N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2024

Ordinanza del 31 maggio 2024 del  Tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa per  il  Trentino-Alto  Adige,  sede  di Bolzano   sul
ricorso proposto da  Generalbau  spa  contro  Provincia  autonoma  di
Bolzano e Comune di Bolzano. 
 
Edilizia e urbanistica - Espropriazione per pubblica utilita' - Norme
  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Efficacia  dei  vincoli
  preordinati all'esproprio - Previsione che le prescrizioni  perdono
  ogni efficacia e che le aree interessate riacquistano le precedenti
  destinazioni se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano
  o della variante puntuale allo  stesso,  gli  enti  competenti  non
  hanno provveduto all'acquisizione delle aree stesse o il  Consiglio
  comunale non ha confermato con motivazione specifica  il  permanere
  della pubblica utilita'. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano  10  luglio  2018,  n.  9
  (Territorio e paesaggio), art. 61, comma 2. 
(GU n.28 del 10-7-2024 )
 
         IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
                     Sezione autonoma di Bolzano 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 291 del 2023, proposto  da  Generalbau  S.p.a.,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Igor Janes, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di Giustizia e domicilio eletto  presso  il  suo  studio  in
Bolzano, corso della Liberta' n. 35; 
 
                               contro 
 
    Provincia  Autonoma   di   Bolzano,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Gianesello ed Eric Chini,  con
domicilio digitale come  da  PEC  da  Registri  di  Giustizia  e  con
domicilio eletto presso  l'Avvocatura  della  Provincia  in  Bolzano,
piazza Silvius Magnago, 1; 
    Comune di Bolzano, non costituito in giudizio; 
    per l'annullamento 
      - della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 851 dd.
3 ottobre 2023, pubbl. sul B.U. del 12 ottobre 2023 n. 41 Sez.  Gen.,
con cui e' stata approvata, in via definitiva, la modifica  d'ufficio
al  piano  urbanistico  del  Comune  di  Bolzano   che   prevede   la
trasformazione  della  p.ed.  604  codice  civile  Bolzano  da  «zona
residenziale A2 - Centro storico» a «zona per attrezzature  pubbliche
sovracomunali» al fine di  realizzare  il  nuovo  museo  archeologico
dell'Alto Adige, e sono  state,  altresi',  parzialmente  accolte  le
osservazioni dd. 15 giugno 2023 presentate dalla societa'  Generalbau
spa «nei termini di cui alle premesse e al  verbale  del  sopralluogo
del 25 luglio 2023»; 
      -  della  presupposta  delibera  della  Giunta  provinciale  di
Bolzano n. 379 dd. 9 maggio 2023,  con  cui  e'  stata  proposta  una
modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano, avente
ad oggetto l'inserimento di  una  «zona  per  attrezzature  pubbliche
sovracomunali» per la realizzazione sulla p. ed.  604  codice  civile
Bolzano del nuovo museo archeologico dell'Alto Adige; 
      - della richiamata delibera del consiglio comunale  di  Bolzano
n.  62  dd.  13  luglio  2023,  con  cui  e'  stato  espresso  parere
favorevole, con  condizioni,  alla  modifica  d'ufficio  del  PUC  di
Bolzano; 
      -  del  richiamato   provvedimento   dell'Ufficio   Valutazioni
ambientali della Provincia di Bolzano del  29  marzo  2023  prot.  n.
297815, unitamente all'allegato rapporto ambientale preliminare,  con
cui si e' ritenuto  di  non  assoggettare  a  valutazione  ambientale
strategica (VAS) la variante d'ufficio al PUC di Bolzano che e' stata
adottata con delibera giuntale n. 379/2023; 
      - del richiamato parere della Commissione  provinciale  per  il
territorio ed il paesaggio dd. 17 agosto 2023; 
      - del parere dell'Ufficio aria  e  rumore  della  Provincia  di
Bolzano, di cui alla lettera dd. 23 maggio 2023  prot.  n.  455421  e
della  relativa  presa  di  posizione   dell'Ufficio   Pianificazione
territoriale e cartografia della Provincia di Bolzano; 
      - del richiamato parere della Commissione per il paesaggio  del
Comune di Bolzano espresso in data 14 giugno 2023  (prot.  n.  172594
del 15 giugno 2023); 
      - del parere reso dalla Soprintendenza ai  beni  architettonici
di Bolzano; 
      - del parere reso dall'Ufficio Tutela degli Insiemi di Bolzano; 
      -  dell'autorizzazione,  con  prescrizione,  dell'Ufficio  Beni
archeologici della Provincia di Bolzano, di cui alla lettera  dd.  23
maggio 2023, pervenuta il 30 maggio 2023 (prot. n. 477985); 
      - della comunicazione dell'Ufficio Gestione  sostenibile  delle
risorse idriche dd. 14 luglio 2023 (prot. n. 598841); 
      - della comunicazione dell'Ufficio Pianificazione paesaggistica
dd. 19 luglio 2023 (prot. n. 607624); 
      -  della  comunicazione  dell'Ufficio  Beni  architettonici  ed
artistici dd. 1° agosto 2023, trasmessa in data 3 agosto 2023  (prot.
n. 641265); 
      -  del  parere  con  condizioni  e  suggerimenti  di   modifica
dell'Ufficio Pianificazione territoriale del Comune di Bolzano del 16
giugno 2023 prot. n. 173256; 
      - del parere con condizioni dell'Ufficio mobilita'  del  Comune
di Bolzano del 13 giugno 2023 prot. n. 169308; 
      - del parere dell'Ufficio Infrastrutture ed Arredo  Urbano  del
Comune di Bolzano dd. 14 giugno 2023 prot. n. 170323; 
      - del parere della Commissione consiliare per lo  sviluppo  del
territorio del 11 luglio 2023; 
      - del parere favorevole condizionato reso dalla Conferenza  dai
servizi del Comune di Bolzano di cui al verbale dd.  19  giugno  2012
prot. n. 175071; 
      -  di  ogni  ulteriore  atto   o   provvedimento   presupposto,
infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma
di Bolzano; Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott.
Andrea Sacchetti e uditi per le parti i  difensori  come  specificato
nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
    1. Con ricorso di data 11 dicembre 2023, notificato in pari data,
Generalbau S.p.a. impugnava la delibera della Giunta  provinciale  di
Bolzano n. 851 di data 3 ottobre 2023, con cui  veniva  approvata  la
modifica  d'ufficio  al  piano  urbanistico  del  Comune  di  Bolzano
relativa alla trasformazione della p. ed. 604 codice  civile  Bolzano
da «zona residenziale A2 - Centro storico» a «zona  per  attrezzature
pubbliche sovracomunali»  nonche'  gli  ulteriori  atti  in  epigrafe
indicati. 
    La ricorrente evidenziava di essere proprietaria  tavolare  degli
immobili ubicati nel Comune di Bolzano ed identificati con la p.  ed.
604 codice civile  Bolzano,  costituenti  un  compendio  immobiliare,
avente un'estensione  di  ca.  mq.  4.700,  formato  da  un  edificio
principale, denominato «Villa Gasteiger»,  sottoposto  a  vincolo  di
tutela storico  artistica,  nonche'  da  altri  edifici  destinati  a
magazzini e garages, con annessi un piazzale adibito a parcheggio  ed
un'area  verde.  Il  compendio  immobiliare  veniva  descritto   come
ricompreso nel Piano di tutela degli insiemi del Comune  di  Bolzano,
approvato con delibera del consiglio comunale n. 33 dd.21 marzo  2006
e  s.m.,  e,  in  particolare,  nell'insieme  di  tutela   denominato
«Neustadt». 
    La Provincia di Bolzano - Ufficio Pianificazione  territoriale  e
cartografia, con comunicazione d.d.  16  maggio  2023,  notiziava  la
ricorrente dell'intervenuta  adozione  della  delibera  della  Giunta
provinciale di Bolzano n. 379 dd.09 maggio 2023, aventead oggetto  la
proposta di una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di
Bolzano relativa alla destinazione urbanistica della p.ed. 604 codice
civile Bolzano da «zona residenziale A2 - 6 Centro storico»  a  «zona
per attrezzature pubbliche sovracomunali» per  la  realizzazione  del
nuovo  museo  archeologico  dell'Alto  Adige.  A   fronte   di   tale
comunicazione venivano  quindi  depositate  osservazioni  contenenti,
oltre   a   specifiche   doglianze    relative    alla    prospettata
incostituzionalita' della durata decennale  del  vincolo  preordinato
all'esproprio, la proposta di stipula di una convenzione  finalizzata
a determinare l'ammontare dell'indennita' di esproprio e le modalita'
di  utilizzo  della  p.  ed.   604   codice   civile   Bolzano   sino
all'approvazione   definitiva   del   progetto   del   Nuovo    Museo
Archeologico. Nell'ambito delle medesime osservazioni veniva altresi'
richiesta  la  sottoposizione  della  variazione   urbanistica   alla
procedura ambientale strategica cd. «V.A.S.», in  considerazione  dei
numerosi vizi  di  illegittimita'  asseritamente  caratterizzanti  la
procedura di screening, nonche'  l'effettuazione  di  un  sopralluogo
alla presenza delle parti  e  dei  rispettivi  tecnici.  In  sede  di
espletamento di tale  ultimo  incombente  il  funzionario  competente
precisava che l'inizio della procedura di esproprio sarebbe  avvenuto
entro la fine dell'anno 2023 e, successivamente, con delibera n.  851
di data 3 ottobre 2023 veniva definitivamente approvata  la  modifica
d'ufficio al piano urbanistico del Comune di  Bolzano  gravata  nella
presente sede. 
    2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi: 
    2.1. «Violazione e falsa applicazione degli articoli1,  4  e  ss.
del decreto legislativo 3 aprile 2006  n.  152;  violazione  e  falsa
applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull'ambiente;  violazione  e  falsa
applicazione degli articoli1 e ss. della L.P. 13 ottobre 2017 n. 17 e
s.m..; violazione e falsa applicazione  degli  articoli1  e  3  della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli 8 articoli1  e  7  della  L.P.  22
ottobre 1993 n. 17 ed  eccesso  di  potere  per  motivazione  errata,
omessa,  contradittoria  ed  insufficiente;  eccesso  di  potere  per
travisamento dei fatti; eccesso di potere  per  difetto  istruttorio;
illogicita' manifesta ed irragionevolezza; erroneita' dei presupposti
di fatto ed incoerenza della  procedura  valutativa  e  dei  relativi
esiti». Ad avviso della ricorrente l'intera procedura  di  screening,
ivi compreso il rapporto preliminare  ambientale  e  conseguentemente
gli  esiti  della  valutazione   di   assoggettabilita'   a   V.A.S.,
risultavano errati e viziati, stante l'omessa considerazione di tutte
le informazioni e dei  dati  necessari  al  fine  di  verificare  gli
impatti  significativi  sull'ambiente  e  sugli  ulteriori  piani   e
programmi  derivanti  dalla  trasformazione  urbanistica  oggetto  di
gravame. 
    Le valutazioni condotte  dal  tecnico  incaricato,  acriticamente
recepite  nell'impugnato   provvedimento   dell'Ufficio   Valutazioni
ambientali della Provincia di Bolzano del  29  marzo  2023  prot.  n.
297815, omettevano infatti di considerare l'influenza  dell'impugnata
variante rispetto al Piano urbano  sulla  mobilita'  sostenibile  del
Comune di Bolzano (cd. «P.U.M.S.»), al Piano Urbano  del  traffico  e
dei Parcheggi nonche' al Piano di tutela degli insiemi del Comune  di
Bolzano. 
    La ricorrente evidenziava come il rapporto ambientale preliminare
nulla prevedesse in merito alle finalita' sottese ai citati  piani  e
alle  interferenze  dell'impugnata  variante  rispetto  agli  stessi,
nonostante risultasse pacifico il  significativo  impatto  del  nuovo
museo archeologico  sulla  accessibilita'  alla  zona  nonche'  sulla
mobilita'  e  il  traffico  cittadino,  tenuto   conto   del   numero
considerevole di potenziali visitatori. 
    Nel caso di specie,  dunque,  difettavano  approfonditi  studi  e
indagini conoscitive volte ad appurare le  interferenze  rispetto  ai
piani anzidetti e  alle  ripercussioni  sulla  viabilita'  cittadina,
tenuto conto degli obiettivi  prioritari  perseguiti  dal  Comune  di
Bolzano, individuabili segnatamente nella riduzione  della  mobilita'
automobilistica. Nessun approfondimento veniva  inoltre  condotto  in
merito  alla  dotazione  dei  parcheggi  e,  nello  specifico,   alla
necessita' di realizzare nuove strutture a cio' adibite,  cosi'  come
non risultava  affrontato  il  problema  delle  emissioni  inquinanti
generate dalla nuova trasformazione  urbanistica,  tenuto  conto  del
considerevole aumento del traffico veicolare cittadino. 
    Ne' emergeva una qualsivoglia indagine relativa alle interferenze
dell'impugnata variante rispetto al Piano di  tutela  degli  insiemi,
nonostante   il   nuovo   ampliamento   edilizio   derivante    dalla
trasformazione urbanistica e il conseguente sviluppo  in  continuita'
dell'area verde presente nel lotto  della  ricorrente  con  il  parco
pubblico «Rosegger», soggetto a tutela. 
    Il tecnico, a fronte di tali criticita', si limitava ad escludere
l'impatto  negativo  derivante  dal  progetto  affermando  che  «data
l'entita' limitata della modifica, il piano non influenza altri piani
o  programmi»,  non  rilevando  problemi  ambientali  ovvero  effetti
pregiudizievoli. 
    La ricorrente  rilevava  pertanto  come,  in  merito  alle  gravi
carenze   e   omissioni   prospettate,   il    parere    dell'Ufficio
Pianificazione territoriale del Comune di Bolzano del 16 giugno  2023
prot.  n.  173256,  nel  confermare  i  significativi  impatti  della
variante  sull'accessibilita',  sulla  mobilita'  e   sul   traffico,
evidenziasse   l'assenza,   nella   documentazione   prodotta   dalla
Provincia, di analisi e/o approfondimenti specifici. Analogamente, il
parere reso dall'Ufficio mobilita'  del  Comune  di  Bolzano  del  13
giugno 2023 prot. n. 169308 e il parere dell'Ufficio Infrastrutture e
Arredo Urbano del Comune di Bolzano d.d.  14  giugno  2023  prot.  n.
170323 evidenziavano le  criticita'  derivanti  dalla  trasformazione
urbanistica,  con  particolare  riferimento   alla   gestione   della
mobilita' e alla presenza di un parco e di ulteriori edifici storici.
Del resto, la stessa delibera del consiglio comunale di Bolzano n. 62
d.d. 13 luglio  2023,  con  cui  veniva  espresso  parere  favorevole
«condizionato» alla modifica d'ufficio al PUC di Bolzano, ribadiva le
modifiche al quartiere «Neustadt»  derivanti  dalla  variante,  oltre
all'insorgenza di criticita' legate  all'accessibilita'  della  zona,
alla mobilita' e al traffico cittadino. 
    Il contenuto dei richiamati pareri e della delibera consiliare n.
62/2023 confermavano pertanto come l'intera  procedura  di  screening
ambientale,  ivi  compreso  l'impugnato  provvedimento   dell'Ufficio
Valutazioni ambientali della Provincia di Bolzano del 29  marzo  2023
prot. n. 297815,  risultassero  illegittimi  in  ragione  dell'omesso
obbligatorio esame di  tutte  le  informazioni  e  di  tutti  i  dati
necessari  al  fine   di   verificare   gli   impatti   significativi
sull'ambiente  e  sugli  altri  piani  e  programmi  derivanti  dalla
trasformazione urbanistica in esame. 
    2.2. «Violazione e falsa  applicazione  degli  articoli54  e  ss.
della L.P. 10 luglio 2018 n. 9; violazione e falsa applicazione degli
articoli 1 e ss. della L.P. 13 ottobre 2017 n. 17; violazione e falsa
applicazione degli articoli1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.  241  e
degli articoli1 e 7 della L.P. 22 ottobre 1993 n. 17  ed  eccesso  di
potere per motivazione erronea  ed  omessa;  eccesso  di  potere  per
travisamento dei fatti e per difetto istruttorio». 
    La ricorrente evidenziava  inoltre  come  l'illegittimita'  degli
atti impugnati discendesse dall'acritico  recepimento  del  contenuto
del  rapporto  ambientale  preliminare  e  delle  conclusioni  a  cui
perveniva l'Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia di Bolzano
con l'impugnato provvedimento del 29  marzo  2023  prot.  n.  297815,
senza  operare  alcun   ulteriore   approfondimento   sugli   impatti
significativi nei confronti dell'ambiente circostante  e  sull'intera
zona assoggettata a  tutela,  soprattutto  per  quanto  attiene  alla
accessibilita', alla viabilita', al traffico urbano e  alle  connesse
emissioni inquinanti. 
    La  portata  della  variante  urbanistica  impugnata  e  le  gia'
prospettate conseguenze dalla stessa derivanti  implicavano  pertanto
l'insorgenza, in capo alla Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  di  uno
specifico  obbligo  di  approfondimento  in  relazione  agli  aspetti
problematici concernenti l'ambiente, l'accessibilita',  la  mobilita'
il traffico e le immissioni  inquinanti,  cosi'  come  peraltro  gia'
evidenziato nei vari pareri emessi nel  corso  del  procedimento  dal
Comune  di  Bolzano,  confluiti   nella   determinazione   favorevole
(condizionata) della Conferenza dai servizi del Comune di Bolzano  di
cui al verbale d.d.  19  giugno  2012,  nonche'  nella  delibera  del
consiglio comunale di Bolzano n. 62 d.d. 13 luglio 2023. 
    2.3. «Violazione e falsa  applicazione  degli  articoli54  e  ss.
della L.P. 10 luglio 2018 n. 9; violazione e falsa applicazione degli
articoli1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli1 e  7
della L.P. 22 ottobre 1993 n. 17 ed eccesso di potere per motivazione
erronea ed omessa». 
    Ad avviso della ricorrente i numerosi pareri condizionati  emessi
nel corso del procedimento risultavano illegittimi,  atteso  che,  in
considerazione delle numerose  criticita'  sollevate  nei  competenti
Uffici, gli stessi avrebbero dovuto assumere carattere negativo. 
    In particolare, il contenuto delle doglianze prospettate  avrebbe
dovuto indurre la Provincia ad  espletare  ulteriori  approfondimenti
istruttori   sulle    problematiche    concernenti    l'ambiente    e
l'accessibilita', la mobilita' ed il traffico della zona, oltre  alle
immissioni inquinanti, nonche' ad  approfondire  il  contrasto  della
variante approvata con i piu' volte  richiamati  Piano  urbano  sulla
mobilita' sostenibile, Piano Urbano del traffico e  dei  Parcheggi  e
Piano di tutela degli insiemi del Comune di Bolzano. 
    Il rilascio di singoli pareri condizionati, inoltre, inficiava  a
sua volta il parere della Commissione provinciale per il territorio e
il paesaggio, con il quale venivano respinte  le  osservazioni  della
ricorrente sulla scorta della ritenuta non assoggettabilita' a V.A.S.
della gravata trasformazione urbanistica. 
    2.4. «Violazione e falsa  applicazione  degli  articoli54  e  ss.
della L.P. 10 luglio 2018 n. 9; violazione e falsa applicazione degli
articoli1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli1 e  7
della L.P. 22 ottobre 1993 n. 17 ed eccesso di potere per difetto  ed
incomprensibilita' della motivazione». 
    La  prospettata  illegittimita'  degli  atti  impugnati  emergeva
altresi' sotto un profilo di carenza motivazionale degli stessi,  non
potendosi comprendere  in  quali  termini  risultassero  parzialmente
accolte  le   osservazioni   dedotte   dalla   ricorrente   in   sede
procedimentale. 
    La delibera di approvazione della modifica d'ufficio al P.U.C. di
Bolzano ne prevedeva infatti l'accoglimento «nei termini di cui  alle
premesse e al verbale del sopralluogo del 25 luglio 2023», nonostante
dall'esame delle premesse della delibera giuntale n. 851/2023  e  del
verbale del sopralluogo del 25 luglio 2023 non si rinvenisse tuttavia
alcuna minima indicazione sulle ragioni del disposto accoglimento  e,
soprattutto,  in  quali  termini  dovessero  intendersi  accolte   le
osservazioni formulate dalla ricorrente in data 15 giugno 2023. 
    La non intellegibilita' dell'iter logico-giuridico seguito  dalla
Provincia  al  fine  di  pervenire  al  parziale  accoglimento  delle
osservazioni  implicava,  di  conseguenza,   l'illegittimita'   della
delibera  n.  851/2023  per  difetto   e   incomprensibilita'   della
motivazione. 
    2.5. «Eccezione di incostituzionalita' dell'art. 61 della L.P. n.
9/2018 per violazione degli articoli3 Cost., 42 Cost. e  53  Cost.  e
per violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU, specie sotto
il profilo  della  violazione  dei  canoni  di  ragionevolezza  e  di
proporzionalita' della ingerenza nella proprieta'  privata  da  parte
del potere pubblico». 
    L'impugnata   deliberazione   di   Giunta,   nell'implicare    la
trasformazione urbanistica dell'immobile della  ricorrente  in  «zona
per attrezzature pubbliche sovracomunali», comportava contestualmente
l'apposizione di  un  vincolo  preordinato  all'esproprio  di  durata
decennale ai sensi dell'art. 61 della L.P. n. 90/2018. 
    La  durata  del  vincolo  previsto  dalla   citata   disposizione
urbanistica,  tuttavia,  risultava  pari  al  doppio   della   durata
quinquennale contemplata dalla normativa nazionale di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 327/2001,  senza  che  tale  evidente
differenziazione   risultasse   sorretta   da    alcuna    plausibile
giustificazione,  profilandosi  quindi  illogica,  sproporzionata   e
palesemente incompatibile con il giusto equilibrio  che  sempre  deve
informare  il  rapporto  tra  l'interesse  pubblico  e   il   diritto
dominicale riconosciuto e tutelato a livello costituzionale (art.  42
Cost.). 
    Ad avviso della ricorrente non poteva ritenersi ragionevole,  ne'
tantomeno proporzionata, la compressione della piena disponibilita' e
fruibilita' di un immobile da parte del legittimo proprietario per un
lasso di tempo di ben dieci  anni  in  attesa  dell'assunzione  delle
determinazioni  definitiva,  da  parte  dell'Amministrazione,   sulla
realizzazione dell'opera pubblica programmata. 
    Parimenti irragionevole  e  sproporzionata  doveva  ritenersi  la
persistenza, per l'intero periodo  di  dieci  anni,  dell'obbligo  di
versare annualmente le imposte comunali sugli immobili (IMI) gravante
sul proprietario sino al momento di realizzazione dell'esproprio. 
    Il  maggiore  termine   di   durata   del   vincolo   preordinato
all'esproprio, oltre a discostarsi  immotivatamente  dal  termine  di
cinque anni previsto a livello nazionale, difettava  inoltre  di  una
ragionevole  giustificazione,  risultando  del  tutto  sproporzionato
nonche' foriero di gravi danni in capo ai relativi proprietari. 
    L'irragionevolezza ed evidente sproporzione del termine di durata
decennale  emergeva  altresi'  dalla  possibilita',  prevista   dalla
normativa    provinciale    di     riferimento,     di     consentire
all'Amministrazione  procedente  di  confermare,  allo  spirare   del
termine, il permanere della  pubblica  utilita'  dell'opera  prevista
attraverso una puntuale motivazione, reiterando ed aumentando, cosi',
la durata del vincolo fino a venti anni. 
    La  ricorrente  sollevava  pertanto  formalmente   questione   di
legittimita' costituzionale a  carico  della  anzidetta  disposizione
legislativa provinciale, ossia dell'art. 61 della L.P. n. 9/2018, per
violazione delle norme e dei precetti di rango costituzionale di  cui
agli articoli 3, 42 e 53 Cost. sotto  un  profilo  di  ingiustificata
compromissione del diritto  di  proprieta'  e,  in  particolare,  del
diritto di godere e disporre dei propri immobili in modo pieno, entro
i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento
giuridico.  Doveva  altresi'  ritenersi  evidente  la  disparita'  di
trattamento tra i proprietari di  immobili  destinati  ad  accogliere
opere pubbliche situati nella Provincia di Bolzano rispetto a  quelli
ubicati nella restante parte del territorio nazionale, resa  vieppiu'
intollerabile  dal  conseguente  obbligo  di   corresponsione   delle
relative imposte municipali immobiliari (IMI) di durata decennale. 
    La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della
legge provinciale oggetto di specifica  censura,  inoltre,  risultava
evidente, atteso che in caso di suo accoglimento da parte della Corte
costituzionale, nei  termini  sopra  enunciati,  il  gravoso  vincolo
urbanistico  preordinato  all'esproprio  impresso  alle  aree   della
ricorrente perderebbe la sua efficacia con il decorrere  del  termine
di  cinque  anni  (e  non  di  dieci)  dalla  data  di   approvazione
dell'impugnata variante urbanistica, facendo cosi' venir  meno  anche
l'obbligo in capo alla ricorrente di  versare  annualmente  l'imposta
municipale immobiliare (IMI) per un periodo di dieci anni  (elevabile
a venti). 
    Il requisito della non manifesta  infondatezza  doveva  ritenersi
parimenti sussistente, configurandosi a  carico  dell'art.  61  della
L.P. n. 9/2018 la violazione dell'art. 3 della Costituzione,  nonche'
del canone di ragionevolezza della disciplina dettata dal legislatore
provinciale in correlazione ai successivi  articoli  42  e  53  della
medesima Carta fondamentale. 
    3. In data 11 gennaio 2024 si costituiva in giudizio la Provincia
Autonoma di Bolzano, contestando la fondatezza  dei  motivi  posti  a
fondamento   del   ricorso   e   chiedendone   la   declaratoria   di
inammissibilita' e comunque la reiezione. 
    4. A seguito della rituale produzione  di  memoria  difensiva  da
parte della Provincia Autonoma di Bolzano, alla pubblica udienza  del
24 aprile 2024, sentite le  parti,  la  causa  veniva  trattenuta  in
decisione. 
    5. Con sentenza non definitiva n. 142 del 31 maggio  2024  questo
T.R.G.A. dichiarava i primi due motivi di impugnazione  irricevibili,
in parte irricevibile e in parte infondato il terzo motivo di ricorso
e rigettava il quarto motivo di ricorso, riservando la decisione  sul
quinto motivo di ricorso all'esito  dell'eventuale  riassunzione  del
giudizio all'indomani della pronuncia della Corte costituzionale. 
    6. Tanto premesso, assume conseguentemente rilievo  la  questione
di costituzionalita' sollevata alla ricorrente in merito alla L.P. di
Bolzano 9/2018 con particolare riferimento all'art. 61, comma 2,  che
prevede, per quanto di interesse nel presente contenzioso, la  durata
decennale dei vincoli preordinati all'esproprio, per violazione degli
articoli 3, 42, 53, 97 e  117  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 1, protocollo n. 1), della C.E.D.U. 
    La norma anzidetta, rubricata «Efficacia dei vincoli  preordinati
all'esproprio»,  dispone  espressamente  che:  «(2)  Le  prescrizioni
perdono  ogni  efficacia  e  le  aree  interessate  riacquistano   le
destinazioni precedenti se, entro 10 anni dalla data di  approvazione
del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti  competenti
non  hanno  provveduto  all'acquisizione  delle  aree  stesse  o   il
consiglio comunale non ha confermato  con  motivazione  specifica  il
permanere della pubblica utilita'». 
    Appare dunque evidente la diversita' di disciplina rispetto  alla
normativa nazionale, che all'art. 9 del decreto del Presidente  della
Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327  dispone  una  durata  meramente
quinquennale dei medesimi vincoli, destinati a  venire  meno  laddove
entro tale  termine  non  intervenga  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita'. La disciplina nazionale prevede pertanto  una  dimidiazione
del termine di durata del vincolo,  che  a  livello  di  legislazione
provinciale assume una  portata  e  un  impatto  senz'altro  notevole
rispetto  al  diritto  di  proprieta',  laddove  si  consideri   come
l'Amministrazione procedente - analogamente  a  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 - possa disporne  la
conferma attraverso una puntuale  motivazione  di  persistenza  della
pubblica utilita' dell'opera, aumentandone la validita' sino a  venti
anni. 
    La giurisprudenza della Corte costituzionale, nell'affrontare  la
legittimita'  della  durata  massima  dei  vincoli   urbanistici   in
relazione alla loro incidenza sul diritto di proprieta' dei  privati,
ha avuto modo di precisare che  gli  stessi,  allorquando  non  diano
luogo  a   indennizzo,   devono   essere   temporanei   (cfr.   Corte
costituzionale, sentenza n. 55/1968).  Il  Legislatore  statale,  nel
conformarsi al dictum della Corte costituzionale e  dovendo  pertanto
sciogliere  l'alternativa  tra   un   indennizzo   da   corrispondere
immediatamente al momento dell'apposizione di un  vincolo  di  durata
indeterminata e un vincolo privo di immediato indennizzo ma  a  tempo
determinato, ha aderito a tale ultima  soluzione.  Con  la  legge  19
novembre 1968, n. 1187 e' stata di conseguenza introdotta  la  durata
quinquennale del vincolo, periodo  nell'ambito  del  quale  e'  stata
esclusa la necessita' di corresponsione di un indennizzo. 
    La successiva giurisprudenza costituzionale ha altresi' precisato
che  la  natura  temporanea  dei  vincoli  preordinati  all'esproprio
implica che il termine di efficacia non possa essere di  durata  tale
da svuotare e, di conseguenza, vanificare il diritto  di  proprieta'.
Nello specifico, con sentenza n. 179 del 1999 la Corte costituzionale
ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della  normativa  di
settore, segnatamente degli articoli 7 e 40 della legge n.  1150  del
1942 e 2 della legge 1187 del 1968, nella  parte  in  cui  consentiva
all'amministrazione di reiterare i vincoli senza la previsione di  un
indennizzo. 
    Il legislatore si e' conseguentemente adeguato a tali indicazioni
attraverso l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, nell'ambito del quale all'art. 9 e' disciplinata
la durata quinquennale dei  vincoli  preordinati  all'esproprio  (cd.
«periodo di franchigia», durante il quale non e' dovuto  indennizzo),
cosi' come i limiti e le condizioni per la sua  reiterazione,  mentre
al successivo art. 39 e' prevista la  corresponsione  dell'indennizzo
in caso di reiterazione. 
    Sulla  scorta  di  tale  divergenza,  la  difesa  del  ricorrente
prospetta i profili di illegittimita' costituzionale riportati  al  §
2.5) della ricostruzione in fatto. 
    7. Ad avviso del Collegio la questione di  costituzionalita'  non
e' manifestamente infondata con riferimento agli articoli 3, 42,  53,
97 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in  relazione  all'art.  1,
protocollo n. 1), della C.E.D.U., attesa l'assenza  di  una  evidente
ragione  giustificatrice   tale   da   escludere   i   caratteri   di
arbitrarieta' e irragionevolezza della differente disciplina  di  cui
all'art. 61, comma 2 della L.P.  di  Bolzano  n.  9/2018  rispetto  a
quella nazionale. 
    Non  ignora  il  Collegio   l'ampia   discrezionalita'   che   il
legislatore  provinciale  gode  nella  disciplina   in   materia   di
espropriazione per  pubblica  utilita',  derivante  dalla  competenza
legislativa esclusiva che in tale materia la  Provincia  Autonoma  di
Bolzano possiede a norma dell'art. 8, comma 1, n. 22), dello  Statuto
di autonomia (D.P.R.  670/1972),  dovendosi  tuttavia  ritenere  tale
aspetto non dirimente. 
    La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 82  del  1982,  ha
avuto modo di  precisare  che  la  determinazione  della  durata  dei
vincoli  urbanistici   rientra   nella   piena   disponibilita'   del
legislatore regionale o provinciale nell'esercizio di  una  potesta',
come e' quella  esclusiva,  finalizzata  e  diretta  ad  adattare  la
disciplina urbanistica alle particolari esigenze locali anche  al  di
la' di quanto previsto dalla legislazione statale, nel  rispetto  dei
limiti di razionalita' e non arbitrarieta'. 
    In particolare, nella citata sentenza n. 82  del  1982  e'  stata
ritenuta costituzionalmente legittima la durata decennale dei vincoli
preordinati  all'espropriazione  o   comportanti   l'inedificabilita'
prevista della normativa  siciliana,  in  quanto  giustificata  dagli
eventi sismici in  precedenza  verificatisi  nella  Regione  e  dalle
conseguenti  ripercussioni  su  tutte  le  attivita'  economiche  ivi
presenti. 
    Analogamente,  con  sentenza  n.   1164   del   1988   la   Corte
costituzionale ha ravvisato la legittimita'  della  durata  decennale
dei vincoli posti dai programmi di fabbricazione di  cui  alla  legge
provinciale di Trento n. 11 del 1981, ritenendo che la determinazione
di tale periodo rientri nella piena  disponibilita'  del  legislatore
locale nell'esercizio di  una  potesta'  esclusiva,  sempre  che  non
appaia irragionevole o  arbitraria.  Nel  caso  specifico  sottoposto
all'attenzione della Corte la diversa durata  dei  vincoli  e'  stata
giustificata dalla transitorieta' ed eccezionalita' della  situazione
creatasi in Provincia di  Trento  a  seguito  del  passaggio  da  una
disciplina  urbanistica  a  un'altra,   venendo   evidenziato   nello
specifico che: «Messo di fronte ai ritardi  nell'adozione  dei  piani
comprensoriali e alla necessita' di conservare in vita i programmi di
fabbricazione  preesistenti   (che   interessavano   la   grandissima
maggioranza dei Comuni, dato che soltanto due erano muniti  di  piano
regolatore generale), il legislatore  provinciale,  al  fine  di  non
pregiudicare, per un verso, l'attuazione  della  riforma  urbanistica
del 1975 e, per un altro, il compimento delle piu'  importanti  opere
pubbliche, ha ragionevolmente ritenuto di portare da cinque  a  dieci
anni la durata massima dei programmi di fabbricazione,  limitatamente
ai vincoli  posti  per  le  aree  preordinate  all'esproprio  per  la
costruzione di attrezzature pubbliche e collettive». 
    Con  la  successiva  sentenza  n.   344   del   1995   la   Corte
costituzionale,   chiamata   a   pronunciarsi   sulla    legittimita'
costituzionale della normativa siciliana avente ad oggetto la proroga
dell'efficacia  dei  vincoli  previsti  dagli  strumenti  urbanistici
generali sino all'adozione dei provvedimenti di revisione e  comunque
sino  al  31   dicembre   1993   indipendentemente   dalla   scadenza
originariamente prevista dall'atto impositivo,  ne  ha  ravvisato  il
fondamento nell'esigenza  di  portare  a  compimento  il  disegno  di
pianificazione urbanistica. 
    Sotto questo profilo, a fronte delle  citate  decisioni  adottate
dalla Corte costituzionale la  difesa  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano nulla ha argomentato circa la ratio e  le  finalita'  sottese
alla  distinta  previsione  di   durata   dei   vincoli   preordinati
all'esproprio,  essendosi  limitata  a   richiamare   la   competenza
esclusiva alla stessa spettante in tale materia. 
    In altri termini, l'Amministrazione  resistente  ha  radicalmente
omesso di evidenziare le ragioni giustificative sottese alla  diversa
e  raddoppiata  durata   dei   vincoli   preordinati   all'esproprio,
nonostante la giurisprudenza costituzionale,  nell'affermare  che  la
determinazione di tale periodo rientri nella piena disponibilita' del
legislatore locale nell'esercizio di una potesta' esclusiva, richieda
che la stessa  non  appaia  irragionevole  o  arbitraria.  La  totale
carenza di valide giustificazioni non consente  dunque  di  escludere
che la disciplina contemplata dall'art. 61, comma  2  della  L.P.  n.
9/2018 sia in contrasto con i citati principi di razionalita'  e  non
arbitrarieta', tenuto conto della compressione del diritto dominicale
derivante dall'applicazione della stessa. 
    Ne' una disamina delle finalita' sottese alla  normativa  di  cui
alla L.P. n. 9/2018 consente  di  superare  la  radicale  assenza  di
allegazioni da parte dell'amministrazione resistente. Invero,  l'art.
2  del  citato  testo  normativo,  rubricato   «Finalita'»,   prevede
espressamente che: «(1) La presente legge persegue  la  finalita'  di
garantire: a) alla popolazione  un'elevata  qualita'  di  vita  e  di
lavoro; b) una pianificazione territoriale funzionale  allo  sviluppo
sociale ed economico sostenibile del territorio urbano e  rurale  con
particolare  considerazione  delle  esigenze  del   capoluogo   della
Provincia; c) la tutela e la valorizzazione  del  paesaggio  e  delle
risorse territoriali naturali;  d)  la  valorizzazione  dello  spazio
pubblico al fine di creare luoghi di  incontro  dove  puo'  generarsi
«comunita'», dove  si  realizza  coesione  sociale  creando  qualita'
urbana e ambientale; e) la protezione dai pericoli naturali e la loro
prevenzione; f) l'incentivazione  della  competitivita'  di  tutti  i
settori economici; g) la  valorizzazione  del  territorio  rurale  in
considerazione delle esigenze particolari  dell'agricoltura  e  della
silvicoltura; h) il miglioramento della qualita' di vita  tramite  la
disponibilita' di servizi di vicinato di qualsiasi tipo e di  servizi
collettivi essenziali su tutto il territorio;  i)  la  valorizzazione
del patrimonio  edilizio  esistente  e  della  qualita'  insediativa,
l'utilizzo efficiente delle aree gia' urbanizzate e la promozione  di
una  struttura  insediativa  compatta  per  evitare  la   dispersione
edilizia; j) la  disponibilita'  di  infrastrutture  per  formazione,
cultura   e   ricreazione;   k)   l'incentivazione   di    abitazioni
economicamente accessibili; l) il soddisfacimento delle  esigenze  di
mobilita' e di comunicazione della popolazione;  m)  il  contenimento
del consumo di suolo e di energia e l'incentivazione dell'utilizzo di
energia da fonti rinnovabili». 
    Trattasi, di tutta evidenza, di una mera enucleazione di principi
generali  privi  di  effettivi  riferimenti   concreti   alla   reale
necessita' di una maggiore tempistica  al  fine  della  realizzazione
delle opere  pubbliche  da  insediare  nel  contesto  geografico  del
territorio provinciale di Bolzano. 
    L'esposizione di tali finalita' non consente il  rinvenimento  di
una adeguata  giustificazione  rispetto  alla  differente  situazione
normativa prevista a livello nazionale, profilandosi  una  situazione
di  potenziale  contrasto  con  i  criteri  di  razionalita'  e   non
arbitrarieta' di cui all'art. 3 della Costituzione, assumendo rilievo
anche in relazione al principio di parita' di trattamento di  cui  al
medesimo articolo.  Cio'  in  quanto  la  normativa  provinciale,  in
assenza  di  una  valida  giustificazione  posta  a  suo  fondamento,
potrebbe tradursi in una  palese  disparita'  di  trattamento  tra  i
cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano e quelli  del  restante
territorio nazionale, per i quali il  limite  di  tollerabilita'  dei
vincoli preordinati all'esproprio risulta  essenzialmente  dimidiato,
violando    contestualmente    il    principio    di    imparzialita'
dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. 
    La disposizione censurata nella  presente  sede  si  risolve,  in
definitiva, nell'applicazione di  un  trattamento  deteriore  per  il
cittadino sulla scorta di un mero riferimento geografico e in assenza
di evidenti giustificazioni sottese a tale situazione di disparita'. 
    Tutte le paventate censure di costituzionalita' non si presentano
come manifestamente infondate,  nella  misura  in  cui  la  peculiare
disciplina contemplata dal legislatore provinciale introduce  per  la
ricorrente, in assenza di una valida causa giustificativa, un  regime
di sfavore rispetto  a  tutti  i  cittadini  residenti  in  territori
diversi, anche se assoggettati  a  regime  di  statuto  speciale,  da
quelli regolati dalla disposizione oggetto di specifico scrutinio. 
    Ulteriori profili  di  potenziale  contrasto  con  la  disciplina
costituzionale emergono altresi'  con  riferimento  sia  all'art.  42
della Costituzione, sia all'art. 1, protocollo n. 1, della  C.E.D.U.,
segnatamente  sotto  il  profilo  della  violazione  dei  canoni   di
ragionevolezza e di proporzionalita' della ingerenza nella proprieta'
privata da parte del potere pubblico. Invero, in applicazione di tale
disposizione  l'ingerenza   autoritativa   portatrice   di   pubblico
interesse,  per  quanto  legittima,  deve  in  ogni  caso   risultare
ragionevolmente giustificabile e comunque proporzionata  rispetto  al
fine che intende realizzare, attribuendo un criterio preferenziale ai
mezzi caratterizzati da una minore  valenza  lesiva  del  diritto  di
proprieta'.  in  assenza  di  valide  giustificazioni,   non   appare
ragionevole,  ne'  tantomeno  proporzionato,  che  l'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio implichi la piena disponibilita'  e
fruibilita' di un immobile da parte del  proprietario  per  un  lasso
temporale  di  dieci  anni,  suscettibili  di  proroga,   in   attesa
dell'adozione delle determinazioni da parte  dell'Amministrazione  in
merito alla effettiva realizzazione dell'opera pubblica programmata. 
    Non  puo'  nemmeno   escludersi   che   l'irrazionalita'   e   la
sproporzione assumano rilievo  anche  in  relazione  alla  permanenza
dell'obbligo, in capo al proprietario, di  versamento  delle  imposte
comunali sugli immobili (cd. «I.M.I.»), con  conseguente  pregiudizio
economico a fronte della indisponibilita' del bene gravato, con  cio'
configurandosi un ulteriore  elemento  di  potenziale  contrasto  con
l'art. 53 della Costituzione. 
    8. In  merito  al  requisito  di  rilevanza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale   sollevata   dalla   ricorrente,   deve
ravvisarsene la sussistenza ai fini della  definizione  del  presente
giudizio,  risultando  oggetto  di  scrutinio  di   costituzionalita'
proprio una norma della quale  deve  farsi  applicazione  nell'ambito
della vertenza  in  corso.  Invero,  l'eventuale  accoglimento  della
questione implicherebbe una dimidiazione del termine di efficacia del
vincolo  preordinato  all'esproprio  impugnato   innanzi   a   questo
Tribunale,   che   da   decennale   assumerebbe   durata    meramente
quinquennale, con evidenti ricadute anche in relazione all'obbligo di
versamento dell'imposta comunale sull'espropriando immobile. 
    Del  resto,  sotto  il  profilo  della  rilevanza  deve  altresi'
ritenersi che il presente  giudizio  rappresenti  il  termine  ultimo
entro  il   quale   contestare   la   compatibilita'   della   durata
dell'impugnato vincolo preordinato all'esproprio  rispetto  ai  sopra
richiamati  principi  costituzionali,  atteso  che  diversamente   il
provvedimento  diverrebbe  inoppugnabile  e  la  ricorrente  potrebbe
eventualmente avanzare doglianze solo in relazione  alla  distinta  e
ulteriore questione dell'indennizzo, non anche alla durata del regime
di indisponibilita' del bene derivante  dal  provvedimento  impugnato
nella presente sede. 
    9.  Da  ultimo,  deve  escludersi  che  i  paventati  profili  di
incostituzionalita' siano superabili attraverso  una  interpretazione
costituzionalmente orientata della norma  censurata,  trattandosi  di
questione riguardante la previsione di un termine temporale  fisso  e
insuscettibile di subire variazioni, se non a fronte di un intervento
correttivo da parte della Corte costituzionale. 
    10. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  secondo   le
modalita' indicate in dispositivo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Regionale  di  Giustizia  Amministrativa  -  Sezione
autonoma di Bolzano, interlocutoriamente  pronunciando  sul  ricorso,
come in epigrafe proposto, visti l'art. 134  Cost.,  l'art.  1  della
legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della  legge  11  marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita' dell'art.  61,  comma  2,  della  L.P.
Bolzano n. 9/2018 rispetto agli articoli articoli 3, 42, 53, 97 e 117
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1,  protocollo
n. 1), della C.E.D.U., nei termini indicati in motivazione. 
    Sospende  medio  tempore  il  presente  giudizio  con  rinvio  al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti  in  causa  e  al  Presidente  della  Provincia
Autonoma di Bolzano, nonche' comunicata al Presidente  del  Consiglio
provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. 
    Cosi' deciso in Bolzano nella Camera di consiglio del  giorno  24
aprile 2024 con l'intervento dei magistrati: 
      Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente 
      Margit Falk Ebner, Consigliere 
      Edith Engl, Consigliere 
      Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore 
 
              Il presidente: Lorenza Pantozzi Lerjefors 
 
 
                                               L'Estensore: Sacchetti