N. 97 ORDINANZA 9 maggio - 3 giugno 2024
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Termine di durata ragionevole - Tre anni per i processi di primo grado - Applicazione ai processi in materia di riconoscimento della protezione internazionale - Denunciata violazione del principio di eguaglianza nonche' del principio, anche convenzionale, della ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza delle questioni. - Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis, introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. - Costituzione, artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6, paragrafo 1.(GU n.23 del 5-6-2024 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Franco MODUGNO;
Giudici :Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE
ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma
2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile), come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero
2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 134, promosso dalla Corte d'appello di Milano,
sezione seconda civile, nel procedimento vertente tra il Ministero
della giustizia e O. D. K. J. D. D., con ordinanza del 1° dicembre
2022, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2023 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 2024, la cui trattazione e' stata fissata per l'adunanza in
camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.
Ritenuto che, con ordinanza del 1° dicembre 2022, iscritta al n.
166 del registro ordinanze 2023, la Corte d'appello di Milano,
sezione seconda civile, ha sollevato questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001,
n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del
codice di procedura civile), come introdotto dall'art. 55, comma 1,
lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento agli
artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, nella parte in cui il previsto termine ragionevole
di durata del processo non eccedente la durata di tre anni in primo
grado si applica al processo di primo grado in materia di
riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35-bis
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato);
che, per quanto riferisce l'ordinanza, la Corte d'appello di
Milano e' investita dell'opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89
del 2001, proposta dall'ingiunto Ministero della giustizia avverso il
decreto pronunciato dal magistrato designato ai sensi dell'art. 3,
comma 4, della medesima legge, in accoglimento della domanda di equa
riparazione avanzata da un richiedente protezione internazionale, il
cui giudizio, a norma dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si
era svolto dal 5 dicembre 2018 al 4 giugno 2022;
che il decreto opposto aveva ritenuto che il giudizio presupposto
avesse ecceduto di due anni la durata ragionevole, stimata in un
anno, in analogia con quanto riconosciuto per il procedimento di equa
riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001;
che, ad avviso del Collegio rimettente, non e' possibile accedere
all'interpretazione costituzionalmente orientata della norma operata
dal primo giudice, aderendo al rilievo formulato dal Ministero della
giustizia secondo cui il termine di tre anni stabilito nell'art. 2,
comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, e' predeterminato dal
legislatore ed e' sottratto alla discrezionalita' dell'autorita'
giudiziaria, come gia' affermatosi nella sentenza n. 36 del 2016 di
questa Corte;
che la Corte d'appello di Milano ha percio' ritenuto non
manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in riferimento
agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto la disposizione
censurata prevede un termine di durata ragionevole di tre anni con
riguardo al primo grado dei procedimenti di protezione
internazionale, per i quali l'intero giudizio e' articolato in soli
due gradi ed e' prescritta la trattazione «con urgenza», trattandosi
di giudizi aventi per oggetto diritti fondamentali delle persone, in
relazione ai quali la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene
necessaria una particolare diligenza e celerita' nella definizione;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
che infatti, a parere dell'Avvocatura, le questioni sollevate
sarebbero diverse da quelle decise con la sentenza n. 36 del 2016 di
questa Corte, discutendosi qui di un procedimento di cognizione volto
a delibare, anche attraverso complesse indagini fattuali, la
sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della
protezione internazionale, e dovendosi, piuttosto, richiamare le
conclusioni raggiunte nella piu' recente sentenza di questa Corte n.
205 del 2023.
Considerato che la Corte d'appello di Milano, sezione seconda
civile (reg. ord. n. 166 del 2023), ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n.
89 del 2001, come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a),
numero 2), del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, per contrasto
con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU;
che la disposizione censurata, stabilendo un termine predefinito
di durata ragionevole di tre anni, sottratto alla discrezionalita'
dell'autorita' giudiziaria, con riguardo anche al primo grado dei
procedimenti di protezione internazionale, non terrebbe conto delle
caratteristiche e della natura di tali cause, le quali esigono
particolare diligenza e celerita' nella definizione, avendo per
oggetto diritti fondamentali delle persone;
che questa Corte ha gia' deciso questioni analoghe a quelle ora
in esame, con la sentenza n. 205 del 2023, depositata il 14 novembre
2023 e, quindi, sopravvenuta all'ordinanza di rimessione in
scrutinio;
che tale sentenza ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n.
89 del 2001, sollevate con sei ordinanze dalle Corti d'appello di
Napoli e di Bologna, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111,
secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione
all'art. 6 CEDU, ove identicamente si censurava la disposizione in
esame nella parte in cui, prevedendo che si considera rispettato il
termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di
tre anni in primo grado, essa trova indistinta applicazione anche al
processo in materia di riconoscimento della protezione internazionale
di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008;
che la citata sentenza n. 205 del 2023 ha richiamato e ribadito i
principi della sentenza n. 36 del 2016, secondo cui i commi 2-bis e
2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 delineano «una
disciplina legale dei termini entro cui il giudizio deve reputarsi
rispettoso del principio della ragionevole durata del processo,
enunciato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6,
paragrafo 1, della CEDU», mediante precetti che sono univoci e non
possono che essere intesi nel senso che tali termini vanno ritenuti
ragionevoli;
che, in particolare, in tale sentenza si e' rilevato che,
rispetto ai giudizi in materia di protezione internazionale, nella
giurisprudenza della Corte di cassazione non si rinviene un
orientamento che possa univocamente indurre a ritenere che per essi
sia possibile individuare una durata specifica, diversa da quella
degli altri giudizi civili;
che del pari - si e' sottolineato - non soccorre alcun reiterato
ed uniforme esercizio della giurisprudenza della Corte EDU, dal quale
attingere il significato dell'art. 6 CEDU, da ritenersi, in ipotesi,
preclusivo di una disciplina che equipari i termini della ragionevole
durata dei processi di protezione internazionale a quella
giustificata con riguardo agli altri procedimenti civili di
cognizione;
che, ancora, si e' evidenziato come dall'esame della normativa
dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea non si ricavi alcun elemento idoneo a conferire
ai giudizi in materia di protezione internazionale uno statuto
differenziato, quanto alla loro durata, rispetto al complesso dei
procedimenti giurisdizionali condotti all'interno di uno Stato
membro;
che, anzi, la piu' volte richiamata sentenza n. 205 del 2023 ha
ulteriormente rimarcato come dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia UE si desuma, piuttosto, in modo univoco, l'esigenza che i
procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale siano
disciplinati in modo tale da assicurare il completo esame della
situazione individuale del richiedente, potendo cio' comportare lo
svolgimento di accertamenti complessi;
che tale sentenza ha pertanto concluso che la celerita' di
trattazione richiesta dai processi in questione non impone di
individuare per essi un piu' breve termine di ragionevole durata
rispetto a quello stabilito di tre anni per il primo grado di merito;
che l'ordinanza di rimessione non apporta argomenti nuovi
rispetto a quelli gia' esaminati nella citata sentenza n. 205 del
2023, o tali da indurre a una diversa conclusione;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente non fondate (ex plurimis, ordinanze n. 78 del 2024, n.
214 del 2023 e n. 220 del 2022).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24
marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come introdotto
dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134,
sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo
comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte d'appello di
Milano, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.
F.to:
Franco MODUGNO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA