N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2024

Ordinanza del 2 aprile 2024 del Tribunale di Padova nel  procedimento
civile promosso da R.U. E. contro Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS . 
 
Straniero - Maternita' e infanzia  -  Assegno  temporaneo  per  figli
  minori - Requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e  soggiorno  che
  devono essere posseduti dal richiedente - Previsione, nel  caso  di
  richiedente cittadino di  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione
  europea, del requisito del possesso del permesso  di  soggiorno  UE
  per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di  soggiorno  per
  motivi di lavoro  o  di  ricerca  di  durata  almeno  semestrale  -
  Inclusione  del  permesso  di   soggiorno   per   richiesta   asilo
  nell'elenco  dei  titoli  legittimanti  per  richiedere   l'assegno
  temporaneo - Omessa previsione. 
- Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti  in  materia  di
  assegno   temporaneo   per   figli   minori),    convertito,    con
  modificazioni, nella legge 30 luglio 2021, n. 112, art.  1,  [comma
  1,] lettera a), numero 1). 
(GU n.23 del 5-6-2024 )
 
                       IL TRIBUNALE DI PADOVA 
 
    Il giudice dott. Francesco Perrone, a scioglimento della  riserva
assunta all'udienza del 19 marzo 2024, nella causa proposta da R.  U.
E. (...), con l'avv.to Emanuele Spata; ricorrente; 
    Contro  INPS  (80078750787),  con   l'avv.to   Maria   Melograni;
resistente; 
    Ai sensi dell'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  ha
pronunciato la seguente ordinanza con cui  si  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  lettera  a),  n.  1)  del
decreto-legge 8 giugno 2021,  n.  79,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  30  luglio  2021,  n.  112,  istitutivo   dell'«Assegno
temporaneo per i  figli  minori»,  per  ritenuto  contrasto  con  gli
articoli 3 e 31 della Costituzione. 
 
                            Premesso che: 
 
    Nel giudizio a quo, parte ricorrente domanda: «in principalita' e
di merito: accertato e dichiarato ai sensi dell'art. 44, del  decreto
legislativo n. 286/98, il carattere discriminatorio del provvedimento
dell'INPS con il quale ha negato alla sig. E. R.  U.,  il  diritto  a
beneficiare  della  previdenza  «Assegno  temporaneo»,  di  cui  agli
articoli 1 e ss. del decreto-legge n. 79/2021, condannarsi  l'INPS  a
corrispondere alla ricorrente la predetta  previdenza  per  tutta  la
durata prevista dalla legge e nella misura dalla stessa stabilita. In
ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed  onorari  di  causa,  da
distrarsi in favore  dello  scrivente  procuratore  che  si  dichiara
antistatario»; 
    INPS si  costituisce  in  giudizio  insistendo  nel  rigetto  del
ricorso; 
 
                  In punto di fatto, rilevato che: 
 
    In data ..., la ricorrente ha presentato  domanda  amministrativa
(n.  ...)  diretta  a  ottenere   il   riconoscimento   del   diritto
all'«Assegno temporaneo per i figli minori» di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge n. 79 del 2021, essendo madre di due figli  minori:  I.
R. (C.F. ...) e I. E. O. (C.F. ...) (doc. 1 ricorrente); 
    Al momento della domanda amministrativa la ricorrente,  residente
in Italia dal  ...,  era  titolare  di  permesso  di  soggiorno  «per
richiesta asilo» di cui all'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo
18 agosto 2015, n. 142, con scadenza al ... (doc. 3  ricorrente).  Il
permesso  e'  stato  rinnovato   fino   al   ...   (doc.   denominato
permessi_di_soggiorno_rinvenuti_(6).jpeg)   depositato    da    parte
ricorrente  in  data  24  febbraio  2024),  poi  fino  al  ...  (doc.
denominato «permesso_di_soggiorno_e.  _r.  _u.  .pdf»  depositato  da
parte ricorrente in data 28 marzo 2023) e successivamente fino al ...
(doc. denominato «permesso_di_soggiorno_attuale_della ricorrente.pdf»
depositato da parte ricorrente in data 28 febbraio 2024); 
    La domanda amministrativa e' stata rigettata da INPS  sulla  base
della seguente motivazione: «il  richiedente  non  risulta  cittadino
italiano e non risulta cittadino straniero con permesso di  soggiorno
di lungo periodo o di lavoro o ricerca di durata non inferiore a  sei
mesi» (doc. 2 ricorrente); 
    INPS, costituitosi in giudizio, a sostegno della legittimita' del
proprio operato prospetta che il permesso di soggiorno per  richiesta
asilo  non  da'  diritto  alla  prestazione  pretesa  in  quanto  non
contemplato dall'art. 1, lettera a), n. 1) del decreto-legge 8 giugno
2021, n. 79, il quale  menziona  esclusivamente  il  permesso  UE  di
soggiorno di lungo periodo e il permesso di soggiorno per  motivi  di
lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale quali unici titoli di
soggiorno utili al riconoscimento della prestazione; 
    Tale norma e' di certa applicazione nel giudizio  a  quo,  atteso
che non  risulta  difettare  in  capo  alla  ricorrente  alcun  altro
presupposto  di  legge  ai  fini  del  riconoscimento   del   diritto
all'assegno temporaneo; 
 
In punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale,
                            rilevato che: 
 
    L'art. 22  del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,
rubricato «Lavoro e formazione professionale», prevede al comma 1 che
«Il permesso di soggiorno per  richiesta  asilo  di  cui  all'art.  4
consente di svolgere attivita' lavorativa, trascorsi sessanta  giorni
dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame  della
domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere  attribuito  al
richiedente», e al comma 2 che «Il permesso di soggiorno  di  cui  al
comma 1 non puo' essere  convertito  in  permesso  di  soggiorno  per
motivi di lavoro»; 
    L'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142
prevede che «Al richiedente e' rilasciato un  permesso  di  soggiorno
per richiesta asilo valido nel territorio  nazionale  per  sei  mesi,
rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo
in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio  nazionale  ai  sensi
dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25.  Il  permesso  di  soggiorno  costituisce  documento  di
riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 
    L'art. 1 del decreto-legge  8  giugno  2021,  n.  79,  istitutivo
dell'«Assegno temporaneo per i figli minori», stabilisce che  «1.  In
via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 28  febbraio
2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per  il
nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13  marzo  1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.
153, e'  riconosciuto  un  assegno  temporaneo  su  base  mensile,  a
condizione che al momento della presentazione  della  domanda  e  per
tutta la durata del beneficio, siano in possesso  congiuntamente  dei
seguenti requisiti: 
        a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza  e
soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 
          1)  essere  cittadino  italiano  o  di  uno  Stato   membro
dell'Unione  europea,  o  suo  familiare,  titolare  del  diritto  di
soggiorno o  del  diritto  di  soggiorno  permanente,  ovvero  essere
cittadino  di  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea  in
possesso del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca
di durata almeno semestrale; 
          2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in
Italia; 
          3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli
a carico di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti; 
          4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non
continuativi, ovvero essere titolare di  un  contratto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato   di   durata   almeno
semestrale; 
        b) con  riferimento  alla  condizione  economica,  il  nucleo
familiare del richiedente deve essere in possesso  di  un  indicatore
della  situazione  economica  equivalente  (ISEE),  disciplinato  dal
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', calcolato ai
sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159»; 
    Il giudizio a quo non e' suscettibile di  essere  deciso  facendo
valere l'effetto diretto dell'art. 12, paragrafo 1, lettera e)  della
direttiva 2011/98/UE. Tale norma, rubricata «Diritto alla parita'  di
trattamento», stabilisce che i cittadini di paesi  terzi  ammessi  in
uno Stato membro a fini diversi dall'attivita' lavorativa a norma del
diritto dell'Unione o nazionale, ai quali e' consentito  lavorare  ai
sensi  dell'art.  3,  paragrafo  1,  lettera   b)   della   direttiva
2011/98/UE,  «beneficiano  dello  stesso  trattamento  riservato   ai
cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per  quanto  concerne
[...] e) i settori della sicurezza sociale definiti  nel  regolamento
(CE) n. 883/2004»; 
    L'art. 3, paragrafo 2, lettera  g)  della  direttiva  2011/98/UE,
tuttavia, stabilisce che essa «non si applica ai cittadini  di  paesi
terzi: [...] g) che [...] hanno chiesto la protezione  internazionale
a norma di tale direttiva [direttiva 2004/83/CE] e sono in attesa  di
una decisione definitiva sulla loro domanda»; 
    La ricorrente, titolare di permesso di  soggiorno  per  richiesta
asilo, e' indubbiamente un soggetto che, avendo chiesto la protezione
internazionale a norma della direttiva 2004/83/CE, e'  in  attesa  di
una decisione definitiva  sulla  propria  domanda,  e  quindi  ricade
nell'ambito di esclusione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera  g)
della direttiva 2011/98/UE; 
    La disapplicazione della  norma  interna  non  sembra  consentita
nemmeno invocando l'effetto diretto dell'art. 21  CdfUe  (cfr.  CgUe,
GS, 15 gennaio 2014,  C-176/12,  Association  de  mediation  sociale,
paragrafo 47, che invero si riferisce a un caso di discriminazione in
base all'eta'), per l'assorbente ragione  che  il  principio  di  non
discriminazione non  puo'  trovare  applicazione  nelle  materie  non
comprese nell'ambito di copertura del diritto dell'Unione (CgUe,  GS,
23 settembre 2008, C-427/06, Bartsch). Il  combinato  disposto  degli
articoli 1 e 3, paragrafo 2, lettera g) appunto restringe il campo di
applicazione della direttiva 2011/98/UE nel senso di escluderne,  tra
gli altri, i richiedenti asilo; 
    Alla luce di quanto detto,  la  presente  questione  non  risulta
assimilabile alla questione di costituzionalita'  avente  ad  oggetto
l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  conv.
con modifiche  in  legge  13  maggio  1988,  n.  153,  che  la  Corte
costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
con sentenza n. 67 del 2022 (punto 12),  atteso  che  tale  pronuncia
trova  fondamento  sul  presupposto  che  l'assegno  per  il   nucleo
familiare, in  quanto  prestazione  di  sicurezza  sociale  ai  sensi
dell'art. 12, paragrafo 1,  lettera  e)  della  direttiva  2011/98/UE
(CgUe del 25 novembre 2020, C-302/19, INPS c. WS), e  in  assenza  di
motivi  di  esclusione  dal  relativo  ambito  di  applicazione,   e'
assoggettato al vincolo della parita' di trattamento; 
    Per contro, l'esclusione del permesso di soggiorno per  richiesta
asilo dal campo di applicazione della direttiva  2011/98/UE  preclude
al  giudice  rimettente   ogni   possibilita'   di   disapplicazione,
nonostante si  tratti  di  cittadini  di  paesi  terzi  ai  quali  e'
consentito lavorare (cfr. CgUe, GS, sentenza 2 settembre  2021,  O.D.
c. INPS, C-350/20,  punto  49),  e  nonostante  l'assegno  temporaneo
risulti qualificabile alla stregua di «prestazione di  maternita'»  e
di «prestazione familiare» ai sensi, rispettivamente,  delle  lettera
b) e j) dell'art. 3, comma 1 del regolamento 2004/883/CE,  in  quanto
tale rientrante nella definizione di «sicurezza  sociale»  richiamata
dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2011/98/UE; 
    La materia dell'accesso del richiedente asilo alle prestazioni di
sicurezza   sociale   nemmeno   risulta   compresa   nell'ambito   di
applicazione  della  direttiva  2013/33/UE,  recante  norme  relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, la  quale,
agli articoli dal 17 al 19,  si  limita  a  fissare  standard  minimi
limitatamente   alle   condizioni   materiali   di   accoglienza    e
all'assistenza sanitaria, ovvero  della  direttiva  2011/95/UE  (c.d.
«qualifiche»),  la  quale,  all'art.  29,  si  limita  a  riconoscere
soltanto a coloro  i  quali  gia'  siano  beneficiari  di  protezione
internazionale, in condizioni paritarie rispetto ai  cittadini  dello
Stato membro, il diritto all'«assistenza sociale» («social welfare» e
«social assistance» nella versione della direttiva in lingua inglese,
concetti che l'art. 34 CdfUe  tiene  distinti  da  quello  di  social
security); 
    Tanto chiarito, nel giudizio a quo assume rilevanza decisiva,  ai
fini della spettanza del diritto all'assegno temporaneo, l'esclusione
del permesso per richiesta asilo dall'elenco dei titoli  legittimanti
stabilito dall'art. 1, lettera a), n. 1) del decreto-legge  8  giugno
2021, n. 79; 
    La chiarezza e l'univocita' del dettato  normativo  non  sembrano
consentire  un'interpretazione  costituzionalmente  orientata   della
norma. In particolare, l'art. 1, lettera a), n. 1),  nella  parte  in
cui menziona il «permesso di soggiorno per motivi di lavoro [...]  di
durata almeno semestrale», sembra ragionevolmente riferirsi  ai  soli
permessi di lavoro rilasciati per un diretto fine  lavorativo,  senza
possibilita' di estensione a quei permessi di soggiorno i quali,  pur
ammettendo il cittadino di un paese terzo nel territorio dello  Stato
per fini diversi dall'attivita' lavorativa, comunque  lo  autorizzano
al lavoro; 
    Per  contro,  l'accoglimento  della  questione  di   legittimita'
costituzionale qui  sollevata  consentirebbe,  in  via  additiva,  di
includere i titolari di permesso di soggiorno «per  richiesta  asilo»
nella platea dei possibili beneficiari dell'assegno temporaneo; 
 
        Quanto alla non manifesta infondatezza, rilevato che: 
 
    La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  n.  54  del  2022,  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per violazione degli articoli 3,
31 e 117, comma  1  della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 34 CdfUe, «cosi'  come  concretizzato  dal  diritto  europeo
secondario» (punto 11 della sentenza); 
    La questione di costituzionalita' sollevata in  questa  sede  non
sembra assimilabile a quella decisa con  sentenza  n.  54  del  2022,
nella parte in cui quest'ultima ha accertato la violazione  dell'art.
117, comma 1 della Costituzione, letto in congiunzione con l'art.  34
CdfUe, atteso  che  tale  statuizione  assume  come  presupposto  che
l'assegno di natalita', in quanto prestazione di  sicurezza  sociale,
rientri nell'ambito di  applicazione  dell'art.  12  della  direttiva
2011/98/UE; 
    L'art.  12,  come  affermato  dalla  Corte  di  giustizia,   «da'
espressione concreta  al  diritto  di  accesso  alle  prestazioni  di
sicurezza sociale di cui all'art. 34, paragrafi 1 e 2,  della  Carta»
(sentenza  CgUe  O.D.,  paragrafo  46).  Ecco  perche'   il   giudice
rimettente ritiene che l'art. 34 CdfUe, in assenza  della  necessaria
concretizzazione operata dall'art.  12  della  direttiva  2011/98/UE,
letto da solo o in  combinato  disposto  con  l'art.  18  CdfUe,  non
consente  di  essere  interpretato  nel  senso   di   attribuire   al
richiedente asilo il diritto a una prestazione di  sicurezza  sociale
determinata. Cio' vale anche  in  considerazione  del  fatto  che  il
paragrafo 1 dell'art. 34 CdfUe esplicitamente  riconosce  il  diritto
alle prestazioni di sicurezza sociale «secondo le modalita' stabilite
dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali»,  e  il
paragrafo 2 ne dispone l'estensione a ogni persona che risieda  o  si
sposti legalmente all'interno dell'Unione «conformemente  al  diritto
dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali»; 
    Apparendo    tale    interpretazione    dell'art.    34     CdfUe
sufficientemente univoca, il giudice rimettente ha  ritenuto  di  non
rinviare alla Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  la  relativa
questione  interpretativa  pregiudiziale,  e  si  e'   astenuto   dal
sollevare  la  presente  questione  di  legittimita'   costituzionale
indicando, tra i parametri di sindacato, anche l'art.  117,  comma  1
della Costituzione, in relazione all'art. 34 CdfUe; 
    Tanto chiarito, la Corte costituzionale ha dedotto, a  fondamento
della sentenza n. 54 del 2022, ulteriori argomentazioni  le  quali  -
pur valorizzando il raccordo assiologico tra  i  principi  consacrati
dagli articoli 3 e 31 della Costituzione e il principio di parita' di
trattamento nel settore della sicurezza sociale nei termini delineati
dalla  CdfUe  e  dal  diritto  eurounitario  derivato  (punto  13)  -
riconoscono autonoma ed autosufficiente cogenza ai doveri primari  di
tutela costituzionale dei valori della  maternita'  e  dell'infanzia,
nella  loro  inscindibile  connessione,   i   quali   non   tollerano
distinzioni arbitrarie e irragionevoli; 
    Analogamente  a  quanto  ritenuto  dalla  Corte  in  merito  alla
funzione protettiva assolta dall'assegno di natalita' e  dall'assegno
di maternita' (sentenza n. 54 del 2022, punti  13.1  e  13.2),  anche
l'assegno temporaneo: sovviene a una peculiare situazione di bisogno,
che si riconnette alla nascita di un bambino o al suo ingresso in una
famiglia adottiva, in presenza  di  condizioni  economiche  familiari
particolarmente disagiate (come attestate dall'indicatore  ISEE);  si
prefigge di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che  limitano  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei
cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona  umana  (art.
3, comma 2, della Costituzione); costituisce attuazione dell'art.  31
della Costituzione, che impegna la Repubblica ad agevolare con misure
economiche  e  altre  provvidenze  la  formazione  della  famiglia  e
l'adempimento dei compiti relativi,  con  particolare  riguardo  alle
famiglie numerose, e a proteggere  la  maternita',  l'infanzia  e  la
gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo; assolve una
finalita' preminente di tutela  del  minore,  che  si  affianca  alla
tutela della madre, in armonia  con  il  disegno  costituzionale  che
colloca in un orizzonte comune di speciale adeguata  protezione,  sia
la madre, sia il bambino (cfr. anche Corte  costituzionale,  sentenza
n. 205 del 2015, punto 4); 
    A fronte di cio', l'art. 1, lettera a), n. 1) del decreto-legge 8
giugno  2021,  n.  79   irragionevolmente   esclude   dal   godimento
dell'assegno temporaneo una categoria  di  soggetti  che  si  trovano
nello stato di bisogno che la prestazione in  esame  si  prefigge  di
fronteggiare. A ben vedere, nel caso dei richiedenti asilo  lo  stato
di bisogno e' particolarmente  pressante  e  qualificato,  attesa  la
condizione di speciale vulnerabilita', anche  familiare,  alla  quale
costoro si trovano esposti; 
    E' pur vero che  il  legislatore,  stante  la  limitatezza  delle
risorse  disponibili,  puo'   legittimamente   prevedere   specifiche
condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti
i  bisogni  primari  della  persona,  sempre  che  esse   non   siano
manifestamente irragionevoli o intrinsecamente discriminatorie. Sulla
scorta di tale principio la Corte  costituzionale,  con  sentenza  di
rigetto  n.  50  del  2019,   ha   ritenuto   che   il   legislatore,
nell'escludere dal diritto all'assegno sociale i cittadini  di  paesi
terzi titolari di permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  (e
quindi privi del permesso UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo),
avesse legittimamente attribuito rilevanza  al  grado  di  stabilita'
dell'inserimento socio-giuridico nel contesto nazionale, del quale il
tipo di permesso di  soggiorno  posseduto  costituisce  significativo
indice; 
    La stessa sentenza ha rilevato che, mentre l'assegno  sociale  si
colloca  all'epilogo  della  carriera  lavorativa  e  rappresenta  il
corrispettivo per il contributo offerto al progresso della comunita',
l'assegno  di  natalita'  e  l'assegno  di  maternita'  presuppongono
l'insorgere di una situazione di bisogno, in una stagione della  vita
- quella della nascita di un bambino o della  sua  accoglienza  nella
famiglia adottiva - che prescinde dal contributo fornito al progresso
della comunita' (punto 13.4); 
    Specularmente,  l'assegno   temporaneo   risulta   differenziarsi
dall'assegno sociale proprio perche'  diretto  a  soddisfare  bisogni
primari  della  persona,   specialmente   in   quanto   connessi   al
sostentamento dei figli minori inseriti nel nucleo familiare; 
    Oltretutto, la giurisprudenza costituzionale  ha  affermato  che,
alla luce  dell'art.  3  della  Costituzione,  quando  si  tratta  di
prestazioni sociali, tanto maggiore e' l'inerenza della prestazione a
un bisogno essenziale della persona,  tanto  meno  si  giustifica  la
scelta di condizionarne il godimento a requisiti diversi e aggiuntivi
rispetto al  grado  di  bisogno  concretamente  portato  (cfr.  Corte
costituzionale n.  42  del  2024  e  n.  107  del  2018).  La  scelta
legislativa  di  escludere  i  richiedenti  asilo  dalla  platea  dei
possibili    beneficiari     dell'assegno     temporaneo     dipende,
verosimilmente, dalla  ravvisata  instabilita'  che  connoterebbe  il
radicamento della persona  con  il  territorio  nazionale  e  la  sua
comunita'.  Tuttavia,   cosi'   facendo,   essa,   irragionevolmente,
attribuisce al requisito  della  stabile  permanenza  sul  territorio
nazionale  carattere  prevalente,  e  anzi  decisivo  e   assorbente,
rispetto alla valutazione dello stato di bisogno,  il  quale  finisce
per essere sostanzialmente obliterato (Corte costituzionale n. 2  del
2013 e n. 40 del 2011); 
    Peraltro,  proprio  in  merito  alla  ritenuta  precarieta'   che
connoterebbe la permanenza sul territorio nazionale  dei  richiedenti
asilo, la Corte costituzionale, nel dichiarare  l'incostituzionalita'
dell'art. 13, comma 1, lettera a), n. 2) del decreto-legge 4  ottobre
2018, n. 113 nella parte  in  cui  ha  escluso  che  il  permesso  di
soggiorno  per  richiesta  asilo  potesse   costituire   titolo   per
l'iscrizione anagrafica, gia' ha avuto modo di osservare non solo che
tale permesso di soggiorno ha durata di sei mesi ed  e'  rinnovabile,
ma anche che, nella  stragrande  maggioranza  dei  casi,  il  periodo
complessivo di permanenza dei richiedenti  asilo  risulta  essere  di
almeno un anno e mezzo, in  ragione  dei  tempi  di  decisione  sulle
domande   amministrative   comunemente    osservati    dall'autorita'
competente   (Corte   costituzionale   n.   186   del   2020).   Tale
argomentazione concorre a escludere che i  titolari  di  permesso  di
soggiorno per richiesta asilo  possano  essere  ritenuti,  in  quanto
tali, di precaria permanenza sul territorio nazionale; 
    Infine, la legge istitutiva dell'assegno temporaneo si  inserisce
nel  percorso  di  attuazione  dell'assegno   unico   e   universale,
introdotto dalla legge delega 1° aprile  2021,  n.  46,  che  prevede
l'assorbimento  in  un'unica  prestazione  di  varie  prestazioni  di
famiglia (l'assegno famiglie numerose, il bonus bebe', la  detrazione
figli a carico e, in un secondo tempo, anche gli  assegni  al  nucleo
familiare). L'assegno  temporaneo,  infatti,  e'  stato  pensato  dal
legislatore alla stregua di prestazione transitoria, per  il  periodo
intercorrente dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio  2022,  a  protezione
proprio  dei  nuclei  familiari  rimasti  temporaneamente  privi   di
strumenti di sostegno al reddito familiare; 
 
                           Tanto premesso, 
 
    Risulta  necessaria  la  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale perche' valuti la compatibilita' dell'art. 1,  lettera
a), n. 1) del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 con gli articoli 3 e
31 della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il giudice: 
        Sospende il giudizio in corso; 
        Ordina la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale
affinche' giudichi se l'art. 1, lettera a), n. 1) del decreto-legge 8
giugno  2021,  n.  79  contrasti  con  gli  articoli  3  e  31  della
Costituzione; 
        Dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti in causa e alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, e  sia  comunicata  ai  Presidenti  dei  due  rami  del
Parlamento. 
          Padova, 2 aprile 2024 
 
                         Il giudice: Perrone