N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2024

Ordinanza dell'11 aprile  2024  del  G.U.P.  presso  il Tribunale  di
Palermo nel procedimento penale a carico di M.B., E.B. e V.C.. 
 
Reati e pene - Reato di rapina - Trattamento sanzionatorio -  Mancata
  previsione che la pena comminata possa essere diminuita quando, per
  la natura, la specie,  i  mezzi,  le  modalita'  o  le  circostanze
  dell'azione, ovvero per la particolare tenuita'  del  danno  o  del
  pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. 
- Codice penale, art. 628. 
(GU n.27 del 3-7-2024 )
 
                        TRIBUNALE DI PALERMO 
            Sezione del giudice dell'udienza preliminare 
 
    Il giudice  dell'udienza  preliminare,  dott.  Filippo  Serio,  .
sentito le parti, . visti  gli  atti  del  procedimento  n.  545/2023
r.g.n.r. n. 5318/2023  r.g.  g.i.p.,  sciogliendo  la  riserva  sulla
eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 628 c.p. sollevata
dai difensori delle imputate B. M. , B. E. , e C. V. , ha adottato la
seguente ordinanza; 
    Letti gli atti del procedimento nei confronti di B. M. , B. E.  e
C. V., imputate del reato p. e p., dagli artt. 110 e 628 commi 3 n. 1
c.p., perche', in concorso tra loro, per procurare a se' o  al  altri
un ingiusto profitto, introducendosi all'interno del supermercato " .
", si impossessavano di diversa merce  (detersivi)  per  un  valore €
185,09 adoperando violenza immediatamente dopo la  sottrazione  della
somma  per  assicurarsi  il  possesso  delle  cose  sottratte  e  per
guadagnarsi la fuga, schiaffeggiando e graffiando  B.  T.  dipendente
del supermercato che cercava di fermarle. Invero abbandonavano  altra
merce che il pronto  intervento  della  p.o.  B.  non  riuscivano  ad
asportare. 
    Con le aggravanti di aver agito travisate  e  in  piu'  personale
riunite. 
    In . il ., 
  Svolgimento del processo 
    Con richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura  della
Repubblica di Palermo in data 8  giugno  2023,  le  odierne  imputate
venivano  chiamate  a  rispondere  del  reato  di  rapina   aggravata
descritto in imputazione. 
    All'udienza preliminare del 9 novembre  2023,  dopo  la  verifica
della regolare costituzione delle parti, i difensori  delle  imputate
sollevavano questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  628
c.p.  per  violazione  degli  artt.  3  e  27,  commi  1  e  3  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede  una  ipotesi  attenuata
per le condotte minimamente offensive e una conseguente diminuente di
pena quando per la natura, la specie, i  mezzi,  le  modalita'  o  le
circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno
o del percolo, il fatto risulti di lieve entita'. 
    Il giudice  si  riservava  e,  alla  successiva  udienza  del  29
febbraio 2024, rigettava la eccezione di legittimita'  costituzionale
(incentrata sulla congruita' del trattamento  sanzionatario  previsto
dalla  norma  citata)  per  mancanza  di  rilevanza  della  questione
rispetto alla fase processuale allora in corso (udienza  preliminare)
il  cui  giudice  non  era  chiamato   ad   assumere   determinazioni
comportanti  la  dichiarazione  di  colpevolezza  degli  imputati   e
l'applicazione di sanzioni. 
     I  difensori  delle  imputate,  muniti  di   procura   speciale,
chiedevano la definizione  del  procedimento  nelle  forme  del  rito
abbreviato. 
    Disposto  il  mutamento  di  rito,  in   sede   di   conclusioni,
all'udienza del 21 marzo 2024, i difensori delle imputate reiteravano
la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  628  c.p.  nei
termini gia' rassegnati. 
    All'odierna udienza fissata per eventuali repliche, il giudice si
e' ritirato in camera di consiglio e all'esito, prima di pronunciarsi
sul merito dell'imputazione, ha emesso la presente ordinanza. 
    Ritiene che la questione sollevata dalle  difese  delle  imputate
sulla legittimita' costituzionale dell'art. 628 c. I  e  2  c.p.  per
violazione degli artt. 3 e 27 Cost. -nella parte in cui  non  prevede
una ipotesi attenuata per le condotte  minimamente  offensive  e  una
conseguente diminuente di pena quando per la  natura,  la  specie,  i
mezzi, le modalita' o  le  circostanze  dell'azione,  ovvero  per  la
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di
lieve entita' - sia rilevante e non manifestamente infondata. 
  Il fatto storico 
    Il procedimento trae origine  dall'intervento  della  Polizia  di
Sato, in data . presso il supermercato e ' a  in  via  .  Sulla  base
delle informazioni rese da una delle dipendenti del supermercato, gli
agenti di p.g. ricostruivano i seguenti accadimenti. 
    In data . , mentre era in servizio presso il supermercato  notava
l'ingresso di quattro donne e si  accorgeva che le  stesse  mettevano
della merce all'interno di grandi borse. 
    Le donne uscivano  dall'esercizio  commerciale  senza  pagare  la
merce prelevata (eludendo i  controlli  antitaccheggio)  ma  venivano
inseguite e raggiunte da un'altra dipendente, B. T. , che afferrava e
tratteneva una delle borse in cui era  stata  riposta  la  merce.  Ne
scaturiva una piccola colluttazione  nel  corso  della  quale  B.  T.
riceveva 'un ceffone'  e  si  procurava  qualche  graffio  mentre  le
autrici della sottrazione di davano alla fuga. 
    A seguito di mirate attivita' investigative e degli  esiti  delle
operazioni di individuazione fotografica effettuate da B. T. .  e  .,
la p.g. riusciva ad individuare le odierne imputate  quali  possibili
responsabili  dei  fatti  le  quali  risultano  avere  agito  a  viso
scoperto. 
  La qualificazione giuridica del fatto 
    Ritiene il giudice che la condotta iscritta alle imputate,  cosi'
come ricostruita e  descritta  nella  imputazione  sia  correttamente
sussumibile nella fattispecie di rapina. 
    Nel fatto in contestazione si ravvisano  tutti  gli  elementi  di
integrazione  del  reato  di  rapina  che   va   piu'   correttamente
qualificato come di rapina impropria. 
    Per costante giurisprudenza, In  tema  di  rapina  impropria,  la
violenza necessaria ad integrare il reato di cui  all'art.  628  cod.
pen. e' costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso
la persona offesa alfine di annullarne o limitarne  la  capacita'  di
autodeterminazione, potendo consistere in una "vis  corporis  corpori
data", ossia in una condotta posta in essere  esclusivamente  con  la
forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in
una energia esercitata con  qualsiasi  utensile  adatto  allo  scopo.
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato  la  condanna  per  rapina
impropria nei confronti dell'imputata che aveva spinto  l'addetto  di
un supermercato, fino a farlo rovinare per terra, in modo da  potersi
allontanare con l'autovettura sulla  quale  aveva  gia'  caricato  la
merce sottratta). Sez. 2., Sentenza n. 14901 del 19 marzo 2015. 
    La condotta ascritta alle imputate e'  altresi'  sussumibile  nel
paradigma dell'aggravante non comune ad  effetto  speciale  dell'art.
628, comma 3, n.1) c.p. stante l'avvenuta commissione  dei  fatti  di
reato ad opera di tutte le imputate in concorso. 
    La contestazione della circostanza  aggravante  dell'avere  agito
con volto travisato appare, con tutta evidenza, frutto di  un  errore
materiale del p.m. 
    Rilevanza della questione 
    Ritiene il giudice che la prospettata questione  di  legittimita'
costituzionale sia rilevante perche', in caso di condanna, la  misura
minima della pena base fissata dal legislatore per il delitto di  cui
all'art. 628 c.p. si assesta in 5 anni. di reclusione  per  l'ipotesi
base, e in 6 anni di reclusione per l'ipotesi aggravata ex art.  628,
co.  3  n.1),  c.p.,  con   l'effetto   di   vincolare   il   giudice
all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel  caso  concreto,
eccessive rispetto alla effettiva gravita' dei fatti. 
    Relativamente alla rilevanza dell'utilizzo di strumenti, quali le
circostanze attenuanti generiche, volti a mitigare la severita' della
pena, codesta Corte ha gia' avuto modo di specificare che la funzione
naturale delle circostanze attenuanti generiche e' quella di adeguare
la  misura  della  pena  alla  sussistenza  di  speciali   indicatori
(oggettivi o soggettiva) di un minor  disvalore  del  fatto  concreto
all'esame del giudice rispetto  alla  gravita'  ordinaria  dei  fatti
riconducibili alla fattispecie base di reato; e non  gia'  quella  di
correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal
legislatore rispetto a un fatto cui disvalore sia conforme  a  quello
che  ordinariamente  caratterizza  la  fattispecie  criminosa  (Corte
Costituzionale sentenza n. 63 2022) 
    Non puo', quindi, prendersi in considerazione, rispetto al dubbio
di costituzionalita', la concedibilita' delle circostanze  attenuanti
generiche ex art. 62 bis c.p. perche' giudizio di meritevolezza delle
stesse trova fondamento su parametri diversi rispetto a quelli  posti
all'art. 133 c.p. 
    Con riferimento alla concedibilita' della circostanza  attenuante
di all'art.  62  n.  4  c.p.  per  la  speciale  tenuita'  del  danno
patrimoniale, anche in caso di prevalenza rispetto alla aggravante in
contestazione, la pena minima. irrogabile in caso di condanna,  anche
tenuto conto della riduzione di pena per il rito,  sarebbe  superiore
ad anni 2 di reclusione, con l'effetto,  anche  in  questo  caso,  di
vincolare il giudice all'inflizione di pene che potrebbero risultare,
nel caso concreto, eccessive rispetto  alla  effettiva  gravita'  dei
fatti  e  con  esclusione  della  possibilita'  di  concessione   del
beneficio della sospensione condizionale della pena. a cui potrebbero
accedere le imputate B. M. e B. E. 
  La non manifesta infondatezza della questione 
    Ritiene il giudice che la disposizione censurata violi gli artt 3
e 27, commi 1 e 3, della Costituzione per i  motivi  qui  di  seguito
esposti. 
    La. misura della pena detentiva  applicabile  alle  imputate  nel
caso di specie appare  incompatibile  con  parametri.  costituzionali
evocati, alla luce della recente giurisprudenza. di codesta Corte  in
tema di sindacato giurisdizionale sulla manifesta sproporzione  delle
pene, valida anche in relazione alla  vicenda  in  esame  in  cui  si
lamenta. l'omessa  previsione,  nell'art.  628  c.p.,  di  un'ipotesi
attenuata che riceva una risposta sanzionatoria adeguata e  non  gia'
sproporzionata rispetto alla condotta concretamente posta in essere. 
    Si richiama i principi espressi da codesta  Corte  Costituzionale
nella gia' citata sentenza n. 63 del 2022:  Ai  sensi  del  combinato
disposto  degli  artt  3   e   27,   terzo   comma,   Cost.   l'ampia
discrezionalita' di cui dispone il legislatore nella  quantificazione
delle pene incontra il proprio limite  nella  manifesta  sproporzione
della singola  scelta  sanzionatoria,  sia  in  relazione  alle  pene
previste per altre figure di  reato,  sia  rispetto  alla  intrinseca
gravita' delle condotte abbracciate da una singola figura  di  reato.
Il limite in parola esclude, piu' in particolare,  che  la  severita'
della pena comminata dal legislatore possa  risultare  manifestamente
sproporzionata rispetto alla  gravita'  oggettiva  e  soggettiva  del
reato: il che accade, in particolare, ove il  legislatore  fissi  una
misura minima della pena troppo elevata, vincolando cosi' il  giudice
all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel  caso  concreto,
chiaramente eccessive rispetto alla sua gravita'.  (  Precedenti:  S.
28/ 2022 - mass. 44620;S. 136/ 2020 - mass.  43506;  S.  73/  2020  -
mass. 43274; S. 284/ 2019 - mass. 41855, mass. 41857; S. 112/ 2019  -
mass. 42628; S. 8812019 mass. 42546,- S.  40/  2019  -  mass.  42186,
mass. 42188,-S.  222/2018  -  mass.  40938;  S.  236/  2016  -  mass.
39108;-S. 68/2012 - mass. 36174; S. 341 / 1994 - mass. 20950; S. 409/
1989 - mass. 13587;  S.  218/  1974  -  mass.  7391  ).  La  funzione
"naturale"  delle  circostanze  attenuanti  generiche  e'  quella  di
adeguare  la  misura  della  pena  alla  sussistenza   di   .speciali
indicatori (oggettivi o soggettiva) di un minor disvalore  del  fatto
concreto all'esame del giudice rispetto alla gravita'  ordinaria  dei
fatti riconducibili alla fattispecie base di reato; e non gia' quella
di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali  stabiliti
dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia  conforme  a
quello che ordinariamente caratterizza fattispecie  criminosa  (cfr..
sentenza n. 63 del 2022 Corte Costituzionale). 
    Richiamati i suesposti principi, preme evidenziare che  il  reato
di  rapina  si  presta  a  colpire  fenomeni  criminosi  radicalmente
dissimili tra di loro e finanche condotte minimamente offensive per i
connotati dell'azione e per la tenuita' del danno arrecato, quale, ad
avviso gidel giudice, quella ascritta alle imputate. 
    La vicenda oggetto del presente giudizio, infatti, appare  trarre
origine da un'iniziativa occasionale  delle  imputate  connotata  dal
modesto valore dei beni sottratti (detersivi per un valore di €  185)
e da una azione violenta (un  ceffone  e  l'avere  procurato  qualche
graffio)  frutto,  anche  questa,  di  un'iniziativa  estemporanea  e
circoscritta a guadagnarsi la fuga. 
    Sulla  scorta  di  quanto  premesso,  il  giudice  dubita   della
legittimita'. costituzionale dell'art. 628 c.p. nella  parte  in  cui
non  prevede  un'ipotesi  attenuata  per  le   condotte   minimamente
offensive per contrasto con gli artt. 3 e 27, commi 1  e  27,  Cost.,
per violazione dei principi di  eguaglianza,  di  ragionevolezza,  di
personalita'  della   responsabilita'   penale   e   della   funzione
rieducativa della pena. 
    La  violazione  del  principio  di  eguaglianza  discende   dalla
disparita'  di  trattamento   rispetto   a   fattispecie   simili   -
necessariamente non identiche, stante la fisiologica diversita' delle
ipotesi contemplate dalla. legge penale - o,  comunque,  piu'  gravi,
segnatamente alcune fattispede penali  poste  a  protezione  di  beni
giuridici analoghi a quelli tutelati dall'art. 628 c.p. e fattispecie
piu' gravi  di  quest'ultima,  per  le  quali  ipotesi  di  reato  il
legislatore ha comunque previsto circostanze attenuanti per  i  fatti
di lieve entita'. 
    Il reato di rapina di cui all'art. 628 c.p. e' posto a tutela del
patrimonio, come suggerisce la collocazione sistematica  della  norma
all'interno del codice penale. Attraverso la medesima fattispecie, il
legislatore  ha  inteso  tutelare,  inoltre,  la  liberta'  personale
prevedendo quali elementi costitutivi del  reato  la  violenza  o  la
minaccia. 
    Orbene, i beni giuridici indicati costituiscono oggetto di tutela
di ulteriori  fattispecie  penali,  rispetto  alle  quali  e'  invece
prevista un'ipotesi attenuata che rende il trattamento  sanzionatorio
meno rigoroso per i casi di lieve entita', cosi' da dare luogo ad una
irragionevole disparita' di trattamento. 
    Venendo ai delitti rispetto ai quali si  pone  una  irragionevole
disparita' di trattamento rileva, innanzi tutto,  la  fattispecie  di
cui all'art. 629 c.p., anch'essa ricompresa tra i delitti  contro  il
patrimonio e di pari gravita',  dal  punto  di  vista  sanzionatorio,
rispetto al reato di rapina. 
    Proprio  in  relazione  al  reato  di  estorsione  codesta  Corte
Costituzionale e' intervenuta recentemente sancendo  l'illegittimita'
dell'art. 629 c.p. con sentenza n. 120  del  2023  alla  stregua  dei
principi:   E'   dichiarato   costituzionalmente   illegittimo,   per
violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,  l'art.  629  cod.
pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e'
diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la  natura,  la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,  ovvero  per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'. (  ...)  a  fronte  di  una  tipizzazione  legislativa
rimasta  inalterata,  ha  registrato   nel   tempo   un   progressivo
inasprimento del trattamento sanzionatorio,  per  cui  l'innalzamento
del minimo edittale da tre a cinque anni (operato dall'art. 8 del d.l
n.  419  del  1991,  come  conv.)  ha  determinato  una   sostanziale
impossibilita'   di   accedere   al   beneficio   della   sospensione
condizionale della pena. Riguardo specificamente l'entita' del minimo
edittale, l'inesistenza di un'attenuante di lieve  entita'  determina
un vulnus ai principi  costituzionali  di  ragionevolezza  efinalita'
rieducativa della pena. La mancata  previsione  di  una  «valvola  di
sicurezza»  che  consenta  al  giudice  di  moderare  la  pena,  onde
adeguarla  alla  gravita'  concreta   del   fatto   estorsivo,   puo'
determinare infatti l'irrogazione di una sanzione  non  proporzionata
ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente  immune  dai
profili di  allarme  sociale  che  hanno  indotto  il  legislatore  a
stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale  di  notevole
asprezza. Cio' comporta la necessita' di estendere al reato in  esame
la medesima «valvola di  sicurezza»  (contenuta  nell'art.  311  cod.
pen.) prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione,  al
primo affine, poiche' gli indici dell'attenuante di lieve entita' del
sequestro estorsivo risultano coerenti con  la  fisionomia  oggettiva
del delitto di estorsione. (Precedenti: S. 244 / 2022 - mass.  45209;
S. 68 / 2012 - mass. 36174 ). (FONTE: Ufficio  del  massimario  della
Corte costituzionale). 
    Analoghe considerazioni  possono  svolgersi  con  riferimento  al
delitto di cui all'art. 630  c.p.,  anche  questo  ricompreso  tra  i
delitti contro il patrimonio e sanzionato piu'  severamente  rispetto
alla fattispecie di cui all'art. 628 c.p. 
    In  relazione  al   sequestro   estorsivo,   codesta   Corte   e'
intervenuta,   con   sentenza   n.   68   del    2012,    dichiarando
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 630 c.p. nella parte in cui
non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita quando per  la
natura, la specie, i mezzi, le modalita' o  circostanze  dell'azione,
ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto
risulti di lieve entita'. ll giudice a quo - sul presupposto  che  la
norma impugnata prevede una  risposta  sanzionatoria  di  eccezionale
asprezza non ragionevolmente proporzionata all'intera gamma dei fatti
riconducibili al modello legale. 
    Merita menzione quale termine di paragone, ancora, la fattispecie
di cui all'art. 289 ter c.p., posta a tutela della personalita' dello
Stato. Si tratta di un delitto assai piu' grave di quello  di  rapina
che gode di un trattamento sanzionatoti°  attenuato  per  i  casi  di
lieve entita' (art. 289 ter c.p., ultimo comma.) 
    Ulteriore profilo di contrasto della fattispecie di cui  all'art.
628 c.p. con l'art. 3 Cost.  si  ravvisa  nell'avere  il  legislatore
previsto  una  soglia  di  gravita'  assai  marcata  e  punita  molto
severamente, stante il trattamento sanzionatoria decisamente  elevato
previsto per l'ipotesi base del delitto. 
    Tale scelta legislativa priva il giudice  della  possibilita'  di
adattare la sanzione al caso concreto, mitigando la risposta punitiva
in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravita'
del fatto. 
    Ne discende, ad avviso del giudice remittente, la violazione  del
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., essendo la  pena
edittale   prevista   dall'art.   628   c.p.   non    ragionevolmente
proporzionata all'intera gamma dei  fatti  riconducibili  al  modello
legale. 
    In tal senso si richiamano i principi espressi da  codesta  Corte
Costituzionale con  sentenza  n.  179  del  2017.  "Il  principio  di
legalita' sancito all'art. 25 Cost.  comporta  che  le  scelte  sulla
misura della pena siano affidate alla discrezionalita'  politica  del
legislatore, ma  tale  discrezionalita'  non  puo'  essere  assoluta,
dovendo misurarsi con  altri  principi  costituzionali,  tra  cui  il
fondamentale principio di eguaglianza contenuto all'art. 3 Cost., che
esige un diritto penale  non  arbitrario,  non  irragionevole  e  non
sproporzionato, i principi di cui all'art. 27 Cost., per cui le  pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e
devono tendere alla rieducazione del condannato, e  il  principio  di
proporzionalita'  della   pena   rispetto   all'offesa,   presupposto
dall'art. 27 Cost. e codificato anche nell'art.  49,  par.  3,  della
CDFUE. Spetta, pertanto, alla Corte costituzionale di  intervenire  a
fronte di determinazioni legislative palesemente arbitrarie  -  cioe'
in caso di sperequazioni  punitive  di  tale  gravita'  da  risultare
radicalmente  ingiustificate,  anche  alla   luce   dei   canoni   di
razionalita'  e  di  ragionevolezza  -  nonche'   di   sindacare   la
proporzionalita' e la ragionevolezza intrinseca  della  misura  della
pena prevista dal legislatore, non potendo la Corte stessa  in  alcun
modo abdicare al controllo di costituzionalita' di scelte legislative
che incidono sulla liberta' e sui diritti della persona. ( Precedenti
citati: sentenze n. 167 del 1982, n. 22 del 1971 e n. 109  del  1968,
sulla  salvaguardia  degli  spazi  spettanti  alle  valutazioni   del
legislatore; sentenze n. 282 del 2010, n. 22 del  2007,  n.  325  del
2005, n. 364 del 2004 e  n.  218  del  1974,  sulla  possibilita'  di
intervento della Corte costituzionale;  sentenza  n.  341  del  1994,
sulla sproporzione del minimo  edittale  previsto  per  il  reato  di
oltraggio; sentenza n. 299 del 1992, sulla eccessiva  ampiezza  della
cornice  edittale  della  pena  per  il  reato  militare  di  violata
consegna;  sentenza   n.   409   del   1989,   sulla   ingiustificata
discriminazione  sanzionatoria  delle  fattispecie  riconducibili  al
rifiuto dei servizio militare; sentenza n. 26 del 1979 e sentenze  n.
176 del 1976 e n. 218 del 1974,  sulle  ingiustificate  parificazioni
sanzionatorie, rispettivamente, in materia di  reali  militari  e  in
materia di caccia; sentenza n. 50 del 1980, sul "volto costituzionale
del sistema penale"; sentenza n.  313  del  1990,  sul  principio  di
proporzione tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte,  e
offesa, dall'altra  ).(FONTE:  Ufficio  del  massimario  della  Corte
costituzionale)". 
    Ulteriore profilo di contrasto  con  la  Costituzione  si  coglie
nella violazione dei principi di cui all'art. 27, commi 1 e 3 Cost. 
    Il principio della personalita' della responsabilita'  penale  di
cui all'art. 27, comma  1,  Cost.  e'  alla  base  del  canone  della
necessaria individualizzazione della pena. 
    Si richiamano, sul punto, i principi espressi  da  codesta  Corte
Costituzionale con la sentenza n. 7 del 2022: "L'individualizzazione"
della  pena  deve  tenere  conto  dell'effettiva  entita'   e   delle
specifiche esigenze dei singoli casi,  quale  naturale  attuazione  e
sviluppo di principi costituzionali, cosi'  da  rendere  quanto  piu'
possibile "personale" la responsabilita' penale  e  "finalizzata"  la
sanzione, nella prospettiva  segnata  rispettivamente  dall'art.  27,
primo e terzo comma, Cost. ( Precedente citato: S. 50/ 1980  -  mass.
9478 ).(FONTE: Ufficio del massimario della Corte costituzionale) ". 
    La sproporzione della pena concretamente irrogabile  rispetto  al
fatto commesso minerebbe la necessaria correlazione tra il  carattere
personale della responsabilita' penale e la risposta  punitiva  dello
Stato, incidendo sulla liberta' del condannato  ben  oltre  i  limiti
giustificati dal bisogno di punizione che sta alla base di  qualsiasi
trattamento sanzionatorio. 
    Nel caso di specie, inoltre,  la  pena  che  il  giudice  sarebbe
costretto ad irrogare alle odierne imputate non  verrebbe  da  queste
compresa,  in  ragione  della  modestia  del  fatto  commesso,  cosi'
vanificando la funzione rieducativa della pena ed assumendo i profili
di una mena punizione fine a se stessa, cio' che appare una ulteriore
violazione dei principi sanciti dalla Costituzione all'art. 27, comma
3, Cost. 
    In tal senso si richiama la decisione n. 236 del 2016 di  codesta
Corte Costituzionale: "In tale delicato settore dell'ordinamento,  il
principio  di  proporzionalita'  esige  un'articolazione  legale  del
sistema sanzionatorio che renda possibile  l'adeguamento  della  pena
alle effettive responsabilita' personali, svolgendo una  funzione  di
giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di  limite
della  potesta'  punitiva  statale,  in   armonia   con   il   "volto
costituzionale" del sistema penale ( Precedenti citati:  sentenze  n.
341 del 1994 e n. 409 del 1989; sentenza n. 50 del 1980 ).  Anche  la
finalita' riedurativa della pena - che, caratterizzando  quest'ultima
nel suo contenuto ontologico, non vale per la sola fase esecutiva, ma
obbliga il legislatore e i giudici della  cognizione  -  richiede  un
costante principio di proporzione  tra  qualita'  e  quantita'  della
sanzione, da una parte,  e  offesa,  dall'altra.  L'eventuale  palese
sproporzione della risposta punitiva (e del sacrificio della liberta'
personale) vanifica  tale  finalita',  compromettendo  ab  initio  il
processo rieducativo,  al  quale  il  reo  tendera'  a  non  prestare
adesione, gia' solo per la percezione di subire una condanna ingiusta
svincolata dalla gravita' e dal disvalore della propria condotta.  In
tale contesto, una particolare asprezza della risposta  sanzionatoria
determina percio' violazione congiunta degli  artt:  3  e  27  Cost.,
essendo lesi sia il principio di proporzionalita' della pena rispetto
alla  gravita'  del  fatto  commesso,  sia  quello  della   finalita'
rieducativa della pena. ( Precedenti citati sentenze n. 251 del 2012,
n. 68 del 2012, n. 341 del 1994, n. 313 del 1990; nonche' sentenze n.
183 del 2011 e n. 129 del 2008  ).  (FONTE:  Ufficio  del  massimario
della Corte costituzionale)». 
    La questione di Costituzionalita' che  si  sottopone  alla  Corte
appare, quindi, rilevante al fine della definizione  del  giudizio  e
non manifestamente infondata avuto riguardo ai parametri indicati  di
cui agli arti. 3, 27 comuni 1 e 3 della Costituzione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11.3.1953 n. 87 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non
prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i  mezzi,  le
modalita' o le circostanze dell'azione,  ovvero  per  la  particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. 
    Ordina la sospensione del procedimento  in  corso  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza.  alle  parti
all'esito del giudizio abbreviato, sia notificata al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente  del  Senato  e  al
Presidente della Camera dei Deputati 
    Cosi deciso a Palermo all'udienza dell'11 aprile 2024 
 
             Il giudice dell'udienza preliminare: Serio