Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del
23 febbraio 2024, ha adottato la delibera n. 275 con la quale ha
modificato l'art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia
di equo compenso:
«Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo
compenso). - 1. L'avvocato non puo' concordare o preventivare un
compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni
in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato
alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in
applicazione dei parametri forensi vigenti.
2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi
diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa
in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente
dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il
cliente che il compenso per la prestazione professionale deve
rispettare in ogni caso, pena la nullita' della pattuizione, i
criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La
violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.».