MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2024 

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno  2024,  per  i  fabbricati
classificabili  nel  gruppo  catastale  D   ai   fini   del   calcolo
dell'imposta municipale  propria  (IMU)  e  dell'imposta  immobiliare
sulle piattaforme marine (IMPi). (24A02636) 
(GU n.120 del 24-5-2024)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.  160  il
quale stabilisce che, a decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta  unica
comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, e' abolita, con conseguente  eliminazione  del  tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e che l'imposta municipale  propria
(IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783
del medesimo art. 1; 
  Visto il comma 745 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale
dispone che la base imponibile  dell'IMU  e'  costituita  dal  valore
degli immobili; 
  Visto il successivo comma 746 a norma del quale  per  i  fabbricati
classificabili nel gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino
al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il  valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se
successiva, alla data di acquisizione, secondo  i  criteri  stabiliti
nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7, del decreto-legge  11
luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1992, n. 359,  applicando  i  coefficienti  ivi  previsti,  da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
il  quale  prevede   a   decorrere   dall'anno   2020   l'istituzione
dell'imposta  immobiliare  sulle   piattaforme   marine   (IMPi)   in
sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare  locale  ordinaria
sugli stessi manufatti; 
  Visto il comma 1 del medesimo art. 38, il quale stabilisce che  per
piattaforma marina si intende la  piattaforma  con  struttura  emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti  del
mare territoriale come  individuato  dall'art.  2  del  Codice  della
navigazione; 
  Visto il successivo comma 2, che determina la  base  imponibile  in
misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  richiamato  dall'art.
13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  in  virtu'
del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono  iscritti  in
catasto con attribuzione di rendita, il valore e'  determinato,  alla
data di inizio di ciascun anno solare  ovvero,  se  successiva,  alla
data di acquisizione,  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  penultimo
periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1992,  n.
359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto  del  «Ministro
delle finanze»; 
  Visto il comma 782 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, in base
al quale restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1, comma 728,
della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  nonche'  dall'art.  38  del
decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato
art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  deve  intendersi  riferito
alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU; 
  Considerato che il citato art. 13, comma 3 del decreto-legge n. 201
del 2011 deve intendersi riferito al comma 746 della legge n. 160 del
2019 che ha definito il valore della base imponibile  dei  fabbricati
classificati nel gruppo D; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Considerato  che  occorre  aggiornare   i   coefficienti   indicati
nell'art. 1, comma  746,  della  legge  n.  160  del  2019,  ai  fini
dell'applicazione dell'IMU e dell'IMPi dovute per l'anno 2024; 
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Aggiornamento dei coefficienti 
                 per i fabbricati a valore contabile 
 
  1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta  municipale  propria
(IMU) e dell'imposta  immobiliare  sulle  piattaforme  marine  (IMPi)
dovute  per  l'anno  2024,  per  la  determinazione  del  valore  dei
fabbricati di cui all'art. 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti
misure: 
 
=====================================================================
|  Anno  |      Coefficiente      |  Anno  |      Coefficiente      |
+========+========================+========+========================+
|  2024  |1,02                    |  2002  |1,76                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2023  |1,04                    |  2001  |1,80                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2022  |1,17                    |  2000  |1,86                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2021  |1,21                    |  1999  |1,89                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2020  |1,22                    |  1998  |1,92                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2019  |1,22                    |  1997  |1,96                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2018  |1,24                    |  1996  |2,03                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2017  |1,25                    |  1995  |2,09                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2016  |1,25                    |  1994  |2,15                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2015  |1,26                    |  1993  |2,20                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2014  |1,26                    |  1992  |2,22                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2013  |1,26                    |  1991  |2,26                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2012  |1,29                    |  1990  |2,37                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2011  |1,33                    |  1989  |2,47                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2010  |1,35                    |  1988  |2,58                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2009  |1,36                    |  1987  |2,80                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2008  |1,42                    |  1986  |3,01                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2007  |1,47                    |  1985  |3,23                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2006  |1,51                    |  1984  |3,44                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2005  |1,55                    |  1983  |3,66                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2004  |1,64                    |  1982  |3,87                    |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
|  2003  |1,70                    |        |                        |
+--------+------------------------+--------+------------------------+
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 marzo 2024 
 
                                                Il direttore generale 
                                                    delle finanze     
                                                      Spalletta