N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2024
Ordinanza dell'11 aprile 2024 del G.U.P. presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di M.B., E.B. e V.C.. Reati e pene - Reato di rapina - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione che la pena comminata possa essere diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. - Codice penale, art. 628.(GU n.27 del 3-7-2024 )
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione del giudice dell'udienza preliminare
Il giudice dell'udienza preliminare, dott. Filippo Serio, .
sentito le parti, . visti gli atti del procedimento n. 545/2023
r.g.n.r. n. 5318/2023 r.g. g.i.p., sciogliendo la riserva sulla
eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 628 c.p. sollevata
dai difensori delle imputate B. M. , B. E. , e C. V. , ha adottato la
seguente ordinanza;
Letti gli atti del procedimento nei confronti di B. M. , B. E. e
C. V., imputate del reato p. e p., dagli artt. 110 e 628 commi 3 n. 1
c.p., perche', in concorso tra loro, per procurare a se' o al altri
un ingiusto profitto, introducendosi all'interno del supermercato " .
", si impossessavano di diversa merce (detersivi) per un valore €
185,09 adoperando violenza immediatamente dopo la sottrazione della
somma per assicurarsi il possesso delle cose sottratte e per
guadagnarsi la fuga, schiaffeggiando e graffiando B. T. dipendente
del supermercato che cercava di fermarle. Invero abbandonavano altra
merce che il pronto intervento della p.o. B. non riuscivano ad
asportare.
Con le aggravanti di aver agito travisate e in piu' personale
riunite.
In . il .,
Svolgimento del processo
Con richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della
Repubblica di Palermo in data 8 giugno 2023, le odierne imputate
venivano chiamate a rispondere del reato di rapina aggravata
descritto in imputazione.
All'udienza preliminare del 9 novembre 2023, dopo la verifica
della regolare costituzione delle parti, i difensori delle imputate
sollevavano questione di legittimita' costituzionale dell'art. 628
c.p. per violazione degli artt. 3 e 27, commi 1 e 3 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede una ipotesi attenuata
per le condotte minimamente offensive e una conseguente diminuente di
pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le
circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno
o del percolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Il giudice si riservava e, alla successiva udienza del 29
febbraio 2024, rigettava la eccezione di legittimita' costituzionale
(incentrata sulla congruita' del trattamento sanzionatario previsto
dalla norma citata) per mancanza di rilevanza della questione
rispetto alla fase processuale allora in corso (udienza preliminare)
il cui giudice non era chiamato ad assumere determinazioni
comportanti la dichiarazione di colpevolezza degli imputati e
l'applicazione di sanzioni.
I difensori delle imputate, muniti di procura speciale,
chiedevano la definizione del procedimento nelle forme del rito
abbreviato.
Disposto il mutamento di rito, in sede di conclusioni,
all'udienza del 21 marzo 2024, i difensori delle imputate reiteravano
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 628 c.p. nei
termini gia' rassegnati.
All'odierna udienza fissata per eventuali repliche, il giudice si
e' ritirato in camera di consiglio e all'esito, prima di pronunciarsi
sul merito dell'imputazione, ha emesso la presente ordinanza.
Ritiene che la questione sollevata dalle difese delle imputate
sulla legittimita' costituzionale dell'art. 628 c. I e 2 c.p. per
violazione degli artt. 3 e 27 Cost. -nella parte in cui non prevede
una ipotesi attenuata per le condotte minimamente offensive e una
conseguente diminuente di pena quando per la natura, la specie, i
mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita' - sia rilevante e non manifestamente infondata.
Il fatto storico
Il procedimento trae origine dall'intervento della Polizia di
Sato, in data . presso il supermercato e ' a in via . Sulla base
delle informazioni rese da una delle dipendenti del supermercato, gli
agenti di p.g. ricostruivano i seguenti accadimenti.
In data . , mentre era in servizio presso il supermercato notava
l'ingresso di quattro donne e si accorgeva che le stesse mettevano
della merce all'interno di grandi borse.
Le donne uscivano dall'esercizio commerciale senza pagare la
merce prelevata (eludendo i controlli antitaccheggio) ma venivano
inseguite e raggiunte da un'altra dipendente, B. T. , che afferrava e
tratteneva una delle borse in cui era stata riposta la merce. Ne
scaturiva una piccola colluttazione nel corso della quale B. T.
riceveva 'un ceffone' e si procurava qualche graffio mentre le
autrici della sottrazione di davano alla fuga.
A seguito di mirate attivita' investigative e degli esiti delle
operazioni di individuazione fotografica effettuate da B. T. . e .,
la p.g. riusciva ad individuare le odierne imputate quali possibili
responsabili dei fatti le quali risultano avere agito a viso
scoperto.
La qualificazione giuridica del fatto
Ritiene il giudice che la condotta iscritta alle imputate, cosi'
come ricostruita e descritta nella imputazione sia correttamente
sussumibile nella fattispecie di rapina.
Nel fatto in contestazione si ravvisano tutti gli elementi di
integrazione del reato di rapina che va piu' correttamente
qualificato come di rapina impropria.
Per costante giurisprudenza, In tema di rapina impropria, la
violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod.
pen. e' costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso
la persona offesa alfine di annullarne o limitarne la capacita' di
autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori
data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la
forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in
una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo.
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per rapina
impropria nei confronti dell'imputata che aveva spinto l'addetto di
un supermercato, fino a farlo rovinare per terra, in modo da potersi
allontanare con l'autovettura sulla quale aveva gia' caricato la
merce sottratta). Sez. 2., Sentenza n. 14901 del 19 marzo 2015.
La condotta ascritta alle imputate e' altresi' sussumibile nel
paradigma dell'aggravante non comune ad effetto speciale dell'art.
628, comma 3, n.1) c.p. stante l'avvenuta commissione dei fatti di
reato ad opera di tutte le imputate in concorso.
La contestazione della circostanza aggravante dell'avere agito
con volto travisato appare, con tutta evidenza, frutto di un errore
materiale del p.m.
Rilevanza della questione
Ritiene il giudice che la prospettata questione di legittimita'
costituzionale sia rilevante perche', in caso di condanna, la misura
minima della pena base fissata dal legislatore per il delitto di cui
all'art. 628 c.p. si assesta in 5 anni. di reclusione per l'ipotesi
base, e in 6 anni di reclusione per l'ipotesi aggravata ex art. 628,
co. 3 n.1), c.p., con l'effetto di vincolare il giudice
all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto,
eccessive rispetto alla effettiva gravita' dei fatti.
Relativamente alla rilevanza dell'utilizzo di strumenti, quali le
circostanze attenuanti generiche, volti a mitigare la severita' della
pena, codesta Corte ha gia' avuto modo di specificare che la funzione
naturale delle circostanze attenuanti generiche e' quella di adeguare
la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori
(oggettivi o soggettiva) di un minor disvalore del fatto concreto
all'esame del giudice rispetto alla gravita' ordinaria dei fatti
riconducibili alla fattispecie base di reato; e non gia' quella di
correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal
legislatore rispetto a un fatto cui disvalore sia conforme a quello
che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa (Corte
Costituzionale sentenza n. 63 2022)
Non puo', quindi, prendersi in considerazione, rispetto al dubbio
di costituzionalita', la concedibilita' delle circostanze attenuanti
generiche ex art. 62 bis c.p. perche' giudizio di meritevolezza delle
stesse trova fondamento su parametri diversi rispetto a quelli posti
all'art. 133 c.p.
Con riferimento alla concedibilita' della circostanza attenuante
di all'art. 62 n. 4 c.p. per la speciale tenuita' del danno
patrimoniale, anche in caso di prevalenza rispetto alla aggravante in
contestazione, la pena minima. irrogabile in caso di condanna, anche
tenuto conto della riduzione di pena per il rito, sarebbe superiore
ad anni 2 di reclusione, con l'effetto, anche in questo caso, di
vincolare il giudice all'inflizione di pene che potrebbero risultare,
nel caso concreto, eccessive rispetto alla effettiva gravita' dei
fatti e con esclusione della possibilita' di concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena. a cui potrebbero
accedere le imputate B. M. e B. E.
La non manifesta infondatezza della questione
Ritiene il giudice che la disposizione censurata violi gli artt 3
e 27, commi 1 e 3, della Costituzione per i motivi qui di seguito
esposti.
La. misura della pena detentiva applicabile alle imputate nel
caso di specie appare incompatibile con parametri. costituzionali
evocati, alla luce della recente giurisprudenza. di codesta Corte in
tema di sindacato giurisdizionale sulla manifesta sproporzione delle
pene, valida anche in relazione alla vicenda in esame in cui si
lamenta. l'omessa previsione, nell'art. 628 c.p., di un'ipotesi
attenuata che riceva una risposta sanzionatoria adeguata e non gia'
sproporzionata rispetto alla condotta concretamente posta in essere.
Si richiama i principi espressi da codesta Corte Costituzionale
nella gia' citata sentenza n. 63 del 2022: Ai sensi del combinato
disposto degli artt 3 e 27, terzo comma, Cost. l'ampia
discrezionalita' di cui dispone il legislatore nella quantificazione
delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione
della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene
previste per altre figure di reato, sia rispetto alla intrinseca
gravita' delle condotte abbracciate da una singola figura di reato.
Il limite in parola esclude, piu' in particolare, che la severita'
della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente
sproporzionata rispetto alla gravita' oggettiva e soggettiva del
reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una
misura minima della pena troppo elevata, vincolando cosi' il giudice
all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto,
chiaramente eccessive rispetto alla sua gravita'. ( Precedenti: S.
28/ 2022 - mass. 44620;S. 136/ 2020 - mass. 43506; S. 73/ 2020 -
mass. 43274; S. 284/ 2019 - mass. 41855, mass. 41857; S. 112/ 2019 -
mass. 42628; S. 8812019 mass. 42546,- S. 40/ 2019 - mass. 42186,
mass. 42188,-S. 222/2018 - mass. 40938; S. 236/ 2016 - mass.
39108;-S. 68/2012 - mass. 36174; S. 341 / 1994 - mass. 20950; S. 409/
1989 - mass. 13587; S. 218/ 1974 - mass. 7391 ). La funzione
"naturale" delle circostanze attenuanti generiche e' quella di
adeguare la misura della pena alla sussistenza di .speciali
indicatori (oggettivi o soggettiva) di un minor disvalore del fatto
concreto all'esame del giudice rispetto alla gravita' ordinaria dei
fatti riconducibili alla fattispecie base di reato; e non gia' quella
di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti
dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a
quello che ordinariamente caratterizza fattispecie criminosa (cfr..
sentenza n. 63 del 2022 Corte Costituzionale).
Richiamati i suesposti principi, preme evidenziare che il reato
di rapina si presta a colpire fenomeni criminosi radicalmente
dissimili tra di loro e finanche condotte minimamente offensive per i
connotati dell'azione e per la tenuita' del danno arrecato, quale, ad
avviso gidel giudice, quella ascritta alle imputate.
La vicenda oggetto del presente giudizio, infatti, appare trarre
origine da un'iniziativa occasionale delle imputate connotata dal
modesto valore dei beni sottratti (detersivi per un valore di € 185)
e da una azione violenta (un ceffone e l'avere procurato qualche
graffio) frutto, anche questa, di un'iniziativa estemporanea e
circoscritta a guadagnarsi la fuga.
Sulla scorta di quanto premesso, il giudice dubita della
legittimita'. costituzionale dell'art. 628 c.p. nella parte in cui
non prevede un'ipotesi attenuata per le condotte minimamente
offensive per contrasto con gli artt. 3 e 27, commi 1 e 27, Cost.,
per violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di
personalita' della responsabilita' penale e della funzione
rieducativa della pena.
La violazione del principio di eguaglianza discende dalla
disparita' di trattamento rispetto a fattispecie simili -
necessariamente non identiche, stante la fisiologica diversita' delle
ipotesi contemplate dalla. legge penale - o, comunque, piu' gravi,
segnatamente alcune fattispede penali poste a protezione di beni
giuridici analoghi a quelli tutelati dall'art. 628 c.p. e fattispecie
piu' gravi di quest'ultima, per le quali ipotesi di reato il
legislatore ha comunque previsto circostanze attenuanti per i fatti
di lieve entita'.
Il reato di rapina di cui all'art. 628 c.p. e' posto a tutela del
patrimonio, come suggerisce la collocazione sistematica della norma
all'interno del codice penale. Attraverso la medesima fattispecie, il
legislatore ha inteso tutelare, inoltre, la liberta' personale
prevedendo quali elementi costitutivi del reato la violenza o la
minaccia.
Orbene, i beni giuridici indicati costituiscono oggetto di tutela
di ulteriori fattispecie penali, rispetto alle quali e' invece
prevista un'ipotesi attenuata che rende il trattamento sanzionatorio
meno rigoroso per i casi di lieve entita', cosi' da dare luogo ad una
irragionevole disparita' di trattamento.
Venendo ai delitti rispetto ai quali si pone una irragionevole
disparita' di trattamento rileva, innanzi tutto, la fattispecie di
cui all'art. 629 c.p., anch'essa ricompresa tra i delitti contro il
patrimonio e di pari gravita', dal punto di vista sanzionatorio,
rispetto al reato di rapina.
Proprio in relazione al reato di estorsione codesta Corte
Costituzionale e' intervenuta recentemente sancendo l'illegittimita'
dell'art. 629 c.p. con sentenza n. 120 del 2023 alla stregua dei
principi: E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per
violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 629 cod.
pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e'
diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'. ( ...) a fronte di una tipizzazione legislativa
rimasta inalterata, ha registrato nel tempo un progressivo
inasprimento del trattamento sanzionatorio, per cui l'innalzamento
del minimo edittale da tre a cinque anni (operato dall'art. 8 del d.l
n. 419 del 1991, come conv.) ha determinato una sostanziale
impossibilita' di accedere al beneficio della sospensione
condizionale della pena. Riguardo specificamente l'entita' del minimo
edittale, l'inesistenza di un'attenuante di lieve entita' determina
un vulnus ai principi costituzionali di ragionevolezza efinalita'
rieducativa della pena. La mancata previsione di una «valvola di
sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde
adeguarla alla gravita' concreta del fatto estorsivo, puo'
determinare infatti l'irrogazione di una sanzione non proporzionata
ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai
profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a
stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole
asprezza. Cio' comporta la necessita' di estendere al reato in esame
la medesima «valvola di sicurezza» (contenuta nell'art. 311 cod.
pen.) prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione, al
primo affine, poiche' gli indici dell'attenuante di lieve entita' del
sequestro estorsivo risultano coerenti con la fisionomia oggettiva
del delitto di estorsione. (Precedenti: S. 244 / 2022 - mass. 45209;
S. 68 / 2012 - mass. 36174 ). (FONTE: Ufficio del massimario della
Corte costituzionale).
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al
delitto di cui all'art. 630 c.p., anche questo ricompreso tra i
delitti contro il patrimonio e sanzionato piu' severamente rispetto
alla fattispecie di cui all'art. 628 c.p.
In relazione al sequestro estorsivo, codesta Corte e'
intervenuta, con sentenza n. 68 del 2012, dichiarando
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 630 c.p. nella parte in cui
non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita quando per la
natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,
ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto
risulti di lieve entita'. ll giudice a quo - sul presupposto che la
norma impugnata prevede una risposta sanzionatoria di eccezionale
asprezza non ragionevolmente proporzionata all'intera gamma dei fatti
riconducibili al modello legale.
Merita menzione quale termine di paragone, ancora, la fattispecie
di cui all'art. 289 ter c.p., posta a tutela della personalita' dello
Stato. Si tratta di un delitto assai piu' grave di quello di rapina
che gode di un trattamento sanzionatoti° attenuato per i casi di
lieve entita' (art. 289 ter c.p., ultimo comma.)
Ulteriore profilo di contrasto della fattispecie di cui all'art.
628 c.p. con l'art. 3 Cost. si ravvisa nell'avere il legislatore
previsto una soglia di gravita' assai marcata e punita molto
severamente, stante il trattamento sanzionatoria decisamente elevato
previsto per l'ipotesi base del delitto.
Tale scelta legislativa priva il giudice della possibilita' di
adattare la sanzione al caso concreto, mitigando la risposta punitiva
in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravita'
del fatto.
Ne discende, ad avviso del giudice remittente, la violazione del
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., essendo la pena
edittale prevista dall'art. 628 c.p. non ragionevolmente
proporzionata all'intera gamma dei fatti riconducibili al modello
legale.
In tal senso si richiamano i principi espressi da codesta Corte
Costituzionale con sentenza n. 179 del 2017. "Il principio di
legalita' sancito all'art. 25 Cost. comporta che le scelte sulla
misura della pena siano affidate alla discrezionalita' politica del
legislatore, ma tale discrezionalita' non puo' essere assoluta,
dovendo misurarsi con altri principi costituzionali, tra cui il
fondamentale principio di eguaglianza contenuto all'art. 3 Cost., che
esige un diritto penale non arbitrario, non irragionevole e non
sproporzionato, i principi di cui all'art. 27 Cost., per cui le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e
devono tendere alla rieducazione del condannato, e il principio di
proporzionalita' della pena rispetto all'offesa, presupposto
dall'art. 27 Cost. e codificato anche nell'art. 49, par. 3, della
CDFUE. Spetta, pertanto, alla Corte costituzionale di intervenire a
fronte di determinazioni legislative palesemente arbitrarie - cioe'
in caso di sperequazioni punitive di tale gravita' da risultare
radicalmente ingiustificate, anche alla luce dei canoni di
razionalita' e di ragionevolezza - nonche' di sindacare la
proporzionalita' e la ragionevolezza intrinseca della misura della
pena prevista dal legislatore, non potendo la Corte stessa in alcun
modo abdicare al controllo di costituzionalita' di scelte legislative
che incidono sulla liberta' e sui diritti della persona. ( Precedenti
citati: sentenze n. 167 del 1982, n. 22 del 1971 e n. 109 del 1968,
sulla salvaguardia degli spazi spettanti alle valutazioni del
legislatore; sentenze n. 282 del 2010, n. 22 del 2007, n. 325 del
2005, n. 364 del 2004 e n. 218 del 1974, sulla possibilita' di
intervento della Corte costituzionale; sentenza n. 341 del 1994,
sulla sproporzione del minimo edittale previsto per il reato di
oltraggio; sentenza n. 299 del 1992, sulla eccessiva ampiezza della
cornice edittale della pena per il reato militare di violata
consegna; sentenza n. 409 del 1989, sulla ingiustificata
discriminazione sanzionatoria delle fattispecie riconducibili al
rifiuto dei servizio militare; sentenza n. 26 del 1979 e sentenze n.
176 del 1976 e n. 218 del 1974, sulle ingiustificate parificazioni
sanzionatorie, rispettivamente, in materia di reali militari e in
materia di caccia; sentenza n. 50 del 1980, sul "volto costituzionale
del sistema penale"; sentenza n. 313 del 1990, sul principio di
proporzione tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e
offesa, dall'altra ).(FONTE: Ufficio del massimario della Corte
costituzionale)".
Ulteriore profilo di contrasto con la Costituzione si coglie
nella violazione dei principi di cui all'art. 27, commi 1 e 3 Cost.
Il principio della personalita' della responsabilita' penale di
cui all'art. 27, comma 1, Cost. e' alla base del canone della
necessaria individualizzazione della pena.
Si richiamano, sul punto, i principi espressi da codesta Corte
Costituzionale con la sentenza n. 7 del 2022: "L'individualizzazione"
della pena deve tenere conto dell'effettiva entita' e delle
specifiche esigenze dei singoli casi, quale naturale attuazione e
sviluppo di principi costituzionali, cosi' da rendere quanto piu'
possibile "personale" la responsabilita' penale e "finalizzata" la
sanzione, nella prospettiva segnata rispettivamente dall'art. 27,
primo e terzo comma, Cost. ( Precedente citato: S. 50/ 1980 - mass.
9478 ).(FONTE: Ufficio del massimario della Corte costituzionale) ".
La sproporzione della pena concretamente irrogabile rispetto al
fatto commesso minerebbe la necessaria correlazione tra il carattere
personale della responsabilita' penale e la risposta punitiva dello
Stato, incidendo sulla liberta' del condannato ben oltre i limiti
giustificati dal bisogno di punizione che sta alla base di qualsiasi
trattamento sanzionatorio.
Nel caso di specie, inoltre, la pena che il giudice sarebbe
costretto ad irrogare alle odierne imputate non verrebbe da queste
compresa, in ragione della modestia del fatto commesso, cosi'
vanificando la funzione rieducativa della pena ed assumendo i profili
di una mena punizione fine a se stessa, cio' che appare una ulteriore
violazione dei principi sanciti dalla Costituzione all'art. 27, comma
3, Cost.
In tal senso si richiama la decisione n. 236 del 2016 di codesta
Corte Costituzionale: "In tale delicato settore dell'ordinamento, il
principio di proporzionalita' esige un'articolazione legale del
sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento della pena
alle effettive responsabilita' personali, svolgendo una funzione di
giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite
della potesta' punitiva statale, in armonia con il "volto
costituzionale" del sistema penale ( Precedenti citati: sentenze n.
341 del 1994 e n. 409 del 1989; sentenza n. 50 del 1980 ). Anche la
finalita' riedurativa della pena - che, caratterizzando quest'ultima
nel suo contenuto ontologico, non vale per la sola fase esecutiva, ma
obbliga il legislatore e i giudici della cognizione - richiede un
costante principio di proporzione tra qualita' e quantita' della
sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. L'eventuale palese
sproporzione della risposta punitiva (e del sacrificio della liberta'
personale) vanifica tale finalita', compromettendo ab initio il
processo rieducativo, al quale il reo tendera' a non prestare
adesione, gia' solo per la percezione di subire una condanna ingiusta
svincolata dalla gravita' e dal disvalore della propria condotta. In
tale contesto, una particolare asprezza della risposta sanzionatoria
determina percio' violazione congiunta degli artt: 3 e 27 Cost.,
essendo lesi sia il principio di proporzionalita' della pena rispetto
alla gravita' del fatto commesso, sia quello della finalita'
rieducativa della pena. ( Precedenti citati sentenze n. 251 del 2012,
n. 68 del 2012, n. 341 del 1994, n. 313 del 1990; nonche' sentenze n.
183 del 2011 e n. 129 del 2008 ). (FONTE: Ufficio del massimario
della Corte costituzionale)».
La questione di Costituzionalita' che si sottopone alla Corte
appare, quindi, rilevante al fine della definizione del giudizio e
non manifestamente infondata avuto riguardo ai parametri indicati di
cui agli arti. 3, 27 comuni 1 e 3 della Costituzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 legge 11.3.1953 n. 87
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non
prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Ordina la sospensione del procedimento in corso e l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza. alle parti
all'esito del giudizio abbreviato, sia notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e al
Presidente della Camera dei Deputati
Cosi deciso a Palermo all'udienza dell'11 aprile 2024
Il giudice dell'udienza preliminare: Serio