IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, recante
«Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14
settembre 1996, n. 216;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n. 332,
recante «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza
protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale:
modalita' di erogazione e tariffe», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 settembre 1999, n. 227;
Visto l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato dall'art. 1, comma 578, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano del 23 marzo 2011 (Rep. atti n. 61/CSR);
Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, recante
«Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti,
assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post
acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale», che ha
provveduto a determinare, in attuazione dell'art. 15 del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali massime di
riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide per
gli anni 2012-2014, nonche' ad individuare, in applicazione dell'art.
8-sexies, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, i criteri
generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema
tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di
efficienza;
Considerato che il sopracitato decreto 18 ottobre 2012 conferma
l'erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nel
decreto ministeriale 22 luglio 1996 e ridefinisce, nell'allegato 3,
le relative tariffe, nonche' prevede che le regioni, per l'adozione
dei propri tariffari ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi
criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime
nazionali, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8-sexies, comma
5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni;
Vista l'intesa sancita il 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «Patto
per la salute per gli anni 2014-2016» (Rep. atti n. 82/CSR), all'art.
9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie);
Visti i decreti del Ministro della salute 18 gennaio 2016, 26
maggio 2022 e 21 giugno 2022, concernenti la commissione permanente
di cui all'art. 9 del Patto per la salute 2014-2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
Considerato che con decreto del Ministro della salute di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023 e' stato
definito il nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza
specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto decreto
interministeriale 23 giugno 2023, che stabilisce le date di entrata
in vigore, rispettivamente, delle tariffe di assistenza specialistica
ambulatoriale dal 1° gennaio 2024 e delle tariffe di assistenza
protesica dal 1° aprile 2024;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2023, recante
proroga della data di entrata in vigore delle tariffe dell'assistenza
specialistica ambulatoriale, di cui al predetto art. 5, comma 1, al
1° aprile 2024;
Vista la convocazione inviata al Ministero della salute dal
coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, avente quale allegato la nota
prot. n. 0311534 del 22 marzo 2024, riguardante la seduta
straordinaria della medesima commissione per il giorno 25 marzo 2024;
Preso atto degli esiti della menzionata riunione della Commissione
salute tenutasi alla presenza degli assessori alla salute delle
regioni e province autonome e di rappresentanti del Ministero della
salute, a fronte dell'espressa richiesta di un cospicuo numero di
regioni di prorogare l'entrata in vigore delle tariffe di assistenza
specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio
2025 e della correlata disponibilita' delle restanti regioni al
riguardo;
Considerata la posizione unanime raggiunta dalle regioni e province
autonome in merito alla disponibilita' ad assecondare la succitata
richiesta di rinviare l'entrata in vigore delle predette tariffe di
assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al
1° gennaio 2025, anche al fine di valutare una piu' ampia revisione
delle medesime tariffe, assicurando nel contempo una graduale
transizione al nuovo tariffario;
Ritenuto pertanto di prorogare la data di entrata in vigore delle
tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza
protesica di cui all'art. 5, comma 1 del decreto interministeriale 23
giugno 2023, e successive modificazioni, anche al fine delle citate
valutazioni di revisione delle suddette tariffe;
Vista la nota prot. n. 4494 del 27 marzo 2024 del Ministero della
salute, con la quale e' stato richiesto al Ministero dell'economia e
delle finanze il previsto concerto;
Vista la nota prot. n. 14739 del 29 marzo 2024, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze, nel trasmettere il
competente parere della Ragioneria generale dello Stato, ha rimesso
alle valutazioni di merito e di opportunita', di stretta competenza
dell'amministrazione proponente, le definitive determinazioni;
Considerato che il citato parere della Ragioneria generale dello
Stato per le sue risultanze negative non ha consentito l'invio, da
parte del Ministero della salute, al fine dell'inserimento all'ordine
del giorno della seduta della conferenza stato-regioni straordinaria
fissata per il giorno 29 marzo 2024, ore 12,00, dello schema di
provvedimento recante il differimento dell'entrata in vigore delle
tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza
protesica al 1° gennaio 2025;
Considerato che, nell'ambito della citata seduta straordinaria
della Conferenza, alla quale il Ministero della salute ha comunque
partecipato ai fini del previsto esame di altro provvedimento di
competenza, le regioni e province autonome hanno aperto la
discussione volta ad addivenire al rinvio dell'entrata in vigore
delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di
assistenza protesica al 1° gennaio 2025, conformemente alla posizione
unanime dalle stesse raggiunta nella citata riunione del 25 marzo
2025, richiedendo ai rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero della salute di rivalutare le proprie
posizioni al riguardo, tenuto conto delle difficolta' piu' volte
rappresentate e ribadite;
Considerato che a seguito di tale richiesta delle regioni il
Ministero della salute ha chiesto l'esame dello schema di decreto
recante il differimento dell'entrata in vigore delle tariffe di
assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al
1° gennaio 2025, precedentemente non iscritto all'ordine del giorno;
Tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze, a
seguito di quanto ribadito dalle regioni e dell'ampio e approfondito
dibattito al riguardo, ha espresso il concerto sullo schema di
provvedimento in questione;
Vista la comunicazione del 29 marzo 2024, con la quale il Ministero
della salute, tenuto conto degli esiti della seduta in pari data
della conferenza stato-regioni straordinaria, ha successivamente
trasmesso alla medesima conferenza il citato provvedimento, ai fini
della prescritta diramazione;
Vista la nota prot. DAR n. 005439 del 29 marzo 2024, con la quale
il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie ha diramato lo
schema di decreto recante il differimento dell'entrata in vigore
delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di
assistenza protesica al 1° gennaio 2025;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta straordinaria del 29 marzo 2024 (Re. atti n. 50/CSR del
29 marzo 2024);
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, recante
definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica
ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7
del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992)
1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno
2023, come successivamente modificato dal decreto interministeriale
31 dicembre 2023, le parole «1° aprile 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2025».
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo
secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2024
Il Ministro della salute
Schillaci
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 1141