N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2024
Ordinanza del 27 febbraio 2024 della Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di B. P. di V. spa e altri. Societa' - Confisca - Previsione che assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato. - Codice civile, art. 2641, commi primo e secondo.(GU n.27 del 3-7-2024 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione Penale
Composta da:
Maria Vessichelli - Presidente;
Rossella Catena - consigliere relatore;
Tiziano Masini - consigliere;
Giuseppe De Marzo - consigliere relatore;
Elisabetta Maria Morosini - consigliere;
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da ...
Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, ...
B. P. di V. S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, ...
G. E., nato a ... il ... , ...
M. P., nato a ... , il ... , ...
P. M., nato a ..., il ..., ...
P. A., nato a P., il ...
Z. G., nato a ..., il ..., ...
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia emessa in
data 10 ottobre 2022;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione svolta dai consiglieri Rossella Catena e
Giuseppe De Marzo;
Udite le conclusioni delle parti presenti formulate nei termini
che seguono;
Il Procuratore generale rassegna le seguenti conclusioni:
annullamento senza rinvio per i reati ex art. 2637 del codice civile
e per i reati di cui ai capi B.1, C.1, D.1, perche' estinti per
prescrizione con l'adozione dei conseguenti provvedimenti e la
rideterminazione delle pene; annullamento senza rinvio limitatamente
all'aumento per la continuazione per P. M. e rideterminazione delle
pena; annullamento con rinvio per i residui reati nei confronti di A.
P. ; annullamento con rinvio nei confronti di tutti limitatamente
alla confisca ex art. 2641 del codice civile; rigetto nel resto per i
ricorsi P. M., A. P. e G. Z. ; rigetto del ricorso BPV in
liquidazione coatta amministrativa; inammissibilita' del ricorso di
E. G.; con dichiarazione delle parti della sentenza divenute
irrevocabili.
I difensori delle parti civili si riportano alle conclusioni
scritte tramesse via p.e.c. o alle conclusioni depositate in udienza.
L'avvocato Borzone, in sostituzione dell'avvocato Mucciarelli,
difensore della B. P. Di V. , si riporta ai motivi di ricorso e ne
chiede l'accoglimento.
L'avvocato Dominioni, per la posizione del G., si riporta ai
motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
L'avvocato Bertolini Clerici, nell'interesse del P., insiste per
l'accoglimento del ricorso.
Gli avvocati Roetta e Fragasso, per la posizione del M., chiedono
l'accoglimento del ricorso presentato.
Gli avvocati Manes e Guazzarini, per il loro assistito P.,
insistono per l'accoglimento dei ricorsi depositati.
Gli avvocati Padovani e Ambrosetti chiedono l'accoglimento del
ricorso presentato nell'interesse dello Z.
Ritenuto in fatto
1. La presente vicenda processuale scaturisce dall'attivita'
ispettiva avviata sia dalla Banca d'Italia che dalla Banca centrale
europea (BCE) presso la B. P. di V. , a seguito della quale erano
emerse irregolarita' gestionali, consistite nel sistematico ricorso
al sostegno finanziario concesso ai clienti/soci per l'acquisto di
azioni proprie sul mercato primario e su quello secondario,
accompagnato dal rilascio, in favore degli stessi soci, di lettere
con le quali l'istituto assumeva l'impegno a riacquistare le azioni
ovvero forniva garanzie di rendimento dei titoli; erano emersi,
altresi', storni di interessi autorizzati dagli organi di vertice
dell'istituto, funzionali a neutralizzare i costi dei finanziamenti
erogati dalla banca e, infine, consistenti investimenti in fondi
esteri utilizzati, in parte, per la detenzione indiretta di azioni
proprie.
Tali anomalie operative non comunicate all'Istituto di vigilanza
avevano generato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale e
si erano tradotte nella necessita' di circa un miliardo di euro di
deduzioni dal patrimonio soggetto al controllo, con conseguente
iscrizione di rettifiche relative a crediti deteriorati per circa 1,3
miliardi di euro; il piano di rafforzamento deliberato dalla banca,
inoltre, non era andato a buon fine, con conseguente dichiarazione
dello stato di dissesto da parte della BCE e la successiva procedura
di liquidazione coatta amministrativa avviata con decreto del
Ministero dell'economia il 25 giugno 2017; con sentenza del 21
dicembre 2018, infine, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato lo
stato di insolvenza dell'istituto di credito.
In tale cornice sono da inquadrare le condotte contestate agli
imputati ricorrenti, accertate dalle sentenze di merito, di
aggiotaggio manipolativo ed informativo, di ostacolo alla vigilanza
della Banca d'Italia, della BCE e della CONSOB, nonche' di falso in
prospetto e, quindi, gli illeciti amministrativi contestati alla B.
P. di V. ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.
1.1. Il Tribunale, in particolare, con riguardo al capo A.1
(articoli n. 81, comma secondo, n. 110 del codice penale, n. 2637 del
codice civile, contestato come commesso sino alla data di
pubblicazione del bilancio relativo all'esercizio ... , approvato il
... , aveva individuato quattro fattispecie di aggiotaggio
finanziario informativo, quattro fattispecie di aggiotaggio
finanziario operativo, quattro fattispecie di aggiotaggio bancario
informativo e quattro fattispecie di aggiotaggio bancario operativo,
tutte distinte tra loro e commesse negli anni ... , dichiarando
l'estinzione per intervenuta prescrizione delle condotte poste in
essere sino al ..., data di approvazione del bilancio ..., ed
affermando la penale responsabilita' di: G. Z., quale Presidente del
Consiglio di amministrazione dell'istituto di credito, E. G. i, quale
vicedirettore generale responsabile della Divisione mercati
dell'istituto, P. M., quale vicedirettore generale responsabile della
Divisione crediti dell'istituto, A. P., quale vicedirettore generale
responsabile della Divisione finanza dell'istituto, per le successive
vicende; parimenti, veniva affermata le responsabilita' dell'ente
bancario per l'illecito amministrativo dipendente dal predetto reato,
ai sensi degli articoli 5, lettera a) e b), 6, 25-ter, comma 1,
lettera r), decreto legislativo n. 231/2001, di cui al capo A.2. In
particolare, l'aggiotaggio operativo si fondava sulle sistematiche
simulazioni di operazioni di capitale finanziato e di acquisto di
azioni proprie tramite i fondi lussemburghesi « ... » e « ... »;
l'aggiotaggio informativo era consistito, a sua volta, nella
diffusione di notizie false, attraverso i bilanci di esercizio, i
comunicati stampa e le comunicazioni ai soci, che avevano contribuito
ad accreditare l'immagine della banca come credibile e sostenuta dal
mercato.
Quanto ai reati di ostacolo alla vigilanza, gli stessi erano
stati ricostruiti sulla scorta delle risultanze dell'attivita' di
vigilanza della Banca d'Italia, svolta nel periodo 2007-2012; in
particolare, al capo B.1 (articoli 81, comma secondo, 110 del codice
penale , 2638, commi primo e terzo, codice civile: tempus commissi
delicti indicato dal ... al ... era individuata la condotta di
ostacolo all'attivita' di vigilanza attraverso l'occultamento, con
mezzi fraudolenti, delle operazioni di capitale finanziato e di
sistematica omissione informativa delle suddette operazioni alla
squadra ispettiva.
Successivamente all'ispezione del ..., e nell'arco temporale
compreso tra il ... ed il ..., dai flussi informativi tra l'istituto
bancario vicentino e l'autorita' di vigilanza era emerso
l'occultamento della reale situazione patrimoniale del gruppo, con
riferimento all'incidenza del fenomeno del capitale finanziato sui
coefficienti del patrimonio di vigilanza, oggetto di sistematiche
violazioni agli obblighi informativi; in particolare (i seguenti
reati sono tutti contestati con riguardo all'art. 2638, secondo e
terzo comma, codice civile), al capo C.1 si contestava l'ostacolo
alla vigilanza in riferimento all'anno ... (tempus commissi delicti
indicato nel capo di imputazione ..., con riguardo alla data della
lettera di intervento della Banca d'Italia che, all'esito del
processo di revisione e di valutazione prudenziale per l'anno ... ,
stabiliva un obiettivo patrimoniale non coerente con la situazione
patrimoniale della banca); con il capo D.1 si contestava la falsa
rappresentazione dei dati patrimoniali con riferimento al primo
semestre dell'anno ... (tempus commissi delicti indicato nel capo di
imputazione nel ..., corrispondente alla data della lettera di
intervento della Banca d'Italia con la quale si prescriveva
l'adozione di iniziative diverse da quelle che sarebbero state
necessarie, alla luce della reale situazione patrimoniale
dell'istituto); con il capo E.1 (tempus commissi delicti indicato nel
capo di imputazione: «in epoca posteriore e prossima al ..., ... e
... ») si contestava la falsa rappresentazione dei dati patrimoniali
con riferimento al secondo semestre dell'anno ...; con il capo F.1
(tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione: ... si
contestava l'omessa indicazione dell'informativa preventiva e
dell'informativa integrativa del ... con riguardo all'aumento di
capitale; con il capo G.1 (tempus commissi delicti indicato nel capo
di imputazione: «in epoca posteriore e prossima al ..., in data ...,
in data ..., in epoca anteriore e prossima al ... e ...) si
contestava la falsita' di segnalazioni alla Banca d'Italia nel corso
del ... ; con il capo H.1 (tempus commissi delicti indicato nel capo
di imputazione: «in epoca posteriore e prossima al ... , al ... e nel
primo trimestre ...) si contestavano le condotte di ostacolo alla
vigilanza nei confronti della BCE, a seguito dell'entrata in vigore
del Sistema di Vigilanza Unico; con il capo M.1 (tempus commissi
delicti indicato nel capo di imputazione: « dal ... ad ..., con
riferimento alla attivita' ispettiva, e nel mese di febbraio ... ,
con riferimento alla decisione SREP» della BCE) si contestavano le
condotte di ostacolo relative al Comprehensive Assessment in danno
sia della Banca d'Italia che della BCE. Di tutte le indicate condotte
di ostacolo alla vigilanza (capi B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1. H.1,
M.1) era affermata la penale responsabilita' di: G. Z., E. G., P. M.,
A. P. nelle suddette qualita'; parimenti, veniva affermata le
responsabilita' dell'ente bancario per gli illeciti amministrativi
dipendenti dai predetti reati, ai sensi degli articoli 5, lettera a)
e b), 6, 25-ter, comma 1, lettera r), decreto legislativo n.
231/2001, di cui al capo A.2.
Infine, il solo E. G., nella predetta qualita', era ritenuto
colpevole anche del reato di cui al capo N.1 (anch'esso contestato
con riguardo all'art. 2638, secondo e terzo comma, codice civile:
tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione: ...),
relativo alle condotte di ostacolo alla vigilanza poste in essere nei
confronti della CONSOB in relazione all'operazione di aumento di
capitale del ...; anche per tale vicenda veniva affermata le
responsabilita' dell'ente bancario per l'illecito amministrativo
dipendente dai predetti reati, ai sensi degli articoli 5, lettera a)
e b), 6, 25-ter, comma 1, lettera r), decreto legislativo n.
231/2001, di cui al capo A.2.
Oggetto di condanna in primo grado erano, inoltre, le condotte di
cui ai capi I e L, due vicende di falso in prospetto di cui agli
articoli 61 n. 2, 81, secondo comma, 110 codice penale , 173-bis
decreto legislativo 58/1998.
L'imputato M. P., dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili della societa', veniva assolto dai reati a lui ascritti
(capi A.1, B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1, I, L, M.1) perche' il
fatto non costituisce reato.
Infine, il Tribunale di Vicenza disponeva, nei confronti degli
imputati, la confisca per equivalente, sino a concorrenza
dell'importo di euro 963.000.000,00, in base alla disposizione di cui
all'art. 2641, comma secondo, codice civile, che assoggetta a
confisca per equivalente i mezzi impiegati per commettere il reato,
ossia, nel caso in esame, le somme di denaro impiegate per la
commissione dei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, in
quanto i finanziamenti erogati dalla banca erano stati funzionali
all'illecita alterazione del prezzo delle azioni ed alla creazione
dell'artificiosa rappresentazione dell'entita' del patrimonio di
vigilanza, individuato nella misura di euro 963.000.000,00
corrispondente all'entita' del capitale finanziato accertato in sede
giudiziale. Nel caso di specie, in particolare, secondo quanto
affermato dalla sentenza di primo grado, non era possibile procedere
alla confisca diretta dei beni utilizzati per commettere i reati nei
confronti della banca, in quanto l'istituto di credito era stato
assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, con conseguente
spossessamento dei beni.
1.2. La Corte di appello di Venezia, con sentenza de 10 ottobre
2022, cosi' provvedeva, confermando nel resto la decisione di primo
grado: quanto agli imputati G. Z., A. P. ed E. G., ravvisata un'unica
ipotesi di aggiotaggio per ciascuna annualita' di riferimento,
dichiarava non doversi procedere in relazione alle condotte di cui al
capo A.1, limitatamente ai reati commessi fino al ... nonche' in
relazione ai reati di cui ai capi I e L, in quanto estinti per
prescrizione; quanto ai reati di cui ai capi B.1 e M.1, ritenuta la
sola ipotesi di cui all'art. 2638, comma secondo, codice civile,
riduceva la pena inflitta ad anni tre mesi undici di reclusione, per
G. Z. ed A. P., e ad anni due mesi sette giorni quindici di
reclusione per E. G.; quanto all'imputato P. M., lo assolveva dai
reati di cui ai capi I e L, nonche' dai reati di cui ai capi H.1 e
M.1, limitatamente alle condotte successive al ... , per non aver
commesso il fatto; ravvisata un'unica ipotesi di aggiotaggio per
ciascuna annualita' di riferimento, dichiarava non doversi procedere
in relazione alle condotte di cui al capo A.1, limitatamente ai reati
commessi fino al ... , in quanto estinti per prescrizione; quanto ai
reati di cui ai capi B.1 e M.1, ritenuta la sola ipotesi di cui
all'art. 2638, comma secondo, codice civile, riduceva la pena
inflitta ad anni tre mesi quattro giorni quindici di reclusione;
quanto a M. P., in accoglimento dell'appello del pubblico ministero e
delle parti civili, proposto contro l'assoluzione pronunciata in
primo grado, la Corte territoriale dichiarava l'imputato responsabile
dei reati ascrittigli e dichiarava non doversi procedere in relazione
alle condotte di cui al capo A.1, limitatamente ai reati commessi
fino al ... , nonche' in relazione ai reati di cui ai capi I e L, in
quanto estinti per prescrizione; dichiarava l'imputato responsabile
dei reati ascrittigli, ritenuta, quanto ai reati di cui ai capi B.1 e
M.1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638, comma secondo, codice
civile, condannandolo, con la concessione delle circostanze
attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di anni
tre mesi undici di reclusione.
Quanto alla confisca per equivalente, disposta ai sensi dell'art.
2641, comma secondo, codice civile nei confronti degli imputati, per
l'importo di euro 963.000.000,00, la Corte di appello ne disponeva la
revoca. In particolare, la Corte di merito evidenziava la marcata
frizione della disposizione di cui all'art. 2641, comma secondo,
codice civile, con i principi espressi sia dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 112 del 2019, che dalla giurisprudenza di
legittimita': nel caso di confisca di natura sanzionatoria, quale
deve essere intesa quella per equivalente - in cui i beni utilizzati
per commettere il reato siano costituiti da somme di denaro non nella
originaria disponibilita' degli imputati, bensi' di un soggetto
terzo, ossia la banca - , adottare un provvedimento ablatorio come
quello disposto dal Tribunale significava applicare una sanzione
manifestamente sproporzionata, oltre che disancorata dal disvalore
dell'illecito e dai singoli contributi concorsuali, a causa
dell'automaticita' del criterio di commisurazione, in aperto
contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 27, comma primo,
Costituzione. Si tornera' diffusamente sul punto nel prosieguo.
In parziale accoglimento dell'appello dell'ente, la Corte
d'appello ha ridotto la sanzione pecuniaria disposta in relazione
alla riconosciuta responsabilita' amministrativa dipendete dai reati,
confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
1.2. Avverso l'indicata sentenza sono stati proposti i ricorsi di
seguito menzionati, i cui motivi vengono esposti nei limiti in cui
sono rilevanti ai fini della motivazione della decisione assunta dal
Collegio, secondo quanto disposto dall'art. 173 disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia
ricorre avverso la sentenza, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, con
riferimento all'art. 2637 codice civile, per avere la Corte
territoriale ravvisato, in relazione al capo A.1, un unico reato,
l'aggiotaggio bancario, per ciascuna delle annualita' in
contestazione (dal ... al ...), invece dei quattro illeciti ritenuti
sussistenti, sempre per ciascun anno, dal Tribunale (aggiotaggio
informativo e manipolativo, finanziario e bancario).
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, con
riferimento agli articoli 2638 codice civile, 649 codice di procedura
penale , 50 della Carta di Nizza, criticando la sentenza impugnata
per avere ravvisato un'unica ipotesi di reato di cui all'art. 2638
codice civile nei fatti contestati ai capi B.1 e M.1 e, secondo la
prospettazione accusatoria, tradottisi in condotte diverse e
correlati a diversi eventi.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in
riferimento agli articoli 2641 codice civile, 101, secondo comma, e
25, secondo comma, della Costituzione, nonche' con riguardo ai
principi di legalita' della pena e di separazione dei poteri. In
particolare, si contestano le argomentazioni utilizzate dalla Corte
territoriale per giustificare la revoca della confisca per
equivalente, disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art.
2641, secondo comma, codice civile, sino all'importo di
963.000.000,00 euro.
Si osserva: a) che quest'ultima norma prevede la confisca dei
beni utilizzati per commettere i reati - nella specie, ravvisati
nelle somme di denaro investite nelle operazioni di finanziamento
illecito -, senza introdurre correttivi di tipo quantitativo
correlati alle peculiarita' del caso concreto; b) che la valutazione
di (s)proporzione espressa dalla Corte d'appello, che ha ritenuto
idonea la pena detentiva prevista dagli art. 2637 e 2638 codice
civile «ad esaurire adeguatamente la risposta punitiva», finisce per
impedire l'applicazione della confisca, che il legislatore ha
costruito come obbligatoria; c) che la valorizzazione, da parte della
sentenza impugnata, dell'assenza di un profitto individuale,
introduce un parametro normativo non previsto da parte dell'art. 2641
codice civile ed estraneo alla natura dell'istituto, che attinge non
il profitto, ma i beni utilizzati per commettere i reati. Con
specifico riguardo all'ammissibilita' di una disapplicazione parziale
della previsione normativa, con la conseguente possibilita' di
disporre, in coerenza con il principio di proporzionalita', una
confisca non estesa all'intero ammontare delle somme di denaro
utilizzate per commettere i reati, il ricorrente, richiamando le
garanzie e i principi costituzionali di cui sopra e le conclusioni di
Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017, sollecita un rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia, al fine di ottenere una
interpretazione della sentenza della Grande Sezione, 8 marzo 2022, in
C-205/20, quanto al se la normativa nazionale debba essere
disapplicata anche quando tale risultato, in assenza di una base
legale sufficientemente determinata, finisca, in violazione del
principio di legalita' e di separazione dei poteri, per attribuire al
giudice valutazioni discrezionali in tema di politica criminale,
rimesse dalla nostra Costituzione al legislatore.
2.4. E' stata trasmessa memoria da parte del Sostituto
Procuratore generale.
3. La B. P. di V. S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa
giusta decreto ministeriale n. 185 del 25 giugno 2017, ente incolpato
ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, ricorre a mezzo del
difensore di fiducia avv. Francesco Mucciarelli, deducendo due
motivi.
3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge, in riferimento
agli articoli 240 codice penale , 19 e 53 decreto legislativo n.
231/2001, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1,
lettera b) ed e) codice di procedura penale , in riferimento al
mancato accertamento di un profitto confiscabile in relazione al
reato di cui all'art. 2638 del codice civile, nonche' quanto alla
sussistenza di un profitto per la B. P. di V. S.p.a., pari ad euro
74.212.687,50, derivante in via diretta ed immediata dal reato di cui
al capo n.1, di ostacolo alla vigilanza, anziche' dal reato di falso
in prospetto di cui al capo L;
3.2. Con il secondo si lamenta violazione di legge, in
riferimento agli articoli 240 codice penale , 19 e 53 decreto
legislativo n. 231/2001, vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
606, comma 1, lettera b) ed e) codice di procedura penale , con
riguardo alla omessa considerazione dei costi sostenuti dall'ente in
riferimento all'operazione di aumento del capitale del ..., ai fini
della quantificazione del profitto confiscabile, alla luce della
motivazione della sentenza delle Sezioni Unite ... e della successiva
giurisprudenza di legittimita', che, solo in riferimento alla
attivita' totalmente illecite, ha individuato la confiscabilita' del
lordo; nel caso di attivita' intrinsecamente lecite, come nella
vicenda in esame, il profitto andrebbe invece individuato nel
vantaggio economico derivato dal reato, al netto dell'utilita'
eventualmente conseguita dal danneggiato.
4. E. G. ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv. Concetta
Miucci ed avv. Oreste Dominioni, deducendo un unico motivo, con il
quale si lamenta vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma
1, lettera e), codice di procedura penale , in riferimento alla
conferma della determinazione della pena base in anni tre di
reclusione quanto al reato di cui al capo H.1; in particolare, il
ricorso, dopo aver riportato due passaggi della motivazione (pagg.
304 e 306 della sentenza impugnata), rileva che nessun accenno
risulta fatto alle argomentazioni difensive e che la Corte di merito
ha fatto esclusivo riferimento alla oggettiva gravita' dei fatti
senza neanche menzionare gli indici di cui all'art. 133 del codice
penale a cui si e' riferita, pur avendo, in seguito, correttamente
sottolineato, in riferimento al giudizio di prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche ed alle riduzioni degli aumenti per
la continuazione interna, gli elementi a fondamento della gravita'
del reato e della capacita' a delinquere del colpevole, con
particolare riferimento agli indici oggettivi di cui all'art. 133,
prima parte, codice penale ed agli indici soggettivi, recependo le
osservazioni difensive su tali aspetti; inoltre, sono stati
valorizzati anche gli indici «minori», come l'incensuratezza,
l'assenza di pendenze, ed altri. Ad eccezione della gravita' del
reato, invece, nessuno degli altri indici e' stato considerato nella
determinazione della pena base.
4. 2. E' stata trasmessa memoria d'udienza e di replica a firma
dell'avv. Oreste Dominioni che, in relazione ai motivi di ricorso del
Procuratore generale, svolge argomentazioni del tutto sovrapponibili
a quelle formulate dall'avv. Manes, delle quali si dira' infra.
5. P. M. ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv. Emanuele
Fragasso jr. e Lino Roetta, deducendo cinque motivi di ricorso.
5.1. Il primo motivo investe l'affermazione di responsabilita' in
relazione al delitto di cui al capo A.1, limitatamente alle condotte
perfezionatesi dopo il (a proposito del quale, sin dalla premessa del
ricorso, si sottolinea, in via subordinata, l'intervenuta estinzione
per prescrizione).
5.2. Con il secondo motivo si' investe l'affermazione di
responsabilita' per i reati di ostacolo all'attivita' di vigilanza di
cui ai capi B.1, C. 1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1, M1.
5.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in
relazione alla dosimetria della pena applicata per il capo B.1.
5.4. Con il quarto motivo si rileva che la sentenza impugnata non
era stata in grado di individuare la specifica informazione,
funzionale all'oggetto del controllo del vigilatore che, secondo la
prospettazione accusatoria, era stata dolosamente omessa.
5.5. Il quinto motivo e' indirizzato nei confronti dell'ordinanza
del 18 maggio 2022, con la quale la Corte d'appello ha ritenuto
infondata l'eccezione di inutilizzabilita' del file audio relativo
alla registrazione della seduta del Comitato di direzione del ... .
5.6. Gli avvocati Roetta e Fragasso hanno inviato motivi nuovi in
data 23 novembre 2023, con riguardo, specificamente, al secondo
motivo di ricorso, quanto al reato di ostacolo alla vigilanza di cui
al capo H.1, rilevando l'errore materiale nella indicazione del
tempus commissi delicti, quanto alla data del ..., posto che la
segnalazione era stata redatta nel dicembre 2014 e, quindi, la data
di commissione deve essere corretta nel ..., con conseguente ricaduta
della condotta nella pronuncia assolutoria dell'imputato, riferita
dalla Corte di merito alle condotte successive al ... , ed
eliminazione della pena inflitta per tale condotta di cui al capo
H.1. Si formulano, inoltre, alcune precisazioni circa il contenuto
del ricorso e si rileva l'intervenuta prescrizione delle fattispecie
di ostacolo alla vigilanza di cui ai capi B.1, C.1, D.1, E.1.
5.7 Con memoria depositata il 7 dicembre 2023 i predetti
difensori contestano la fondatezza dei primi due motivi del ricorso
del P.G.. Quanto al terzo motivo dello stesso ricorso, si sottolinea
la coerenza e la razionalita' della decisione adottata dalla Corte di
merito con i principi di sistema, anche sovranazionali, evidenziando,
al contrario, l'irragionevolezza del precorso argomentativo delineato
dal ricorrente che, evocando una disapplicazione parziale, determina,
di fatto, l'introduzione di una novita' di sistema esorbitante dai
poteri del giudice e sconfinante in quelli del legislatore.
6. M. P. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Vittorio
Manes, deducendo sette motivi di ricorso, variamente sottoarticolati.
6.1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lettera e), codice di procedura penale, la nullita' di
ordine generale determinata dalla violazione dell'art. 603, comma
3-bis, codice di procedura penale, in relazione agli articoli 178,
lettera c), e 180 del codice di rito, nonche', ai sensi dell'art.
606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale, violazione
dell'art. 6, par. 3, lettera d), Cedu, poiche' la rinnovazione
istruttoria disposta dalla Corte d'appello di Venezia, dopo
l'assoluzione in primo grado impugnata dal P.M., e' stata parziale e
non ha attinto tutte le prove da ritenersi decisive.
6.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lett. b) codice di procedura penale, violazione dell'art.
192, commi 1 e 2, del codice di rito e, ai sensi dell'art. 606, comma
1, lettera e) dello stesso codice, motivazione solo apparente, per
avere la sentenza, nella parte in cui illustra gli elementi che
assume essere «a carico» del P., valutato selettivamente alcune
prove, ignorandone altre.
6.3. Con il terzo motivo, variamente sottoarticolato, si lamenta,
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), codice di procedura
penale, la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, codice di procedura
penale e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), codice di
procedura penale , una motivazione solo apparente, per avere la
sentenza - nella parte in cui illustra, sovvertendone il significato,
gli elementi che la sentenza di primo grado considerava a favore del
P. - valutato selettivamente alcune prove e ignorando altre
risultanze.
6.4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lett. b), codice di procedura penale , violazione dell'art.
192, comma 3, codice di procedura penale e, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lettera e), codice di procedura penale , la manifesta
illogicita' e carenza della motivazione, nella parte in cui, con
argomenti di carattere illogico o assertivo: 1) l'imputato G. i viene
considerato soggettivamente credibile, nonostante il peculiare
contesto in cui si e' inserita la sua richiesta di rendere un nuovo
esame, particolarmente indicativo di un interesse dell'imputato ad
avallare l'ipotesi accusatoria per ottenere benefici - effettivamente
conseguiti - in termini di pena; 2) le sue dichiarazioni vengono
ritenute intrinsecamente attendibili; 3) il narrato viene considerato
riscontrato da elementi di prova esterni, ma omettendo di considerare
plurime deposizioni testimoniali e prove documentali che
contrastavano con tale narrato, con i documenti valorizzati dalla
medesima sentenza - oggetto di puntuale analisi critica - e, in
generale, con i rilievi difensivi sul punto.
6.5. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lettera b), codice di procedura penale , violazione ed
errata applicazione delle norme di cui agli articoli 2637 e 2638
codice civile, nonche' dell'art. 173-bis decreto legislativo n.
58/1998, in combinazione con l'art. 43 codice penale , nella parte
motivazionale in cui si argomenta la sussistenza del dolo delle
fattispecie contestate in capo al P. , nonche' illogicita' e
contraddittorieta' della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma
1, lettera e), codice di procedura penale , anche nel raffronto tra
l'esclusione del dolo per l'imputato Z. assolto, ed il riconoscimento
della sua sussistenza per P.
6.6. Con il sesto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lett. b) ed e) codice di procedura penale, violazione
dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen, illogicita' e difetto
motivazionale, laddove la sentenza omette di fornire una «motivazione
rafforzata» che consenta di superare l'esito assolutorio di primo
grado ed i ragionevoli dubbi scaturenti dall'apparato argomentativo
di siffatta decisione.
6.7. Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale, erronea
applicazione degli articoli 62-bis e 133 codice penale, nonche'
contraddittorieta' e carenza motivazionale in ordine al mancato
riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche ed al differente trattamento sanzionatorio, quanto agli
aumenti per la continuazione, rispetto al coimputato G.
6.8. Con memoria trasmessa in data 24 novembre 2023 il difensore
del ricorrente, avv. Manes, ha replicato alle argomentazioni poste a
fondamento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di
appello di Venezia. In data 8 dicembre 2023 e' stata depositata
memoria a firma dell'avv. Manes e dell'avv. Guazzarini, di replica
alla memoria del Procuratore generale.
7. A. P. ricorre, in data 20 febbraio 2023, a mezzo del difensore
di fiducia, avv. Bertolini Clerici, deducendo nove motivi.
7.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme
processuali sancite a pena di nullita', inammissibilita',
inutilizzabilita', decadenza, in riferimento all'art. 21 codice di
procedura penale , ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c) codice
di procedura penale , in quanto la difesa, con motivo di appello e
con motivo aggiunto, aveva riproposto l'eccezione di incompetenza
territoriale gia' formulata innanzi al giudice dell'udienza
preliminare in data 19 maggio 2018 ed innanzi al Tribunale
all'udienza del 2 aprile 2019, in particolare chiedendo la
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di
Milano, qualora fosse stato ritenuto piu' grave il reato di cui
all'art. 173-bis decreto legislativo n. 58/1998, di cui ai capi I e
L, per effetto del raddoppio della pena operato dall'art. 39 decreto
legislativo n. 262/2005, oppure al pubblico ministero presso il
Tribunale di Roma, qualora fosse stato ritenuto piu' grave il reato
di cui all'art. 2638 codice civile contestato al capo B.1, non
potendo, in tal senso, ritenersi preclusiva la decisione assunta
dalla Corte di cassazione, in sede di risoluzione del conflitto
negativo di competenza sollevato, nella fase delle indagini
preliminari, dal Tribunale di Milano, con cui era stata affermata la
competenza del Tribunale di Vicenza. Secondo la difesa, rispetto
all'originaria contestazione di cui al capo B.1, emerge pacificamente
dagli atti che la prima condotta di ostacolo alla vigilanza della
Banca d'Italia nell'anno ... era stata determinata dall'invio, in
data ..., della comunicazione denominata Rendiconto Icaap (Internal
capital adequacy assessment process), contenuta negli atti depositati
dal pubblico ministero in sede di avviso ex art. 415-bis codice di
procedura penale e, come tale, espressamente ricompresa tra gli atti
posti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio. Inoltre,
erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la contestazione sub
B.1 si riferisse solo a condotte poste in essere nel corso
dell'attivita' di vigilanza ispettiva, in quanto - come si evince
dalla lettura del capo di imputazione - la condotta contestata
riguarda sia una condotta a dolo specifico, ai sensi del primo comma
della disposizione, relativa a mezzi fraudolenti consistiti nel
nascondimento di documenti ed informazioni, sia una condotta a dolo
generico, ascrivibile alla fattispecie di cui al secondo comma della
disposizione incriminatrice, relativa all'aver omesso di fornire
informazioni alla Banca d'Italia circa la composizione del capitale
di B. P. di V.. Secondo tale prospettazione, in coerenza con la
giurisprudenza di legittimita' sul punto, la trasmissione del
rendiconto Icaap rientra a pieno titolo nel contesto materiale
delineato dall'imputazione: infatti l'ispezione della Banca d'Italia
non avrebbe riguardato solo gli aspetti del credito, perche', se non
fossero state omesse le informazioni rilevanti in tema di capitale,
in particolare del patrimonio di vigilanza, l'attivita' ispettiva
sarebbe stata estesa anche alla verifica della consistenza del
capitale primario dell'istituto di credito. In tal senso, quindi,
l'indicazione del luogo e dell'epoca di consumazione - in Vicenza,
dal ... al ... - rappresenterebbe l'errore macroscopico richiesto
dalla giurisprudenza di legittimita' affinche' il giudice possa
determinare la competenza territoriale differentemente da come
individuata dalla pubblica accusa. D'altra parte, proprio la vicenda
relativa alla comunicazione Icaap - a differenza di quanto affermato
dalla Corte territoriale - non costituisce un diverso fatto storico,
ma una porzione della medesima condotta di cui al capo B.1, che non
avrebbe affatto determinato una diversa qualificazione della
condotta, individuandosi, anche sotto tale aspetto, l'errore
macroscopico nella formulazione del capo di imputazione. Nel caso in
esame, quindi, l'effetto della comunicazione e' consistito proprio
nell'aver evitato che la Banca d'Italia disponesse, nel ...,
l'ispezione sul capitale, condotta rilevante ai sensi dell'art. 2638
del codice civile; tale decisione, inoltre, avrebbe dovuto essere
presa a Roma e non a Vicenza, dove poi l'ispezione era stata eseguita
secondo il perimetro predeterminato nel suo contenuto. Al contrario,
secondo la prospettazione della sentenza impugnata, si legittimerebbe
il forum shopping da parte del pubblico ministero, in violazione
dell'art. 112 della Costituzione, attraverso una indiscriminata
selezione delle condotte indicate in imputazione.
7.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in
riferimento agli articoli 63 e 210 codice di procedura penale , 24 e
111 della Costituzione, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lettera b) ed e) codice di procedura penale , quanto alla
inutilizzabilita' delle dichiarazioni provenienti dai testimoni ... e
..., sulle quali si fonda l'affermazione di responsabilita' del
ricorrente, con contestuale impugnazione dell'ordinanza resa il 18
maggio 2022, anche sotto l'aspetto del travisamento della prova,
risultante dai verbali delle udienze del 21 novembre 2019, 26 ottobre
2019, 26 novembre 2020.
7.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza di norme sancite
a pena di nullita', inutilizzabilita', inammissibilita', decadenza,
in riferimento agli articoli 521 e 522 codice di procedura penale,
vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
codice di procedura penale , per avere la sentenza impugnata
affermato la partecipazione del P. alla prassi contestata mediante il
coinvolgimento nell'operazione di investimento nei fondi
lussemburghesi.
7.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in
riferimento agli articoli 2637 e 2638 codice civile, vizio di
motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b) ed e) codice
di procedura penale, per avere la sentenza impugnata escluso la
violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, in
riferimento ai reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso
in prospetto;
7.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in
riferimento all'art. 51 del codice penale, ed all'art. 23 della
Costituzione, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1,
lettera b) ed e) codice di procedura penale , per la mancata
applicazione del principio del nemo tenetur se detegere, in quanto la
difesa con i motivi di appello aveva rappresentato come la concreta
contestazione della fattispecie di cui all'art. 2638 codice civile -
da individuare nella mancata indicazione dell'esistenza di azioni
finanziate - comportava l'incriminazione della violazione di un
dovere che, se adempiuto, avrebbe cagionato l'incriminazione per la
fattispecie di cui all'art. 2637 codice civile;
7.6. Con il sesto motivo si lamenta vizio di motivazione, ai
sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e», codice di procedura penale
delle ordinanze del 18 maggio 2022 e del 20 luglio 2022, reiettive
della richiesta di rinnovazione dell'esame del P., non potendosi
altrimenti sanare il vulnus difensivo scaturente all'impossibilita'
di esaminare come teste lo ..., successivamente iscritto nel registro
degli indagati, oltre che dall'impossibilita' di ritenere attendibili
le dichiarazioni rese dal ... ex art. 507 del codice di procedura
penale , essendo egli potenzialmente a conoscenza della sua veste di
indagato allorquando aveva deposto, come dimostrato dall'allegazione
del provvedimento di ispezione condotto dall'autorita'
lussemburghese.
7.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge, in
riferimento all'art. 192, comma 3, codice di procedura penale , vizio
di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b) ed e)
codice di procedura penale , in ordine alla valutazione di
attendibilita' della chiamata in correita' proveniente dal coimputato
E. G., le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere esaminate tenuto
conto della sua veste di coimputato, anche considerata la genericita'
delle dichiarazioni riguardanti il P., peraltro smentite dal teste
estraneo ... e neanche valorizzate dal primo giudice.
7.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge, in
riferimento agli articoli 191, 234 del codice di procedura penale ,
13, 14 e 15 della Costituzione, vizio di motivazione, ai sensi
dell'art. 606, comma 1, lettera b» ed e) codice di procedura penale ,
in quanto la difesa, in appello, aveva lamentato l'inutilizzabilita'
della registrazione della riunione del Comitato di direzione del ...
trascritto e depositato dal pubblico ministero, alla luce dei
principi della giurisprudenza di legittimita'.
7.9. Con il nono motivo si lamenta vizio di motivazione, ai sensi
dell'art. 606, comma 1, lettera e) codice di procedura penale , in
riferimento all'omessa motivazione della sentenza impugnata, quanto
alla censura di attendibilita' dell'imputato di reato connesso ... su
cui si fonda, tra l'altro, l'affermazione di responsabilita' del
ricorrente.
8. G. Z. ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv. Enrico
Mario Ambrosetti ed avv. Tullio Padovani, deducendo tre motivi.
8.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme
processuali sancite a pena di nullita', inutilizzabilita',
inammissibilita' e decadenza, in riferimento all'art. 8 codice di
procedura penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c) codice
di procedura penale, svolgendo considerazioni che, con diversita' di
accenti, giungono alle medesime conclusioni del primo motivo del
ricorso proposto nell'interesse del P.
8.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, ai
sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e) codice di procedura penale ,
in riferimento alla identificazione delle operazioni riconducibili
alla nozione di «capitale finanziario» di cui agli articoli 2637 e
2638, di cui ai capi A.1, B.1, C.1, D.1, E.1, F.1, G.1, H.1, M.1
dell'imputazione, alla luce del contenuto dei motivi di appello sul
punto, come sintetizzati in ricorso, quanto all'inquadramento delle
problematiche relative al capitale finanziato dalla B. P. di V.
8.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge., in
riferimento agli articoli 192, commi 2 e 3, 194, comma 3, vizio di
motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b) ed e) del
codice di procedura penale, in riferimento ai reati cli cui agli
articoli 2637 e 2638 codice civile, di cui ai capi A.1, B.1, C.1,
D.1, E.1, F.1, G.1, H.1, M.1, avendo la Corte di merito riproposto la
lacuna motivazionale del primo giudice in ordine alla partecipazione
dello Z. alla prassi di rilascio di lettere d'impegno ed
all'investimento dei fondi lussemburghesi.
8.4. In data 24 novembre 2023 gli avv. Padovani e Ambrosetti
hanno trasmesso memoria nell'interesse dello Z., ribadendo
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza,
nonche' le argomentazioni a sostegno del secondo e del terzo motivo
di ricorso. In data 24 novembre 2023 gli stessi difensori hanno
trasmesso memoria in riferimento al ricorso per cassazione del
Procuratore generale contestando la fondatezza dei primi due motivi.
Quanto al terzo motivo dello stesso ricorso, la difesa si richiama
agli approdi della giurisprudenza costituzionale in tema di
sproporzione della confisca, con particolare riguardo alla sentenza
n. 112 del 2019, a sostegno delle ragioni che hanno indotto la Corte
di merito alla disapplicazione della confisca per sproporzione, come
effetto diretto della giurisprudenza della Corte del Lussemburgo,
oltre che nel pieno rispetto del principio di cui all'art. 25 della
Costituzione; in ogni caso, si ritiene che, in alternativa alla
disapplicazione, si dovrebbe sollevare l'incidente di
costituzionalita' dell'art. 2641 codice civile. Al riguardo, si
osserva come la richiamata disposizione, allo stato, sia l'unica a
prevedere la confisca per equivalente dei beni strumentali e come,
anche per effetto della «doppia pregiudizialita'», il ricorso alla
Corte costituzionale abbia sicuramente un'efficacia maggiormente
stabilizzante.
9. Nell'interesse delle parti civili sono state trasmesse
conclusioni scritte e nota spese, da parte di numerosi difensori.
10. All'udienza del 14 dicembre 2023 si e' svolta la trattazione
orale del processo.
Considerato in diritto
1. Premessa. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso proposto
dal Procuratore generale riguardo al punto della disposta revoca
della confisca - misura ablatoria adottata dal Tribunale nei
confronti di tutti gli imputati condannati all'esito di quel grado di
giudizio - sia parzialmente fondato e, sollecitando rilievi
apprezzabili anche nell'ottica di un incidente di legittimita'
costituzionale, debba essere analizzato in via prioritaria, con
assorbimento degli altri motivi, salva la eccezione di cui appresso
si dira'.
2. Delibazione preliminare dei motivi di ricorso. Occorre
rilevare, al riguardo, che la revoca della confisca contro la quale
insorge il Procuratore generale riguarda tra gli altri, il coimputato
G., il quale, con il proprio ricorso, indirizza le critiche alla
sentenza impugnata con esclusivo riferimento al trattamento
sanzionatorio.
Si tratta di doglianze - quelle del G. - che non scalfiscono la
logicita' del percorso argomentativo che ha sorretto l'esercizio del
potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione del
trattamento sanzionatorio.
Ne discende che il motivo di ricorso proposto dal ricorrente non
presenta profili che giustificherebbero il suo accoglimento.
La confisca era stata disposta dal giudice di primo grado nei
confronti di tutti gli imputati e l'appello del Procuratore generale,
accolto quanto all'affermazione di responsabilita' del P., avrebbe
comportato, secondo quanto lamenta il ricorso per cassazione,
l'applicazione della misura ablatoria anche nei confronti dello
stesso, se la Corte territoriale non avesse disposto la revoca della
confisca. Tanto si puntualizza all'esclusivo fine di dar conto delle
ragioni per le quali non si e' disposta la separazione del processo
nei confronti del P.
Cio' posto, osserva il Collegio che le superiori considerazioni,
in ordine alla posizione del G., sarebbero sufficienti a rendere
rilevante la questione di legittimita' costituzionale che si
argomenta di seguito.
Tuttavia, alla luce della disciplina dettata dall'art. 587 codice
di procedura penale in ordine agli effetti estensivi
dell'impugnazione, e' necessario esaminare i motivi, di carattere non
esclusivamente personale, sviluppati, nell'interesse dello Z. e del
P. in tema di incompetenza per territorio dell'autorita' adita, il
cui accoglimento travolgerebbe la sentenza anche in punto di
confisca.
3. L'eccezione di incompetenza territoriale. La questione e' gia'
stata esaminata da Sez. 1, n. 15537 del 7 dicembre 2017, dep. 2018,
... , n. m., in sede di conflitto negativo di competenza. Il
conflitto era stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Milano, al quale erano stati trasmessi gli atti dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza,
dichiaratosi territorialmente incompetente contestualmente
all'emissione del decreto di sequestro preventivo per i delitti di
aggiotaggio informativo nella gestione di ente non quotato, ai sensi
degli articoli 81, comma secondo, 110 codice penale , 2637 codice
civile, di cui al capo A.1) dell'imputazione, e di ostacolo alle
funzioni di vigilanza nei confronti della Banca d'Italia e della
Consob, ai sensi degli articoli 81, comma secondo, 110, 2638, comma 3
codice civile, di cui ai capi B.1), C.1), D.1), E.1)
dell'imputazione. Esso era stato risolto nel senso della
determinazione della competenza per territorio dell'Autorita'
giudiziaria vicentina.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che,
nella vicenda in esame, non operasse la preclusione di cui all'art.
25 codice di procedura penale per la diversita' delle parti del
procedimento cautelare rispetto a quello di merito, nonche' per la
presenza dell'ulteriore prospettazione della competenza dell'A.G.
romana. Essa ha, tuttavia, comunque concluso per la competenza
territoriale dell'autorita' giudiziaria vicentina.
L'approdo decisorio della Corte territoriale va sicuramente
condiviso, sulla scorta del principio illustrato dalle Sezioni Unite,
n. 18621 del 23 giugno 2016, dep. 2017, ... , Rv. 268586, poi
richiamato da Sez. 5, n. 11715 del 29 novembre 2019, dep. 2020, ... ,
Rv. 278858, secondo cui la pronuncia risolutiva del conflitto di
giurisdizione, cosi' come quella di competenza, e' decisione
incidentale dotata di effetti preclusivi nei limiti del thema
decidendum del conflitto e delle questioni da questo presupposte.
Invero, l'art. 25 codice penale stabilisce espressamente che
«[l]a decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla
competenza e' vincolante nel corso del processo, salvo che risultino
nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui
derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un
giudice superiore». La disposizione, quindi, codifica un principio di
perpetuatio jurisdictionis per la quale «nel corso del processo» non
e' possibile rimettere in discussione la competenza per territorio,
posto che la rilevanza dell'emergenza di fatti nuovi e' limitata alla
loro incidenza, derivante da una conseguente diversa definizione
giuridica, che incida necessariamente sulla «giurisdizione» o sulla
«competenza di un giudice superiore».
Si tratta di un principio che attiene al significato fondamentale
delle norme sulla competenza del giudice - che e' quello di garantire
la predeterminazione del giudice per legge -, in modo da evitare di
consegnare i procedimenti a situazioni di instabilita' ed incertezza,
a maggior ragione ove si consentissero precisazioni e adattamenti
delle eccezioni sino all'appello; cio' contrasterebbe insanabilmente
con il significato minimo ed essenziale da attribuire all'art. 25,
primo comma, della Costituzione che e' quello di garantire una sicura
individuazione ex ante del giudice naturale precostituito dalla
legge, non certo quella di condizionare gli esiti del processo al
progressivo affinamento delle risultanze dello stesso.
Resta da vedere, tuttavia, se la nuova prospettazione difensiva
relativa alla consumazione in ... , anziche' in ... , come
contestato, del reato di cui al capo B.1) sia tale da integrare
quella macroscopicita' di errore nella prospettazione d'accusa, che
consente di rivisitare le determinazioni della Corti di cassazione
sulla competenza per territorio.
Secondo la difesa di G. Z., nella determinazione della competenza
si sarebbe dovuto tenere conto, in riferimento al capo B.1),
aggravato ex art. 2638, terzo comma, codice civile, di un fatto (la
comunicazione ICAAP inviata alla Banca d'Italia in ... nell'aprile
... che, pur non descritto espressamente nel capo d'imputazione,
sarebbe rientrato nell'alveo della stessa, in quanto pacificamente
documentato e risultante dagli atti delle indagini preliminari, non
potendosi ammettere alcun arbitrio nella selezione delle condotte
compiuta dall'organo della pubblica accusa.
Orbene, la giurisprudenza di legittimita' invocata dai ricorrenti
conferma che la competenza per territorio si determina avendo
riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno
che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed
immediatamente percepibili (v., ad es. Sez. 1, n. 31335 del 23 marzo
2018, ... , Rv. 273484 - 01).
Quest'ultima puntualizzazione rappresenta una valvola di
sicurezza del sistema, ricostruita dalla giurisprudenza per
consentire un controllo sulla correttezza dell'imputazione formulata
rispetto alle risultanze che ad essa si riferiscono. In altri
termini, essa non comporta un sindacato del giudice, ai fini della
verifica della competenza, sulle scelte del pubblico ministero
nell'esercizio dell'azione penale (sindacato demandato ad altri
istituti che qui non assumono rilievo e che sollevano delicati
problemi di bilanciamento rispetto alle prerogative dello stesso
pubblico ministero, in relazione al principio di obbligatorieta'
dell'azione penale: per alcuni profili, v., ad es., Sez. U, n. 10728
del 16 dicembre 2021, dep. 2022, ... , Rv. 282807 - 01, punto 4 del
Considerato in diritto).
Cio' posto, risulta indiscutibile che la descrizione fattuale
contenuta nel capo d'imputazione sub B.1) e' circoscritta
temporalmente e spazialmente all'attivita' ispettiva condotta dalla
Banca d'Italia presso l'ente, in ... . Inoltre, le condotte
concorsuali, ivi compresa quelle del P. , sono ricondotte «al fine di
ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia durante
l'attivita' ispettiva compiuta dalla stessa Autorita' presso la sede
sociale (in ...)»; la stessa aggiunta «e comunque omettevano di dare
comunicazione di tali circostanze» e' riportata ancora una volta a
«conseguenti» approfondimenti conoscitivi che, per le precedenti
delimitazioni spaziali e temporali, concernono inevitabilmente le
comunicazioni in costanza di ispezione. D'altro canto, il valore
decettivo della comunicazione ICAAP - che riguarda un eventuale reato
non compreso nella descrizione del capo d'imputazione - e' tutt'altro
che idoneo, ad evidenziare un macroscopico errore nella
prospettazione dell'accusa. Il valore da dare a tale fatto implica,
invece, delicate valutazioni - da ritenersi inibite in questa sede,
in quanto contra reum e tali da ampliare contro l'imputato l'accusa
rispetto alla cognizione dei precedenti gradi - del contenuto della
comunicazione che lo stesso ricorso non offre, specie nei termini
della macroscopicita' richiesta per ravvisare un arbitrio della
pubblica accusa, tenuto conto che l'ICAAP e' un documento, previsto
da una fonte regolamentare, di autovalutazione della situazione
economica, patrimoniale e finanziaria, realizzata attraverso un
rendiconto, laddove, al contrario, il legame tra l'acquisto di
un'azione ed un finanziamento ricevuto a fronte di esso non risulta
rilevabile, in generale, su base cartolare in forza della semplice
rendicontazione.
Conclusivamente sul punto, le valutazioni connesse alla mancata
contestazione di illeciti, correlati alla comunicazione ICAAP del ...
, non presentano elementi di evidenza e macroscopicita' di errore,
immediatamente percepibili nella contestazione dell'accusa, tali da
consentire di superare la prospettazione del pubblico ministero ai
fini della delibazione di competenza territoriale; tanto meno risulta
alcuna arbitraria selezione dei fatti da parte del pubblico
ministero, che possa ritenersi strumentale alla sottrazione degli
imputati al loro «giudice naturale», tenuto conto che - gia' in base
agli atti offerti dal pubblico ministero addirittura nel procedimento
cautelare - si era determinato un conflitto di competenza che aveva
comportato l'intervento della Corte di cassazione.
Il fatto, poi, che la delibazione sulla competenza territoriale
venga effettuata sulla base della contestazione dell'accusa, salvi
errori macroscopici immediatamente percepibili, non puo' ritenersi
contrastare con il quadro costituzionale.
Il percorso seguito dai ricorsi sul punto, in realta', collide
con i principi cardine del nostro ordinamento processuale, che
riserva al pubblico ministero l'individuazione del tema dell'accusa e
la sua perimetrazione contenutistica. In particolare, la
prospettazione difensiva implica una sorta di sovrapposizione
funzionale del giudice in tema di individuazione della condotta
oggetto di imputazione, qualora dagli atti emerga un segmento di
condotta non esplicitato dalla descrizione del fatto operata dal
pubblico ministero.
4. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
della sproporzione della confisca per equivalente disposta in primo
grado. Cio' detto con riguardo a quanto qui rileva in tema di
affermazione di responsabilita', ritiene il Collegio di esaminare il
terzo motivo del ricorso del Procuratore generale, con il quale, come
detto, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli articoli
2641 del codice civile, 101, secondo comma, e 25, secondo comma,
della Costituzione, nonche' con riguardo ai principi di legalita'
della pena e di separazione dei poteri. In particolare, si contestano
le argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale per
giustificare la revoca della confisca per equivalente che era stata
disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 2641, secondo
comma, codice civile, nei confronti di tutti gli imputati (con la
sola eccezione, per quanto qui rileva, del P. , assolto dal Tribunale
e nei cui confronti, per questa ragione, il giudice di primo grado
non aveva disposto alcuna misura ablatoria), in ragione
dell'affermazione di responsabilita' per i reati di cui agli articoli
2637 e 2638 codice civile, sino all'importo di 963.000.000,00 euro.
Si osserva: a) che l'art. 2641, secondo comma, codice civile
prevede la confisca anche per equivalente dei beni utilizzati per
commettere i reati - nella specie, ravvisati nelle somme di denaro
investite nelle operazioni di finanziamento illecito -, senza
introdurre correttivi di tipo quantitativo correlati alle
peculiarita' del caso concreto; b) che la valutazione di
(s)proporzione espressa dalla Corte d'appello, che ha ritenuto idonea
la pena detentiva prevista dagli art. 2637 e 2638 codice civile «ad
esaurire adeguatamente la risposta punitiva», finisce per impedire
l'applicazione della confisca, che il legislatore ha costruito come
obbligatoria; c) che la valorizzazione, da parte della sentenza
impugnata, dell'assenza di un profitto individuale, introduce un
parametro normativo non previsto da parte dell'art. 2641 codice
civile ed estraneo alla natura dell'istituto, che attinge non il
profitto, ma i beni utilizzati per commettere i reati.
Con specifico riguardo all'ammissibilita' di una disapplicazione
parziale della previsione normativa, con la conseguente possibilita'
di disporre, in coerenza con il principio di proporzionalita', una
confisca non estesa all'intero ammontare delle somme di denaro
utilizzate per commettere i reati, il ricorrente, richiamando le
garanzie e i principi costituzionali di cui sopra e le conclusioni di
Corte costituzionale, ord. n. 24 del 2017, sollecita un rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia, al fine di chiarire, tramite
una interpretazione della sentenza Grande Sezione, 8 marzo 2022, in
C-205/20, se la normativa nazionale debba essere disapplicata anche
quando tale risultato, in assenza di una base legale sufficientemente
determinata, finisca, in violazione del principio di legalita' e di
separazione dei poteri, per attribuire al giudice valutazioni
discrezionali in tema di politica criminale, riimesse dalla nostra
Costituzione al legislatore.
4.1. La decisione della Corte territoriale. La Corte di Appello
di Venezia ha affrontato la questione, esaminando, in particolare, il
settimo motivo di appello articolato dalla difesa dell'imputato Z.,
che aveva dedotto l'illegittimita' della confisca per equivalente,
disposta dal Tribunale per un ammontare pari all'entita' dei
finanziamenti erogati per le operazioni incriminate, considerandoli
come beni utilizzati per commettere il reato, ai sensi dell'art. 2641
del codice civile, in relazione alla mancata preventiva verifica
della concreta praticabilita' della confisca diretta, posto che: a)
la procedura concorsuale non sarebbe stata affatto ostativa alla
confisca diretta, considerata la prevalenza del sequestro rispetto
alla procedura concorsuale, come piu' volte affermato dalla
giurisprudenza di legittimita', e che b) l'istituto di credito, nel
caso in esame, aveva tratto sicuramente profitto dalla commissione
dei reati di cui agli articoli 2637 e 2638 codice civile
In secondo luogo, l'appellante aveva dedotto che la confisca
disposta, di indubbia natura sanzionatoria, confligge con i principi
costituzionali, come gia' evidenziato da Corte costituzionale,
sentenza n. 112 del 2019 e dal successivo intervento del legislatore
in relazione all'art. 187 TUF, laddove, per effetto della legge
europea n. 238 del 2021, il provvedimento ablatorio e' stato limitato
al solo profitto dell'illecito, con esclusione dei «beni
strumentali»; cio' avrebbe imposto l'adozione di un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2641 codice civile, in
riferimento gli articoli 3 e 27 della Costituzione, considerato che
l'attuale formulazione dell'art. 2641 codice civile si fonda su di un
criterio rigido di quantificaziore dell'oggetto della confisca, non
commisurato alla condotta del reo e non proporzionato al profitto da
quest'ultimo eventualmente conseguito.
A fronte di tali deduzioni, la Corte di merito ha ritenuto
infondato il primo argomento difensivo - aderendo alla tesi della
indisponibilita' delle somme a seguito della sottoposizione della B.
P. di V. a procedura concorsuale - ed ha accolto, invece, il secondo.
Su tale aspetto, in particolare, la sentenza impugnata ha ricordato
come, per giurisprudenza di legittimita' consolidata, nei reati
finanziari i beni utilizzati per commettere i reati siano costituiti
dalle somme di denaro investite nelle operazioni finanziarie
incriminate, nella specie di entita' particolarmente elevata; nel
caso in esame, tali somme, pur non nella originaria disponibilita'
degli imputati, bensi' di un soggetto terzo, ossia la banca,
dovrebbero essere oggetto di confisca per equivalente nei confronti
degli imputati. Siffatto provvedimento ablatorio sarebbe
evidentemente connotato da una manifesta sproporzione, oltre che
essere del tutto disancorato dalla valutazione del concreto
contributo concorsuale, in virtu' dell'automaticita' del relativo
criterio di commisurazione, con conseguente violazione anche dei
principi costituzionali inerenti alla funzione rieducativa della
pena, di cui all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione,
come di recente ribadito dalla citata Corte costituzionale, sentenza
n. 112 del 2019. Nel caso di specie, aggiunge la Corte di merito, la
condotta posta in essere dagli imputati, per quanto grave, e' gia'
stata adeguatamente punita dall'apparato sanzionatorio detentivo di
riferimento, che prevede un'ampia forbice edittale del tutto idonea a
calibrare la sanzione in riferimento all'entita' dell'offesa
arrecata, con conseguente ancor maggiore sproporzione della portata
afflittiva del provvedimento ablatorio adottato, posto che, inoltre,
nel caso cli specie gli imputati non hanno tratto alcun profitto
economicamente valutabile dalla commissione dei reati, avendo operato
mediante l'utilizzazione di risorse dell'istituto di credito ed
avendo agito nell'interesse esclusivo dello stesso, ancorche'
radicalmente contrario alle regole di sana e prudente gestione. Se
anche si ipotizzasse - prosegue la Corte di merito - la possibilita'
di convertire l'ammontare della confisca adottando il criterio di cui
all'art. 135 del codice penale , si perverrebbe ad un risultato ancor
piu' sproporzionato, in quanto l'entita' della reclusione
risulterebbe gia' pari ad anni trenta in riferimento ad una somma
pari ad euro 2.700.000,00, largamente inferiore alla somma di euro
960.000.000,00 di cui alla disposta confisca, con un esito, quindi,
non solo evidentemente irrazionale, ma anche inesigibile in
riferimento alla durata della pena detentiva che verrebbe ad essere
individuata in tal modo.
Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenuto praticabile la
strada della revoca della confisca, la cui applicazione non solo
risulterebbe: contrastante con i richiamati principi costituzionali,
ma anche con l'art. 49, § 3, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (d'ora innanzi, CDFUE) -, la quale prevede, per
l'appunto, che le pene debbano essere proporzionate rispetto al
reato.
Al contrario, secondo la Corte di merito, l'incidente di
costituzionalita' non appare praticabile, alla luce sia della
giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare la sentenza
n. 30 del 2021), sia in ragione del contenuto della sentenza della
Grande Sezione della Corte GUE emessa in data 8 marzo 2022 nel
procedimento C-205/20, che, a sua volta, ha ribaltato il precedente
orientamento della Corte di Lussemburgo, cristallizzato nella
sentenza C-384/17 nel caso ... . La sentenza impugnata osserva che,
secondo la Corte di' Lussemburgo, qualora le disposizioni nazionali
contrastino con il principio di proporzionalita' della sanzione,
avente valore «imperativo», spetta al giudice nazionale garantire la
piena efficacia di tale principio, con la conseguenza che, ove non vi
sia spazio per procedere ad un'interpretazione della normativa
nazionale conforme a tale requisito, il giudice dovra' disapplicare,
di propria iniziativa, le disposizioni nazionali incompatibili con il
citato principio; tale modus operandi, inoltre, non contrasta in
alcun modo ne' con la certezza del diritto - certamente non
compromesso dall'esigenza di adeguare la sanzione ad esigenze di
proporzionalita' -, ne' con la legalita' della pena, che costituisce
un limite invalicabile unicamente a favore del reo.
In ogni caso, nella vicenda in esame, ritiene la sentenza
impugnata che l'integrale disapplicazione della confisca, piuttosto
che una riduzione della stessa, si imponga sia per la piena idoneita'
del trattamento sanzionatorio «principale» ad esaurire adeguatamente
la risposta punitiva dello Stato, sia per l'assenza di qualsivoglia
profitto in capo agli imputati, suscettibile di valutazione
economica, al quale ancorare l'importo da sottoporre a confisca.
Tale interpretazione - conclude la Corte di merito - ha ricevuto
conferma anche dalla piu' recente evoluzione normativa
sovranazionale, con riferimento al regolamento 1805/18 UE - come tale
self-executing -, applicabile dal 19 dicembre 2020, che, intervenendo
in materia di cooperazione internazionale, ha stabilito un principio
di portata generale in tema di confisca, richiamando, nel
considerando n. 21, nell'art. 1, § 3 e nell'art. 41, il rispetto dei
principi di necessita' e di proporzionalita' nell'emettere
provvedimento di congelamento o di confisca.
La Corte di appello, pur ritenendo che tale regolamento offra un
riscontro circa la praticabilita' della disapplicazione diretta della
norma interna, avverte che siffatta soluzione potrebbe essere
foriera, nell'immediato, di incertezze e disparita' di trattamento
inevitabilmente conseguenti a decisioni adottate da singole autorita'
giudiziarie, laddove la sottoposizione della questione al vaglio
della Corte costituzionale consentirebbe di intervenire,
eventualmente, direttamente sulla disposizione di cui all'art. 2641
codice civile.
4.2. La questione di legittimita'. Tanto premesso, ritiene il
Collegio, come gia' detto, che il ricorso del procuratore Generale
presso la Corte di appello di Venezia presenti profili di fondatezza
che rendono rilevante la questione di legittimita' che si va a
prospettare. Infatti, ove non si ricorresse all'incidente di
costituzionalita' dell'art. 2641, secondo comma, codice civile,
l'accoglimento delle censure del P.G. impugnante riguardo alla
mancata applicazione della confisca comporterebbe un mandato, al
giudice del rinvio, per la disposizione di una misura ablatoria che
si sospetta di manifesta sproporzione, come si vedra'.
4.2.1. Occorre premettere che la norma di cui all'art. 2641,
primo comma, codice civile prevede la confisca dei beni utilizzati
per commettere i reati.
Secondo la condivisa giurisprudenza espressa da questa Corte
(Sez. 5, n. 1991 del 29 novembre 2018, dep. 2019, ... Rv. 274437 - 0;
Sez. 5, n. 42778 del 26 maggio 2017, ... , Rv. 271440 - 0)
costituiscono «beni utilizzati per commettere il reato» di cui
all'art. 2638 del codice civile, confiscabili ai sensi dell'art.
2641, primo e secondo comma, codice civile, anche mediante
l'apprensione di beni per valore equivalente, i finanziamenti
concessi da un istituto di credito a terzi per l'acquisto di azioni
ed obbligazioni dello stesso istituto e finalizzati a rappresentare
una realta' economica del patrimonio di vigilanza dell'ente
creditizio diversa da quella effettiva, con ostacolo delle funzioni
delle autorita' pubbliche di vigilanza.
L'art. 2641 codice civile, sia con il primo comma, sia con il
secondo comma - nel presente procedimento direttamente rilevante -,
che prevede la confisca per equivalente, non introduce alcun
parametro di tipo quantitativo correlato alle peculiarita' del caso
concreto.
Rispetto al percorso argomentativo della Corte territoriale,
quale sopra riassunto, si rileva che il Procuratore generale non ha
impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, quanto al
profilo della rilevanza preclusiva che avrebbe, rispetto alla
possibilita' di disporre la confisca diretta, la sottoposizione della
banca a liquidazione coatta amministrativa con conseguente
spossessamento dell'istituto di credito. In altri termini, non e'
stata sollevata la questione della applicabilita' alla vicenda in
esame dell'orientamento espresso dal massimo consesso nomofilattico
di questa Corte, a partire da Sez. U, n. 29951 del 24 maggio 2004,
... , Rv. 228165, sino alle piu' recenti Sez. U, n. 40797 del 22
giugno 2023, ... , s.n.c., Rv. 285144, secondo cui l'avvio della
procedura concorsuale non preclude l'adozione o la permanenza del
sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Ne', considerato il
principio devolutivo, la questione puo' essere rilevata d'ufficio da
questa Corte. Va aggiunto, al riguardo, che le superiori
considerazioni non comportano profili di inammissibilita' del ricorso
del Procuratore generale, poiche' il tema della sottoposizione della
banca a procedura concorsuale non costituisce una autonoma ratio
decidendi della disposta revoca della confisca, ma la premessa
giuridica della possibilita' di disporre la confisca per equivalente,
alla luce della non praticabilita' della confisca diretta, secondo le
conclusioni del costante orientamento di questa Corte (v., ad es.,
Sez. 5, n. 6391 del 4 febbraio 2021, ... , Rv. 280535 - 0): si
tratta, pertanto, di un presupposto che il ricorrente condivide per
poter contestare la disapplicazione dell'art. 2641, secondo comma,
codice civile, cui la sentenza impugnata e' giunta per la
sproporzione dell'effetto sanzionatorio.
4.2.2. La confisca in primo grado e' stata disposta nei confronti
di tutti gli imputati (salvo, come detto, che nei confronti di P.,
che, invece, e' stato condannato in secondo grado, per cui non e' mai
stato destinatario di un provvedimento di confisca; in ogni caso il
ricorso del P.G. e' indirizzato anche nei confronti di quest'ultimo)
a seguito della condanna per i reati di cui agli art. 2637 e 2638 del
codice civile
Per le ragioni che si diranno, e' rilevante il tema della
prescrizione. Con riguardo all'art. 2638 del codice civile, il terzo
comma, introdotto dall'art. 39, comma 2, lettera c) della legge 28
dicembre 2005, n. 262 (il che ne implica l'applicabilita' ratione
temporis), prevede il raddoppio della pena, se si tratta, come nella
specie, di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.
Ne discende che il termine di prescrizione, determinato ai sensi
degli articoli 157, primo comma, e 161, secondo comma, codice penale,
va individuato in dieci anni, ai quali vanno aggiunti 87 giorni di
sospensione registrati nel corso del giudizio di merito.
Pertanto, i capi E.1 (data del commesso reato: ...), F.1 (data
del commesso reato: ...) G.1 (data del commesso reato: ... ), N.1
(data del commesso reato: ... ) non sono estinti per prescrizione: il
primo reato destinato ad estinguersi e', pertanto, quello di cui al
capo E.1 che si prescrivera' in data ... e per il quale e' contestata
l'omessa considerazione di elementi negativi per un importo di circa
700 milioni di' euro; cio' per intendere come la questione
dell'ammontare della confisca conserva integra la sua rilevanza.
Il mancato decorso del termine di prescrizione in relazione ad
alcuni dei reati per i quali la confisca e' stata disposta assume
rilievo, poiche' si verte in tema di una confisca per equivalente
dalla indiscussa natura sanzionatoria. Al riguardo, Sez. U, n. 4145
del 29 settembre 2022, dep. 2023, ... , Rv. 284209 - 01, hanno
puntualizzato che la disposizione di cui all'art. 578-bis del codice
di procedura penale, introdotta dall'art. 6, comma 4, decreto
legislativo 1° marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per
equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una
componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, e'
inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua
entrata in vigore. Le citate Sez. U, n. 4145 del 2023, in
motivazione, hanno, altresi', confermato il proprio orientamento,
quanto al fatto che al richiamo contenuto nell'art. 578-bis del
codice di procedura penale , alla confisca «prevista da altre
disposizioni di legge», deve riconoscersi una valenza di carattere
generale, capace di ricomprendere, siccome formulato senza ulteriori
specificazioni, anche le confische disposte da fonti normative poste
al di fuori del codice penale (Sez. U, n. 13539 del 30 gennaio 2020,
... , in motivazione; Sez. U, n. 6141 del 25 ottobre 2018, dep. 2019,
... , in motivazione).
4.2.3. Esclusa la sussistenza di preclusioni all'applicazione,
nel caso di specie, dell'art. 2641, primo e secondo comma, codice
civile, osserva il Collegio che il ricorso del Procuratore generale,
come sopra evidenziato, solleva una questione meritevole di
accoglimento, che, tuttavia, induce a ritenere, sul presupposto della
non manifesta infondatezza della questione (v., infra sub 5),
necessario percorrere d'ufficio la via dell'incidente di
costituzionalita' (v. infra sub 6): profilo che, in questa sede, si
esamina, in vista della argomentata verifica della rilevanza della
questione.
La Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, 8 marzo 2022, in causa
C-205/20 ha chiarito che il principio del primato del diritto
dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle
autorita' nazionali l'obbligo di disapplicare una normativa
nazionale, parte della quale sia contraria al requisito di
proporzionalita' delle sanzioni (nel caso di specie, previsto
all'art. 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014), «nei soli limiti necessari per
consentire l'irrogazione di sanzioni proporzionate».
La limitazione da ultimo menzionata dalla Corte di giustizia
impone una verifica calibrata sulla struttura dell'apparato
sanzionatorio e sulla funzione da esso perseguita, che non puo'
essere occultata, con una risposta totalizzante, dalla manifesta
sproporzione della confisca disposta (e anche da quella che si
andrebbe a correlare alla luce dei reati sopravvissuti per il mancato
decorso del termine prescrizionale). Il rilievo della manifesta
sproporzione, invero, si accompagna, nella motivazione della Corte
territoriale, alla puntualizzazione secondo la quale le condotte sono
adeguatamente punite dall'apparato detentivo di riferimento «tale da
prevedere una ampia forbice edittale del tutto idonea all'assicurare
che la risposta punitiva sia doverosamente calibrata rispetto
all'entita' dell'offesa arrecata dal reato al bene giuridico
presidiato dalla fattispecie incriminatrice e al contributo offerto
da ciascun correo alla perpetrazione dei delitti».
Proprio il fatto che la Corte di giustizia imponga una
valutazione della proporzionalita' intrinseca della misura e colga la
possibilita', attraverso la disapplicazione della norma nei limiti in
cui cio' si necessario ad assicurare l'adeguatezza della risposta
punitiva, pone il problema dei casi nei quali la norma interna
prevede una misura obbligatoria e correlata (soltanto) ad un criterio
che conduce ad uno e un solo risultato.
Su queste basi, come detto, il Procuratore generale ricorrente
sollecita il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, al fine di
ottenere una interpretazione delle ricadute della menzionata sentenza
della stessa Corte in causa C-205/20, rispetto all'ordinamento
nazionale italiano, in special modo con riguardo alla possibilita' di
disapplicare la normativa nazionale anche quando tale soluzione sia
priva di una base sufficientemente determinata.
Ora, secondo la Corte territoriale, sempre e in ogni caso, la
confisca dei beni utilizzati per commettere il reato, ai sensi
dell'art. 2641, secondo comma, codice civile rappresenta un quid
pluris sovrabbondante rispetto all'apparato sanzionatorio detentivo:
cio' che sottende una valutazione di sproporzione della confisca per
equivalente in se' considerata, anche nell'ipotesi di applicazione
del minimo edittale, con la conseguenza che, a ben vedere, la
motivazione, piu' che argomentare in ordine all'individuazione di un
limite della risposta sanzionatoria e alla predeterminazione dei
criteri che devono orientare, nel contesto del principio di
legalita', la valutazione di sproporzione, si traduce, e in termini
assertivi correlati solo all'entita' della sanzione detentiva
prevista, nella prospettazione di una interpretazione abrogatrice
della previsione.
Ora, ad avviso del Collegio, le critiche indirizzate dal
ricorrente Procuratore generale a siffatta impostazione, sono
fondate, dal momento che l'apparato motivazionale che accompagna la
decisione della Corte giunge alla conclusione della necessita' di
disapplicare la norma indicata, ossia l'art. 2641, secondo comma,
codice civile, in relazione al primo comma dello stesso articolo
sempre e comunque. Si tratta, come detto, di una conclusione fondata
sulla mera valorizzazione dell'entita' della pena detentiva prevista
dal legislatore, ma senza alcuna indicazione delle ragioni e dei
criteri valutativi che la sorreggerebbero.
Cio' posto, il terzo motivo del ricorso del Procuratore generale
appare, pertanto, meritevole di accoglimento: e tanto rende rilevante
la questione di legittimita' che si va a prospettare.
5. Della non manifesta infondatezza della questione. Il Collegio,
nella valutazione della soluzione da adottare, deve necessariamente
considerare i principi ribaditi da Corte costituzionale, sentenza n.
n. 112 del 2019, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 187-sexies TUF, nel testo originariamente
introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile
2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004), nella parte in cui prevedeva la confisca
obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e
dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto,
riferita all'aggiotaggio manipolativo quando integra illecito
amministrativo.
Tale pronuncia, quindi, in estrema sintesi e salvo quanto si
dira' infra, ha affermato che solo la confisca del profitto del reato
ha una funziona ripristinatoria, mentre la confisca del prodotto o
dei beni utilizzati per commettere il reato riveste una natura
sanzionatoria-punitiva che puo' rivelarsi - come nel caso in esame -
senza alcun dubbio di gran lunga superiore all'effetto della mera
ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito.
A cio' deve aggiungersi l'intervento del legislatore, che, con
l'art. 26, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 2021, n. 238
recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», ha apportato
modifiche al TUF: una di queste riguarda l'art. 187 (norma che
prevede la confisca in caso di aggiotaggio manipolativo costituente
reato), il cui comma 1 e' stato riformulato nel senso che «In caso di
condanna per uno dei reati previsti dal presente capo e' sempre
ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.» Il
secondo comma dell'articolo citato, inoltre, prevede che «Qualora non
sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa
puo' avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore
equivalente». E' stata cioe' espunta la previsione della confisca di
beni strumentali.
In sostanza, quindi, entrambi gli interventi, quello della Corte
costituzionale e quello del legislatore, risultano chiaramente
ispirati al principio secondo cui, nei casi di reati concernenti gli
abusi di mercato, la confisca deve essere limitata al solo profitto,
in quanto tale ablazione garantisce appieno la funzione
ripristinatoria. In altri termini, si intende restringere
l'intervento ablatorio connotato da componenti
punitivo-sanzionatorie, poiche' esso, se fosse esteso al prodotto ed
ai mezzi utilizzati per commettere il reato, potrebbe assumere
carattere sproporzionato. Al contrario, limitando la confisca al
profitto del reato, si realizza una proporzione sostanzialmente
automatica tra il vantaggio scaturente dalla commissione
dell'illecito e l'ammontare della confisca, anche per equivalente,
senza alcun riverbero sull'entita' del trattamento sanzionatorio.
Tali principi sembrano dover essere applicati anche all'art. 2641
del codice civile, norma che concerne la confisca nel caso di reato
di aggiotaggio, come pure nel caso del delitto di ostacolo alla
vigilanza, data l'identita' della ratio applicativa e della portata
di tale disposizione rispetto a quelle sin qui citate.
Infatti, alla luce del principio di proporzionalita' sotteso alla
dichiarazione di illegittimita' costituzionale pronunciato da Corte
costituzionale, sentenza n. 112 del 2019, emerge che e' proprio un
meccanismo di confisca per equivalente strutturalmente correlato ai
beni utilizzati per commettere il reato ad e ;sere costruito dal
legislatore in termini che non garantiscono in astratto, al di fuori
dei casi dei tradizionali instrumenta sceleris, in genere
rappresentati da cose intrinsecamente pericolose se lasciate nella
disponibilita' del reo, la proporzionalita' della risposta
sanzionatoria, intesa come quella della necessaria adeguatezza al
fatto, considerato nelle sue componenti oggettive e soggettive, che
rappresenta la giustificazione retributiva della pena.
Proprio il raffronto con la pena detentiva che scaturirebbe dal
ragguaglio dell'importo oggetto della confisca della quale si
discute, operato alla luce dei criteri di cui all'art. 135 codice
penale (appena 2.737.500 corrispondono a trent'anni di reclusione),
dimostra che, anche indipendentemente dal cumulo con la pur severa
pena detentiva applicabile (da due a otto anni di reclusione), la
risposta sanzionatoria - valutata in relazione alla piu' severa pena
detentiva temporanea prevista dall'ordinamento, in una prospettiva di
verifica della proporzionalita' in termini «cardinali», secondo
l'espressione adoperata da parte della dottrina - mostra la completa
assenza di qualunque razionale correlazione con il fatto. E cio'
senza dire che l'inesigibilita' di importi di tale fatta - la
valutazione dovendo essere operata con riguardo a ciascuno dei
destinatari della misura - comporta solo il risultato di realizzare,
in linea generale, un permanente vincolo obbligatorio sul patrimonio
dei soggetti condannati, senza comportare alcun reale vantaggio per
il creditore. In altri termini, e' la struttura della norma a
collocare il rimedio al di fuori di qualunque parametro di razionale
adeguatezza.
Puo' aggiungersi che le superiori considerazioni mostrano, in
realta', come le peculiarita' strutturali della confisca, prima
ancora che un problema di proporzionalita' rispetto alla complessiva
risposta sanzionatoria, pongano un problema di proporzionalita'
intrinseca alla misura, ossia di razionale costruzione dei suoi
presupposti al fine di individuare una risposta adeguata al fatto
considerato nella complessita' dei suoi elementi costitutivi,
altrimenti finendo per perdere ogni legame con la persona del
colpevole.
Opina, pertanto, il Collegio che l'unica strada praticabile (v.,
in particolare infra sub 6) sia quella della rimessione alla Corte
costituzionale della questione di legittimita' dell'art. 2641,
secondo comma, codice civile, in relazione al primo comma dello
stesso articolo, sotto il profilo del contrasto di tale norme, con
gli articoli 3, 27, commi primo e terzo, 42, 117 della Costituzione,
quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Primo protocollo
addizionale alla CEDU, nonche' agli articoli 11 e 117 della
Costituzione, con riferimento agli articoli 17 e 49 CDFUE.
Invero, come osservato da Corte costituzionale, sentenza n. 112
del 2019, l'ampia discrezionalita' riconosciuta al legislatore,
nell'ambito del diritto penale, quanto alla determinazione delle pene
da comminare per ciascun reato, e' soggetta ad una serie di vincoli
derivanti dalla Costituzione, tra i quali il divieto di comminare
pene manifestamente sproporzionate per eccesso. Siffatto divieto
viene in considerazione in questa sede, alla luce dell'evoluzione
della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha, al riguardo,
ampliato il proprio spettro valutativo dall'ambito individuato
dall'art. 3 sino a giungere ad un diretto apprezzamento, nel quadro
dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dei casi nei quali la
pena comminata dal legislatore appaia manifestamente sproporzionata,
non tanto in rapporto alle sanzioni previste per altre figure di
reato, quanto, piuttosto, in rapporto - direttamente - alla gravita'
delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta, senza che sia
piu' necessaria l'evocazione di alcuno specifico tertium
comparationis: cio' nella consapevolezza che pene eccessivamente
severe tendono a essere percepite come ingiuste dal condannato, e
finiscono cosi' per risolversi in un ostacolo alla sua rieducazione
(Corte Costituzionale, sentenza n. 68 del 2012). In siffatta
valutazione svolge un ruolo determinante anche l'art. 27, primo
comma, della Costituzione, con riguardo al principio di personalita'
della responsabilita' penale, da correlarsi alla necessaria funzione
rieducativa della pena di cui al terzo comma dello stesso art. 27
della Costituzione, che contrasta, in linea generale, con la
previsione di «pene fisse».
Ora, pare al Collegio che la sanzione della quale si tratta
collida anche con gli articoli 3 e 42 della Costituzione, poiche'
incide in senso limitativo sul diritto di proprieta' dell'autore
dell'illecito; allo stesso risultato conduce la considerazione degli
articoli 1 Prot. addiz. CEDU e dell'art. 17 CDFUE, che rappresentano
i fondamenti, rispettivamente, nel diritto della Convenzione europea
per i diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dell'Unione
europea (v. i precedenti richiamati da Corte costituzionale, sentenza
n. 112 del 2019: Corte EDU, sentenze 31 gennaio 2017, Boljević c.
Croazia; 26 febbraio 2009, Grifhorst c. Francia, par. 87 e seguenti;
5 febbraio 2009, Gabrić c. Croazia, par. 34 e seguenti; 9 luglio
2009, Moon c. Francia, par. 46 e seguenti; 6 novembre 2008, Ismayilov
c. Russia), del principio in questione, in quanto riferito ad una
sanzione patrimoniale.
A tali parametri deve poi aggiungersi l'art. 49, par. 3, CDFUE,
in relazione agli articoli 11 e 117 della Costituzione, alla luce
delle conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia (Corte di
giustizia, 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e altri, in causa
C-537/16, par. 56).
Siffatta conclusione si giustifica tenendo conto del principio di
proporzionalita' che informa la disciplina eurounitaria delle misure
ablatorie di carattere patrimoniale sin dal 2003 (decisione quadro
2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa
all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei
beni o di sequestro probatorio), nel contesto della regolamentazione
finalizzata a garantire il riconoscimento reciproco e, quindi, la
circolazione e l'esecuzione delle decisioni delle autorita' nazionali
(oltre alla decisione quadro citata, si vedano: la decisione quadro
2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni di confisca; la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla
confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione
europea; il regolamento UE 2018/1805 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco
dei provvedimenti di congelamento e di confisca).
Ne discende che i parametri sopra menzionati, anche nel diverso
ambito qui rilevante della confisca per equivalente di importo
corrispondente ai «beni utilizzati per commettere il reato», non
consentono di giustificare la norma qui censurata, alla luce della
componente afflittiva derivante dallo sproporzionato - perche' non
correlato ad alcun reale vantaggio conseguito - peggioramento della
situazione dei destinatari della misura rispetto a quella conseguente
all'applicazione di strumenti di carattere meramente ripristinatorio
e tenuto conto della forbice edittale prevista dalla fattispecie
incriminatrice.
Va aggiunto per completezza che l'impostazione seguita da Corte
costituzionale, sentenza n. 112 del 2019, muta il quadro nel quale si
era mossa Sez. 5, n. 1991 del 29 novembre 2018, dep. 16 gennaio 2019,
... cit., la quale aveva concluso per la manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2641, secondo
comma, codice civile, rilevando che «l'indagato aveva compiuto una
serie di operazioni (al capo 1 su obbligazioni della banca, agli
altri capi sulle azioni della stessa) sempre al fine di simulare un
apprezzamento nel mercato di tali strumenti finanziari, il cui
riacquisto veniva invece garantito dal ... , in nome della banca. E'
allora evidente che il disvalore, di rilievo penale, di tali condotte
trovi la sua piu' corretta quantificazione proprio nella misura,
complessiva, delle somme in esse impiegate. Una misura che io stesso
indagato ha determinato. Quindi, non vi e' alcuna sproporzione fra i
fatti illeciti compiuti e le somme sottoposte al vincolo, che, anzi,
sotto il profilo monetario, coincidono perfettamente».
Non si tratta, infatti, di interrogarsi sull'attribuibilita' agli
imputati delle condotte aventi ad oggetto i beni strumentali dei
quali si tratta (e che, nel caso di specie, rappresentano il
parametro di commisurazione dell'importo confiscato), ma di
confrontarsi con il diverso problema della proporzionalita' della
risposta sanzionatoria.
6. La doppia pregiudiziale. L'opzione dell'incidente di
costituzionalita'. Da tempo la Corte costituzionale (sent. n. 269 del
2017) ha chiarito i confini dell'assetto remediale scaturito
dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che modifica il
Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la
Comunita' europea e alcuni atti connessi, concluso a Lisbona il 13
dicembre 2007, ratificato ed eseguito dalla legge 2 agosto 2008, n.
130, che, tra l'altro, ha attribuito effetti giuridici vincolanti
alla CDFUE, equiparandola ai Trattati (art. 6, paragrafo 1, del
Trattato sull'Unione europea).
Fermi restando i principi del primato e dell'effetto diretto del
diritto dell'Unione europea come consolidatisi nella giurisprudenza
europea e costituzionale, la Corte costituzionale ha preso atto che
la citata Carta dei diritti costituisce parte del diritto dell'Unione
dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di
impronta tipicamente costituzionale. I principi e i diritti enunciati
nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti
garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni
nazionali degli Stati membri). Sicche', puo' darsi il caso che la
violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le
garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle
codificate dalla Carta dei diritti dell'Unione, come e' accaduto in
riferimento al principio di legalita' dei reati e delle pene (Corte
di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre
2017, nella causa C-42/17, M.A.S, M.B.).
Pertanto, le violazioni dei diritti della persona postulano la
necessita' di un intervento erga omnes della Corte costituzionale,
anche in virtu' del principio che situa il sindacato accentrato di
costituzionalita' delle leggi a fondamento dell'architettura
costituzionale (art. 134 della Costituzione). La Corte costituzionale
e', in conseguenza, chiamata a giudicare alla luce dei parametri
interni ed eventualmente di quelli europei (ex articoli 11 e 117
della Costituzione), secondo l'ordine di volta in volta appropriato,
anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata
Carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni
costituzionali, pure richiamate dall'art. 6 del Trattato sull'Unione
europea e dall'art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in
tale ambito.
Il tutto, peraltro, in un quadro di costruttiva e leale
cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti
costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di
giustizia (da ultimo, ordinanza n. 24 del 2017, sulla quale si
tornera' infra), affinche' sia assicurata la massima salvaguardia dei
diritti a livello sistemico (art. 53 della CDFUE).
In altri termini, la sopravvenienza delle garanzie approntate
dalla CDFUE a quelle previste dalla Costituzione italiana puo'
generare un concorso di rimedi giurisdizionali (v., di recente, Corte
costituzionale, sentenza n. 15 del 2024, par. 8.2. del Considerato in
diritto).
Le ragioni che inducono a privilegiare la scelta di sollevare
questione di legittimita' costituzionale rispetto alla
disapplicazione si raccordano ai rilievi svolti supra sub 4, tenendo
conto delle puntualizzazioni espresse da Corte costituzionale,
ordinanza n. 24 del 2017.
Indipendentemente dalle considerazioni svolte dalla Corte
territoriale, quanto al fatto di rappresentare la disapplicazione un
rimedio foriero, nell'immediato, di incertezze e disparita' di
trattamento inevitabilmente conseguenti a decisioni adottate da
singole autorita' giudiziarie, si osserva che la citata Corte
costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017 ha chiarito come il
riconoscimento del primato del diritto dell'Unione e' un dato
certamente acquisito, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, ferma
restando la necessita' di garantire l'osservanza dei principi supremi
dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della
persona, tra i quali si colloca il principio di legalita' in materia
penale. Esso esprime un principio supremo dell'ordinamento, posto a
presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui
esige che le norme penali siano determinate e formulate in termini
chiari, precisi e stringenti, sia allo scopo di consentire alle
persone di comprendere quali possono essere le conseguenze della
propria condotta sul piano penale, sia allo scopo di impedire
l'arbitrio applicativo del giudice.
Si tratta di un principio che, come e' stato riconosciuto clalla
stessa Corte di giustizia, appartiene alle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri quale corollario del principio di certezza
del diritto (Corte giust. Ue, sentenza 12 dicembre 1996 in cause
C-74/95 e C-129/95, punto 25).
In altri termini, le esigenze di certezza del diritto penale e
quelle correlate di predeterminazione, quantomeno dei criteri di
riferimento ai quali il giudice deve attenersi per apprezzare
l'esistenza o non (ed eventualmente in che misura) della
sproporzione, inducono ad escludere la possibilita' di dare
un'applicazione, prevedibile negli esiti, del principio di
proporzionalita' della risposta sanzionatoria, quando cio' possa
condurre a non applicare una misura che il legislatore interno
prevede come obbligatoria, senza lasciare al giudice interno alcuno
spazio di graduazione.
Quanto alla preferenza accordata al percorso individuato rispetto
al rinvio pregiudiziale, si tratta di decisione motivata dal concorso
di rimedi giurisdizionali indicato, come sopra detto, da Corte
costituzionale, sentenza n. 269 del 2017 e da allora progressivamente
raffinato negli esiti, ma senza scalfire la regola, condivisa dalla
Corte di giustizia, per la quale il carattere prioritario del
giudizio di costituzionalita' di competenza delle Corti
costituzionali nazionali non collide con il sistema normativo
eurounitario, purche' i giudici ordinari restino liberi: a) di
sottoporre alla Corte di giustizia, «in qualunque fase del
procedimento ritenqano appropriata e finanche al termine del
procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi
questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria; b) di «adottare
qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale
provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico
dell'Unione»; c) di disapplicare, al termine del giudizio incidentale
di legittimita' costituzionale, la disposizione legislativa nazionale
in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalita', ove,
per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell'Unione (tra
le altre, Corte di Giustizia dell'Unione europea, quinta sezione,
sentenza 11 settembre 2014, nella causa C-112/13 A contro B e altri;
Corte di Giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 22
giugno 2010, nelle cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 2641, primo e secondo
comma, del codice civile, nella parte in cui assoggetta a confisca
per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato, in
relazione agli articoli 3, 27, primo e terzo comma, 42 e 117 della
Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'articolo 1 del primo
protocollo addizionale alla Cedu, la cui ratifica e' stata
autorizzata con legge 4 agosto 1955, n. 848 che ad esso ha dato
esecuzione, nonche' agli articoli 11 e 117 della Costituzione, con
riferimento agli articoli 17 e 49, par. 3, Cdfue, proclamata a Nizza
il 7 dicembre 2000; dispone la sospensione del presente giudizio;
ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Presidente del
consiglio dei ministri; ordina, altresi', che l'ordinanza venga
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone
l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione
attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e
comunicazioni, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma, il 14 dicembre 2023
II Presidente: Vessichelli
I consiglieri estensori: Catena - De Marzo