IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 29 febbraio 2024
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive
disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il
rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla
qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11
e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale
all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019,
n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il
coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento
degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati»
dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima
data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra
disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi
riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in
particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti
del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, di seguito DIPE;
Visto l'art. 117 della Costituzione secondo cui «La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto
della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie: Omissis r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell'ingegno; Omissis»;
Visto l'art. 24 «Delega per la riforma degli enti pubblici di
informazione statistica» della legge n. 400 del 1988;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale, di
seguito SISTAN, e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, di seguito ISTAT, ai sensi dell'art. 24 della legge 23
agosto 1988, n. 400», e in particolare:
l'art. 7, comma 1, secondo cui, tra l'altro, «e' fatto obbligo a
tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti
i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal
programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i
soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso,
individuate ai sensi dell'art. 13»;
l'art. 13, commi 2, 3 e 4 che prevedono che il Programma
statistico nazionale, di seguito PSN, ha durata triennale e viene
tenuto aggiornato annualmente, che il PSN prevede modalita' di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a
livello regionale, e' predisposto dall'ISTAT, e' sottoposto al parere
della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui
all'art. 12, di seguito COGIS, ed e' approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione di questo Comitato, e che i
relativi aggiornamenti sono predisposti e approvati con la stessa
procedura;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE» e, in particolare, l'allegato A.3;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1,
comma 237 in tema di concorso alle spese per i censimenti;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» ed in particolare la sezione
stati di previsione, Tabella n. 2, Ministero dell'economia e delle
finanze, unita' di voto 22.3, Missione servizi generali delle
strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre
attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni, azione
Sistema statistico nazionale (SISTAN);
Vista la nota 18 dicembre 2023, prot. ISTAT n. 2796000 acquisita
con prot. DIPE 11354 del 19 dicembre 2023, con cui il Presidente
facente funzioni dell'ISTAT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del
giorno di questo Comitato dell'approvazione del PSN 2023-2025,
trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;
Considerato che il Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica, di seguito COMSTAT, nella seduta del 28
settembre 2022, ha approvato il suddetto programma, dando mandato
all'ISTAT di procedere con aggiustamenti a seguito di eventuali
osservazioni ricevute da parte dei soggetti deputati a fornire pareri
sul PSN;
Considerato che la Conferenza unificata, di seguito CU, con parere
187/CU, si e' pronunciata favorevolmente sul citato PSN, nella seduta
del 30 novembre 2022, facendo proprio il «Parere sul Programma
statistico nazionale triennio 2023-2025» espresso in pari data dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia, nel seguito ANCI, e dall'Unione province
d'Italia, nel seguito UPI, che riporta «l'apprezzamento per il
prosieguo del percorso di revisione delle tipologie di lavori
previsti dal PSN che appaiono focalizzati sulla centralita' degli
output, e al contempo, coerenti con l'evoluzione intervenuta nelle
modalita' di acquisizione dei dati» risultando di particolare
interesse il «potenziamento della capacita' di restituzione alla
collettivita' di informazione facilmente fruibile e riusabile»;
Rilevato, altresi', che nel suddetto parere si ribadisce tuttavia
l'esigenza di un intervento piu' strutturale, anche di tipo
normativo, in quanto gli attuali tempi di formalizzazione creano un
disallineamento tra la funzione «programmatoria» e quella
«autorizzatoria» del PSN;
Considerato che la COGIS, ha espresso parere favorevole sul citato
Programma statistico nazionale 2023-2025, nella seduta del 20
dicembre 2022, rilevando con soddisfazione, per quanto riguarda
l'iter di approvazione, lo sforzo di ISTAT nel realizzare un processo
di semplificazione della procedura di approvazione dei documenti che
lo costituiscono e che, a tal proposto, la COGIS suggerisce di
anticipare la richiesta del parere suddividendola in due momenti: il
primo in fase di realizzazione delle linee di indirizzo del PSN; il
secondo in fase di approvazione dello stesso;
Considerato che nel citato parere la COGIS apprezza «lo sforzo di
ISTAT di mettere in evidenza le attivita' statistiche che il Sistan
intende mettere in atto per le analisi di monitoraggio e impatto
delle azioni stabilite nel PNRR» e conferma «l'opinione molto
positiva espressa nel precedente parere 2022 riguardo agli sforzi di
ISTAT e degli enti del sistema per migliorare il lavoro di
informazione sulle implicazioni della crisi economica e sociale
causata dalla pandemia COVID-19»;
Considerato che nel suddetto parere della COGIS viene ribadita
l'opportunita' sia di «promuovere in tutte le sedi la cultura
statistica incoraggiando l'uso dei dati come elemento per decidere
essendo correttamente informati e per rafforzare la fiducia dei
cittadini nei confronti delle statistiche ufficiali» sia di
sviluppare «strategie per promuovere capillarmente l'uso di
statistiche affidabili, mirate e fruibili per i diversi utenti e per
gli utilizzi che riguardano la comunicazione sui media e
l'informazione»;
Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali, di
seguito Garante, nella seduta del 16 novembre 2023, con parere n.
523/2023, ha espresso parere favorevole sullo schema di Programma
statistico nazionale 2023-2025 subordinandolo a due condizioni;
Considerato che l'ISTAT, come segnalato con nota acquisita al
protocollo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di seguito DIPE, del 19 dicembre 2023, n. 11354, ha adeguato il
volume 2 e l'elenco dei lavori momentaneamente sospesi alle
prescrizioni di cui al citato parere del Garante;
Considerato che il Garante nel prefato parere n. 523/2023 ribadisce
che il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati e'
consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie
appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. In
mancanza delle predette disposizioni, i trattamenti di tali dati e le
relative garanzie sono individuati con decreto del Ministro della
giustizia, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante;
Considerato che nel prefato parere, il Garante segnala, come
elemento di criticita' per la produzione di statistica ufficiale in
settori che richiedono il trattamento di dati giudiziari, la mancata
adozione, allo stato, del richiamato decreto da parte del Ministero
della giustizia;
Preso atto che sullo schema del richiamato decreto del Ministero
della giustizia si e' espresso il Consiglio di Stato con il parere
355/2022 del 15 febbraio 2022;
Considerata la necessita' che l'ISTAT prosegua, ad ogni
approvazione del PSN e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i
costi delle attivita' programmate, comprese quelle svolte dagli altri
soggetti del SISTAN;
Considerato che il PSN 2023-2025 prevede la realizzazione, nel
2023, di 811 lavori, di cui 325 di titolarita' dell'ISTAT e 486 di
altri enti Sistan, cosi' come evidenziato nel documento ISTAT «Stima
dei costi previsti per il 2023»;
Considerato che le spese per l'attuazione del PSN 2023-2025,
comprensive degli importi previsti per i censimenti per l'anno 2023,
il cui fabbisogno ammonta complessivamente a 47,56 milioni di euro,
sono state stimate in 267,67 milioni di euro, di cui 253,65 milioni
di euro per i soli lavori di competenza dell'ISTAT e circa 14,02
milioni di euro a carico degli altri soggetti del SISTAN;
Considerato che l'attuazione del PSN 2023-2025, al netto dei lavori
per censimenti, trova copertura nello stanziamento previsto dalla
citata legge n. 197 del 2022, stati di previsione, Tabella n. 2,
Ministero dell'economia e delle finanze, unita' di voto 22.3,
Missione servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad
attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche
amministrazioni, azione Sistema statistico nazionale (SISTAN), pari a
218,37 milioni di euro per il 2023;
Considerato che le attivita' per i censimenti trovano copertura per
26,88 milioni nell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui
all'art. 1, comma 237, della citata legge n. 205 del 2017, e per
12,62 milioni a valere sull'utilizzo dell'avanzo accertato a
consuntivo 2021 e per 8,05 milioni in seguito al riaccertamento
straordinario dei residuati al 1º gennaio 2022 e la conseguente
variazione del budget economico annuale 2022 e pluriennale 2022-2024
dell'Istituto, di cui alla determinazione della Direzione generale
DAC/314 del 17 giugno 2022;
Considerato che l'attuazione del PSN 2023-2025 non comporta,
pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota 29 febbraio 2024, n. 2085, predisposta congiuntamente
dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni
istruttorie in merito alla presente delibera;
Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;
Delibera:
1. E' approvato il Programma statistico nazionale 2023-2025.
2. Si invita l'amministrazione proponente a proseguire nella
collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al
fine di pervenire a una sempre maggiore semplificazione del PSN e ad
una sua razionalizzazione in coerenza con la disciplina applicabile
in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di ridurre
le tempistiche di approvazione dello stesso.
3. Si invita l'amministrazione proponente, in tutti i casi di
utilizzo, per l'elaborazione dei dati, di sistemi di intelligenza
artificiale, a garantire la centralita' del concetto di supervisione
umana.
4. L'attuazione del programma di cui al punto 1, la cui esecuzione,
resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti degli stanziamenti
previsti a legislazione vigente, non comporta oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
Il Presidente: Meloni
Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 679