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso,  conseguente  e/o
successivo,  anche  di   natura   endoprocedimentale,   adottato   in
esecuzione  di  quanto  previsto  dall'art.   9-ter,   comma   9-bis,
decreto-legge  n.  78/2015,  con   particolare   ma   non   esclusivo
riferimento  alla  nota  esplicativa  del  segretario  generale   del
Ministero della salute del 5 agosto 2022. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. l'8 marzo 2023: 
    per l'annullamento: 
        determinazione del direttore generale del Dipartimento salute
e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022,
recante Ripiano per il superamento dei  dispositivi  medici  per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici
e dei relativi importi di ripiano e relativo allegato,  nonche'  ogni
altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente
e/o successivo, anche di  natura  endoprocedimentale,  ancorche'  non
conosciuto, adottato  in  esecuzione  di  quanto  previsto  dall'art.
9-ter, comma 9-bis, decreto-legge n. 78/2015, con particolare ma  non
esclusivo riferimento a: 
          deliberazione  del  direttore  generale  della  ASL  1   n.
719/2019; 
          deliberazione del commissario straordinario della ASL 2  n.
655/2019; 
          deliberazione  del  direttore  generale  della  ASL  3   n.
397/2019; 
          deliberazione  del  direttore  generale  della  ASL  4   n.
582/2019; 
          deliberazione del commissario straordinario della ASL 5  n.
45/2019; 
          deliberazione  del  direttore   generale   IRCCS   Ospedale
Policlinico San Martino n. 1338/2019; 
          deliberazione del direttore generale IRCCS  G.  Gaslini  n.
672/2019; 
          nota  prot.  n.  1426291/2022  del  direttore  generale  di
A.Li.Sa. e del  Direttore  generale  Dipartimento  salute  e  servizi
sociali;  
          nota A.Li.Sa. prot. n. 0017485 del 7 agosto 2019 e relativi
allegati; 
          nota A.Li.Sa. e del direttore  del  Dipartimento  salute  e
servizi sociali prot. n. 002009 del  16  settembre  2019  e  relativi
allegati; 
          modelli di rilevazione del Conto economico 2015-2018  degli
Enti del SSR ligure; 
          atti aventi ad oggetto il recupero delle somme  di  ripiano
richieste dalla Regione Liguria; 
          nota   esplicativa   «ripiano   dispositivi   medici   anni
2015-2018» del Ministero della salute del 5 agosto 2022. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. l'8 marzo 2023: 
    per l'annullamento: 
        del decreto del direttore del Dipartimento alla salute, banda
larga  e  cooperative  della  Provincia  autonoma   di   Bolzano   n.
24408/2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi
medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento  del  tetto  di
spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art.  9-ter,  comma  9-bis
del decreto-legge n. 78/2015, nonche' ogni altro atto/fatto  ad  esso
inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di
natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto  previsto
dall'art.  9-ter,  comma  9-bis,  decreto-legge   n.   78/2015,   con
particolare ma non esclusivo riferimento a: 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria
dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30 novembre 2022; 
          della comunicazione di avvio  del  procedimento  pubblicata
sul sito istituzionale provinciale in data 14 novembre 2022; 
          gli atti concernenti il recupero  delle  somme  di  ripiano
richieste dalla  Provincia  di  Bolzano  con  i  provvedimenti  sopra
individuati; 
          nota   esplicativa   «ripiano   dispositivi   medici   anni
2015-2018» del Ministero della salute del 5 agosto 2022. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. l'8 marzo 2023: 
    per l'annullamento: 
        della   determinazione   del   direttore   del   Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale della Regione  Puglia
n. 10  del  12  dicembre  2022,  che  ha  ripartito  tra  le  aziende
fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano  derivanti  dal
superamento del tetto di  spesa  per  gli  anni  2015-2018  ai  sensi
dell'art. 9-ter, coma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, e  relativi
allegati; 
        della   determinazione   del   direttore   del   Dipartimento
promozione della salute e del benessere animale della Regione  Puglia
n. 1 dell'8 febbraio 2023 e relativi  allegati,  con  la  quale  sono
stati aggiornati gli oneri di ripiano  della  spesa  per  dispositivi
medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sostituendo la determina
10/2022; 
        nonche' ogni altro atto/fatto ad esso inerente,  presupposto,
connesso,   conseguente   e/o    successivo,    anche    di    natura
endoprocedimentale,  adottato  in  esecuzione  di   quanto   previsto
dall'art.  9-ter,  comma  9-bis,  decreto-legge   n.   78/2015,   con
particolare ma non esclusivo riferimento a: 
          della relazione istruttoria della  posizione  organizzativa
«Consolidamento  Bilancio  SSR»  e  del   dirigente   della   Sezione
amministrazione finanza e controllo in sanita' della Regione Puglia; 
          deliberazione del direttore  generale  della  ASL  Bari  n.
2188/2022; 
          deliberazione   del   direttore    generale    della    ASL
Barletta-Andria-Trani n. 1586/2022; 
          deliberazioni del direttore generale della ASL Brindisi  n.
2848/2022 e n. 255 del 2 febbraio 2023; 
          deliberazione  del  commissario  straordinario  della   ASL
Foggia n. 680/2022; 
          deliberazioni del commissario straordinario della ASL Lecce
n. 392/2022 e n. 134/2023; 
          deliberazione del direttore generale della ASL  Taranto  n.
2501/2022; 
          deliberazione del  commissario  straordinario  dell'Azienda
ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Foggia n. 596/2022; 
          deliberazione   del   direttore    generale    dell'Azienda
ospedaliero universitaria Policlinico di Bari n. 1148/2022; 
          deliberazione del direttore generale dell'IRCCS  De  Bellis
n. 565/2022; 
          deliberazione del direttore generale  dell'Istituto  tumori
Bari Giovanni Palo II n. 619/2022; 
          atti  concernenti  il  recupero  delle  somme  di   ripiano
richieste dalla Regione con i provvedimenti sopra individuati; 
          nota   esplicativa   «ripiano   dispositivi   medici   anni
2015-2018» del Ministero della salute del 5 agosto 2022. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. l'8 marzo 2023: 
    per l'annullamento: 
        determinazione dell'Assessorato della  salute  della  Regione
Sicilia n. 1247 del 13 dicembre 2022  e  relativi  allegati,  nonche'
ogni  altro  atto/fatto  ad  esso  inerente,  presupposto,  connesso,
conseguente  e/o  successivo,  anche  di  natura  endoprocedimentale,
adottato in esecuzione di  quanto  previsto  dall'art.  9-ter,  comma
9-bis, decreto-legge n. 78/2015, con  particolare  ma  non  esclusivo
riferimento a: 
          atti  concernenti  il  recupero  delle  somme  di   ripiano
richieste  dalla  Regione   Sicilia   con   i   provvedimenti   sopra
individuati; 
          deliberazioni  (non   note   perche'   prive   di   estremi
identificativi) dei direttori generali delle  Aziende  e  degli  Enti
(non meglio specificati) del SSR, di certificazione dei dati di spesa
per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018 adottati nel
2019; 
          nota al Ministero  della  salute  prot.  n.  66228  del  16
settembre 2019; 
          nota al Ministero  della  salute  prot.  n.  80494  del  23
dicembre 2019; 
          nota   esplicativa   «ripiano   dispositivi   medici   anni
2015-2018» del Ministero della salute del 5 agosto 2022.  
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. l'8 marzo 2023: 
    per l'annullamento dei seguenti documenti: 
        della determinazione del direttore generale  della  Direzione
regionale salute e welfare della  Regione  Umbria  n.  13106  del  14
dicembre  2022,  che  ha  ripartito  tra  le  aziende  fornitrici  di
dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del
tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma
9-bis del decreto-legge n. 78/2015, nonche' ogni altro atto/fatto  ad
esso inerente, presupposto,  connesso,  conseguente  e/o  successivo,
anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di  quanto
previsto dall'art. 9-ter, comma 9-bis, decreto-legge n. 78/2015,  con
particolare ma non esclusivo riferimento a: 
          deliberazione del direttore generale della ASL Umbria 1  n.
1118/2022; 
          deliberazione del direttore generale della ASL Umbria 2  n.
1773/2022; 
          deliberazione   del   direttore    generale    dell'Azienda
ospedaliera di Perugia n. 366/2022; 
          deliberazione   del   direttore    generale    dell'Azienda
ospedaliera di Terni n. 145/2022; 
          atti  concernenti  il  recupero  delle  somme  di   ripiano
richieste dalla Regione con i provvedimenti sopra individuati; 
          nota   esplicativa   «ripiano   dispositivi   medici   anni
2015-2018» del Ministero della salute del 5 agosto 2022. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. l'8 marzo 2023: 
    per l'annullamento: 
        del  decreto  del  direttore  generale  dell'Area  sanita'  e
sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022,  pubblicato
nel Bollettino  Ufficiale  n.  151  del  14  dicembre  2022,  che  ha
ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici  gli  oneri
di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli  anni
2015-2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge  n.
78/2015, nonche' ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto,
connesso,   conseguente   e/o    successivo,    anche    di    natura
endoprocedimentale,  adottato  in  esecuzione  di   quanto   previsto
dall'art.  9-ter,  comma  9-bis,  decreto-legge   n.   78/2015,   con
particolare ma non esclusivo riferimento a: 
          nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022, che  ha  fornito
agli   Enti   del   SSR   indicazioni   per   l'aggiornamento   delle
certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  per
gli anni 2015-2018 gia' sottoscritte dai direttori generali nel 2019; 
          nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022; 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 1
Dolomiti n. 1398 del 13 dicembre 2022; 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2
Marca trevigiana n. 2330 del 7 dicembre 2022; 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 3
Serenissima n. 2076 del 12 dicembre 2022; 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 4
Veneto Orientale n. 1138 del 9 dicembre 2022; 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 5
Polesana n. 1488 del 7 dicembre 2022; 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 6
Euganea n. 826 del 12 dicembre 2022; 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 7
Pedemontana n. 2322 del 9 dicembre 2022; 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 8
Berica n. 2001 del 7 dicembre 2022; 
          deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS n. 9
Scaligera n. 1240 del 13 dicembre 2022; 
          deliberazione   del   direttore    generale    dell'Azienda
Ospedale-Universita' Padova n. 2560 del 9 dicembre 2022; 
          deliberazione   del   direttore    generale    dell'Azienda
ospedaliero universitaria integrata Verona n. 1176  del  12  dicembre
2022; 
          deliberazione   del   direttore   generale    dell'Istituto
oncologico Veneto 1077 del 7 dicembre 2022; 
          atti aventi ad oggetto il recupero delle somme  di  ripiano
richieste dalla Regione Veneto; 
          nota   esplicativa   «ripiano   dispositivi   medici   anni
2015-2018» del Ministero della salute del 5 agosto 2022.  
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. l'8 marzo 2023: 
    per l'annullamento: 
        della determinazione dirigenziale A1400A - Sanita' e  welfare
della Regione Piemonte  DD  2426/A1400A/2022  del  14  dicembre  2022
«approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici
soggetti al ripiano degli  anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, convertito
in legge n.  125/2015»  e  relativo  allegato,  pubblicati  sul  sito
istituzionale della Regione, nonche' ogni altro  atto/fatto  ad  esso
inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di
natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto  previsto
dall'art. 9-ter, comma 9-bis, decreto-legge n. 78/2015 (convertito in
legge n. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: 
          comunicazione di «avvio del  procedimento  ai  sensi  degli
articoli 7 e 8 della  legge  n.  241/1990  e  15  e  16  della  legge
regionale n. 14/2014 in merito all'adozione della determinazione  del
direttore della Direzione sanita' e  welfare  relativa  agli  elenchi
delle aziende fornitrici di dispositivi medici  soggetti  al  ripiano
per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,  2018  ai  sensi  dell'art.
9-ter,  comma  9-bis  del  decreto-legge  n.  78/2015,  del   decreto
ministeriale 6 luglio 2022 e del decreto ministeriale 6 ottobre 2022»
del 24 novembre 2022 e relativo allegato; 
          deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende
sanitarie regionali, con le quali, come previsto dall'art.  3,  comma
3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2022,  sono  stati  validati  e
certificati i fatturati relativi  agli  anni  2015-2018  per  singola
azienda fornitrice di dispositivi medici: 
    n. 596 del 28 agosto 2019 dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; 
    n. 404 del 27 agosto 2019 dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; 
    n. 369 del 23 agosto 2019 dell'AO SS. Antonio e Biagio  e  Cesare
Arrigo di Alessandria; 
    n. 1142 del 28 agosto 2019 dell'AOU Citta' della salute  e  della
scienza di Torino; 
    n. 848 del 3 settembre 2019 dell'AOU Maggiore  della  Carita'  di
Novara; 
    n.  467  del  29  agosto  2019  dell'AOU  San  Luigi  Gonzaga  di
Orbassano; 
    n. 586 del 30 agosto 2019 dell'ASL AL; 
    n. 151 del 30 agosto 2019 dell'ASL AT; 
    n. 388 del 26 agosto 2019 dell'ASL BI; 
    n. 909 del 6 settembre 2019 dell'ASL Citta' di Torino; 
    n. 361 del 29 agosto 2019 dell'ASL CN1; 
    n. 309 del 22 agosto 2019 dell'ASL CN2; 
    n. 320 del 28 agosto 2019 dell'ASL NO; 
    n. 510 del 23 agosto 2019 dell'ASL TO3; 
    n. 977 del 28 agosto 2019 dell'ASL TO4; 
    n. 806 del 28 agosto 2019 dell'ASL TO5; 
    n. 856 del 29 agosto 2019 dell'ASL VC; 
    n. 701 del 4 settembre 2019 dell'ASL VCO; 
          atti  concernenti  il  recupero  delle  somme  di   ripiano
richieste  dalla  Regione  Piemonte   con   i   provvedimenti   sopra
individuati; 
          nota   esplicativa   «ripiano   dispositivi   medici   anni
2015-2018» del Ministero della salute del 5 agosto 2022.  
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Bracco  Imaging
Italia S.r.l. il 27 luglio 2023: 
    per  l'annullamento  dei  provvedimenti  in  materia  di  payback
dispositivi medici annualita' 2015-2018 con istanza cautelare. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  della
salute e di Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  di  Regione
Piemonte e di Regione Veneto e di Regione Fvg e di Provincia autonoma
di Bolzano e di Regione Toscana e di  Regione  Marche  e  di  Regione
Abruzzo e di Regione Siciliana assessorato regionale della  salute  e
di Presidenza del Consiglio dei ministri Conferenza Stato Regioni  ed
unificata e di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato  le
Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  di  Asl  1
Avezzano Sulmona L'Aquila  e  di  Azienda  ospedaliero  universitaria
delle Marche; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  24  ottobre  2023  la
dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i  difensori  come
specificato nel verbale; 
1. I fatti di causa. 
    La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi  medici  per  il
Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato  i
provvedimenti di cui in epigrafe, con  cui  sono  stati  stabiliti  i
tetti di spesa a livello nazionale e  regionale,  per  le  annualita'
2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed e' stato previsto
che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' a  carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici. 
    Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato  i  provvedimenti
regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti  attuativi
dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  per
procedere al ripiano dello sforamento del tetto  di  spesa  a  carico
delle aziende fornitrici. 
    La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta,
anche vari profili di illegittimita' costituzionale. 
    In particolare, l'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto-legge
n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013  -
che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi  medici
avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un
tetto a livello di ogni singola Regione. 
    Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei
dispositivi medici, a  livello  nazionale  e  per  ciascuna  Regione,
avrebbe dovuto essere  annualmente  determinato  dal  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
Regioni avrebbero  dovuto  monitorare  l'andamento  della  spesa  per
acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore sarebbe stato recuperato interamente a  carico  della  Regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria  regionale  o
con  misure  di  copertura  a  carico  di  altre  voci  del  bilancio
regionale. 
    Successivamente, l'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 ha
stabilito,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,   che   «9.
L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al  comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per  una  quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno  2015,  al  45  per  cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in  misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano  sono
definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Il decreto-legge n.  115  del  2022  ha  introdotto,  nell'ambito
dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale «In deroga  alle
disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al
ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018  dichiarato  con  il  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al comma 8, le regioni e  le  province  autonome
definiscono con proprio  provvedimento,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun
anno, previa verifica della documentazione  contabile  anche  per  il
tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto  del
Ministero della  salute  da  adottarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo,  sono
adottate  le  linee   guida   propedeutiche   alla   emanazione   dei
provvedimenti regionali e provinciali». 
    Il Ministero della salute, con decreto  del  6  luglio  2022,  ha
individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei  predetti
anni il predetto tetto per tutte le Regioni al  4,4%  del  fabbisogno
sanitario regionale standard. 
    Infine, con decreto  del  6  ottobre  2022,  il  Ministero  della
salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha
adottato le linee propedeutiche per  l'emanazione  dei  provvedimenti
regionali di  recupero  dei  relativi  importi  nei  confronti  delle
singole aziende fornitrici. 
    L'esecutivita'  dei  provvedimenti  impugnati  nel   ricorso   in
trattazione  e'  stata  sospesa,  in  via  interinale,  con  apposita
ordinanza cautelare i  cui  effetti  si  intendono  confermati  nella
presente sede,  nelle  more  della  delibazione  della  questione  di
costituzionalita'. 
2. - La rilevanza della questione. 
    E'  opinione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  che  sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015,  per
contrasto con gli articoli 3, 23, 41 e 117 Cost. 
    La norma in questione, per la  sua  chiarezza  testuale,  non  si
presta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle  somme  richieste
dalle Regioni. 
3. - La non manifesta infondatezza della questione. 
    3.1. La Corte costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 70 del 2017, sulla  legittimita'  dell'istituto  del  pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
Cost.  in  quanto  la  ratio  della  disposizione  «e'  espressamente
individuata  nella  finalita'  di   favorire   lo   sviluppo   e   la
disponibilita' dei farmaci innovativi,  in  un  contesto  di  risorse
limitate»  con  la   conseguenza   che   «la   compartecipazione   al
ripianamento  della   spesa   per   l'innovazione   farmaceutica   e'
suscettibile di  tradursi  in  un  incentivo  ad  investire  in  tale
innovazione». 
    Nel caso in esame, invece,  il  legislatore  non  ha  individuato
alcuna finalita' precisa che legittima la disposizione  impugnata  se
non quella di ripianare il disavanzo sanitario. 
    Inoltre,  diversamente  da  quanto  avviene  per  il   pay   back
farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui  fabbisogno,
e quindi l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale
da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e
il prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che
vi partecipano. 
    3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost.,  ritenendosi
che sia stato delineato un sistema nel suo  complesso  irragionevole,
in   quanto   comprime   l'attivita'    imprenditoriale    attraverso
prescrizioni  eccessive,  non  considerando  che  le  imprese   hanno
partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio  di  sostenibilita'
dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine  di
assicurare la serieta' dell'offerta, devono risultare sostenibili  in
termini di margine di guadagno. 
    In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di
cui trattasi, prevede che: 
        le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di  un  tetto  di
spesa regionale predeterminato sulla base  di  criteri  indicati  dal
legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche  superando
il predetto tetto di spesa; 
        le aziende fornitrici dei dispositivi medici non  partecipano
alla determinazione  del  predetto  tetto  di  spesa  e  non  possono
controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte
delle Regioni; 
        il   fabbisogno   dei   dispositivi   medici   e'   stabilito
unilateralmente  dagli  Enti  del  SSR  che  bandiscono  le  gare   e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale; 
        le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota  lo
scostamento  dal  tetto  di  spesa  regionale   per   l'acquisto   di
dispositivi medici che e' stato fissato a distanza di anni; 
        le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo  da  proporre
in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di  utile
atteso, senza poter preventivamente quantificare in  concreto  e  nel
suo  esatto  ammontare  l'impatto   economico   che   avrebbe   avuto
l'applicazione della normativa sul pay back. 
    In tal modo vengono  erosi  gli  utili,  senza  la  garanzia  che
permanga un minimo ragionevole margine di utile e  addirittura  senza
che siano coperti i costi  (atteso  che  la  norma,  per  determinare
l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece  al
margine di utile). 
    Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto  regionale  di  spesa
annuale per l'acquisito dei dispositivi medici, con riferimento  agli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo  con  il  decreto  ministeriale  6
luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era  oramai
interamente decorso. 
    Le Regioni hanno, quindi,  acquistato  i  dispositivi  medici  in
questione senza poter  avere  come  riferimento  un  tetto  di  spesa
regionale predefinito, mentre le aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici hanno partecipato  alle  gare  indette  dalle  amministrazioni
regionali  senza  poter  prevedere  quale  sarebbe  stato   l'impegno
economico loro richiesto in conseguenza del pay back  e  senza  poter
formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto  degli
effettivi  costi  da  sostenere  con  riferimento  a   ogni   singola
fornitura. 
    Tutto cio' determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa
economica privata, la cui  limitazione  puo'  considerarsi  legittima
solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica
privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale risponde ai  principi
di ragionevolezza e proporzionalita' e non e' perseguita  con  misure
incongrue. 
    E' stato infatti precisato che «gli interventi  del  legislatore,
pur potendo incidere sull'organizzazione  dell'impresa  privata,  non
possono perseguire l'utilita'  sociale  con  prescrizioni  eccessive,
tali da  "condizionare  le  scelte  imprenditoriali  in  grado  cosi'
elevato   da   indurre    sostanzialmente    la    funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo  o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto  delle  stesse
scelte organizzative"  (sentenza  n.  548  del  1990)  o  in  maniera
arbitraria e con misure palesemente incongrue» (sentenza Corte  cost.
n. 113 del 2022). 
    3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre,
violare anche gli art. 3 e  117,  comma  1,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 1  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali  (CEDU),  sotto  il  profilo   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la  previsione  dei
tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota
complessiva di  ripiano  posta  a  carico  delle  aziende  fornitrici
determinano  una  compromissione  sostanziale  dell'utile   calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette  dalle
Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. 
    L'art.  9-ter  non  ha  consentito  alle  aziende  fornitrici  di
individuare in modo chiaro e preciso la  prestazione  economica  loro
richiesta in concreto in sede di gara, in  quanto  non  solo  non  e'
stato previamente determinato il tetto regionale  di  spesa,  ma  non
sono state indicate puntualmente neanche le modalita' di  calcolo  di
questo, determinandosi di conseguenza  un'incertezza  del  sinallagma
contrattuale. 
    La giurisprudenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea
afferma costantemente che il principio  della  certezza  del  diritto
esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose
per i privati sia chiara e precisa e  che  la  sua  applicazione  sia
prevedibile per  gli  amministrati  (Corte,  Terza  sezione,  del  12
dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income  Group
Litigation, in C- 362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno  2005,
Vereniging voor Energie, Milieu en  Waterin,  in  C-17/03,  ma  anche
Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009,  Plantanol  GmbH  &
Co. KG, in C-201/08). 
    E' poi da rilevare, che il comma 8  dell'art.  9-ter,  nella  sua
versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva  che
«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30  settembre  di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale  superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento». 
    Tuttavia, tale disposizione e' rimasta lettera morta  atteso  che
sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna  verifica  sui  tetti  di
spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento  del  comma  9-bis
per il quale «In deroga alle disposizioni di cui  all'ultimo  periodo
del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del
tetto di spesa regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  8,  le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto  ministeriale,  l'elenco  delle  aziende  fornitrici
soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa   verifica   della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale.  Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali». 
    Tale  previsione  normativa,  intervenuta  nel  2022  e  volta  a
definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e
2018,  appare   violativa   dei   profili   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere  su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali  si
erano cristallizzate nei contratti gia'  da  tempo  conclusi  tra  le
parti. 
    3.4. La norma  in  esame  appare  altresi'  in  contrasto  con  i
parametri costituzionali di cui all'art. 23 Cost. 
    Il  prelievo  economico  disposto  sul  fatturato  delle  aziende
fornitrici  puo'  essere  inquadrato  nel  genus  delle   prestazioni
patrimoniali imposte  per  legge  senza  la  volonta'  della  persona
destinataria, di cui all'art. 23  Cost.,  non  avendo  invece  natura
tributaria. 
    La  destinazione  difatti  resta  quella  sanitaria  atteso   che
garantisce il mantenimento dei prelievi economici  -  disposti  anche
attraverso la compensazione - all'interno  del  SSR  (cfr.  il  comma
9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito in
legge n. 125 del 2015, introdotto dal decreto-legge n. 115  del  2022
che dispone che «Le regioni e  le  province  autonome  effettuano  le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...»). 
    Tuttavia si tratta di  un'imposizione  patrimoniale  adottata  in
assenza della  previsione  a  livello  legislativo  di  «specifici  e
vincolanti   criteri   direttivi,   idonei    ad    indirizzare    la
discrezionalita'  amministrativa  nella  fase  di  attuazione   della
normativa primaria» (sentenza Corte costituzionale n. 83 del 2015). 
    In  particolare,  rimangono  indeterminati  i  criteri   per   la
fissazione da parte delle  Amministrazioni  dei  tetti  regionali  di
spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la
molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere
nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai  fini
del pay  back  di  cui  trattasi  e  conseguentemente  della  diversa
tipologia dei destinatari dell'imposizione. 
    Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da  seguire  per
la fissazione del tetto regionale e'  ancora  piu'  evidente  ove  si
consideri che il mercato  dei  dispositivi  medici  e'  vastissimo  e
ricomprende  beni  tra  loro  notevolmente  diversi  e  tipologie  di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in  presenza  di
mercati  diversi,  in  quanto  rispondenti  a  dinamiche  e   logiche
differenti. 
    Di tale diversita' il legislatore non si e', tuttavia, curato  in
alcun  modo  lasciando  conseguentemente   in   maniera   del   tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione  al  riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti. 
    La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la  prestazione
patrimoniale  imposta  puo'  ritenersi  costituzionalmente  legittima
anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma
ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purche', in  questo
caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio
di tale potere. La  norma  contenuta  nell'art.  23  Cost.,  infatti,
essendo stabilita a garanzia della liberta' e proprieta' individuale,
esige  che  la  stessa  disposizione  legislativa,  che   impone   la
prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalita'  del
potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte  costituzionale  n.  70
del 1960). E cio', come si e' visto, nel caso in esame non e'  invece
avvenuto. 
    Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare  la
sua ratio nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici  che
traggono vantaggio dalle forniture agli enti del  SSN  attraverso  la
loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti
regionali di spesa. 
    Tuttavia, la norma in questione per determinare  l'ammontare  del
ripiano fa riferimento  al  fatturato  e  non  al  margine  di  utile
colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa,  mancando  del
tutto la predisposizione di un meccanismo  che  consenta  di  tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale  parte  di  reddito
suppletivo  connessa  alla  posizione   privilegiata   dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione. 
    Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante  a
regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al
sistema di contribuzione cosi' introdotto si pone in contrasto con la
previsione di cui all'art. 23 Cost. 
    Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte  costituzionale
e'  costante  nel  giustificare  temporanei   interventi   impositivi
differenziati,  volti  a   richiedere   un   particolare   contributo
solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. 
    Invece la norma censurata non e' contenuta in un  arco  temporale
predeterminato, ne' il legislatore  ha  provveduto  a  corredarla  di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della  necessita'  di
una   siffatta   compartecipazione,   determinando   conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal  2015,  senza
limiti di tempo. 
4. Conclusioni. 
    Il presente giudizio va  quindi  sospeso,  con  trasmissione,  ai
sensi dell'art. 23 della legge n.  87/1953,  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, affinche'  decida  della  questione  di  legittimita'
costituzionale che, con la  presente  ordinanza,  incidentalmente  si
pone. 
    Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione  e
di comunicazione della presente ordinanza, nei  modi  e  nei  termini
indicati nel dispositivo. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione terza
quater)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   9-ter   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con  gli  articoli
3, 23, 41 e 117 Cost. 
    Dispone  la  sospensione  del   presente   giudizio   sino   alla
definizione del giudizio incidentale sulla questione di  legittimita'
costituzionale. 
    Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria, alle parti del presente giudizio  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Manda  altresi'  alla  Segreteria  di  comunicare   la   presente
ordinanza al Presidente della Camera dei deputati  ed  al  Presidente
del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  24
ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 
        Maria Cristina Quiligotti, Presidente; 
        Claudia Lattanzi, consigliere; 
        Francesca Ferrazzoli, primo referendario, estensore. 
 
                      Il Presidente: Quiligotti 
 
 
                                              L'estensore: Ferrazzoli