COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 febbraio 2024 

Programma statistico  nazionale  2023-2025  (articolo  13,  comma  3,
decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 4/2024). (24A02509) 
(GU n.119 del 23-5-2024)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
                  Nella seduta del 29 febbraio 2024 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche'  le  successive
disposizioni legislative relative al Comitato, ed in  particolare  il
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il
rispetto degli obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla
qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11
e 13, del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229»,  il  quale
all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019,
n. 141, ha previsto che dal  1°  gennaio  2021,  per  «rafforzare  il
coordinamento delle politiche pubbliche in  vista  del  perseguimento
degli  obiettivi  in  materia  di  sviluppo   sostenibile   indicati»
dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la  denominazione  di  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a  decorrere  dalla  medesima
data,  nella  legge  27  febbraio  1967,  n.  48,  e  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri»,   e   successive   modificazioni,   e   in
particolare, l'art. 5, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e  ai  compiti
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica, di seguito DIPE; 
  Visto l'art.  117  della  Costituzione  secondo  cui  «La  potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle  regioni  nel  rispetto
della Costituzione, nonche' dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione
esclusiva  nelle  seguenti  materie:  Omissis  r)  pesi,   misure   e
determinazione del  tempo;  coordinamento  informativo  statistico  e
informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e
locale; opere dell'ingegno; Omissis»; 
  Visto l'art. 24 «Delega per  la  riforma  degli  enti  pubblici  di
informazione statistica» della legge n. 400 del 1988; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, recante «Norme sul Sistema  statistico  nazionale,  di
seguito SISTAN, e sulla riorganizzazione dell'Istituto  nazionale  di
statistica, di seguito ISTAT, ai sensi dell'art. 24  della  legge  23
agosto 1988, n. 400», e in particolare: 
    l'art. 7, comma 1, secondo cui, tra l'altro, «e' fatto obbligo  a
tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire  tutti
i dati che vengano loro richiesti per  le  rilevazioni  previste  dal
programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i
soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso,
individuate ai sensi dell'art. 13»; 
    l'art. 13, commi  2,  3  e  4  che  prevedono  che  il  Programma
statistico nazionale, di seguito PSN, ha  durata  triennale  e  viene
tenuto aggiornato  annualmente,  che  il  PSN  prevede  modalita'  di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti  a
livello regionale, e' predisposto dall'ISTAT, e' sottoposto al parere
della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui
all'art. 12, di seguito  COGIS,  ed  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa  deliberazione  di  questo  Comitato,  e  che  i
relativi aggiornamenti sono predisposti e  approvati  con  la  stessa
procedura; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE» e, in particolare, l'allegato A.3; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 237 in tema di concorso alle spese per i censimenti; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» ed in particolare  la  sezione
stati di previsione, Tabella n. 2, Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  unita'  di  voto  22.3,  Missione  servizi  generali  delle
strutture pubbliche  preposte  ad  attivita'  formative  e  ad  altre
attivita'  trasversali  per  le  pubbliche  amministrazioni,   azione
Sistema statistico nazionale (SISTAN); 
  Vista la nota 18 dicembre 2023, prot. ISTAT  n.  2796000  acquisita
con prot. DIPE 11354 del 19 dicembre  2023,  con  cui  il  Presidente
facente funzioni dell'ISTAT ha chiesto  l'iscrizione  all'ordine  del
giorno  di  questo  Comitato  dell'approvazione  del  PSN  2023-2025,
trasmettendo la relativa documentazione istruttoria; 
  Considerato  che  il  Comitato   di   indirizzo   e   coordinamento
dell'informazione statistica, di seguito COMSTAT, nella seduta del 28
settembre 2022, ha approvato il  suddetto  programma,  dando  mandato
all'ISTAT di procedere  con  aggiustamenti  a  seguito  di  eventuali
osservazioni ricevute da parte dei soggetti deputati a fornire pareri
sul PSN; 
  Considerato che la Conferenza unificata, di seguito CU, con  parere
187/CU, si e' pronunciata favorevolmente sul citato PSN, nella seduta
del 30 novembre  2022,  facendo  proprio  il  «Parere  sul  Programma
statistico nazionale triennio 2023-2025» espresso in pari data  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia, nel seguito ANCI, e  dall'Unione  province
d'Italia, nel  seguito  UPI,  che  riporta  «l'apprezzamento  per  il
prosieguo  del  percorso  di  revisione  delle  tipologie  di  lavori
previsti dal PSN che appaiono  focalizzati  sulla  centralita'  degli
output, e al contempo, coerenti con  l'evoluzione  intervenuta  nelle
modalita'  di  acquisizione  dei  dati»  risultando  di   particolare
interesse il «potenziamento  della  capacita'  di  restituzione  alla
collettivita' di informazione facilmente fruibile e riusabile»; 
  Rilevato, altresi', che nel suddetto parere si  ribadisce  tuttavia
l'esigenza  di  un  intervento  piu'  strutturale,  anche   di   tipo
normativo, in quanto gli attuali tempi di formalizzazione  creano  un
disallineamento   tra   la   funzione   «programmatoria»   e   quella
«autorizzatoria» del PSN; 
  Considerato che la COGIS, ha espresso parere favorevole sul  citato
Programma  statistico  nazionale  2023-2025,  nella  seduta  del   20
dicembre 2022,  rilevando  con  soddisfazione,  per  quanto  riguarda
l'iter di approvazione, lo sforzo di ISTAT nel realizzare un processo
di semplificazione della procedura di approvazione dei documenti  che
lo costituiscono e che,  a  tal  proposto,  la  COGIS  suggerisce  di
anticipare la richiesta del parere suddividendola in due momenti:  il
primo in fase di realizzazione delle linee di indirizzo del  PSN;  il
secondo in fase di approvazione dello stesso; 
  Considerato che nel citato parere la COGIS apprezza «lo  sforzo  di
ISTAT di mettere in evidenza le attivita' statistiche che  il  Sistan
intende mettere in atto per le  analisi  di  monitoraggio  e  impatto
delle  azioni  stabilite  nel  PNRR»  e  conferma  «l'opinione  molto
positiva espressa nel precedente parere 2022 riguardo agli sforzi  di
ISTAT  e  degli  enti  del  sistema  per  migliorare  il  lavoro   di
informazione sulle  implicazioni  della  crisi  economica  e  sociale
causata dalla pandemia COVID-19»; 
  Considerato che nel suddetto  parere  della  COGIS  viene  ribadita
l'opportunita' sia  di  «promuovere  in  tutte  le  sedi  la  cultura
statistica incoraggiando l'uso dei dati come  elemento  per  decidere
essendo correttamente informati  e  per  rafforzare  la  fiducia  dei
cittadini  nei  confronti  delle  statistiche   ufficiali»   sia   di
sviluppare  «strategie  per   promuovere   capillarmente   l'uso   di
statistiche affidabili, mirate e fruibili per i diversi utenti e  per
gli  utilizzi  che  riguardano   la   comunicazione   sui   media   e
l'informazione»; 
  Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali, di
seguito Garante, nella seduta del 16 novembre  2023,  con  parere  n.
523/2023, ha espresso parere favorevole  sullo  schema  di  Programma
statistico nazionale 2023-2025 subordinandolo a due condizioni; 
  Considerato che l'ISTAT,  come  segnalato  con  nota  acquisita  al
protocollo del Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di seguito DIPE, del 19 dicembre  2023,  n.  11354,  ha  adeguato  il
volume  2  e  l'elenco  dei  lavori  momentaneamente   sospesi   alle
prescrizioni di cui al citato parere del Garante; 
  Considerato che il Garante nel prefato parere n. 523/2023 ribadisce
che il trattamento di dati relativi a  condanne  penali  e  reati  e'
consentito solo se autorizzato da una norma  di  legge  o,  nei  casi
previsti  dalla  legge,  di  regolamento,  che   prevedano   garanzie
appropriate per  i  diritti  e  le  liberta'  degli  interessati.  In
mancanza delle predette disposizioni, i trattamenti di tali dati e le
relative garanzie sono individuati con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3  della  citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante; 
  Considerato che  nel  prefato  parere,  il  Garante  segnala,  come
elemento di criticita' per la produzione di statistica  ufficiale  in
settori che richiedono il trattamento di dati giudiziari, la  mancata
adozione, allo stato, del richiamato decreto da parte  del  Ministero
della giustizia; 
  Preso atto che sullo schema del richiamato  decreto  del  Ministero
della giustizia si e' espresso il Consiglio di Stato  con  il  parere
355/2022 del 15 febbraio 2022; 
  Considerata  la  necessita'   che   l'ISTAT   prosegua,   ad   ogni
approvazione del PSN e suo successivo aggiornamento, ad analizzare  i
costi delle attivita' programmate, comprese quelle svolte dagli altri
soggetti del SISTAN; 
  Considerato che il PSN  2023-2025  prevede  la  realizzazione,  nel
2023, di 811 lavori, di cui 325 di titolarita' dell'ISTAT  e  486  di
altri enti Sistan, cosi' come evidenziato nel documento ISTAT  «Stima
dei costi previsti per il 2023»; 
  Considerato che  le  spese  per  l'attuazione  del  PSN  2023-2025,
comprensive degli importi previsti per i censimenti per l'anno  2023,
il cui fabbisogno ammonta complessivamente a 47,56 milioni  di  euro,
sono state stimate in 267,67 milioni di euro, di cui  253,65  milioni
di euro per i soli lavori di  competenza  dell'ISTAT  e  circa  14,02
milioni di euro a carico degli altri soggetti del SISTAN; 
  Considerato che l'attuazione del PSN 2023-2025, al netto dei lavori
per censimenti, trova copertura  nello  stanziamento  previsto  dalla
citata legge n. 197 del 2022, stati  di  previsione,  Tabella  n.  2,
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  unita'  di  voto  22.3,
Missione servizi  generali  delle  strutture  pubbliche  preposte  ad
attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche
amministrazioni, azione Sistema statistico nazionale (SISTAN), pari a
218,37 milioni di euro per il 2023; 
  Considerato che le attivita' per i censimenti trovano copertura per
26,88 milioni nell'autorizzazione di spesa per  l'anno  2023  di  cui
all'art. 1, comma 237, della citata legge n.  205  del  2017,  e  per
12,62  milioni  a  valere  sull'utilizzo  dell'avanzo   accertato   a
consuntivo 2021 e per  8,05  milioni  in  seguito  al  riaccertamento
straordinario dei residuati al  1º  gennaio  2022  e  la  conseguente
variazione del budget economico annuale 2022 e pluriennale  2022-2024
dell'Istituto, di cui alla determinazione  della  Direzione  generale
DAC/314 del 17 giugno 2022; 
  Considerato  che  l'attuazione  del  PSN  2023-2025  non  comporta,
pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di cui alla delibera 28 novembre  2018,  n.  82,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota 29 febbraio 2024, n. 2085, predisposta congiuntamente
dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  e  posta  a
base dell'odierna seduta  del  Comitato,  contenente  le  valutazioni
istruttorie in merito alla presente delibera; 
  Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' approvato il Programma statistico nazionale 2023-2025. 
  2.  Si  invita  l'amministrazione  proponente  a  proseguire  nella
collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al
fine di pervenire a una sempre maggiore semplificazione del PSN e  ad
una sua razionalizzazione in coerenza con la  disciplina  applicabile
in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di ridurre
le tempistiche di approvazione dello stesso. 
  3. Si invita l'amministrazione  proponente,  in  tutti  i  casi  di
utilizzo, per l'elaborazione dei dati,  di  sistemi  di  intelligenza
artificiale, a garantire la centralita' del concetto di  supervisione
umana. 
  4. L'attuazione del programma di cui al punto 1, la cui esecuzione,
resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti degli  stanziamenti
previsti a legislazione vigente,  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a
carico della finanza pubblica. 
 
                                                Il Presidente: Meloni 
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 679