MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 luglio 2024 

Modifica del disciplinare di produzione  della  denominazione  «Terra
d'Otranto» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi
del regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.
(24A03956) 
(GU n.178 del 31-7-2024)

                      IL DIRIGENTE DELLA PQA 1 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con  la
legge 16 dicembre 2022, n.  204,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con  il  quale
il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ha
assunto  la  denominazione  di  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,  n.  178,  recante  «Riorganizzazione  del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n.  0047783,  recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  31  gennaio  2024,  n.  45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23  febbraio  2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per il 2024; 
  Vista la direttiva  dipartimentale  21  febbraio  2024,  n.  85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  129  in  data  28
febbraio  2024,  per  l'attuazione  degli  obiettivi  definiti  dalla
«Direttiva   recante   gli    indirizzi    generali    sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti  nella  competenza  del  Dipartimento   della   sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 179/2019; 
  Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della  qualita'  agroalimentare,
registrata dall'UCB il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art.
1, comma 4, con la quale i titolari  degli  uffici  dirigenziali  non
generali, in coerenza con i  rispettivi  decreti  di  incarico,  sono
autorizzati alla firma degli atti e  dei  provvedimenti  relativi  ai
procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  21  dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; 
  Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello
generale conferito, ai sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto
legislativo n.  165/2001,  alla  dott.ssa  Eleonora  Iacovoni  del  7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei  ministri,  registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116 in data 23 febbraio 2024,
ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011  dell'art.
5, comma 2, lettera d); 
  Visto il decreto del direttore  della  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita'  agroalimentare  del  30  aprile  2024,  n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno  2024,  n.  999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro  Gasparri  l'incarico
di direttore  dell'Ufficio  PQA  I  della  Direzione  generale  della
qualita'  certificata  e  tutela  indicazioni  geografiche   prodotti
agricoli, agroalimentari  e  vitivinicoli  e  affari  generali  della
direzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio,
dell'11 aprile 2024, sui regimi di qualita' dei prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto in particolare l'art.  24,  comma  5,  del  regolamento  (UE)
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio,  che  prevede  la  modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP  a
seguito  dell'imposizione  di  misure   sanitarie   o   fitosanitarie
obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014,  del  18  dicembre
2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento  e
del Consiglio in particolare  l'art.  6  cosi'  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione, del  1°  aprile
2022,  che  stabilisce  le  procedure  riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 644/1998  della  Commissione,  del  20
marzo 1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 87 del 21 marzo 1998, con il quale e'  stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette la  denominazione  di  origine  protetta  «Terra
d'Otranto»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che ha abrogato  le  direttive  69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e  2007/33/CE
del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, «Norme per  la
protezione  delle  piante  dagli  organismi  nocivi   in   attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto il regolamento  (UE)  2020/1201  della  Commissione,  del  14
agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione  e  la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)  e  in
particolare l'allegato III del  regolamento  che  definisce  le  aree
della zona infetta; MIPAAF - PQAI 04 - Prot. uscita n. 0447256 del 20
settembre 2022; 
  Vista la nota del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali n. 12639 del 6  aprile  2018,  inerente  al  riconoscimento
delle cultivar di olivo «Leccino» e «FS-17» come resistenti a Xylella
fastidiosa sottospecie «pauca»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali del 24 gennaio 2022, «Adozione  del  Piano  di  emergenza
nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa (Well et al.)»; 
  Vista la determinazione del dirigente  della  Sezione  osservatorio
fitosanitario n. 127 del 17 novembre 2022 di aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca  ST53  ai  sensi
del regolamento (UE) 2020/1201; 
  Vista la determinazione del dirigente  della  Sezione  osservatorio
fitosanitario n. 75 del 3  agosto  2021,  recante  «Regolamento  (UE)
2020/1201.  Disposizioni  per   l'applicazione   dell'art.   18   del
regolamento UE  2020/1201  "Autorizzazione  dell'impianto  di  piante
specificate in zone infette"» con la quale  si  autorizza,  ai  sensi
della  lettera  b)  dell'art.  18  del  regolamento   UE   2020/1201,
l'impianto  di  piante  specificate  risultate  immuni,   resistenti,
tolleranti  o  a  bassa  suscettibilita'  alla   Xylella   fastidiosa
sottospecie  pauca,  nelle  zone  infette...  in  particolare  olivo:
varieta' Leccino e FS-17; 
  Vista la deliberazione della giunta della Regione  Puglia  n.  1866
del 12 dicembre 2022, «Approvazione piano d'azione per contrastare la
diffusione di Xylella fastidiosa (Well et  al.)  in  Puglia.  Biennio
2023-2024»; 
  Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio DOP «Terra  d'Otranto»
in data 3 luglio 2024, con la quale e' stata  richiesta  la  modifica
temporanea del disciplinare della DOP «Terra  d'Otranto»;  e  che  la
richiesta di modifica temporanea del disciplinare  della  DOP  «Terra
d'Otranto» e' motivata  dalla  diffusione  del  batterio  della  c.d.
Xylella  fastidiosa  che  ha   fortemente   colpito   la   produzione
olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare; 
  Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia  n.  251
del 10 luglio 2024, che ha ufficialmente riconosciuto  la  necessita'
di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP  «Terre
d'Otranto» e la nota n.  14504  del  29  luglio  2022  della  Sezione
osservatorio fitosanitario  della  Regione  Puglia,  nella  quale  si
evidenzia che la domanda inoltrata dal  Consorzio  della  DOP  «Terra
d'Otranto», trova fondamento nell'immutato scenario che  caratterizza
l'epidemia  causata   dal   batterio   Xylella   fastidiosa,   agente
fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche  importanti
nelle varieta' di olivo, Cellina di  Nardo'  e  Ogliarola  salentina,
presenti nel territorio di produzione della suddetta DOP e fortemente
sensibili all'azione del batterio Xylella fastidiosa, e che  pertanto
le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione sono le uniche
possibili allo stato  attuale  delle  conoscenze  scientifiche  sulle
varieta' di olivo resistenti o tolleranti al batterio; 
  Considerato che la zona di produzione delle  olive  destinate  alla
produzione della DOP «Terra d'Otranto» ricade nella zona  infetta  di
cui all'art. 4, comma 2, del regolamento UE 2020/1201 e  all'allegato
1  alla  determinazione  del  dirigente  della  Sezione  osservatorio
fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27 luglio 2021; 
  Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli  altri  dal
CNR, Istituto per la protezione sostenibile  delle  piante,  sede  di
Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della  pianta  e  degli
alimenti dell'Universita' di  Bari  Aldo  Moro,  in  aree  fortemente
infette  da  Xylella   fastidiosa   hanno   evidenziato,   attraverso
osservazioni  e   rilievi   di   campo   integrati   dalle   indagini
diagnostiche, l'elevata suscettibilita' al  batterio  delle  cultivar
Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i
fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar Leccino e FS-17; 
  Considerato che al fine di contenere la  diffusione  del  batterio,
sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente  messe
in atto delle misure  fitosanitarie  e  degli  interventi  finanziari
destinati a contrastare tale patogeno; 
  Considerato che i gravi disseccamenti presenti  negli  oliveti  del
Salento e che interessano  soprattutto  l'Ogliarola  salentina  e  la
Cellina  di  Nardo',  le  due  cultivar  predominanti,  hanno  inciso
profondamente  sulla  produzione  olearia  degli   stessi,   rendendo
necessaria  la  sostituzione  degli  olivi  disseccati  con  i  nuovi
impianti di Leccino e di FS-17; 
  Considerato la necessita' di ripristinare il potenziale  produttivo
delle aree colpite da Xylella  fastidiosa  attraverso  operazioni  di
espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di  varieta'  di
olivo tolleranti al batterio, Leccino e FS-17; 
  Considerato che la  modifica  temporanea  al  disciplinare  risulta
necessaria  al  fine  di  procedere  alla  rivendicazione   dell'olio
extravergine di oliva DOP «Terra d'Otranto» a partire dalla  campagna
olearia 2024/2025 e che  il  mantenimento  dell'attuale  disciplinare
comporterebbe un grave danno economico ai produttori; 
  Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere  ammissibile  la
domanda di modifica temporanea  del  disciplinare  della  DOP  «Terra
d'Otranto»; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» ai  sensi  del
citato art. 24, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143 e dall'art.  6
del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022; 
  Ritenuto  che  le  modifiche  apportate   non   influiscono   sulle
caratteristiche essenziali del «Terra d'Otranto» DOP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Terra d'Otranto» ai sensi del  citato
art. 24, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143  e  dall'art.  6  del
regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  cosi'  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022, ed  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Terra d'Otranto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 37 del  14  marzo  2014  e'
modificato negli articoli 2, 4, 6 come di seguito riportato: 
 
                               Art. 2 
 
                          Varieta' di olivo 
 
  La  denominazione  di  origine  controllata  «Terra  d'Otranto»  e'
riservata all'olio extravergine  di  oliva  ottenuto  dalle  seguenti
varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli  oliveti:
Cellina di Nardo', Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese
o Salentina), Leccino e FS-17 (denominata  Favolosa)  per  almeno  il
60%. Possono,  altresi'  concorrere  altre  varieta'  presenti  negli
oliveti in misura non superiore al 40%. 
 
                               Art. 4 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
  Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla
produzione dell'olio extra vergine di oliva  di  cui  all'art.  1  e,
comunque  atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche  qualitative.  Sono  pertanto  idonei  gli
oliveti situati entro un limite altimetrico di 517  metri  s.l.m.,  i
cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi  di  calcari
del   Terziario   inferiore   e    medio    ed    estesi    sedimenti
calcareo-sabbiosi-argillosi   del   Pliocene   e   del   Pleistocene,
appartengono alle terre brune  o  rosse,  spesso  presenti  in  lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme
di  allevamento  ed  i  sistemi  di  potatura  devono  essere  quelli
tradizionalmente usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva  e
alta intensita' prevista per la varieta' Leccino  e  FS-17,  comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.  E'
consentita una densita' massima per gli oliveti tradizionali  di  400
piante per ettaro e per gli oliveti intensivi e ad alta intensita' di
1200 piante per ettaro. 
  1) La raccolta delle  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art.  1,
deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. 
  2) La produzione massima di  olive  degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare Kg. 12.000 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in  olio  non
puo' superare il 20%. 
  3) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso accurata cernita purche' la  produzione  globale
non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. 
 
                               Art. 6 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
  All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva  a
denominazione  di  origine   controllata   «Terra   d'Otranto»   deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
  colore: verde o  giallo  con  leggeri  riflessi  verdi:  odore:  di
fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di  3  e
6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione  di
foglia; sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i
valori di 3  e  6)  con  sensazione  di  oliva  al  giusto  grado  di
maturazione. Media o leggera sensazione di  piccante  e  di  amaro  a
seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli  attributi  con  valori
superiori allo 0 e fino  a  6).  Inoltre,  a  seconda  dell'epoca  di
raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con  le
sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata,  cardo/carciofo
per l'Ogliarola, pomodoro/frutta di bosco per la Cellina, mandorla ed
erba appena sfalciata  per  il  Leccino  e  mandorla/erba  e  sentori
floreali per l'FS-17; 
    acidita' massima totale espressa in acido oleico,  in  peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; 
    numero di perossidi: <= 14 Meq O2; 
    K232: <= 2,20; 
    K270: <= 0,170; 
    acido linoleico: <= 13%; 
    acido linolenico: <= 0,8; 
    acido oleico: >= 70%; 
    acido linoleico: <= 3%; 
    acido linolenico: <= ,8; 
    acido oleico: >= 70%; 
    valore del campesterolo: <= 3,50; 
    trinoleina: <= 0,30. 
  Le  disposizioni  di  cui  al   punto   precedente   si   applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2024/2025. 
  Il  presente  decreto,   recante   la   modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto»,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste. 
    Roma, 23 luglio 2024 
 
                                               Il dirigente: Gasparri