N. 97 ORDINANZA 9 maggio - 3 giugno 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo civile - Equa riparazione per violazione  della  ragionevole
  durata del processo - Termine di durata ragionevole - Tre anni  per
  i processi di primo grado - Applicazione ai processi in materia  di
  riconoscimento  della  protezione   internazionale   -   Denunciata
  violazione del principio  di  eguaglianza  nonche'  del  principio,
  anche  convenzionale,  della  ragionevole  durata  del  processo  -
  Manifesta infondatezza delle questioni.  
- Legge 24 marzo  2001,  n.  89,  art.  2,  comma  2-bis,  introdotto
  dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge  22
  giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,  nella  legge  7
  agosto 2012, n. 134. 
- Costituzione,  artt.  111,  secondo  comma,  e  117,  primo  comma;
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta' fondamentali, art. 6, paragrafo 1. 
(GU n.23 del 5-6-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Franco MODUGNO; 
Giudici :Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',
  Luca  ANTONINI,   Stefano   PETITTI,   Angelo   BUSCEMA,   Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco  D'ALBERTI,   Giovanni   PITRUZZELLA,   Antonella   SCIARRONE
  ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma
2-bis,  della  legge  24  marzo  2001,  n.  89  (Previsione  di  equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo  e  modifica  dell'articolo  375  del  codice  di  procedura
civile), come introdotto dall'art. 55, comma 1,  lettera  a),  numero
2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
agosto 2012, n.  134,  promosso  dalla  Corte  d'appello  di  Milano,
sezione seconda civile, nel procedimento vertente  tra  il  Ministero
della giustizia e O. D. K. J. D. D., con ordinanza  del  1°  dicembre
2022, iscritta al n. 166 del registro  ordinanze  2023  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 2024, la cui trattazione e' stata fissata per l'adunanza in
camera di consiglio del 7 maggio 2024. 
    Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  9  maggio  2024  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 maggio 2024. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 1° dicembre 2022, iscritta al  n.
166 del registro  ordinanze  2023,  la  Corte  d'appello  di  Milano,
sezione  seconda  civile,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24  marzo  2001,
n. 89 (Previsione di equa  riparazione  in  caso  di  violazione  del
termine ragionevole del processo e  modifica  dell'articolo  375  del
codice di procedura civile), come introdotto dall'art. 55,  comma  1,
lettera a), numero 2),  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83
(Misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento agli
artt. 111, secondo comma, e 117,  primo  comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 6 della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'uomo, nella parte in cui il previsto termine ragionevole
di durata del processo non eccedente la durata di tre anni  in  primo
grado  si  applica  al  processo  di  primo  grado  in   materia   di
riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35-bis
del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25  (Attuazione  della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure  applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e  della  revoca  dello
status di rifugiato); 
    che, per quanto riferisce  l'ordinanza,  la  Corte  d'appello  di
Milano e' investita dell'opposizione ex art. 5-ter della legge n.  89
del 2001, proposta dall'ingiunto Ministero della giustizia avverso il
decreto pronunciato dal magistrato designato ai  sensi  dell'art.  3,
comma 4, della medesima legge, in accoglimento della domanda di  equa
riparazione avanzata da un richiedente protezione internazionale,  il
cui giudizio, a norma dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008,  si
era svolto dal 5 dicembre 2018 al 4 giugno 2022; 
    che il decreto opposto aveva ritenuto che il giudizio presupposto
avesse ecceduto di due anni la  durata  ragionevole,  stimata  in  un
anno, in analogia con quanto riconosciuto per il procedimento di equa
riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001; 
    che, ad avviso del Collegio rimettente, non e' possibile accedere
all'interpretazione costituzionalmente orientata della norma  operata
dal primo giudice, aderendo al rilievo formulato dal Ministero  della
giustizia secondo cui il termine di tre anni stabilito  nell'art.  2,
comma 2-bis, della legge  n.  89  del  2001,  e'  predeterminato  dal
legislatore ed  e'  sottratto  alla  discrezionalita'  dell'autorita'
giudiziaria, come gia' affermatosi nella sentenza n. 36 del  2016  di
questa Corte; 
    che  la  Corte  d'appello  di  Milano  ha  percio'  ritenuto  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in  riferimento
agli  artt.  111,  secondo  comma,  e  117,   primo   comma,   Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto la  disposizione
censurata prevede un termine di durata ragionevole di  tre  anni  con
riguardo   al   primo   grado   dei   procedimenti   di    protezione
internazionale, per i quali l'intero giudizio e' articolato  in  soli
due gradi ed e' prescritta la trattazione «con urgenza»,  trattandosi
di giudizi aventi per oggetto diritti fondamentali delle persone,  in
relazione ai quali la Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  ritiene
necessaria una particolare diligenza e celerita' nella definizione; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate; 
    che infatti, a parere  dell'Avvocatura,  le  questioni  sollevate
sarebbero diverse da quelle decise con la sentenza n. 36 del 2016  di
questa Corte, discutendosi qui di un procedimento di cognizione volto
a  delibare,  anche  attraverso  complesse  indagini   fattuali,   la
sussistenza o  meno  dei  presupposti  per  il  riconoscimento  della
protezione internazionale,  e  dovendosi,  piuttosto,  richiamare  le
conclusioni raggiunte nella piu' recente sentenza di questa Corte  n.
205 del 2023. 
    Considerato che la Corte d'appello  di  Milano,  sezione  seconda
civile (reg. ord.  n.  166  del  2023),  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge  n.
89 del 2001, come introdotto  dall'art.  55,  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del d.l. n. 83 del 2012, come  convertito,  per  contrasto
con gli  artt.  111,  secondo  comma,  e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU; 
    che la disposizione censurata, stabilendo un termine  predefinito
di durata ragionevole di tre anni,  sottratto  alla  discrezionalita'
dell'autorita' giudiziaria, con riguardo anche  al  primo  grado  dei
procedimenti di protezione internazionale, non terrebbe  conto  delle
caratteristiche e della  natura  di  tali  cause,  le  quali  esigono
particolare diligenza  e  celerita'  nella  definizione,  avendo  per
oggetto diritti fondamentali delle persone; 
    che questa Corte ha gia' deciso questioni analoghe a  quelle  ora
in esame, con la sentenza n. 205 del 2023, depositata il 14  novembre
2023  e,  quindi,  sopravvenuta  all'ordinanza   di   rimessione   in
scrutinio; 
    che tale sentenza ha  dichiarato  non  fondate  le  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge  n.
89 del 2001, sollevate con sei ordinanze  dalle  Corti  d'appello  di
Napoli e di Bologna, in riferimento agli artt. 3, primo  comma,  111,
secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo  in  relazione
all'art. 6 CEDU, ove identicamente si censurava  la  disposizione  in
esame nella parte in cui, prevedendo che si considera  rispettato  il
termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di
tre anni in primo grado, essa trova indistinta applicazione anche  al
processo in materia di riconoscimento della protezione internazionale
di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008; 
    che la citata sentenza n. 205 del 2023 ha richiamato e ribadito i
principi della sentenza n. 36 del 2016, secondo cui i commi  2-bis  e
2-ter  dell'art.  2  della  legge  n.  89  del  2001  delineano  «una
disciplina legale dei termini entro cui il  giudizio  deve  reputarsi
rispettoso del  principio  della  ragionevole  durata  del  processo,
enunciato  dall'art.  111,  secondo  comma,  Cost.  e  dall'art.   6,
paragrafo 1, della CEDU», mediante precetti che sono  univoci  e  non
possono che essere intesi nel senso che tali termini  vanno  ritenuti
ragionevoli; 
    che, in  particolare,  in  tale  sentenza  si  e'  rilevato  che,
rispetto ai giudizi in materia di  protezione  internazionale,  nella
giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  non  si   rinviene   un
orientamento che possa univocamente indurre a ritenere che  per  essi
sia possibile individuare una durata  specifica,  diversa  da  quella
degli altri giudizi civili; 
    che del pari - si e' sottolineato - non soccorre alcun  reiterato
ed uniforme esercizio della giurisprudenza della Corte EDU, dal quale
attingere il significato dell'art. 6 CEDU, da ritenersi, in  ipotesi,
preclusivo di una disciplina che equipari i termini della ragionevole
durata  dei  processi   di   protezione   internazionale   a   quella
giustificata  con  riguardo  agli  altri   procedimenti   civili   di
cognizione; 
    che, ancora, si e' evidenziato come  dall'esame  della  normativa
dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte  di  giustizia
dell'Unione europea non si ricavi alcun elemento idoneo  a  conferire
ai giudizi  in  materia  di  protezione  internazionale  uno  statuto
differenziato, quanto alla loro durata,  rispetto  al  complesso  dei
procedimenti  giurisdizionali  condotti  all'interno  di  uno   Stato
membro; 
    che, anzi, la piu' volte richiamata sentenza n. 205 del  2023  ha
ulteriormente rimarcato come  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia UE si desuma, piuttosto, in modo univoco, l'esigenza che  i
procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale siano
disciplinati in modo tale  da  assicurare  il  completo  esame  della
situazione individuale del richiedente, potendo  cio'  comportare  lo
svolgimento di accertamenti complessi; 
    che tale sentenza  ha  pertanto  concluso  che  la  celerita'  di
trattazione  richiesta  dai  processi  in  questione  non  impone  di
individuare per essi un piu'  breve  termine  di  ragionevole  durata
rispetto a quello stabilito di tre anni per il primo grado di merito; 
    che  l'ordinanza  di  rimessione  non  apporta  argomenti   nuovi
rispetto a quelli gia' esaminati nella citata  sentenza  n.  205  del
2023, o tali da indurre a una diversa conclusione; 
    che,   pertanto,   le   questioni   devono   essere    dichiarate
manifestamente non fondate (ex plurimis, ordinanze n. 78 del 2024, n.
214 del 2023 e n. 220 del 2022). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge  24
marzo 2001,  n.  89  (Previsione  di  equa  riparazione  in  caso  di
violazione  del  termine  ragionevole   del   processo   e   modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura  civile),  come  introdotto
dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2),  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83  (Misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
convertito, con modificazioni, nella legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo
comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte  d'appello  di
Milano, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024. 
 
                                F.to: 
                     Franco MODUGNO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA