N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 2023
Ordinanza del 24 novembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Hollister S.p.a. contro Ministero della salute e altri. Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici - Previsione che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Prevista concorrenza di ciascuna azienda fornitrice alle quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale - Prevista definizione delle modalita' procedurali del ripiano, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni - Previsione, con norma successiva introdotta con decreto-legge n. 115 del 2022, come convertito, della deroga alle pertinenti disposizioni sulle modalita' procedurali di ripiano, limitatamente all'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Prevista definizione, con provvedimento delle regioni e delle province autonome, dell'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno - Prevista adozione, con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla emanazione dei medesimi provvedimenti regionali e provinciali. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,] art. 9-ter.(GU n.13 del 27-3-2024 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Terza Quater
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 13465 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Hollister S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mania,
Francesca Romana Correnti, Stefano Fernando Giberti, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro:
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della salute,
Ministero dell'economia e delle finanze, Regione Abruzzo, Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza del Consiglio dei ministri
Conferenza Stato Regioni ed unificata, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Affari
Regionali - Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province, Regione
Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio,
Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia,
Regione Sardegna, Regione Sicilia, Regione Umbria, Regione Valle
D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini,
Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in
Roma, viale Milizie n. 34;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Piccarreta,
Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Eugenia Salsotto in Torino, corso
Regina Margherita n. 174;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Nicola
Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin,
Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco
Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n. 33;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Gianluigi Tebano, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di ad adiuvandum:
Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
Lungotevere Marzio n. 3;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, adottato il 6 luglio 2022 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 15
settembre 2022, recante la «Certificazione del superamento del tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e altro. Per quanto riguarda i
motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.a. il 12 dicembre 2022:
- della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28 novembre
2022, del direttore generale della sanita' dell'Assessorato regionale
dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale della Regione
Sardegna, recante «Art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6
agosto 2015, n. 125 e successive modifiche e integrazioni.
Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8
dell'art. 9-ter, decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015,
n. 125 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022 - Serie generale - n. 216»;
- della relativa comunicazione del 29 novembre 2022, recante
«Art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015,
n. 125 e successive modifiche e integrazioni. Attribuzione degli
oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9-ter
decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e
successive modifiche e integrazioni, dal decreto ministeriale del
Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 settembre 2022 - Serie generale - n. 216. Modalita' di
pagamento.»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 19 dicembre 2022:
- della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, della
Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione
Emilia Romagna, recante «individuazione delle aziende fornitrici di
dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle
medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015,
2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; pubblicata sul sito istituzionale
della Regione Emilia-Romagna; Per quanto riguarda i motivi aggiunti
presentati da Hollister S.p.a. il 27 dicembre 2022:
- della determinazione n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, del
Dipartimento sanita' della Regione Abruzzo, recante «decreto
ministeriale 6 luglio 2022 Certificazione del superamento del tetto
di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» - Adempimenti attuativi; pubblicata
nel Bollettino Speciale n. 177 del 14 dicembre 2022 della Regione
Abruzzo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 29 dicembre 2022:
- della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, del
direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere
animale avente ad oggetto «Art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno
2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma
1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche e integrazioni.
Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8
dell'art. 9-ter, decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015,
n. 125 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022 - Serie generale - n. 216.;
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- degli allegati alla predetta determinazione, in particolare
dell'allegato A «ripiano sfondamento tetto del 4,4% spesa per
dispositivi medici annualita' 2015,2016,2017,2018» e dell'allegato B;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 30 dicembre 2022:
- della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre
2022, della direzione Sanita' eWelfare della Regione Piemonte,
recante «Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi
medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,
2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n.
78/2015, convertito in legge n. 125/2015», pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022
della Regione Piemonte;
- ove necessario, la comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e 15 e 16 della
legge regionale n. 14/2014 in merito all'adozione della
determinazione del direttore della Direzione Sanita' e Welfare
relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici
soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai
sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge 78/2015, del
decreto ministeriale 6 luglio 2022 e del decreto ministeriale 6
ottobre 2022, pubblicata dalla Regione Piemonte nel Supplemento
Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 4 gennaio 2023:
- del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, della Direzione
Sanita', Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante
«approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi
medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017,
2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge 78/2015»
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- dei cinque allegati al predetto decreto relativi a elenco
importi dovuti per l'anno 2015, elenco importi dovuti per l'anno
2016, elenco importi dovuti per l'anno 2017, elenco importi dovuti
per l'anno 2018, riepilogo importi dovuti 2015-2018;
- della relativa comunicazione di avvio del procedimento,
datata 8 novembre 2022 e pervenuta il 14 novembre 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 9 gennaio 2023:
- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della
direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' della
Regione Friuli-Venezia Giulia, recante «Decreto del Ministero della
salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del direttore della
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' con il
quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di
dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015,
2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9-ter comma 9-bis del
decreto-legge n. 78/2015», pubblicato nel sito istituzionale della
Regione Friuli-Venezia Giulia; ove necessario, la Nota della Regione
Friuli-Venezia Giulia del 14 novembre 2022, pubblicata nel sito
istituzionale della Regione, contenente la comunicazione di avvio del
procedimento - giusta articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990
novellata e dell'art. 14 della legge regionale 7/2000 novellata -
finalizzato all'adozione del decreto del direttore Centrale salute,
politiche sociali e disabilita' con il quale sono definiti gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al
ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi
dell'art. 9-ter comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 9 gennaio 2023:
- del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del direttore del
dipartimento salute, recante «Art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno
2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma
1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche e integrazioni
Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8
dell'art. 9 ter decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015,
n. 125 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216»,
pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche; ove
necessario, della comunicazione del 14 novembre 2022 di avvio del
procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990
avente ad oggetto l'adozione del decreto del direttore del
Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle
aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, pubblicata nel sito
istituzionale della Regione Marche;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 11 gennaio 2023:
- del decreto del direttore generale dell'Area Sanita' e
Sociale della Regione Veneto, n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad
oggetto «Art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.
125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici
degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa
per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
certificato dal decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.
Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco
delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e
dei relativi importi» pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 151 del
14 dicembre 2022 della Regione Veneto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 11 gennaio 2023:
- del decreto n. 24408 del 2022 del direttore del Dipartimento
alla Salute, Banda larga e Cooperative, recante «Fatturato e relativo
importo del pay back per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017 e 2018 ai sensi del decreto del Ministero della salute 6 ottobre
2022», pubblicato nel sito istituzionale della Provincia Autonoma di
Bolzano;
- ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dell'art. 14
della legge provinciale n. 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del
decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al
ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, pubblicata
nel sito istituzionale della Provinciale Autonoma di Bolzano.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 13 gennaio 2023:
- del decreto del direttore generale del Dipartimento Salute e
Servizi Sociali della Regione Liguria, n. 7967 del 14 dicembre 2022
«Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici
per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende
fornitrici e dei relativi importi di ripiano» pubblicato in data 19
dicembre 2022 nella sezione amministrazione trasparente del sito
istituzionale della Regione Liguria e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 17/1/2023:
- determinazione direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022
avente ad oggetto «Art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6
agosto 2015, n. 125 e successive modifiche e integrazioni.
Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8
dell'art. 9-ter decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015,
n.125 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto ministeriale
del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2022 - Serie generale - n. 216», pubblicato
sul sito istituzionale della Regione in data 14 dicembre 2022 e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.a.
il 18/1/2023:
- del decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022 adottato dalla
direzione generale Welfare recante «Superamento del tetto di spesa
dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art.
9-ter decreto-legge 19 giugno n.78 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e
successive modifiche e integrazioni, dal decreto ministeriale del
ministero della salute di concerto con il ministero dell'economia e
delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 settembre 2022 - Serie generale - n. 216» e relativi allegati,
pubblicati nel sito istituzionale della Regione Lombardia;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 27/1/2023:
- della determinazione 2022-D337-00238 del dirigente del
Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di
Trento, del 14.12.22-13812 - avente ad oggetto «Definizione
dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e
attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia
autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del
comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e
successivamente modificato al comma 8 dall'art. 1, comma 557, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicata sul sito istituzionale
della Provincia Autonoma di Trento;
- ove necessario, della nota della Provincia Autonoma di Trento
prot. n. 769504 del 10 novembre 2022 contenente «comunicazione ai
sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attivita'
amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli articoli 7 e 8
della legge n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per
il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli
anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis del
decreto-legge n. 78 del 2015»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 27/1/2023:
- del decreto assessoriale n. 1247 del 13 dicembre 2022 recante
«Individuazione quota pay back dispositivi medici per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018» e allegati, pubblicati nel sito istituzionale
della Regione Sicilia;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 30/1/2023:
- del decreto del Commissario ad acta della Regione Molise, n.
40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto «ripiano dispositivi
medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell'art. 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8
dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Provvedimenti», pubblicato nell'Albo pretorio della Regione Molise in
data 15 dicembre 2022;
- dell'allegato documento istruttorio «Ripiano dispositivi
medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell'art. 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8
dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 20/2/2023:
- della determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023 del direttore
del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
della Regione Puglia avente ad oggetto «Art. 9-ter del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive
modifiche e integrazioni. Attribuzione degli oneri di riparto del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9-ter, decreto-legge 19
giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e successive modifiche e
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022 -
Serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e
ricalcolo degli oneri di riparto» e allegati, pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Puglia e trasmessa via PEC alle aziende
fornitrici interessate;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.A. il 3 maggio 2023:
- del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, della Direzione
Sanita', Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante
«approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi
medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017,
2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9-bis del decreto-legge 78/2015»
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- dei cinque allegati al predetto decreto relativi a elenco
importi dovuti per l'anno 2015, elenco importi dovuti per l'anno
2016, elenco importi dovuti per l'anno 2017, elenco importi dovuti
per l'anno 2018, riepilogo importi dovuti 2015-2018;
- della relativa comunicazione di avvio del procedimento,
datata 8 novembre 2022 e pervenuta il 14 novembre 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 31 maggio 2023:
- della determinazione n. 202300207 del 30 marzo 2023 della
Regione Basilicata, recante «Approvazione degli elenchi delle aziende
fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno
degli anni 2015 - 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del
decreto-legge n. 78/2015» pubblicata nel sito istituzionale della
Regione Basilicata, e allegati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. l'11 settembre 2023:
- della DCA n. 155 del 14 giugno 2023 della Regione Calabria,
recante «Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di
dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018, ai sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge 78/2015», pubblicato
sul BURC n. 131 del 14 giugno 2023, e allegati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. l'11 settembre 2023:
- della deliberazione n. 444 del 28 luglio 2023 della Regione
Basilicata, recante «DGR 207/2023 Approvazione e aggiornamento degli
elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al
ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell'art. 9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015 e del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, convertito in legge n. 56/2023» e allegati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 12 settembre 2023:
- del decreto n. 741 del 21 luglio 2023 della Assessorato della
Salute della Regione Siciliana, recante «Aggiornamento individuazione
quota pay back dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018» e dei relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale
della Regione in data 24 luglio;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister
S.p.a. il 12/9/2023:
- del decreto n. 10686/2023 del 15 giugno 2023 della Provincia
Autonoma di Bolzano, recante «Importo del pay back per dispositivi
medici per gli anni 2010, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del decreto del
Ministero della salute 6 ottobre 2022» e relativi allegati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del
Consiglio dei ministri e di Ministero della salute e di Ministero
dell'economia e delle finanze e di Regione Abruzzo e di Regione
Emilia Romagna e di Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e di
Regione Marche e di Regione Piemonte e di Regione Toscana e di
Regione Veneto e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano e di Presidenza del Consiglio dei
ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la
dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
1. I fatti di causa.
La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il
Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato i
provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i
tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualita'
2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed e' stato previsto
che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti
regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi
dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per
procedere al ripiano dello sforamento del tetto di spesa a carico
delle aziende fornitrici.
La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta,
anche vari profili di illegittimita' costituzionale.
In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del decreto-legge
n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013 -
che la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro
un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola
Regione.
Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale
e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato
dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento
della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale
superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente
a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa
sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci
del bilancio regionale.
Successivamente, l'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 ha
stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che «9. L
'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota
complessiva pari al 40 per cento nell 'anno 2015, al 45 per cento
nell 'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall 'anno 2017.
Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano
in misura pari all 'incidenza percentuale del proprio fatturato sul
totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del
Servizio sanitario regionale. Le modalita' procedurali del ripiano
sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Il decreto-legge n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito
dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale «In deroga alle
disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al
ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome
definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun
anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il
tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del
Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono
adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali».
Il Ministero della salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha
individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti
anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno
sanitario regionale standard.
Infine, con decreto del 6 ottobre 2022, il Ministero della
salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha
adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti
regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle
singole aziende fornitrici.
L'esecutivita' dei provvedimenti impugnati nel ricorso in
trattazione e' stata sospesa, in via interinale, con apposita
ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella
presente sede, nelle more della delibazione della questione di
costituzionalita'.
2. La rilevanza della questione.
E' opinione del Tribunale amministrativo regionale che sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, per
contrasto con gli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione.
La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si
presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste
dalle Regioni.
3. La non manifesta infondatezza della questione.
3. 1. La Corte costituzionale si e' gia' pronunciata, con la
sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimita' dell'istituto del pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
della Costituzione in quanto la ratio della disposizione «e'
espressamente individuata nella finalita' di favorire lo sviluppo e
la disponibilita' dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse
limitate» con la conseguenza che «la compartecipazione al
ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica e'
suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale
innovazione».
Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato
alcuna finalita' precisa che legittima la disposizione impugnata se
non quella di ripianare il disavanzo sanitario.
Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back
farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno,
e quindi l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale
da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e
il prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che
vi partecipano.
3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 della Costituzione,
ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso
irragionevole, in quanto comprime l'attivita' imprenditoriale
attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese
hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di
sostenibilita' dell'offerta in base al quale i ribassi proposti,
proprio al fine di assicurare la serieta' dell'offerta, devono
risultare sostenibili in termini di margine di guadagno.
In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di
cui trattasi, prevede che:
le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di
spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal
legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando
il predetto tetto di spesa;
le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano
alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono
controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte
delle Regioni;
il fabbisogno dei dispositivi medici e' stabilito
unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;
le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo
scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici che e' stato fissato a distanza di anni;
le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in
sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile
atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel
suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto
l'applicazione della normativa sul pay back.
In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che
permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza
che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare
l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al
margine di utile).
Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa
annuale per l'acquisito dei dispositivi medici, con riferimento agli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6
luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai
interamente decorso.
Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in
questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa
regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi
medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni
regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno
economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter
formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli
effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola
fornitura.
Tutto cio' determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa
economica privata, la cui limitazione puo' considerarsi legittima
solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica
privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale risponde ai principi
di ragionevolezza e proporzionalita' e non e' perseguita con misure
incongrue.
E' stato infatti precisato che «gli interventi del legislatore,
pur potendo incidere sull 'organizzazione dell'impresa privata, non
possono perseguire l'utilita' sociale con prescrizioni eccessive,
tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado cosi'
elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse
scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera
arbitraria e con misure palesemente incongrue» (sentenza Corte
costituzionale n. 113 del 2022).
3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre,
violare anche gli articoli 3 e 117, comma 1, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento,
della ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la previsione
dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della
quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici
determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle
Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile.
L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di
individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro
richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non e'
stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non
sono state indicate puntualmente neanche le modalita' di calcolo di
questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma
contrattuale.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea
afferma costantemente che il principio della certezza del diritto
esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose
per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia
prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12
dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group
Litigation, in C- 362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005,
Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin, in C-17/03, ma anche
Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, Plantanol GmbH &
Co. KG, in C-201/08).
E' poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua
versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che
«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare
con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno
successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di
riferimento».
Tuttavia, tale disposizione e' rimasta lettera morta atteso che
sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna verifica sui tetti di
spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis
per il quale «In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo
del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del
tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici
soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali».
Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a
definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali si
erano cristallizzate nei contratti gia' da tempo conclusi tra le
parti.
3.4. La norma in esame appare altresi' in contrasto con i
parametri costituzionali di cui all'art. 23 della Costituzione.
Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende
fornitrici puo' essere inquadrato nel genus delle prestazioni
patrimoniali imposte per legge senza la volonta' della persona
destinataria, di cui all'art. 23 della Costituzione, non avendo
invece natura tributaria.
La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che
garantisce il mantenimento dei prelievi economici - disposti anche
attraverso la compensazione - all'interno del SSR (cfr. il comma
9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, conv. in
legge n. 125 del 2015, introdotto dal decreto-legge n. 115 del 2022
che dispone che «Le regioni e le province autonome effettuano le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...»).
Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in
assenza della previsione a livello legislativo di «specifici e
vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la
discrezionalita' amministrativa nella fase di attuazione della
normativa primaria» (sentenza, Corte costituzionale n. 83 del 2015).
In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la
fissazione da parte delle amministrazioni dei tetti regionali di
spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la
molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere
nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini
del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa
tipologia dei destinatari dell'imposizione.
Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per
la fissazione del tetto regionale e' ancora piu' evidente ove si
consideri che il mercato dei dispositivi medici e' vastissimo e
ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di
mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche
differenti.
Di tale diversita' il legislatore non si e', tuttavia, curato in
alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti.
La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione
patrimoniale imposta puo' ritenersi costituzionalmente legittima
anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma
ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purche', in questo
caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio
di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione,
infatti, essendo stabilita a garanzia della liberta' e proprieta'
individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone
la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalita'
del potere esecutivo (in tal senso sentenza, Corte costituzionale n.
70 del 1960). E cio', come si e' visto, nel caso in esame non e'
invece avvenuto.
Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la
sua ratio nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che
traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la
loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti
regionali di spesa.
Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del
ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile
colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del
tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale parte di reddito
suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione.
Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a
regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al
sistema di contribuzione cosi' introdotto si pone in contrasto con la
previsione di cui all'art. 23 della Costituzione.
Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale
e' costante nel giustificare temporanei interventi impositivi
differenziati, volti a richiedere un particolare contributo
solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali.
Invece la norma censurata non e' contenuta in un arco temporale
predeterminato, ne' il legislatore ha provveduto a corredarla di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessita' di
una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza
limiti di tempo.
4. Conclusioni.
Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai
sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, degli atti alla Corte
costituzionale, affinche' decida della questione di legittimita'
costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si
pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione
e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini
indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli articoli
3, 23, 41 e 117 della Costituzione.
Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla
definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimita'
costituzionale.
Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del
Consiglio dei ministri.
Manda altresi' alla Segreteria di comunicare la presente
ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente
del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 24
ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente;
Roberto Vitanza, consigliere;
Silvia Piemonte, referendario, estensore.
Il Presidente: Quiligotti
L'estensore: Piemonte